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VADEMECUM Agevolazioni per la piccola proprietà contadina

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VADEMECUM Agevolazioni per la piccola proprietà contadina
VADEMECUM
Agevolazioni per la piccola proprietà contadina senza scadenza
La Legge di stabilità per il 2011 ha esteso “sine die” l’applicazione del beneficio riferito alla piccola
proprietà contadina senza più bisogno che il legislatore, ogni anno, si ricordi di prorogare le
agevolazioni per la piccola proprietà contadina. Infatti, l’art. 1, comma 41, della Legge n. 220 del
13 dicembre ha, una volta per tutte, eliminato il termine finale di applicazione del beneficio.
Si ricorda che, con la dizione “agevolazioni per la piccola proprietà contadina”, si può fare
riferimento a due diversi regimi impositivi, operanti in presenza di condizioni e presupposti in
parte differenti e aventi ambito temporale di applicazione diverso.
Infatti, originariamente, le agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della piccola
proprietà contadina furono introdotte e disciplinate dalla Legge n. 604 del 6 agosto 1954. Questa
agevolazione ha subìto numerose proroghe annuali, l’ultima delle quali ad opera dell’art. 2
comma 8 della Legge n. 203 del 22 dicembre 2008. L’agevolazione in parola, però, non ha subìto
proroghe successive a quella operata dalla Legge 203/2008, sicché essa trova applicazione solo per
gli atti posti in essere fino al 31 dicembre 2009.
Successivamente, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 17 maggio
2010 n. 36 il Decreto “Milleproroghe” per il 2010 (art. 2 comma 4-bis del D.L. n.194/2009, inserito,
in sede di conversione, dalla Legge 25/2010) ha previsto una nuova agevolazione (e non ha,
invece, prorogato la “vecchia” agevolazione): il nuovo regime previsto da questa norma si applica
dal 28 febbraio 2010.
Inizialmente, il D.L. n. 194/2009 aveva disposto che la nuova agevolazione si applicasse fino al 31
dicembre 2010, ma la Legge di stabilità per il 2011 ha eliminato tale termine finale, di modo che
l’agevolazione in parola può applicarsi, in presenza delle condizioni, a tutti gli atti posti in essere
dal 28 febbraio 2010, senza termine finale.
Peraltro, da questo quadro risulta chiaro che rimangono, invece, esclusi dal beneficio gli atti di
trasferimento di terreni operati, tra il 1° gennaio 2010 e il 27 febbraio 2010, i quali non possono
godere né della vecchia, né della nuova agevolazione.
Si rileva che la presenza delle condizioni per l’applicazione del trattamento agevolato (sia del
“vecchio”, che del “nuovo”) comporta che l’atto di cessione del terreno agricolo vada soggetto alle
imposte di registro e ipotecaria in misura fissa (l’imposta catastale resta dovuta nell’ordinaria
misura proporzionale dell’1%).
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione del beneficio, il trattamento agevolato
previsto dal D.L. 194/2009 (applicabile agli atti posti in essere dal 28 febbraio 2010) si applica “agli
atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a
strumenti urbanistici vigenti”. Il beneficio non spetta su successioni e donazioni.
Ne deriva che, come rilevato dal Consiglio nazionale del Notariato nello studio n. 49/2010/T, il
trattamento agevolato non si applica ai trasferimenti per successione e donazione, ma può
trovare applicazione per i conferimenti di beni in società.
La nuova agevolazione spetta per gli atti in cui il cessionario sia (alternativamente) un coltivatore
diretto o un imprenditore agricolo professionale (IAP), a condizione che sia iscritto nella relativa
gestione assistenziale e previdenziale tenuta presso l’INPS.
Invece, non assume più rilevanza il fatto che l’acquirente si dedichi personalmente alla lavorazione
della terra, né che il fondo sia idoneo alla formazione e all’arrotondamento della piccola proprietà
contadina. Inoltre, in virtù del rinvio all’art. 2 del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, l’agevolazione si
applica anche agli acquisti di terreni operati a favore di società agricole.
Decade dal beneficio il contribuente che, entro 5 anni dall’acquisto, alieni volontariamente i
terreni o smetta di coltivare o di condurre il fondo.
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 17 maggio 2010 n. 36, si sofferma, quindi, ad esaminare
gli aspetti peculiari della nuova disciplina, che consentono di distinguerla dalla “vecchia”
normativa agevolativa. Per quanto riguarda la decorrenza, innanzi tutto, la risoluzione ricorda che
l’agevolazione introdotta con la conversione del decreto “Milleproroghe” si applica solo agli atti
stipulati tra il 28 febbraio 2010 ed il 31 dicembre 2010 (mentre l’agevolazione di cui alla L. 604/54
era stata prorogata fino al 31 dicembre 2009, ad opera dell’art. 2, comma 8, della Legge n. 203 del
22 dicembre 2008).
In relazione al presupposto soggettivo, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato che il beneficio
spetta al coltivatore diretto e all’imprenditore agricolo professionale (IAP), pone in luce come, per
l’accesso alla nuova agevolazione, abbia primaria importanza l’iscrizione nella gestione
previdenziale e assistenziale tenuta presso l’INPS.
Non assume più rilevanza, invece, il fatto che l’acquirente si dedichi personalmente alla
lavorazione della terra, né che il fondo sia idoneo alla formazione e all’arrotondamento della
piccola proprietà contadina, come era richiesto, invece, dalla “vecchia” agevolazione. Assume
importanza primaria l’iscrizione alla gestione previdenziale. Di conseguenza – aggiunge l’Agenzia –
per accedere al “nuovo” regime agevolato non risulta più necessaria la certificazione
dell’ispettorato provinciale agrario che, secondo la vecchia norma, doveva certificare la presenza
dei requisiti di legge.
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