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C.stampabile a colori

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C.stampabile a colori
Pianificazione Cimiteriale: fra
nuove regole e antichi doveri
Lo stato dell’arte in Regione Toscana
Emanuela Balocchini
Servizi di Prevenzione in sanità Pubblica e veterinaria
Regione Toscana
Direzione Generale
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Diritti di cittadinanza e Coesione sociale
Quali ambiti prevede la normativa?
 Trasporto di salme e cadaveri
 Cremazione
 Certificazione di morte
 Loculi areati
Direzione Generale
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Diritti di cittadinanza e Coesione sociale
 L.R. 4 aprile 2007 n. 18
“Disciplina del trasporto di salme e cadaveri”
 L.R. 23 giugno 2009 n.31
 DGR n. 612 del 27.08.2007
Legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 “Disciplina del
trasporto di salme e cadaveri”.
Disposizioni applicative”
Direzione Generale
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Diritti di cittadinanza e Coesione sociale
L.R. 4 aprile 2007 n. 18
“Disciplina del trasporto di salme e
cadaveri”
Art. 1 Finalità
Esigenza di dare risposta adeguata ai cittadini toscani
che desiderano esporre i propri cari defunti
nel comune di appartenenza, anche quando il decesso
sia avvenuto in un comune diverso
N.B. Il trasferimento della salma nell’ambito della
struttura sanitaria in cui avviene il decesso
è svolto da personale interno, non esercente attività
funebre.
Direzione Generale
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Diritti di cittadinanza e Coesione sociale
L.R. 4 aprile 2007 n. 18
“Disciplina del trasporto di salme e
cadaveri”
Art. 2 Trasporto di salme
Su espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la
salma può essere trasportata per l’osservazione presso
l’obitorio o il servizio mortuario delle strutture
ospedaliere o apposite strutture adibite al commiato.
E’ titolo valido per il trasporto della salma il certificato
del medico curante, medico dipendente o
convenzionato con il SSN.
Direzione Generale
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Diritti di cittadinanza e Coesione sociale
L.R. 4 aprile 2007 n. 18
“Disciplina del trasporto di salme e
cadaveri”
Art. 2 Trasporto di salme
Il trasporto della salma deve avvenire senza
pregiudizio per la salute pubblica e l’esclusione del
sospetto che la morte sia dovuta a reato.
L’incaricato al trasporto della salma consegna copia
della certificazione medica al personale della struttura
ricevente.
Direzione Generale
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Diritti di cittadinanza e Coesione sociale
L.R. 4 aprile 2007 n. 18
“Disciplina del trasporto di salme e
cadaveri”
Art 3 Trasporto di cadavere
Tale articolo è stato modificato dalla legge 23
giugno 2009, n. 31, per consentire il trasporto del
cadavere, ai fini della veglia funebre, da un comune
ad un altro, sempre all’interno della Regione Toscana,
impiegando la sola cassa di legno , per tale
spostamento è previsto l’utilizzo di un involucro di
materiale biodegradabile a garanzia
dell’impermeabilità del fondo del feretro e per un
periodo sufficiente all’assolvimento della pratica
funeraria; non è quindi necessaria l’iniezione
conservativa (art. 32 del d.p.r. 285/90).
Direzione Generale
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Diritti di cittadinanza e Coesione sociale
L.R. 4 aprile 2007 n. 18
“Disciplina del trasporto di salme e
cadaveri”
Art 3 Trasporto di cadavere
Il trasporto viene autorizzato con provvedimento del
Comune dove è avvenuto il decesso, previa
comunicazione al Comune di destinazione.
Il Comune di destinazione provvede al rilascio del
provvedimento di trasporto per il cimitero.
E’ necessario il certificato medico che attesti che il
trasporto del cadavere avviene “senza pregiudizio per
la salute pubblica” e che escluda “il sospetto che la
morte sia dovuta a reato”
Direzione Generale
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Diritti di cittadinanza e Coesione sociale
L.R. 4 aprile 2007 n. 18
“Disciplina del trasporto di salme e
cadaveri”
Art 3 Trasporto di cadavere
L’esposizione del cadavere ai fini della veglia funebre
non può avvenire dopo che sono trascorse trenta ore
dal decesso, accertato ai sensi dell’art. 8 del d.p.r
285/90.
Direzione Generale
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Diritti di cittadinanza e Coesione sociale
L.R. 4 aprile 2007 n. 18
“Disciplina del trasporto di salme e
cadaveri”
Art 3 Trasporto di cadavere
A conclusione della veglia funebre, l’addetto al trasporto verifica:
la corrispondenza della identità del defunto con le generalità
contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
l’uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della
destinazione;
le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura
 quindi procede a sigillare il feretro.
