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procedure relative alle modalità per dimostrare la
PROCEDURE RELATIVE ALLE MODALITÀ PER DIMOSTRARE
LA DISPONIBILITÀ DEI VEICOLI MEDIANTE LOCAZIONE
E COMODATO SENZA CONDUCENTE
di Maurizio PIRAINO*
Con la circolare prot. n. 995/ALBO/PRES del 9 settembre 2013 (avente per oggetto: «Disponibilità
dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo»), il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali – per
quanto riguarda i «titoli di disponibilità ammessi» (paragrafo 1) – ha precisato che: «Per i veicoli
aventi massa complessiva a pieno carico fino a 6 t e per i veicoli ad uso speciale è ammessa la
disponibilità mediante locazione senza conducente qualora il locatore sia esercente dell’apposita
attività (con idonea iscrizione al Registro delle Imprese) e i veicoli siano immatricolati ad uso di
terzi ai fini della locazione, ferma restando la necessaria regolare iscrizione all’Albo degli
autotrasportatori e al REN del locatario qualora lo stesso eserciti l’attività di trasportatore per conto
di terzi». Tale chiarimento operativo dirime definitivamente i dubbi interpretativi che al riguardo
erano stati sollevati da alcuni operatori, secondo i quali:
• la possibilità per un’impresa iscritta all’Albo degli autotrasportatori di adibire al trasporto di cose
per conto di terzi i veicoli «piccoli o leggeri» (di massa complessiva a pieno carico non superiore
a 6 tonnellate) acquisiti in disponibilità a titolo di locazione senza conducente da un soggetto a
ciò preventivamente abilitato ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 481/2001 fosse circoscritta
solamente a quelli di massa complessiva a pieno carico fino ad 1,5 tonnellate, in quanto dal
7/4/2012 (a seguito dell’entrata in vigore della legge 4/4/2012, n. 35, con cui è stato convertito in
legge, con modificazioni, il decreto-legge 09/02/2012, n. 5), «sono incluse nell'ambito di
applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono
esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a
pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli» (art. 11,
comma 6-bis), che per iscriversi all’Albo degli autotrasportatori hanno, infatti, l’obbligo di
dimostrare di possedere tutti e quattro i requisiti prescritti (e, cioè, onorabilità, idoneità
professionale, idoneità finanziaria e stabilimento sul territorio dello Stato italiano). Viceversa, le
imprese che esercitano – o che intendono esercitare – tale professione con autoveicoli di massa
complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo degli
autotrasportatori dimostrando il possesso del solo requisito dell’onorabilità (art. 1/1° comma del
D.D. prot. n. 291 del 25/11/2011);
• la disciplina della locazione (noleggio) senza conducente dei citati veicoli «piccoli o leggeri» (di
massa non eccedente le 6 tonnellate) aventi un peso complessivo a pieno carico superiore a 1,5
tonnellate sarebbe risultata identica a quella dei veicoli di massa complessiva a pieno carico
superiore alle 6 tonnellate (per i quali – prima dell’abolizione del sistema autorizzativo nel
settore dell’autotrasporto nazionale di merci per conto di terzi avvenuto dal 1° luglio 2001 per
effetto dell’entrata in vigore dell’art. 22/1° comma del decreto legislativo n. 395/2000 – venivano
rilasciate le specifiche autorizzazioni al trasporto nazionale di merci su strada per conto di terzi)
e, pertanto, riconducibile al comma 3 dell’art. 84 del Codice della Strada. Quindi un’impresa
iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi avrebbe potuto prendere in
locazione senza conducente un veicolo avente queste ultime caratteristiche ponderali (e, cioè,
con una massa superiore a 1,5 tonnellate anche se comunque non superiore a 6 tonnellate) per
effettuare trasporti nazionali di merci per conto di terzi solamente da un’altra impresa italiana
che fosse risultata anch’essa iscritta nell’Albo degli autotrasportatori e mai da un soggetto
diverso da quello appena indicato, anche se questo fosse risultato a ciò preventivamente
abilitato ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 481/2001, considerato che nella circostanza sarebbe
venuto meno l’elemento essenziale prescritto dal citato art. 84/3° comma del Codice della
Strada, secondo il quale il veicolo acquisito in disponibilità mediante contratto di locazione deve
risultare «in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di
autorizzazioni». L’impresa che esercita l’attività di noleggio di veicoli senza conducente, invece,
non è iscritta all’Albo degli autotrasportatori e, conseguentemente, il veicolo con massa
complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate da questa preso in locazione senza
conducente non avrebbe potuto essere adibito al trasporto di cose per conto di terzi anche se
l’impresa locataria fosse risultata iscritta all’Albo degli autotrasportatori (in caso di inosservanza
si ritenevano applicabili – a carattere residuale – nei confronti dell’impresa locataria le sanzioni
amministrative dell’art. 82/8° e 10° comma del Codice della Strada).
