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L`ingresso in Italia

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L`ingresso in Italia
NORMATIVE SULL’IMMIGRAZIONE REGOLARE IN ITALIA
INDICE
1. INGRESSO IN I TALI A
2. IL VISTO
3. PRIMI ADEMPIMENTI
4. LO SPORTELLO UNICO PER L ’ IMMIGRAZIONE
5. IL PERM ESSO DI SOGGIORNO
6. IL PERM ESSO DI SOGGIORNO DI LUNG A DUR AT A
7. IL RICONGIUNGIMENTO F AMILI ARE
8. L A CI TTADIN ANZ A
9. LO STATUS DI RIFUGI ATO
10. I MINORI STR ANIERI
1.
INGRESSO IN I TALIA
Fatte salve alcune ipotesi di nat ura eccezional e, l’ingresso e il soggiorno in Italia
degli stranieri extra comunitari sono subordinati a complessi accertament i dispost i
dalle autor ità amministrat ive italiane , f inalizzat i ad accer tare l’identità dello
stranier o e i mot ivi che lo inducono a trasf erirsi in Italia.
Questi
accertament i
si
concludono
con
il
rilascio
di
due
document i
di
f ondamentale impor tanza per l’ingresso e la regolare permanenza in I talia a
qualsiasi titolo (e poter intraprendere una qualsiasi attività ), denominati “ visto di
ingresso e “permesso di soggiorno”.
Il pr imo documento è r ilasciato dall’autorità italiana che si trova nel paese di
residenza dello stranier o , ambasciata o consolato it aliano , ed è f inalizzato a
consentire l’attraver samento della f rontiera italiana.
Il secondo document o, invece, è rilasciato una volta giunti in Italia, dallo Sportello
Unico per l’immigrazione nella maggior anza dei casi (per motivi di lavoro o per
ricongiungiment o f amiliare) , oppur e dalla Questura in altre ipot esi (ingresso di
minor i, permesso per cure mediche, ecc.) , ed è f inalizzat o a consentire il
soggiorno per un det erminato periodo di t empo in suolo italiano.
La legge italiana non consente l’ingresso e il sogg iorno a t utti gli stranier i che
intendono trasf erirsi stabilmente in Italia: il gover no, dif atti, emana ogni anno un
provvedimento con il quale viene f issato il numero massimo di stranieri ai quali
consentire l’ingresso. Si tratta del “ decreto flussi ” da adot tarsi entro il termine
del 30 novembre dell’anno pr ecedente a quello di rif erimento, con il quale si
determinano le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello stato
per lavoro subor dinato, anche per esigenze di carattere st agionale, e per lavoro
autonomo, tenuto conto anche dei ricongiungiment i f amiliari, e delle misure di
protezione temporanea.
L’ingresso in Italia, pertanto, inizia presso l’ambasciata o il consolato italiano, i
quali r ilascer anno il visto se la domanda rientra nell’a mbit o delle quote e, nel
caso di ingresso per lavoro subordinato, s e vi è r ichiesta di m ano d’opera da
parte di dator i di lavoro italiani. Una volta giunt i in Italia, lo straniero dovrà
richiedere il permesso di soggiorno dim ostrando di aver e un contratto di lavor o
(contratto di soggiorno) e un idoneo alloggio.
Per maggiori inf ormazioni si rinvia ai seguenti portali Inter net :
Ministero Ester i
http://www.esteri. it/MAE/IT/Benvenuti_in_Italia/
Ministero Interni
http://www.portaleim migrazione.it
2.
IL VISTO
Gli stranier i extracomunitar i che intendono f are ingresso in Italia debbono
soddisf are due requisiti:
-
il pr imo è di ordine documentale, poiché occorre essere muniti di un valido
passaporto o altro documento equipollente, nonché del visto di ingresso (salvo
alcune eccezioni);
-
il secondo è di ordine economico e consiste nella disponibilità dei mezzi
di sussistenza necessari per la durata del soggi orno.