L’attività sopra descritta viene attribuita dalla legge
direttamente alle imprese che effettuano l’attività funebre, non
occorre alcuna delega allo svolgimento di tali funzioni.
Direzione Generale
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Diritti di cittadinanza e Coesione sociale
L.R. 4 aprile 2007 n. 18
“Disciplina del trasporto di salme e
cadaveri”
Art 3 Trasporto di cadavere
Le imprese dovranno dotarsi degli strumenti necessari:
timbro, ceralacca, modulistica.
Il timbro deve riportare il nome del Comune che
autorizza l’esercente e gli estremi dell’autorizzazione
comunale.
N.B. La Regione, con propria delibera, ha approvato
un modello di attestazione per la chiusura del feretro.
Direzione Generale
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Diritti di cittadinanza e Coesione sociale
L.R. 4 aprile 2007 n. 18
“Disciplina del trasporto di salme e
cadaveri”
Nel caso di trasporto di cadavere al di
fuori dell’ambito regionale continuano a
valere le norme generali di cui al
DPR 285/90.
Direzione Generale
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Diritti di cittadinanza e Coesione sociale
L.R. 4 aprile 2007 n. 18
“Disciplina del trasporto di salme e
cadaveri”
Art. 4 bis Sanzioni amministrative
Il legislatore regionale ha ravvisato l’opportunità di
introdurre tre fattispecie di illecito amministrativo,
punite con tre diverse sanzioni pecuniarie.
La prima relativa al trasporto di cadavere in assenza
della prescritta autorizzazione comunale,
la seconda relativa al trasporto di cadavere senza il
rispetto delle modalità previste dall’art. 3, comma 3
la terza relativa alle mancate verifiche previste (vedi
sopra) da parte degli addetti al trasporto.
Direzione Generale
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Diritti di cittadinanza e Coesione sociale
L.R. 4 aprile 2007 n. 18
“Disciplina del trasporto di salme e
cadaveri”
Art. 4 bis Sanzioni amministrative
La vigilanza sull’applicazione della legge 18/07,
l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle
sanzioni, competono al Comune.
Per gli aspetti igienico sanitari il Comune si avvale
delle competenti strutture delle aziende unità sanitarie
locali.
Direzione Generale
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Diritti di cittadinanza e Coesione sociale
Delibera Giunta Regionale n. 185 del 28.03.2011
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 ter
della l.r.18/2007, è approvato il regolamento che
definisce i requisiti dei loculi areati.
Il regolamento si compone di quattro articoli che
contemplano:
la definizione di loculo areato
i requisiti strutturali
il parere igienico sanitario per la costruzione o la
ristrutturazione.
le modalità di confezionamento delle bare nel caso di
tumulazione areata.
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Diritti di cittadinanza e Coesione sociale
Delibera Giunta Regionale n. 185 del 28.03.2011
Il Regolamento risponde ad un esigenza pratica: contribuire a
risolvere il problema del sovraffollamento dei cimiteri.
La carenza di spazi cimiteriali è un problema annoso i cui effetti
negativi si ripercuotono sui parenti del defunto e sulla
collettività.
Il sistema delle sepolture areate, ad oggi espressamente
contemplato solo in alcune Regioni (Lombardia, E .Romagna,
Marche) favorisce i processi di mineralizzazione dei cadaveri e
consente di ridurre drasticamente il periodo di conservazione
dei cadaveri all’interno del loculo.
Con questo sistema le concessioni cimiteriali, una volta perpetue,
adesso solo ventennali, potrebbero essere ragionevolmente
limitate a tempi anche inferiori a dieci anni.
Direzione Generale
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Diritti di cittadinanza e Coesione sociale
L.R. 31 maggio 2004 n.29
Affidamento, conservazione e dispersione
delle ceneri derivanti dalla cremazioni dei
defunti
Cremazione previa manifestazione di
volontà del defunto
 Affidamento previa sottoscrizione del
soggetto affidatario
 Dispersione delle ceneri consentita in
aree individuate

Direzione Generale
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Diritti di cittadinanza e Coesione sociale
L.R. 31 maggio 2004 n.29
Affidamento, conservazione e dispersione
delle ceneri derivanti dalla cremazioni dei
defunti
Senso comunitario della morte
Direzione Generale
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Diritti di cittadinanza e Coesione sociale
….grazie per l’attenzione!
Direzione Generale
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Diritti di cittadinanza e Coesione sociale
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