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Condizioni di Assicurazione e Nota Informativa al Contraente

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Condizioni di Assicurazione e Nota Informativa al Contraente
FASCICOLO INFORMATIVO
Contratto di Assicurazione del Ramo Danni
Assicurazione Fabbricati
Il presente Fascicolo Informativo contiene:
 Informativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003
 Nota Informativa
 Glossario
 Condizioni di Polizza
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Indice
Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010)
pag. 1
di 56
I
N
D
I
C
E
pag. 4
Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
pag. 17
Modalità d’uso dei dati personali
pag. 18
Diritti dell'interessato
pag. 19
1 - Glossario
pag. 20
2 - Condizioni Generali di Assicurazione
pag. 23
3 - Sezione A - Incendio
pag. 27
4 - Sezione B - Responsabilità Civile
pag. 39
5 - Sezione C - Danni da acqua condotta
pag. 45
6 - Sezione D - Tutela legale
pag. 50
7 - Aree di attenzione
pag. 56
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
pag. 2
di 56
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A
B
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L
L
A
Assicurazione Fabbricati - Tabella Scoperti,
Franchigie e Sottolimiti di indennizzo
Garanzia o Bene colpito da sinistro
Rif.to
Scoperto
Franchigia
Sottolimiti di indennizzo
(se assicurato in base a quanto
risulta sul simplo di polizza)
(art.)
(per sinistro salvo
diversa indicazione)
(per sinistro salvo
diversa indicazione)
(per sinistro salvo
diversa indicazione)
- INCENDIO
gSezione
SezioneAA:
INCENDIO
Furto e guasti di fissi, infissi e serramenti
D
I
S
I
N
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S
I
3.1/
3.4
per anno assicurativo
Euro 1.000
Spese di Demolizione, sgombero e trasporto dei
residuati del sinistro
3.1/
3.4
10% dell’importo indennizzabile,
per anno assicurativo con il limite di
Euro 35.000
Spese e onorari perito di competenza
3.1/
dell’Assicurato
3.4
5% dell’importo indennizzabile,
con il limite di
Euro 5.000
Perdita delle Pigioni e mancato godimento
3.1/
3.4
Sino alla concorrenza del 10% del
valore che, rispetto a quello
assicurato, compete alle singole
unità immobiliari sinistrate, per un
periodo massimo di un anno
Spese alberghiere
3.1/
3.4
per anno assicurativo
Euro 50.000
Rimpiazzo del combustibile
3.1/
3.4
Rottura accidentale di lastre
3.3/
3.4
Eventi Atmosferici
3.3/
3.4
10% min.
Euro 250
Grandine su lastre
3.3/
3.4
10% min.
Euro 250
Eventi Sociopolitici
3.3/
3.4
10% min.
Euro 250
Grandine su fragili
3.3/
3.4
10% min.
Euro 250
Caduta alberi
3.3/
3.4
10% min.
Euro 250
Danni Elettrici
3.3/
3.4
vedi scheda di
polizza
Danni Elettrici singole unità abitative
3.3/
3.4
vedi scheda di
Euro 100
per anno assicurativo
Euro 1.500
per singola lastra
Euro 500
80% della somma assicurata
per anno assicurativo
Euro 2.500
80% della somma assicurata
per anno assicurativo
Euro 20.000
polizza
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
Sezione B - RESPONSABILITA’ CIVILE
25% del massimale
prescelto per ogni persona
infortunata, con il massimo di
Euro 250.000
Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro
(R.C.O.)
4.2/
4.11
Danni da inquinamento accidentale
4.3/
4.11
10% min.
Euro 1.550
per anno assicurativo
Euro 55.000
Danni da interruzioni o sospensioni di attività
4.4/
4.11
10% min.
Euro 250
per anno assicurativo
Euro 100.000
Danni patrimoniali (dovuti a responsabilità
4.5/
4.11
10% min.
Euro 250
per anno assicurativo
Euro 55.000
dell’Amministratore)
pag. 3
di 56
Garanzia o Bene colpito da sinistro
Rif.to
Scoperto
Franchigia
Sottolimiti di indennizzo
(se assicurato in base a quanto
risulta sul simplo di polizza)
(art.)
(per sinistro salvo
diversa indicazione)
(per sinistro salvo
diversa indicazione)
(per sinistro salvo
diversa indicazione)
DA ACQUA CONDOTTA
gSezione
SezioneCA:- DANNI
INCENDIO
Danni materiali e diretti al fabbricato da acqua
condotta
5.1/
5.11
vedi scheda di
polizza
Responsabilità Civile per danni da spargimento
d’acqua
5.1/
5.11
vedi scheda di
Danni da spargimento d’acqua a cose in locali
interrari o seminterrati
5.1/
5.11
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polizza
10% min.
franchigia indicata
su scheda di polizza
per la Sezione C
D
I
vedi scheda di
polizza
Occlusioni di condutture, trabocco e/o rigurgito di
fogna
5.2/
5.11
vedi scheda di
polizza
per sinistro Euro 2.000
e per anno assicurativo
Euro 5.000
Gelo
5.3/
5.11
vedi scheda di
polizza
per sinistro Euro 1.000
e per anno assicurativo
Euro 3.000
Spese di ricerca e riparazione per danni da
spargimento d’acqua
5.4/
5.11
vedi scheda di
polizza
4/1.000 della somma assicurata a
titolo di fabbricato per anno
assicurativo, con il minimo di
Euro 1.000
Condutture interrate
5.5/
5.11
Euro 500
per anno assicurativo
Euro 2.500
Rottura di condutture del gas del fabbricato di
competenza dell’Assicurato: spese di ricerca e di
riparazione del guasto
5.6/
5.11
vedi scheda di
polizza
per sinistro Euro 1.000
e per anno assicurativo
Euro 3.000
Allagamento
5.7/
5.11
Euro 500
per anno assicurativo
Euro 30.000
Intasamento gronde e pluviali
5.8/
5.11
vedi scheda di
polizza
per anno assicurativo
Euro 5.000
Opposizione all’Autorità competente avverso
una Sanzione Amministrativa
6.2
per somme superiori
a Euro 1.000
Fase giudiziale per controversie di diritto civile
contrattuale ed extracontrattuale
6.6
per somme superiori
a Euro 500
Scelta legale: onorari del legale non residente
presso il circondario del tribunale
6.8
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Sezione D - TUTELA LEGALE
Euro 3.000
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
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Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010)
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il
suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP (ora IVASS).
Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente
Nota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il Contraente deve prendere
visione prima della sottoscrizione del contratto.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONI
1. Informazioni Generali
Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni
Sede e Direzione: Italia, 20149 Milano, Via Ignazio Gardella nr. 2
Telefono +39 02 48 21 91 - fax +39 02 48 20 36 93
Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com
Posta elettronica: [email protected] – (nr. verde 800.016611)
PEC: [email protected]
Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni a norma dell’art. 65 R.D.L n. 966 del
29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984
Codice fiscale e numero d’iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158
R.E.A. n. 54871
Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014
Capogruppo del gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei gruppi Assicurativi n. 008.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa*
Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 422,952.098 milioni di euro di cui
67,378.924 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 293,105.985 milioni di
euro a titolo di riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,8 e rappresenta il rapporto tra
l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto
dalla normativa vigente.
* dati riferiti all’ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
Il presente contratto può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo
per periodi di un anno per ciascuna proroga.
“Avvertenza”
Il Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con
preavviso di 60 giorni prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito
rinnovo del contratto. Termini e modalità per l’esercizio della medesima sono regolati
dall’art. 2.11 delle Condizioni Generali di assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Principale obiettivo del presente contratto è la copertura assicurativa del fabbricato.
Il contratto qui descritto consiste in un assicurazione:
• contro i rischi da incendio e altri danni materiali e diretti che possono colpire le cose
assicurate come meglio precisato di seguito nell’apposita Sezione A.
• a copertura dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza ad un fatto
accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato e alla conduzione delle parti
comuni compresi i rischi derivanti dagli spazi adiacenti di pertinenza dell’immobile (alberi,
giardini, piscine, cancelli automatici). Rientra in garanzia anche la responsabilità personale
dell’amministratore del condominio nell’espletamento del suo mandato (es. per multe,
ammende, sanzioni inflitte al condominio od ai singoli condomini per errori
dell’amministratore). L’assicurazione è estesa alla copertura delle richieste di risarcimento
nei confronti dell’Assicurato per gli infortuni subiti sul lavoro da parte di prestatori di lavoro
da lui dipendenti mentre lavorano per conto dello stesso. Ulteriori precisazioni sulle
coperture di Responsabilità Civile sono contenute di seguito nell’apposita Sezione b.
• che offre protezione sia per i danni subiti dal fabbricato che per quelli cagionati a terzi in
caso di fuoriuscita d’acqua a seguito della rottura di condutture. La presente garanzia
opera sulla base delle precisazioni contenute di seguito nell’apposita Sezione C.
• per la copertura delle spese che l’Assicurato deve affrontare per la difesa dei suoi diritti, sia
in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale, per controversie concernenti la conduzione del
condominio assicurato, come meglio esplicitato di seguito nell’apposita Sezione D.
La Sezione Tutela Legale può essere prestata solo se l’assicurato è un condominio
legalmente costituito e solo in abbinamento alla Sezione Responsabilità Civile.
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SEZIONE A RISCHI DA INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI E
DIRETTI
La copertura può essere limitata alla cosiddetta “garanzia base” (incendio, fulmine, scoppio
ecc… - per il dettaglio vedi articolo 3.1 della Sezione A Incendio - ) o essere estesa ad
alcune “garanzie complementari”, quali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) Eventi
atmosferici, Eventi Sociopolitici, fenomeno Elettrico, Ricorso Terzi, Acqua Condotta. Per il
dettaglio di queste ultime garanzie si rimanda alla lettura dell’artt. 3.3 della Sezione A
Incendio e degli artt. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8 della Sezione C Danni da Acqua
Condotta.
Alcune delle garanzie previste nella Sezione A Incendio sono prestate a “primo rischio
assoluto” (esempio garanzia Danni Elettrici).
“Avvertenza”
La forma di assicurazione a primo rischio assoluto prevede che l’assicuratore si
impegni a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma
assicurata, anche se quest’ultima risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati
(valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la
cosiddetta regola proporzionale.
Esempio:
“Avvertenza”
Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
Somma assicurata: 20.000 euro
Danno accertato: 30.000 euro
Ammontare dell’indennizzo: 20.000 euro
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delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato
pagamento dell’indennizzo.
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In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dagli
articoli 3.2, 3.3 e 3.4 della Sezione “A” Incendio e agli artt. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6,
5.7, 5.8 e 5.12 della Sezione C Danni da Acqua Condotta nonché alla Tabella posta
all’inizio delle Condizioni di Assicurazione Fabbricati.
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Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia, si rimanda all’art. 2.4 delle
Condizioni Generali di assicurazione alle previsioni dell’art. 1901 del Codice Civile.
Una particolare ipotesi di riduzione della copertura assicurativa si verifica nel caso in
cui il valore del fabbricato sia inferiore alla somma assicurata (assicurazione parziale):
si rimanda per i dettagli all’art. 3.11 della Sezione A Incendio e all’art. 5.9 della
Sezione C Danni da Acqua Condotta.
“Avvertenza”
Il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali. Si rimanda per gli aspetti
di dettaglio all’art. 3.4 della Sezione A Incendio e all’art. 5.11 della sezione C Danni da
Acqua Condotta nonché alla Tabella posta all’inizio delle Condizioni di Assicurazione
fabbricati.
“Massimale e somma assicurata” è la somma indicata nel contratto entro il cui limite
l’Impresa si obbliga a rispondere nei confronti dell’assicurato nel caso si sia verificato un
sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.
La polizza prevede ipotesi di limiti di indennizzo, vale a dire casi in cui l’impresa risponde fino
ad un importo ridotto rispetto alla somma assicurata. Per i dettagli rimandiamo alla Tabella
posta all’inizio delle Condizioni di Assicurazione fabbricati, all’art. 3.4 della Sezione A
Incendio e all’art. 5.11 della Sezione C danni da Acqua Condotta.
Tuttavia in accordo tra le parti possono essere inseriti ulteriori limiti, esclusioni e massimali,
franchigie e scoperti che saranno esplicitamente riportati sul simplo di polizza.
Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche
volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.
