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Il rifiuto dell`ufficiale di stato civile
XXXII Convegno A.N.U.S.C.A Montecatini Terme 26 - 30 novembre 2012 Il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile: limiti, effetti e rimedi Renzo Calvigioni Renzo Calvigioni XXXII Convegno Nazionale Anusca 1 Perché il rifiuto… tema che non risulta essere stato mai affrontato nei precedenti Convegni, rientra tra i numerosi dubbi che attanagliano gli ufficiali di stato civile nei quesiti per sapere se, per quel caso specifico, l’ufficiale dello stato civile debba rifiutare o meno fattispecie particolare, emessa da un soggetto che è autorità amministrativa ma che può essere impugnata solamente di fronte all'autorità giudiziaria Renzo Calvigioni XXXII Convegno Nazionale Anusca 2 Quadro normativo art. 7 del dpr 396/2000: “Nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile rifiuti l'adempimento di un atto, da chiunque richiesto, deve indicare per iscritto al richiedente i motivi del rifiuto.” art. 95, contenzioso: “… o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.” Renzo Calvigioni XXXII Convegno Nazionale Anusca 3 Quali e quanti? L’ordinamento dello stato civile non dice, in dettaglio, quali siano i casi in cui l’ufficiale dello stato civile debba opporre rifiuto, non presenta un elenco di ipotesi di rifiuto. Ognuna delle fattispecie o delle procedure o degli adempimenti connessi all’applicazione delle normative di stato civile, intendendosi con ciò non solo le disposizioni del dpr 396/2000, ma anche codice civile, leggi ordinare e leggi speciali, normative comunitarie, convenzioni internazionali, trascrizioni di sentenze, può costringere l’ufficiale dello stato civile ad emettere un provvedimento di rifiuto Renzo Calvigioni XXXII Convegno Nazionale Anusca 4 L’atto di rifiuto Dopo aver descritto il caso in questione, l’ufficiale dello stato civile dovrà enunciare le motivazioni giuridiche, le diverse normative, che lo portano ad opporre rifiuto. Si tratta di un documento da comporre con grande attenzione perché il contenuto dello stesso, le disposizioni richiamate, formeranno oggetto di approfondita analisi da parte del richiedente che, qualora rilevi incongruenze o normative richiamate non applicabili al caso concreto o applicate in maniera inappropriata o ritenga non corretto il rifiuto, farà di tutto per contrastarlo nelle sedi opportune. Renzo Calvigioni XXXII Convegno Nazionale Anusca 5 Ipotesi definite… codice civile Art. 98 - Rifiuto della pubblicazione L’ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto. Art. 112 - Rifiuto della celebrazione 1. L’ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge. 2. Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l’indicazione dei motivi. Renzo Calvigioni XXXII Convegno Nazionale Anusca 6 Limiti ed effetti Insiti nel concetto stesso del rifiuto: attività non discrezionale diretta ad evitare che possano essere poste in essere situazioni giuridicamente rilevanti in contrasto con specifiche disposizioni di legge; effetti negativi: non viene eseguito un adempimento richiesto, non viene rilasciato un determinato atto, non si procede ad una attività richiesta; tutto questo incide nella sfera giuridica dei destinatari che si vedono impedire il riconoscimento di uno status o il cambiamento del proprio status o negare il rilascio di una documentazione. Renzo Calvigioni XXXII Convegno Nazionale Anusca 7 Struttura del rifiuto 1. 2. 3. 4. 5. 6. Istanza di parte tendente ad ottenere un provvedimento, o una trascrizione iscrizione o il rilascio di un documento. La richiesta può provenire anche di altra autorità, ad esempio consolato italiano all’estero; Verifica della mancanza del presupposti giuridici che consentirebbero di accogliere la richiesta e di procedere all’adempimento; Sussistenza di un contrasto con l’ordinamento, di contrarietà a disposizioni normative, qualora fosse realizzata la fattispecie richiesta; Obbligo a non provvedere in quanto l’atto sarebbe illegittimo; Redazione dell’atto di rifiuto; Notifica agli interessati, sia riguardo al provvedimento negativo, sia al fine di comunicare la possibilità di ricorrere alla autorità compente per ottenere l’esecuzione del provvedimento negato. Renzo Calvigioni XXXII Convegno Nazionale Anusca 8 Qualche esempio “Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento” (art. 250 c.c., terzo comma); Qualora un genitore volesse procedere al riconoscimento, senza il consenso del genitore che aveva riconosciuto per primo, l’ufficiale dello stato civile dovrà opporre rifiuto proprio per la mancanza di tale consenso. Il consenso al riconoscimento da parte del primo genitore è condizione di validità del riconoscimento stesso e la mancanza lo rende irricevibile. Renzo Calvigioni XXXII Convegno Nazionale Anusca 9 In occasione delle pubblicazioni … Quante volte gli ufficiali di stato civile sono stati tentati dal diniego delle pubblicazioni di matrimonio, in mancanza della copia integrale dell'atto di nascita e della impossibilità di ottenerla in quanto il cittadino, nato all'estero, non si era preoccupato di richiederla dallo Stato di nascita e farla trascrivere? “… la mancanza della copia integrale dell’atto di nascita non può costituire ostacolo alle pubblicazioni né indurre l’ufficiale di stato civile al rifiuto, che sarebbe sicuramente illegittimo, non rappresentando impedimento al matrimonio la mancanza di un documento non più indicato come obbligatorio….” (Massimario