...

Il recepimento della Direttiva 2014/34/UE: le novità per il bilancio 2016

by user

on
Category: Documents
9

views

Report

Comments

Transcript

Il recepimento della Direttiva 2014/34/UE: le novità per il bilancio 2016
Il recepimento della Direttiva
2014/34/UE: le novità per il
bilancio 2016
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo
Confindustria Unione Industriali di Bergamo
25 Febbraio 2016
Marco Rescigno – Paola Carrara
Dottori Commercialisti e Revisori Legali
LE PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE
2
Le principali novità introdotte
_______________________________________________
Considerazioni di carattere generale:
la nuova Direttiva sostituisce le precedenti 78/660/CEE (IV Direttiva) e
83/349/CEE (VII Direttiva);
concerne il bilancio d’esercizio e consolidato redatto secondo le norme
nazionali (Codice Civile e Principi contabili nazionali);
ha l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi relativi all’informativa
finanziaria a carico soprattutto delle PMI (il motto che ha guidato gli
estensori della direttiva è stato «Think Small First»).
3
Le principali novità introdotte
_______________________________________________
Decreto Legislativo n. 136
del 18 agosto 2015 (G.U.
1/9/2015)
Decreto Legislativo n. 139
del 18 agosto 2015 (G.U.
4/9/2015)
Disciplina bilanci
intermediari finanziari ex D.
86/635/CEE (D. Lgs 87/92)
e modifiche a provvedimenti
bilanci intermediari
Si applica a tutte le società di
capitali che redigono il bilancio
d’esercizio e consolidato secondo
il Codice Civile
4
Le principali novità introdotte
_______________________________________________
Panoramica generale delle principali novità introdotte:
modificati i principi generali di redazione del bilancio (introduzione del
principio di rilevanza e della prevalenza della sostanza sulla forma);
introdotti nuovi criteri di valutazione relativi a specifiche voci (valutazione
degli strumenti derivati e il criterio del costo ammortizzato);
modifiche agli schemi di stato patrimoniale e conto economico e
introduzione dell’obbligo di redazione del rendiconto finanziario;
semplificazione per le piccole imprese (con l’introduzione delle micro
imprese ex art. 2435 ter).
5
Le principali novità introdotte – I principi generali
_______________________________________________
È stato introdotto il nuovo principio della rilevanza (punto 4 art. 2423
CC)
Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione ed informativa quando la loro osservanza abbia effetti
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture
contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali
hanno dato attuazione alla presente disposizione
Non si tratta di una deroga ai principi per ottenere una rappresentazione
veritiera e corretta;
Si tratta di una semplificazione concessa dal legislatore ma solo se gli
effetti sono irrilevanti;
Il legislatore non ha fornito alcuna definizione dell’irrilevanza.
6
Le principali novità introdotte - I principi generali
_______________________________________________
È stato modificato il principio di redazione relativo alla «prevalenza
della sostanza sulla forma» (aggiunto 1 bis art. 2423 bis CC)
La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto
della sostanza dell’operazione o del contratto
7
Le principali novità introdotte – I nuovi schemi di bilancio
_______________________________________________
Rendiconto finanziario
La Direttiva 34 non prevedeva l’obbligo di predisposizione del rendiconto
finanziario ma concedeva agli stati membri la possibilità di introdurre altri
prospetti obbligatori.
La scelta del legislatore italiano è stata quella di introdurre nel nuovo art.
2423 del CC l’obbligo di redazione del rendiconto finanziario.
Non vi sono disposizioni relative al rendiconto finanziario, ai criteri di
redazione o ad eventuali informazioni da fornire rispetto allo stesso in nota
integrativa. Si dovrà fare riferimento all’OIC 10.
