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PROCEDURE RELATIVE ALLE MODALITÀ PER DIMOSTRARE LA DISPONIBILITÀ DEI VEICOLI MEDIANTE LOCAZIONE E COMODATO SENZA CONDUCENTE di Maurizio PIRAINO* Con la circolare prot. n. 995/ALBO/PRES del 9 settembre 2013 (avente per oggetto: «Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo»), il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali – per quanto riguarda i «titoli di disponibilità ammessi» (paragrafo 1) – ha precisato che: «Per i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico fino a 6 t e per i veicoli ad uso speciale è ammessa la disponibilità mediante locazione senza conducente qualora il locatore sia esercente dell’apposita attività (con idonea iscrizione al Registro delle Imprese) e i veicoli siano immatricolati ad uso di terzi ai fini della locazione, ferma restando la necessaria regolare iscrizione all’Albo degli autotrasportatori e al REN del locatario qualora lo stesso eserciti l’attività di trasportatore per conto di terzi». Tale chiarimento operativo dirime definitivamente i dubbi interpretativi che al riguardo erano stati sollevati da alcuni operatori, secondo i quali: • la possibilità per un’impresa iscritta all’Albo degli autotrasportatori di adibire al trasporto di cose per conto di terzi i veicoli «piccoli o leggeri» (di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate) acquisiti in disponibilità a titolo di locazione senza conducente da un soggetto a ciò preventivamente abilitato ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 481/2001 fosse circoscritta solamente a quelli di massa complessiva a pieno carico fino ad 1,5 tonnellate, in quanto dal 7/4/2012 (a seguito dell’entrata in vigore della legge 4/4/2012, n. 35, con cui è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 09/02/2012, n. 5), «sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli» (art. 11, comma 6-bis), che per iscriversi all’Albo degli autotrasportatori hanno, infatti, l’obbligo di dimostrare di possedere tutti e quattro i requisiti prescritti (e, cioè, onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento sul territorio dello Stato italiano). Viceversa, le imprese che esercitano – o che intendono esercitare – tale professione con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo degli autotrasportatori dimostrando il possesso del solo requisito dell’onorabilità (art. 1/1° comma del D.D. prot. n. 291 del 25/11/2011); • la disciplina della locazione (noleggio) senza conducente dei citati veicoli «piccoli o leggeri» (di massa non eccedente le 6 tonnellate) aventi un peso complessivo a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate sarebbe risultata identica a quella dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate (per i quali – prima dell’abolizione del sistema autorizzativo nel settore dell’autotrasporto nazionale di merci per conto di terzi avvenuto dal 1° luglio 2001 per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 22/1° comma del decreto legislativo n. 395/2000 – venivano rilasciate le specifiche autorizzazioni al trasporto nazionale di merci su strada per conto di terzi) e, pertanto, riconducibile al comma 3 dell’art. 84 del Codice della Strada. Quindi un’impresa iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi avrebbe potuto prendere in locazione senza conducente un veicolo avente queste ultime caratteristiche ponderali (e, cioè, con una massa superiore a 1,5 tonnellate anche se comunque non superiore a 6 tonnellate) per effettuare trasporti nazionali di merci per conto di terzi solamente da un’altra impresa italiana che fosse risultata anch’essa iscritta nell’Albo degli autotrasportatori e mai da un soggetto diverso da quello appena indicato, anche se questo fosse risultato a ciò preventivamente abilitato ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 481/2001, considerato che nella circostanza sarebbe venuto meno l’elemento essenziale prescritto dal citato art. 84/3° comma del Codice della Strada, secondo il quale il veicolo acquisito in disponibilità mediante contratto di locazione deve risultare «in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni». L’impresa che esercita l’attività di noleggio di veicoli senza conducente, invece, non è iscritta all’Albo