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Orari di lavoro dei liberi professionisti in RSA

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Orari di lavoro dei liberi professionisti in RSA
Orario di lavoro dei liberi professionisti
infermieri in RSA
Attualità
Pubblichiamo la nota trasmessa al Presidente delle Regione Lombardia, Dott. Maroni e
all’Assessore alla Famiglia, Dott.ssa Cantù da parte del Coordinamento Regionale IPASVI in merito alla DGR n. IX/3540 in merito all’orario di lavoro dei Liberi Professionisti
Infermieri.
Lo scrivente Coordinamento Regionale IPASVI, interpellato sia dai Collegi provinciali sia
direttamente dagli iscritti liberi professionisti,
ha ritenuto di svolgere un esame della normativa per rispondere ai quesiti in merito alla
applicabilità o meno agli infermieri operanti presso le strutture sanitarie pubbliche e/o
private in regime libero professionale, del regime vincolistico dell’orario di lavoro previsto
dal Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66
(artt. 3 e 4) e successive modifiche e integrazioni. Dall’analisi delle norme di fonte nazionale e regionale di riferimento, considerata
l’interpretazione del dato normativo fornita
con la recente DGR Lombardia del 30 maggio 2012, n. IX/3540, analizzata la giurisprudenza in materia lavoristica e libero professionale sul punto in questione, la conclusione
porta inequivocabilmente a risposta negatoria della estensibilità di diritto del regime previsto per il lavoro dipendente (nelle varie fattispecie di dipendenza, compresa quella coordinata e continuativa detta di paradipendenza) anche alla attività libero professionale.
Particolare considerazione merita l’individuazione dell’ambito di applicazione dalla
norma madre, di derivazione comunitaria,
costituita dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (Organizzazione dell’orario di lavoro), al fine di
appurare se il regime vincolistico ivi espresso
possa essere riferito anche alla attività lavorativa svolta da prestatori d’opera appartenenti alle professioni intellettuali c.d. “protette”, per le quali è previsto un regime speciale
dall’ordinamento giuridico. Tale regime speciale consiste, tra l’altro, in modalità particolari nella stipulazione e gestione dei contratti
Agorà n. 54 dicembre 2013
con i clienti e nella obbligatorietà di iscrizione
al relativo Albo professionale con soggezione
alla norma deontologica.
Il tenore letterale della legge comunitaria è
dirimente sin dai primi articoli:
“Art. 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione organica alla
direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, così come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 giugno 2000, sono dirette a regolamentare in modo uniforme su
tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell’orario
di lavoro.
Art. 2. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto si intende per:
a) “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui
il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del
datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
...omissis”.
È chiaro che il contratto d’opera intellettuale, stipulato ai sensi e per gli effetti degli
artt. 2229 e ss., cod. civ., non va a costituire
un “rapporto di lavoro”, ma un ben diverso
contratto professionale, ove le parti non sono in rapporto di subordinazione ma in relazione totalmente paritetica: ciò, in regime
liberoprofessionale, vale sia per un infermiere, sia per un avvocato, un medico, un geometra, etc. Parimenti, il professionista intellettuale non è “a disposizione del datore di
lavoro”, ma svolge la propria attività con autonomia intellettuale, operando in scienza e
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Attualità
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coscienza, con comportamenti deontologica- L’estensione ai liberi professionisti della discimente orientati e senza vincolo di subordina- plina vincolistico-garantista sull’orario di lazione nei confronti del committente, che non voro prevista per i lavoratori dipendenti, olè affatto, sotto il profilo giuridico, un datore tre ad essere giuridicamente infondata come
di lavoro, ma bensì un
brevemente riassunto
cliente/contraente.
sopra, per la sua forQUALE È IL PUNTO IN DISCUSSIONE?
Altro aspetto possite natura di parametro
La DGR IX/3540 è una Delibera di Giun- indice di subordinaziobile fonte di equivoci,
ta Regionale adottata il 30 maggio 2012 ne, può creare taluni
giuridici e pratici, è il
relativa a “Determinazioni in materia di effetti collaterali di non
principio giuridico per
il quale l’orario di laesercizio e accreditamento delle unità di poco conto, derivanti:
voro costituisce, è veofferta sociosanitarie e di razionalizzazio- A)dalla normativa
ro, il principale oggetsulla intermediazione
ne del relativo sistema di vigilanza e conto della prestazione
di manodopera (oggi,
trollo” che integra precedenti disposizioni somministrazione di
nonché fondamentale
chiarendo e definendo con maggior pre- lavoro irregolare/illeparametro retributivo
cisione alcuni requisiti di accreditamento cita/fraudolenta – artt.
nel lavoro subordinato, ma così non è nella
delle strutture socio sanitaria, identifican- 27, 18 e 28, D. Lgs. n.
prestazione libero prodo anche chi sono i soggetti deputati a ta- 276/2002, c.d. Legge
fessionale, ove l’orgaBiagi) e dalle consele vigilanza.
nizzazione del tempo,
guenze giudiziarie e
Il Coordinamento Regionale dei Colle- sanzionatorie che dericoncordata e giamgi IPASVI contesta l’allegato C, al punto verebbero alle struttumai imposta d’ufficio
1.3.1. laddove si recita che per “la tutela re utilizzatrici del perdal committente, rappresenta per il profesdella qualità dei servizi erogati che il per- sonale in parola, quasionista unicamente
sonale che opera in struttura, per la delica- lora venisse ravvisata
una modalità di svoluna natura di fatto ditezza delle funzioni e dei compiti cui è tegimento della propria
pendente del rapporto
nuto, non possa eccedere il monte orario professionista/struttuopera.