8
Le principali novità introdotte – I nuovi schemi di bilancio
_______________________________________________
SARA’ NECESSARIO
IL COMPARATIVO
2015
IL FLUSSO CHE VA
«SPIEGATO» E’
QUELLO DELLE
DISPONIBILITA’
LIQUIDE
Art. 2425 bis CC «Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio in cui è
riferito il bilancio e quello precedente, l’ammontare e la composizione delle
disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi
finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella
d’investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma
indicazione, le operazioni sui soci»
METTE IN EVIDENZA
LE OPERAZIONI SUI
SOCI
CREA TRE FAMIGLIE
DI FLUSSI FINANZIARI
(OPERATIVI,
INVESTIMENTO E
FINANZIAMENTO)
9
Le principali novità introdotte – Le categorie dimensionali
_______________________________________________
La nuova direttiva introduce il concetto di «modularità» del bilancio che
dovrà essere completo solo per le imprese che non possono avvalersi delle
norme semplificate (composizione e schemi di stato patrimoniale, nota
integrativa, relazione sulla gestione, criteri di valutazione)
Attivo di Stato
Patrimoniale
Micro imprese
(art. 2435 ter CC)
175.000
Ricavi
350.000
Dipendenti
Esenzioni concesse
5
Rendiconto finanziario,
Nota Integrativa,
Relazione sulla gestione
Imprese che possono
redigere il bilancio in forma
abbreviata
(art. 2435 bis CC)
4.400.000
8.800.000
50
Rendiconto finanziario,
Nota integrativa limitata ad
alcune voci, Relazione
sulla gestione se inserite
talune informazioni in nota
integrativa.
Tutte le altre imprese
Nessun limite
Nessun limite
Nessun limite
Nessuna
10
Le principali novità introdotte – Le categorie dimensionali
_______________________________________________
In particolare le imprese ex art. 2435 bis del CC (bilancio in forma
abbreviata):
in deroga a quanto disposto dall’art. 2426 del CC, hanno la facoltà di
iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al valore di
presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
In particolare le imprese ex art. 2435 ter del CC (micro-imprese):
in deroga a quanto disposto dall’art. 2426 del CC, hanno la facoltà di
iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al valore di
presumibile realizzo e i debiti al valore nominale (come per art. 2435 bis
CC);
in più non si applicano le regole sugli strumenti finanziari derivati.
11
Le principali novità introdotte – Entrata di vigore e
transizione
_______________________________________________
Le disposizioni del D. Lgs. 139/2015 entrano in vigore dal 1° gennaio
2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a
partire da quella data.
Bilancio 31.12.2015
1° gennaio 2016
Bilancio 31.12.2016
Bilancio redatto
norme ante D. Lgs.
139/2015
(considerando gli
OIC 2014/2015)
Entrata in vigore del
D. Lgs. 139/2015
Bilancio redatto con
le nuove regole del
D. Lgs. 139/2015
(considerando i nuovi
12
OIC)
Le principali novità introdotte – Entrata di vigore e
transizione
_______________________________________________
L’entrata in vigore di nuove regole contabili comporta in fase di transizione la
considerazioni di:
1) VOCI DI BILANCIO GIA’ IN ESSERE AL 1.1.2016
gestione delle modifiche che impatteranno sull’apertura del bilancio
2016 con possibili effetti che potranno essere imputati:
conto economico (come attualmente previsto dall’OIC 29)
patrimonio netto di apertura (non previsto dall’OIC 29 ma dalle
regole internazionali).
Impatti retrospettivi. Rappresentano gli impatti del cambiamento che
condizionano i valori iniziali di apertura dei bilanci 2016 (come se i criteri di
misurazione fossero già stati adottati in esercizi precedenti). Ad esempio:
contabilizzazione dei derivati in essere al 1.1.2016
cancellazione dei costi di ricerca applicata e pubblicità in essere al
1.1.2016
13
Le principali novità introdotte – Entrata di vigore e
transizione
_______________________________________________
2)
VOCI DI BILANCIO CHE SI ORIGINERANNO DOPO 1.1.2016
gestione nuove operazioni che impattano sulla rilevazione
contabile dei fatti di gestione secondo le nuove regole contabili.
Possono riguardare:
diversa contabilizzazione di elementi dell’attivo, del passivo o di conto
economico
nuova contabilizzazione di elementi non considerati in passato (ad
esempio i derivati)
Impatti prospettici. Rappresentano gli impatti derivanti dall’introduzione
dell’applicazione dei nuovi modelli valutativi
Ad esempio:
applicazione del costo ammortizzato per le voci sorte dopo il 1.1.2016
derivati sorti dopo 1.1.2016
14
Le principali novità introdotte – Entrata di vigore e
transizione
_______________________________________________
3) stabilire se sfruttare la disposizione transitoria prevista dall’art. 12 del
D. Lgs. 139/2015 che prevede:
crediti, debiti e titoli già in bilancio nel 2015 possono continuare ad
essere misurati con criteri ante D. Lgs. 139/2015
l’avviamento già nel bilancio 2015 continua il piano
d’ammortamento senza allinearsi alla nuova normativa.