Esempio:
Valore del bene (es. fabbricato): € 100.000,00
Importo del sinistro: € 80.000,00
Indennizzo: € 80.000,00
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
Valore del bene (es. fabbricato): € 100.000,00
Importo sinistro: € 120.000,00
Indennizzo: € 100.000,00
Nel caso in cui i beni vengano assicurati per un importo inferiore, si incorre, in caso di
sinistro, nell’applicazione della regola proporzionale che determina un indennizzo
ridotto.
Esempio
Valore del bene (es. fabbricato) = € 400.000,00
Importo assicurato al momento del sinistro = € 200.000,00
Importo del sinistro = € 100.000,00
Proporzione tra importo assicurato e valore del bene = 200.000/400.000 = 50% (è stata
assicurata solo la metà del valore del bene)
Indennizzo = 50% di 100.000,00 = € 50.000,00 (applicata la regola proporzionale)
Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e
di sensibilizzare l’attenzione dell’assicurato sull’utilizzo di strumenti di prevenzione al
fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di
liquidazione e di ridurre il premio delle coperture. La franchigia e lo scoperto
rappresentano la parte dell’ammontare del danno che rimane a carico dell’assicurato.
La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in
percentuale.
Esempio:
franchigia
A) franchigia = € 50,00
Ammontare del danno = € 200,00
Indennizzo = 200,00 – 50,00 = € 150,00
b) franchigia = € 50,00
Ammontare del danno = € 40,00
Indennizzo = € 00,00 in quanto l’importo del danno è inferiore alla franchigia
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Scoperto
A) Scoperto = 10% dell’ammontare del danno
Ammontare del danno = € 200,00
Importo dello scoperto = 10% x 200,00 = € 20,00
Indennizzo = 200,00 – 20,00 = € 180,00
b) Scoperto = 10% dell’ammontare del danno, con il minimo di € 30,00
Ammontare del danno = € 200,00
Importo dello scoperto = 10% x 200,00 = € 20,00
Indennizzo = 200,00 – 30,00 = € 170,00
Se l’ammontare del danno è inferiore all’importo del minimo scoperto espresso in
cifra fissa non viene riconosciuto nessuno indennizzo.
SEZIONE B RESPONSABILITA’ CIVILE
La copertura può essere limitata alle garanzie sempre operanti (“Responsabilità civile verso i
Terzi” e “Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro”) o essere estesa ad altre garanzie,
quali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) Responsabilità civile da conduzione,
Responsabilità civile personale dell’Amministratore, acqua condotta. Per il dettaglio di queste
ultime garanzie si rimanda alla lettura dell’artt. 4.5 e 4.6 della Sezione b Responsabilità Civile
e degli artt. 5.1, 5.2 e 5.3 della Sezione C Danni da Acqua Condotta.
“Avvertenza”
In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dagli
articoli 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10, e 4.13 della Sezione B Responsabilità Civile e
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione
delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato
pagamento dell’indennizzo.
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agli artt. 5.1, 5.2, 5.3 e 5.12 della Sezione C Danni da Acqua Condotta nonché alla
Tabella posta all’inizio delle Condizioni di Assicurazione Fabbricati. Una ulteriore
specifica esclusione è prevista per i fabbricati in condominio: si rimanda agli articoli
4.12 della Sezione B Responsabilità Civile e 5.13 della Sezione C Danni da Acqua
Condotta per i dettagli.
Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia, si rimanda all’art. 2.4 delle
Condizioni Generali di assicurazione alle previsioni dell’art. 1901 del Codice Civile.
Una particolare ipotesi di riduzione della copertura assicurativa si verifica nel caso in
cui il valore del fabbricato sia inferiore alla somma assicurata (assicurazione parziale):
si rimanda per i dettagli all’art. 4.8 della Sezione B Responsabilità Civile e all’art. 5.9
della Sezione C danni da Acqua Condotta.
“Avvertenza”
Il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali.
Si rimanda per gli aspetti di dettaglio all’art. 4.11 della Sezione B Responsabilità Civile
e all’art. 5.11 della Sezione C Danni da Acqua Condotta nonché alla Tabella posta
all’inizio delle Condizioni di Assicurazione Fabbricati.
Il “Massimale” è l’importo contrattualmente stabilito e riportato in polizza che
costituisce il limite entro il quale l’Impresa è obbligata a rispondere nei confronti
dell’assicurato nel caso in cui si verifichi un sinistro che colpisca le coperture
assicurate per le quali è prestata la garanzia.
La polizza prevede ipotesi di sottolimiti, vale a dire casi in cui l’impresa risponde fino
ad un importo ridotto rispetto al massimale pattuito; segnaliamo che tale più ridotto
importo costituisce la massima esposizione dell’Impresa non per sinistro ma per
periodo annuo di assicurazione. Per i dettagli rimandiamo alla Tabella posta all’inizio
delle Condizioni di Assicurazione Fabbricati, all’art 4.11 della Sezione B
Responsabilità Civile e all’art. 5.11 della Sezione C danni da Acqua Condotta.
Tuttavia in accordo tra le parti possono essere inseriti ulteriori limiti, esclusioni e
massimali, franchigie e scoperti che saranno esplicitamente riportati sul simplo di
polizza.
Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni
numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali
sopra richiamati.
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
Esempio: Il massimale per la garanzia RCT è di 500.000 euro.
L’Assicurato, in conseguenza di un suo comportamento colposo che rientra nella garanzia
prestata con la polizza, provoca ad un terzo un danno stimato in 828.000 euro.
L’Impresa assicuratrice corrisponde l’importo di 500.000 euro pari al massimale assicurato.
L’Assicurato dovrà provvedere con il proprio patrimonio al risarcimento degli ulteriori 328.000
euro (importo pari alla differenza tra l’ammontare del danno ed il massimale assicurato).
Esempio: Il sottolimite per i danni da Sospensioni o interruzioni di attività è di 100.000 euro
per anno assicurativo.
L’Assicurato, in conseguenza di due distinti comportamenti colposi, posti in essere nel
medesimo periodo assicurativo annuo, che rientrano nella garanzia prestata con la polizza,
provoca a terzi danni, il primo per 80.000 euro e il secondo per 60.000 euro.
Per il primo sinistro, l’Impresa liquida, al netto dello scoperto, 72.000 euro.
In forza di tale liquidazione, l’importo disponibile per questo tipo di danni scende a 28.000
euro.
Pertanto, per il secondo sinistro, l’Impresa metterà a disposizione i 28.000 euro restanti;
l’Assicurato dovrà provvedere con il proprio patrimonio a risarcire i rimanenti 32.000 euro.
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Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e
di sensibilizzare l’attenzione dell’assicurato sull’utilizzo di strumenti di prevenzione al
fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di
liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.
La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell’ammontare del danno che
rimane a carico dell’assicurato.
La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in
percentuale.
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franchigia
A) franchigia = € 50,00
Ammontare del danno = € 200,00
Indennizzo = 200,00 – 50,00 = € 150,00
b) franchigia = € 50,00
Ammontare del danno = € 40,00
Indennizzo = € 00,00 in quanto l’importo del danno è inferiore alla franchigia
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Scoperto
A) Scoperto = 10% dell’ammontare del danno
Ammontare del danno = € 200,00
Importo dello scoperto = 10% x 200,00 = € 20,00
Indennizzo = 200,00 – 20,00 = € 180,00
b) Scoperto = 10% dell’ammontare del danno, con il minimo di € 30,00
Ammontare del danno = € 200,00
Importo dello scoperto = 10% x 200,00 = € 20,00
Indennizzo = 200,00 – 30,00 = € 170,00
Se l’ammontare del danno è inferiore all’importo di minimo scoperto non viene
riconosciuto nessuno indennizzo.
SEZIONE C DANNI DA AQUA CONDOTTA
Le garanzie prestate nella presente Sezione si intendono operanti solo se risultano
sottoscritte le Sezioni A – Incendio, e b – Responsabilità Civile, e corrisposti i relativi premi.
Si rimanda dunque a quanto previsto in merito alle Sezioni A e b in relazione a casi di
limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative
nonché alla presenza di franchigie scoperti e massimale e ai agli articoli delle condizioni di
assicurazione ivi citati per gli aspetti di dettaglio.
SEZIONE D TUTELA LEGALE
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
Le coperture assicurative offerte consistono nella copertura delle spese che l’Assicurato
deve affrontare per la difesa dei suoi diritti, sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale, per
controversie concernenti la conduzione del fabbricato assicurato.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli articoli 6.1 e 6.2 della Sezione Tutela Legale.
E’ prevista la possibilità di un’estensione di garanzia alle vertenze con i condomini e/o
conduttori e recupero di quote condominiali.
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Rimandiamo per gli aspetti di dettaglio all’articolo 6.3 della Sezione Tutela Legale.
La Sezione Tutela Legale può essere prestata solo se l’assicurato è un condominio
legalmente costituito e solo in abbinamento alla Sezione Responsabilità Civile.
“Avvertenza”
Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione
delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato
pagamento dell’indennizzo.
In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dagli articoli
da 6.1, 6.2, 6.4 e 6.5 della Sezione Tutela Legale.
Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia si rimanda all’art. 2.4 delle
Condizioni Generali di assicurazione e alle previsioni dell’art. 1901 del Codice Civile.
“Avvertenza”
Il contratto prevede casi di carenza della garanzia assicurativa.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’art. 6.7 della Sezione Tutela Legale.
“Avvertenza”
La Sezione Tutela Legale prevede la presenza di franchigie e massimali.
Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alla relativa Tabella di sintesi e agli articoli 6.2, 6.6 e 6.8
della Sezione Tutela Legale.
Per una maggiore comprensione riportiamo alcune esemplificazioni numeriche volte a
illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.
Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite
l’Impresa si obbliga a rispondere nei confronti dell’assicurato nel caso si sia verificato un
sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.
Esempio: Il massimale è di 10.000 euro.
Il costo delle spese legali è di 13.000 euro.
L’Impresa assicuratrice corrisponde l’importo di 10.000 euro pari al massimale assicurato.
L’Assicurato dovrà provvedere con il proprio patrimonio al pagamento degli ulteriori 3.000
euro (importo pari alla differenza tra il costo delle spese legali ed il massimale assicurato).
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
Franchigie: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di
sensibilizzare l’attenzione dell’assicurato sull’utilizzo di strumenti di prevenzione al
fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di
liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.
La franchigia è costituita da un importo fisso e rappresenta la parte dell’ammontare
del danno che rimane a carico dell’assicurato.
franchigia
A) franchigia relativa a sanzioni amministrative relativa al solo pagamento di una somma in
denaro = € 1.000,00
Massimale assicurato = € 10.000,00
Valore della lite = € 3.000,00
Indennizzo = € 3.000,00
b) franchigia relativa a sanzioni amministrative relativa al solo pagamento di una somma in
denaro = € 1.000,00
Massimale assicurato = € 10.000,00
Valore della lite = € 200,00
Indennizzo = nessuno in quanto il valore della lite è inferiore alla franchigia.
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“Avvertenza”
Per i limiti di indennizzo e di risarcimento si rimanda alla Tabella di sintesi contenuta
nel presente fascicolo.
Tuttavia in accordo tra le parti possono essere inseriti ulteriori limiti, esclusioni e
massimali, franchigie e scoperti che saranno esplicitamente riportati sul simplo di
polizza.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio
“Avvertenza”
Il Contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti
sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in
occasione del sinistro, legittimeranno l’impresa a respingere il danno o a riconoscerlo
in misura ridotta fatta salva la facoltà dell’impresa di perseguire anche in sede penale
la tutela dei propri interessi.
Si rimanda agli articoli 2.1 e 2.2 delle Condizioni Generali di assicurazione nonché agli
articoli 1892, 1893 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle
conseguenze.
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“Avvertenza”
Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità a termini di legge.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’’Impresa di ogni aggravamento o
diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.
In particolare, in caso di “diminuzione del rischio”, ossia nel caso in cui per sopravvenute
modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi
l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, l’Impresa, a seguito della
comunicazione del contraente, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla
suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio.
In caso di “aggravamento del rischio”, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche
della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che
si verifichi l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale per
cui, se l’impresa fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della
stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l’avrebbe stipulata a condizioni
diverse, l’impresa a seguito della comunicazione del contraente, può recedere dal contratto.
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
Nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l’avviso all’Impresa o prima che
siano decorsi i termini per la comunicazione e l’efficacia del recesso, l’Impresa può non
pagare l’indennizzo qualora l’aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe
prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del
contratto oppure (nel caso l’Impresa avrebbe chiesto un premio maggiore al momento della
stipula del contratto) ridurre l’importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e
quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del
contratto.
