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le distanze degli alberi dal confine
Le distanze degLi aLberi daL confine A cura dell’Avv. Rosanna Mancuso L a disposizione dell’art. 892 del codice civile, si occupa per l’appunto delle distanze degli alberi dal confine disponendo che: Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine: 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani, e simili; 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore ai tre metri, si diffonde in rami; 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro. 2 L'obbligo di rispettare determinate distanze è rivolto chiaramente sia ad evitare l'invasione della proprietà altrui con radici o rami, sia ad evitare la possibilità che gli alberi tolgano luce e vista al fondo del vicino. La lettura della norma ci consente di enucleare due diverse situazioni: quella in cui gli alberi devono essere piantati e quella in cui gli alberi già insistono sul terreno. Quando gli alberi devono ancora essere piantati la distanza, dice la norma, si misura a partire dal punto della semina o dalla base esterna dell'albero piantato, a livello del terreno. Tuttavia, si può certamente criticare l’imprecisione terminologica del legislatore del ’42 che ha fatto riferimento a delle espressioni poco tecniche, distinguendo le te curate dalle Camere di Commercio. In mancanza operano le distanze prescritte dallo stesso articolo 892 c.c. Tali distanze, tuttavia, non devono essere osservate quando sul confine vi è un muro, senza aperture, sia comune che di proprietà esclusiva di uno dei due confinanti, a condizione che le piante siano potate in modo da non superare l'altezza del muro. Nella seconda situazione, quella relativa alle piante già esistenti, occorre distinguere i casi in cui si è acquisito il diritto di tenere la pianta a distanza minore di quella legale, da quelle in cui il diritto non è ancora stato acquisito. Il diritto in questione, che in termini tecnici è una servitù, può essere acquisito o per contratto, o per "destinazione del padre di famiglia" (ad esempio, perché il terreno, diviso in seguito a successione ereditaria, ha determinato che il confine si trovasse presso l'albero o nelle immediate vicinanze) oppure per usucapione ventennale, piante a seconda che esse siano di alto fusto, di medio fusto o arbusti, senza tener conto che lo sviluppo di una pianta non può essere determinato in astratto, ma solo in relazione alle concrete condizioni climatiche ed alle modalità di coltivazione. Con la conseguenza che l'obbligo di rispettare le distanze e il diritto di chiederne il rispetto non sempre scatta nel momento in cui la pianta viene piantata ma in un momento successivo, quello appunto della crescita. La distanza da osservare è, innanzitutto, quella stabilita da regolamenti od usi locali. Le norme regolamentari sono contenute, di solito, nei regolamenti di polizia urbana o rurale reperibili presso i Comuni. Gli usi sono contenuti, invece, nelle raccol- ossia quando il confinante per almeno vent'anni non reagisce al fatto che una pianta sul fondo vicino cresca a distanza non legale. Se il diritto non è ancora stato acquisito, il confinante può richiedere in qualunque momento che l'albero venga reciso o ridotto. Nel caso in cui si è acquisito il diritto, se tuttavia l'albero muore o viene abbattuto, non può essere sostituito. Per ottenere il rispetto delle distanze legali o la recisione di rami occorre svolgere azione giudiziaria di negazione di servitù (negatoria servitutis). L'art. 896 c.c., a completamento della disciplina, regola i rapporti del confinante con l'albero che lo "invade": “Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti”. In alcune zone gli usi locali consentono al proprietario dell'albero di entrare nel fondo altrui per raccoglie- re i frutti caduti o per effettuare la raccolta. In altri, il diritto di recidere rami o radici di un albero può essere limitato da norme locali che sottopongano a tutela alberi di 4 certe specie o dimensioni, in quanto la recisione possa comportare un danno per l'albero stesso. [email protected]