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TRACCIABILITÀ NUOVI LIMITI AL PAGAMENTO IN CONTANTI

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TRACCIABILITÀ NUOVI LIMITI AL PAGAMENTO IN CONTANTI
TRACCIABILITÀ
NUOVI LIMITI AL PAGAMENTO IN
CONTANTI
CAUSE E CONSEGUENZE DELLA
FUORIUSCITA DAL REGIME L. 398/91
MODELLO EAS
Funzionari relatori:
DE LUCA VALERIA
ORLANDO STEFANO
Direzione Regionale
Valle d’Aosta
1
LA TRACCIABILITA’
DEI PAGAMENTI
Nuovi limiti al pagamento
in contanti
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2
Finalità delle norme che dispongono la
tracciabilità dei pagamenti
La tracciabilità dei pagamenti si riferisce al complesso di misure
legislative volte a restringere, entro limiti determinati dalla
norma, l’utilizzo del contante quale mezzo di adempimento delle
transazioni economiche.
Tali norme hanno la finalità di arginare il fenomeno della
sovrafatturazione e della creazione di movimenti di denaro in
‘‘nero’’, favorendo l’emersione della base imponibile e
agevolando lo svolgimento di efficaci controlli da parte
dell’Amministrazione Finanziaria.
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3
Normativa di riferimento per gli enti e le associazioni:
art. 25 comma 5 Legge 133/1999 - prima della Legge
di Stabilità (L. 190/2014)
I pagamenti effettuati a favore di società, enti o
associazioni sportive dilettantistiche nonché i
versamenti da questi operati, se di importo superiore
a lire 1.000.000 (euro 516,46), «sono eseguiti, tramite
conti correnti bancari o postali loro intestati ovvero
secondo altre modalità idonee a consentire
all’Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di
efficaci controlli (…)».
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4
Fino al 2014
• OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ PER I PAGAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 516,46
Decadenza dalle agevolazioni di cui alla Legge n. 398/1991, a partire dal mese successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti (Ris. 102/E del 19/11/2014)
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SANZIONI
Applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 11 del D.Lgs n. 471/1997 da € 258,23 a €
2.065,83
5
Dal 2015
OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ PER I PAGAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 1.000,00 (NON PIU’EURO 516,46) SANZIONI
nessuna variazione:
Rimangono ferme quelle previste in precedenza
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6
Incassi e pagamenti
LA TRACCIABILITA’ DELLE SOMME
Art. 25 c. 5, Legge 133/1999
bollettino c/c postale
i pagamenti e i versamenti
bonifico bancario
per importi pari o superiori a
1000,00 euro devono essere
assegno non trasferibile
effettuati tramite strumenti di
pagamento tracciabili:
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bancomat o carta di credito
7
Incassi e pagamenti
AMBITO DI APPLICAZIONE
PROFILO SOGGETTIVO
soggetti che possono fruire del regime di cui alla l. 398/1991:





asd
ssd
ass. senza fini di lucro
ass. pro loco
ass. bandistiche, cori amatoriali, ecc
(Risoluzione 102/e del 19 novembre 2014)
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PROFILO OGGETTIVO









erogazioni liberali
contributi a qualsiasi titolo
quote associative
proventi decommercializzati
raccolte fondi
sponsorizzazioni
ogni altro provento
compensi corrisposti
ogni altro pagamento
8
Modus operandi consigliato
• Tenere una prima nota degli incassi e dei pagamenti;
• Conservare in ordine cronologico tutta la documentazione contabile relativa agli incassi e ai pagamenti;
• ogni versamento bancario regolarmente documentato e gli incassi di importo superiore a € 1000,00 effettuati con modalità tracciate;
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9
Modus operandi consigliato
• Per gli incassi e i pagamenti effettuati con carte
di credito o bancomat allegare alle ricevute il
relativo documento contabile;
• Per i prelievi superiori a € 1000,00 tenere a
disposizione i documenti contabili di riferimento
idonei a giustificare l’utilizzo dell’importo
complessivamente prelevato
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10
Pagamenti e incassi frazionati
Il limite di € 1.000,00 non può essere aggirato con
pagamenti frazionati, singolarmente inferiori alla
soglia minima ma riconducibili alla stessa
operazione economica, laddove il pagamento
frazionato non sia previsto da un accordo
contrattuale.
per «pagamento» si intende sia il classico
pagamento di una fattura sia qualsiasi
trasferimento a terzi di denaro contante.