Il vist o è rilasciato dall’ambasciata o dalla rappr esent anza diplomat ico consolare
italiana sita nel paese in cui lo straniero risiede o ha st abile residenza. E’ a
questo
uff icio,
per tanto,
che
lo
str aniero
deve
rivolgersi
personalmente,
presentando l’istanza per il rilascio del provvedimento che autorizza l’ingresso e
per
f ornire,
altresì,
ogni
documento
identif icazione e l’illustrazione dei
e/o
indicazione
utile
per
la
propria
motivi dell’ingresso. Nel caso di straniero
minorenne, la richiesta dev e essere presentata da un soggetto maggiorenne e con
il consenso di entrambi i genitori.
Il visto di ingresso esprime sostanzialm ente un assenso pr eliminare all’ingresso
nel terr itorio dello stato e, tuttavia, il vist o non autor izza il soggiorno in Italia, per
il quale occorre munirsi del permesso di soggiorno una volta entrat i in territor io
italiano presentandosi allo sportello unico per l’immigrazione e/o alla questura a
seconda dei motivi dell’ingresso.
Il visto, dif atti, attesta l’avvenuto controllo sul la ident ità dello straniero, anche per
f inalità di pubblica sicurezza, nonché sulla correttezza degli scopi dell’ingresso,
in considerazione anche della dur ata del soggiorno.
Deve essere presentato alla polizia di f rontier a unitamente agli altr i documenti
necessari, tra quest i, il passaporto, ossia il documento che contiene i dat i utili
alla ident if icazione del soggetto entrant e. Il possesso del visto non garant isce in
assoluto l'ingresso al cittadino straniero, poiché l'Autor ità di f rontiera lo può
respingere se privo di mezzi di sostent amento e non in grado di f ornire esaur ienti
indicazioni circa le modalità del propr io soggiorno in Italia, o per ragioni di
sicur ezza e or dine pubblico.
Esistono diverse t ipologie di visto, in ragione dei diversi motivi ch e spingono lo
stranier o ad entrar e in Italia: le tipologie più r ichiest e sono quelle per lavor o e
ricongiungiment o f amiliare, ma vi sono anche altre casistiche, come ad esempio
per aff ari, cure mediche, motivi religiosi, studio, transit o, trasporto e turis mo.
Per ulteriori inf ormazioni sui requisit i per l’ingresso in Italia si veda il sito del
Ministero degli ester i:
http://www.esteri. it/MAE/IT/Ministero/ Servizi/S tranier i/Ser vReteConsolare.htm
3.
PRIMI ADEMPIMENTI
Una volta entrat o in Italia, lo stranier o, entro un brevissimo termine, deve
compiere una ser ie di adempiment i per ottenere il documento, denom inat o
permesso di soggiorno, che lo autor izza a soggiornare in Italia per un det erminat o
periodo di tempo.
Tali adempiment i, in questa f ase, vanno espletat i presso gli uf f ici delle Poste
italiane e pr esso lo Sportello Unico dell’immigrazione.
Entro otto giorni dall’arrivo, lo straniero extracomunitar io dovrà present are la
richiesta di r ilascio del permesso di soggiorno presso gli Uffici Postali abilitati
utilizzando l'apposit o “kit” a banda gialla disponibile presso tutti gli uf f ici postali, i
patronat i ed i comuni abilitat i 1.
Avvertenza: possono esser presentate presso gli Uffici postali le
richieste inerenti alle seguenti tipologie di per messi o di carte di
soggiorno: adozione, affidamento, aggiornamento della carta di
soggiorno, aggiornamento del permesso di soggiorno ( come ad
esempio per cambio domicilio, o di stato civile, per l’inserimento
figli o per cambio di passaporto) , attesa di occupazione, attesa del
riacquisto della c ittadinanza, rinnovo del titolo di soggio rno per
asilo politico, conv er sione del permesso di soggiorno, duplicato della
carta di soggiorno, duplicato del permesso di soggiorno,
ricongiungimento f amigliare, rico ngiungimento co n minore (14-18
anni), lavoro autonomo, lavoro subordinato, nonché p er altri casi
particolari pr evisti, lavoro subordinato -stagionale, missio ne, motivi
religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, status di apolide,
studio, tirocinio , for mazione professio nale, turismo.
