La brochure `Assegni: quando l`emissione diventa illecito`
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La brochure `Assegni: quando l`emissione diventa illecito`
Prefettura di Lecce Assegni: quando l’emissione diventa illecito Breve vademecum al corretto uso degli assegni INDICE Introduzione pag. 3 Crisi economica e contrazione del credito: la stretta in pag. 4 cui si alimenta l’illecito sugli assegni Emissione di assegni in mancanza di provvista pag. 6 Emissione di assegni senza autorizzazione pag. 7 Il procedimento amministrativo sanzionatorio pag. 8 I rimedi previsti dalla legge pag. 9 Le cautele pag.11 2 Perché questa pubblicazione Con la crisi economica, l’illecita emissione di assegni è divenuta una violazione sempre più frequente in cui incorrono spesso persone insospettabili, a cui, secondo quanto previsto dalla legge, vengono irirrogate pesanti sanzioni dall’ufficio della Prefettura che si occupa di questa materia. Sono stati proprio i miei collaboratori a riferirmi che in molti casi l’emissione di assegni a vuoto avviene non ad opera di truffatori incalliti, ma di persone “normali” che non conoscono le norme sul corretto utilizzo di questo importante strumento finanziario o sottovalutano le conseguenze di un suo uso improprio. E’ diretto a loro questo breve opuscolo informativo nella speranza che possa essere di aiuto per evitare a molte persone di essere sottoposte ad una rigida procedura sanzionatoria che, oltre ad incidere sulla loro situazione economica, pregiudica anche la loro futura capacità di svolgere una regolare attività e di operare sul mercato. Auspico, quindi, un’ampia diffusione dell’opuscolo e soprattutto di poter registrare nel tempo una sensibile diminuzione di questo illecito comportamento. Giuliana Perrotta Prefetto della Provincia di Lecce 3 Crisi economica e contrazione del credito: la stretta in cui si alimenta l’illecito sugli assegni Crisi economica e contrazione del credito spingono, sempre più di frequente, famiglie e imprese a utilizzare in modo improprio o irregolare l’assegno bancario e postale (emissione di assegni senza data o di assegni postdatati “a garanzia” di futuri pagamenti). Tale pratica, unitamente alla poca attenzione riposta nella gestione del proprio conto corrente e alla scarsa conoscenza delle leggi che regolano la materia, espone irrimediabilmente al pericolo di scoperto bancario, con conseguenze sanzionatorie piuttosto severe. Erroneamente, poi, si ritiene che qualsivoglia problematica afferente ai pagamenti effettuati con assegni possa essere definita bonariamente con l’Istituto trattario (Banca o Poste). In realtà, situazioni, quali l’emissione di assegni in mancanza della debita provvista o senza l’autorizzazione del trattario, costituiscono illeciti amministrativi che danno luogo a procedure inibitorie della banca o dell’ufficio postale e all’avvio di un procedimento amministrativo-sanzionatorio di competenza del Prefetto del luogo di pagamento dell’assegno. In determinati casi, la legge prevede finanche l’applicazione di sanzioni penali da parte dell’Autorità Giudiziaria. Un corretto uso degli assegni evita, pertanto, di incorrere nelle violazioni previste dalla legge. In tale contesto, l’azione del Prefetto si pone a presidio del regolare funzionamento del sistema dei pagamenti e delle transazioni commerciali, a tutela dell’interesse generale dell’economia di mercato. Riferimenti normativi R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 Legge 15 dicembre 1990 n. 386, modificata dal D.lgs. 507/99 Legge 24 novembre 1981, n. 689 4 Prima di emettere un assegno verifica la disponibilità sul tuo conto corrente ... ...per non incorrere negli illeciti descritti nelle pagine seguenti. 