...

le distanze degli alberi dal confine

by user

on
Category: Documents
12

views

Report

Comments

Transcript

le distanze degli alberi dal confine
Le distanze degLi aLberi
daL confine
A cura dell’Avv. Rosanna Mancuso
L
a disposizione dell’art. 892 del
codice civile, si occupa per l’appunto delle distanze degli alberi
dal confine disponendo che: Chi
vuole piantare alberi presso il confine deve
osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli
uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto.
Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o
diviso in rami, sorge ad altezza notevole,
come sono i noci, i castagni, le querce, i
pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani, e
simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non
alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui
fusto, sorto ad altezza non superiore ai tre
metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le
siepi vive, le piante da frutto di altezza non
maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora
le siepi siano di ontano, di castagno o di
altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri
per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero
nel tempo della piantagione o dalla linea
stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune, purchè le piante
siano tenute ad altezza che non ecceda la
sommità del muro.
2
L'obbligo di rispettare determinate distanze è rivolto chiaramente sia ad evitare l'invasione della proprietà altrui con radici o
rami, sia ad evitare la possibilità che gli
alberi tolgano luce e vista al fondo del vicino.
La lettura della norma ci consente di enucleare due diverse situazioni: quella in cui
gli alberi devono essere piantati e quella in
cui gli alberi già insistono sul terreno.
Quando gli alberi devono ancora essere
piantati la distanza, dice la norma, si misura a partire dal punto della semina o dalla
base esterna dell'albero piantato, a livello
del terreno.
Tuttavia, si può certamente criticare l’imprecisione terminologica del legislatore
del ’42 che ha fatto riferimento a delle
espressioni poco tecniche, distinguendo le
te curate dalle Camere di Commercio.
In mancanza operano le distanze prescritte dallo stesso articolo 892 c.c.
Tali distanze, tuttavia, non devono essere
osservate quando sul confine vi è un
muro, senza aperture, sia comune che di
proprietà esclusiva di uno dei due confinanti, a condizione che le piante siano
potate in modo da non superare l'altezza
del muro.
Nella seconda situazione, quella relativa
alle piante già esistenti, occorre distinguere i casi in cui si è acquisito il diritto di
tenere la pianta a distanza minore di quella legale, da quelle in cui il diritto non è
ancora stato acquisito.
Il diritto in questione, che in termini tecnici
è una servitù, può essere acquisito o per
contratto, o per "destinazione del padre di
famiglia" (ad esempio, perché il terreno,
diviso in seguito a successione ereditaria,
ha determinato che il confine si trovasse
presso l'albero o nelle immediate vicinanze) oppure per usucapione ventennale,
piante a seconda che esse siano di alto
fusto, di medio fusto o arbusti, senza
tener conto che lo sviluppo di una pianta
non può essere determinato in astratto,
ma solo in relazione alle concrete condizioni climatiche ed alle modalità di coltivazione.
Con la conseguenza che l'obbligo di rispettare le distanze e il diritto di chiederne il
rispetto non sempre scatta nel momento
in cui la pianta viene piantata ma in un
momento successivo, quello appunto
della crescita.
La distanza da osservare è, innanzitutto,
quella stabilita da regolamenti od usi locali. Le norme regolamentari sono contenute, di solito, nei regolamenti di polizia urbana o rurale reperibili presso i Comuni.
Gli usi sono contenuti, invece, nelle raccol-
ossia quando il confinante per almeno vent'anni non reagisce al fatto che una pianta
sul fondo vicino cresca a distanza non
legale. Se il diritto non è ancora stato
acquisito, il confinante può richiedere in
qualunque momento che l'albero venga
reciso o ridotto.
Nel caso in cui si è acquisito il diritto, se
tuttavia l'albero muore o viene abbattuto,
non può essere sostituito.
Per ottenere il rispetto delle distanze legali o la recisione di rami occorre svolgere
azione giudiziaria di negazione di servitù
(negatoria servitutis).
L'art. 896 c.c., a completamento della
disciplina, regola i rapporti del confinante
con l'albero che lo "invade": “Quegli sul cui
fondo si protendono i rami degli alberi del
vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le
radici che si addentrano nel suo fondo,
salvi però in ambedue i casi i regolamenti
e gli usi locali. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente
caduti dai rami protesi sul fondo del vicino
appartengono al proprietario del fondo su
cui sono caduti”. In alcune zone gli usi
locali consentono al proprietario dell'albero di entrare nel fondo altrui per raccoglie-
re i frutti caduti o per effettuare la raccolta.
In altri, il diritto di recidere rami o radici di
un albero può essere limitato da norme
locali che sottopongano a tutela alberi di
4
certe specie o dimensioni, in quanto la
recisione possa comportare un danno per
l'albero stesso.
[email protected]
Fly UP