Negli altri casi, le istanze di richiesta di rilascio devono essere
present ate presso gli Uffici immigrazione delle questure, competenti
territorialmente.
1
All'atto della pr esentazione della ista nza, lo straniero dovrà provvedere al
pagamento di € 30,00 (oltre alla marca da bollo del valore di euro 14,62), nonché
compiere
ult erior i
f ormalità:
poiché
si
tratta
di
adempimenti
f ormali
molt o
important i, spesso r esi diff icili dalla scarsa conoscenza de lla lingua e dalla poca
dimest ichezza con la burocrazia italiana, si evidenzia che patronat i e comuni
f orniscono
assistenza
gratuita
per
la
compilazione
del
modulo
e
per
le
inf ormazioni necessarie.
Il resto della procedura sarà curata dallo sportello unico per l’immigrazione, che
provvederà a convocare l’interessato per completar e gli adempiment i, tra i quali,
ad esempio, la sottoscrizione del contr atto di soggiorno per lavoro, e per il
rilascio del permesso di soggiorno.
Una volta ottenuto il permesso di s oggiorno, lo straniero potrà ottenere ulter iori
document i rilasciati dalle autorit à italiane, f inalizzat i a consentire il suo regolar e
inseriment o nella società, anche dal punto di vista della utilizzabilit à dei ser vizi
pubblici garantiti dallo stato itali ano.
In primo luogo, lo straniero maggiorenne, in possesso di un premesso di validità
di almeno tre mesi, e con stabile dimora presso un’abitazione, potrà richieder e il
rilascio della carta di identità presso il comune di r esidenza. Tale documento,
che ha valore solo su suolo italiano e che, quindi, non consent e spost ament i
all’estero, consente l’identif icazione dello straniero negli spost amenti interni,
nonché il rilascio del cert if icato di residenza, necessario per usuf ruire di alcuni
ser vizi pubblici.
Inoltre, lo straniero dovrà iscr iversi al servizio sanitario italiano, recandosi presso
la Azienda sanitari a locale ( ASL) della zona di residenza, e ottenere così la
tessera sanitaria che garantisce il diritto alla tutela sanitaria. Questo document o
consente di scegliere il proprio medico di f amiglia, il pediatra, e di ottener e
certif icati medici, di usuf ruire di prest azioni specialistiche per visite, esami, o
vaccinazioni.
4.
L O SPORTELLO UNICO PE R L ’ IMMIGRAZIONE
Non appena entrato in t erritor io italiano, lo straniero è tenuto obbligatoriamente a
prender e contatti con gli uff ici prepost i la rilascio del per messo di soggiorno,
ossia il documento che autor izza il sog giorno dello stranier o per un determinat o
periodo di tempo.
In ogni caso, è bene effettuare una verifica preliminare, anch e
mediant e l’accesso al portale web:
http://www.portaleimmigrazione.it
Nel caso in
cui l’ingresso sia moti vato da ragioni di lavoro, sia subordinato che
autonomo, oppure per ricongiungimento f amiliare, lo stranier o dovrà rivolgersi allo
sportello unico per l’immigrazione .
Si tratta di un uf f icio creato presso tutte le Pref etture, ed è responsabile delle
pratiche
amministr ative
che
riguardano
l’assunzione
degli
stranier i
e
i
ricongiungiment i f amiliar i.
Pertanto, una volta inoltrata la domanda di rilascio del permesso di soggior no
mediante il “kit” post ale, è a questo uff icio che occorre f are rif erimento.
Lo sportello ha numerose competenze ed intrattiene i rapporti con la Direzione
provinciale del lavoro (competente, ad esempio, per il r ilascio dei nulla osta alla
chiamata nominat iva per lavoro e per ver if icare la regolarità del contratto di
lavoro) e con la Que stura, la quale ver if ica se lo straniero possiede i requisit i per
permanere in Italia, soprattutto con r if erimento ai controlli di pubblica sicur ezza.
