Comments
Transcript
Condizioni di Assicurazione Furto e Rapina
FASCICOLO INFORMATIVO Contratto di Assicurazione del Ramo Danni Multirischi Casa e Famiglia Furto e Rapina Il presente Fascicolo Informativo contiene: Nota Informativa Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Indice Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010) pag. 3 Glossario pag. 14 pag. 1 di 28 I N D I C E SEZIONE FURTO E RAPINA 1 - Rischi assicurati pag. 18 2 - Condizioni particolari pag. 19 3 - Esclusioni, limiti per i locali disabitati pag. 21 4 - Forma di assicurazione pag. 21 5 - Limiti di indennizzo, scoperti a carico dell’Assicurato pag. 21 6 - Mezzi di chiusura dei locali pag. 22 7 - Caratteristiche costruttive dei locali pag. 23 8 - Obblighi in caso di sinistro pag. 23 9 - Esagerazione dolosa del danno pag. 23 pag. 23 11 - Mandato dei periti pag. 24 12 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno pag. 24 13 - Pagamento dell’indennizzo pag. 25 14 - Anticipo indennizzo pag. 25 15 - Buona fede pag. 25 16 - Titoli di credito pag. 25 17 - Riduzione della somma assicurata a seguito di sinistro pag. 25 18 - Recupero delle cose rubate pag. 26 19 - Coesistenza di scoperti, franchigie pag. 26 MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA 10 - Procedura per la valutazione del danno pag. 2 di 28 T A B E L L A D I S I N T E S I Sezione Furto - Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) Mezzi di protezione e chiusura dei locali non conformi Riferimento (art.) 1 Scoperto Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione) (per sinistro salvo diversa indicazione) Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa ndicazione) Sezione Furto e Rapina -25% - 20% se l’assicurato e/o le persone con lui conviventi, di età non inferiore a 14 anni sono presenti nei locali Dipendenze 5 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 1.500,00 limitata al mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni, nonché veicoli a motore e non (esclusi quelli soggetti ad assicurazione Obbligatoria) Atti dolosi 5 15% della somma assicurata con il massimo di Euro 5.000,00 Furto di effetti personali in deposito presso terzi 5 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di Euro 1.500 Dimora non abituale 5 -20% MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA Condizioni Particolari Scippo, furto e rapina degli effetti personali trasportati 2 - a) La somma assicurata Oggetti pregiati e Preziosi ovunque riposti 2 - b) La somma assicurata Oggetti pregiati e Preziosi in mezzi di custodia 2 - c) La somma assicurata Valori ovunque riposti 2 - d) La somma assicurata Valori in mezzi di custodia 2 - e) La somma assicurata Modulo “A”: 2 - g) • Duplicazione documenti personali Euro 250,00 • Sostituzione delle serrature Euro 250,00 • Spese mediche 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di Euro 1.500,00 Modulo “B”: 2 - h) • Effetti personali contenuti nel bagaglio aereo Euro 300,00 • Furto nei locali di villeggiatura 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di Euro 1.500,00 • Uso fraudolento delle carte di credito 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di Euro 500,00 Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010) La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP (ora IVASS). Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente Nota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il Contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto. A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONI 1) Informazioni Generali Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Capogruppo del gruppo Vittoria Assicurazioni Sede e Direzione: Italia, 20149 Milano, Via Ignazio gardella nr. 2 Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 20 36 93 Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com Posta elettronica: [email protected] – (nr. verde 800.016611) PEC: [email protected] Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni a norma dell’art. 65 R.D.L n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984 Codice Fiscale e numero d’iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158 R.E.A. n. 54871 Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 Capogruppo del gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei gruppi Assicurativi n. 008. pag. 3 di 28 N O T A I N F O R M A T I V A 2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa* Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 485,756.665 milioni di euro di cui 67,378.924 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 343,442.408 milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 2,2 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. * dati riferiti all’ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO “Avvertenza” Il Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 60 giorni* prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito rinnovo del contratto. (*30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un “consumatore” ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo). Termini e modalità per l’esercizio della medesima sono regolati dall’art. 12 delle Condizioni Generali di assicurazione MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA Il presente contratto può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga. pag. 4 di 28 N O T A I N F O R M A T I V A 3) Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Il contratto qui descritto consiste in un’Assicurazione a tutela dell’Assicurato per danni materiali e diretti subiti in seguito a furto o rapina delle cose assicurate. Principale obiettivo della