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L`occupazione della sede stradale a mezzo convogli militari

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L`occupazione della sede stradale a mezzo convogli militari
codice
della strada
di Giovanni Fontana (1)
L’occupazione
della sede stradale
a mezzo convogli militari,
cortei e simili
Soprattutto nei piccoli comuni, non poche volte la sede stradale è occupata da cortei – per lo più civili o religiosi –
senza che nessuno si occupi e si preoccupi delle conseguenze che possono derivare da una inadeguata organizzazione
delle persone che compongono i cortei medesimi.
Non solo con riferimento ai problemi di ordine pubblico che ne possono scaturire, quanto, piuttosto, ai problemi che
possono derivarne, in termini di pericolo o intralcio alla circolazione stradale e quindi, con riferimento a quanto previsto
dall’art. 140 del Nuovo Codice della Strada, alla minaccia che può essere arrecata alla sicurezza della circolazione
stradale.
Struttura
dell’art.
163
del
Nuovo Codice
della
Strada
Al fine di prevenire tali problematiche, la sicurezza della circolazione stradale è affidata alle disposizioni di dettaglio
previste dall’art. 163 del Nuovo Codice della Strada che si compone di appena tre commi:
- il comma 1, che vieta l’interruzione di convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati
come tali;
- il comma 2, che vieta l’interruzione di colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni;
- infine, il comma 3, che prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 38,00
ad un massimo di euro 155,00, per le violazioni al contenuto dei precedenti commi (cfr. Tab. 1).
Note
a commento dell’art.
163 N.C.d.S.
Intanto, v’è subito da dire che mentre il primo comma dell’articolo in questione attiene ai veicoli militari, delle forze
di polizia o dei mezzi di soccorso, segnalati come tali, il secondo comma è da riferire alle “colonne” (utilizzando
qui un termine omnicomprensivo e di immediata percezione, sebbene riconducibile alle sole FF.AA.) di persone che
costituiscono, nel loro insieme le truppe (propriamente dette), gli scolari, i cortei e le processioni. Non si dimentichi
poi, che per ragioni di ordine pubblico e sicurezza pubblica, chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche
religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne
avviso, almeno tre giorni prima, al questore (art. 25, primo
comma TULPS); in ogni caso, l’obbligo di preavviso non
è previsto per gli accompagnamenti del viatico e dei
trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei
regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale (art. 27,
primo comma TULPS). Val la pena di segnalare, che in
conformità a quanto previsto dall’art. 360, comma 4,
del Reg. N.C.d.S. (rispetto della distanza di sicurezza
di cui all’art. 149 del citato Codice), sono comunque da
individuare quali “autocolonne militari” soltanto quelle che
procedono a ranghi serrati e cioè con i veicoli a distanza
ravvicinata, in modo da presentarsi come formazioni
unitarie, e non anche nel caso in cui i veicoli procedono
in gruppi distanziati, l’uno dall’altro o addirittura isolati
e separati l’uno dall’altro da notevole spazio, sì che il
divieto di cui all’art. 163 più volte citato non si applica
allorquando gli autoveicoli militari non si presentano
come una formazione unitaria, ma come unità separate
ed indipendenti, marcianti a notevole distanza fra di
loro (cfr. Cass. Civ., 12.05.1960, in Codice della Strada
annotato con la giurisprudenza, a cura di M. Curti).
Criteri
operativi ed applicazione
delle sanzioni
Evidentemente, l’interesse principale odierno attiene alla
sicurezza della circolazione stradale.
Ciò, peraltro, non esclude che dall’accertamento della
violazione all’art. 163 del N.C.d.S., venga altresì accertata
la contravvenzione all’art. 25 del T.U.L.P.S., in regime
di connessione (art. 221 N.C.d.S.). Conseguendone,
che laddove l’intervento di polizia stradale sia diretto a
verificare la regolarità della processione ecclesiastica
o civile, sarà sicuramente necessario verificare che
chi promuove o chi dirige la funzione abbia avvisato il
questore nei termini anzidetti e, in difetto, il medesimo
soggetto sarà denunciato alla Procura della Repubblica
presso il competente Tribunale. Da un punto di vista
della sicurezza della circolazione stradale e a tutela della
incolumità di chi partecipa all’iniziativa o chi, comunque,
ne subisce le conseguenze, è opportuno che la polizia
stradale verifichi la regolarità dell’esercizio dell’attività
assoggettata a controllo, in ragione del fatto che la
movimentazione avvenga a mezzo persone o veicoli.
Infatti, nel caso di colonne o gruppi di scolari, è sempre
opportuno che i medesimi si avvalgano del marciapiede
e, allorquando ciò non sia possibile e quindi si renda
necessario occupare la sede stradale, questo deve
avvenire arrecando il minimo intralcio o impedimento alla
circolazione veicolare: in ogni caso ed al fine di evitare
possibili danni alle relative strutture portanti, è sempre
vietato tenere il passo sui ponti (art. 360, commi 2 e 3,
Reg. N.C.d.S.). Nel caso di autocolonne, invece, al fine di
evitare potenziali fraintendimenti con gli altri conducenti
di veicoli, incombe sui conducenti dell’autocolonna di
marciare in modo serrato e alla distanza di sicurezza
prevista dall’art. 149 N.C.d.S., rispetto al veicolo
che precede: ciò presuppone una velocità di marcia
particolarmente ridotta e comunque, l’evidente obbligo
di occupare la larghezza di carreggiata strettamente
indispensabile sulla propria destra, onde arrecare il
minimo intralcio alla circolazione normale (art. 360,
comma 1, Reg. N.C.d.S.).
In ogni caso, qualora si tratti di convogli di autoveicoli
in numero superiore a dieci unità, sul primo veicolo
della colonna nel senso di marcia deve essere collocato
anteriormente un cartello a fondo bianco con l’iscrizione
in nero INIZIO COLONNA e posteriormente un cartello
a fondo bianco con iscrizione in nero FINE COLONNA.
Sull’ultimo veicolo della colonna, nel senso di marcia
dovrà essere collocato anteriormente analogo cartello
con l’iscrizione FINE COLONNA e posteriormente
altro cartello con l’iscrizione INIZIO COLONNA. Una
competizione ciclistica o atletica in corso di svolgimento
può essere indicata con analoghi cartelli riportanti le
iscrizioni “INIZIO GARA ...” e “FINE GARA ...” con le
modalità prescritte nel provvedimento di autorizzazione
della gara (per quanto attiene alle “gare ciclistiche, si
rimanda a quanto specificatamente previsto dall’art.
9 N.C.d.S., nonché a quanto indicato nelle Circc. Min.
Interno 13.10.1997, n. 300/A/26784/116/1 e 08.11.1998,
n. 300/A/55805/116/1). Tali modalità di “informazione
al pubblico” consentono ai conducenti di tutti i veicoli,
quale che sia il loro senso di marcia, di individuare l’inizio
e la fine del convoglio di veicoli.
TAB. 1
Convogli militari, cortei e simili
Quale utente della strada interrompeva ovvero si inseriva tra i veicoli componenti
un autoconvoglio militare regolarmente segnalato
Quale utente della strada interrompeva una colonna di truppe (oppure scolari,
corteo, processione)
Art. 163
comma
SANZIONE
1
€ 38,00
PUNTI
(rif. 3)
2
€ 38,00
(rif. 3)
Ufficiale di Polizia Municipale e Referente ASAPS, presso il Comune di Forte dei Marmi e Consigliere ANCUPM per
laprovincia di Lucca. Docente presso ISOPOL ed SPL. Attestato tecnico del segnalamento stradale presso ilPolitecnico
di Milano.
(1)
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