Si presentano a questo uf f icio anche le richieste di conversione nel caso di
permesso di soggior no rilasc iat o per motivi di studio e convertibile in permesso
per motivi di lavor o autonomo subordinato, oppure nel caso di permesso di
soggiorno rilasciato per lavoro stagionale a permesso di soggiorno per lavoro a
tempo indeterminato.
Lo sportello unico per l’imm igrazione costituisce il punto di rif erimento anche per
il datore di lavoro, il quale deve obbligatoriamente inviare a questo uff icio le
domande di autor izzazione al lavor o, le domande di assunzione extra -quote,
nonché spedire il contratto di soggiorno per lavor o subordinato e comunicar e ogni
var iazione del rapporto di lavoro.
Al di f uori di questi casi (lavoro e ricongiungimento f amiliare) lo straniero deve
rivolgersi all’Uff icio immigrazione presente in ogni Quest ura e presentare a
questo uff icio la rela tiva r ichiesta: si tratt a, ad esempio, del rilascio del permesso
di soggiorno per cure mediche, oppure per straniero minor enne, anche se non
accompagnato dai genitor i.
Alla Pref ettura vanno, invece, presentat e le domande per la concessione della
cittadina nza italiana.
5.
IL PERMESSO DI SOGGI ORNO
Il permesso di soggiorno è il docum ento che autorizza lo straniero a soggiornare
in Italia: solo quest o provvediment o, quindi, rende regolar e la presenza dello
stranier o in terr itor io italiano.
Diversament e, inf atti, quest’ultimo sarà considerato clandestino: potrà essere
espulso dal terr itorio italiano e non pot rà conseguir e una r egolare assunzione,
poiché il dat ore di lavoro che assume uno straniero clandestino commette un
illecito perseguibile penalmente.
La durata del perm esso di soggiorno è quella prevista dal visto di ingresso e
cambia a seconda del tipo di visto 2. Va evidenziato che il per messo di soggiorno
ha sempre una dur ata lim itata, che può essere più o m eno ampia, ma che
comporta sempr e la necessità di un r innovo se lo stranier o intende prolungare la
propria permanenza oltre la scadenza f issata nel documento.
Per quanto riguarda gli adempiment i, essi sono dif f erenti a seconda del t ipo di
permesso di soggiorno. In ogni caso, l’extra comunitario che arriva i n Italia deve
inoltrare la richiesta allo Sportello Unico per l’immigrazione, entro otto giorni dal
suo ingresso, utilizzando i moduli disponibili presso gli uf f ici postali. In
seguito,
dovrà present arsi presso gli uf f ici dello sportello unico, dopo aver r icevuto
un’apposit a convocazione, una prima volta per la raccolta delle impronte digitali e
una seconda volta per il r itiro del documento.
Nel caso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro , il permesso si ott iene se
ricorrono tre condizioni: occorre, in pr imo luogo una pr opost a di assunzione del
datore di lavoro, in secondo luogo la domanda di ingresso deve r ientrar e nel
lim ite numer ico delle quote, ed inf ine, dopo l’ingresso, il datore di lavoro deve
conf ermare l’assunzione.
Dopo aver esaminato la do cumentazione, la questura rilascia il permesso di
soggiorno in base al contratto di soggiorno già sottoscritto presso lo Sportello
Unico, che solit amente, ha la dur ata di due anni. In tale contratto il dat ore di
lavoro deve garantir e al lavor atore un allog gio adeguato, il pagamento delle spese
di rimpatrio ( in caso di espulsione) e le stesse condizioni economiche previste dal
contratto nazionale applicato.
6.
IL PERMESSO DI SOGGI ORNO DI LUNGA DURAT A
La legislazione it aliana riconosce un particolare valore all a prolungata – e
regolare - permanenza in suolo it aliano dello stranier o.
