Comments
Transcript
PS8380 - MEDIOLANUM-PRODOTTO DOUBLE CHANCE
PS8380 - MEDIOLANUM-PRODOTTO DOUBLE CHANCE Provvedimento n. 24551 L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 17 ottobre 2013; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO l’articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a 5.000.000 euro; VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012; VISTA la propria delibera del 24 luglio 2013, con la quale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie; VISTI gli atti del procedimento; I. LA PARTE 1. Banca Mediolanum S.p.A., (di seguito, “Banca Mediolanum” o “Banca”) in qualità di professionista, dell’articolo 18, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo. Nell’esercizio 2012, Banca Mediolanum ha realizzato un fatturato, calcolato applicando in via analogica i criteri utilizzati in materia di comunicazione delle concentrazioni nel settore bancario di cui all’articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, pari a circa 1,7 miliardi di euro. II. LA PRATICA COMMERCIALE 2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella diffusione di messaggi pubblicitari relativi al servizio denominato “Double Chance”, nei quali le caratteristiche e le condizioni economiche dell’offerta vengono rappresentate in modo non trasparente. 3. In particolare, nei messaggi in questione diffusi a mezzo stampa, televisione, affissioni, internet sul sito www.bancamediolanum.it e altri canali on line (banner, motori di ricerca, ecc.) nonché attraverso le comunicazioni periodiche inviate dalla Banca alla clientela (estratti conto) nell’ambito di un’ampia campagna pubblicitaria effettuata a partire dal luglio 2008 ed ancora in corso, la Banca ha prospettato il servizio “Double Chance” ai consumatori in modo ambiguo come un servizio che abbina un investimento graduale nel mercato azionario/obbligazionario e un rendimento “garantito” sulla giacenza di un “conto dedicato”, il c.d. Conto Double Chance. Tutto ciò senza espressamente indicare che: il servizio de quo prevede la sottoscrizione di due distinti contratti: 1. il Conto Double Chance con il quale la Banca svolge, per conto del Cliente, un servizio di custodia del denaro, strumentale all’investimento; 2. il Piano di Investimento di Capitale (PIC) con riferimento a fondi comuni di investimento/ fondi obbligazionari di Mediolanum International Funds Ltd, ovvero a fondi appartenenti al Sistema Mediolanum Fondi Italia di Mediolanum Gestione Fondi SGR.p.A., che prevede i seguenti oneri: commissioni di sottoscrizione ai citati fondi e eventuali costi connessi alle funzioni di intermediazioni nei pagamenti, entrambi variabili in base agli importi investiti; per la sottoscrizione del Conto Double Chance in questione è necessario: i) un versamento minimo (pari a 25.000 euro per l’azionario/a 15.000 euro per l’obbligazionario) e ii) che il richiedente sia intestatario di un rapporto di conto corrente ordinario presso la Banca Mediolanum; il termine del programma di investimento può variare e comporta l’automatica estinzione del Conto Double Chance con contestuale liquidazione del saldo residuo, comprensiva degli interessi per tempo maturati, sul suddetto conto corrente ordinario. Inoltre, con specifico riferimento al rendimento annuo garantito ottenibile con il servizio “Double Chance” prospettato nei messaggi pubblicitari, alcuna specificazione è riportata negli stessi circa l’effettiva base applicativa di questo tasso remunerativo. 4. Più precisamente, il presente procedimento ha ad oggetto i seguenti messaggi pubblicitari: a) brochure diffuse da luglio 2008 a gennaio 2010(Fig. 1); b) campagne web (Banner + motori di ricerca) presenti nei seguenti periodi tra il 23 e il 29 luglio 2008 e il 25 e il 31 agosto 2008 (Fig. 2), tra il 19 gennaio e il 1° febbraio 2009 (Fig. 3), tra il 18 giugno e il 28 luglio 2012 (Fig. 4); c) messaggi presenti sul sito internet sul sito www.bancamediolanum.it nella sezione “Risparmio”/“Strategie d’investimento” a partire da luglio 2008 sino a ottobre 2013 (per “Double Chance Bond Edition” a partire da ottobre 2011 sino a ottobre 2013) (Fig. 5); d) messaggio presente negli estratti conto al 31/12/2008 inviati alla clientela (Fig. 6); e) telepromozioni in onda tra il 19 e il 25 gennaio 2009 su Canale 5 nelle quali il Presidente di Banca Mediolanum fa le seguenti affermazioni: “Ad esempio, proprio a causa di questa crisi, si può investire nei mercati azionari a prezzi veramente interessanti, usando l’accordo che Mediolanum ha fatto con Black Rock, JP Morgan e Morgan Stanley e tante altre case d’investimento.”, “[…] ma ricordiamoci che è opportuno entrare gradualmente nei mercati e con Mediolanum nel frattempo i risparmi che non hai ancora investito ti rendono il 3% garantito**!”, “[…] si chiama Double Chance perché investe gradualmente e insieme ha un rendimento del 3%. Il 3% minimo Gerry!”. Nel contempo sullo schermo, appaiono i seguenti super: “Mediolanum Best Brands è un Fondo Comune di Investimento di Mediolanum International Funds. Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo.”; “DOUBLE CHANCE 01-2009 3% annuo lordo sul Conto di Deposito di Banca Mediolanum dedicato al servizio. Condizioni contrattuali nei Fogli Informativi disponibili presso i Family Banker® di Banca Mediolanum” e “DOUBLE CHANCE 01-2009 3%”; f) uno spot andato in onda tra il 20 giugno e il 3 luglio 2012 sulle principali reti televisive nazionali nel quale il Presidente di Banca Mediolanum fa le seguenti affermazioni: “Con Double Chance investi nei mercati, usando i fondi Best Brands ma gradualmente e con somme sempre uguali... questo è il segreto! Così compri a un prezzo medio che è più vicino ai minimi e sfrutti i rialzi di mercato. E nel frattempo hai i soldi in un conto di deposito ad alto rendimento[…]”. Nel contempo sullo schermo, appaiono i seguenti disclaimer fissi: 1° disclaimer “Questo metodo ti consente di ridurre il prezzo medio di acquisto dei tuoi investimenti (Dollar Cost Average)”; 2° disclaimer: “Versamento minimo: euro 25.000” nonché il seguente disclaimer a scorrimento: “Messaggio Promozionale: il servizio Double Chance è riservato ai sottoscrittori del Fondo Mediolanum Best Brands di Mediolanum International Funds. Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo sul sito www.bancamediolanum.it e presso i Family Banker®. Le condizioni contrattuali del Conto di Deposito sono riportate nei Fogli Informativi disponibili sul sito www.bancamediolanum.it e presso i Family Banker®”. g) messaggi diffusi a mezzo stampa nel periodo 16 giugno – 7 luglio 2012, dove campeggia il claim “Rendimento e Investimento, insieme. Entra nei mercati mondiali con una doppia opportunità” e nei quali si pone in assoluta evidenza la misura del rendimento annuo garantito ottenibile con il servizio “Double Chance” (Fig. 7); h) affissioni diffuse nel periodo 18 giugno – 1° luglio 2012 (Fig. 8). Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L’iter del procedimento 5. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 22 marzo 2013 è stato comunicato alla Parte l’avvio del procedimento istruttorio n. PS8380 per possibile violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l’ingannevolezza dei citati messaggi nei quali non si rappresentava in modo completo e veritiero le effettive caratteristiche e le condizioni economiche complessive del servizio “Double Chance”. 6. Banca Mediolanum ha depositato comunicazione di risposta alle richieste d’informazioni contenute nella comunicazione di avvio del procedimento nella data del 29 aprile 2013. 7. In data 18 luglio 2013 è stata inviata una richiesta d’informazioni alla Banca. 8. In data 25 luglio 2013 è stata comunicata a Banca Mediolanum la proroga del termine di conclusione del procedimento ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento. 9. Con comunicazione pervenuta in data 1° e 19 agosto 2013, la Banca ha fornito le informazioni e la documentazione richieste. 10. In data 20 agosto 2013 è stata comunicata a Banca Mediolanum la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento. 2) Le evidenze acquisite 11. Il “Double Chance” è un servizio che consente di investire tramite fondi comuni di investimento (OICR) o fondi obbligazionari nei mercati mondiali in modo graduale, partendo da un “conto dedicato”, il c.d. Conto Double Chance, che offre sulla giacenza un vantaggioso tasso di interesse. Il servizio de quo costituisce un’evoluzione dei tradizionali piani di investimento del capitale programmati (c.d. “PIC Programmati1”), aventi l’obiettivo di realizzare un ingresso progressivo nei mercati finanziari in periodi di elevata volatilità, differenziandosi da tali piani di investimento per il fatto che la somma riservata all’investimento nei fondi di destinazione non è prelevata periodicamente mediante RID da un conto corrente “ordinario” del cliente, ma da un conto dedicato a più elevata remunerazione e privo di costi, fatti salvi gli oneri fiscali derivanti dall’applicazione dell’imposta di bollo. In sostanza, l’ulteriore valenza cui fa riferimento la denominazione “Double Chance” rispetto ad un semplice PIC Programmato è rappresentata proprio dalla più elevata remunerazione riconosciuta sul conto di deposito “di transito” dedicato al servizio. 12. Il servizio “Double Chance” è presente sul mercato dal mese di luglio 2008 e nel corso del tempo le modifiche intervenute hanno riguardato la natura del Conto “Double Chance” (che sino al 2012 consisteva in un conto deposito per poi trasformarsi in un conto corrente), la misura della remunerazione del “conto dedicato” e l’introduzione di nuovi comparti dei possibili fondi di destinazione. Le varie edizioni del servizio che si sono succedute dal 1° luglio 2008 al mese di marzo 2013 sono state circa 21. Più precisamente, con riferimento alla versione caratterizzata dall’investimento in fondi comuni di investimento (OICR) (fondi azionari) ci sono state 14 edizioni, con riferimento alla versione caratterizzata dall’investimento in fondo obbligazionari ci sono state 7 edizioni (“Double Chance Bond Edition”). 13. Il numero di consumatori che hanno aderito al servizio “Double Chance” dal 1° luglio 2008 al mese di marzo 2013 è stato pari a [omissis]2 per un numero di contratti pari a [omissis] ed una raccolta complessiva di [omissis]. Più precisamente, i dati relativi alle singole annualità oggetto di accertamento risultano essere i seguenti3: anno totale 2008 [omissis] 2009 [omissis] 2010 [omissis] 2011 [omissis] 2012 [omissis] 2013 [omissis] tot. complessivo [omissis] 14. Il servizio “Double Chance” è offerto dalla Banca “fuori sede” per il tramite della Rete dei c.d. “Family Banker”. Non è consentita l’adesione tramite i canali di “banca diretta” telefonica e via internet. Al momento dell’adesione il Cliente deve essere intestatario di un conto corrente ordinario presso Banca Mediolanum e sottoscrivere i seguenti documenti: il modulo “Richiesta di attivazione del Servizio Double Chance” nella versione prevista in base ai fondi di destinazione prescelti; la Lettera di mandato ovvero il Modulo unico di sottoscrizione per la sottoscrizione delle quote dei fondi di destinazione prescelti 4; 1 [Tali Piani di Investimento del Capitale Programmati - applicando una metodologia c.d. di “dollar cost average” - consentono agli investitori di mitigare i rischi derivanti dall’elevata volatilità dei mercati dilazionando nel tempo un investimento già individuato nel suo ammontare. La ripartizione dell’investimento in più tranche consente all’investitore di usufruire, da un lato, della possibilità di investire a prezzi sempre diversi (“mediando” continuamente il prezzo di acquisto), dall'altro di risolvere la delicata questione su quale sia il momento più adatto per “entrare” in un fondo (c.d. “timing”).] 2 [Nella presente versione alcune informazioni sono state omesse, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.] 3 [Doc. n. 10 in atti. ] 15. Inoltre, per la sottoscrizione del Conto Double Chance è necessario un versamento minimo di 25.000 euro con riferimento ai fondi azionari e di 15.000 euro con riferimento ai fondi obbligazionari ed il termine del programma di investimento può variare (attualmente) in 3, 6 o 12 mesi per i fondi azionari e in 3 o 6 mesi per i fondi obbligazionari. Tale termine comporta l’automatica estinzione del Conto Double Chance con contestuale liquidazione del saldo residuo sul citato conto corrente ordinario. 16. Il conteggio degli interessi applicati sul conto dedicato - necessariamente creditori per il cliente non essendo prevista la possibilità di scoperture - viene effettuato partendo dai saldi per valuta presenti sul conto dedicato, che moltiplicati per i giorni di giacenza diviso la base di riferimento (365), determinano i corrispondenti “numeri creditori”, ai quali viene applicato il tasso nominale lordo annuo indicato nei messaggi pubblicitari. Dedotta la ritenuta fiscale nella misura pro tempore vigente, si ottiene l’importo netto delle competenze, che è accreditato in pari valuta di liquidazione sul conto corrente “ordinario” del cliente. La liquidazione delle competenze sul conto dedicato Double Chance avviene, su base annuale, al 31/12 dell’anno, ed inoltre alla data di estinzione del conto medesimo. Le competenze maturate dalla precedente data di liquidazione sono liquidate contestualmente all’estinzione del rapporto5/6. 