degli autotrasportatori e, conseguentemente, il veicolo con massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate da questa preso in locazione senza conducente non avrebbe potuto essere adibito al trasporto di cose per conto di terzi anche se l’impresa locataria fosse risultata iscritta all’Albo degli autotrasportatori (in caso di inosservanza si ritenevano applicabili – a carattere residuale – nei confronti dell’impresa locataria le sanzioni amministrative dell’art. 82/8° e 10° comma del Codice della Strada). Se così non fosse stato – e si fosse ammessa la locazione (noleggio) senza conducente di un veicolo avente una massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate (e, comunque, non superiore a 6 tonnellate) tra un’impresa non iscritta all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (come nell’ipotesi di un soggetto che esercitasse l’attività di noleggio di veicoli senza conducente sulla base della semplice segnalazione certificata di inizio attività ex art. 1 del D.P.R. n. 481/2001) ed un’impresa iscritta nel predetto Albo per adibirlo al trasporto di cose per conto di terzi, si avrebbe avuto una evidente forma di elusione della nuova normativa in materia di accesso al mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi (entrata in vigore, ai sensi dell’art. 13 del D.D. prot. n. 291 del 25/11/2011, dalla data a decorrere dalla quale si applica il Regolamento (CE) n. 1071/2009, ovvero dal 4 dicembre 2011), che richiede anche da parte di queste ultime imprese la dimostrazione del possesso di tutti i requisiti per l’accesso alla professione (non solamente, dunque, il possesso del requisito dell’onorabilità – come nell’ipotesi in cui un’impresa eserciti la professione di trasportatore su strada esclusivamente mediante veicoli «piccoli o leggeri» che abbiano una massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate – bensì anche dei restanti requisiti, ovvero dell’idoneità finanziaria e di quella professionale, nonché del requisito di stabilimento in territorio italiano). In particolare, sarebbe risultato palesemente eluso il requisito dell’idoneità finanziaria di cui all’art. 7 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, secondo il quale (paragrafo 1, comma 1) per soddisfare lo stesso «un’impresa deve essere in grado in qualsiasi momento di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio contabile annuale. A tal fine, sulla base dei conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto, l’impresa dimostra di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno 9.000 euro quando solo un veicolo è utilizzato e di 5.000 euro per ogni veicolo supplementare utilizzato». Al riguardo: • «Fermo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, l'impresa di trasporto su strada è tenuta a dimostrare la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria ogni anno …» (cfr. l’art. 7/1° comma del D.D. prot. n. 291/2011); • «… dal 4 dicembre detto requisito è stabilito, per qualunque impresa tenuta, nuova o in esercizio, nella misura di euro 9.000, con riferimento al primo veicolo, e di 5.000 per i successivi veicoli …» (cfr. il punto C della circolare n. 4/2011 del 07/12/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Chiarimenti sulla dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria sono poi stati forniti dal medesimo Dicastero con la circolare prot. n. 11551 dell’11 maggio 2012). Prima dei chiarimenti operativi forniti dal Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali con la sopra richiamata circolare prot. n. 995/ALBO/PRES del 9/9/2013, coloro che sostenevano la sopra esposta linea interpretativa per giustificare l’applicazione – a carattere residuale – della violazione dell’art. 82/8° e 10° comma del Codice della Strada avevano formulato le ulteriori considerazioni: • dal 07/04/2012 l’accesso al mercato dell’autotrasporto di merci per conto di terzi per le imprese che esercitavano la professione con autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore ad 1,5 tonnellate era comune: era obbligatorio, infatti, iscriversi preventivamente all’Albo degli autotrasportatori ed a tal fine dimostrare di possedere tutti e quattro i requisiti prescritti dalla nuova normativa comunitaria di cui al Regolamento (CE) n. 