Qualora, dif atti, quest’ult imo sia in possesso da almeno cinque anni di un
permesso di soggiorno in corso di validità, abbia una stabile occupazione
(contratto di lavoro a tempo inde terminato), e soddisf i i requisit i relativi alla
idoneità igienico sanitar ia dell’alloggio, può richiedere al Questore il rilascio del
permesso di soggior no CE per i soggiornanti di lungo per iodo.
La d ur at a d el p er m es so d i s og g io rno : f ino a tre me si p er vi sit e , aff ar i e
tur is mo; f ino a s ei m es i pe r la vo ro st a gi o nal e; fi no a d un an n o p er l a
fr e que nz a d i un cor so d i st ud io o f or ma z ion e pr of ess io na le ; f in o a due a n ni
p er la vo ro au t on om o, p er la vo ro su b ord i nat o a te m po i nd ete r mi n ato e pe r
ric on g iu ng i me nt o f am i lia re .
2
Una
volta
ottenut o,
questo
documento
autor izza
il
soggiorn o
a
tempo
indeterminato e consente lo svolgim ento di qualsiasi at tività lavorat iva (ad
eccezione di quelle espressamente riser vat e ai cittadini italiani) senza l’obbligo
della stipula di un contratto di soggiorno di lavor o in caso di nuovo rapporto di
lavoro. Inoltre, consente l’accesso a tutti i ser vizi e le prestazioni pubbliche,
comprese quelle sanitarie e previdenziali
Questo permesso di soggiorno, quindi, non comporta la necessità di r innovo, m a
può essere r evocato qualora lo straniero riport i una cond anna penale. Va anche
evidenziato che l’espulsione dello straniero t itolare di questo tipo di permesso
potrà avvenir e solo per gravi motivi di or dine pubblico o sicur ezza nazionale.
Il permesso di soggiorno di lunga durat a consente anche una particolar e f orma di
“libertà di circolazione” all’interno della Comunità europea. Dif atti, lo straniero
titolare di questo tipo di permesso, rilasciato da un altro stato membro dell’Unione
europea, può chiedere di soggiornar e in territ orio it aliano per un periodo
super iore a tre mesi, in esenzione di visto, sia per svolgere un’attività lavorat iva,
sia per altro scopo lecito pr evia dim ostrazione di essere in possesso di mezzi di
sussistenza non occasionali.
Propr io perché il permesso di soggiorno di lunga durata attribu isce quest i
vantaggi, l’iter burocratico è abbastanza complesso e r ichiede una num erosa
document azione.
7.
IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Il cittadino extra comunitar io titolar e di un permesso di soggiorno per lavor o
subordinato, aut onomo, studio, motivi r el igiosi, missione con durata non inf eriore
ad un anno, o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo per iodo,
può r ichiedere di essere raggiunto in Italia dai parenti più stretti, ai f ini di
ricongiungiment o f amiliare, qualor a possa dimostrare di possedere un r eddito
adeguato e un allog gio idoneo, sia con r if erimento ai requisit i igienico sanitari, sia
con rif erimento a quelli dimensionali.
Il r icongiungimento opera per
il coniuge, per i f igli m inori (anche del coniuge o
nati f uori del matr imoni o, non coniugati ovvero legalmente separat i, a condizione
che l'altro genitore abbia dato il suo consenso), per i f igli maggiorenni a carico
(ma in questo caso, occorre dimostrare che non possano provveder e al propr io
sostentamento a causa di uno stato di
salute che comporti l’impossibilit à
permanent e a f arsi carico delle propr ie esigenze pr imarie), per i genitor i a carico
(e anche in questo caso, occorrer à dimostrare che essi non dispongano di un
adeguato sost egno familiar e nel Paese di origine o di proven ienza).
La procedur a è di competenza dello Spor tello Unico per l’Immigrazione, presso la
pref ettura, al quale va, quindi, inoltrat o l’apposito modello di richiesta di nulla
osta, unitament e alla ulteriore documentazione r ichiesta (copia del passaporto,
del t itolo di soggiorno, nonché documentazione relat iva alla disponibilità di
alloggio idoneo e al reddito minimo necessario).