4) valutare la gestione dell’informativa comparativa relativa al bilancio
2015
Art. 12 D. Lgs. 139/2015 stabilisce che l’OIC aggiornerà i principi
contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel D. Lgs.
139/2015. Tali principi risulteranno particolarmente utili alla prima
applicazione delle nuove disposizioni per quanto indicato ai punti
1), 2), 3) e 4).
15
Le principali novità introdotte – I nuovi schemi di bilancio
_______________________________________________
Immobilizzazioni immateriali
Modificata la denominazione delle voce B.I.2 da «Costi di ricerca, di
sviluppo e di pubblicità» a «Costi di sviluppo»
Azioni proprie (immobilizzazioni finanziari e non)
Eliminate le voci B.III.4 e C.II.5 «Azioni proprie, con indicazione del valore
nominale complessivo»
Conti d’ordine
Eliminati i conti d’ordine in calce allo stato patrimoniale. Viene
contestualmente ampliato il contenuto informativo della nota integrativa
16
rispetto agli impegni ed alle garanzie
Le principali novità introdotte – I nuovi schemi di bilancio
_______________________________________________
Derivati
Introduzione delle voci destinate alla contabilizzazione dei derivati - B.III.4
Attivo immobilizzato, C.III.5 Attivo circolante, A.VII Riserva per operazioni di
copertura flussi finanziari attesi, B.3 Fondi rischi ed oneri (strumenti
finanziari derivati passivi).
Introduzione di nuove voci di dettaglio destinate alle imprese
«consorelle»
Introduzione di nuove voci relative a partecipazioni in imprese sottoposte al
controllo delle controllanti e crediti e debiti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti.
17
Le principali novità introdotte – I nuovi schemi di bilancio
_______________________________________________
Aggio e disaggio su prestiti
Eliminato l’obbligo di indicare separatamente gli aggi e disaggi su prestiti
nei ratei e risconti. Tale variazione è coerente con le nuove disposizioni in
tema di costo ammortizzato.
Conto economico (proventi ed oneri straordinari e componenti
finanziarie legate agli strumenti finanziari)
È stata eliminata la macroclasse E nello schema di conto economico.
È stato introdotto nella macro voce D la voce d) relativa alle
rivalutazioni/svalutazioni di strumenti finanziari derivati.
18
Le principali novità introdotte – Profili fiscali
_______________________________________________
Art. 11 (Clausola di invarianza finanziaria) D. Lgs. 139/2015
«Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica»
Il legislatore non ha fin ora previsto modifiche né alla normativa IRES né
a quella IRAP (criticità per l’eliminazione parte straordinaria da conto
economico).
Qualora le regole contabili non venissero modificate, si genererebbe un
doppio binario civilistico-fiscale con evidenti implicazioni e complicazioni
di carattere operativo.
Sarà necessario definire il trattamento fiscale applicabile agli eventuali
componenti di reddito che potrebbero emergere a seguito
19
dell’applicazione dei nuovi criteri di valutazione.
GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI:
DEFINIZIONE
20
Gli strumenti finanziari derivati – Aspetti generali
_______________________________________________
Articolo 2426 c.2 CC come modificato da D.Lgs. 139/2015
Parte eliminata: Ai fini dell’applicazione del primo comma, numeri 22 bis) e
22 ter), e degli articoli 2427 bis e 2428, terzo comma, numero 6 bis), per
la definizione di «strumento finanziario», «strumento finanziario derivato»,
«fair value», «parte correlata» e «modello e tecnica di valutazione
generalmente accettato» si fa riferimento ai principi contabili internazionali
adottati dall’unione Europea.
Ai fini della presente Sezione, per la definizione di «strumento
finanziario», di «attività finanziaria» e «passività finanziaria», di
«strumento finanziario derivato», di «costo ammortizzato», di «fair
value», di «attività monetaria» e «passività monetaria», «parte correlata»
e «modello e tecnica di valutazione generalmente accettato», si fa
riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione
21
Europea.