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11
Pagamenti e incassi frazionati
ESEMPIO
il pagamento in contanti di una fattura di 2.700 euro
effettuata in tre rate di importo unitario inferiore a 1.000
euro con rimesse previste in fattura a 30, 60 e 90 giorni,
può non costituire violazione del limite previsto.
Se la pluralità dei pagamenti a scadenze prefissate
(pagamenti singolarmente inferiori al limite stabilito e
cumulati superiori alla soglia fissata per legge)
frutto di una “ordinaria” dilazione del pagamento stesso
scaturente dal preventivo accordo delle parti.
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12
Pagamenti e incassi frazionati
ESEMPIO
rimborsi forfettari erogati ad allenatori e ad
atleti con pagamenti di rate in contanti
risultino sottoscritti regolari contratti tra le
parti nei quali siano chiaramente riportate le
modalità di pagamento rateale di dette somme
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13
Pagamenti e incassi frazionati
Attenzione:
• verificare se le operazioni sono state
artificiosamente frazionate al fine di eludere
la normativa in argomento
• effettuare un’analisi “caso per caso”
finalizzata a valutare, anche in presenza di un
frazionamento apparentemente coerente con
il tipo di operazione posta in essere, se lo
scopo effettivo sia quello di eludere la
normativa
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14
Dove si collocano gli attori?
ENTI NON
COMMERCIALI
ENTI DI TIPO
ASSOCIATIVO
Associazioni Sportive
Dilettantistiche
TITOLO II - CAPO III
ARTT. 143 – 150 T.U.I.R.
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SOCIETA’ DI
CAPITALI
ED ENTI
COMMERCIALI
Società Sportive
Dilettantistiche
TITOLO II – CAPO II
ARTT. 81 – 142 T.U.I.R.
15
Differenza importante ai fini della determinazione del reddito,
come stabilisce l’art. 143 del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R)
REDDITO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
=
sommatoria dei redditi appartenenti alle varie
categorie reddituali (redditi fondiari, di capitali,
d’impresa e diversi), ciascuno determinato
secondo la propria specifica disciplina
Diversamente da quanto avviene per le società di capitali e per gli enti
commerciali
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16
QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE
Ai sensi dell’art. 149, comma 4, del T.U.I.R. :
- Gli Enti ecclesiastici riconosciuti
giuridiche agli effetti civili;
come
persone
- Le Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute
dal CONI ed iscritte al registro nazionale delle ASD e
SSD;
sono soggetti alla verifica di non commercialità delle
attività svolte
ma non sono soggetti alla riqualificazione della natura
giuridica di enti non commerciali
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17
Regimi contabili
e di determinazione dell’imponibile
REGIME DI CONTABILITA’ ORDINARIA
Art. 14 D.P.R. 600/73
REGIME DI CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
Art. 18 D.P.R. 600/73
REGIME FORFETTARIO
Art. 145 D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.)
REGIME SUPER SEMPLIFICATO
Art. 20, comma 3 D.P.R. 600/73
REGIME FORFETTARIO
L. 398/1991 e art. 25 L. 133/1999
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18
IL REGIME AGEVOLATIVO
DELLA LEGGE 398/1991
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Legge 398/1991
Presupposti per l’applicazione
1) ASD; SSD; ass. senza fini di lucro; ass. pro loco; ass. bandistiche, cori amatoriali, ecc;
2)
Proventi relativi all’esercizio di attività commerciali conseguiti nel periodo d’imposta precedente per un importo non superiore a € 250.000;
3) Opzione comunicata alla SIAE o nella dichiarazione (quadro VO), oppure esercitata mediante le modalità di cui al D.P.R. n. 442/1997 (c.d. comportamento concludente) che però comporta la sanzione di € 258,00 ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 471/1997.
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20
LEGGE 398/1991
AGEVOLAZIONI
• la determinazione forfetaria del reddito imponibile (sulla base di un coefficiente di redditività);
• un sistema forfetario di determinazione dell’Iva;
• l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);
• l’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio ‐ Tv e pubblicità).
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21
L. 398/91 - Imposte sui redditi
ENTRATE E PROVENTI DERIVANTI DA
ATTIVITA’ISTITUZIONALE
NESSUNA
IMPOSIZIONE
RICAVI DERIVANTI DA
ATTIVITA’ COMMERCIALE
(es: pubblicità,
sponsorizzazioni,
diritti televisivi, ecc.)