Al
contempo,
all’Autor ità
il
f amiliare
consolare
interessato
italiana
al
con
ricongiungimento
sede
nel
Paese
dovr à
di
present are
res idenza,
la
document azione comprovante il rapport o di parentela, la minore età e l’event uale
stato di salute.
Una volta verif icata la sussist enza dei suddett i requisiti, lo Sportello Unico
rilascia il nullaosta, che il f amiliare inter essato al r icongiung im ento dovrà esibire
all’Autor ità
diplomatica
o
consolare
italiana
all’estero,
oltre
alla
restant e
document azione, al f ine di ottenere il visto di ingresso.
Una volta entrato in Italia, il f amiliar e, entro 8 giorni, dovrà comunicar e allo
Sportello Unico la propria presenza, mediante la spedizione dei moduli reper ibili
presso gli uff ici postali.
8.
L A CITTADINANZA
Ai cittadini stranieri, la cittadinanza può essere concessa in caso di m atrimonio
con cittadini it aliani, regolare residenza in Italia, protrattasi per un determinat o
periodo di tempo.
Nel caso di matrimonio, la r ichiesta può esser e presentat a se lo straniero è
coniugato con un cittadino italiano e r isiede legalmente in Italia da almeno sei
mesi, a part ire dalla data del matrimonio.
In caso di residen za all’estero, la domanda potrà essere pr esentata dopo tre anni
dalla data del matrimonio.
Nei predetti per iodi non devono essere intervenut i lo scioglimento, l’annullament o
o la cessazione degli ef f etti civili del matrimonio e non deve sussistere una
separazione legale.
La domanda di cittadinanza va presentata alla Pref ettura del luogo di residenza,
compilata sull’apposito modello, oppur e, in caso di residenza all’estero, alla
competente autor ità consolare.
La
predisposizione
della
domanda
richiede
una
cop iosa
document azione,
compresi i documenti (ad esempio l’est ratto dell’atto di nascita) che dovranno
essere tradott i e legalizzat i secondo le indicazioni contenute nel modello di
domanda.
In caso
di irregolarit à o incompletezza,
integrazioni e chiar imenti.
la
Pref ettura richieder à
Il termine per la def inizione del pr ocedimento è abbastanza ampio (730 giorni
dalla data di pr esentazione della domanda, se questa è stata presentata con la
document azione regolar e e completa) e, in caso di esito f avorevole, si pr ovvede
alla pr edisposizione del provvedimento di conf erimento della cittadinanza italiana,
mediante decr eto di concessione della cit tadinanza italiana.
Al f ine di concessione della cittadinanza per prolungata residenza in Italia , il
requisit o f ondamentale per lo straniero extra comunitar io è quello di aver
regolarmente soggiornato in suolo italiano per un per iodo di almeno 10 anni. I l
periodo è notevolmente inf eriore in caso di minori stranieri nat i in Italia ed ivi
legalmente residenti per un per iodo di t re anni.
Anche in questo caso l’autor ità competente è la Pref ettura del luogo di residenza,
alla quale dovrà essere presentata la domanda compilata sull’apposito modello, e
corredata dalla documentazione attestante le generalit à, certif icato penale, la
residenza
anagraf ica,
la
composizione
del
nucleo
f amiliar e,
la
posizione
giudiziaria sul suolo italiano, e il reddito degli ult imi tre anni.
Il procedimento è il medesimo di quello descr itto per l’acquisto della cittadinanza
per matrimonio.
In entrambi i ca si, l’autor ità italiana può rigettare la domanda, poiché la legge
attribuisce un ambito di discrezionalità nella valutazione degli elementi in
possesso dell’Amministrazione. Il diniego può essere determinato oltre che dai
motivi inerent i la sicurezza della Repubblica, anche dalla mancanza del per iodo di
residenza legale, dall’insuff icienza dei reddit i, dall’esistenza di precedent i penali,
oppure anche nel caso di insuff icient e livello di integrazione.
9.