Se così non fosse stato – e si fosse ammessa la locazione (noleggio) senza conducente di un
veicolo avente una massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate (e, comunque,
non superiore a 6 tonnellate) tra un’impresa non iscritta all’Albo nazionale degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi (come nell’ipotesi di un soggetto che esercitasse l’attività di noleggio di
veicoli senza conducente sulla base della semplice segnalazione certificata di inizio attività ex
art. 1 del D.P.R. n. 481/2001) ed un’impresa iscritta nel predetto Albo per adibirlo al trasporto di
cose per conto di terzi, si avrebbe avuto una evidente forma di elusione della nuova normativa
in materia di accesso al mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi (entrata in vigore,
ai sensi dell’art. 13 del D.D. prot. n. 291 del 25/11/2011, dalla data a decorrere dalla quale si
applica il Regolamento (CE) n. 1071/2009, ovvero dal 4 dicembre 2011), che richiede anche da
parte di queste ultime imprese la dimostrazione del possesso di tutti i requisiti per l’accesso alla
professione (non solamente, dunque, il possesso del requisito dell’onorabilità – come
nell’ipotesi in cui un’impresa eserciti la professione di trasportatore su strada esclusivamente
mediante veicoli «piccoli o leggeri» che abbiano una massa complessiva a pieno carico non
superiore a 1,5 tonnellate – bensì anche dei restanti requisiti, ovvero dell’idoneità finanziaria e
di quella professionale, nonché del requisito di stabilimento in territorio italiano). In particolare,
sarebbe risultato palesemente eluso il requisito dell’idoneità finanziaria di cui all’art. 7 del
Regolamento (CE) n. 1071/2009, secondo il quale (paragrafo 1, comma 1) per soddisfare lo
stesso «un’impresa deve essere in grado in qualsiasi momento di ottemperare agli obblighi
finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio contabile annuale. A tal fine, sulla base dei
conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto
debitamente riconosciuto, l’impresa dimostra di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per
un valore di almeno 9.000 euro quando solo un veicolo è utilizzato e di 5.000 euro per ogni
veicolo supplementare utilizzato». Al riguardo:
• «Fermo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009,
l'impresa di trasporto su strada è tenuta a dimostrare la sussistenza del requisito di idoneità
finanziaria ogni anno …» (cfr. l’art. 7/1° comma del D.D. prot. n. 291/2011);
• «… dal 4 dicembre detto requisito è stabilito, per qualunque impresa tenuta, nuova o in
esercizio, nella misura di euro 9.000, con riferimento al primo veicolo, e di 5.000 per i
successivi veicoli …» (cfr. il punto C della circolare n. 4/2011 del 07/12/2011 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti. Chiarimenti sulla dimostrazione del requisito dell’idoneità
finanziaria sono poi stati forniti dal medesimo Dicastero con la circolare prot. n. 11551 dell’11
maggio 2012).
Prima dei chiarimenti operativi forniti dal Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali con la
sopra richiamata circolare prot. n. 995/ALBO/PRES del 9/9/2013, coloro che sostenevano la sopra
esposta linea interpretativa per giustificare l’applicazione – a carattere residuale – della violazione
dell’art. 82/8° e 10° comma del Codice della Strada avevano formulato le ulteriori considerazioni:
• dal 07/04/2012 l’accesso al mercato dell’autotrasporto di merci per conto di terzi per le imprese
che esercitavano la professione con autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico
superiore ad 1,5 tonnellate era comune: era obbligatorio, infatti, iscriversi preventivamente
all’Albo degli autotrasportatori ed a tal fine dimostrare di possedere tutti e quattro i requisiti
prescritti dalla nuova normativa comunitaria di cui al Regolamento (CE) n. 1071/2009 (ovvero:
onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento sul territorio italiano).