1071/2009 (ovvero: onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento sul territorio italiano). Qualora l’attività fosse stata svolta esclusivamente con autoveicoli aventi massa fino ad 1,5 tonnellate, ai fini dell’iscrizione all’Albo, era richiesta la dimostrazione del solo requisito dell’onorabilità; • prima dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 1997, n. 454 (che aveva introdotto l’obbligo di iscrizione all’Albo per tutti i soggetti che svolgevano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio), fino alle 6 tonnellate i trasporti per conto di terzi erano «liberalizzati» (nel senso che non era richiesta né l’iscrizione all’Albo né tanto meno l’autorizzazione per il singolo autoveicolo). Al riguardo con la circolare n. 300/A/41485/108/13/2 del 10 febbraio 1999 il Ministero dell’Interno aveva rappresentato che «una prima importante conseguenza del nuovo assetto normativo è la sostanziale modifica agli effetti dell’art. 88, comma 2°, del Codice della Strada, laddove il legislatore nel 1992 aveva voluto limitare l’applicabilità della Legge 6 giugno 1974, n. 298, ai soli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate, limite venuto ora meno con l’art. 1, comma 6°, della Legge n. 454/97». Per lo stesso motivo (e, cioè, a seguito dell’«abbattimento» della soglia ponderale oltre le 6 tonnellate che prima presupponeva sia l’iscrizione all’Albo che – fino al 30 giugno 2001 – il possesso dell’autorizzazione per il singolo autoveicolo) si riteneva che anche gli effetti dell’art. 84, comma 3 ed, in particolare, comma 4, lettera a), del Codice della Strada – per quel che concerne specificatamente il settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi (e non anche il trasporto di cose in conto proprio, in cui tale limite di peso continuava a permanere) – avessero subito la medesima sostanziale modifica; • più nel dettaglio: era fuori discussione che nel 1992 (quando era stato pubblicato il Nuovo Codice della Strada, approvato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, entrato in vigore dal 1° gennaio 1993) il predetto comma 3 (che ammetteva la locazione senza conducente tra due imprese purché entrambe iscritte all’Albo e titolari di autorizzazione all’epoca esistenti) si riferisse ai veicoli di massa superiore alle 6 tonnellate immatricolati per «uso di terzi» per cui veniva appunto rilasciato il titolo autorizzativo, in «deroga» al principio generale, sancito nel successivo comma 4, lettera a), dell’art. 84 che consentiva la locazione senza conducente anche per i veicoli destinati al trasporto di cose (conto proprio e conto terzi), la cui massa complessiva a pieno carico non fosse superiore a 6 tonnellate ed immatricolati ad «uso di terzi da locare senza conducente» a nome di un soggetto autorizzato a svolgere tale attività di noleggio. Guarda caso all’epoca fino alle 6 tonnellate anche il conto terzi era «liberalizzato» (non soggetto all’applicazione delle disposizioni della legge n. 298/1974 in base al disposto del sopra richiamato art. 88/2° comma del Codice della Strada) al pari del conto proprio (che al riguardo non aveva subito alcuna successiva variazione, permanendo tale limite di peso entro il quale era possibile eseguire liberamente trasporti di cose in conto proprio, senza obbligo di licenza); • il nostro Codice della Strada, recependo all’art. 84/2° e 3° comma la direttiva comunitaria n. 84/647/CEE sulla locazione senza conducente (vedasi anche il D.M. 14 dicembre 1987, n. 601, recante: «Attuazione della direttiva n. 84/647/CEE, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada per conto di terzi», così come modificato dal D.M. 16 febbraio 1994, n. 213: «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/398/CEE, che modifica la direttiva 84/647/CEE relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada», nonché – da ultimo – la direttiva n. 2006/1/CE del 18 gennaio 2006 che ha codificato ed abrogato la direttiva n. 84/647/CEE del 19 dicembre 1984), per il solo trasporto di cose per conto di terzi ammetteva la locazione senza conducente dei veicoli di massa superiore alle 6 tonnellate tra imprese di autotrasporto iscritte all’Albo e titolari di autorizzazione. Nel testo della disposizione del comma 3 il riferimento alla massa