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Condizioni di vendita e di consegna di Erlus AG
Aggiornate al: 01.09.2015 Condizioni di vendita e di consegna di Erlus AG (di seguito "venditore") Art. 1 Aspetti generali (1) Sono parte integrante di tutte le offerte e di tutti i contratti relativi a consegne e servizi del venditore esclusivamente le presente condizioni di vendita e di consegna. Nei rapporti commerciali con i consumatori, le presenti condizioni di vendita e di consegna sono valide secondo quanto previsto dall’art. 10. (2) Le condizioni generali commerciali, di consegna, di pagamento, di acquisto e simili dell’acquirente – anche se allegate all’ordine rivolto al venditore o qualora vi si faccia riferimento riferimento nell’ordine o in una comunicazione scritta del venditore, non trovano applicazione, anche qualora, nel singolo caso, il venditore non le dovesse appositamente declinare. Le condizioni contrastanti non sono riconosciute nemmeno a seguito di atteggiamento concludente del venditore. Art. 2 Sottoscrizione del contratto, prodotti (1) Le offerte del venditore sono libere. Con l’ordine, l’acquirente conferma in modo vincolante la propria intenzione di acquistare la merce ordinata. Il venditore è autorizzato ad accettare l’offerta contrattuale oggetto dell’ordine entro due settimane. L’accettazione può essere dichiarata per iscritto o con la consegna della merce al cliente. (2) I prodotti in ceramica grezza e specialmente le tegole sono merci di massa omogenea, prodotte con un procedimento di cottura naturale. I modelli di qualsiasi tipo e misura, i campioni, le illustrazioni e le descrizioni quindi sono da intendersi come pezzi indicativi e non vincolanti. (3) Le indicazioni su cataloghi, dépliant e listini prezzi o su altra documentazione scritta del venditore perdono la loro validità qualora il venditore abbia messo in circolazione una nuova edizione di questi documenti prima della sottoscrizione del contratto. Art. 3 Prezzi (1) Per la fatturazione vengono presi in considerazione i prezzi in vigore il giorno dell’ordine più l’aliquota I.V.A. prevista dalla legge, nonché gli eventuali dazi doganali e le altre eventuali imposte di diritto pubblico. Se non altrimenti previsto nel listino prezzi del venditore o qualora non dovesse essere stato espressamente concordato altro, i prezzi si intendono di volta in volta da stabilimento o magazzino di consegna, franco autocarro caricato o vagone ferroviario e comprendono l’imballaggio normalmente in uso presso il venditore o l’imballaggio concordato in deroga (pallet, film e/o reggette). Il prezzo è determinato sulla base del listini prezzi generale in vigore nel giorno dell’ordine. (2) Il venditore si riserva il diritto di modificare adeguatamente i suoi prezzi qualora dopo la stipulazione del contratto dovessero intervenire riduzioni dei costi oppure aumenti dei costi non riconducibili al venditore, in particolare dovuti a variazioni dei costi salariali o dei prezzi del materiale. Su richiesta dell’acquirente, il venditore fornirà ad esso un relativo riscontro. Art. 4 Consegna e passaggio del rischio (1) Se non concordato diversamente, la consegna avviene franco stabilimento o magazzino di consegna nonché a spese ed a rischio dell’acquirente. (2) Se non concordato diversamente, il rischio passa all’acquirente al momento del carico. Le persone cui l’acquirente ha commissionato il ritiro nonché le persone a loro volta incaricare da queste ultime, come per es. i vettori, sono tenute a controllare che il carico avvenga in modo regolare e soprattutto sicuro. Le contestazioni sul carico devono essere inoltrate immediatamente al responsabile del magazzino del venditore ad opera della persona che ha effettuato il ritiro. La persona che effettua il ritiro è responsabile della sicurezza del carico sul mezzo di trasporto. I danni derivanti dal trasporto sono a carico dell’acquirente e devono essere rivendicati presso l’azienda incaricata del trasporto. (3) Se dovesse essere stata concordata una consegna, questa viene effettuata a spese e a rischio dell’acquirente. Si presuppone la possibilità di accedere con il mezzo pesante