17. I rendimenti garantiti previsti dal servizio “Double Chance” nelle varie versioni ed edizioni succedutesi nel corso del tempo sono stati i seguenti7: TASSO LORDO PERIODO DI OFFERTA CONTO DOUBLE CHANCE Luglio 2008 5,00% 01/07/2008 31/10/2008 CONTO DOUBLE CHANCE Novembre 2008 4,00% 01/11/2008 31/12/2008 CONTO DOUBLE CHANCE Gennaio 2009 3,00% 01/01/2009 31/03/2009 CONTO DEPOSITO DOUBLE CHANCE XL Freedom Edition (Eu3M+0,5%, minimo 2% e 4% sino al 31/12/2009) 4,00% 01/04/2009 31/07/2009 CONTO DEPOSITO DOUBLE CHANCE XL Freedom Edition (Eu3M+0,5%, minimo 1,5% e 4% sino al 31/12/2009) 4,00% 01/08/2009 31/12/2009 CONTO DOUBLE CHANCE Gennaio 2010 (Eu, con minimo 1,5% e 3,5% sino al 30/6) 3,50% 01/01/2010 31/05/2010 CONTO DOUBLE CHANCE Giugno 2010 3,42% 01/06/2010 30/11/2010 CONTO DOUBLE CHANCE Dicembre 2010 4,11% 01/12/2010 08/08/2011 CONTO DOUBLE CHANCE Agosto 2011 5,00% 09/08/2011 19/03/2012 CONTO DOUBLE CHANCE BOND EDITION Ottobre 2011 5,00% 27/10/2011 19/03/2012 CONTO DOUBLE CHANCE KEY MOMENT GESTIONI PATRIMONIALI Novembre 2011 6,00% 01/11/2011 29/02/2012 CONTO DOUBLE CHANCE/BOND EDITION Marzo 2012 4,20% 20/03/2012 31/05/2012 CONTO DOUBLE CHANCE/BOND EDITION - Summer Edition 2012 - Giugno 2012 5,50% 01/06/2012 09/09/2012 CONTO DOUBLE CHANCE Settembre 2012 5,50% 10/09/2012 07/10/2012 EDIZIONE 4 [Qualora il cliente sia già intestatario di una posizione attiva nei Fondi comuni di destinazione, non è necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto, ma è possibile indicare mediante il medesimo modulo “Richiesta di attivazione del Servizio Double Chance” il rapporto di destinazione.] 5 [In via esemplificativa, un conto Double Chance con un piano di investimenti programmati della durata di 12 mesi aperto nel corso dell’anno, liquiderà gli interessi al 31 dicembre e, successivamente, alla data di estinzione, coincidente con l’esaurimento del saldo creditore o l’interruzione del rapporto da parte del Cliente; in entrambe le occasioni gli interessi creditori sono accreditati sul conto corrente ordinario indicato dal Cliente medesimo.] 6 [Doc. n. 10 in atti.] 7 [Doc. n. 10 in atti.] CONTO DOUBLE CHANCE BOND EDITION Settembre 2012 5,00% 10/09/2012 07/10/2012 CONTO DOUBLE CHANCE Ottobre 2012 5,00% 08/10/2012 31/10/2012 CONTO DOUBLE CHANCE BOND EDITION Ottobre 2012 4,50% 08/10/2012 31/10/2012 CONTO DOUBLE CHANCE Novembre 2012 4,50% 01/11/2012 27/01/2013 CONTO DOUBLE CHANCE BOND EDITION Novembre 2012 3,50% 01/11/2012 27/01/2013 CONTO DOUBLE CHANCE Gennaio 2013 5,00% dal 28/01/2013 CONTO DOUBLE CHANCE BOND EDITION Gennaio 2013 3,50% dal 28/01/2013 18. Il rendimento garantito sulle somme depositate nel conto dedicato non varia in funzione della durata dei piani di investimento. L’eventuale durata del piano inferiore ad un anno non ha incidenza sul tasso di interessi riconosciuto al cliente, naturalmente l’importo corrisposto in valore assoluto è determinato in funzione del periodo di effettiva giacenza delle somme sul conto. 19. Il Piano di Investimento di Capitale (PIC) prevede i seguenti oneri: commissioni di sottoscrizione ai fondi comuni di investimento/ fondi obbligazionari di Mediolanum International Funds Ltd, ovvero a fondi appartenenti al Sistema Mediolanum Fondi Italia di Mediolanum Gestione Fondi SGR.p.A. e eventuali costi connessi alle funzioni di intermediazioni nei pagamenti, entrambi variabili in base agli importi investiti. 20. Le campagne rivolte al pubblico per la promozione del servizio “Double Chance” - nelle varie versioni ed edizioni - sono state effettuate secondo la seguente programmazione8: PERIODO DIFFUSIONE EDIZIONE PROMOSSA Web 23/7-29/7/2008 Motori di ricerca 5% Web 25/8-31/8/2008 Banner + Motori di ricerca 5% Tv 19/1-25/1/2009 7 telepromozioni da 120 secondi su Canale5 3% 19/1-1/2/2009 Banner + Motori di ricerca MEZZO Web Reti Mediaset (35 Sky (2.335 Rai (3 Class CNBC (75 3% spot) spot) spot) spot) 3,42% Tv 20/6-3/7/2010 Stampa 16/6-7/7/2012 3l uscite (15 testate) Summer Edition 5,5% Affissioni 18/6-1/7/2012 2.064 impianti (18 località) Summer Edition 5,5% 18/6-28/7/2012 Motori di ricerca (Google) Summer Edition 5,5% Web 21. Nel corso dei cinque anni di promozione sul mercato del servizio “Double Chance” sono pervenuti alla Banca Mediolanum [omissis] reclami afferenti quest’ultimo, che - nell’ambito di rapporti già instaurati - hanno riguardato tra l’altro: [omissis]; [omissis]; [omissis]; [omissis]. 3) Le argomentazioni difensive della Parte 22. Preliminarmente, Banca Mediolanum sottolinea che il cliente può accedere al servizio “Double Chance” solo per il tramite della Rete dei c.d. “Family Banker” e solo se l’operazione di investimento che intende effettuare nei fondi di 8 [Doc. n. 10 in atti.] destinazione sia complessivamente valutata come per lui “adeguata” secondo quella verifica di adeguatezza prevista dal Regolamento recante norme di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) in materia di intermediari deliberato dalla Consob, avendo a riferimento le caratteristiche di rischiosità dei Fondi di destinazione ed il “profilo di rischio” attribuito al cliente medesimo, in relazione alle proprie conoscenze, esperienze ed obiettivi di investimento. Pertanto, il cliente contattando il Family Banker per il servizio in questione sarebbe in tale occasione edotto, attraverso la documentazione informativa sottoposta dal promotore finanziario, circa le caratteristiche e le condizioni economiche del servizio al quale potrà aderire solo previa verifica dell’adeguatezza del servizio de quo al proprio profilo di rischio. 23. Con riferimento alle comunicazioni commerciali contestate, secondo la Banca, il messaggio Double Chance (letteralmente “Doppia possibilità”) veicolato attraverso gli annunci pubblicitari sarebbe perfettamente coerente con la (duplice) finalità del servizio che è, appunto, quella di consentire al cliente di programmare l’investimento nei mercati azionari e/o obbligazionari, potendo al contempo realizzare un rendimento significativo (e garantito) nella fase iniziale del programma di investimento, grazie agli interessi riconosciuti sulle somme depositate sul conto appositamente attivato. 