5 VIOLAZIONE ART. 2 - L. 386/90 EMISSIONE DI ASSEGNI IN DIFETTO DI PROVVISTA Emissione dell’assegno Presentazione dell’assegno alla banca o all’ufficio postale per l’incasso* Titolo non pagato per mancanza o insufficienza di fondi La banca o l’ufficio postale invia al correntista il c.d. “preavviso di revoca”, invitandolo a pagare e a presentare prova dell’avvenuto pagamento nei modi e nei termini indicati nel preavviso stesso**. Il cliente è, altresì, informato sulle conseguenze dell’eventuale inadempimento Il correntista deve fornire prova dell’avvenuto pagamento all’Istituto trattario e, in caso di protesto o di constatazione equivalente, anche al Pubblico Ufficiale che ha proceduto Qualora il correntista non si conformi ai prescritti obblighi, l’Istituto trattario: 1) segnala il suo nominativo alla C.A.I., con conseguente revoca per 6 mesi dell’autorizzazione all’emissione di assegni e restituzione dei carnet in suo possesso***; 2) effettua la segnalazione al Prefetto**** Avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio del Prefetto 6 VIOLAZIONE ART. 1 - L. 386/90 EMISSIONE DI ASSEGNI SENZA AUTORIZZAZIONE Emissione dell’assegno Presentazione dell’assegno alla banca o all’ufficio postale per l’incasso Titolo non pagato per mancanza di autorizzazione ad emettere assegni La banca o l’ufficio postale, senza alcun “preavviso di revoca”, procederà a: 1) segnalare il nominativo del correntista alla C.A.I.***; 2) informare il Prefetto **** Avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio del Prefetto * Il tempo utile per la presentazione dell’assegno all’incasso è di 8 giorni dalla data di emissione se pagabile “su piazza” o di 15 giorni se “fuori piazza”. ** Il termine indicato nel preavviso è di 60 giorni dalla scadenza del tempo utile di presentazione del titolo e vale sia per il pagamento sia per la presentazione della prova. Il pagamento effettuato deve comprendere l’importo facciale dell’assegno, gli interessi, la penale e le spese dell’eventuale protesto. *** L’iscrizione alla C.A.I. (Centrale di Allarme Interbancaria) determina, oltre alla revoca, per la durata di sei mesi, di ogni autorizzazione a emettere assegni, anche il divieto per qualsiasi banca di stipulare nuove convenzioni di assegno. **** In caso di protesto, la segnalazione al Prefetto sarà fatta dal notaio o dal pubblico ufficiale che ha levato il protesto o reso dichiarazione equivalente (in determinati casi, la segnalazione è fatta direttamente da una delle Stanze di Compensazione di Roma o Milano della Banca d’Italia ). 7 Il procedimento amministrativo sanzionatorio Il Prefetto, entro 90 giorni dalla ricezione del rapporto informativo, notifica al trasgressore la contestazione della violazione. L’interessato ha 30 giorni di tempo per presentare scritti difensivi e documenti. Al termine dell’istruttoria, il procedimento si concluderà con un’ordinanza ingiunzione di pagamento o con l’archiviazione della pratica. Sanzioni amm.ve pecuniarie per violazione art. 2 L.386/90 Per l’emissione di assegni in difetto di provvista, la sanzione amministrativa pecuniaria va da € 516,46 a € 3.098,74, ovvero da € 1.032,91 a € 6.197,48, in presenza di emissioni di importo superiore a € 10.329,14 o di violazioni reiterate. Sanzioni amm.ve pecuniarie per violazione art. 1 L.386/90 Per l’emissione di assegni senza autorizzazione del trattario, la sanzione va da € 1.032,91 a € 6.197,48, ovvero da € 2.065,83 a € 12.394,97, in presenza di emissioni di importo superiore a € 10.329,14 o di violazioni reiterate. Sanzioni amm.ve accessorie La legge prevede anche un sistema di sanzioni accessorie: 1) il divieto di emettere assegni bancari e postali per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 5 anni. Tale divieto opera automaticamente nel caso di emissione di assegni in mancanza di autorizzazione, mentre nell’ipotesi di emissione di assegni in carenza di provvista opera soltanto quando l’importo dell’assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a € 2.582,00. 2) In determinati casi di particolare gravità dell’illecito è prevista, altresì, per una durata non inferiore a 2 mesi e non superiore a 2 anni: l’interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale; l’interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Chi trasgredisce ai divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 7, L . 