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La brochure `Assegni: quando l`emissione diventa illecito`

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La brochure `Assegni: quando l`emissione diventa illecito`
Prefettura di Lecce
Assegni:
quando l’emissione diventa illecito
Breve vademecum
al corretto uso degli assegni
INDICE
Introduzione
pag. 3
Crisi economica e contrazione del credito: la stretta in
pag. 4
cui si alimenta l’illecito sugli assegni
Emissione di assegni in mancanza di provvista
pag. 6
Emissione di assegni senza autorizzazione
pag. 7
Il procedimento amministrativo sanzionatorio
pag. 8
I rimedi previsti dalla legge
pag. 9
Le cautele
pag.11
2
Perché questa pubblicazione
Con la crisi economica, l’illecita emissione di assegni è divenuta
una violazione sempre più frequente in cui incorrono spesso persone
insospettabili, a cui, secondo quanto previsto dalla legge, vengono irirrogate pesanti sanzioni dall’ufficio della Prefettura che si occupa di
questa materia.
Sono stati proprio i miei collaboratori a riferirmi che in molti casi
l’emissione di assegni a vuoto avviene non ad opera di truffatori
incalliti, ma di persone “normali” che non conoscono le norme sul
corretto utilizzo di questo importante strumento finanziario o sottovalutano le conseguenze di un suo uso improprio.
E’ diretto a loro questo breve opuscolo informativo nella speranza
che possa essere di aiuto per evitare a molte persone di essere sottoposte ad una rigida procedura sanzionatoria che, oltre ad incidere sulla
loro situazione economica, pregiudica anche la loro futura capacità di
svolgere una regolare attività e di operare sul mercato.
Auspico, quindi, un’ampia diffusione dell’opuscolo e soprattutto di
poter registrare nel tempo una sensibile diminuzione di questo illecito
comportamento.
Giuliana Perrotta
Prefetto della Provincia di Lecce
3
Crisi economica e contrazione del credito: la
stretta in cui si alimenta l’illecito sugli assegni
Crisi economica e contrazione del credito spingono,
sempre più di frequente, famiglie e imprese a utilizzare in modo improprio o irregolare l’assegno bancario
e postale (emissione di assegni senza data o di
assegni postdatati “a garanzia” di futuri pagamenti).
Tale pratica, unitamente alla poca attenzione riposta
nella gestione del proprio conto corrente e alla scarsa
conoscenza delle leggi che regolano la materia, espone irrimediabilmente al pericolo di scoperto bancario,
con conseguenze sanzionatorie piuttosto severe.
Erroneamente, poi, si ritiene che qualsivoglia problematica afferente ai
pagamenti effettuati con assegni possa essere definita bonariamente
con l’Istituto trattario (Banca o Poste). In realtà, situazioni, quali
l’emissione di assegni in mancanza della debita provvista o senza
l’autorizzazione del trattario, costituiscono illeciti amministrativi che
danno luogo a procedure inibitorie della banca o dell’ufficio postale e
all’avvio di un procedimento amministrativo-sanzionatorio di competenza del Prefetto del luogo di pagamento dell’assegno. In determinati casi,
la legge prevede finanche l’applicazione di sanzioni penali da parte
dell’Autorità Giudiziaria.
Un corretto uso degli assegni evita, pertanto, di incorrere nelle violazioni
previste dalla legge.
In tale contesto, l’azione del Prefetto si pone a presidio del regolare funzionamento del sistema dei pagamenti e delle transazioni commerciali,
a tutela dell’interesse generale dell’economia di mercato.
Riferimenti normativi



R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736
Legge 15 dicembre 1990 n. 386, modificata dal D.lgs. 507/99
Legge 24 novembre 1981, n. 689
4
Prima di emettere un assegno verifica la disponibilità sul tuo conto corrente ...
...per non incorrere negli illeciti descritti nelle pagine
seguenti.