al punto di scarico e la presenza di adeguati mezzi di scarico. L’acquirente risponde dei danni che si vengano a creare in caso di assenza di questi presupposti. Lo stesso vale anche qualora il veicolo di consegna non dovesse essere scaricato immediatamente o non a regola d’arte per motivi imputabili all’acquirente medesimo. (4) Gli imballaggi posti in circolazione dal venditore vengono ritirati nei suoi stabilimenti nell’ambito degli obblighi di legge a condizione che siano stati svuotati completamente, che non siano sporchi e che siano stati riconsegnati dall’acquirente e cerniti a sue spese. Art. 5 Termine di consegna e impedimento di consegna (1) I termini di consegna vincolanti devono essere espressamente concordati. (2) Le cause di forza maggiore non prevedibili al momento della sottoscrizione del contratto e non riconducibili al venditore, come in particolare mancanza di materiale, di energia, di manodopera e di spazio di trasporto, disturbi di produzione compresi gli incendi accidentali, le agitazioni sindacali, il superamento dei termini di consegna da parte dei subfornitori, gli impedimenti di circolazione e le disposizioni amministrative, ecc. che pongono il venditore in condizioni di non poter adempiere ai suoi obblighi di consegna, lo esonerano completamente dal suo obbligo di consegna o di prestazione per la durata delle ripercussioni o in caso d’impossibilità di consegna o prestazione. In questi casi egli è autorizzato, in considerazione del periodo interessato dall’impedimento con l’aggiunta di un adeguato termine di recupero, di rescindere dal contratto qualora il ritardo comporti l’impossibilità di fornire il servizio, senza che ciò comporti un diritto dell’acquirente di richiedere un risarcimento del danno. Il venditore informerà immediatamente l’acquirente dell’insorgenza di tale circostanza. Art. 6 Pagamento (1) Il prezzo di acquisto è esigibile contestualmente all’arrivo della fattura, qualora non sia stato concordato un termine di pagamento diverso. Salvo accordi diversi, il prezzo di acquisto deve essere pagato senza detrazioni. (2) L’acquirente risulta in mora al massimo 30 giorni dopo l’arrivo della fattura senza necessità di sollecito da parte del venditore; rimane da ciò invariato quanto previsto dall’art. 353 del codice commerciale tedesco. (3) L’accettazione di assegni o cambiali avviene solamente a titolo di adempimento. Sconti, spese e costi sono a carico dell’acquirente. (4) Il venditore è autorizzato ad addebitare all’acquirente i normali interessi bancari, pari a perlomeno 9 punti percentuali oltre il tasso di interesse base della Banca Centrale Europea, a partire dal giorno del ritardo. Il venditore si riserva di rivendicare il danno conseguente. (5) Il venditore è autorizzato ad effettuare le consegne non ancora effettuate solo con pagamento anticipato o deposito di garanzia – anche per le cambiali in ingresso – qualora dopo la sottoscrizione del contratto il venditore dovesse venire a conoscenza di circostanze che motivino dei dubbi sulla solvibilità dell’acquirente. (6) L’acquirente può far valere un diritto di ritenzione solo qualora ciò sia contemplato dallo stesso rapporto contrattuale ed il credito sia accertato senza contestazione o giuridicamente valido. L’acquirente può operare una compensazione solo con controcrediti accertati senza contestazione o legalmente validi. (7) In assenza di procura scritta per l’incasso, i pagamenti ai collaboratori o ai rappresentanti del venditore non effettuati nei suoi locali commerciali non valgono come effettuati. (8) Qualora, su richiesta dell’acquirente, la fattura dovesse essere emessa a nome di un terzo indicato dall’acquirente e qualora l’acquirente desiderasse che il venditore incassi l’importo fatturato da tale terzo, ciò rappresenta solamente un’autorizzazione, ma non un obbligo. Anche in questo caso il partner contrattuale rimane l’acquirente, il quale viene esonerato dal suo obbligo di pagamento solo dopo che il terzo ha effettuato il pagamento. Art. 7 Reclami per vizi, garanzia (1) Qualora l’acquisto dovesse essere un affare commerciale per acquirente e venditore, si applica l’art. 377 del