Gli strumenti finanziari derivati – Aspetti generali
_______________________________________________
IAS 39: definizione di strumento finanziario derivato
È uno strumento che detiene, contemporaneamente, tutte le seguenti
caratteristiche:
il suo valore varia al variare di uno specifico tasso di interesse, del
prezzo di uno strumento finanziario, del prezzo di una commodity, del
tasso di cambio, di indici di prezzo o di tasso, di rating di credito o
indici di credito o di altra variabile («variabili sottostanti»);
non richiede un investimento netto iniziale, o richiede un investimento
netto iniziale minore di quello che potrebbe essere richiesto da altri tipi
di contratto che hanno una simile reazione a cambiamenti nelle
condizioni di mercato;
è regolato ad una data futura.
22
Gli strumenti finanziari derivati – Aspetti generali
_______________________________________________
IAS 39: definizione di strumento finanziario derivato
Gli strumenti finanziari derivati vengono sempre contabilizzati in bilancio
Esempi di strumenti finanziari derivati:
SWAP;
cap, floor;
acquisti e vendite a termine.
23
Gli strumenti finanziari derivati – Aspetti generali
_______________________________________________
IAS 39: definizione di strumento finanziario combinato
Sono strumenti aventi la seguente struttura:
a) contratto primario (detto «ospite»)
b) uno o più contratti (derivati) secondari («incorporati»)
Il contratto derivato genera influenza su alcuni o tutti i flussi dello
strumento finanziario combinato
24
Gli strumenti finanziari derivati – Aspetti generali
_______________________________________________
IAS 39: definizione di strumento finanziario combinato
Gli strumenti derivati incorporati in uno strumento finanziario composto
devono avere contabilizzazione separata in presenza di tutte le seguenti
condizioni:
le caratteristiche economiche e di rischio del derivato non sono
strettamente correlate alle caratteristiche economiche e di rischio
del contratto ospite;
uno strumento «indipendente» con le stesse caratteristiche del
derivato incorporato ricadrebbe nella definizione di derivato;
lo strumento combinato non è valutato a fair value contro conto
economico.
25
Gli strumenti finanziari derivati – Aspetti generali
_______________________________________________
IAS 39: definizione di strumento finanziario combinato
Esempi di contratti primari che possono incorporare un derivato sono:
Debiti finanziari o leasing: in
quanto potrebbero contenere
derivati che influiscono
sull’ammontare degli interessi
da pagare;
Contratti per la fornitura di
beni e servizi: in quanto
potrebbero contenere derivati
che influiscono sul prezzo a cui
sono scambiati i beni e servizi
stessi.
26
Gli strumenti finanziari derivati – Aspetti generali
_______________________________________________
IAS 39: esempio di strumento finanziario combinato
Un contratto di fornitura stabilisce il pagamento in una valuta diversa da: (a)
la valuta funzionale di entrambe le parti del contratto; (b) la valuta nella quale
il bene oggetto della transazione è normalmente scambiato nel commercio
internazionale; (c) la valuta funzionale del paese in cui avviene la
transazione.
Caso: una società norvegese stipula contratto di vendita petrolio ad
una società francese. Il contratto di compravendita è in franchi
svizzeri, nonostante il dollaro sia la valuta funzionale per le
operazioni di compravendita di petrolio e la corona norvegese sia la
valuta funzionale del venditore. Nessuna delle due parti coinvolte
effettua operazioni commerciali in franchi svizzeri.
27
Gli strumenti finanziari derivati – Aspetti generali
_______________________________________________
IAS 39: esempio di strumento finanziario combinato
Si tratta di un derivato incorporato
Per il venditore (norvegese) si
tratta di un contratto di vendita
di petrolio che incorpora un
contratto derivato di acquisto
valuta (franchi svizzeri) a
termine
Per l’acquirente (francese) si
tratta di un contratto di
acquisto petrolio che
incorpora un contratto
derivato di vendita valuta
(franchi svizzeri) a termine
Entrambe le società dovranno scorporare il derivato e valutarlo
28
GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: LA
RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO
29
Gli strumenti finanziari derivati – La rappresentazione
in bilancio
_______________________________________________
Art. 2423-bis: principi di redazione del bilancio
1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto
della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato;
1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo
conto della sostanza dell’operazione o del contratto.
30
Gli strumenti finanziari derivati – La rappresentazione
in bilancio
_______________________________________________
Art. 2424: il contenuto dello Stato Patrimoniale attivo (1/2)
B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in
locazione finanziaria
III: Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna
voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo:
….
4) azioni proprie, con indicazione del valore nominale complessivo
strumenti finanziari derivati attivi
31
Gli strumenti finanziari derivati – La rappresentazione
in bilancio
_______________________________________________
Art. 2424: il contenuto dello Stato Patrimoniale attivo (2/2)
C. Attivo circolante
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
…..