24. Dette finalità risulterebbero per la Banca riflesse nel testo dei messaggi apparsi sulla stampa, a partire dal claim riportato nelle parti superiori che recita “Rendimento e Investimento, insieme. Entra nei mercati mondiali con una doppia opportunità”. Inoltre, il concetto sotteso al servizio proposto verrebbe ulteriormente sviluppato nel corpo degli annunci. Il claim riportato immediatamente al di sotto della parte grafica “Con Double Chance hai un rendimento iniziale elevato ed entri gradualmente nei mercati, con l'opportunità di diversificare l'investimento in tanti Paesi e valute” ribadirebbe in modo chiaro entrambi gli obiettivi del servizio proposto. Inoltre, la circostanza che le finalità di investimento siano perseguite - oltre che tramite l’accensione del conto dedicato - mediante la sottoscrizione di quote di fondi sarebbe poi resa assolutamente palese dal seguente testo ove si precisa che il servizio consente “di entrare in modo programmato nei mercati azionari o obbligazionari” e che “grazie alla collaborazione con Mediolanum International Funds e Mediolanum Gestione Fondi [il cliente può] scegliere tra i comparti di Mediolanum Best Brands e il fondo Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale del Sistema Fondi Italia”. La nota, infine, riportata in calce agli annunci preciserebbe ulteriormente che: i) “il Fondo Mediolanum Best Brands è un fondo di Mediolanum International Funds” e che “il Sistema Mediolanum Fondi Italia è una famiglia di fondi di Mediolanum Gestione Fondi”; ii) “tali fondi, collegati al servizio, sono evidenziati nella richiesta di attivazione” del servizio medesimo. Pertanto, i messaggi apparsi sulla stampa indicherebbero per la Banca chiaramente le caratteristiche essenziali del servizio e non presenterebbero alcun profilo di ingannevolezza. 25. Analoga conclusione varrebbe anche per quelli diffusi tramite internet, ove anche in questo caso verrebbe data evidenza delle caratteristiche essenziali del servizio proposto da Banca Mediolanum. Vi si leggerebbe, infatti: i) “il Conto Double Chance funziona come un serbatoio remunerato su cui viene versata inizialmente la somma destinata all’investimento finanziario”; ii) “versamenti di uguale importo vengono periodicamente spostati in un fondo azionario attraverso il servizio di PIC programmato, fino ad esaurimento della somma inizialmente versata”; iii) “con Double Chance, dunque, puoi entrare nel mercato azionario in maniera graduale, investendo nel lungo periodo nei fondi di Mediolanum International Funds denominati Challenge Funds e Mediolanum Best Brands, […] oppure nel fondo Mediolanum Flessibile Italia appartenente al Sistema Mediolanum Fondi Italia di Mediolanum Gestione Fondi”. 26. Inoltre, ripercorrendo le specifiche contestazioni presenti nella comunicazione di avvio del procedimento, la Banca ha rappresentato quanto segue9: sia gli annunci stampa, sia quelli diffusi tramite internet metterebbero in chiara evidenza che il servizio proposto prevede una finalità di investimento nei mercati che si attua mediante la sottoscrizione di quote di fondi collegati al servizio medesimo, accompagnata da una finalità di remunerazione iniziale della liquidità, realizzata mediante attivazione di un “conto dedicato”. Indicare espressamente nell’annuncio che il cliente avrebbe dovuto sottoscrivere un “PIC Programmato” non avrebbe, secondo la Banca, avuto alcuna valenza informativa ulteriore rispetto all’indicazione, chiaramente riportata, che per “entrare in modo programmato nei mercati” il cliente poteva “scegliere tra i comparti di Mediolanum Best Brands e il fondo Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale del Sistema Fondi Italia”. Al contrario, la formula discorsiva adottata apparirebbe più chiara per i consumatori meno avvezzi alla terminologia finanziaria; per quanto riguarda l’importo minimo dell’investimento sarebbe per la Banca fondamentale osservare che il servizio proposto non è assimilabile ad un ordinario conto deposito stand alone, della tipologia comunemente diffusa sul mercato. Il conto è funzionale all’investimento programmato nei fondi collegati al servizio. Inoltre, la Banca evidenzia come (i) il cliente non possa richiedere in via autonoma l’attivazione del servizio Double Chance tramite i canali telematici, e come (ii) la possibilità per i promotori finanziari della Banca di proporre ai clienti la sottoscrizione dei PIC Programmati e, conseguentemente, l’adesione al servizio Double Chance sia subordinata al positivo esperimento delle verifiche di adeguatezza circa la compatibilità dell’investimento proposto con le caratteristiche del cliente medesimo; l’esistenza poi di un conto “ordinario” per regolare gli importi rivenienti dalle operazioni di investimento finanziario (provvista iniziale del denaro, riconoscimento di eventuali dividendi e rimborso degli importi disinvestiti) non si ricollegherebbe alle specificità del servizio Double Chance, ma rappresenterebbe, piuttosto, un prerequisito 9 [Doc. n. 10 in atti.] abituale per l’effettuazione di operazioni di sottoscrizione di quote di fondi comuni presso un qualsiasi soggetto collocatore bancario, non certo la sola Banca Mediolanum; con riferimento al messaggio internet, comunque la Banca rileva che - anche in considerazione della diversità, rispetto all’inserzione stampa, del mezzo di comunicazione impiegato - i requisiti previsti per la sottoscrizione del Conto Double Chance, ovverosia l’importo minimo di investimento e la necessità per il richiedente di avere un rapporto di conto corrente attivo presso la Banca, sarebbero indicati e ben fruibili per il consumatore. Infatti, cliccando sul link “sezione Trasparenza” presente nella parte inferiore del messaggio – all’interno dell’indicazione “Per le condizioni economiche e contrattuali del Conto Double Chance e, per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento al Foglio Informativo e alle Norme disponibili nella sezione Trasparenza e presso i Family Banker” - si accede con due click nella sottosezione “Fogli informativi e Informazioni Europee sul credito dei consumatori” ove è riportato il foglio informativo del servizio Double Chance contenente le predette informazioni. Tutto ciò peraltro secondo la Banca sarebbe in linea con i principi stabiliti anche di recente dal Giurì dell’Autodisciplina. Il Giurì avrebbe infatti ammesso la possibilità - al fine di escludere la decettività di un messaggio internet - di ricorrere direttamente a link ipertestuali per rendere fruibili le informazioni relative ad un’offerta10; i messaggi sarebbero estremamente chiari nel mettere in luce la correlazione tra l’operazione di investimento programmato e l’apertura del conto dedicato, individuando espressamente quest’ultimo non solo quale strumento per agevolare l’accesso programmato ai mercati ma anche come conto che – in quanto dedicato – è inevitabilmente subordinato alla persistenza del programma