L O STATUS DI RIFUGIAT O
Qualora lo stranier o giunga in I talia
a causa di persecuzioni dirette e personali
per motivi di razza, religione, nazionalit à, appartenenza a determinati gruppi
sociali o per opinioni politiche (anche nel caso in cui vi sia il f ondato e provat o
motivo di per icolo di persecuzioni in caso di r itorno in patria), è possibile
richiedere all’autorit à italiana il r iconoscimento di un particolare status, quello di
rif ugiato (in base alla Convenzione di Ginevra).
Tale riconoscimento non opera se lo stranier o è già stato riconosciuto rif ugiato in
un altro Stato,
oppure se proviene
da uno Stat o, diver so da quello di
appartenenza (che abbia ader ito alla Convenzione di Ginevra) e nel quale, pur
avendo soggiornato per un signif icativo periodo di tempo, non abbia r ichiest o il
riconoscimento dello status di rif ugiato. Il riconoscimento non opera, inoltre, nel
caso in cui lo straniero non possegga i requisit i personali relativi alla sicurezza e
all’ordine pubblico.
La
richiesta
va
pr esentata
all' Uf f icio
di
Polizia
di
Frontiera ,
al
momento
dell' ingresso in Italia (o all’ Uff icio immigrazione della Questura competente per
territorio laddove sul posto non sia presente un Uff icio di Polizia di Frontiera) ,
mediante la compilazione di moduli già predispost i in cui di devono
motivazioni per le qua li si domanda lo status di rif ugiato e
illustrar e le
f ornire ogni altra
inf ormazione o documentazione a sostegno dei motivi della richiest a; inoltre si
deve allegare copia di valido documento di ident if icazione per sonale.
Questi uff ici provvedono a svolgere un control lo f ormale della documentazione
f inalizzato al rilascio, da parte del Questore, di un permesso di soggiorno della
validità di tre mesi, rinnovabile sino alla decisione della Commissione Territor iale
competente.
Nel caso, invece, il cui lo stranier o giunga senza document i o siano necessar ie
ver if iche, la questur a disporrà il trattenimento per un breve per iodo presso il
Centro di ident if icazione.
La
questura
provvede,
altresì,
ad
inoltrar e
la
domanda
alla
competent e
Commissione Terr itoriale per il Riconoscim ento dello St atus di Rifugiat o . In Italia
ve ne sono 7 (Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone e Trapani).
Questo procediment o, oltre a basarsi su una istruttor ia documentale, pr evede
anche un’audizione dello straniero, il quale può f arsi assiste re da un’interprete.
Entro un breve ter mine dall’audizione, l a Commissione Territoriale decide sulla
domanda. In caso di rigetto, questo organo, anche se non
richiest i
per
il
riconoscimento
dello
status
di
sussistono i requisiti
rif ugiato,
può
valutare
autonomamente la pericolosità di un r im patrio e chiedere al Questore di r ilasciar e
un permesso di sog giorno per motivi di protezione umanitar ia, della durata di un
anno, rinnovabile.
In caso di esito positivo, allo stranierò sarà consegnat o un tesser ino att est ant e
l’avvenuto r iconoscimento dello status, nonché un docum ento personale che
consentirà eventuali spostament i all’ester o per un periodo di t empo non super iore
a tre mesi, senza necessità di visto.
10. I MINORI STRANIERI
I minori stranier i, anche se entr at i clandestinamente in Italia, sono titolari di tutti i
dir itti garant iti dalla Convenzione di New York sui diritti del f anciullo del 1989,
ove è peraltro af f ermato che in tutte le decisioni riguardant i i minori deve essere
tenuto pr iorit ariamente in cont o il “superiore inter esse del m inore ”.
L’organo cost ituito dalla legge per vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori
stranier i temporaneamente ammessi sul terr itorio dello Stato e coordinare le
attivit à delle amministrazioni int eressat e, é il Comitat o per i m inor i stranieri,
incardinato presso il Minist ero della Solidarietà Sociale.
I minori presenti in Italia possono esser e: “accompagnati”, ossia m inor i af f idati
con pr ovvedimento
f ormale a
parent i
entro
il ter zo
grado
e regolarment e
soggiornanti; oppu r e “non accompagnati” , nel caso di minori che si trovano in
Italia privi dei genitor i o di altri adult i legalmente responsabili della lor o
assistenza o rappresentanza.
