L`occupazione della sede stradale a mezzo convogli militari
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L`occupazione della sede stradale a mezzo convogli militari
codice della strada di Giovanni Fontana (1) L’occupazione della sede stradale a mezzo convogli militari, cortei e simili Soprattutto nei piccoli comuni, non poche volte la sede stradale è occupata da cortei – per lo più civili o religiosi – senza che nessuno si occupi e si preoccupi delle conseguenze che possono derivare da una inadeguata organizzazione delle persone che compongono i cortei medesimi. Non solo con riferimento ai problemi di ordine pubblico che ne possono scaturire, quanto, piuttosto, ai problemi che possono derivarne, in termini di pericolo o intralcio alla circolazione stradale e quindi, con riferimento a quanto previsto dall’art. 140 del Nuovo Codice della Strada, alla minaccia che può essere arrecata alla sicurezza della circolazione stradale. Struttura dell’art. 163 del Nuovo Codice della Strada Al fine di prevenire tali problematiche, la sicurezza della circolazione stradale è affidata alle disposizioni di dettaglio previste dall’art. 163 del Nuovo Codice della Strada che si compone di appena tre commi: - il comma 1, che vieta l’interruzione di convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; - il comma 2, che vieta l’interruzione di colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni; - infine, il comma 3, che prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 38,00 ad un massimo di euro 155,00, per le violazioni al contenuto dei precedenti commi (cfr. Tab. 1). Note a commento dell’art. 163 N.C.d.S. Intanto, v’è subito da dire che mentre il primo comma dell’articolo in questione attiene ai veicoli militari, delle forze di polizia o dei mezzi di soccorso, segnalati come tali, il secondo comma è da riferire alle “colonne” (utilizzando qui un termine omnicomprensivo e di immediata percezione, sebbene riconducibile alle sole FF.AA.) di persone che costituiscono, nel loro insieme le truppe (propriamente dette), gli scolari, i cortei e le processioni. Non si dimentichi poi, che per ragioni di ordine pubblico e sicurezza pubblica, chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore (art. 25, primo comma TULPS); in ogni caso, l’obbligo di preavviso non è previsto per gli accompagnamenti del viatico e dei trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale (art. 27, primo comma TULPS). Val la pena di segnalare, che in conformità a quanto previsto dall’art. 360, comma 4, del Reg. N.C.d.S. (rispetto della distanza di sicurezza di cui all’art. 149 del citato Codice), sono comunque da individuare quali “autocolonne militari” soltanto quelle che procedono a ranghi serrati e cioè con i veicoli a distanza ravvicinata, in modo da presentarsi come formazioni unitarie, e non anche nel caso in cui i veicoli procedono in gruppi distanziati, l’uno dall’altro o addirittura isolati e separati l’uno dall’altro da notevole spazio, sì che il divieto di cui all’art. 163 più volte citato non si applica allorquando gli autoveicoli militari non si presentano come una formazione unitaria, ma come unità separate ed indipendenti, marcianti a notevole distanza fra di loro (cfr. Cass. Civ., 12.05.1960, in Codice della Strada annotato con la giurisprudenza, a cura di M. Curti). Criteri operativi ed applicazione delle sanzioni Evidentemente, l’interesse principale odierno attiene alla sicurezza della circolazione stradale. Ciò, peraltro, non esclude che dall’accertamento della violazione all’art. 163 del N.C.d.S., venga altresì accertata la contravvenzione all’art. 25 del T.U.L.P.S., in regime di connessione (art. 221 N.C.d.S.). Conseguendone, che laddove l’intervento di polizia stradale sia diretto a verificare la regolarità della processione ecclesiastica o civile, sarà sicuramente necessario verificare che chi promuove o chi dirige la funzione abbia avvisato il questore nei termini anzidetti e, in difetto, il medesimo soggetto sarà denunciato alla Procura della Repubblica presso il competente Tribunale. Da un punto di vista della sicurezza della circolazione stradale e a tutela della incolumità di chi partecipa all’iniziativa o chi, comunque, ne subisce le conseguenze, è opportuno che la polizia stradale verifichi la regolarità dell’esercizio dell’attività assoggettata a controllo, in ragione del fatto che la movimentazione avvenga a mezzo persone o veicoli. Infatti, nel caso di colonne o gruppi di scolari, è sempre opportuno che i medesimi si avvalgano del marciapiede e, allorquando ciò non sia possibile e quindi si renda necessario occupare la sede stradale, questo deve avvenire arrecando il minimo intralcio o impedimento alla circolazione veicolare: in ogni caso ed al fine di evitare possibili danni alle relative strutture portanti, è sempre vietato tenere il passo sui ponti (art. 360, commi 2 e 3, Reg. N.C.d.S.). Nel caso di autocolonne, invece, al fine di evitare potenziali fraintendimenti con gli altri conducenti di veicoli, incombe sui conducenti dell’autocolonna di marciare in modo serrato e alla distanza di sicurezza prevista dall’art. 149 N.C.d.S., rispetto al veicolo che precede: ciò presuppone una velocità di marcia particolarmente ridotta e comunque, l’evidente obbligo di occupare la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra, onde arrecare il minimo intralcio alla circolazione normale (art. 360, comma 1, Reg. N.C.d.S.). In ogni caso, qualora si tratti di convogli di autoveicoli in numero superiore a dieci unità, sul primo veicolo della colonna nel senso di marcia deve essere collocato anteriormente un cartello a fondo bianco con l’iscrizione in nero INIZIO COLONNA e posteriormente un cartello a fondo bianco con iscrizione in nero FINE COLONNA. Sull’ultimo veicolo della colonna, nel senso di marcia dovrà essere collocato anteriormente analogo cartello con l’iscrizione FINE COLONNA e posteriormente altro cartello con l’iscrizione INIZIO COLONNA. Una competizione ciclistica o atletica in corso di svolgimento può essere indicata con analoghi cartelli riportanti le iscrizioni “INIZIO GARA ...” e “FINE GARA ...” con le modalità prescritte nel provvedimento di autorizzazione della gara (per quanto attiene alle “gare ciclistiche, si rimanda a quanto specificatamente previsto dall’art. 9 N.C.d.S., nonché a quanto indicato nelle Circc. Min. Interno 13.10.1997, n. 300/A/26784/116/1 e 08.11.1998, n. 300/A/55805/116/1). Tali modalità di “informazione al pubblico” consentono ai conducenti di tutti i veicoli, quale che sia il loro senso di marcia, di individuare l’inizio e la fine del convoglio di veicoli. TAB. 1 Convogli militari, cortei e simili Quale utente della strada interrompeva ovvero si inseriva tra i veicoli componenti un autoconvoglio militare regolarmente segnalato Quale utente della strada interrompeva una colonna di truppe (oppure scolari, corteo, processione) Art. 163 comma SANZIONE 1 € 38,00 PUNTI (rif. 3) 2 € 38,00 (rif. 3) Ufficiale di Polizia Municipale e Referente ASAPS, presso il Comune di Forte dei Marmi e Consigliere ANCUPM per laprovincia di Lucca. Docente presso ISOPOL ed SPL. Attestato tecnico del segnalamento stradale presso ilPolitecnico di Milano. (1)