di investimento ed è ad esso accessorio; motivo per cui, il termine del programma di investimento o la sua interruzione non può che comportare l’estinzione del conto dedicato; le commissioni di sottoscrizione dei fondi e gli eventuali costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti rappresentano null’altro che le ordinarie commissioni applicabili agli investimenti in quote di fondi comuni di investimento in conformità alla documentazione di offerta degli OICR o ai fondi obbligazionari collegati al servizio, documentazione disciplinata in modo puntuale ed uniforme dalla normativa di settore e tali costi non incidono sulla redditività delle somme depositate sul conto dedicato pubblicizzata nell’annuncio; sia l’annuncio diffuso a mezzo stampa che le pagine internet indicherebbero chiaramente che il tasso di interesse pubblicizzato si applica alle somme di tempo per tempo depositate sul “conto dedicato”. Nell’annuncio a mezzo stampa, tale indicazione è riportata, in modo ben visibile, sia laddove si indica il tasso di interesse (“5,50% lordo annuo sul Conto Dedicato”), sia nel testo sottostante (che recita “sottoscrivi Double Chance Summer Edition entro il 31 luglio e avrai il 5,50% annuo lordo, che corrisponde al 4,40% annuo netto, sulle somme depositate”). Analogamente, il messaggio diffuso sulle pagine internet chiarirebbe che il rendimento pubblicizzato è garantito “sulla giacenza” presente sul conto medesimo. Coerentemente, l’effettiva base di calcolo delle somme corrisposte a titolo di interessi è rappresentata dalla liquidità tempo per tempo giacente sul conto Double Chance, in funzione del programma di investimento prescelto. 27. Infine, Banca Mediolanum fa presente che a fronte di [omissis] contratti conclusi con la propria clientela in relazione al servizio “Double Chance” su un periodo di osservazione di cinque anni, non avrebbe ricevuto alcun reclamo riconducibile all’errata percezione delle caratteristiche del servizio e/o delle condizioni economiche da parte dei consumatori in conseguenza delle campagne promozionali oggetto del presente procedimento. IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 28. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo stampa e internet, in data 3 settembre 2013 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. 29. Con parere pervenuto in data 16 ottobre 2013, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo. Più in dettaglio, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, tenuto conto che il fine promozionale si realizza esclusivamente attraverso il messaggio, il quale esaurisce la sua funzione nell’indurre il destinatario a rivolgersi al professionista, cosicché non può essere ritenuto idoneo a sanare l’incompletezza delle informazioni fornite su elementi riconosciuti essenziali quali le condizioni economiche di offerta del servizio pubblicizzato il rinvio a ulteriori fonti informative, ha ritenuto che la comunicazione commerciale diffusa dalla Banca sia idonea a falsare il comportamento economico dei consumatori e non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie, in considerazione dell'importanza del professionista. Inoltre, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto la comunicazione commerciale ingannevole con riferimento alle caratteristiche principali del prodotto pubblicizzato e omissiva perché, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, nonché dei limiti di alcuni mezzi di comunicazione impiegati, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 10 [Cfr. pronuncia n. 158/2006: “[…] la pagina web di Telecom, se attentamente analizzata facendo uso dei link appropriati, mette il potenziale utente, effettivamente, nella condizione di stabilire con sostanziale precisione il costo che, accettando l'offerta, finirà per sostenere”; più recentemente e in senso conforme pronuncia n. 37/2012.] V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE Considerazioni preliminari 30. Il procedimento concerne i messaggi pubblicitari diffusi da Banca Mediolanum a mezzo stampa, televisione, affissioni, internet sul sito www.bancamediolanum.it e altri canali on line (banner, motori di ricerca, ecc.) nonché attraverso le comunicazioni periodiche inviate dalla Banca alla clientela (estratti conto) nell’ambito di un’ampia campagna pubblicitaria effettuata a partire dal luglio 2008 ed ancora in corso, descritti al punto II del presente provvedimento dalla lettera a) alla lettera h), che, con diverse formulazioni, sono volti a promuovere in modo non trasparente il servizio denominato “Double Chance”. 31. Rilevata, quindi, la sostanziale coincidenza dei profili oggetto di valutazione nei confronti dei messaggi in questione, si procederà ad una disamina unitaria degli stessi. Valutazioni nel merito 32. Nel merito, è necessario rilevare come, rispetto al settore finanziario, la valutazione della completezza e chiarezza delle informazioni fornite alla clientela si presenta particolarmente rigorosa in considerazione dell’asimmetria informativa esistente tra operatori economici e consumatori, da ricondurre alla complessità della materia e alla scarsa conoscenza del consumatore amplificate nel caso di specie dagli articolati profili strutturali dell’offerta caratterizzata da un meccanismo di interazione conto dedicato - Piano di Investimento di Capitale (PIC). 33. Le risultanza istruttorie hanno accertato che i messaggi pubblicitari oggetto del presente procedimento sono nel loro complesso inadeguati a soddisfare l’onere minimo di chiarezza e completezza informativa con riguardo alle caratteristiche e alle condizioni economiche del servizio Double Chance. 34. Per quanto concerne le caratteristiche dell’offerta, i messaggi non descrivono in modo adeguato gli strumenti giuridici la cui sottoscrizione è necessaria ai fini dell’adesione al servizio “Double Chance”: il Conto Double Chance e il Piano di Investimento di Capitale in quanto i claim come “Double Chance. Rendimento e Investimento, insieme. Due grandi opportunità! Entra con metodo negli alti e bassi del mercato partendo da un tasso minimo del [...]