superiore alle 6 tonnellate non si rinveniva perché sottinteso dal fatto che: − si citavano le autorizzazioni (che erano rilasciate ai singoli autoveicoli di massa superiore alle 6 tonnellate); − nel comma 4, lettera a), del suddetto art. 84 tale utilizzazione era liberamente consentita per il trasporto di cose (conto proprio e conto terzi) con veicoli di massa fino alle 6 tonnellate, purché appositamente immatricolati; • si riteneva, pertanto, che il comma 3 si riferisse alla locazione di qualsiasi veicolo immatricolato per «uso di terzi» a nome di un’impresa iscritta all’Albo, anche se di peso inferiore alle 6 tonnellate (limite non più esistente) e quanto meno superiore a 1,5 tonnellate (soglia oltre la quale l’impresa doveva possedere tutti i requisiti di accesso al mercato, compreso quello della idoneità finanziaria, come le imprese che esercitavano con veicoli di massa superiore alle 6 tonnellate). A quest’ultimo proposito, si consideri, altresì, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare n. 4/2011 del 7 dicembre 2011 (punto C), aveva precisato che «dal 4 dicembre [2011 – n.d.r.] detto requisito è stabilito, per qualunque impresa tenuta, nuova o in esercizio, nella misura di euro 9.000, con riferimento al primo veicolo, e di 5.000 per i successivi veicoli». Se si fosse consentito – indiscriminatamente – di ricorrere alla locazione senza conducente dei veicoli di massa inferiore alle 6 tonnellate non da un’altra impresa iscritta all’Albo (e che, pertanto, per essi aveva obbligatoriamente provveduto a soddisfare il requisito in parola), bensì da un’impresa che svolgeva attività di locazione senza conducente (non iscritta all’Albo) si sarebbe certamente concretizzata anche una forma di elusione dell’idoneità finanziaria per il veicolo utilizzato per svolgere la professione; • per quanto riguardava, infine, i profili sanzionatori, nel caso di veicolo di massa: − oltre le 6 tonnellate era pacifico che si applicassero nei confronti del vettore le sanzioni dell’art. 46 della legge n. 298/1974 (in relazione all’art. 88/3° comma del Nuovo Codice della Strada) qualora il veicolo non fosse stato locato da un’altra impresa iscritta all’Albo; nei confronti del locatore, invece, le sanzioni dell’art. 84, commi 4, lett. a), e 7 del Codice della Strada per aver adibito a locazione senza conducente un veicolo evidentemente non adibito a tale uso (essendo di massa superiore alle 6 tonnellate e non immatricolato ad «uso di terzi» per il trasporto di cose a nome di un autotrasportatore professionale); − da 1,5 tonnellate fino a 6 tonnellate: a carattere residuale nei confronti del vettore le sanzioni dell’art. 82/8° e 10° comma del Nuovo Codice della Strada qualora il veicolo non fosse stato locato da un’altra impresa iscritta all’Albo; nessuna sanzione, invece, si sarebbe dovuta applicare in questo caso nei confronti del locatore autorizzato a svolgere l’attività di locazione senza conducente per veicoli fino alle 6 tonnellate di massa (per quanto su di esso si sarebbero ripercossi gli effetti della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione con il conseguente fermo amministrativo. Del resto comunque sarebbe gravata su tale soggetto terzo quest’ultima sanzione accessoria anche nell’ipotesi più grave di soggetto non iscritto all’Albo che abusivamente eseguiva trasporti di cose per conto di terzi con veicolo leggero locato, incorrendo nell’illecito dell’art. 26/1° comma della legge n. 298/1974 che prevedeva il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi). Se nell’ipotesi dei veicoli di massa inferiore alle 6 tonnellate non si fosse dovuto per quest’ultima ragione applicare nessuna sanzione, non si sarebbe giustificato perché per le masse superiori le irregolarità venissero, invece, sanzionate a norma dell’art. 46 della legge n. 298/1974. Si riteneva, quindi, che per non creare discriminazioni con gli operatori che esercitavano con veicoli «pesanti» (oltre le 6 tonnellate) – e considerato che il comma 3 dell’art. 84 del Codice della Strada andasse per tutti interpretato nel medesimo modo – anche al di sotto di tale limite (e quanto meno per masse superiori a 1,5 tonnellate) si dovesse applicare, a carattere residuale, l’art. 82/8° e 10° comma del Codice della Strada, nel