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Antiriciclaggio, le novità della quarta direttiva

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Antiriciclaggio, le novità della quarta direttiva
Antiriciclaggio, le novità della quarta direttiva
Entrata in vigore a giugno scorso, ora dovrà essere recepita dagli Stati membri
di Mario Capocci
Responsabile nazionale Quadri direttivi First Cisl
Il denaro riciclato arriva al 5% del Pil mondiale: di fronte a dati così preoccupanti, tenendo
anche conto del rapporto GAFI del febbraio 2012, il Parlamento Europeo ed il Consiglio, il 20
maggio scorso, al fine di avere norme più efficaci per prevenire l’evasione fiscale e il finanziamento
al terrorismo, hanno emanato la Quarta Direttiva Antiriciclaggio n. 2015/849.
Questa direttiva entrata in vigore il 26 giugno 2015, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro
il 26 giugno 2017. Ne deriveranno effetti anche sul Decreto n. 231 del 2007, che dovrà essere
riscritto.
La novità di assoluto rilievo, che pone fine ad anni di stucchevoli diatribe, è l’inserimento
dei reati fiscali nella lista dei reati che definiscono un’attività criminosa, costituendo così,
finalmente senza dubbi, il presupposto del riciclaggio ( “i «reati fiscali» connessi alle imposte
dirette e indirette rientrano nell'ampia definizione di «attività criminosa» ai sensi della presente
direttiva”).
Anche il mero sospetto che l’origine dei fondi possa derivare da illeciti fiscali genererà l’obbligo
per i colleghi bancari di effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Si supera così la presunta
difficoltà, che si voleva far nascere dalla natura del reato fiscale anche rispetto al momento della sua
attuazione, di valutare se ci sia o meno l’obbligo di segnalare un’operazione sospetta.
Passando alle altre principali novità della Quarta Direttiva Antiriciclaggio, un’importante
innovazione è l’introduzione dell’obbligo per gli Stati Membri di istituire registri centrali dove
dovranno essere iscritti i nominativi dei titolari effettivi di società e altre entità giuridiche, compresi
i trust.
La Quarta Direttiva ribadisce, infatti, la grande importanza che viene attribuita, al fine della
prevenzione dei tentativi di riciclaggio, alla verifica dei titolari effetti, cioè all’identificazione delle
persone fisiche che esercitano il controllo di persone giuridiche. Per ben comprendere la sostanza
delle norme al riguardo, è bene ricordare l’obbligo a carico delle Banche di “individuare la persona
o le persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo tramite la titolarità, o tramite altri
mezzi, del soggetto giuridica cliente.“
I registri saranno accessibili non solo da parte delle autorità, ma anche sia dagli “enti obbligati”
come ad esempio Banche o Posta, riguardo ai propri doveri di verifica della clientela, sia ed è
novità, dai privati titolari di un “interesse legittimo”, come i giornalisti investigativi e le
organizzazioni non governative.
In relazione all’adeguata verifica della clientela, la Quarta Direttiva Antiriciclaggio amplia il
suo obbligo di esecuzione:
c) nel caso di persone che negoziano in beni, quando eseguono operazioni occasionali in contanti
d'importo pari o superiore a 10 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia
eseguita con un'unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate;
d)per i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, all'incasso delle vincite, all'atto della puntata, o in
entrambe le occasioni, quando eseguono operazioni d'importo pari o superiore a 2 000 EUR,
indipendentemente dal fatto che la transazione sia eseguita con un'unica operazione o con
diverse operazioni che appaiono collegate.
La Quarta Direttiva Antiriciclaggio è accompagnata dal regolamento 2015/847 (che abroga
il 1781/2006) sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. La novità è che
gli obblighi sui dati informativi non concerneranno solo l’ordinante, ma anche i beneficiari.
Queste norme, in vigore dal 26 giugno 2017, permetteranno una maggiore tracciabilità dei flussi
finanziari, come richiesto anche dalle ultime raccomandazioni del Gafi. Le nuove regole si
applicheranno ai trasferimenti di fondi da soggetto a soggetto superiori a mille euro, salvo nei casi
in cui il trasferimento risulti collegato ad altri passaggi di fondi che, nel complesso, superano questo
importo. Saranno esclusi i trasferimenti effettuati con carte di pagamento, strumenti di moneta
elettronica, dispositivi digitali per pagare beni o servizi, ma solo quando “il numero della carta,
dello strumento o del dispositivo accompagni tutti i trasferimenti.”
Le norme sono severe contro il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante che non adempie
ad esse, con la possibilità, per il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, di «rifiutare
qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel prestatore di servizi di pagamento». Con
l’obbligo però di fare la segnalazione di operazione sospetta all’UIF.
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