% o pari all’Euribor a 3 mesi se più alto”11 ovvero “Cogli due grandi opportunità con Double Chance. Rendimento e Investimento, insieme.”12 ovvero ancora “Una doppia chance per i tuoi investimenti. Double Chance. Rendimento e Investimento, insieme. Entra con metodo nei mercati e garantisci un rendimento minimo ai risparmi presenti sul conto [...]”13 ovvero infine “Rendimento e Investimento, insieme. Entra nei mercati mondiali con una doppia opportunità [...] Con Double Chance hai un rendimento iniziale elevato ed entri gradualmente nei mercati, con l'opportunità di diversificare l'investimento in tanti Paesi e valute”14 non chiariscono in che cosa effettivamente consiste il servizio Double Chance neanche quando si precisa che il servizio consente “di entrare in modo programmato nei mercati azionari o obbligazionari, con la garanzia di ottenere un tasso elevato sul Conto dedicato” e che “grazie alla collaborazione con Mediolanum International Funds e Mediolanum Gestione Fondi [il cliente può] scegliere tra i comparti di Mediolanum Best Brands e il fondo Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale del Sistema Fondi Italia”15. Tutto ciò rimane valido anche con riferimento alle seguenti espressioni presenti peraltro solo in alcuni messaggi: “Il Conto Double Chance funziona come un serbatoio remunerato su cui viene versata inizialmente la somma destinata all’investimento finanziario.” e che “Versamenti di uguale importo vengono periodicamente spostati in un fondo azionario attraverso il servizio di PIC programmato, fino ad esaurimento della somma inizialmente versata.”16 in ragione del fatto che il consumatore non viene edotto circa la natura di prodotto composto del servizio “Double Chance” che abbina due distinti prodotti: il Conto Double Chance e il Piano di Investimento di Capitale (PIC) dalle rischiosità ben diverse. Infatti, da un lato il conto dedicato rappresenta un prodotto sicuro (sia come conto deposito prima che come conto corrente oggi), dall’altro il Piano di Investimento di Capitale, i.e. l’investimento nei mercati azionari e obbligazionari, presenta rischi anche elevati di perdita del capitale connessi alla volatilità dei mercati. Il non mettere in giusto rilievo questa dicotomia - evidenziando poi per di più solo prospettive tranquillizzanti e di rendimento - fa si che il consumatore non possa assumere una scelta consapevole relativamente al servizio Double Chance non avendo pienamente percepito i rischi connessi all’adesione all’offerta. Le enfatiche e rassicuranti espressioni utilizzate e il risalto che viene dato al tasso di remunerazione garantito fanno si che non sia richiamata in maniera adeguata l’attenzione del consumatore sull’aspetto del servizio relativo all’investimento che si può caratterizzare anche per rendimenti negativi. A tal riguardo poi non può essere condivisa l’argomentazione difensiva di Banca Mediolanum circa la circostanza che alcuna valenza informativa ulteriore rispetto alle indicazioni sopra riportate avrebbe avuto la precisazione che il consumatore avrebbe dovuto sottoscrivere un “PIC Programmato” e che addirittura la formula discorsiva adottata nei 11 [Cfr. 12 [Cfr. 13 [Cfr. 14 [Cfr. 15 [Cfr. 16 [Cfr. Fig. 1.] Fig. 2.] Fig. 6.] Fig. 7.] Fig. 7.] Fig. 1 e Fig. 5.] messaggi sarebbe più chiara per i consumatori meno avvezzi alla terminologia finanziaria. Tutto ciò in quanto nei messaggi questo obiettivo di maggiore chiarezza asseritamente perseguito dalla Banca attraverso la suddetta formula discorsiva è stato in ogni caso disatteso risultando la formulazione in questione come sopra evidenziato comunque decettiva. 35. I messaggi mettono, poi, in grande risalto la misura del rendimento annuo garantito ottenibile con il servizio “Double Chance” particolarmente allettante senza evidenziare in modo chiaro e trasparente o quantomeno in ugual misura che il medesimo è: subordinato alla sottoscrizione di entrambi i prodotti: Conto Double Chance e Piano di Investimento di Capitale che compongono il prodotto “Double Chance”; previsto unicamente con riferimento al Conto Double Chance ovvero alla parte di stretta liquidità, facendo così intendere al consumatore che il tasso di interesse pubblicizzato sia riferibile a tutto il servizio “Double Chance”, quindi anche alla parte relativa agli investimenti azionari e obbligazionari che non presenta alcun rendimento minimo garantito, potendosi addirittura conseguire dei rendimenti negativi in virtù delle fluttuazioni dei mercati; conseguibile a seguito dell’investimento di determinate somme importanti nel Piano di Investimento di Capitale tenuto conto di quanto previsto per la sottoscrizione del Conto Double Chance relativamente al versamento minimo richiesto e del fatto che nel corso del tempo tutte le somme versate nel conto dedicato con più prelievi confluiranno nei fondi azionari o obbligazionari. 36. I messaggi, infatti, omettono di specificare le condizioni cui resta subordinata la sottoscrizione del Conto Double Chance: i) un versamento minimo di 25.000 euro con riferimento ai fondi azionari e di 15.000 euro con riferimento ai fondi obbligazionari; ii) che il richiedente sia intestatario di un rapporto di conto corrente ordinario presso la Banca Mediolanum. Infatti, nei messaggi in questione non viene mai fatto cenno all’esistenza di questi condizioni necessarie per l’adesione al conto dedicato in questione17 ed in generale all’offerta come espressamente riportato nella documentazione informativa18. A tal proposito, con specifico riferimento ai messaggi presenti sul sito www.bancamediolanum.it nella sezione “Risparmio”/“Strategie d’investimento”, non può essere condiviso l’argomento di Banca Mediolanum circa il fatto che i requisiti in questione sarebbero indicati e ben fruibili per il consumatore, cliccando sul link “sezione Trasparenza” presente nella parte inferiore dei messaggi – all’interno dell’indicazione “Per le condizioni economiche e contrattuali del Conto Double Chance e, per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento al Foglio Informativo e alle Norme disponibili nella sezione Trasparenza e presso i Family Banker” – dal quale si accederebbe al foglio informativo del servizio Double Chance contenente tutte le predette informazioni. Né può essere condiviso l’argomento della Banca che ciò peraltro sarebbe in linea con i principi generali stabiliti anche di recente dal Giurì dell’Autodisciplina (Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, IAP). Infatti, la circostanza che tutte queste informazioni erano contenute nelle pagine web della “sezione Trasparenza” sempre del sito internet del professionista non sana la decettività dei messaggi, in quanto tali pagine rappresentano fonti di informazioni ulteriori rispetto a questi ultimi, oggetto di una consultazione del tutto eventuale da parte del consumatore e non possono sanare le ambiguità dei claim oggetto di contestazione con i quali peraltro si pongono in contrasto. A questo proposito, si osserva che, secondo l’orientamento dell’Autorità, condiviso e confermato dalla giurisprudenza amministrativa, il fine promozionale si