Par. 9.4 capoverso 4°); Al contrario, mancando il nulla osta ex art. 116 c.c. per lo straniero “…l’ufficiale dello stato civile dovrà, ai sensi dell’art. 98 del codice civile, rifiutare le pubblicazioni, rilasciando un certificato con le motivazioni del rifiuto” (Massimario, par. 9.2, cpv 1°) Renzo Calvigioni XXXII Convegno Nazionale Anusca 10 Su richiesta di altra autorità Il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile sarebbe legittimo anche se opposto non alla richiesta del cittadino ma a quella proveniente da altra autorità. Se la nostra autorità consolare dovesse trasmettere ai fini del riconoscimento dell'efficacia e della conseguente trascrizione, un sentenza o provvedimento giurisdizionale emesso all'estero, privo dei requisiti richiesti dall'art. 64 della legge 218/1995 o in contrasto con norme inderogabili di ordine pubblico, non vi sarebbero alternativa all'azione negativa dell'ufficiale dello stato civile Renzo Calvigioni XXXII Convegno Nazionale Anusca 11 Il rimedio: ricorso all’autorità giudiziaria Quali sono gli strumenti a disposizione del cittadino per contrastare l'operato dell'ufficiale dello stato civile? Qui emerge la posizione anomala della figura dell'ufficiale di stato civile, autorità amministrativa, tenuto ad uniformarsi alle istruzioni del Ministero dell'Interno, soggetto a controllo e sottoposto alla vigilanza del Prefetto, ma escluso dal dover eseguire eventuali intimazioni gerarchiche inerenti lo svolgimento di adempimenti, anche da parte delle medesime autorità. Renzo Calvigioni XXXII Convegno Nazionale Anusca 12 Il riferimento normativo Contro il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile non è previsto ricorso amministrativo, ma solamente ricorso in sede giudiziaria, secondo la previsione dell'art. 95 del dpr. 396/2000: chi “...intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento...” deve rivolgersi al Tribunale con ricorso. La stessa procedura è prevista nel caso del rifiuto delle pubblicazioni di cui all'art. 98 c.c., e del rifiuto della celebrazione di cui all'art. 112 c.c.: “Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.” Renzo Calvigioni XXXII Convegno Nazionale Anusca 13 Il procedimento Disciplinato dall'art. 96 del dpr 396/2000 che, al primo comma, prevede “ Il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione dell'ufficiale dello stato civile” Può anche sentire l'ufficiale dello stato civile: questo che consentirebbe di ascoltare direttamente dall'autorità che ha emanato il provvedimento di rifiuto, le motivazioni e le spiegazioni dettagliate, magari permettendo ai giudici di comprendere fino in fondo il filo logico seguito nell'emettere il provvedimento di diniego, purtroppo non viene quasi mai posto in pratica dal Tribunale che, già in questo atteggiamento, sembra disposto a guardare con maggior favore le motivazioni addotte dalla controparte Renzo Calvigioni XXXII Convegno Nazionale Anusca 14 Ancora procedimento Il c. 2 dello stesso art. 96 prevede “Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare.” L'obbligo di sentire gli interessati fa risaltare ancora di più il fatto che non sussista lo stesso obbligo nei confronti dell'ufficiale dello stato civile che ha emesso il provvedimento di rifiuto Sarebbe sicuramente auspicabile una modifica normativa che rendesse l'audizione dell'ufficiale dello stato civile un passaggio obbligato del procedimento: magari consentirebbe ai Tribunali di evitare qualche brutta figura… Renzo Calvigioni XXXII Convegno Nazionale Anusca 15 Decisione finale Infine, il terzo comma dell'art. 96 dispone che “Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato.”, indicando genericamente le modalità della conclusione del procedimento Renzo Calvigioni XXXII Convegno Nazionale Anusca 16 Procedura Emesso il decreto, depositato in cancelleria e, successivamente, divenuto definitivo, sarà trasmesso all'ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di competenza, a cura della Cancelleria del Tribunale o direttamente dalla parte interessata che ne chiederà l'esecuzione: è superfluo ricordare che l'ufficiale di stato civile dovrà provvedere a quanto contenuto nella decisione. E’ solamente opportuno ricordare che le sentenze di rettificazione, tra le quali rientrano quello che accolgono il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile, non debbono essere trascritte, ma solamente annotate a margine dell’atto al quale si riferiscono, sempre che sussista già un atto di stato civile Renzo Calvigioni XXXII Convegno Nazionale Anusca 17 Considerazioni Si conferma la delicatezza del ruolo dell'ufficiale dello stato civile che, anche quando rifiuta, deve comportarsi con competenza e professionalità. Infatti, occorre tener conto del fatto che nel caso di accoglimento del ricorso contro il rifiuto, qualora quest'ultimo fosse riconosciuto come illegittimo, si potrebbe incorrere in una richiesta di risarcimento del danno, conseguente al ritardo causato dal contenzioso, mentre nel caso in cui il rifiuto non fosse stato opposto, l'ufficiale dello stato civile potrebbe trovarsi nell'ipotesi di rifiuto od omissione di atti di ufficio, situazioni che presentano rilevanza penale Renzo Calvigioni XXXII Convegno Nazionale Anusca 18 Conclusioni Ecco perché si ritiene necessario agire con prudenza e, come detto, approfondire al massimo la problematica che andrà poi a sfociare nel rifiuto! Grazie! Per la vostra attenzione!!! Renzo Calvigioni XXXII Convegno Nazionale Anusca 19