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Rimandiamo ai sopra citati articoli del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio.
ESEMPIO di circostanza rilevante che determini la modificazione del rischio
Quando la destinazione d’uso del fabbricato, che al momento della stipula della polizza è
conforme alla dichiarazione di polizza, viene variata, come per esempio: Il piano terra del
fabbricato era destinato a quattro negozi; tre di questi diventano un supermercato e uno
diventa un night club.
“Avvertenza”.
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La Sezione Tutela Legale non prevede casi di aggravamento o diminuzione del rischio.
6. Premi
Il premio è determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente dovuto
anche se è stato concordato il frazionamento in più rate.
A discrezione del Contraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in
rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%.
“Avvertenza”.
L’impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio
anche inferiori a 6 mesi, pagamenti in unica soluzione e coperture temporanee (cioè di
durata inferiore a 1 anno).
L’aumento di premio che sarà applicato nel caso di frazionamenti inferiori a 6 mesi è il
seguente:
• Frazionamento quadrimestrale: 4%
• Frazionamento trimestrale: 5%
Il versamento del premio viene effettuato direttamente in favore di Vittoria
Assicurazioni S.p.A. o in favore dell’Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.
E’ possibile provvedere al pagamento del premio mediante:
- assegno bancario o circolare N.T. intestati all’Impresa o all’intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.
“Avvertenza”.
L’impresa o l’intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso
informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione
verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell’Impresa medesima.
7. Rivalse
“Avvertenza”
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del
Contraente/Assicurato fatte salve eventuali ipotesi previste dalla legge.
8. Diritto di recesso
“Avvertenza”
Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore
del contraente sia in favore dell’impresa.
Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in
questione si rimanda agli articoli 2.1, 2.11, 2.12.
Ad ogni scadenza annuale l’Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente
polizza, ferma la concessione dello sconto di durata nel caso di polizza poliennale.
Come specificato all’art. 2.15, il Contraente, provvedendo al pagamento del premio
così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio.
Qualora non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio,
l’assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno
successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza
alcuna formalità.
Nel caso di contratto poliennale Il contraente ha inoltre facoltà di recedere dal
contratto, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 giorni con
effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata
esercitata.
In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, come indicato
nell’art. 2.21 “Diritto di recesso in caso di vendita a distanza” delle Condizioni Generali
di Assicurazione, il contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni
successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio,
effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria
Assicurazioni S.p.a. Via Ignazio Gardella 2 – 20149 Milano. In tal caso l’Impresa
trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
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Nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia scelto più garanzie assicurative il
recesso determina la cessazione dell’intero contratto.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della responsabilità civile il termine
decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso
contro di questo l’azione (parte legata all’esistenza della garanzia). L’assicurato può
interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per
iscritto. L’interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del
diritto dell’assicurato da parte dell’Impresa.
Ipotesi di decadenza contemplate in polizza.
A) La decadenza dal diritto all’indennizzo in caso di denuncia presentata oltre il termine
indicato in polizza.
b) La decadenza dal diritto di disdettare il contratto alla scadenza annuale qualora la relativa
comunicazione sia stata inviata oltre il termine previsto in polizza.
Riguardo alla Sezione Tutela Legale, il diritto alle prestazioni decade qualora per
qualsiasi motivo non sia più operante la Responsabilità Civile, la cui esistenza è
necessaria per la prestazione delle garanzie di Tutela Legale.
La legislazione applicabile al contratto, in base all’art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella
italiana.
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
10. Legge Applicabile al contratto
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11. Regime fiscale
Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al
momento della redazione della presente Nota Informativa.
Tassazione del Premio
Il premio versato sul presente contratto è gravato di un’imposta a carico del Contraente pari
all’importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.
Detrazione fiscale
Il presente contratto non da diritto ad alcuna detrazione dall’imposta sul reddito delle persone
fisiche dichiarato dal Contraente.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE, RECLAMI E
CONTROVERSIE RELATIVE AL CONTRATTO
12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
“Avvertenza”
In caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità le condizioni ed i termini per la
denuncia previsti e regolati dagli articoli 2.7, 3.6, 4.14 e 6.8.
“Avvertenza”.
La gestione dei sinistri della Sezione Tutela Legale è affidata a D.A.S. Difesa
Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B.
In caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità le condizioni ed i termini per la
denuncia previsti e regolati dagli articoli 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 e 6.11 della Sezione Tutela
Legale.
13. Reclami
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto
la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di
responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme
dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 – 20149 Milano (e-mail
[email protected] – fax. 0240938413).
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - Via del
Quirinale n. 21 - 00187 Roma.
Devono essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i
reclami concernenti:
a) l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto legislativo 7 Settembre
2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché
delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da
parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti
assicurativi;
b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede
l’attivazione della procedura fIN-NET.
In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo già presentato direttamente all’Impresa corredato dell’eventuale
riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS:
a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di
responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all’Impresa: in caso di ricezione
l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento,
dandone contestuale notizia ai reclamanti;
b) i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare
i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
c) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo unico
dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la
sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione,
nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione,
relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti
finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOb – via G.b.
Martini 3 - 00198 Roma;
d) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. lgs. 5
dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le
modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno
inviati alla COVIP - piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma.
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In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza
ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.
14. Arbitrato
“Avvertenza”
Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione
di controversie tra le Parti.
Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti
possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo
perito.
In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le
spese del terzo Perito sono ripartite a metà.
In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Espressamente salve le procedure previste in polizza per la determinazione del danno in
caso di sinistro, per la soluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto, la legge
prevede che la Parte che intenda promuovere causa debba in precedenza attivare
obbligatoriamente una procedura di mediazione davanti ad uno degli Organismi di
mediazione abilitati.
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
15. Mediazione obbligatoria
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Si rimanda per dettagli all’articolo 2.22 “foro competente e mediazione obbligatoria”.
“Avvertenza”
Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è
possibile:
l contattare il numero verde 800.016611;
l inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected].
Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel
Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com
Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati
e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
L’Amministratore Delegato
Roberto Guarena
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
AREA RISERVATA
In ottemperanza al Provvedimento IVASS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet
dell’Impresa – www.vittoriaassicurazioni.com – è disponibile la nuova “AREA RISERVATA” che
consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.
Per registrarsi è sufficiente inserire:
- Codice fiscale (o Partita IVA);
- un indirizzo e-mail valido;
e seguire le semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail.
Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull’utilizzo del sistema è
attivo il numero verde 800.01.66.11.
Informativa ex art.13 del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003
Codice in materia di protezione dei dati personali
In applicazione della normativa sulla “privacy”, La informiamo sull’uso dei suoi dati personali e
sui Suoi diritti.
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra
Società deve disporre di dati personali che La riguardano – dati raccolti presso di Lei o
presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di
Legge (3) – e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e
molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
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Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati
strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente
inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il
trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti
in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate
dal Garante per la protezione dei dati personali.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e debbono
essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione
meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia all’estero – come
autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6).
1 La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC (2002)
9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o
pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative
azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di Legge o
contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario
ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per
soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni
commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6).
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al decreto
legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. In adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla
identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all’UIF. Pertanto la mancata
fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta.
4 Sono i dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, cioè quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
5 Ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
6 Secondo il particolare rapporto di prestazione, i dati possono essere comunicati a Belfor Italia S.r.l., a D.A.S. Difesa
Automobilistica Sinistri S.p.A., a Mapfre Asistencia S.a. e da questi trattati con modalità informatiche e cartacee per la fornitura dei
servizi richiesti in esecuzione dei relativi contratti; i dati potranno essere comunicati a soggetti determinati e specificatamente
incaricati dalla fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione delle obbligazioni, ai prestatori di assistenza in Italia o
all’Estero. Inoltre, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
• assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri
canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti;
• società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei
sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di
archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla
clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi
finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
• società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle
vigenti disposizioni di Legge);
• ANIA – Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 – Roma), per la raccolta, elaborazione e
reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali
all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
• organismi consortili propri del settore assicurativo – che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione
consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati –, quali:
- assicurazioni incendio: Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 – Roma), per la
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Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e
trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della
“catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i
prodotti assicurativi citati.
Ad esclusione di quelli sensibili i dati raccolti come sopra descritto sono anche trattati dalla
Società per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di
prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati o del grado di soddisfazione
della clientela, di ricerche di mercato etc.: queste attività sono svolte direttamente dalla
Società oppure da soggetti terzi, elencati in calce alla nota ( 6), che svolgeranno per la
Società le attività sopra descritte.
Al momento della stipulazione del contratto le verrà richiesta di prestare il suo consenso
anche per queste finalità.
Modalità d’uso dei dati personali
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
I dati sono trattati (7) dalla nostra Società – titolare del trattamento – solo con modalità e
procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi
e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità
e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all’estero – per i suddetti
fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono
impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le
specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle
rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il
conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene
presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra
le imprese assicuratrici consorziate;
- assicurazioni R.C. generale: Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 – Milano), per la valutazione
dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese
assicuratrici consorziate;
• CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 00198 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative,
gestisce lo stralcio del Conto consortile R.C. Auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, Il Fondo di garanzia per le
vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e altri Consorzi costituiti o da
costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita;
• commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;
• IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Via del Quirinale, 21 – Roma), istituito ai sensi del decreto legge 6 luglio
2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135;
• nonché altri soggetti, quali: UIF – Unità di Informazione Finanziaria – Banca d’Italia (Largo Bastia, 35 – Roma), ai sensi della
normativa antiriciclaggio di cui all’art. 13 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Roberto Ferruzzi
38, 00143 - Roma), ai sensi del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
• CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 – Roma), ai sensi della Legge 7 giugno 1974,
n. 216;
• Ministero del lavoro e della previdenza sociale (via Veneto, 56 – Roma), ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 21 aprile
1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 – Roma), INPGI (Via Nizza, 35 –
Roma) ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze – Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 – Roma), ai sensi dell’art. 7 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 605;
• Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare
come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l’assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il
consorzio a cui aderisce l’assicurato);
• Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la
comunicazione dei dati è obbligatoria;
Per le finalità commerciali e di marketing i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti e da questo trattati:
società del gruppo Vittoria (comprese le controllanti, controllate e collegate, anche inderettamente ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini
sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; altre imprese di assicurazione; agenti, subagenti, mediatori di
assicurazione e riassicurazione, produttori e altri canali di acquisizione dei contratti di assicurazione, banche e SIM.
7 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all’estero –
che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno
anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure,
comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari
di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li
comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare,
rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9).
Per l’esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Assistenza Clienti, Via Ignazio Gardella n. 2 - 20149 Milano (N° verde 800.016.611
e-mail [email protected]) (10).
9 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione
di Legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale
commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo
legittimo.
10L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché
l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili
gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.
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ASSICURAZIONE fAbbRICATI
8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro
trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti ”titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella
c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (si rimanda alla nota 6).
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1 - Glossario
Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Contraente
Il soggetto che stipula l'assicurazione. Se il Contraente stipula per conto di un Condominio
si intendono assicurate le parti di proprietà comune e le proprietà dei singoli Condomini.
Corpo di fabbricato
fabbricato facente parte di un complesso immobiliare, separato dagli altri fabbricati
dello stesso complesso da spazio vuoto non inferiore a 20 metri; non inficia la
separazione l’esistenza di porticati, corridoi, passerelle, ponti e pensiline purché vuoti e
costruiti in materiali incombustibili.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che
si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato e relativa classificazione
L’intera costruzione edile, comprese recinzioni e dipendenze (attrezzature sportive e per
giochi ad uso esclusivo del condominio, pannelli termici solari e/o impianti fotovoltaici,
centrale termica, box, cantine e simili) costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del
fabbricato, compresi infissi e serramenti ed opere di fondazione od interrate, impianti fissi:
idrici, igienici, elettrici ed elettronici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria
(compresi gli impianti di riscaldamento e condizionamento pertinenti alle singole unità
immobiliari), gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili e le antenne radiotelevisive
centralizzate come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o
destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi e statue che
non abbiano valore artistico.
L’assicurazione è prestata per il valore assicurato dichiarato dall’Assicurato. Se
l’assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre
anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune. Salvo diversa
esplicita pattuizione, s’intende assicurata l’intera porzione del fabbricato di proprietà
dell’Assicurato.