codice commerciale tedesco. Laddove non trovi applicazione l’art. 377 del codice commerciale tedesco, il venditore è tenuto a verificare la merce consegnata subito dopo la consegna, e a comunicare per iscritto al venditore i vizi, le differenze di quantitativo o le consegne errate entro 7 giorni lavorativi dalla consegna, in ogni caso tuttavia prima di procedere a combinazioni, mescolanze o lavorazioni. Qualora la denuncia dei vizi evidenti non dovesse essere presentata per tempo, decadono i relativi diritti dell’acquirente sui vizi. Ciò non vale in caso di dolo del venditore. Al venditore deve essere concessa l’opportunità di accertare assieme all’acquirente l’effettiva presenza dei vizi contestati, nonché di essere presente ai prelievi di campioni per condurre verifiche sul materiale. (2) Salvo stipulazione diversa, per esempio, in caso di accordi per una consegna di merce di seconda scelta, per i prodotti da consegnare fanno fede le norme DIN in materia. Gli scostamenti, le modifiche o le tolleranze nell’ambito delle norme DIN costituiscono solo uno scostamento irrilevante dalle caratteristiche concordate. I difetti minimi che si verificano al momento della produzione, del trasporto o della lavorazione di prodotti in ceramica grezza ed in particolare di tegole (ad esempio, incollaggi, piccole scheggiature, punti compressi su tegole ingobbiate o i cosiddetti "punti di sovrapposizione”), gli scostamenti cromatici o le efflorescenze che non compromettono sensibilmente il normale utilizzo non possono essere contestati allo stesso modo in cui succede per la rottura normale o per eventi naturali da ricondursi ad agenti esterni dopo il passaggio del rischio (per es. formazione di una patina verde o formazione di muschio sulle tegole). (3) In caso di contestazione legittima effettuata entro i termini, il venditore può, a propria discrezione, migliorare gratuitamente l’oggetto della consegna, effettuare una nuova consegna o fornire un nuovo servizio. (4) In caso di reclami per vizi senza alcun dubbio sulla loro legittimità, l’acquirente può trattenere pagamenti solo per una mole adeguatamente proporzionata all’entità dei vizi emersi. Qualora il reclamo per il vizio dovesse essere stato effettuato in modo non giustificabile, il venditore è autorizzato a richiedere il risarcimento delle spese da esso sostenute. (5) I diritti relativi ai vizi si prescrivono un anno dopo la consegna, in assenza di dichiarazioni diverse del venditore; rimane invariato il termine di prescrizione nel caso di una rivalsa sulla consegna ai sensi degli artt. 478 e 479 del Codice Civile tedesco. Art. 8 Diritto di riservato dominio e garanzia del credito (1) La merce consegnata rimane di proprietà del venditore (merce con riserva di proprietà) fino al pagamento di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale e dei crediti derivanti in relazione all’oggetto acquistato. (2) La lavorazione, la combinazione o la mescolanza ad opera dell’acquirente avvengono su incarico del venditore senza che ciò comporti un obbligo per il venditore. Se il venditore non dovesse avere già acquisito la proprietà o comproprietà ai sensi di legge, l’acquirente trasferisce al venditore già ora la comproprietà relativa all’oggetto in questione per il valore della merce in riservato dominio e la conserva per il venditore con cura in qualità di merce in riservato dominio. (3) Se l’acquirente dovesse vendere merce in riservato dominio o usarla in un immobile, allora cede sin da ora al venditore i crediti derivanti pari al valore della merce in riservato dominio, con tutti i diritti compreso il diritto a concedere un’ipoteca legale privilegiata. Se l’acquirente dovesse essere il proprietario dell’immobile, allora la cessione anticipata comprende, a parità di valore, i crediti derivanti dalla vendita dell’immobile o dai diritti sull’immobile. La cessione anticipata riguarda anche i crediti a saldo dell’acquirente. (4) Con la premessa del passaggio della comproprietà e dei crediti, il venditore autorizza l’acquirente a vendere la merce in riservato dominio nei normali canali di vendita, a lavorarla e ad incassare i crediti ceduti. L’acquirente