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DEPOSITO CONFERIMENTO IN DENARO PER LA COSTITUZIONE

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DEPOSITO CONFERIMENTO IN DENARO PER LA COSTITUZIONE
DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OPERAZIONI
E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI - (Titolo VI Testo Unico Bancario - D. Lgs. 385/1993)
FOGLIO INFORMATIVO
Il presente Foglio Informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.
SERVIZI VARI
DEPOSITO CONFERIMENTO IN DENARO PER LA COSTITUZIONE DI
SOCIETA' DI CAPITALE (S.p.A. e S.a.p.a)
(DEPOSITO PER SOCIETA' COSTITUENDA)
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA CARIME
Societa' per Azioni
Sede Legale e Direzione di Cosenza: Viale Crati, 87100 COSENZA - Direzione di Bari: Viale De Blasio, 18 - 70132 BARI
Tel.: 800.500.200 - Fax: 0275462149 - Indirizzo P.E.C.: [email protected]
Indirizzo e-mail: [email protected] - Sito internet: www.ubibanca.com/carime
Codice ABI n. 03067.6
Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5562
Gruppo Bancario UNIONE DI BANCHE ITALIANE - Albo dei Gruppi Bancari n. 03111.2
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Cosenza n. 13336590156
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.p.A., con sede in Bergamo
CHE COS'È IL SERVIZIO DEPOSITO CONFERIMENTO IN DENARO
IL DEPOSITO CONFERIMENTO IN DENARO PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALE (S.p.A e
S.a.p.a.)
Il servizio ha per oggetto la costituzione presso la Banca di un deposito bancario vincolato, effettuato per conto dei soci
sottoscrittori e della società, al fine del versamento dei conferimenti in denaro per la costituzione di società di capitali, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente (pari almeno in generale al 25% dei conferimenti in denaro della società che verrà
costituita; al loro intero ammontare in caso di società unipersonale; ovvero nella misura prevista dalla normativa vigente per casi
particolari).
La Banca acquista la proprietà e la piena disponibilità della somme depositate, obbligandosi a restituirle, nella stessa specie
monetaria, ai soggetti legittimati secondo i termini e le modalità previsti dal contratto.
Sul deposito, per tutta la durata, non è ammessa alcuna disposizione d'ordine, non possono essere collegati o regolati servizi di
pagamento e non sono ammessi versamenti successivi o prelevamenti intermedi.
Il deposito è soggetto al sistema di garanzia denominato ”Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi“, nonché alla "normativa sui
depositi dormienti".
PRINCIPALI RISCHI
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di remunerazione, commissioni e spese del servizio) ove
contrattualmente previsto;
- rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al depositante, in tutto o in parte, il saldo
disponibile. A fronte di questo rischio, è prevista la copertura, nei limiti di importo di 100.000,00 euro per ciascun depositante,
delle disponibilità risultanti in deposito, per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Per
ulteriori informazioni sui sistemi di garanzia dei depositi si rinvia all'Informativa generale per i depositanti (00.07.003_F), nonché
http://servizi.lombardasistemiservizi.it/CantiereTrasparenza/CARIME/CARIME_00.07.003_F.pdf
al sito web del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi www.fitd.it. Oltre tale importo trova applicazione la disciplina sulla
risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "bail-in") con possibile riduzione o conversione in capitale del relativo credito, ai sensi del D.
Lgs. 180/2015.
SERVIZI ACCESSORI
Non sono previsti servizi accessori.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
SPESE FISSE
GESTIONE LIQUIDITA'
Spese per l'apertura del conto
Decorrenza 20/06/2016
non previste
Foglio 22.01.008
Pag. 1 di 4
Canone annuo
Numero operazioni incluse nel canone annuo
Spese annue per conteggio interessi e competenze
non previsto
non previsto
non previste
SPESE VARIABILI
GESTIONE LIQUIDITA'
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione):
- Sportello
- on-line
non prevista
non prevista
cfr. spese tenuta conto
Invio rendiconto:
- spedite per posta ordinaria, se non esenti per Legge
- inviate per via telematica tramite "Le mie Contabili" (1)
Periodicità addebito spese per produzione ed invio comunicazioni/informazioni
Periodicità di invio Rendiconto
0,00 €
0,00 €
trimestrale
annuale
INTERESSI SOMME DEPOSITATE
INTERESSI CREDITORI
Tasso creditore annuo (al lordo delle imposte vigenti)
nominale min.
0,0500 %
effettivo min.
0,0500 %
CAPITALIZZAZIONE
Periodicità di conteggio e scadenza degli interessi (debitori/creditori)
alla restituzione / chiusura
SPESE DI GESTIONE CONTO E ASSICURAZIONE
Spese di gestione conto qualora microimprese ed altri Clienti (2)
0,00 €
Commissione forfettaria (percepita dalla Banca all'atto del conferimento)
0,0500 %
sull'importo conferito
50,00 €
100,00 €
Importo minimo commissione forfettaria
Importo massimo commissione forfettaria
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'
SPESE TENUTA CONTO
Spese per registrazione singola operazione:
- Conferimento iniziale di capitale
- Restituzione capitale alla chiusura del deposito
REMUNERAZIONE DELLE GIACENZE
Tasso creditore annuo (al lordo delle imposte vigenti)
Ritenuta fiscale sugli interessi creditori
Calcolo degli interessi
Valuta accredito / addebito interessi
0,00 €
0,00 €
nominale min.
ALTRO
Spese di estinzione rapporto
0,0500 %
effettivo min.