realizza esclusivamente attraverso il messaggio pubblicitario, che esaurisce la propria funzione nell’indurre il destinatario a rivolgersi al professionista cosicché non può essere ritenuto idoneo a sanare l’incompletezza delle informazioni rese il rinvio a ulteriori fonti informative e comunque “la consultazione di atti aggiuntivi è un fatto del tutto eventuale, in quanto il destinatario potrebbe fermarsi alla lettura del solo messaggio principale”19. Pertanto, il rinvio nei messaggi ad altre e più ricche fonti informative, rappresentate nello specifico dai fogli informativi, non può ritenersi sufficiente ad escludere la portata decettiva dei messaggi. Le informazioni necessarie ad una corretta comprensione dell’offerta pubblicizzata devono essere fornite contestualmente, potendo il rinvio ad altra fonte servire, al più, ad integrare i contenuti di quanto prospettato, ma non a circoscrivere e ridimensionare la possibilità di aderire all’offerta stessa. Si aggiunga, poi, che proprio le modalità di diffusione dei messaggi, pagine web del sito internet del professionista, ampie pagine su testate nazionali, affissioni, spot e telepromozioni in televisione, ecc. ben avrebbero consentito al professionista di rendere evidenti ai destinatari in maniera più incisiva e immediata le condizioni effettivamente richieste per poter accedere al servizio “Double Chance” in questione, invece di evidenziare solo gli aspetti più attraenti dell’offerta. 17 [Più precisamente solo nello spot televisivo in uno dei discalmer è fatto presente l’importo del versamento inziale richiesto ma con modalità che non consentono al telespettatore di poter visionare bene questa informazione.] 18 [Nei fogli informativi è presente, infatti, la seguente indicazione: “Per la sottoscrizione del Conto Double Chance è necessario un versamento minimo di euro (25.000,00 [azionario] / 15.000,00 [obbligazionario]) e che il richiedente sia intestatario di un rapporto di Conto Corrente ordinario presso Banca Mediolanum S.p.A.”.] 19 [Provvedimento n. 19298 del 18 dicembre 2008, PS540 - TELE2-FILTRI DI UTILIZZO, in Boll. n. 48/08; provvedimento n. 18575 del 3 luglio 2008, PS572 - FASTWEB - APPARATI IN CASA D’UTENTE, ibidem, n. 26/2008, provvedimento n. 19654 del 19 marzo 2009, PS160 - TIM SOGNO, ibidem, n. 12/09, provvedimento n. 20385 del 15 ottobre 2009, PS2082 – FINECOBANK – PUBBLICITÀ TASSO DI INTERESSE, ibidem, n. 41/09 e provvedimento n. 20624 del 22 dicembre 2009, PS3743 - BANCA MEDIOLANUM-CONTO MEDIOLANUM FREEDOM, ibidem, n. 1/10; per la giurisprudenza amministrativa, cfr.: Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2005, n. 2852.] Con riferimento poi a quanto addotto da Banca Mediolanum riguardo al Giurì dell’Autodisciplina, è da rilevare che tali messaggi non sono stati oggetto di alcuna disamina da parte di questo Istituto dalla quale sia discesa una preventiva approvazione o una decisione favorevole relativamente ad essi. Infatti il professionista si è limitato a richiamare nelle proprie memorie difensive alcuni principi di carattere generale che sarebbero stati utilizzati dal Giurì dell’Autodisciplina con riferimento ad altri professionisti operanti peraltro in un diverso settore economico. In ogni caso, si evidenziano i differenti interessi tutelati, obiettivi perseguiti nonché strumenti di intervento previsti per l’Istituto in argomento rispetto a quelli affidati all’Autorità dal Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette. 37. Con riguardo sempre le caratteristiche dell’offerta, i messaggi omettono anche di specificare le possibili durate del programma di investimento e la circostanza per cui il termine del programma di investimento comporta l’automatica estinzione del Conto Double Chance con contestuale liquidazione del saldo risultante a tale data sul conto corrente ordinario in quanto, contrariamente a quanto affermato dal professionista, tali elementi sono essenziali per una corretta comprensione delle caratteristiche del servizio e del meccanismo di interazione conto dedicato - Piano di Investimento di Capitale (PIC). 38. Per quanto concerne, poi, le condizioni economiche dell’offerta i messaggi omettono di indicare gli oneri relativi alle commissioni di sottoscrizione ai fondi e agli eventuali costi connessi alle funzioni di intermediazioni nei pagamenti variabili in base agli importi investiti previsti con la sottoscrizione del Piano di Investimento di Capitale e l’effettiva base applicativa del rendimento garantito sul conto dedicato. Le suddette omissioni informative non consentono al consumatore di avere contezza degli oneri economici sottesi all’adesione all’offerta e del fatto che il tasso di remunerazione pubblicizzato si applica in realtà alle somme tempo per tempo depositate sul Conto Double Chance. L’assenza di queste indicazioni non consente al consumatore di effettuare un’adeguata valutazione dell’effettiva convenienza dell’offerta, perché lo priva della possibilità di avere contezza delle condizioni economiche complete della stessa ai fini sia di una corretta ponderazione della convenienza della proposta in questione sia del raffronto della stessa con altre presenti sul mercato. 39. Inoltre, con riferimento alla tesi difensiva secondo la quale alla clientela sarebbe in ogni caso, prima della sottoscrizione dei contratti, fornita una informazione completa, chiara e accessibile in dipendenza degli obblighi di trasparenza e correttezza posti dalla disciplina di settore e verificata l’adeguatezza del servizio “Double Chance” al profilo di rischio del cliente da parte dei Family Banker, si fa presente che nel caso di specie la disciplina contenuta nel T.U.B. e nel T.U.F. nonché nei relativi provvedimenti o regolamenti di attuazione rileverebbe eventualmente anche ai fini di tutela del consumatore in momenti diversi rispetto alle previsioni del Codice del Consumo. In particolare, la pratica commerciale oggetto del procedimento, concretandosi nella diffusione di messaggi pubblicitari relativi alle caratteristiche e condizioni dei prodotti offerti, si realizza in un momento antecedente rispetto al contatto tra consumatore e professionista dal quale scaturiscono obblighi informativi e particolari doveri a carico di quest’ultimo per assicurare che il cliente abbia piena conoscenza ed effettiva consapevolezza delle caratteristiche e condizioni dei prodotti. 