5) azioni proprie, con indicazione del valore nominale
complessivo
strumenti finanziari derivati attivi
….
32
Gli strumenti finanziari derivati – La rappresentazione
in bilancio
_______________________________________________
Art. 2424: il contenuto dello Stato Patrimoniale passivo
B) Fondi per rischi e oneri:
…..
3) strumenti finanziari derivati passivi
…..
33
Gli strumenti finanziari derivati – La rappresentazione
in bilancio
_______________________________________________
Art. 2424: patrimonio netto
A) Patrimonio Netto
…..
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
…..
34
Gli strumenti finanziari derivati – La rappresentazione
in bilancio
_______________________________________________
Art. 2424: eliminati i conti d’ordine in calce allo stato patrimoniale
3. In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate
direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre
garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per
ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e
collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di
queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d’ordine.
35
Gli strumenti finanziari derivati – La rappresentazione
in bilancio
_______________________________________________
Art. 2425: conto economico
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:
18) Rivalutazioni:
…..
d) di strumenti finanziari derivati;
19) Svalutazioni:
….
d) di strumenti finanziari derivati.
36
GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI:
VALUTAZIONE
37
Gli strumenti finanziari derivati – La valutazione
_______________________________________________
Art. 2426: valutazione degli strumenti finanziari derivati, anche di
copertura
11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti
finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono
imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio
di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario
o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva
o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto
economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al
modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi
dell’operazione oggetto di copertura.
38
Gli strumenti finanziari derivati – La valutazione
_______________________________________________
Art. 2426: valutazione degli strumenti finanziari derivati, anche di
copertura
11-bis) …Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei
tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro
il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento di
copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin
dall’inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche
dello strumento o dell’operazione coperta e quelle dello strumento di
copertura. (…)
39
Gli strumenti finanziari derivati – La valutazione
_______________________________________________
Art. 2426: distribuibilità degli utili che derivano dalla valutazione al fair
value
11-bis) …Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair
value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari
per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla
valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi
finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione
programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto
per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se
positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle
perdite.
40
Gli strumenti finanziari derivati – La valutazione
_______________________________________________
Art. 2426: «strumento derivato su merci»
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del comma 1, numero 11-bis),
sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci
che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere
alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti
finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente
le seguenti condizioni:
a) Il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le
esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di
vendita o di utilizzo delle merci;
b) Il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
c) Si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della
merce.
41
Gli strumenti finanziari derivati – La valutazione
_______________________________________________
Art. 2426: fair value di uno strumento finanziario derivato (1/2)
4. Il fair value è determinato con riferimento:
a)
Al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile
individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato
non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere
individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il
valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o
dello strumento analogo;
b)
al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente
accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare
facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione
devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di
mercato.
42
Gli strumenti finanziari derivati – La valutazione
_______________________________________________
Art. 2426: fair value di uno strumento finanziario derivato (2/2)
5. Il fair value non è determinato se l’applicazione dei criteri indicati al comma
precedente non dà un risultato attendibile.
43
GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI:
L’INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA
44
L’informativa in nota integrativa
_______________________________________________
Art. 2427-bis: informazioni relative al «fair value» degli strumenti
finanziari (1/2)
1. Nella nota integrativa sono indicati:
1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
a) il loro fair value;
b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini
e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le
scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche
di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla
base di evidenze di mercato;
45
L’informativa in nota integrativa
_______________________________________________
Art. 2427-bis: informazioni relative al «fair value» degli strumenti
finanziari (2/2)
b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico,
nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value
avvenuti nell’esercizio.