non è autorizzato a disporne altrimenti, in particolare per quanto riguarda la costituzione in pegno, il trasferimento di garanzie o l’ulteriore cessione. (5) L’acquirente è tenuto ad informare immediatamente il venditore in merito a qualsiasi tipo di intervento di terzi relativamente alla merce in riservato dominio o ai crediti ceduti, nonché a fornirgli le informazioni ed i documenti necessari all’esercizio del diritto. (6) Qualora l’acquirente dovesse venirsi a trovare in ritardo di pagamento, l’acquirente è tenuto a dichiarare il credito ceduto con contemporaneo decadimento dell’autorizzazione a prelevare l’importo direttamente dal conto corrente, e a fornire al venditore tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per incassare tali credito. In questo caso il venditore informerà i compratori della cessione e incasserà direttamente i crediti fino a pareggiare i debiti dell’acquirente. Qualora il venditore dovesse rescindere il contratto per comportamento anticontrattuale dell’acquirente – in particolare in caso di ritardo di pagamento – egli è autorizzato a richiedere la restituzione della merce soggetta a diritto riservato di dominio. (7) Il venditore può vendere privatamente la merce in riservato dominio. Il ricavato dal realizzo va sottratto dai debiti dell’acquirente detraendo le spese di realizzo in misura appropriata. (8) Su richiesta dell’acquirente, il venditore è tenuto a svincolare le garanzie concesse a scelta del venditore, se il valore delle garanzie supera di oltre il 10% i suoi crediti. Art. 9 Diritti a percepire un risarcimento danni (1) L’acquirente può far valere i propri diritti a percepire un risarcimento danni come previsto dalle seguenti disposizioni e relativo ad un vizio solo se un adempimento successivo non dovesse avere avuto esito positivo o se il venditore dovesse avere rifiutato tale adempimento successivo. E’ fatto salvo il diritto dell’acquirente di far valere dei diritti a percepire un risarcimento danni ai sensi delle seguenti condizioni. (2) Il venditore risponde illimitatamente dei danni alla vita, corporali e alla salute che si basano su una violazione degli obblighi colposa od intenzionale ad opera dei rappresentanti legali o del personale ausiliario, come pure dei danni contemplati dalla legge sulla responsabilità dei prodotti secondo la garanzia, nonché di tutti i danni che hanno origine da violazioni contrattuali estremamente colpose od intenzionali e da comportamento doloso dei suoi rappresentanti legali e del suo personale ausiliario, fatto salvo il presente regolamento e le seguenti limitazioni di responsabilità. Se il venditore ha concesso una garanzia sulle caratteristiche della merce e/oppure una garanzia sulla durata, egli risponde anche nell’ambito di questa garanzia. Ad ogni modo, il venditore risponde dei danni derivanti dall’assenza delle caratteristiche garantite ma che non si verificano direttamente sulla merce solo se il rischio connesso con tale danno è contemplato univocamente nella garanzia sulle caratteristiche e sulla durata. (3) Il venditore risponde anche dei danni causati da negligenza lieve se questa negligenza riguarda la violazione di quegli obblighi contrattuali il cui rispetto è di particolare importanza per raggiungere l’obiettivo contrattuale (obblighi fondamentali). Tuttavia, risponde solo se i danni sono tipicamente correlati al contratto e prevedibili. Per il resto, egli non risponde in caso di violazioni per negligenza lieve di obblighi accessori non essenziali ai fini del contratto. Le limitazioni degli obblighi contemplate nelle frasi 1-3 valgono anche quando è interessata la responsabilità per i rappresentanti legali, gli impiegati direzionali e l’altro personale ausiliario. (4) Si esclude un’ulteriore responsabilità indipendentemente dalla natura giuridica del diritto fatto valere. Se viene esclusa la responsabilità del venditore, ciò vale anche per la responsabilità personale degli impiegati, dei lavoratori, dei collaboratori, dei rappresentanti e del personale ausiliario del venditore. (5) Qualora all’acquirente dovessero spettare dei diritti a percepire un risarcimento danni ai sensi di quanto previsto dalle presenti clausole, tali diritti si prescrivono al termine delle scadenza di prescrizione previste per i diritti relativi ai vizi ai sensi dell’art. 7 (5) delle presenti condizioni di vendita e di consegna; ciò non vale per i danni alla vita, all’integrità corporea e alla salute, così come per i danni riconducibili a premeditazione o colpa esplicita del venditore o dei suoi collaboratori all’adempimento. Art. 10 Validità per l’acquisto dei beni di consumo Se l’acquirente dovesse essere un consumatore, si applicano le seguenti condizioni di vendita e di consegna nelle modalità di cui in seguito: (a) L’adeguamento dei prezzi possibile ai sensi dell’art. 3 (2) presuppone che tra la stipulazione del contratto ed il momento concordato per la consegna trascorrano almeno 4 mesi. Se l’aumento di prezzo supera il 5% del prezzo pattuito, l’acquirente ha il diritto di recesso. (b) L’art 4 (3) è sostituito come segue: "Se l’acquirente dovesse essere un consumatore e se dovesse essere stata concordata una consegna, essa avviene a spese dell’acquirente. Il rischio di un’eventuale distruzione e di un eventuale deterioramento dell’oggetto venduto, anche in caso di acquisto per corrispondenza, passa all’acquirente solo alla consegna dell’oggetto. Anche se l’acquirente è in ritardo con la presa in consegna, essa si intende effettuata. La consegna presuppone la possibilità di accedere al punto di scarico con un autoarticolato pesante e la presenza di adeguati mezzi di scarico. L’acquirente risponde dei danni derivanti in caso di assenza di questi presupposti. Lo stesso vale anche se il veicolo di consegna non viene scaricato immediatamente o non a regola d’arte per motivi imputabili al medesimo. (c) L’art. 6 (4) vale a condizione che si possano imputare 5 punti percentuali oltre il tasso d’interesse base della Banca Centrale Europea. (d) L’art. 6 (6) periodo 1 (esclusione parziale del diritto di ritenzione) non si applica. (e) L’art. 7 (1) non si applica. (f) L’art. 7 (3) periodo 1 viene sostituito come segue: "Se l’acquirente dovesse essere un consumatore, egli può scegliere che l’adempimento successivo abbia luogo tramite riparazione o fornitura sostitutiva. Tuttavia, il venditore ha la facoltà di rifiutare il tipo di adempimento successivo scelto qualora esso dovesse essere realizzabile solo a spese sproporzionate e se l’altro tipo di adempimento successivo non presenti notevoli svantaggi per il consumatore”. (g) L’art. 7 (4) periodo 1 non si applica, l’art. 7 (4) periodo 2 si applica senza modifiche. (h) L’art. 7 (5) non si applica. (i) L’art. 8 (1) viene sostituito come segue: "La merce consegnata rimane di proprietà del venditore fino al pagamento di tutti i crediti aventi origine dal contratto di fornitura”. (j) L’art. 9 (5) non si applica. Art. 11 Disposizioni finali (1) Luogo di adempimento sia per la consegna che per il pagamento del prezzo di acquisto è Neufahrn/NB, Repubblica Federale di Germania. (2) Foro competente, anche per le procedure inerenti agli assegni, cambiali e documenti è Neufahrn/NB, Repubblica Federale di Germania per i contratti con le imprese, con i partner contrattuali stranieri, con persone giuridiche di diritto pubblico e per il patrimonio speciale di diritto pubblico. (3) Per il rapporto contrattuale si applica il diritto tedesco, escludendo la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti riguardanti lo scambio internazionale di merci (CISG). (4) In caso di forniture effettuate all’interno della Comunità Europea l’acquirente è tenuto a non trasferire a terzi il potere di disporre dell’oggetto della consegna come se ne fosse il proprietario (potere di disposizione) prima che l’oggetto della consegna abbia lasciato la Germania. Rimangono invariate le disposizioni degli artt. 4 e 8. (5) Qualora una delle presenti norme dovesse essere o diventare interamente o parzialmente inefficace, ciò non intacca l’efficacia delle altre norme; anzi, queste continuano a costituire un vincolo tra venditore e acquirente. Ciò non vale qualora il fatto di attenersi alla norma in questione dovesse rappresentare per una delle parti un onere insostenibile.