40. In ultimo, con riferimento a quanto rappresentato da Banca Mediolanum circa il fatto che a fronte di [omissis] contratti conclusi con la propria clientela in relazione al servizio Double Chance nei cinque anni di presenza del prodotto sul mercato, non ha ricevuto reclami riconducibili all’errata percezione delle caratteristiche del servizio e/o delle condizioni economiche da parte dei consumatori in conseguenza delle campagne promozionali oggetto del presente procedimento, si fa presente quanto segue. La mera circostanza che non sia pervenuto alcun reclamo non è idonea a far ritenere non decettive le comunicazioni commerciali oggetto del presente procedimento sia per i profili sopra evidenziati sia per la natura di illecito di pericolo e non di danno della fattispecie in virtù della quale l’Autorità è esonerata dalla verifica in concreto dell’avvenuta induzione in errore del consumatore e che da tale induzione in errore sia derivato un danno per quest’ultimo. Sul punto il giudice amministrativo, infatti, ha confermato che la disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette delinea una fattispecie di illecito di mero pericolo essendo “preordinata a prevenire distorsioni della concorrenza anche in una fase precedente a quella negoziale e a prescindere da un concreto pregiudizio economico, non essendo necessario, ai fini dell’applicazione della specifica normativa, che vi sia stato un rapporto o un contatto diretto tra l’operatore ed il consumatore, essendo sufficiente la valenza potenzialmente ingannevole della condotta posta in essere nell’esercizio di un’attività di impresa finalizzata alla promozione o commercializzazione di un prodotto o di un servizio”20. Gli effetti della condotta potranno eventualmente assumere significatività quale elemento aggravante, laddove il comportamento ascrivibile all'operatore abbia avuto diffuse ricadute pregiudizievoli tra i consumatori da tale circostanza essendo con ogni evidenza dato desumere la grave inadeguatezza del comportamento posto in essere da quest’ultimo a fronte del paradigma di diligenza cha la normativa di riferimento ha posto quale essenziale referente di valutabilità della condotta. Secondo il giudice, dunque, ai fini della configurazione dell’illecito non è necessaria l’analisi degli effetti prodotti dalla condotta, essendo invece sufficiente che, 20 [Sentenza n. 3287 del 3 marzo 2010 - Studio Erredue -Assistenza Infortunistica Stradale; Sentenza n. 1947 dell’11 febbraio 2010 Argo Promozioni Immobiliari; Sentenza n. 2828 del 23 febbraio 2010 -Fotovoltaico - Multiutility.it.] sulla base di un giudizio prognostico, la stessa sia ritenuta idonea ad incidere potenzialmente sulle scelte dei consumatori21. 41. Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie e delle considerazioni svolte, la pratica commerciale in esame, costituita dalla diffusione dei messaggi pubblicitari descritti, risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare il comportamento del consumatore medio al quale è diretta. 42. In particolare, la pratica risulta ingannevole ai sensi degli articoli 21, comma 1, e 22 del Codice del Consumo, in quanto contiene informazioni non rispondenti al vero e omette del tutto ovvero presenta in modo non immediatamente comprensibile informazioni essenziali affinché il consumatore medio possa compiere una decisione di natura commerciale pienamente consapevole in relazione al servizio “Double Chance”. 43. Infine, è da evidenziare con specifico riguardo alla valutazione del canone di diligenza professionale, che non si è riscontrato, da parte del professionista coinvolto nella pratica, il normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si poteva attendere nella condotta in esame, avuto riguardo alle caratteristiche dell’attività svolta, alla sua qualità di Banca diretta che interagisce con la clientela principalmente attraverso internet, e, più in generale, al fatto che rappresenta un operatore importante nel contesto bancario italiano. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 44. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 45. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. 46. Ai fini di garantire effettiva efficacia deterrente alla sanzione pecuniaria, si deve prendere in considerazione la dimensione economica del professionista. Sotto tale profilo, pertanto, nel caso di specie, si considera che Banca Mediolanum rappresenta un operatore rilevante nel sistema bancario italiano. 47. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame dell’ampiezza e della capacità di penetrazione dei messaggi, che, in ragione della modalità di diffusione (stampa, televisione, internet, affissioni, volantini/locandine), sono suscettibili di aver raggiunto un numero ampio di consumatori. Occorre, inoltre, rilevare che, nel caso di specie, la gravità è da ricondurre alla stessa tipologia delle azioni e omissioni ingannevoli riscontrate e al settore al quale l’offerta si riferisce. Rispetto a tale settore, infatti, come rilevato dall’Autorità in numerosi interventi, l’obbligo di completezza e chiarezza delle informazioni veicolate si presenta particolarmente stringente, ciò anche in ragione dell’asimmetria informativa in cui versano i consumatori rispetto agli operatori. 48. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal luglio 2008 ad oggi in considerazione del fatto che i messaggi su internet sono ancora attualmente presenti. 49. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Banca Mediolanum nella misura di 100.000 € (centomila euro). 50. In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, la circostanza aggravante della recidiva in quanto il professionista risulta essere stato già destinatario di provvedimenti di scorrettezza (provvedimento del 22 dicembre 2009, n. 20624 e provvedimento del 23 ottobre 2012, n. 24010) in violazione del Titolo III del Codice del Consumo, si ritiene di determinare l’importo della sanzione nella misura di 130.000 € (centotrentamila euro). RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, e 22 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in ordine alle caratteristiche del servizio “Double Chance” e alle condizioni economiche effettivamente applicate; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Banca Mediolanum S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 21 [Sentenza n. 4931 del 29 marzo 2010 - Wind Absolute Tariffa; Sentenza n. 12364 del 19 maggio 2010 -Accord Italia – Carta Auchan; Sentenza n. 36114 del 13 dicembre 2010 – Corso Wall Street; Sentenza n. 35333 del 3 dicembre 2010 – It.Leo.Net – Suonerie e Loghi).] b) di irrogare alla società Banca Mediolanum S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 130.000 € (centotrentamila euro); c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al decreto legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella