Etichettatura del miele - Camera di Commercio di Ancona
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Etichettatura del miele - Camera di Commercio di Ancona
www.an.camcom.it Etichettatura del miele della possibilità di utilizzare l’espressione “millefiori” (miele di più di una pianta); si precisa che nella stessa circolare sono state dichiarate inammissibili diciture quali “miele di montagna”, “miele di prato” e “miele di bosco”; Gli obblighi relativi alla commercializzazione ed all’etichettatura del miele sono contenuti nel Decreto legislativo 179/04, modificato all’art. 3 dalla Legge n.81/2006 ed emanato in attuazione della Direttiva 2001/110/CE. · La prima e principale indicazione obbligatoria sull’etichetta è la DENOMINAZIONE DI VENDITA. Innanzitutto si può utilizzare la denominazione di vendita “miele” solo per indicare “la sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell’alveare” (art.1 D.lgs. 179/2004). La normativa contiene poi la precisa definizione delle varie tipologie di miele che possono essere riportate in etichetta e che variano: secondo il metodo di produzione, - miele in favo: immagazzinato dalle api negli alveoli, successivamente opercolati, di favi da esse appena costruiti o costruiti a partire da sottili fogli cerei realizzati unicamente con cera d’api, non contenenti covata e venduto in favi anche interi; - miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele: quel miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo; - miele scolato: ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata; - miele centrifugato: ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata; - miele torchiato: ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato ad un massimo di 45°; - miele filtrato: ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un’eliminazione significativa dei pollini. Esiste altresì il miele per uso industriale, quel prodotto che è ritenuto adatto all’uso industriale come ingrediente in prodotti destinati ad una successiva lavorazione e che può avere un gusto o un odore anomali, può avere iniziato un processo di fermentazione o essere effervescente o ancora essere stato surriscaldato. Qualora si sia in presenza di miele per uso industriale accanto alla denominazione di vendita l’etichetta deve contenere la menzione “destinato solo alla preparazione di cibi cotti”. Ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale le denominazioni possono (indicazione facoltativa) essere completate da indicazioni che fanno riferimento: 1) all’origine floreale o vegetale, se il prodotto è interamente o principalmente ottenuto dalla piante indica- secondo l’origine, - miele di fiori o di nettare: ottenuto dal nettare di piante; - miele di melata: ottenuto principalmente dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano sulle parti vive di piante o dalle secrezioni provenienti dalle parti vive di piante; - con circolare n.1 dell’8 marzo 2005 il Ministero delle Politiche Agrarie e Forestali si è espresso in favore www.an.camcom.it Etichettatura del miele ta e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico chimiche e microscopiche (es. miele di acacia); 2) all’origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dalla zona indicata; 3) a criteri di qualità specifici previsti dalla normativa comunitaria. Tutte le denominazioni devono figurare in lingua italiana. · Obbligatorio è altresì indicare il PESO NETTO O NOMINALE del miele contenuto nell’imballaggio. · Obbligatoria è l’indicazione del termine preferenziale di consumo, la c.d. SCADENZA. La data che viene apposta è quella fino alla quale il responsabile della commercializzazione del prodotto ritiene che esso conservi le sue proprietà specifiche; per il miele la legge non stabilisce quale sia questo termine, lasciandone la determinazione alla responsabilità di chi mette in commercio l’alimento. In via indicativa si può ritenere prudenziale un termine di 18 mesi dalla smelatura per i mieli a invecchiamento più rapido e per le zone più calde, mentre nelle altre situazioni si può arrivare sino ad un termine di conservazione di due anni e mezzo. Come deve essere indicata la data di scadenza sull’etichetta? Per i prodotti che si conservano fino a 18 mesi si può indicare la data sia con giorno, mese e anno, sia solo con mese e anno. Per i prodotti conservabili per più di 18 mesi è consentita anche l’indicazione del solo anno. In tutti i casi in cui non è presente il giorno l’espressione corretta da apporre è “da consumarsi preferibilmente entro la fine di”. Le diciture relative alla scadenza devono trovarsi sulla confezione nello stesso campo visivo in cui compaiono la parola “miele” ed il peso netto. originari della CE”, “Miscela di mieli originari e non originari della CE”, senza citare i singoli Paesi. · Altre indicazioni obbligatorie relative alla provenienza del miele riguardano: il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del produttore o importatore, la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento (quando diverso dall’indirizzo del responsabile di commercializzazione già indicato in etichetta), la dicitura di identificazione del lotto di produzione. Le disposizioni contenute nella normativa citata sono state applicate dal 1° agosto 2004; è possibile che esistano in commercio confezioni di miele etichettato anteriormente a questa data ed in conformità alle disposizioni del tempo, può continuare ad essere commercializzato fino ad esaurimento scorte. Sulla base delle norme generali sull’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari preconfezionati, sono vietate le indicazioni che possano indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto, che gli attribuiscano effetti o proprietà che non possiede, che suggeriscano particolari qualità quando tutti i prodotti analoghi presentano caratteristiche identiche, o che attribuiscano al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana o accennino a tali proprietà (pratiche commerciali considerate ingannevoli anche dal Codice del consumo). · Molto importante è l’indicazione obbligatoria relativa al PAESE DI ORIGINE del miele. La norma stabilisce che “sull’etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi di origine in cui il miele è stato raccolto”. Resta comunque possibile che l’indicazione del paese sia poi accompagnata dalla Regione di provenienza, da una specifica zona territoriale o addirittura dal Comune, sempre a condizione che tutto il miele provenga dalla zona indicata. Nel caso delle miscele di più Paesi è consentito l’uso e, secondo i casi, delle diciture “Miscela di mieli originari della CE”, “Miscela di mieli non PER INFORMAZIONI SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE Camera di Commercio di Ancona - Piazza XXIV Maggio, 1 - 60124 Ancona tel. 071 5898250-360 fax 071 5898255 e-mail: [email protected] sito web: www.an.camcom.it Impaginazione: Valeria Mozzicafreddo Ufficio Comunicazione Camera di Commercio di Ancona