massimo previsto dalla normativa vigente ra e quindi un sotteso
Questa è la principale
ragione per la quale la
riconducibile alla singola tipologia contrat- fenomeno di “caporadisciplina nel dettaglio
tuale ed al singolo profilo professionale. A lato”. Laddove il “cadell’orario di lavoro
tutela del livello di qualità dell’assistenza, porale” (alias, sommiè devoluta per legge
nistratore abusivo) sasarà cura del team di vigilanza delle ASL
(D.Lgs. 66/2003) alla
rebbe il legale rapprerilevare il rispetto delle turnazioni, dei ri- sentante della assocontrattazione collettiposi minimi previsti, del numero massimo ciazione professionale;
va nazionale (CCNL).
Il regime del contratto
di ore di lavoro riconducibili ad una stessa B) dalla normativa
d’opera intellettuale,
persona, sebbene impiegata in più unità - di recente rafforzacome noto, segue ind’offerta. Fermo restando l’obbligo di se- ta con la c.d. Riforma
vece il regime speciaFornero del lavoro (leggnalazione alle autorità competenti per le
le (lex specialis genege n. 92/2012) - volta
violazioni in materia di lavoro che si do- a smascherare i fenorali derogat) degli artt.
vessero rilevare, in aggiunta alle eventuali meni di simulazione di
2229 ss. CC, e non la
disciplina del contratlavoro autonomo (c.d.
to di lavoro subordi“false partite iva”) con
nato (configurata da articoli diversi del codice
sotteso rapporto di dipendenza dissimue segnatamente dagli artt. 2094 e seguenti,
lato. In tali casi, oltre ad azioni giudiziarie
C.C.).
promosse dai professionisti per ottenere,
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Attualità
in quanto dipendenti di fatto, l’applicazio- professionale scolpita nel codice civile), lo
ne del CCNL e il riconoscimento di un rap- stesso tenore letterale del testo regionale fa
porto di lavoro a tempo indeterminato con propendere per la riferibilità del dictum al
la struttura, il datore di lavoro/falso com- solo personale dipendente, nelle varie formittente dovrebbe
me contrattuali che tafronteggiare anche
le rapporto può avere
sanzioni amministrative ed alle eventuali
le richieste degli isti(dipendenti della strutapplicazioni di penali, si dovrà procedere tura, dipendenti delle
tuti previdenziali per
altresì, ai fini del calcolo dello standard, società appaltatrici di
le relative omissioni
al riconoscimento delle sole prestazioni servizi, dipendenti con
contributive.
In merito, dunque, alla
orarie rese nel rispetto della normativa contratto a termine,
citata delibera regioco.co.pro, etc.). Vero è
vigente.
nale (n. IX/3540/2012),
che l’atto amministraIl rispetto delle turnazioni e dei riposi
che all’allegato C stativo regionale recita
minimi è da riferirsi a tutto il personale “personale che opera
bilisce i requisiti di aca prescindere dalla tipologia di contrat- in struttura... a prescincreditamento
delle
to o incarico, anche a salvaguardia della dere dalla tipologia di
strutture relativi al personale, la stessa prequalità assistenziale. Devono, in partico- contratto o incarico”,
senta alcune ambiguilare, essere rispettate tutte le disposizioni ma l’approssimativa
tà, che tuttavia possoed imprecisa dicitura
previste dal Decreto Legislativo 66/2003.
no essere agevolmendeve essere interpreIl soggetto gestore dovrà acquisire dal tata secondo i corretti
te dipanate.
personale non direttamente dipenden- criteri ermeneutici, che
In primo luogo, la steste dichiarazione attestante il rispetto tengono conto del linsa deliberazione in parola, avente natura redelle norme in materia di turnazione e guaggio legale correngolamentare e quindi
riposi minimi, con riferimento alla tota- te e dei principi prein gerarchica subordisenti nell’ordinamento
lità dei rapporti e degli incarichi di lavonazione alle norme di
giuridico.
ro in essere.
legge, si riferisce espliPertanto, un libero
Qualora, nell’ambito della gestione dell’u- professionista in rapcitamente a quanto,
sul punto orario di lanità d’offerta, alcuni servizi vengano affi- porto fiduciario con il
voro, è stabilito nel D.Ldati a soggetti terzi è fatto obbligo di chie- cliente, che ha stipulags. 66/2003, sulla pordere nel contratto di affidamento il rispetto to un contratto ex art.
tata della quale norma
2229 c.c., non fa pardi tutte le norme previste dal Decreto Lenella fattispecie oggette, tecnicamente, del
gislativo 66/2003.
to di quesito si veda
“personale” e dunque,
Dovranno, altresì, essere effettuati con- in mancanza di altra e
quanto sopra detto.
Secondariamente, al
trolli incrociati tra più unità d’offerta attra- più chiara dicitura tedi là della non deroverso l’analisi della Scheda struttura che, stuale (quale: “tutti gli
gabilità da parte di
introdotta per tutte le unità d’offerta, ga- operatori, ...professioun atto deliberativo
nisti,...sanitari...etc),
rantirà, in tal senso, un più ampio monitodelle norme di legge
tale appellativo non
raggio a livello regionale”.
(sia di quelle sull’orapuò considerarsi riferio di lavoro, che delribile ai professionisti
la disciplina speciale
che operano in regime
del contratto d’opera
libero professionale
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