IMPOSIZIONE
AL 3%
PLUSVALENZE
PATRIMONIALI
IMPOSIZIONE
AL 100%
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L. 398/91 - IVA
Proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali
(Art. 74.6 del dpr 633/72)
DETRAZIONI FORFETTARIE
 50% PER I PROVENTI COMMERCIALI GENERICI E
DA PUBBLICITA’
 50% PER LE SPONSORIZZAZIONI
 1/3 PER LE CESSIONI O CONCESSIONI DEI DIRITTI
DI RIPRESA TELEVISIVA E DI TRASMISSIONE
RADIOFONICA
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L. 398/91 - I.R.A.P.
BASE IMPONIBILE
- Reddito forfettizzato (3% dei ricavi e compensi);
- Retribuzioni sostenute per il personale dipendente;
- Compensi spettanti a collaboratori;
- Compensi erogati per prestazioni occasionali.
Sono escluse le indennità e i rimborsi forfettari di spesa
(Art. 67 comma 1 lett. m) T.U.I.R.)
La base imponibile così determinata
è assoggettata all’aliquota ordinaria I.R.A.P.
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24
Gli esoneri documentali e contabili
‐ fatturazione delle operazioni
‐ rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale
‐ tenuta del registro IVA acquisti
‐ tenuta del registro IVA corrispettivi e fatture emesse
‐ presentazione della dichiarazione annuale IVA
‐ versamento dell’acconto IVA
‐ presentazione della comunicazione annuale IVA
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Obblighi documentali e contabili
‐ presentare dichiarazione redditi, IRAP e dei sostituti
d’imposta (modello unico) nonché rilasciare le
certificazioni.
‐ emettere fatture relative a sponsorizzazioni, pubblicità,
cessioni e concessioni; conservare e numerare fatture
attive e passive
‐ versare l’IVA entro il giorno 16 del mese successivo al
trimestre di riferimento
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26
Obblighi documentali e contabili
‐ Tenere e compilare il modello di cui DM 11.02.1997;
«annotare, anche con un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali»
‐ Redigere Rendiconto di cui al DM 473/1999
«devono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell’ambito della quale vengono realizzati i proventi Raccolte pubbliche Non concorrono a formare il reddito imponibile
‐ Per un n. di eventi non superiore a 2 per anno
‐ Per un importo non superiore a € 51.645,69
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di fondi occasionali
Attività commerciali connesse agli scopi istituzionali
27
Quando l’ASD fuoriesce dal regime
agevolativo previsto dalla L. 398/91
Superamento del limite di € 250.000,00;
 Presenza di movimentazioni economiche «per
cassa» sia in entrata che in uscita di importo
pari o superiore a € 1.000,00 (art. 25 L.
133/90)
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28
Altre cause di perdita delle agevolazioni
previste dalla L. 398/91
Violazione del principio di democrazia e di uguaglianza (art. 90 c. 18 lett. e) L. 289/2000)
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Altre ipotesi di violazione degli obblighi
previsti per le ASD
Mancata tenuta:
 «modello» previsto dal DM 11 febbraio 1997;
No decadenza dai benefici L. 398/91
Presenza documentazione utile ai fini
‐ determinazione Reddito e IVA ‐ dell’accertamento dei requisiti
Sanzione per violazione obblighi relativi alla contabilità
 «rendiconto» previsto dall’art. 5, c. 5 del DM 473/99;
No decadenza dai benefici L. 398/91, ma, in assenza di documentazione contabile
Sanzione per violazione obblighi relativi alla contabilità
ai proventi in precedenza non imponibili si applicherà il coefficiente del 3% e gli stessi concorrono alla determinazione dell’importo limite di € 250.000,00
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30
Risoluzione n. 123/E del 07/11/2006
 Art. 1, c. 2, L. 398/91 «nei confronti dei soggetti che hanno
esercitato l’opzione di cui al comma 1 e che nel corso del
periodo d’imposta hanno superato il limite di lire 360
milioni (ora € 250.000,00), cessano di applicarsi le
disposizioni della presente legge con effetto dal mese
successivo a quello in cui il limite è superato»;
 La Circolare n. 1 dell’11/02/1992: qualora vengano meno i
requisiti per fruire delle disposizioni recate dalla medesima
Legge 398/91, nel corso del periodo d’imposta possono
eventualmente concretizzarsi due diversi regimi tributari.