Le garanzie sono operative a condizione che il fabbricato sia costruito in cemento armato,
laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati
cementizi, vetro cemento; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti
del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni;
Agli effetti della classificazione di cui sopra è consentito non considerare:
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
• le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta
non superi 1/10 dell’area coperta dal fabbricato stesso;
• materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne, nei solai e nella struttura non
portante del tetto se la superficie da essi occupata non eccede 1/10,
rispettivamente, della superficie totale delle pareti esterne, dei solai e della
struttura non portante del tetto. Tale tolleranza, limitatamente alle pareti esterne
ed alla struttura non portante del tetto, è elevata a 1/3 allorché si tratti di materia
plastica non espansa né alveolare;
• i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento, se
aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
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• i materiali combustibili rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm.,
da materiali incombustibili purché non usati per strutture portanti.
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Fissi
Quanto stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di
finimento o protezione, diverso dagli infissi.
Franchigia
L’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro.
Implosione
Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione
esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
Impresa
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.
Incendio
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può
autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili
Le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a
manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal
Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo
La somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro.
Infiammabili
Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore
a 35° centesimali) non classificabili "esplodenti" che rispondono alle seguenti
caratteristiche:
Tipo A
l
gas combustibili;
• liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C;
• sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas
combustibili;
• sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto
con l'aria, spontaneamente s'infiammano.
Tipo B
l
liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55°C.
Tipo C
l
liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C;
• Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre
1977 - allegato V. Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg di infiammabili di tipo A
equivalgono a 100 kg di infiammabili di tipo b o a 400 kg di infiammabili di tipo C.
Infissi
Telai rigidamente collegati alle murature (realizzati in qualunque materiale), che in un
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• ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
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edificio servono per applicarvi finestre, porte, sportelli ecc. destinati a chiudere aperture
praticate in pareti esterne o interne, nei pavimenti o nel tetto.
Lastre
Lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi,
materia plastica rigida, cemento-amianto o fibrocemento, pertinenti agli ingressi, scale,
tetto ed altri vani ad uso comune del fabbricato, esclusi i lucernari.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
Primo rischio assoluto
forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene sino alla concorrenza della
somma assicurata, per anno assicurativo, senza applicazione dell’art. 1907 del Codice
Civile (regola proporzionale).
Scoperto
La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane ad
esclusivo carico dell’Assicurato.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto
ad esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Serramenti
Strutture mobili (realizzate in qualunque materiale) destinate a chiudere un’apertura
(finestra, porta, sportello ecc.) praticata in una parete esterna o interna, nel pavimento o
nel tetto.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Solaio
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del
fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Agli effetti della suddivisione del fabbricato in classi:
l
cantinati e seminterrati non sono considerati piano se la loro superficie non supera 1/4
dell’area coperta dal fabbricato;
• soppalchi, comunque costruiti, che occupano non più di 1/4 della superficie dei vani in
cui si trovano non si considerano solai.
Tetto
L’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il
fabbricato dagli agenti atmosferici.
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
Valore intero
forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Qualora al
momento del sinistro venga accertato un valore superiore a quello assicurato, l’Assicurato
sopporta una parte proporzionale del danno così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile.
Vita privata
Tutte le attività, escluse quella lavorativa principale, la secondaria e quelle occasionali.
2 - Condizioni Generali di Assicurazione
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2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’ assicurazione ai sensi degli artt. 1892,
1893 e 1894 del Codice Civile.
2.2 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il
Contraente/Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti
stipulati. In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può
richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto
autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino
l’ammontare del danno.
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2.3 - Forma delle comunicazioni
Ogni comunicazione deve essere fatta in forma scritta all’Agenzia alla quale è assegnata la
polizza o alla Direzione dell’Impresa.
2.4 - Decorrenza dell’assicurazione
L’ assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui è firmata la polizza e pagato il premio,
salvo che la polizza stabilisca una data successiva; in caso diverso decorre dalle ore 24 del
giorno di pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite. Per le
rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale
l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento
del premio, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite (art. 1901 del Codice Civile).
2.5 - Pagamento del premio e stipula indipendente da assicurazioni
obbligatorie per legge
La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive
devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze che devono
riportare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il
premio. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’Agenzia cui è
assegnata la polizza o presso la sede della Vittoria Assicurazioni S.p.A. La presente
polizza si intende stipulata indipendentemente ed in aggiunta ad eventuali assicurazioni
obbligatorie previste dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future. Quanto sopra ferme
restando le disposizioni di cui al precedente art. 2.2.
2.6 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
I sinistri devono essere denunciati alla Direzione dell’Impresa o all’Agenzia cui è assegnata
la polizza entro 5 giorni da quando il Contraente ne sia venuto a conoscenza, con
l’indicazione della data dell’evento e allegando la documentazione indicata alle singole
Sezioni in relazione al tipo di evento.
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2.7 - Modalità per la denuncia dei sinistri
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2.8 - Assicurazione per conto altrui
Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza
devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono
essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
2.9 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito, in moneta legalmente in corso al momento del
sinistro, presso la sede dell’Impresa o dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
2.10 - Polizza in coassicurazione
Nel caso in cui il rischio relativo alla presente polizza sia ripartito in quote fra più Imprese,
ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta
dalla polizza, esclusa ogni responsabilità solidale.
2.11 - Proroga della polizza
Ai sensi dell’art. 1899 del Codice Civile, così come modificato dall’art. 21 della L. n° 99
del 23 luglio 2009, qualora la durata della polizza sia superiore a cinque anni l'Assicurato,
trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni e
con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata
esercitata.
fermo quanto sopra, la polizza di durata non inferiore ad 1 anno, giunta alla sua naturale
scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata
almeno 60 giorni prima della scadenza medesima, è prorogata una o più volte, per una
durata di 1 anno per ciascuna proroga.
2.12 - Recesso dalla polizza per sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento, o dal rifiuto, della
prestazione assicurativa, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30
giorni.
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque
altro atto dell’Impresa non potranno essere interpretati come rinuncia dell’Impresa stessa
a valersi della facoltà di recesso.
Trascorso il termine di preavviso del recesso, l'Impresa mette a disposizione del
Contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.
Se la comunicazione di recesso è effettuata meno di 30 giorni prima di una scadenza di
premio, il Contraente è esonerato dal corrispondere il premio e l’assicurazione cessa alla
data di tale scadenza.
Qualora il premio venisse ugualmente corrisposto, il rateo di premio imponibile non
goduto verrà dall’Impresa messo a disposizione del Contraente.
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2.13 - Aggravamento di rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni
aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa
cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
2.14 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio
successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 del
Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
2.15 - Facoltà dell’Impresa di modificare il premio in corso di polizza e
conseguente diritto di recesso del Contraente
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Ad ogni scadenza annuale, ferma la concessione dello sconto di durata nel caso di
polizza poliennale, l’Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza, in
aggiunta a quanto previsto dall’art. “2.17 Adeguamento garanzia”.
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La variazione di premio è evidenziata sulla quietanza rilasciata al contraente che,
provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del
contratto alle nuove condizioni di premio.
Qualora il contraente non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del
premio, l’assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno
successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna
formalità.
2.16 - Imposte e tasse
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Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al
premio, alla polizza ed agli altri atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente
anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Impresa.
2.17 - Adeguamento garanzia
(condizione valida se è indicato l’indice iniziale sul simplo di polizza)
Le somme assicurate, i massimali, le franchigie e i limiti di indennizzo non espressi in
percentuale od in frazione ed il premio sono basati sugli indici del “costo di costruzione di
un fabbricato residenziale” pubblicati dall’Istituto Centrale di Statistica di Roma, in
conformità a quanto segue:
a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli
aggiornamenti, l’indice del mese di giugno dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più od in meno
rispetto all’indice inizialmente adottato, o al suo equivalente, le somme assicurate, i
massimali, le franchigie e i limiti di indennizzo non espressi in percentuale o in frazione
ed il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al
Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.
Qualora in conseguenza della variazione degli indici, le somme assicurate, le
franchigie e i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il
premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà in
facoltà del Contraente e dell’Impresa di rinunciare all’aggiornamento della polizza; in
questo caso le somme assicurate, le franchigie e i limiti di indennizzo non espressi in
percentuale od in frazione ed il premio rimarranno quelli risultanti dall’ultimo
aggiornamento effettuato. In caso di eventuale ritardo od interruzione nella
pubblicazione degli indici, l’Impresa proporrà l’adeguamento tenendo conto delle
variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento.
Mancando l’accordo si procederà come per il caso di raddoppio degli importi iniziali.
La presente condizione non è comunque operante:
per la garanzia Tutela Legale;
•
in ogni caso qualora si sia optato per il pagamento anticipato in unica soluzione.
2.18 - Rinuncia alla rivalsa
L'Impresa rinuncia, escluso il caso di dolo, all'azione di rivalsa di cui all'art. 1916 del
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Codice Civile nei confronti di inquilini che conducono abitazioni private assicurate con la
presente polizza.
2.19 - Dolo e colpa grave
L’Impresa risponde dei danni indennizzabili a termini di polizza determinati da colpa grave
dell’Assicurato/Contraente, nonché da dolo e colpa grave delle persone di cui egli deve
rispondere a norma di legge, compreso il personale addetto alla manutenzione del
fabbricato indicato in polizza.
2.20 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato valgono le norme di legge.
2.21 - Diritto di recesso in caso di vendita a distanza
In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha
diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della
polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da
inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.a. Via Ignazio
Gardella 2 – 20149 Milano. In tal caso l’Impresa trattiene la frazione di premio
relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
2.22 - Foro competente e mediazione obbligatoria
Per le controversie relative alla presente polizza il foro competente, a scelta della parte
attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove
ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.
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fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione
delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri
regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo
contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le
quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare
tentativo di mediazione, in base al disposto dell’art. 5 del D. Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e
successive modifiche (di seguito “Decreto 28”).
Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in
volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente
competente.
La parte che viene chiamata in mediazione (sia Vittoria, sia il contraente) si riserva il diritto di
non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all’organismo di
mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.
Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la
mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta
in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.
In ogni caso la parte istante si impegna:
1. ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad
es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all'Organismo di
Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla
Compagnia della relativa istanza: [email protected]
2. a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il
primo incontro di mediazione.
Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della
Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle
indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo
internet dell’Organismo prescelto.
3 - Sezione A
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3.1 – Garanzia base
L’Impresa, dietro corresponsione del relativo premio, si obbliga ad indennizzare i danni
materiali e diretti, causati al fabbricato descritto in polizza (escluso il valore dell’area),
anche se di proprietà di terzi, da:
l
incendio;
• fulmine;
• scoppio o esplosione non causati da ordigni esplosivi;
• implosione;
• caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
• onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità
supersonica;
• urto di veicoli stradali (non in uso o di proprietà dell’Assicurato);
• fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale (non determinato da
usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione), degli impianti per la
produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano
collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
• furto, tentato furto o guasti cagionati dai ladri di fissi, infissi e serramenti di proprietà
comune o infissi e serramenti costituenti porte esterne e porte-finestre dei singoli
appartamenti; sono esclusi dalla garanzia i danni subiti da vani di accesso ai singoli box
o alle singole cantine;
• rovina di ascensori e di montacarichi.
Inoltre, se conseguenti agli eventi precedentemente descritti, l’Impresa indennizza:
l
i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od
anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da
mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di
riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi conseguenti
agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti
nell’ambito di 20 metri da esse;
• i guasti causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza degli ordini dati dalle
Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;
• le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i
residuati del sinistro;
• i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato,
locato o abitato dall’Assicurato proprietario, e rimasto danneggiato, da evento
indennizzabile a termini di polizza, per il periodo necessario al suo ripristino; i locali
abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione
presumibile ad essi relativa;
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• le spese e gli onorari di competenza del perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato
conformemente al disposto dell’art. 3.8.
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• in alternativa ai danni da mancato godimento, le eventuali spese alberghiere,
opportunamente documentate, maturate durante il periodo necessario al ripristino del
fabbricato assicurato e rimasto danneggiato da evento indennizzabile a termini di
polizza;
• il rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale
degli impianti di riscaldamento e di condizionamento al servizio del fabbricato.
L’Impresa, inoltre, rimborsa i costi, compresi quelli di trasporto ed installazione, necessari per
rimpiazzare le lastre del fabbricato descritto in polizza, distrutte o danneggiate a seguito di
rotture per cause accidentali, senza applicazione del disposto di cui all’art. 3.11.
