Comments
Description
Transcript
SOSPENSIONI PER MANCANZA DI LAVORO 2015
SOSPENSIONI PER MANCANZA DI LAVORO 2015 In data 17/06/2015 Confartigianato Imprese Veneto, CNA del Veneto, Casartigiani del Veneto con CGIL, CISL e UIL regionali Veneto, hanno siglato l’accordo interconfederale regionale per le procedure di sospensione per mancanza di lavoro nell’artigianato Veneto, avente valenza fino al 30/09/2015. Con tale accordo è stata prevista la possibilità di effettuare la sospensione EBAV – ASPI per 90 giorni di calendario nel biennio mobile. Ciò significa che gli interventi ASPI già fruiti nel biennio mobile precedente vanno sottratti al periodo di sospensione con ASPI nel 2015. La sospensione può avvenire quando: - Trattasi di lavoratori che non possono accedere alla CIGD 2015 in quanto sono privi del requisito dell’anzianità aziendale di almeno 12 mesi; Trattasi di lavoratori che hanno concluso il periodo di CIGD previsto dal Decreto Ministeriale 83473 del 01/08/2014 ovverosia hanno finito tutte le 150 giornate di cassa integrazione in deroga. Possono accedere a detta procedura le IMPRESE ARTIGIANE NON EDILI, aderenti ad EBAV e in regola con la relativa contribuzione, applicanti i contratti collettivi dell’artigianato stipulati a livello nazionale e/o regionale dalle associazioni artigiane e dallo organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (CGIL, CISL e UIL). Le ditte che intendono operare una sospensione per mancanza di lavoro devono darne comunicazione sia all’EBAV che alle organizzazioni sindacali ed, inoltre, sono tenute ad esplicare obbligatoriamente l’incontro in sede sindacale. Per i periodi non lavorati, i dipendenti potranno accedere ai sussidi EBAV e all’indennità di disoccupazione ASPI per i lavoratori sospesi. Durante il periodo di sospensione i lavoratori potranno essere richiamati al lavoro nel numero e per il tempo necessario, in caso di commesse non programmabili o, comunque, non previste. Per il periodo di sospensione i dipendenti conservano il posto di lavoro fino alla scadenza del periodo della sospensione stessa o fino alla scadenza del contratto qualora questo abbia un termine anteriore. I lavoratori, entro e non oltre 10 giorni dal primo giorno di effettiva sospensione, devono presentare domanda di sussidio all’EBAV compilando la modulistica prevista dall’ente nonché presentando copia dell’accordo sindacale e copia dell’ultima busta paga. Il contributo EBAV non può essere richiesto da: - - I lavoratori di aziende che non hanno completato il periodo di cassa integrazione in deroga; I lavoratori stagionali, lavoratori a domicilio, i lavoratori part-time durante il periodo di assenza programmata, lavoratori a chiamata ed altre tipologie di rapporti a lavoro subordinato per i quali non è previsto il versamento EBAV; I lavoratori che non hanno utilizzato le ore di ferie/permessi e ROL in maniera preventiva; I lavoratori per i quali la ditta non ha provveduto a far apporre il timbro e la firma di una delle Associazioni Artigiane. Per maggiori informazioni e per l’eventuale attivazione della Sospensione 2015 contattate gli uffici Confartigianato Imprese Treviso chiamando il numero 0422 2111.