5
VIOLAZIONE ART. 2 - L. 386/90
EMISSIONE DI ASSEGNI IN DIFETTO DI PROVVISTA
Emissione dell’assegno
Presentazione dell’assegno alla banca o all’ufficio
postale per l’incasso*
Titolo non pagato per mancanza o insufficienza di
fondi
La banca o l’ufficio postale invia al correntista
il c.d. “preavviso di revoca”, invitandolo a pagare e a presentare prova dell’avvenuto pagamento nei modi e nei
termini indicati nel preavviso stesso**. Il cliente è,
altresì, informato sulle conseguenze dell’eventuale
inadempimento
Il correntista deve fornire prova dell’avvenuto pagamento all’Istituto trattario e, in caso di protesto o di constatazione equivalente, anche al Pubblico Ufficiale che ha
proceduto
Qualora il correntista non si conformi ai prescritti
obblighi, l’Istituto trattario: 1) segnala il suo nominativo
alla C.A.I., con conseguente revoca per 6 mesi
dell’autorizzazione all’emissione di assegni e restituzione dei carnet in suo possesso***; 2) effettua la
segnalazione al Prefetto****
Avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio
del Prefetto
6
VIOLAZIONE ART. 1 - L. 386/90
EMISSIONE DI ASSEGNI SENZA AUTORIZZAZIONE
Emissione dell’assegno
Presentazione dell’assegno alla banca o all’ufficio
postale per l’incasso
Titolo non pagato per mancanza di autorizzazione ad
emettere assegni
La banca o l’ufficio postale, senza alcun “preavviso di
revoca”, procederà a: 1) segnalare il nominativo del
correntista alla C.A.I.***; 2) informare il Prefetto ****
Avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio
del Prefetto
* Il tempo utile per la presentazione dell’assegno all’incasso è di 8 giorni dalla data di
emissione se pagabile “su piazza” o di 15 giorni se “fuori piazza”.
** Il termine indicato nel preavviso è di 60 giorni dalla scadenza del tempo utile di
presentazione del titolo e vale sia per il pagamento sia per la presentazione della prova. Il pagamento effettuato deve comprendere l’importo facciale dell’assegno, gli
interessi, la penale e le spese dell’eventuale protesto.
*** L’iscrizione alla C.A.I. (Centrale di Allarme Interbancaria) determina, oltre alla
revoca, per la durata di sei mesi, di ogni autorizzazione a emettere assegni, anche il
divieto per qualsiasi banca di stipulare nuove convenzioni di assegno.
**** In caso di protesto, la segnalazione al Prefetto sarà fatta dal notaio o dal pubblico ufficiale che ha levato il protesto o reso dichiarazione equivalente (in determinati
casi, la segnalazione è fatta direttamente da una delle Stanze di Compensazione di
Roma o Milano della Banca d’Italia ).
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Il procedimento amministrativo sanzionatorio
Il Prefetto, entro 90 giorni dalla ricezione del rapporto informativo, notifica al
trasgressore la contestazione della violazione. L’interessato ha 30 giorni di
tempo per presentare scritti difensivi e documenti. Al termine dell’istruttoria,
il procedimento si concluderà con un’ordinanza ingiunzione di pagamento o
con l’archiviazione della pratica.
Sanzioni amm.ve pecuniarie per violazione art. 2 L.386/90
Per l’emissione di assegni in difetto di provvista, la sanzione amministrativa
pecuniaria va da € 516,46 a € 3.098,74, ovvero da € 1.032,91 a
€ 6.197,48, in presenza di emissioni di importo superiore a € 10.329,14 o
di violazioni reiterate.
Sanzioni amm.ve pecuniarie per violazione art. 1 L.386/90
Per l’emissione di assegni senza autorizzazione del trattario, la sanzione va
da € 1.032,91 a € 6.197,48, ovvero da € 2.065,83 a € 12.394,97, in presenza di emissioni di importo superiore a € 10.329,14 o di violazioni reiterate.
Sanzioni amm.ve accessorie
La legge prevede anche un sistema di sanzioni accessorie:
1) il divieto di emettere assegni bancari e postali per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 5 anni. Tale divieto opera automaticamente
nel caso di emissione di assegni in mancanza di autorizzazione, mentre
nell’ipotesi di emissione di assegni in carenza di provvista opera soltanto
quando l’importo dell’assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a € 2.582,00.
2) In determinati casi di particolare gravità dell’illecito è prevista, altresì, per
una durata non inferiore a 2 mesi e non superiore a 2 anni:
 l’interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale;
 l’interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese;
 l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Chi trasgredisce ai divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 7, L . 386/90).