386/90). 8 I Rimedi... Violazione art. 2 - L. 386/90 Per non incorrere nella violazione : 1) Effettua il pagamento dell’importo nominale dell’assegno, degli interessi, della penale e delle spese dell’eventuale protesto entro 60 gg. dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione del titolo. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario (mediante deposito vincolato al portatore del titolo), ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha reso la constatazione equivalente. 2) Presenta prova del pagamento, nei 60 giorni sopra indicati, all’Istituto trattario nonché al pubblico ufficiale in caso di protesto o di constatazione equivalente. Il pagamento deve essere documentato in uno dei seguenti modi : - quietanza liberatoria del portatore del titolo con firma autenticata; - attestazione della banca del deposito vincolato a favore del portatore; - attestazione del pubblico ufficiale se il pagamento è avvenuto nelle mani di quest’ultimo. Di solito, l’Istituto trattario allega al preavviso di revoca i moduli per le tre forme di pagamento previste. Nella pagina seguente è riportato un facsimile della quietanza liberatoria. + 60 gg. Pagamento Prova del pagamento Violazione art. 1 - L. 386/90 Nelle ipotesi di emissione di assegno senza autorizzazione del trattario, la legge non consente di riparare presentando prova di avvenuto pagamento: la violazione si realizza nel momento stesso in cui si emette l’assegno, a prescindere dalla provvista esistente sul conto corrente. 9 Fac-simile QUIETANZA LIBERATORIA (Art. 8, L. 386/90, come modificato dal D.lgs. 507/99 ) Il/La sottoscritt _ _______________nat_a____________________ il______________ e residente a __________alla via ___________ n.__, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 del DPR 445 del 28/12/2000 DICHIARA in qualità di legittimo prenditore dell’assegno n°___________ di €__________(euro) _________________emesso in data _________ tratto sulla Banca/Poste _____________, filiale di_____________ sul c/c n°___________; di essere stato soddisfatto e rilascia con il presente atto, quietanza liberatoria a favore del titolare del suddetto conto Sig.________________________, avendo ricevuto il totale dell’importo facciale e il pagamento degli interessi, della penale e delle spese per il protesto, ai sensi dell’art. 8 della legge 386/90 . ________, lì______ IL/La Dichiarante ___________________________ Autentica firma 10 Le cautele... Quando emetti un assegno assicurati che i fondi disponibili sul tuo conto corrente siano sufficienti a coprire l’intero importo. L’emissione di un assegno senza provvista o, ancor peggio, senza autorizzazione della banca, costituisce illecito amministrativo. Non emettere assegni postdatati o senza data a garanzia dei tuoi pagamenti. Il portatore del titolo potrebbe presentarlo all’incasso in qualsiasi momento e il tuo conto risultare scoperto. Non riparando alla violazione conseguente all’emissione di un assegno senza provvista potrai incorrere, con l’emissione di un successivo assegno e per effetto dell’intervenuta revoca, nella più grave violazione dell’emissione di assegni senza autorizzazione del trattario. Comunica tempestivamente ogni cambio di domicilio al tuo Istituto trattario, in modo da essere sempre informato su eventuali adempimenti. Se hai emesso un assegno senza provvista o ricevuto il preavviso di revoca, recati in banca o all’ufficio postale per ricevere i chiarimenti sulle procedure da seguire. Abbi cura di produrre la prova del pagamento nelle modalità e nei termini in precedenza descritti. Conserva detta prova, potrebbe servire in caso di contestazione del Prefetto. 11 P R E F E T T U R A D I L EC C E A cura del Vice Prefetto Aggiunto Dott.ssa Emanuela Pellegrino Collaborazione e sviluppo progetto: Matteo Nicola Nenna Per maggiori approfondimenti consulta la pagina del sito internet della Prefettura di Lecce www.prefettura.it/lecce/contenuti/13402.htm Guida aggiornata a gennaio 2013 12