Qualora l’attività fosse stata svolta esclusivamente con autoveicoli aventi massa fino ad 1,5
tonnellate, ai fini dell’iscrizione all’Albo, era richiesta la dimostrazione del solo requisito
dell’onorabilità;
• prima dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 1997, n. 454 (che aveva introdotto l’obbligo
di iscrizione all’Albo per tutti i soggetti che svolgevano l’attività di autotrasporto di cose per conto
di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio), fino alle 6 tonnellate i trasporti per conto di terzi
erano «liberalizzati» (nel senso che non era richiesta né l’iscrizione all’Albo né tanto meno
l’autorizzazione per il singolo autoveicolo). Al riguardo con la circolare n. 300/A/41485/108/13/2
del 10 febbraio 1999 il Ministero dell’Interno aveva rappresentato che «una prima importante
conseguenza del nuovo assetto normativo è la sostanziale modifica agli effetti dell’art. 88,
comma 2°, del Codice della Strada, laddove il legislatore nel 1992 aveva voluto limitare
l’applicabilità della Legge 6 giugno 1974, n. 298, ai soli autoveicoli aventi una massa
complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate, limite venuto ora meno con l’art. 1, comma
6°, della Legge n. 454/97». Per lo stesso motivo (e, cioè, a seguito dell’«abbattimento» della
soglia ponderale oltre le 6 tonnellate che prima presupponeva sia l’iscrizione all’Albo che – fino
al 30 giugno 2001 – il possesso dell’autorizzazione per il singolo autoveicolo) si riteneva che
anche gli effetti dell’art. 84, comma 3 ed, in particolare, comma 4, lettera a), del Codice della
Strada – per quel che concerne specificatamente il settore dell’autotrasporto di merci per conto
di terzi (e non anche il trasporto di cose in conto proprio, in cui tale limite di peso continuava a
permanere) – avessero subito la medesima sostanziale modifica;
• più nel dettaglio: era fuori discussione che nel 1992 (quando era stato pubblicato il Nuovo
Codice della Strada, approvato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, entrato in vigore
dal 1° gennaio 1993) il predetto comma 3 (che ammetteva la locazione senza conducente tra
due imprese purché entrambe iscritte all’Albo e titolari di autorizzazione all’epoca esistenti) si
riferisse ai veicoli di massa superiore alle 6 tonnellate immatricolati per «uso di terzi» per cui
veniva appunto rilasciato il titolo autorizzativo, in «deroga» al principio generale, sancito nel
successivo comma 4, lettera a), dell’art. 84 che consentiva la locazione senza conducente
anche per i veicoli destinati al trasporto di cose (conto proprio e conto terzi), la cui massa
complessiva a pieno carico non fosse superiore a 6 tonnellate ed immatricolati ad «uso di terzi
da locare senza conducente» a nome di un soggetto autorizzato a svolgere tale attività di
noleggio. Guarda caso all’epoca fino alle 6 tonnellate anche il conto terzi era «liberalizzato»
(non soggetto all’applicazione delle disposizioni della legge n. 298/1974 in base al disposto del
sopra richiamato art. 88/2° comma del Codice della Strada) al pari del conto proprio (che al
riguardo non aveva subito alcuna successiva variazione, permanendo tale limite di peso entro il
quale era possibile eseguire liberamente trasporti di cose in conto proprio, senza obbligo di
licenza);
• il nostro Codice della Strada, recependo all’art. 84/2° e 3° comma la direttiva comunitaria n.