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I Rimedi...
Violazione art. 2 - L. 386/90
Per non incorrere nella violazione :
1) Effettua il pagamento dell’importo nominale dell’assegno, degli interessi,
della penale e delle spese dell’eventuale protesto entro 60 gg. dalla data di
scadenza del termine utile per la presentazione del titolo. Il pagamento può
essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento
trattario (mediante deposito vincolato al portatore del titolo), ovvero presso il
pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha reso la constatazione equivalente.
2) Presenta prova del pagamento, nei 60 giorni sopra indicati, all’Istituto
trattario nonché al pubblico ufficiale in caso di protesto o di constatazione
equivalente. Il pagamento deve essere documentato in uno dei seguenti modi :
- quietanza liberatoria del portatore del titolo con firma autenticata;
- attestazione della banca del deposito vincolato a favore del portatore;
- attestazione del pubblico ufficiale se il pagamento è avvenuto nelle mani di
quest’ultimo.
Di solito, l’Istituto trattario allega al preavviso di revoca i moduli per le tre
forme di pagamento previste. Nella pagina seguente è riportato un facsimile della quietanza liberatoria.
+
60 gg.
Pagamento
Prova del pagamento
Violazione art. 1 - L. 386/90
Nelle ipotesi di emissione di assegno senza autorizzazione del trattario, la
legge non consente di riparare presentando prova di avvenuto pagamento:
la violazione si realizza nel momento stesso in cui si emette l’assegno, a
prescindere dalla provvista esistente sul conto corrente.
9
Fac-simile
QUIETANZA LIBERATORIA
(Art. 8, L. 386/90, come modificato dal D.lgs. 507/99 )
Il/La sottoscritt _ _______________nat_a____________________
il______________ e residente a __________alla via ___________
n.__, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 del DPR 445 del
28/12/2000
DICHIARA
in qualità di legittimo prenditore dell’assegno n°___________ di
€__________(euro) _________________emesso in data _________ tratto
sulla Banca/Poste _____________, filiale di_____________ sul c/c
n°___________;
di essere stato soddisfatto e rilascia con il presente atto, quietanza
liberatoria a favore del titolare del suddetto conto
Sig.________________________, avendo ricevuto il totale dell’importo
facciale e il pagamento degli interessi, della penale e delle spese per il
protesto, ai sensi dell’art. 8 della legge 386/90 .
________, lì______
IL/La Dichiarante
___________________________
Autentica firma
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Le cautele...
Quando emetti un assegno assicurati che i fondi disponibili sul tuo
conto corrente siano sufficienti a coprire l’intero importo. L’emissione
di un assegno senza provvista o, ancor peggio, senza autorizzazione
della banca, costituisce illecito amministrativo.
Non emettere assegni postdatati o senza data a garanzia dei tuoi
pagamenti. Il portatore del titolo potrebbe presentarlo all’incasso in
qualsiasi momento e il tuo conto risultare scoperto.
Non riparando alla violazione conseguente all’emissione di un
assegno senza provvista potrai incorrere, con l’emissione di un successivo assegno e per effetto dell’intervenuta revoca, nella più grave
violazione dell’emissione di assegni senza autorizzazione del trattario.
Comunica tempestivamente ogni cambio di domicilio al tuo Istituto trattario, in modo da essere sempre informato su eventuali adempimenti.
Se hai emesso un assegno senza provvista o ricevuto il preavviso di revoca, recati in banca o all’ufficio postale per ricevere i chiarimenti sulle procedure da seguire. Abbi cura di produrre la prova del
pagamento nelle modalità e nei termini in precedenza descritti. Conserva detta prova, potrebbe servire in caso di contestazione del
Prefetto.
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P R E F E T T U R A D I L EC C E
A cura del
Vice Prefetto Aggiunto
Dott.ssa Emanuela Pellegrino
Collaborazione e sviluppo progetto:
Matteo Nicola Nenna
Per maggiori approfondimenti consulta la pagina del sito internet della Prefettura
di Lecce www.prefettura.it/lecce/contenuti/13402.htm
Guida aggiornata a gennaio 2013
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