3.2 – Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) determinati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse,
atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
b) determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da
trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate
dall’accelerazione di particelle atomiche;
c) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente;
d) causati da trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni,
alluvioni, neve, mareggiate, frane ed eventi atmosferici in genere;
e) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad
usura, corrosione o difetti di materiale;
f) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, anche se
conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
g) da spargimenti d’acqua da qualsiasi motivo occasionati, comprese le spese di
ricerca e riparazione dei relativi guasti;
h) da spese di ricerca e riparazione dei guasti in caso di dispersione di gas;
i) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
j) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli
eventi per i quali è prestata questa garanzia;
k) ad affreschi e statue che abbiano valore artistico;
l) determinati da formazione di ruscelli, accumuli esterni d’acqua, rotture e rigurgiti
dei sistemi di scarico.
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
Relativamente alle lastre, sono altresì esclusi i danni subiti da lucernari o pensiline e
quelli verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che
richiedano la presenza di operai.
3.3 – Garanzie complementari
Premessa
Le seguenti garanzie saranno operanti solo se:
1) è sottoscritta la garanzia base di cui all’art. 3.1;
2) sono espressamente richiamate sul simplo di polizza e corrisposti i rispettivi
premi.
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A) Eventi speciali
A.1) Eventi Atmosferici
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato, compresi
recinzioni e cancelli, da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso
trasportate, trombe d’aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano
caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti
assicurati e non, nonché i danni da bagnamento che si verificassero all’interno del
fabbricato – escluso il contenuto – purché direttamente causati dalla caduta di
pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti
od ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti; negli stessi termini la garanzia
opera anche per i danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve,
sempreché il fabbricato assicurato sia conforme alle vigenti norme relative ai
sovraccarichi da neve (eventuali disposizioni locali, nonché il D.M. del Ministero
dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982, G.U. del 26/02/1982: aggiornamento
delle norme tecniche relative ai “Criteri Generali per la verifica della sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi“ e successive modifiche).
Si intendono compresi i danni causati dalla grandine alle lastre, con esclusione
dei lucernari, fino a concorrenza del limite previsto al successivo art. 3.4,
senza applicazione del disposto di cui all’art. 3.11.
L’Impresa non indennizza:
1. i danni causati da:
l
fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od
artificiali;
• mareggiate e penetrazione di acqua marina;
• formazione di ruscelli, accumuli esterni d’acqua, rotture e rigurgiti dei
sistemi di scarico;
• gelo;
• slavine, valanghe;
• cedimenti o franamenti del terreno;
• cenere vulcanica;
ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, vento,
grandine o trombe d’aria.
2. i danni subiti da:
l
alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
• cavi aerei, camini, insegne od antenne radiotelevisive in genere anche
centralizzate, nonché consimili installazioni esterne;
• fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o
nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino
conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche
costruite in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
• enti all’aperto, compresi serbatoi od impianti in genere;
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• serramenti e lucernari in genere;
• lastre, ad eccezione di quanto previsto per i danni provocati da grandine.
A.2) Eventi Sociopolitici
L’Impresa indennizza:
l
i danni materiali e diretti al fabbricato da incendio, esplosione e scoppio
verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, nonché di
atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
• gli altri danni materiali e diretti arrecati al fabbricato anche a mezzo di ordigni
esplosivi, da persone (dipendenti o non) che prendano parte a tumulti popolari,
scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti
vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
• i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si
trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima
si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, l’Impresa non indennizzerà i danni di
cui al punto precedente anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
L’Impresa non indennizza:
1. i danni determinati da:
l
atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile,
insurrezione, occupazione militare ed invasione;
• esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da
trasmutazione del nucleo dell’atomo o di radiazioni provocate da
accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni
medesimi risultassero originati da incendio o da altro evento
indennizzabile in base alla presente estensione di garanzia;
• confisca, requisizione, sequestro delle cose assicurate per ordine di
qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, o quelli avvenuti in
occasione di serrate.
2. i danni causati da:
l
fumi, gas o vapori, a meno che non si siano sviluppati a seguito di evento,
indennizzabile in base alla presente estensione di garanzia, che abbia
direttamente colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20
metri da esse;
• dolo dell’Assicurato o del Contraente;
• imbrattamento dei muri.
3. i danni dovuti a:
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
l
interruzione di processi di lavorazione, alterazione di prodotti
conseguente alla sospensione del lavoro, omissione di controllo o
manovra;
• mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica,
termica od idraulica;
• mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di
impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione.
anche se tali circostanze sono conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio.
A.3) Grandine su fragili
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A parziale deroga della garanzia A.1) Eventi Atmosferici l’Impresa indennizza, in
base al massimale prescelto ed indicato nella scheda di polizza, i danni causati
dalla grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, anche se di pertinenza
dei singoli appartamenti.
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A.4) Caduta alberi
L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato dalla
caduta degli alberi di proprietà del Contraente/Assicurato, che si trovino in spazi
adiacenti e pertinenti al fabbricato assicurato, da uno degli eventi assicurati alla
garanzia A.1) Eventi Atmosferici.
L’Impresa non indennizza i danni causati da:
a) alberi, o loro parti, colpiti da agenti patogeni o infestati da insetti o da altri
animali in maniera manifesta e in misura tale da compromettere le
condizioni di stabilità statica e biomeccanica;
b) alberi, o loro parti, che in considerazione dell’età e/o stato di deperimento
avrebbero dovuto manifestamente essere sottoposti ad abbattimento o
potatura;
c) arbusti, essenze erbacee, muschi, licheni, funghi, muffe;
nonché i danni conseguenti a interventi di manutenzione non eseguiti a
regola d’arte;
Sono inoltre esclusi:
1. i danni subiti dagli alberi stessi;
2. i danni subiti da cose mobili all’aperto;
3. ogni forma di deprezzamento dell’intero giardino o parco o dell’intero
complesso;
4. i costi di bonifica del terreno.
A.5) Estensioni valide per le garanzie eventi atmosferici ed eventi sociopolitici
Purché conseguenti a danno indennizzabile in base alle garanzie di cui ai suddetti
articoli A.1) e A.2), sono altresì compresi:
l
i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato
assicurato, locato o abitato dall’Assicurato proprietario, rimasto danneggiato,
per un evento risarcibile a termini di polizza, per il periodo necessario al suo
ripristino, con il massimo di un anno e sino alla concorrenza del 10% del valore
che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari
sinistrate; i locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per
l’importo della pigione presumibile ad essi relativa;
• le spese e gli onorari di competenza del perito che l’Assicurato avrà scelto e
nominato conformemente al disposto dell’art. 3.8;
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
• le spese di demolizione e sgombero, resesi necessarie per demolire,
sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, fermo
quanto indicato all’art. 3.4.
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A.6) Esclusioni valide per le garanzie eventi atmosferici ed eventi sociali e politici
Entrambe le garanzie di cui ai punti A.1) e A.2) non prevedono indennizzo
per i danni:
l
di inondazioni o frane;
• di furto, nonché quelli a fissi, infissi e serramenti già indennizzabili
secondo quanto previsto all’art. 3.1;
• di smarrimento, rapina, saccheggio, od imputabili ad ammanchi di
qualsiasi genere;
• a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti
compresi, apparecchi mobili elettrici, apparecchi fonoaudiovisivi, per
effetto di scariche o di altri fenomeni elettrici, comunque occasionati,
sempreché la relativa garanzia “Danni Elettrici” non risulti esplicitamente
richiamata.
L’Impresa ed il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere
dalla garanzia prestata con la presente clausola, mediante preavviso di 30 giorni.
L’Impresa, entro 15 gior ni dalla data di efficacia del recesso, mette a
disposizione del Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta relativa al
periodo di rischio non corso.
B1) Danni elettrici
In deroga a quanto previsto all’art. 3.2, lettera f), l’Impresa si obbliga ad indennizzare
all’Assicurato i danni materiali e diretti per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni
elettrici da qualsiasi motivo occasionati che interessino macchine e impianti elettrici ed
elettronici al servizio dell’intero fabbricato assicurato (e non di singole unità immobiliari),
anche se posti su recinzioni o cancelli facenti parte del fabbricato stesso.
Sono tuttavia esclusi i danni:
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di
manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di
collaudo e prova;
c) dovuti a difetti noti al Contraente/Assicurato all’atto della stipulazione della
polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il
costruttore o il fornitore;
d) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’uso indicati
dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
e) causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
f) a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che
siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle cose
assicurate.
g) agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle
aziende erogatrici.
La presente garanzia viene prestata nella forma a primo rischio assoluto e cioè senza
far luogo all'applicazione del disposto di cui al successivo art. 3.11.
B2) Danni elettrici singole unità abitative
A parziale deroga dell’art. b1) Danni elettrici, l’Impresa indennizza i danni subiti da
caldaie e condizionatori purché stabilmente installati ad uso delle singole unità abitative,
ferme le esclusioni previste dal precedente articolo B1).
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La presente garanzia viene prestata nella forma a primo rischio assoluto e cioè senza
far luogo all'applicazione del disposto di cui al successivo art. 3.11.
C) Ricorso terzi
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a
corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di
legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile
per garanzie previste dalla Sezione Incendio.
L’assicurazione comprende altresì, sino alla concorrenza del 10% della predetta
somma assicurata, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di
servizi.
L’assicurazione non comprende i danni:
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi
titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato e i mezzi di trasporto sotto
carico e scarico, in occasione delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli
stessi mezzi trasportate;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del
suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
• il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine
se con lui convivente;
• quando l’Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio
a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui
al punto precedente;
• le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano
qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359
del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli
amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o
penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla
difesa e l’Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa
dell’Assicurato.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” e cioè senza applicazione della
regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della
propria responsabilità senza il consenso dell’Impresa.
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3.4 - Limiti di indennizzo - franchigie a carico dell’Assicurato
l
Furto e guasti di fissi, infissi e serramenti
Per ogni sinistro liquidabile ai sensi di polizza l'indennizzo massimo non potrà
essere superiore a Euro 1.000 per anno assicurativo, restando inteso che detto
limite si riferisce, separatamente, ai danni subiti da fissi, infissi e serramenti:
• di proprietà ed uso comune;
• di pertinenza di ogni singolo appartamento.
• Spese di Demolizione, sgombero e trasporto dei residuati del sinistro
Le spese saranno indennizzate fino alla concorrenza di un importo pari al 10%
dell'indennizzo liquidabile ai sensi di polizza, con il limite di Euro 35.000 per anno
assicurativo, fermo il disposto di cui all’art. 3.16.
• Spese e onorari perito di competenza dell’Assicurato
Le spese saranno indennizzate fino alla concorrenza di un importo pari al 5%
dell'indennizzo liquidabile ai sensi di polizza con il limite di Euro 5.000, fermo il
disposto di cui all’art. 3.16.
• Perdita delle Pigioni o Mancato godimento
La garanzia si intende prestata per un periodo massimo di un anno dalla data del
sinistro e sino alla concorrenza del 10% del valore che, rispetto a quello
assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate.
• Spese alberghiere
La garanzia si intende prestata per un periodo massimo di un anno dalla data del
sinistro e con il limite di Euro 50.000 per annualità assicurativa.
• Rimpiazzo del combustibile
Le spese saranno indennizzate con l’applicazione per singolo sinistro di una
franchigia di Euro 100; in nessun caso l’Impresa pagherà più di Euro 1.500 per
ciascuna annualità assicurativa.
• Rottura accidentale di lastre
Per ogni sinistro liquidabile ai sensi di polizza l'indennizzo non potrà essere
superiore a Euro 500 per singola lastra.
• Eventi Atmosferici ed Eventi Sociopolitici
Per ogni sinistro originato da Eventi Atmosferici ed Eventi Sociopolitici il
pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro,
di uno scoperto del 10% dell'importo liquidabile ai termini di polizza, con il
minimo di Euro 250, e in nessun caso l’Impresa pagherà, per singolo sinistro,
somma superiore all’80% del valore assicurato per il fabbricato. Per i soli danni
da grandine su lastre in nessun caso l’Impresa pagherà più di Euro 2.500 per
ciascuna annualità assicurativa, ferma restando la detrazione dello scoperto e
relativo minimo di cui sopra.
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
• Grandine su fragili
Per ogni sinistro originato da Grandine su fragili il pagamento dell'indennizzo
sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%
dell'importo liquidabile ai termini di polizza, con il minimo di Euro 250.