0,0500 %
26,0000 %
anno civile
data restituzione/chiusura
0,00 €
COMUNICAZIONI/INFORMAZIONI E DUPLICATI
Periodicità addebito spese per produzione ed invio comunicazioni/informazioni
Periodicità di invio Rendiconto
Periodicità invio Documento di Sintesi
Comunicazioni di modifiche unilaterali
Comunicazioni/informazioni obbligatorie per Legge (per ogni documento):
- spedite per posta ordinaria, se non esenti per Legge
- inviate per via telematica tramite "Le mie Contabili" (1)
Comunicazioni/informazioni non obbligatorie per Legge (per ogni documento):
- spedite per posta ordinaria
- inviate per via telematica tramite "Le mie Contabili" (1)
Comunicazioni/informazioni ulteriori (o a contenuti ulteriori) o più frequenti
rispetto agli obblighi di Legge o trasmesse con strumenti diversi da quelli
standard previsti da contratto, se accettati dalla Banca
Imposta di bollo su ogni rendiconto
Decorrenza 20/06/2016
trimestrale
annuale
annuale
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
determinazione delle spese al momento
della richiesta in base al contenuto della
stessa e comunque nei limiti dei costi
sostenuti (produzione ed invio)
nella misura prevista per Legge
Foglio 22.01.008
Pag. 2 di 4
Valute applicate ai prelevamenti:
- prelievo per restituzione e chiusura conto deposito
Valute applicate ai versamenti in euro (giorni successivi alla data operazione)
data operazione
0
Per le spese relative a duplicati di documenti diversi, per la copia di singole operazioni e per il rilascio di certificazioni si vedano i
Fogli Informativi:
22.01.004
Rilascio certificazioni e servizi diversi
22.01.011
Rilascio duplicati di operazioni e documenti diversi
http://servizi.lombardasistemiservizi.it/CantiereTrasparenza/CARIME/CARIME_22.01.004.pdf
http://servizi.lombardasistemiservizi.it/CantiereTrasparenza/CARIME/CARIME_22.01.011.pdf
RECESSO E RECLAMI
RECESSO
In caso di mancata iscrizione della Società al Registro delle Imprese, entro 90 giorni dalla stipula dell'atto costitutivo, o dalla data di
consegna al Notaio rogante delle autorizzazioni eventualmente richieste dalla legge per la costituzione della Società, o in caso di
rinuncia o di impossibilità, per altra ragione, di perfezionare la costituzione della Società, i soggetti legittimati potranno richiedere le
somme depositate, secondo i termini e le modalità previsti dal contratto.
La restituzione delle somme verrà effettuata agli aventi diritto congiuntamente.
Decorsi 9 mesi dal versamento delle somme, se la Società non sarà stata costituita o l'iscrizione non avrà avuto luogo, la Banca
potrà recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta a tutti i soggetti legittimati e mettendo a disposizione degli stessi le
somme depositate per la restituzione, unitamente agli interessi fino a quel momento maturati.
La restituzione delle somme determina la contestuale estinzione del deposito.
TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA RAPPORTO
15 giorni lavorativi.
RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Il Cliente può presentare reclami alla Banca:
- con lettera semplice, da consegnarsi personalmente presso la Filiale in cui intrattiene il rapporto;
- con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare a Banca Carime - reclami, Viale De Blasio, 18 - 70132 Bari (BA);
- con posta elettronica, all'indirizzo e-mail [email protected];
- con posta elettronica certificata, all'indirizzo e-mail [email protected].
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il Cliente può rivolgersi a:
a) l'Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
b) all'Organismo di mediazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario – con sede a Roma,Via delle Botteghe Oscure 54, tel.
06/674821, in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori
diffusa sul territorio nazionale. L'Organismo può essere attivato sia dalla Banca che dal Cliente e non richiede che sia stato
preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Se il Cliente riveste la qualifica di Consumatore la mediazione dovrà avere
luogo presso la sede dell'Organismo più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le condizioni e le procedure
sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca. Solo
qualora nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia non fosse presente un ufficio di mediazione del
Conciliatore BancarioFinanziario, la Banca e il Cliente potranno adire un altro mediatore iscritto nel registro degli organismi di
mediazione, purché specializzato in materia bancaria e territorialmente competente.
Il ricorso preventivo ai suddetti soggetti vale in relazione all'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, quale condizione di
procedibilità nei casi previsti dalla Legge per l'esercizio di azioni individuali davanti all'Autorità Giudiziaria (art. 5 D. Lgs 28/2010).
LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO INFORMATIVO
Capitalizzazione
Processo mediante il quale l'interesse, prodotto da un capitale impiegato per
un dato periodo di tempo, è portato in aumento del capitale stesso.
Tasso annuo creditore
Tasso di interesse applicato alle somme a credito del Cliente per la
determinazione degli interessi a suo favore.
Valuta
Data a partire dalla quale iniziano a maturare gli interessi sui saldi (definiti
saldi liquidi) a credito o a debito, modificati dai singoli movimenti.
Decorrenza 20/06/2016
Foglio 22.01.008
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NOTE
(1) Comunicazioni/informazioni obbligatorie/non obbligatorie per Legge inviate per via telematica tramite "Le mie
Contabili": funzionalità disponibile a richiesta per i Clienti che aderiscono ai servizi di Internet Banking QUI UBI e QUI UBI
Affari (gratuito in versione solo informativa) per le comunicazioni ivi disponibili.
(2) Microimprese ed altri Clienti: classificazione valida ai fini dell'introduzione della PSD.
Decorrenza 20/06/2016
Foglio 22.01.008
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