84/647/CEE sulla locazione senza conducente (vedasi anche il D.M. 14 dicembre 1987, n. 601,
recante: «Attuazione della direttiva n. 84/647/CEE, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati
senza conducente per il trasporto di merci su strada per conto di terzi», così come modificato
dal D.M. 16 febbraio 1994, n. 213: «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/398/CEE,
che modifica la direttiva 84/647/CEE relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza
conducente per il trasporto di merci su strada», nonché – da ultimo – la direttiva n. 2006/1/CE
del 18 gennaio 2006 che ha codificato ed abrogato la direttiva n. 84/647/CEE del 19 dicembre
1984), per il solo trasporto di cose per conto di terzi ammetteva la locazione senza conducente
dei veicoli di massa superiore alle 6 tonnellate tra imprese di autotrasporto iscritte all’Albo e
titolari di autorizzazione. Nel testo della disposizione del comma 3 il riferimento alla massa
superiore alle 6 tonnellate non si rinveniva perché sottinteso dal fatto che:
− si citavano le autorizzazioni (che erano rilasciate ai singoli autoveicoli di massa superiore
alle 6 tonnellate);
− nel comma 4, lettera a), del suddetto art. 84 tale utilizzazione era liberamente consentita
per il trasporto di cose (conto proprio e conto terzi) con veicoli di massa fino alle 6
tonnellate, purché appositamente immatricolati;
• si riteneva, pertanto, che il comma 3 si riferisse alla locazione di qualsiasi veicolo immatricolato
per «uso di terzi» a nome di un’impresa iscritta all’Albo, anche se di peso inferiore alle 6
tonnellate (limite non più esistente) e quanto meno superiore a 1,5 tonnellate (soglia oltre la
quale l’impresa doveva possedere tutti i requisiti di accesso al mercato, compreso quello della
idoneità finanziaria, come le imprese che esercitavano con veicoli di massa superiore alle 6
tonnellate). A quest’ultimo proposito, si consideri, altresì, che il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con la circolare n. 4/2011 del 7 dicembre 2011 (punto C), aveva precisato che «dal
4 dicembre [2011 – n.d.r.] detto requisito è stabilito, per qualunque impresa tenuta, nuova o in
esercizio, nella misura di euro 9.000, con riferimento al primo veicolo, e di 5.000 per i successivi
veicoli». Se si fosse consentito – indiscriminatamente – di ricorrere alla locazione senza
conducente dei veicoli di massa inferiore alle 6 tonnellate non da un’altra impresa iscritta all’Albo
(e che, pertanto, per essi aveva obbligatoriamente provveduto a soddisfare il requisito in parola),
bensì da un’impresa che svolgeva attività di locazione senza conducente (non iscritta all’Albo) si
sarebbe certamente concretizzata anche una forma di elusione dell’idoneità finanziaria per il
veicolo utilizzato per svolgere la professione;
• per quanto riguardava, infine, i profili sanzionatori, nel caso di veicolo di massa:
− oltre le 6 tonnellate era pacifico che si applicassero nei confronti del vettore le sanzioni
dell’art. 46 della legge n. 298/1974 (in relazione all’art. 88/3° comma del Nuovo Codice della
Strada) qualora il veicolo non fosse stato locato da un’altra impresa iscritta all’Albo; nei
confronti del locatore, invece, le sanzioni dell’art. 84, commi 4, lett. a), e 7 del Codice della
Strada per aver adibito a locazione senza conducente un veicolo evidentemente non adibito
a tale uso (essendo di massa superiore alle 6 tonnellate e non immatricolato ad «uso di
terzi» per il trasporto di cose a nome di un autotrasportatore professionale);
− da 1,5 tonnellate fino a 6 tonnellate: a carattere residuale nei confronti del vettore le sanzioni
dell’art. 82/8° e 10° comma del Nuovo Codice della Strada qualora il veicolo non fosse stato
locato da un’altra impresa iscritta all’Albo; nessuna sanzione, invece, si sarebbe dovuta
applicare in questo caso nei confronti del locatore autorizzato a svolgere l’attività di
locazione senza conducente per veicoli fino alle 6 tonnellate di massa (per quanto su di esso
si sarebbero ripercossi gli effetti della sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della carta di circolazione con il conseguente fermo amministrativo. Del resto comunque
sarebbe gravata su tale soggetto terzo quest’ultima sanzione accessoria anche nell’ipotesi
più grave di soggetto non iscritto all’Albo che abusivamente eseguiva trasporti di cose per
conto di terzi con veicolo leggero locato, incorrendo nell’illecito dell’art. 26/1° comma della
legge n. 298/1974 che prevedeva il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi). Se
nell’ipotesi dei veicoli di massa inferiore alle 6 tonnellate non si fosse dovuto per quest’ultima
ragione applicare nessuna sanzione, non si sarebbe giustificato perché per le masse
superiori le irregolarità venissero, invece, sanzionate a norma dell’art. 46 della legge n.
298/1974.
Si riteneva, quindi, che per non creare discriminazioni con gli operatori che esercitavano con
veicoli «pesanti» (oltre le 6 tonnellate) – e considerato che il comma 3 dell’art. 84 del Codice
della Strada andasse per tutti interpretato nel medesimo modo – anche al di sotto di tale
limite (e quanto meno per masse superiori a 1,5 tonnellate) si dovesse applicare, a carattere
residuale, l’art. 82/8° e 10° comma del Codice della Strada, nel senso che per eseguire
trasporti di cose per conto di terzi – anche con veicoli locati senza conducente – si dovesse
essere comunque in presenza di un veicolo immatricolato a tal fine, ovvero ad «uso di terzi»
per trasporto di cose e non ad «uso di terzi» da locare senza conducente».