• Caduta alberi
Per ogni sinistro originato da Caduta alberi il pagamento dell'indennizzo sarà
effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%
dell'importo liquidabile ai termini di polizza, con il minimo di Euro 250, e in
nessun caso l’Impresa pagherà più di Euro 20.000 per ciascuna annualità
assicurativa.
• Danni Elettrici
Per ogni sinistro originato da fenomeno elettrico sarà applicata la franchigia
indicata sulla scheda di polizza.
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• Danni Elettrici singole unità abitative
Per ogni sinistro originato da fenomeno elettrico singole unità abitative sarà
applicata la franchigia indicata sulla scheda di polizza.
3.5 – Valore a nuovo
(forma di assicurazione valida solo se espressamente richiamata la
relativa voce sul simplo di polizza)
Premesso che per “valore a nuovo” del fabbricato si intende convenzionalmente la spesa
necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escluso
soltanto il valore dell’area, a parziale deroga dell’art. 3.10, le Parti convengono di stipulare
l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo”, alle condizioni che seguono.
1. In caso di sinistro si determina:
a) l’ammontare del danno e del rispettivo indennizzo come se questa assicurazione
“valore a nuovo” non esistesse;
b) il supplemento che, aggiunto all’indennizzo di cui ad a), determina l’indennizzo
complessivo calcolato in base al “valore a nuovo”.
2. Agli effetti dell’art. 3.11 il supplemento di indennizzo viene riconosciuto in misura:
a) totale, se la somma assicurata è superiore o uguale al rispettivo valore a nuovo;
b) parziale, se la somma assicurata è inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore
al valore al momento del sinistro, determinato sulla base delle stime di cui all’art.
3.10; in questo caso risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza
occorrente per l’integrale assicurazione a nuovo, per cui il supplemento di
indennizzo viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e
l’intera differenza;
c) nulla, se la somma assicurata è uguale o inferiore al valore al momento del sinistro,
determinato sulla base delle stime di cui all’art. 3.10.
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del
supplemento di indennizzo si terrà conto della somma complessivamente assicurata
dalle assicurazioni stesse.
4. Agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere
indennizzato, per ciascun fabbricato, importo superiore al doppio del relativo valore
determinato in base alle stime di cui all’art. 3.10.
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
5. Il pagamento del supplemento di indennizzo è effettuato entro trenta giorni da quando è
terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa
area nella quale si trova il fabbricato colpito o su altra area del territorio nazionale se non ne
derivi aggravio per l’Impresa, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro
dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia.
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3.6 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
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a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno; le relative spese,
comprese quelle per i guasti alle cose assicurate prodotti dall’Assicurato o da
terzi allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio, sono a carico dell’Impresa
secondo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile.
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all’Impresa,
entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del
Codice Civile.
L’Assicurato deve altresì:
a) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di
Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la
causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno; copia di tale
dichiarazione deve essere trasmessa all’Impresa;
b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza
avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità,
quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno
stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del
sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione
i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto
dall’Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
3.7 - Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno o dichiara
danneggiate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o
manomette cose salvate od adopera, a giustificazione, mezzi o documenti
menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o
facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
3.8 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare dell’indennizzo è definito direttamente tra il Contraente/Assicurato e
l’Impresa. Nell’eventualità di mancato accordo le parti possono concordemente conferire,
per iscritto, mandato a due periti nominati uno dall’Impresa e uno dal
Contraente/Assicurato. I due periti, d’accordo con il Contraente/Assicurato, hanno la
possibilità di nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su
richiesta di uno di essi. Il terzo Perito può intervenire soltanto in caso di disaccordo e le
decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi
assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni
peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non procede alla
nomina del proprio Perito, tale nomina è demandata al Presidente del tribunale nella cui
giurisdizione il sinistro è avvenuto, su istanza anche di una sola delle Parti. Ciascuna delle
Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle dell’eventuale terzo Perito sono
ripartite a metà.
3.9 - Mandato dei periti
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I Periti devono:
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a) indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali
e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il
rischio e non fossero state comunicate
c) verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 3.6;
d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il
valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di
valutazione di cui all’art. 3.10;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio, di
demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concertati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza
nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale unitamente alle
stime dettagliate, da redigersi in due esemplari, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle
valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a
qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti
contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente
all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di
sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di
perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
3.10 - Determinazione del danno
L’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte
avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
1. si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il
fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un
deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di
conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e
ad ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina:
3.11 - Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte secondo le norme di cui all'art. 3.10 risulta che il valore del
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
2. applicando il deprezzamento di cui al punto 1 alla spesa necessaria per costruire a
nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da
tale risultato il valore dei residui; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di
altrui proprietà e il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato,
l’Impresa pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il
fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo
dopo che il Contraente o l’Assicurato abbia documentato che è stata effettuata
sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata
ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione.
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fabbricato eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, l’Assicurato
sopporta la parte di danno in proporzione al rapporto fra la somma assicurata ed il
valore risultante dalle suddette stime.
3.12 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria
documentazione, l’Impresa provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni,
sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria
sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso
risulti non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art, 3.2 lettera c).
3.13 - Anticipo indennizzi
Se non sono sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro o del suo presunto
importo e se l’indennizzo complessivo è prevedibile in almeno Euro 100.000, l’Assicurato
ha diritto di ottenere, prima della liquidazione, il pagamento di un acconto pari al 50%
dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite.
L’obbligazione dell’Impresa verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del
sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. L’acconto
non potrà comunque essere superiore a Euro 550.000, qualunque sia l’ammontare
stimato del sinistro.
3.14 - Deroga alla proporzionale
In caso di sinistro non si applicherà il disposto del precedente art. 3.11 se la somma
assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 10%. Qualora la somma
assicurata risulti insufficiente in misura superiore al 10%, verrà applicata la regola
proporzionale prevista al citato art. 3.11, ma solo per l’eccedenza rispetto a detto 10%.
3.15 - Buona fede
La mancata comunicazione da parte dell’Assicurato o del Contraente di circostanze
aggravanti il rischio non comporteranno decadenza del diritto all’indennizzo, né riduzione
dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.
L’Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al
maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
3.16 - Limite massimo dell’indennizzo
Eccettuati i casi previsti dall’art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio,
per nessun titolo l’Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella
assicurata.
4 - Sezione B
Responsabilità Civile
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4.1 – Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
L'Impresa, sempre che sia stato corrisposto il relativo premio, si obbliga a tenere indenne
l'Assicurato, nel limite del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a
pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,
interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per
morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un
fatto accidentale, verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato designato in polizza e
alla conduzione delle parti comuni. L'assicurazione comprende i rischi derivanti dagli spazi
adiacenti di pertinenza del fabbricato, purché di superficie complessiva non superiore a
8.000 metri quadrati - anche tenuti a giardino o parco - e relative strade private, recinzioni
in genere, compresi cancelli anche automatici, alberi anche di alto fusto, piscine,
attrezzature sportive e giochi ad uso esclusivo del condominio, ma esclusi: giostre
azionate da motore, capannoni pressostatici e simili.
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L' assicurazione vale anche per:
l
i danni cagionati a terzi a seguito di caduta di neve non rimossa tempestivamente dalle
coperture del fabbricato;
• l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione e, limitatamente al solo rischio della
committenza, di lavori di straordinaria manutenzione del fabbricato indicato in polizza.
La garanzia comprende altresì la responsabilità civile imputabile all’Assicurato rientrante
nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 sempre che:
1. l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la
progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto
disposto dal D.Lgs. 81/2008
2. dall’evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni gravi o
gravissime, così come definite dall’art. 583 del codice penale.
4.2 – Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)
L’Impresa, entro il limite previsto al successivo punto 4.11, tiene altresì indenne
l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (per capitale, interessi e spese), quale
civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 nonché del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n° 38 e del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, per
gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, soggetti ad assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alla vigilanza e custodia del fabbricato, alla
ordinaria pulizia della sede e dei vani di uso comune, alla conduzione o manutenzione
degli impianti posti a servizio esclusivo del fabbricato;
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni conseguenti ad infortunio e
non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n°38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001, n°
202, subiti dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni
personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6%,
calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" approvata con decreto
ministeriale 12 luglio 2000.
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La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia
in regola con gli obblighi per l’ assicurazione infortuni di legge. La presente garanzia
non comprende le malattie professionali. L’assicurazione vale anche per le azioni di
rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n° 222.
4.3 - Danni da inquinamento accidentale
L’assicurazione di responsabilità civile verso terzi vale, con il limite massimo previsto al
successivo punto 4.11, anche per i danni conseguenti a contaminazione dell’acqua,
dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di
qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite subitaneamente a seguito di rottura
accidentale di impianti o condutture del fabbricato assicurato. Resta escluso qualsiasi
altro tipo di inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di
sostanze. L’estensione non opera in caso di contaminazione conseguente ad
inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite e in vigore al
momento del sinistro.
4.4 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività
Sempre nel limite massimo previsto al successivo punto 4.11, l’assicurazione di
responsabilità civile verso terzi è estesa anche ai danni derivanti da interruzioni o
sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di
servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.
4.5 - Responsabilità civile personale dell’Amministratore
L’assicurazione di responsabilità civile verso terzi si intende estesa, con il sottolimite per i
danni patrimoniali previsto al successivo punto 4.11, ai danni involontariamente cagionati
a terzi dovuti a responsabilità personale dell’Amministratore del fabbricato assicurato,
nell'espletamento del mandato affidatogli dal Condominio, svolto nei termini delle leggi
che la regolano:
a) per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, compresa
perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché
non derivanti da furto, rapina o incendio;
b) per danni patrimoniali (intendendosi per tali il pregiudizio economico non determinato
da morte, lesioni o danneggiamenti a cose), comprese multe, ammende e sanzioni di
natura fiscale inflitte al Condominio assicurato o ai suoi singoli condomini.
La garanzia è operante anche per i fatti di collaboratori e dipendenti del cui operato
l’Amministratore debba rispondere a norma di legge.
La presente garanzia non è operante se l’Amministratore non esercita l’attività in
forma professionale.
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
La presente garanzia non vale per:
l
i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o
di denaro;
• i danni al fabbricato;
• i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi relativi
impianti e/o dipendenze);
• omissioni, ritardi o errori nella stipulazione, modifica, variazione, annullamento di
polizze di assicurazione o nel pagamento dei relativi premi;
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• il pagamento di multe, ammende e sanzioni di natura fiscale, inflitte
personalmente all’Amministratore;
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• i danni derivanti dallo svolgimento di attività non previste dalla legge;
• i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Amministratore e
non direttamente derivantigli dalla Legge
Relativamente alla garanzia di cui al punto b), l’assicurazione è operante per le
richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Amministratore e da lui
denunciate durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, purchè riferite a fatti
colposi posti in essere durante il medesimo periodo.
Qualora la presente polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso
con l’Impresa per il medesimo rischio, l’assicurazione è operante per le richieste di
risarcimento pervenute per la prima volta all’Amministratore e da lui denunciate
durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, anche se originate da fatti colposi
posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita.
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La presente garanzia è prestata esclusivamente se il fabbricato assicurato è un
condominio e limitatamente allo stabile stesso.
4.6 - Responsabilità civile da conduzione
(operante solo se sottoscritta la garanzia R.C.T. di cui al punto 4.1 e
corrisposto il relativo premio)
Qualora la presente garanzia risulti selezionata in polizza e corrisposto il relativo premio,
l'assicurazione responsabilità civile verso terzi, si intende estesa a favore:
l
dei locatari e dei singoli condomini domiciliati nel condominio, per danni che essi o che
persone delle quali o con le quali debbano rispondere (figli minori o domestici)
involontariamente cagionino a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi
nello svolgimento - all’interno del condominio – di attività inerenti alla vita privata o,
limitatamente agli addetti ai servizi domestici, a quella lavorativa. La garanzia vale
anche per la responsabilità civile derivante ai famigliari conviventi con i locatari ed i
condomini domiciliati nel condominio (coniuge, figli maggiorenni, altri congiunti);
• dei locatari e dei singoli condomini in qualità di conduttori dei locali adibiti ad
appartamenti, uffici o studi professionali, esclusi i laboratori di prova o di analisi in
genere. Sono comunque esclusi i rischi della responsabilità di tipo professionale.
Ad ogni effetto contrattuale si precisa che i locatari e i condomini domiciliati nel
condominio nonché i conduttori dei locali adibiti ad uffici o studi professionali sono
considerati terzi tra di loro.