46
GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI:
ASPETTI CONTABILI LEGATI ALLE
OPERAZIONI DI COPERTURA
47
La contabilizzazione delle operazioni di copertura
_____________________________________________
Richiami contenuti negli attuali principi contabili OIC relativamente ai
derivati
Prevede che i conti d’ordine debbano accogliere anche gli impegni connessi
alla stipula dei contratti derivati, il cui valore dipende o deriva dal prezzo di
una data attività finanziaria sottostante oppure dal livello di un dato
parametro di riferimento, come un indice di borsa o un tasso di interesse o di
cambio. Si tratta di contratti, le cui tipologie sono molteplici e in continua
evoluzione, di copertura di rischi finanziari o speculativi, da cui derivano diritti
e obblighi connessi al trasferimento, tra le parti contraenti, di rischi finanziari
connessi allo strumento sottostante o all’indice di riferimento
Cita tra le possibili fattispecie di «altri fondi» i «fondi per perdite potenziali
correlate a strumenti derivati». Inoltre, con riferimento ai «Fondi per
rischi» prevede che «si potrebbero ricondurre in questa categoria, ove ne
ricorrano le condizioni per l’iscrizione, i fondi costituiti per perdite maturate
48
a fronte di operazioni fuori bilancio»
La contabilizzazione delle operazioni di copertura
_______________________________________________
Richiamo delle regole stabilite dall’articolo 2426 punto 11-bis)
I derivati vanno valutati a fair value, anche se si tratta di derivati
incorporati
Di regola le variazioni di fair value dei derivati sono contabilizzate a conto
economico
Eccezione alla regola di cui sopra sono i derivati che coprono flussi
finanziari attesi da un altro strumento finanziario o operazioni
programmate, nel qual caso il derivato va sempre valutato a fair value, ma
la contropartita è una riserva di patrimonio, che sarà riversata a conto
economico man mano che i flussi attesi si manifesteranno o al verificarsi
dell’operazione programmata
49
La contabilizzazione delle operazioni di copertura
_______________________________________________
Richiamo delle regole stabilite dall’articolo 2426 punto 11-bis)
L’oggetto coperto dal rischio di variazione dei tassi di interesse o dei tassi
di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito va valutato
simmetricamente al derivato di copertura corrispondente
Perché si possa parlare di copertura deve essere presente, fin dall’inizio
della stessa, una stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche
dello strumento di copertura e dello strumento o dell’operazione coperta
50
La contabilizzazione delle operazioni di copertura
_______________________________________________
Tipologie di copertura previste dallo IAS 39
Fair value hedge: copro il rischio di oscillazione del valore di mercato
dello strumento coperto (copro quindi strumenti a tasso fisso);
Cash flow hedge: copro il rischio di oscillazione sfavorevole dei flussi
finanziari attesi dallo strumento coperto (copro quindi strumenti a tasso
variabile);
Copertura dell’investimento netto in una gestione estera: la società
che redige il consolidato detiene una partecipazione in una società estera
che redige il bilancio in valuta. La capogruppo intende coprirsi dalle
possibili oscillazioni sfavorevoli nei tassi di cambio tra la valuta della
capogruppo e la valuta della controllata estera
51
La contabilizzazione delle operazioni di copertura
_______________________________________________
Regole di contabilizzazione previste dallo IAS 39 (1/2)
Fair value hedge: le oscillazioni di fair value dello strumento coperto (per
la parte di rischio coperta) e dello strumento di copertura (nella loro
totalità) sono contabilizzate a conto economico
Cash flow hedge: le variazioni dei flussi finanziari attesi dello strumento
di copertura (ovvero il fair value), per la parte efficace, sono sospese in
una riserva di patrimonio netto fino a che non si manifestano i flussi attesi
dello strumento coperto; in tale momento sono riversate a conto
economico. La parte non efficace delle variazioni attese nei flussi correlati
allo strumento coperto si imputano immediatamente a conto economico
(in quanto corrispondenti ad una componente di inefficacia della
copertura)
52
La contabilizzazione delle operazioni di copertura
_______________________________________________
Regole di contabilizzazione previste dallo IAS 39 (2/2)
Copertura dell’investimento netto in una gestione estera: le
oscillazioni di fair value dello strumento di copertura si contabilizzano
come quelle relative alla copertura dei flussi finanziari (contro riserva di
PN) e si riversano a conto economico alla cessione dell’investimento.
