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spiegazioni in merito alla doppia imposizione

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spiegazioni in merito alla doppia imposizione
SPIEGAZIONI IN MERITO ALLA
DOPPIA IMPOSIZIONE
Perché mi conviene firmare questo documento?
Quando c’é la doppia imposizione, l’autore della musica deve pagare due volte le imposte per
gli stessi introiti. Qui sotto vi spieghiamo come potete evitare questo.
Una doppia imposizione risulta dall'interferenza di
diversi poteri fiscali. Ne consegue che lo stesso
contribuente (p.es. un autore o un editore) viene
sottoposto alla stessa imposta o a una simile per il
medesimo oggetto imponibile (p.es. introiti derivanti
dalla
gestione
dei
diritti
d'autore)
contemporaneamente da diversi poteri tributari (p.es.
diversi Paesi).
Onde evitare una doppia imposizione a livello
internazionale, essa è disciplinata da accordi
intergovernativi. La Svizzera ha finora concluso ampi
accordi sulla doppia imposizione con oltre 60 Stati. La
presente nota esplicativa tratta solamente della
doppia imposizione sul piano internazionale.
La corresponsione internazionale delle indennità sui
diritti d'autore da parte di società di gestione è
soggetta in diversi Stati stranieri all'imposizione alla
fonte. Di conseguenza, vista l'interferenza dei diversi
poteri fiscali, può derivare per i membri SUISA una
situazione di doppia imposizione: da un lato gli introiti
del membro sono soggetti al pagamento dell'imposta
alla fonte (straniera), dall'altro il membro deve versare
nel suo domicilio fiscale in Svizzera o all'estero
un'imposta sul reddito.
La SUISA addebita l'ammontare dell'imposta alla
fonte straniera sul conto di un suo membro
solamente nel caso in cui si deve supporre che
l'autore o l'editore in questione non paghi
l'imposta sugli introiti dei diritti d'autore nel suo
domicilio fiscale. Tale importo viene rimesso dalla
SUISA, per mandato delle autorità fiscali straniere,
all'Amministrazione federale delle contribuzioni, la
quale, a sua volta, trasferisce i fondi alle autorità
fiscali straniere.
1. Membri della SUISA interessati dalla doppia
imposizione
Insieme al contratto di gestione, ogni nuovo membro
SUISA
riceve
il
foglio
d'accompagnamento
"Autorizzazione".
Firmando
tale
modulo
e
inoltrandolo alla SUISA, il membro può dare a
quest'ultima
l'autorizzazione
d'informare
l'Amministrazione federale delle contribuzioni sugli
introiti provenienti dal diritto d'autore all'estero (diritti
d'esecuzione e d'emissione e diritti di riproduzione).
Qualora il membro SUISA non avesse dato la sua
autorizzazione, può farlo comunque più tardi inviando
il suddetto modulo alla SUISA.
A seconda se il membro SUISA ha dato la propria
autorizzazione oppure no, possono presentarsi, per gli
autori interessati da una possibile doppia imposizione,
le seguenti situazioni :
Domicilio
(domicilio
fiscale) del membro
Svizzera
Svizzera
Estero
Estero / Principato di
Liechtenstein
Autorizzazione
SÌ
No
Sì
No
La questione della doppia imposizione è rilevante
solamente se gli introiti esteri superano i Fr. 1'500./ anno. In questo contesto c'è da notare che vengono
presi in considerazione esclusivamente gli introiti
esteri provenienti dai seguenti Paesi: Francia, Gran
Bretagna, Belgio, Giappone, Austria, Stati Uniti,
Canada, Italia, Spagna, Finlandia.
La questione della nazionalità del membro non ha
alcuna importanza.
S U I S A Via Soldino 9, CH-6900 Lugano, tel +41 91 950 08 28, fax +41 91 950 08 29
www.suisa.ch, [email protected]
3. Procedimento in uso alla SUISA
La SUISA agisce in maniera diversa a seconda del
domicilio fiscale oppure l'esistenza o la non esistenza
di un'autorizzazione (cfr. tabella sopraindicata). È
possibile distinguere i seguenti casi:
a) Membro domiciliato in Svizzera che abbia dato
la propria autorizzazione alla SUISA
Gli introiti esteri dei suddetti membri vengono, in virtù
dell'autorizzazione accordata dagli stessi, resi noti
all'Amministrazione federale delle contribuzioni a
Berna. Dato che questi membri dichiarano in Svizzera
i propri introiti esteri, non vi è l'addebitamento sul loro
conto di alcuna imposta alla fonte.
conformemente alla legislazione del paese d'origine,
dev'essere versata sull'indennità sui diritti d'autore.
L'Amministrazione federale delle contribuzioni riceve
le relative indicazioni senza la menzione del nome del
membro SUISA. È importante notare che i membri
che rifiutano di rendere nota la propria identità e che
pagano l'imposta alla fonte straniera, devono, in caso
di una non dichiarazione, fare i conti con un
procedimento di reato fiscale.
b) Membro domiciliato all'estero che abbia dato la
propria autorizzazione alla SUISA
Nel caso di questi membri SUISA domiciliati all'estero
si può supporre che essi corrispondano l'imposta sul
reddito alle autorità del loro domicilio. L'addebitamento
sul loro conto di un'imposta alla fonte è quindi
inapplicabile.
Questi membri ricevono dalla SUISA una lettera e il
cosiddetto "Cross-Certificate". Si tratta di un
formulario elaborato in comune dalla SUISA e
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni
contenente una lista delle indennità che il membro ha
percepito nell'anno in questione nei diversi Paesi.
Nella lettera viene richiesto al membro la conferma,
da parte delle autorità fiscali estere competenti, che gli
introiti che figurano sul "Cross-Certificate" sono
soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito nel
relativo paese.
Il membro deve inoltrare il Cross-Certificate in duplice
copia alla SUISA. Quest'ultima invia poi il suddetto
documento
all'Amministrazione
federale
delle
contribuzioni.
Qualora il Cross-Certificate non venisse inviato dal
membro alla SUISA entro una determinata scadenza,
gli verrà notificata una diffida. Se essa risultasse priva
d'effetto, al membro verrà recapitato un avviso
d'addebito e al suo conto di membro sarà segnato a
debito l'importo corrispondente.
c) Membro domiciliato in Svizzera o all'estero o
nel Principato di Liechtenstein e che non abbia
dato la propria autorizzazione alla SUISA
I membri che non hanno autorizzato la SUISA a
trasmettere il loro nominativo alle autorità fiscali
vedono addebitarsi sul loro conto l'imposta alla fonte.
Tali membri ricevono una lettera d'addebito con la
comunicazione che il loro conto SUISA è stato
addebitato. Il debito corrisponde all'ammontare
dell'imposta alla fonte straniera, la quale,
www.suisa.ch/checklist
SPIEGAZIONI IN MERITO ALLA DOPPIA IMPOSIZIONE
23.06.201
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