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spiegazioni in merito alla doppia imposizione
SPIEGAZIONI IN MERITO ALLA DOPPIA IMPOSIZIONE Perché mi conviene firmare questo documento? Quando c’é la doppia imposizione, l’autore della musica deve pagare due volte le imposte per gli stessi introiti. Qui sotto vi spieghiamo come potete evitare questo. Una doppia imposizione risulta dall'interferenza di diversi poteri fiscali. Ne consegue che lo stesso contribuente (p.es. un autore o un editore) viene sottoposto alla stessa imposta o a una simile per il medesimo oggetto imponibile (p.es. introiti derivanti dalla gestione dei diritti d'autore) contemporaneamente da diversi poteri tributari (p.es. diversi Paesi). Onde evitare una doppia imposizione a livello internazionale, essa è disciplinata da accordi intergovernativi. La Svizzera ha finora concluso ampi accordi sulla doppia imposizione con oltre 60 Stati. La presente nota esplicativa tratta solamente della doppia imposizione sul piano internazionale. La corresponsione internazionale delle indennità sui diritti d'autore da parte di società di gestione è soggetta in diversi Stati stranieri all'imposizione alla fonte. Di conseguenza, vista l'interferenza dei diversi poteri fiscali, può derivare per i membri SUISA una situazione di doppia imposizione: da un lato gli introiti del membro sono soggetti al pagamento dell'imposta alla fonte (straniera), dall'altro il membro deve versare nel suo domicilio fiscale in Svizzera o all'estero un'imposta sul reddito. La SUISA addebita l'ammontare dell'imposta alla fonte straniera sul conto di un suo membro solamente nel caso in cui si deve supporre che l'autore o l'editore in questione non paghi l'imposta sugli introiti dei diritti d'autore nel suo domicilio fiscale. Tale importo viene rimesso dalla SUISA, per mandato delle autorità fiscali straniere, all'Amministrazione federale delle contribuzioni, la quale, a sua volta, trasferisce i fondi alle autorità fiscali straniere. 1. Membri della SUISA interessati dalla doppia imposizione Insieme al contratto di gestione, ogni nuovo membro SUISA riceve il foglio d'accompagnamento "Autorizzazione". Firmando tale modulo e inoltrandolo alla SUISA, il membro può dare a quest'ultima l'autorizzazione d'informare l'Amministrazione federale delle contribuzioni sugli introiti provenienti dal diritto d'autore all'estero (diritti d'esecuzione e d'emissione e diritti di riproduzione). Qualora il membro SUISA non avesse dato la sua autorizzazione, può farlo comunque più tardi inviando il suddetto modulo alla SUISA. A seconda se il membro SUISA ha dato la propria autorizzazione oppure no, possono presentarsi, per gli autori interessati da una possibile doppia imposizione, le seguenti situazioni : Domicilio (domicilio fiscale) del membro Svizzera Svizzera Estero Estero / Principato di Liechtenstein Autorizzazione SÌ No Sì No La questione della doppia imposizione è rilevante solamente se gli introiti esteri superano i Fr. 1'500./ anno. In questo contesto c'è da notare che vengono presi in considerazione esclusivamente gli introiti esteri provenienti dai seguenti Paesi: Francia, Gran Bretagna, Belgio, Giappone, Austria, Stati Uniti, Canada, Italia, Spagna, Finlandia. La questione della nazionalità del membro non ha alcuna importanza. S U I S A Via Soldino 9, CH-6900 Lugano, tel +41 91 950 08 28, fax +41 91 950 08 29 www.suisa.ch, [email protected] 3. Procedimento in uso alla SUISA La SUISA agisce in maniera diversa a seconda del domicilio fiscale oppure l'esistenza o la non esistenza di un'autorizzazione (cfr. tabella sopraindicata). È possibile distinguere i seguenti casi: a) Membro domiciliato in Svizzera che abbia dato la propria autorizzazione alla SUISA Gli introiti esteri dei suddetti membri vengono, in virtù dell'autorizzazione accordata dagli stessi, resi noti all'Amministrazione federale delle contribuzioni a Berna. Dato che questi membri dichiarano in Svizzera i propri introiti esteri, non vi è l'addebitamento sul loro conto di alcuna imposta alla fonte. conformemente alla legislazione del paese d'origine, dev'essere versata sull'indennità sui diritti d'autore. L'Amministrazione federale delle contribuzioni riceve le relative indicazioni senza la menzione del nome del membro SUISA. È importante notare che i membri che rifiutano di rendere nota la propria identità e che pagano l'imposta alla fonte straniera, devono, in caso di una non dichiarazione, fare i conti con un procedimento di reato fiscale. b) Membro domiciliato all'estero che abbia dato la propria autorizzazione alla SUISA Nel caso di questi membri SUISA domiciliati all'estero si può supporre che essi corrispondano l'imposta sul reddito alle autorità del loro domicilio. L'addebitamento sul loro conto di un'imposta alla fonte è quindi inapplicabile. Questi membri ricevono dalla SUISA una lettera e il cosiddetto "Cross-Certificate". Si tratta di un formulario elaborato in comune dalla SUISA e dall'Amministrazione federale delle contribuzioni contenente una lista delle indennità che il membro ha percepito nell'anno in questione nei diversi Paesi. Nella lettera viene richiesto al membro la conferma, da parte delle autorità fiscali estere competenti, che gli introiti che figurano sul "Cross-Certificate" sono soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito nel relativo paese. Il membro deve inoltrare il Cross-Certificate in duplice copia alla SUISA. Quest'ultima invia poi il suddetto documento all'Amministrazione federale delle contribuzioni. Qualora il Cross-Certificate non venisse inviato dal membro alla SUISA entro una determinata scadenza, gli verrà notificata una diffida. Se essa risultasse priva d'effetto, al membro verrà recapitato un avviso d'addebito e al suo conto di membro sarà segnato a debito l'importo corrispondente. c) Membro domiciliato in Svizzera o all'estero o nel Principato di Liechtenstein e che non abbia dato la propria autorizzazione alla SUISA I membri che non hanno autorizzato la SUISA a trasmettere il loro nominativo alle autorità fiscali vedono addebitarsi sul loro conto l'imposta alla fonte. Tali membri ricevono una lettera d'addebito con la comunicazione che il loro conto SUISA è stato addebitato. Il debito corrisponde all'ammontare dell'imposta alla fonte straniera, la quale, www.suisa.ch/checklist SPIEGAZIONI IN MERITO ALLA DOPPIA IMPOSIZIONE 23.06.201 0 2