53
La contabilizzazione delle operazioni di copertura
_______________________________________________
IAS 39: Documentazione obbligatoria a supporto dell’operazione di
copertura
La presenza di documentazione attestante la relazione di copertura è
condizione indispensabile per applicare l’hedge accounting
La documentazione deve essere presente sin dall’inizio dell’operazione
(quando stipulo il derivato) e deve riguardare:
obiettivo dell’azienda nella gestione del rischio (oggetto di copertura)
strategia di copertura sottostante l’operazione
54
La contabilizzazione delle operazioni di copertura
_______________________________________________
IAS 39: test di efficacia
I principi contabili internazionali stabiliscono un intervallo di tolleranza
compreso tra 80% e 125% per considerare la copertura efficace (tale
intervallo è dato dal rapporto tra oscillazioni di fair value della posta
coperta e della posta oggetto di copertura)
Al di fuori di tale intervallo, la copertura è considerata inefficace e il
derivato si valuta, come previsto come regola generale, a fair value contro
CE, mentre la posta coperta si valuta in base al criterio previsto per la
categoria di appartenenza
55
GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: LA
TRANSIZIONE ALLE NUOVE REGOLE DI
CONTABILIZZAZIONE
56
La transizione alle nuove regole di contabilizzazione
_______________________________________________
Le novità introdotte dal D. Lgs.139/2015 hanno impatto sulle riaperture dei
saldi all’1/1/2016
Le regole riguardanti i derivati non rientrano infatti tra quelle per le quali il
decreto prevede una possibilità di applicazione prospettica
Ci si dovrà pertanto comportare come se le regole dell’art.2426 c.11-bis)
fossero sempre state applicate
Si è comunque in attesa dei documenti OIC (art. 12 c.3 D. Lgs.139/15
stabilisce che l’OIC aggiorna i principi contabili nazionali sulla base delle
disposizioni contenute nel decreto)
Sarà a breve prodotto documento ad hoc sui derivati, inizialmente in stato
di bozza per pubblica consultazione
Il documento dovrà chiarire anche la gestione della transizione
57
La transizione alle nuove regole di contabilizzazione:
cosa fare?
_______________________________________________
Poiché il Codice Civile parla di «stretta e documentata correlazione tra le
caratteristiche dello strumento o delle operazioni coperte e quelle dello
strumento di copertura», ai fini della transizione è opportuno acquisire la
documentazione a supporto dei derivati in essere che si intendono
considerare di copertura
Esempio: Se un’impresa ha ottenuto in passato un mutuo a tasso variabile
ed ha sottoscritto un interest rate swap per coprirsi dalle oscillazioni attese
nei flussi di cassa, è necessario che abbia sia documentazione relativa al
mutuo, che documentazione relativa al derivato, per capire se la relazione
è o meno di copertura (nel frattempo, ad esempio, il mutuo potrebbe
essere stato estinto anticipatamente mentre il derivato è ancora in essere)
58
La transizione alle nuove regole di contabilizzazione:
cosa fare?
_______________________________________________
È inoltre necessario, in generale, identificare tutti gli strumenti finanziari
derivati in essere, allo scopo di procedere alla loro iscrizione iniziale
È quindi opportuno effettuare un’analisi del proprio portafoglio di strumenti
finanziari per identificare quali soddisfano la definizione di derivato
Tali strumenti, a seconda del segno della valutazione, andranno quindi
contabilizzati tra le attività o le passività finanziarie con contropartita CE, a
meno che non si tratti di una copertura di flussi finanziari o di
un’operazione programmata o dell’investimento netto in una gestione
estera
Inoltre, è bene identificare processi, ruoli e responsabilità per la gestione
di misurazione e monitoraggio del fair value
59
La transizione alle nuove regole di contabilizzazione:
esempio sui derivati speculativi
_______________________________________________
L’impresa presenta, al 31.12.15, i seguenti due derivati non di copertura:
derivato A: fair value positivo di 100
derivato B: fair value negativo di 150
Al 31.12.15, l’impresa contabilizza solo i 150 di FV negativo nei fondi per
rischi ed oneri, mentre i 100 di FV positivo non sono contabilizzati.
All’1/1/16, anche i 100 di FV positivo devono essere contabilizzati in base
alla regola stabilita dall’art.2626 11-bis).
OIC dovrà chiarire come effettuare tale contabilizzazione.
60
La transizione alle nuove regole di contabilizzazione:
conseguenze
_______________________________________________
Maggiore volatilità del conto economico
Il sistema di budgeting dovrà tenere conto degli effetti attesi dalle relazioni
di copertura in essere (effetti non materiali, se si tratta di coperture ben
strutturate) e dai derivati speculativi in essere, sulla base delle previsioni
disponibili relativamente alle variabili finanziarie interessate
Poiché il dato del fair value finirà in bilancio, non sarà più sufficiente
richiedere alla controparte il mark to market a fine anno
Sarà opportuno attrezzarsi per:
comprendere la logica delle operazioni;
individuare i mercati di riferimento ed eventuali quotazioni ufficiali, se
disponibili;
individuare adeguate tecniche di valutazione del fair value;
monitoraggio e responsabilità.