Tutti i m inor i stranieri, anche se privi di permesso di soggior no, hanno il diritto di
essere iscritt i a scuola (di ogni ordine e grado, non solo quella dell’obbligo).
L'iscr izione dei minori stranieri avviene nei modi e alle condizioni previsti per i
minor i italiani, e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno.
I minori stranier i t itolar i di un permesso di soggiorno (per minore età, per
aff idamento, per motivi f amiliar i, per pr otezione sociale, per richiest a di asilo o
per asilo) devono essere obbligatoriamente iscritti, da chi ne esercita la tutela, al
Ser vizio Sanit ario Nazionale
(S.S. N.) e quindi hanno pienamente dir itto di
accedere a tutte le prestazioni assicur ate dal nostro sistema sanitar io.
I minori stranieri pr ivi di permesso di soggiorno non possono iscr iversi al S.S. N.,
ma hanno comunque dir itto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, ancorché continuat ive, a quelle per malattia ed inf ortunio e
ai programmi di medicina preventiva e saranno loro comunque garantite le
prestazioni di base, come ad esempio le vaccinazioni.
Ai minori stranieri “non accompagnati” sono riconosciut i inoltre i dir itti di
protezione e assist enza, tra cui il collocament o in luogo sicuro del m inore che
si trovi in stato di abbandono: spetta all’Ente locale ( in genere il Comune) la
competenza a provveder vi.
Inoltre, vi è il dir itto alla apertura della tutela per il m inore i cui genitor i non
siano oggettivament e in condizioni di esercitar e la potestà genitoriale, oppure
all’affidament o del minore, t emporaneamente privo di un ambient e f amiliar e
idoneo, a una f amiglia o a una comunità.
I minor i stranier i non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine
pubblico e sicurezza dello Stato ( in tal caso è competent e il Tribunale per i
minorenni).
I minori stranier i non accompagnat i possono tuttavia esser e rimpatriat i attr averso
la m isura del rimpatrio assistito, f inalizzata a garantire il dir itto all’unità f amiliare,
che a diff erenza dell’espulsione, non comporta il divieto di r eingresso per 10 anni.
Tutti i minor i stranieri non accompagnat i hanno dir itto di ottenere, per il solo f atto
di esser e m inorenni (e quindi inespellibili), un permesso di soggiorno per minore
età.
I minor i stranier i non accompagnat i per i quali sussiste il per icolo di subir e
persecuzioni
nel
loro
Paese,
per
motivi
di
razza,
religione,
nazionalit à,
appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche,
hanno dir itto di presentare, tramite il t itolare della tutela, domanda di asilo.
Al compimento della maggiore età (18 anni) i minor i possono restare in Italia con
un regolare permesso di soggiorno, qualor a vi siano le condizioni prescritte per
gli stranier i adult i.
I
minori
non
accompagnati
titolar i
di
permesso
per
aff idamento
possono
convert irlo in uno per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o aut onomo, al
compimento dei 18 anni, se sono entrat i in Italia da almeno 3 anni (quindi prim a
del compimento dei 15 anni), se hanno seguito per almeno 2 anni un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia
rappresentatività nazionale e sia iscritto negli appositi registr i pr evisti dalla legge.
Inf ine, nel caso in cui essi f requentino corsi di studio, o svolgano attività
lavorativa retr ibuita nelle f orme e con le modalit à previste dalla legge, o siano in
possesso di contratt o di lavor o a nche se non ancora iniziato.
I minori titolar i di un permesso per motivi f amiliari possono convertir lo in uno per
studio o lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni.
Contr ibuto dell ’Università di Pavia, Dipart imento di Stat ist ica e Econom ia
Applicate, prof. G. Cordini, dott.ssa S. Castella zzi
Progetto FI RB- MUR “Euromed Cooperation”.
Nuova versione 16/07/2008
In corso di tradu zione a ltre lingue
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