senso che per eseguire trasporti di cose per conto di terzi – anche con veicoli locati senza conducente – si dovesse essere comunque in presenza di un veicolo immatricolato a tal fine, ovvero ad «uso di terzi» per trasporto di cose e non ad «uso di terzi» da locare senza conducente». • In definitiva (e su questo specifico punto tutta la dottrina era conforme) la locazione senza conducente di veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate: − non incontrava nessuna problematica particolare se essi fossero da adibire ad uso proprio; − qualora, invece, fossero da adibire ad uso terzi si rammentavano i «vincoli» posti: Ø dall’art. 1, punto 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, che aveva reintrodotto l’obbligo «generalizzato» di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi a prescindere dalla tipologia e dal tonnellaggio dei veicoli utilizzati (in assenza della quale si procedeva a carico del vettore abusivo ai sensi dell’art. 26/1° comma della legge n. 298/1974); Ø (già dal 1° gennaio 2008 e fino al 3 dicembre 2011, prima, cioè, dell’applicazione della nuova normativa comunitaria e nazionale in materia di esercizio della professione di trasportatore su strada con decorrenza dal 4 dicembre 2011) dall’art. 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e (dal 7 aprile 2012) dall’art. 11, comma 6-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che aveva integrato la disciplina del Regolamento (CE) n. 1071/2009, limitando la libera immatricolazione di veicoli destinati all'autotrasporto di merci per conto di terzi a quelli aventi massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate. Prima di tali modifiche, viceversa, l’immatricolazione – e, quindi, anche la locazione senza conducente – dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 6 tonnellate da adibire al trasporto di cose per conto di terzi non era soggetta ad alcuna limitazione o vincolo, risultando esenti dal campo di applicazione della legge n. 298/1974 e dalla normativa sull’autotrasporto professionale, al pari del conto proprio. LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE LIMITI DI PESO DEL VEICOLO Massa complessiva a pieno carico fino a 6 tonn. TRASPORTO IN CONTO PROPRIO TRASPORTO PER CONTO DI TERZI Può essere destinato alla locazione senza conducente ed il suo utilizzo è consentito sia per effettuare trasporti di cose in conto proprio che trasporti di cose per conto di terzi (in tal caso l’impresa locataria/utilizzatrice deve essere iscritta all’Albo nazionale degli autotrasportatori), fermo restando che lo stesso deve risultare immatricolato ad «uso di terzi da locare senza conducente» a nome di un soggetto a ciò preventivamente abilitato ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 481/2001. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni di cui all’art. 84/7° e 8° c. del Codice della Strada. Massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonn. Può essere destinato alla locazione senza conducente ed il suo utilizzo è consentito alle imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori per Non può mai essere destinato alla effettuare trasporti di cose per conto locazione senza conducente per di terzi, fermo restando che lo stesso deve essere preso in locazione da effettuare trasporti in conto proprio. un’altra impresa anch’essa iscritta all’Albo e per tale motivo deve risultare così immatricolato ad «uso di terzi» a nome di quest’ultima impresa (locatrice). In caso di inosservanza si applicano Qualora: le sanzioni di cui gli artt. 46/1° c. L. • l’impresa locataria non risulti iscritta all’Albo si applicano le sanzioni di cui 298/74 e 83/6° c. del Codice della all’art. 26/1° c. L. 298/74; Strada (violazione delle prescrizioni e • il veicolo non risulti immatricolato ad dei limiti della licenza). «uso di terzi» si applicano le sanzioni di cui agli artt. 46/1° c. L. 298/74 e 88/3° c. del Codice della Strada nei confronti dell’impresa locataria (violazione delle prescrizioni e dei limiti della carta di circolazione). Nei confronti dell’impresa locatrice (non autorizzata ad esercitare l’attività di noleggio senza conducente) si applicano le sanzioni di cui all’art. 84/7° e 8° c. del Codice della Strada). * Ispettore Capo della Polizia di Stato