61
ALTRI IMPATTI
62
Altri impatti – Azioni proprie
_______________________________________________
Ante D. Lgs. 139/2015
Post D. Lgs. 139/2015
l’iscrizione nell’attivo di stato
patrimoniale (tra le
immobilizzazioni o circolante a
seconda della destinazione),
non è più consentita
l’iscrizione nell’attivo di stato
patrimoniale
la costituzione ai sensi dell’art.
2357-ter di una riserva
indisponibile (posta di
patrimonio netto)
l’acquisto di azioni proprie
comporta una riduzione di
patrimonio netto di egual
misura tramite iscrizione nel
passivo di una specifica
riserva con segno negativo
63
Altri impatti – Azioni proprie
_______________________________________________
Come presumibilmente ci comporteremo in fase di transizione?
è necessario che le azioni proprie siano trasferite con segno negativo nel
patrimonio netto (nuova riserva passivo macroclasse A) – X.Riserva
negativa per azioni proprie in portafoglio),
quanto già iscritto a patrimonio netto nelle riserva azioni proprie deve
essere riclassificato nelle altre voci di appartenenza del patrimonio netto,
le movimentazioni delle azioni proprie daranno luogo solo a variazioni del
patrimonio netto senza interessare il conto economico,
nel bilancio 2016 si porrà il problema di come adattare i dati comparativi.
64
Altri impatti – Conti d’ordine
_______________________________________________
Il D. Lgs. 139/2015 elimina la disposizione che richiede di indicare in calce
allo stato patrimoniale i conti d’ordine
Ante D. Lgs 139/2015
Art. 2424 CC prevedeva «in
calce allo stato patrimoniale
devono risultare le garanzie
prestate direttamente o
indirettamente […]; devono
risultare inoltre gli altri conti
d’ordine»
OIC 22 «Conti d’ordine»
Post D. Lgs 139/2015
Sostituito art. 2429 co 1 n. 9 la
nota integrativa deve indicare
«gli impegni non risultanti dallo
stato patrimoniale; le notizie
sulla composizione e natura di
tali impegni e dei conti d’ordine
la cui conoscenza sia utile per
valutare la situazione
patrimoniale e finanziaria della
società»
OIC 22 «Conti d’ordine»?
65
Altri impatti – Bilancio consolidato
_______________________________________________
Esonero dall’obbligo di consolidamento. Sono stati elevati i limiti che
permettono, se non superati, di essere esonerati dall’obbligo di
consolidato.
Esonero per i gruppi che non superano, per due esercizi consecutivi,
almeno due dei seguenti limiti:
totale attivo 20 mln euro (da 17.5 mln)
totale ricavi delle vendite e prestazioni 40 mln euro (da 35 mln)
numero medio dei dipendenti impiegati nell’esercizio 250 unità.
Schemi di stato patrimoniale e conto economico. Sono state apportate
le medesime modifiche agli schemi di stato patrimoniale e conto
economico previsti dal 2424. Le nuove norme prevedono inoltre che sia
predisposto il rendiconto finanziario che diventa parte integrante del
bilancio consolidato.
66
Altri impatti – Bilancio consolidato
_______________________________________________
Eliminazione partecipazione primo consolidamento. Viene precisato
che ai fini dell’eliminazione della partecipazione in sede di primo
consolidamento la data di riferimento è quella di acquisizione della
partecipata.
Differenza da consolidamento. La differenza di annullamento positiva è
iscritta nella voce avviamento (in precedenza «differenza da
consolidamento») salvo i casi in cui debba essere imputata a conto
economico (in precedenza «portata esplicitamente in detrazione della
riserva da consolidamento fino a concorrenza delle medesima»).
Esonero deposito bilancio sottogruppi. In caso di esonero dalla
redazione del bilancio consolidato per sottogruppi, è obbligatorio
depositare il bilancio della capogruppo estera redatto in italiano o nella
lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale,
cioè l’inglese.
67
Grazie per l’attenzione
Per quesiti o approfondimenti
Marco Rescigno
Dottore Commercialista e Revisore Legale – Studio Rescigno Carrara
[email protected]
Paola Carrara
Dottore Commercialista e Revisore Legale – Studio Rescigno Carrara
[email protected]
www.rescignocarrara.it
68
Fly UP