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31
Risoluzione n. 123/E del 07/11/2006
Superamento del limite di € 250.000,00
 Dall’inizio del periodo d’imposta fino al mese in cui è avvenuto
il superamento: determinazione del reddito, determinazione
IVA, adempimenti contabili
regime agevolativo previsto dalla L. 398/91
 Dal mese successivo all’avvenuto superamento del limite fino
alla fine del periodo d’imposta
regime tributario ordinario:
‐ determinazione dell’imposta
‐ adempimenti contabili
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32
Risoluzione n. 102/E del 19/11/2014
VIOLAZIONE DELLA NORMA RELATIVA
ALLA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
l’applicazione del tributo con il regime ordinario dovrà avvenire dal mese successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti
(cfr. circolare n. 247/E del 1999, come modificata dalla circolare n. 43/E del 2000 – Risoluzione n. 123/E del 2006)
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33
IL MODELLO EAS
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34
Modello EAS
L’art. 30, commi 1, 2, 3 e 3‐bis, del D.L. n. 185/2008
Gli enti di tipo associativo (enti non commerciali
appartenenti a determinate categorie fra cui le
associazioni sportive dilettantistiche) che vogliono
avvalersi delle disposizioni di favore previste dall’art.
148 del TUIR
e dall’art. 4 del D.p.r. 633/1972,
debbono presentare il modello EAS.
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35
Chi NON deve presentare il Modello EAS
• Le associazioni pro loco che optano per le applicazioni delle disposizioni della l. n.398/1991.
• Gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che NON svolgono attività commerciale.
• Le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di
cui all’art. 6 della L. 266/1991 che non svolgono attività
commerciali diverse da quelle marginali individuate con D.M.
25 maggio 1995 (per esempio attività di vendita di beni
acquistati da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di
solidarietà, manifestazioni e simili)
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36
Modello EAS ridotto (Easy EAS)
per gli enti già iscritti in particolari registri
• Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro CONI diverse da quelle espressamente esonerate dall'articolo 30 del DL n. 185 del 2008 (quelle non iscritte al CONI ancorché affiliate ad una Federazione Nazionale o ad un Ente di promozione Sportiva sono tenute all’invio del modello EAS ordinario) • Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383
• Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, diverse da quelle esonerate dalla presentazione del modello • Associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e quindi siano iscritte nel registro delle persone giuridiche
tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 Direzione Regionale
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37
Modello EAS ridotto (Easy EAS)
per gli enti già iscritti in particolari registri
COMPILANO
il primo riquadro: i dati identificativi dell'ente e del rappresentante legale
Il secondo riquadro: solo i righi 4), 5) (articolazioni territoriali e/o funzionali), 6) (affiliazioni a federazioni/gruppi), 25) (settore in cui si opera)
e 26) (attività svolta).
Le associazioni e società sportive dilettantistiche compilano, altresì, il rigo
20) (proventi per attività di sponsorizzazione), mentre le associazioni che hanno
ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella "si'"
del rigo 3).
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38
Modalità di presentazione e termini
 esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi telematici
Entratel/fisconline per soggetti abilitati o tramite il software di
compilazione/controllo messo a disposizione sul sito dell’agenzia
www.agenziaentrate.gov.it, o tramite gli intermediari abilitati
alla trasmissione.
 entro 60 gg. dalla data di costituzione dell’ente.
 In caso di variazione dei dati precedentemente comunicati,
nuovamente presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a
quello in cui si è verificata la variazione (N.B.: devono essere inseriti
tutti i dati anche quelli non variati).
 In caso di perdita dei requisiti qualificanti va ripresentato entro
60 gg., compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”.
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39
Quando NON è necessario presentare un nuovo
modello.
La variazione riguardi
 importi relativi a sponsorizzazione e pubblicità; messaggi
pubblicitari;
 numero di manifestazioni (e relativi giorni) per la raccolta
dei fondi;
 dati relativi all’ammontare delle entrate; numero associati;
erogazioni liberali ricevute e contributi pubblici ricevuti.
 dati delle sezioni “Dati relativi all’Ente” e “Rappresentante
legale” già comunicate in altri modelli
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40
INVIO TARDIVO DEL MODELLO EAS
 Art. 2 D.l. n. 16/2012, conv. con modif. dalla l. n. 44/2012 ha introdotto
la remissione in bonis :
1. La violazione non constatata, né iniziati accessi ispezioni, verifiche o
altre attività amministrative di accertamento;
2. Possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento
alla data di scadenza ordinaria del termine;
3. Contestuale versamento della sanzione di 258 euro;
4. Adempimento degli obblighi dichiarativi non assolti entro il termine di
presentazione della prima dichiarazione utile (Circ. 38/E 28.9.2012).
 Le ASD che abbiano già provveduto alla presentazione del modello EAS
oltre i termini sanano la loro posizione unicamente mediante il
versamento di € 258,00 entro i termini considerati.
 Risoluzione n. 46/E 11 maggio 2012
Codice tributo F24 “8114”
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41
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