• In definitiva (e su questo specifico punto tutta la dottrina era conforme) la locazione senza
conducente di veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate:
− non incontrava nessuna problematica particolare se essi fossero da adibire ad uso
proprio;
− qualora, invece, fossero da adibire ad uso terzi si rammentavano i «vincoli» posti:
Ø dall’art. 1, punto 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, che aveva reintrodotto
l’obbligo «generalizzato» di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi a prescindere dalla tipologia e dal tonnellaggio dei veicoli utilizzati (in assenza
della quale si procedeva a carico del vettore abusivo ai sensi dell’art. 26/1° comma
della legge n. 298/1974);
Ø (già dal 1° gennaio 2008 e fino al 3 dicembre 2011, prima, cioè, dell’applicazione della
nuova normativa comunitaria e nazionale in materia di esercizio della professione di
trasportatore su strada con decorrenza dal 4 dicembre 2011) dall’art. 2, comma 227,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e (dal 7 aprile 2012)
dall’art. 11, comma 6-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che aveva integrato la disciplina del
Regolamento (CE) n. 1071/2009, limitando la libera immatricolazione di veicoli destinati
all'autotrasporto di merci per conto di terzi a quelli aventi massa complessiva a pieno
carico fino a 1,5 tonnellate.
Prima di tali modifiche, viceversa, l’immatricolazione – e, quindi, anche la locazione senza
conducente – dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 6 tonnellate da adibire al
trasporto di cose per conto di terzi non era soggetta ad alcuna limitazione o vincolo, risultando
esenti dal campo di applicazione della legge n. 298/1974 e dalla normativa sull’autotrasporto
professionale, al pari del conto proprio.
LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE
DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE
LIMITI DI PESO
DEL VEICOLO
Massa
complessiva a
pieno carico fino
a 6 tonn.
TRASPORTO IN CONTO PROPRIO
TRASPORTO PER CONTO DI TERZI
Può essere destinato alla locazione senza conducente ed il suo utilizzo è
consentito sia per effettuare trasporti di cose in conto proprio che trasporti di
cose per conto di terzi (in tal caso l’impresa locataria/utilizzatrice deve essere
iscritta all’Albo nazionale degli autotrasportatori), fermo restando che lo stesso
deve risultare immatricolato ad «uso di terzi da locare senza conducente» a
nome di un soggetto a ciò preventivamente abilitato ai sensi dell’art. 1 del
D.P.R. n. 481/2001.
In caso di inosservanza si applicano le sanzioni di cui all’art. 84/7° e 8° c. del
Codice della Strada.
Massa
complessiva a
pieno carico
superiore
a 6 tonn.
Può essere destinato alla locazione
senza conducente ed il suo utilizzo è
consentito alle imprese iscritte all’Albo
nazionale degli autotrasportatori per
Non può mai essere destinato alla effettuare trasporti di cose per conto
locazione senza conducente per di terzi, fermo restando che lo stesso
deve essere preso in locazione da
effettuare trasporti in conto proprio.
un’altra impresa anch’essa iscritta
all’Albo e per tale motivo deve risultare
così immatricolato ad «uso di terzi» a
nome
di
quest’ultima
impresa
(locatrice).
In caso di inosservanza si applicano Qualora:
le sanzioni di cui gli artt. 46/1° c. L. • l’impresa locataria non risulti iscritta
all’Albo si applicano le sanzioni di cui
298/74 e 83/6° c. del Codice della
all’art. 26/1° c. L. 298/74;
Strada (violazione delle prescrizioni e
• il veicolo non risulti immatricolato ad
dei limiti della licenza).
«uso di terzi» si applicano le sanzioni
di cui agli artt. 46/1° c. L. 298/74 e
88/3° c. del Codice della Strada nei
confronti
dell’impresa
locataria
(violazione delle prescrizioni e dei
limiti della carta di circolazione). Nei
confronti dell’impresa locatrice (non
autorizzata ad esercitare l’attività di
noleggio senza conducente) si
applicano le sanzioni di cui all’art.
84/7° e 8° c. del Codice della
Strada).
* Ispettore Capo della Polizia di Stato
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