Sono compresi i danni:
• derivanti dall’uso di apparecchi domestici in genere e delle attrezzature ivi esistenti,
nonché da caduta di antenne radiotelevisive;
• conseguenti ad incendio ed esplosione di gas, scoppio degli apparecchi a vapore,
degli impianti a termosifone, del tubo a raggi catodici dell’apparecchio televisivo.
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
• connessi alla conduzione delle dimore e degli uffici o studi professionali, compresa
l'esecuzione in economia dei lavori di ordinaria manutenzione nonché, in qualità di
committente, di lavori di straordinaria manutenzione affidati a terzi;
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Inoltre, a parziale deroga di quanto indicato al successivo art. 4.10 lettera a), si intendono
compresi i danni a persone, cose ed animali determinati da spargimenti d’acqua.
Fatte salve le esclusioni previste dal successivo art. 4.10, laddove non derogate, la
presente garanzia non comprende i danni:
l
conseguenti all’espletamento, compresa la committenza, di lavori edili rientranti
nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008;
• connessi allo svolgimento di attività lavorative nel condominio, salvo che per gli
addetti ai servizi domestici;
• derivanti dalla proprietà di animali;
• derivanti dalla detenzione di armi da fuoco;
• alle cose in consegna e custodia o detenute a qualsiasi titolo dagli assicurati;
• da prodotti geneticamente modificati (OGM).
4.7 - Persone che non rientrano nel novero dei terzi
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine
con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio
a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che, con i predetti, si
trovino nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il
danno in occasione di lavoro o di servizio.
4.8 - Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte secondo le norme di cui all'art. 3.10 risulta che il valore del
fabbricato eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, l’Assicurato
sopporta la parte di danno in proporzione al rapporto fra la somma assicurata ed il
valore risultante dalle suddette stime.
4.9 - Deroga alla proporzionale
In caso di sinistro non si applicherà il disposto del precedente art. 4.8 se la somma
assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 10%. Qualora la somma
assicurata risulti insufficiente in misura superiore al 10%, verrà applicata la regola
proporzionale prevista al citato art. 4.8, ma solo per l’eccedenza rispetto a detto 10%.
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
4.10 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) a persone, cose ed animali determinati da spargimenti d'acqua, nonché quelli
derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
b) da esercizio, da parte di chiunque, di industrie, commerci, arti o professioni,
attività personali dell'Assicurato, degli inquilini e condomini, o loro familiari (salvo
quanto previsto dall’art, 4.6 se operante);
c) da incendio e furto;
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d) alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o
detenga a qualsiasi titolo;
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e) derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte, da amianto o da
qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura
amianto;
f) da campi elettromagnetici;
g) derivanti dalla detenzione e dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi
per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché quelli che in relazione ai rischi
assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del
nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di
particelle atomiche, del pari non vale per i danni derivanti dagli eventi di cui
sopra anche quando gli eventi stessi siano determinati da incendio.
4.11 - Limiti di indennizzo - scoperti o franchigie a carico dell’Assicurato
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Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)
La garanzia è prestata fino a concorrenza, per ogni persona infortunata, del 25%
del massimale per sinistro prescelto per l’assicurazione RCT, con il massimo di
Euro 250.000 per anno assicurativo.
l
Danni da inquinamento accidentale
La garanzia si intende prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del
10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 1.550; in nessun caso l’Impresa
pagherà più di Euro 55.000 per sinistro e per anno assicurativo.
l
Danni Patrimoniali (dovuti a responsabilità dell’Amministratore del Condominio)
La garanzia viene prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10%
per ogni sinistro con il minimo di Euro 250; in nessun caso l’Impresa pagherà più
di Euro 55.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo
assicurativo annuo.
l
Danni da interruzioni o sospensioni di attività
La garanzia si intende prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del
10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 250; in nessun caso l’Impresa
pagherà più di Euro 100.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno
stesso periodo annuo.
4.12 - Fabbricati in condominio
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
Se l' assicurazione è stipulata da un Condominio, sono considerati terzi i singoli
condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell' assicurazione la
responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la
proprietà comune. Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di
sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino
debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere
pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con
gli altri condomini.
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4.13 – Operatività della garanzia
In entrambi i casi descritti all’art. 4.12 si intendono esclusi dall’assicurazione i danni
indennizzabili ai termini della Sezione A Incendio.
4.14 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l'Assicurato, anche tramite il Contraente, deve darne avviso
scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'Impresa entro 5
giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del
diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Per quanto relativo alla
responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti ad assicurazione
obbligatoria di legge, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha
luogo l'inchiesta pretorile ovvero riceva richiesta di risarcimento a norma della legge
infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 5 giorni da quando l'Assicurato ha
ricevuto l'avviso per l'inchiesta ovvero la richiesta di risarcimento.
4.15 – Pluralità di assicurati
La garanzia viene prestata nel limite del massimale convenuto in polizza per ogni sinistro,
limite che resta a tutti gli effetti unico anche nel caso siano coinvolti più assicurati. Tuttavia
il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile
dell’Assicurato/Contraente ed in via subordinata, per l’eccedenza, a copertura della
Responsabilità Civile degli altri assicurati. Nel caso di conflitto di interessi tra
l’Assicurato/Contraente e gli altri assicurati la garanzia opera solo a favore del primo.
4.16 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali
L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede
stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove
occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato
stesso. Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa
contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in
polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al
danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra l’Impresa e
l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. L’Impresa non riconosce spese
incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e
non risponde altresì di multe o ammende né di spese di giustizia penale.
4.17 – Esclusione responsabilità civile personale dell’Amministratore
(operante solo se richiamata in polizza)
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
La garanzia prevista dall’art 4.5 - Responsabilità civile personale
dell’Amministratore non è operante.
5 - Sezione C
Danni da acqua condotta
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Le garanzie prestate nella presente Sezione si intendono operanti solo se risultano
sottoscritte le Sezioni A - Incendio e b - Responsabilità Civile, e corrisposti i rispettivi
premi.
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5.1 – Garanzia base
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L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato:
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a) dai danni materiali e diretti subiti dal fabbricato descritto in polizza, escluso il valore
dell’area, prodotti da spargimento d’acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali,
grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel
fabbricato;
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b) di quanto questi sia tenuto a pagare, nel limite del massimale indicato in polizza, quale
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e
spese) di danni, involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per
lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, escluso il fabbricato, in
conseguenza di danno arrecato da spargimento d’acqua verificatosi a seguito di rottura
accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di
condizionamento installati nel fabbricato. Sono compresi anche i danni a cose trovantisi
in locali interrati o seminterrati adibiti ad attività industriali, commerciali, agricole o di
servizi, anche se costituenti deposito per le predette attività.
Sono comunque esclusi i costi sostenuti per demolizione, sgombero e ripristino di
parti del fabbricato, derivanti dalla ricerca e dall’eliminazione o riparazione della
rottura che ha dato origine a spargimento d’acqua.
5.2 – Occlusioni di condutture - trabocco e/o rigurgito di fogna
L'Impresa risponde dei danni indennizzabili a termini dell’art. 5.1 prodotti da spargimento
d’acqua conseguente ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di
condizionamento installati nel fabbricato o conseguente a trabocco e/o rigurgito della rete
fognaria di pertinenza del fabbricato stesso.
L’Impresa non indennizza i danni conseguenti:
l
ad occlusione delle grondaie e dei pluviali di pertinenza del fabbricato;
l
ad occlusione, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica.
5.3 – Gelo
L'Impresa risponde dei danni indennizzabili a termini dell’art. 5.1 prodotti da spargimento
d’acqua conseguente a rottura, derivante da gelo, degli impianti idrici, igienici, di
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e la conseguente
riparazione si intendono indennizzabili anche ai termini del presente articolo, a
condizione che il successivo art. 5.4 sia operante al momento del sinistro, e fermi i
limiti indicati al successivo art. 5.11.
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riscaldamento e di condizionamento installati nel fabbricato.
Sono esclusi i danni:
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conseguenti a spargimento d’acqua causato da rottura di condutture installate
all’esterno del fabbricato o interrate;
• conseguenti a spargimento d’acqua causato da rottura di grondaie e pluviali;
• ai locali sprovvisti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre
48 ore consecutive prima del sinistro;
• ai fabbricati o parte di essi adibiti ad abitazione saltuaria non costituenti
condominio.
Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e la conseguente
riparazione si intendono indennizzabili anche ai termini del presente articolo, ma a
condizione che il successivo art. 5.4 risulti essere operante al momento del sinistro
e fermi i relativi limiti indicati al successivo art. 5.11.
5.4 – Spese di ricerca e riparazione per danni da spargimento d’acqua
In caso di danno indennizzabile a termini degli Artt. 5.1, 5.2, e 5.3, sono comprese le
spese per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e/o i relativi raccordi dai quali si è
verificato lo spargimento d’acqua, comprese quelle necessariamente sostenute per la
demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.
5.5 – Condutture interrate
In caso di danno indennizzabile a termini degli artt. 5.1, 5.2 e 5.4, devono intendersi
compresi in polizza i danni causati da rottura e/o occlusione di tubature interrate anche se
poste all’esterno del fabbricato assicurato, purché in area di pertinenza del fabbricato
stesso (o della singola porzione assicurata) con esclusione degli impianti di irrigazione.
5.6 – Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas
In caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di pertinenza del fabbricato
assicurato, l’Impresa indennizza le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e
relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas nonché quelle relative alla
demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere
conformi alle normative vigenti gli impianti del fabbricato.
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
5.7 – Allagamento
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato assicurato prodotti da
allagamento verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di:
1) formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua, causati da eventi atmosferici
diversi da: terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e
penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno,
crollo e collasso strutturale;
2) fuoriuscita d’acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.
L'Impresa non indennizza i danni:
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a) causati da fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde
di corsi d’acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento,
cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da
violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non , poste nelle
vicinanze.
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b) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
c) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai
serramenti dal vento o dalla grandine;
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d) causati dalla fuoriuscita d’acqua da impianti automatici di estinzione;
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e) causati da gelo, occlusioni, intasamento di gronde e pluviali, umidità, stillicidio
trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all’evento coperto dalla
presente garanzia;
f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
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g) subiti da impianti e macchinari in genere.
5.8 – Intasamento gronde e pluviali
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato assicurato prodotti da
allagamento verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di acqua entrata nel fabbricato
per intasamento delle grondaie e dei pluviali causato esclusivamente da grandine, neve o
ghiaccio, oppure da insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di
carattere eccezionale. Sono esclusi i danni derivanti da mancata o carente
manutenzione.
5.9 - Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte secondo le norme di cui all'art. 3.10 risulta che il valore del
fabbricato eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, l’Assicurato
sopporta la parte di danno in proporzione al rapporto fra la somma assicurata ed il
valore risultante dalle suddette stime.
5.10 - Deroga alla proporzionale
In caso di sinistro non si applicherà il disposto del precedente art. 5.9 se la somma
assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 10%. Qualora la somma
assicurata risulti insufficiente in misura superiore al 10%, verrà applicata la regola
proporzionale prevista al citato art. 5.6, ma solo per l’eccedenza rispetto a detto 10%.
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Garanzia Base
Per ciascun sinistro originato da eventi compresi nella “garanzia base” (art. 5.1)
sarà applicata la franchigia indicata sulla scheda di polizza, qualunque sia il
numero dei danneggiati. Relativamente ai soli danni a cose trovatisi all’interno di
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
5.11 - Limiti di indennizzo - franchigie a carico dell’Assicurato
locali interrati o seminterrati di cui all’art. 5.1 lettera b), l’indennizzo verrà
effettuato deducendo, per singolo sinistro, uno scoperto pari al 10%
dell'importo liquidabile ai sensi di polizza, con il minimo corrispondente alla
franchigia indicata sulla scheda di polizza.
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Per ogni sinistro originato da eventi compresi nella garanzia "Occlusioni di
condutture / trabocco e/o rigurgito di fogna" (art. 5.2) sarà applicata la franchigia
indicata sulla scheda di polizza, qualunque sia il numero dei danneggiati, e in
nessun caso l’Impresa pagherà importo superiore a Euro 2.000 per ogni sinistro
e Euro 5.000 per ciascuna annualità assicurativa.
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Occlusioni di condutture, trabocco e/o rigurgito di fogna:
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Gelo:
Per ogni sinistro originato da eventi compresi nella garanzia "Gelo" (art. 5.3) sarà
applicata la franchigia frontale indicata sulla scheda di polizza, qualunque sia il
numero dei danneggiati, e in nessun caso l’Impresa pagherà importo superiore a
Euro 1.000 per ogni sinistro e Euro 3.000 per ciascuna annualità assicurativa.
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Spese di ricerca e riparazione per danni da spargimento d’acqua:
Le spese di ricerca e riparazione delle tubazioni e/o dei relativi raccordi che
hanno dato origine allo spargimento d’acqua (art. 5.4) saranno indennizzate fino
alla concorrenza massima, per anno assicurativo, di un importo pari al 4/1000
della somma assicurata per il fabbricato, con il minimo di Euro 1.000. Per ogni
sinistro sarà applicata la franchigia indicata sulla scheda di polizza.
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Condutture interrate:
Per ogni sinistro riferito a “Condutture interrate” (art. 5.5) sarà applicata la
franchigia di Euro 500, qualunque sia il numero dei danneggiati, e in nessun caso
l’Impresa pagherà importo superiore a Euro 2.500 per ciascuna annualità
assicurativa.
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Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas:
Le spese di ricerca e riparazione della rottura che ha dato origine alla dispersione
di gas (art. 5.6) saranno indennizzate con l'applicazione della franchigia per
ciascun sinistro indicata sulla scheda di polizza; in nessun caso l’Impresa
pagherà importo superiore a Euro 1.000 per ogni sinistro, con il massimo di Euro
3.000 per ciascuna annualità assicurativa.
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Allagamento:
Per ogni sinistro originato da eventi compresi nella garanzia "Allagamento" (art.
5.7) sarà applicata la franchigia di Euro 500, qualunque sia il numero dei
danneggiati, e in nessun caso l’Impresa pagherà importo superiore a Euro 30.000
per ciascuna annualità assicurativa.
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Intasamento gronde e pluviali:
Per ogni sinistro originato da eventi compresi nella garanzia "Intasamento gronde
e pluviali" (art. 5.8) sarà applicata la franchigia frontale indicata sulla scheda di
polizza, qualunque sia il numero dei danneggiati, e in nessun caso l’Impresa
pagherà importo superiore a Euro 5.000 per ciascuna annualità assicurativa.
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5.12 – Esclusioni
Si intendono operanti le esclusioni riportate:
1) all’art. 3.2 della Sezione A della presente polizza, fatta eccezione per quanto
riportato alla lettera g), relativamente ai danni materiali diretti subiti dal
fabbricato;
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2) all’art. 4.10 della Sezione B della presente polizza, con la sola eccezione di
quanto riportato alla lettera a), per quanto riguarda la responsabilità civile verso
terzi.
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Per tutte le garanzie previste dalla presente sezione si intendono altresì esclusi i
danni causati da:
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umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
• rottura di pluviali esterni (non collocati nei muri), salvo per quanto previso dalla
garanzia "Intasamento gronde e pluviali" (art. 5.8) se operante.
5.13 – Fabbricati in condominio
Se l' assicurazione è stipulata da un Condominio, sono considerati terzi i singoli condomini
ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell' assicurazione la responsabilità di
ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Se l'
assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa
comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in
proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il
maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
5.11 – Obblighi in caso di sinistro
Si intende operante la normativa contenuta nell’art. 3.6 della Sezione A della
presente polizza, con la sola eccezione di quanto riportato alla lettera a) del
medesimo articolo.
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6 - Sezione D
Tutela Legale
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Premessa
In relazione alla normativa di cui al D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo
II, Art.163 e Art 164, Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri
di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via
Enrico fermi 9/b – Tel. 045.83.78.901 - fax 045.83.51.023, in seguito denominata DAS.
A quest’ultima Società, di seguito denominata D.A.S., dovranno pertanto pervenire tutte le
denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa a tali sinistri.
Disposizioni che regolano le coperture
6.1 – Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in
polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rende necessaria a tutela
dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.
Rientrano in garanzia le seguenti spese:
• per l’intervento di un legale;
• per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di
parte;
• di giustizia;
• liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto
derivante da vincoli di solidarietà;
• conseguenti ad una transazione autorizzata dall’Impresa, comprese le spese della
controparte, sempreché siano state autorizzate dall’Impresa;
• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
• di indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali;
• per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
• degli arbitri e del legale intervenuto, nel caso in cui una controversia che rientri in
garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
• per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’assicurato e con esclusione di quanto
derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli organismi di mediazione, se non
rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle
delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla
controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
L’Impresa non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta
eccezione per l’IVA sulle parcelle dei professionisti (avvocati e periti), gli oneri fiscali che
devono presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
6.2 - Ambito e garanzie
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Con riferimento all'Art. 6.1 - Oggetto dell’assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei
diritti dell’Assicurato qualora, in stretta relazione alla conduzione del Condominio
indicato in polizza:
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a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono
compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da
violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o
assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, l’Impresa rimborserà le spese
di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso
esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. L’Assicurato è sempre
tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando
abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Sono compresi
i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed
amministrativa;
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c) debba sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti da persone e/o a
cose per fatto illecito di terzi;
d) debba sostenere vertenze relative a inadempienze contrattuali, proprie o di controparte
relative a:
• controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte,
relative a forniture di beni o prestazioni di servizi riferiti al Condominio; sono
comprese le vertenze derivanti da lavori di manutenzione o ristrutturazione e quelle
con Compagnie di assicurazione per le polizze che riguardano il Condominio;
• controversie individuali di lavoro con dipendenti del Condominio;
• controversie, incluse quelle relative al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti il
Condominio;
e) debba presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione
Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la
materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una
somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola
violazione, sia pari o superiore a Euro 1.000.
A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli
obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive
integrazioni;
Consulenza legale telefonica
Ad integrazione delle garanzie, l’Impresa offre un servizio di Consulenza telefonica
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e
coordinamento della legislazione in materia ambientale , norme analoghe e successive
integrazioni.
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nell’ambito delle materie previste in polizza, tramite il numero verde 800.666.000.
L’Assicurato potrà telefonare in orario d’ufficio per ottenere:
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• consulenza legale;
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Persone Assicurate
• chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
• consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare
testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un
procedimento civile e/o penale.
Le garanzie operano a favore del Condominio indicato in polizza, dell’Amministratore e
degli eventuali dipendenti per fatti o eventi connessi allo svolgimento dei loro incarichi.
6.3 – Estensione di garanzia “vertenze con condomini e/o conduttori e
recupero quote condominiali”
(operante solamente se richiamata in polizza e se per la stessa è
corrisposto il relativo premio)
In estensione a quanto previsto all’Art. 6.2, la garanzia viene estesa alle vertenze con
condòmini e/o conduttori per l’inosservanza di norme di legge o del regolamento
condominiale, comprese quelle volte al recupero delle quote condominiali, con il limite di 4
denunce per anno assicurativo.
6.4 – Estensione territoriale
Le garanzie riguardano i sinistri che insorgono e debbano essere processualmente trattati
ed eseguiti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
6.5 – Esclusioni
La garanzia è esclusa per:
• danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
• fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e
serrate;
• materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente
previsto nei procedimenti penali;
• controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in
genere;
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
• controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in
polizza;
• vertenze con condomini o conduttori, salvo dove espressamente previsto
nell’estensione facoltativa se richiamata in polizza;
• controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla
costruzione di beni immobili;
• vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
• controversie con l’Impresa.
6.6 – Valore in lite
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Nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le
quali il valore in lite sia pari o inferiore a Euro 500, la garanzia verrà prestata solo
per la fase stragiudiziale, con esclusione della fase giudiziale.
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6.7 – Insorgenza del sinistro - operatività della garanzia
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la
controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
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La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
1. dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia
relativa a risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale o di
opposizione alle sanzioni amministrative;
2. trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto negli altri casi;
3. La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del
contratto dei quali l’Assicurato sia venuto a conoscenza entro 360 giorni dalla
cessazione del contratto stesso e che siano stati denunciati all’Impresa nei
termini previsti dalla legge.
4. se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in
essere con l’Impresa per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto
una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono
dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto;
5. nelle vertenze relative a contratto di lavoro subordinato/parasubordinato, in caso di
interruzione del rapporto, l’insorgenza si identifica con la data di cessazione del
rapporto di lavoro;
6. la garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia,
nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito
a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento
coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
7. la garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni
contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati
disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste
da uno degli stipulanti;
8. nell’ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura
contrattuale, ove l’inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e
successivamente contestata dall’Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche
le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie
di polizza;
10.il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura
diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone
assicurate;
11.in caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la
garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
ASSICURAZIONE fAbbRICATI
9. il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più
persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
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Disposizioni che regolano la prestazione del servizio
6.8 - Denuncia del sinistro e scelta del legale
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L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro, trasmettendo tutti gli atti e
documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e
di registro:
1. in via preferenziale a D.A.S. attraverso una delle seguenti modalità:
- denuncia telefonica al nr. verde 800.666.000;
- denuncia scritta: per posta elettronica a: [email protected] o per posta ordinaria a:
D.A.S. Spa - Via E. fermi 9/b - 37135 Verona.
I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:
- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità
eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell’Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.
2. subordinatamente, all’Impresa.
L’Assicurato dovrà far pervenire la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato
secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile
per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro o al momento
dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare un legale residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede
l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la
pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia
esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario
del Tribunale competente, l’Impresa garantirà gli onorari del domiciliatario, con il
limite della somma di Euro 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del Massimale
per sinistro e per anno. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla
fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con
l’Impresa o con D.A.S.. I sinistri denunciati oltre due anni dal momento in cui poteva
essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l’Assicurato la
prescrizione del diritto alla garanzia, ex art. 2952 c.c..
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6.9 - Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del sinistro, D.A.S. (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del
Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase
stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di
svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal
fine l’Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura
per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, D.A.S. valuterà
l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi
nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione
bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo
e comunque in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S.
trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo “Denuncia del sinistro e
scelta del Legale”.
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Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
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• l’Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini
dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto
alle prestazioni stesse.
• gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena
il mancato rimborso della relativa spesa;
• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S.,
sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli
stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato
decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
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• l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire
direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede
stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico dell’Impresa, pena la
decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi
di comprovata urgenza – con conseguente impossibilità per l’Assicurato di
preventiva richiesta di benestare – che verranno ratificati da D.A.S., la quale sia
stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.
D.A.S. non è responsabile dell’operato di legali e periti.
6.10 - Disaccordo sulla gestione del sinistro – arbitrato
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito
positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al
Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con
lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione
le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà
designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della
parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato,
questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di
ottenere dall’Impresa la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla
controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in
precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.
6.11 - Recupero di somme
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Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di
esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore
anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese,
competenze ed onorari.
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7 - Aree di attenzione
Franchigie - scoperti
Alcune garanzie sono prestate dall’Impresa con l’applicazione di franchigie o scoperti; si
rimanda, quindi, alla lettura dei documenti contrattuali.
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Adempimenti in caso di sinistro
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Sezioni
Sezione A
Incendio e
Garanzie Complementari
Conservare le tracce
del danno
Sezione B
Responsabilità
Civile
Sezione C
Danni da
acqua condotta
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Subito
Entro 5gg
Per la liquidazione
del danno
Denuncia in Agenzia
con copia della denuncia
alle Autorità
Vedi art. 3.12
Denuncia in Agenzia
Conservare le tracce
del danno
Denuncia in Agenzia
Vedi art. 3.12
Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | ParVittoriatita
Assicurazioni
Euro di67.378.924
vers. - P. iva,
c.f.e eDirezione:
Reg. Imprese
iva, codice S.p.A.
fiscale- eCap.
Reg.Soc.
Imprese
Milano n. int.
01329510158
| Sede
Italia
di Milano
n. 01329510158
- SedeGardella,
e Direzione:
Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella, 2
20149
Milano Via Ignazio
2 | [email protected]
all’Albo
Imprese
di Assicurazione
e Riassicurazione
sezioneI In.1.00014
n.1.00014 -| CapoIscrittaIscritta
all’Albo
Imprese
di Assicurazione
e Riassicurazione
sezione
gruppo
del Gruppo
Vittoria
Assicurazioni
iscritto
all’Albodei
deiGruppi
GruppiAssicurativi
Assicurativi n.
n. 008
gruppo
del Gruppo
Vittoria
Assicurazioni
iscritto
all’Albo
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