polizza è la copertura assicurativa contro la sottrazione indebita di quanto contenuto all’interno della propria abitazione da parte di ladri o rapinatori. La copertura comprende, inoltre, il pagamento delle spese che l’assicurato dovesse sostenere per i danni compiuti dai ladri durante la loro presenza nell’abitazione (“guasti cagionati dai ladri” e “Atti Vandalici”) e le eventuali spese sanitarie conseguenti ad infortunio subito dello stesso assicurato durante rapine, estorsioni o scippi avvenuti o tentati. Tutte le garanzie previste nella Sezione Furto e Rapina sono prestate a “primo rischio assoluto”. “Avvertenza” La forma di assicurazione a primo rischio assoluto prevede che l’assicuratore si impegni a indennizzare il danno fino a concorrenza della somma assicurata, anche se la predetta somma risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati. Esempio: Somma assicurata: 20.000 euro Danno accertato: 30.000 euro Ammontare dell’indennizzo: 20.000 euro Per conoscere il dettaglio delle singole Garanzie consultare l’art. 1 della Condizioni di Assicurazione della Sezione Furto L’assicurato può inoltre scegliere, in base alle esigenza specifiche, l’estensione prevista nelle Condizioni Particolari, che deve essere espressamente richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio. Per il dettaglio si rimanda alla lettura dell’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione Furto e Rapina. MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA “Avvertenza” Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dagli articoli 1, 3, 5, 6 e 7 delle Condizioni di Assicurazione Furto e Rapina e alla tabella riassuntiva posta all’inizio della presente Sezione. Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia si rimanda alle previsioni dell’art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e all’art. 1901 del Codice Civile. “Avvertenza” Il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali. Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle singole Garanzie della Sezione Furto e alla tabella riassuntiva posta all’inizio della presente Sezione. Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati. Massimale e somma assicurata: è l’importo contrattualmente stabilito e riportato in polizza che costituisce il limite entro il quale l’impresa è obbligata a rispondere nei confronti dell’assicurato nel caso in cui si verifichi un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia. Esempio: Valore del bene (es. contenuto): € 100.000,00 Importo del sinistro: € 80.000,00 Indennizzo: € 80.000,00 pag. 5 di 28 N O T A I N F O R M A T I V A Valore del bene (es. contenuto): € 100.000,00 Importo sinistro: € 120.000,00 Indennizzo: € 100.000,00 Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l’attenzione dell’assicurato sull’utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture. La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell’ammontare del danno che rimane a carico dell’assicurato. La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale. Esempio: Franchigia A) Franchigia = € 50,00 Ammontare del danno = € 200,00 Indennizzo = 200,00 – 50,00 = € 150,00 A) Scoperto Scoperto = 10% dell’ammontare del danno Ammontare del danno = € 200,00 Importo dello scoperto = 10% * 200,00 = € 20,00 Indennizzo = 200,00 – 20,00 = € 180,00 MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA B) Franchigia = € 50,00 Ammontare del danno = € 40,00 Indennizzo = € 00,00 in quanto l’importo del danno è inferiore alla franchigia pag. 6 di 28 N O T A I N F O R M A T I V A B) Scoperto = 10% dell’ammontare del danno, con il minimo di € 30,00 Ammontare del danno = € 200,00 Importo dello scoperto = 10% * 200,00 = € 20,00 Indennizzo = 200,00 – 30,00 = € 170,00 Se l’ammontare del danno è inferiore all’importo del minimo scoperto non viene riconosciuto nessuno indennizzo. “AVVERTENZA” In accordo tra le parti possono essere inseriti limiti, esclusioni, massimali, franchigie e scoperti che saranno esplicitamente riportati sul simplo di polizza. 4) Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Il contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno l’impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell’impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi. Si rimanda all’articolo 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione nonché agli articoli 1892, 1893 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze. Avvertenza Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità a termini di legge. 5) Aggravamento e diminuzione del rischio MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA Il contraente deve dare comunicazione scritta all’’Impresa di ogni aggravamento o diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile. In particolare, in caso di “diminuzione del rischio”, ossia nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, l’Impresa, a seguito della comunicazione del contraente, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio ma potrà recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione medesima . In caso di “aggravamento del rischio”, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale per cui, se l’impresa fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l’avrebbe stipulata a condizioni diverse, l’impresa a seguito della comunicazione del contraente, può recedere dal contratto. nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l’avviso all’Impresa o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l’efficacia del recesso, l’Impresa può non pagare l’indennizzo qualora l’aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto oppure (nel caso l’Impresa avrebbe chiesto un premio maggiore al momento della stipula del contratto) ridurre l’importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto. pag. 7 di 28 Rimandiamo agli articoli 14 e 15 delle “Condizioni generali di assicurazione” ed ai sopra citati articoli del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio. I N F O R M A T I V A Esempio Il contraente non comunica alla società di Assicurazione che, successivamente alla data di stipula del contratto di assicurazione, ha installato un impianto antifurto. oppure Il contraente non comunica alla società di Assicurazione che, successivamente alla data di stipula del contratto di assicurazione, ha rimosso le inferriate dalle finestre dell’abitazione. N O T A 6) Premi Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate. A discrezione del Contraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%. “Avvertenza” L'impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio anche inferiori ai sei mesi, pagamenti in unica soluzione e coperture temporanee (cioè di durata inferiore a 1 anno). L'aumento di premio che sarà applicato nel caso di frazionamenti inferiori ai 6 mesi è il seguente: • Frazionamento quadrimestrale:4% • Frazionamento trimestrale: 5% Il versamento del premio viene effettuato direttamente in favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. od in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto. Vittoria si riserva la facoltà di concedere il frazionamento mensile del premio con applicazione di un interesse di frazionamento nella misura del 7% annuo. Si richiama quanto contenuto nel successivo capoverso "Avvertenza" per quanto riguarda le modalità di pagamento MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA E’ possibile provvedere al pagamento del premio mediante: - assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa od all'intermediario; - bonifico bancario; - moneta elettronica - pagamento in conto corrente postale; - pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore. pag. 8 di 28 N O T A I N F O R M A T I V A “Avvertenza” Il premio annuo può essere suddiviso in rate mensili con addebito diretto su conto corrente (SEPA Direct Debit) tramite procedura automatica, previo pagamento anticipato di una somma pari a un dodicesimo del premio annuale lordo, all'atto di perfezionamento del contratto. Il Contraente conferirà apposito mandato a Vittoria perché il pagamento rateizzato del premio possa avvenire tramite SEPA Direct Debit. In questo caso: • Vittoria provvederà agli addebiti senza prenotifica al Contraente. • In caso di mancato addebito del pagamento della rata mensile di premio, entro 5 giorni dalla scadenza la Banca del Contraente comunicherà a Vittoria l'eventuale mancato addebito. • Vittoria comunicherà al Contraente al numero di cellulare indicato sul frontespizio di polizza entro i 5 giorni successivi alla data di comunicazione della Banca, l'esito negativo del pagamento. Il mandato ha la stessa durata della polizza. Vittoria avrà facoltà di rinunciare al mandato in caso di mancato addebito per causa imputabile al Contraente e/o al debitore se diverso dal Contraente. Vittoria comunicherà la rinuncia al contraente e/o al debitore se diverso dal Contraente a mezzo raccomandata A.R. con opportuno preavviso. • Il mandato di pagamento si estingue in caso di cessazione/annullamento per qualsiasi causa del contratto di assicurazione. • Il Contraente si impegna a comunicare a Vittoria entro 3 giorni dalla data di modifica qualsiasi eventuale variazione delle proprie coordinate bancarie (codice IBAN) e/o eventuali revoche del mandato di addebito SDD disposte dallo stesso. • La modifica dell'IBAN comporta la sottoscrizione di un nuovo mandato. • In ogni ipotesi di rinuncia, revoca o di nullità/annullamento per qualsiasi causa del mandato di addebito S.D.D., il Contraente dovrà provvedere al pagamento delle rate di Premio ancora dovute e ricalcolate al netto degli interessi di frazionamento. A tale proposito si precisa che il beneficio della rateizzazione mensile del Premio è concesso da Vittoria solo nel caso di pagamento tramite addebito S.D.D. Qualora in corso di validità del contratto intervengano provvedimenti normativi che incidano sulla determinazione delle aliquote fiscali applicabili al contratto, Vittoria comunicherà tempestivamente al Contraente il nuovo importo delle rate mensili che verranno addebitate. La prenotifica del nuovo importo del premio mensilizzato verrà eseguita solo in occasione del primo addebito successivo alla modifica. . MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA “Avvertenza” L’impresa o l’intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell’impresa medesima. 7) Rivalse “Avvertenza” Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato fatte salve eventuali ipotesi previste dalla legge. 8) Diritto di recesso “Avvertenza” Il presente contratto può prevedere la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del contraente sia in favore dell’Impresa. Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in questione si rimanda agli articoli 1,6, 12, 13 e 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Relativamente all’art. 13 l’Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la comunicazione di recesso fosse effettuata meno di 30 giorni prima di una scadenza di premio, il Contraente è esonerato dal corrispondere il premio e l’assicurazione cessa alla data di tale scadenza. Inoltre ad ogni scadenza annuale ferma la concessione dello sconto di durata nel caso di polizza poliennale, l’Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza in aggiunta a quanto previsto dall’art. 19 - Adeguamento garanzia. Come specificato all’art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio. Qualora non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l’assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità. Nel caso di contratto poliennale il contraente ha inoltre facoltà di recedere dal contratto, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 giorni con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia scelto più garanzie assicurative il recesso determina la cessazione dell’intero contratto. pag. 9 di 28 N O T A I N F O R M A T I V A 9) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. nell’assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione (parte legata all’esistenza della garanzia). L’assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. L’interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell’assicurato da parte dell’Impresa. Ipotesi di decadenza contemplate in polizza La decadenza dal diritto all’indennizzo nei casi previsti dall’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione Furto e Rapina. La decadenza dal diritto di disdettare il contratto alla scadenza annuale qualora la relativa comunicazione dia stata inviata oltre il termine previsto in polizza. 10) Legge Applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto, in base all’art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana. 11) Regime fiscale Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente nota Informativa MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA La decadenza dal diritto di disdettare il contratto a seguito di sinistro (nei casi in cui tale facoltà è concessa anche all’assicurato) pag. 10 di 28 N O T A I N F O R M A T I V A Tassazione del Premio Il premio versato sul presente contratto è gravato di un’imposta a carico del contraente pari all’importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo. Detrazione Fiscale Il presente contratto non da diritto ad alcuna detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE, RECLAMI E CONTROVERSIE RELATIVE AL CONTRATTO 12) Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo “Avvertenza” In caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità, le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dall’articolo 8 e seguenti delle Condizioni di Assicurazione Furto nonchè l’art.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Qualora vengano nominati i periti per la stima del danno il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito. Per il dettaglio si rimanda agli artt. 10 e 11 delle Condizioni di Assicurazione Furto. 13) Reclami Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio gardella, n. 2 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email [email protected]). Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA Per individuare correttamente la posizione e dar seguito ad una pronta trattazione della pratica al fine di fornire una risposta chiara e completa, è necessario indicare: • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • numero di polizza e/o numero di sinistro e data dell’evento (in assenza sarà utile indicare il C.F. e/o le targhe coinvolte); • sintetica ed esaustiva esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma; per ulteriori informazioni è possibile consultare l’apposita sezione dedicata ai reclami del sito internet dell’Impresa www.vittoriaassicurazioni.com. E’ inoltre possibile usufruire delle seguenti modalità alternative per la soluzione delle controversie. • negoziazione assistita. E’ una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria - vedasi punto successivo - nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo. • Mediazione Obbligatoria. E’ un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito AnIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/COnSuMATORI/Mediazione.html. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”. nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti. pag. 11 di 28 N O T A I N F O R M A T I V A • Conciliazione paritetica. Sistema semplice e rapido per provare a risolvere il contenzioso sui sinistri R.C. auto con un’impresa di assicurazione - la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro - senza ricorrere al giudice. nasce da un accordo tra l’AnIA (Associazione nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori, al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore RC auto. Per accedere alla procedura è possibile utilizzare il modulo acquisibile dai siti internet delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema o dell’AnIA, allegando copia della documentazione interessata (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell’impresa). Tramite il sito internet della scrivente impresa (www.vittoriaassicurazioni.com) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure. In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA Possono inoltre essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIn-nET. pag. 12 di 28 N O T A I N F O R M A T I V A non rientrano nella competenza dell’IVASS: a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b. i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla COnSOB - via g.B. Martini 3 - 00198 Roma; d. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma - Italia. In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti. Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l’Autorità giudiziaria. “Avvertenza” Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile: • contattare il numero verde 800.016611 • accedere all’apposita sezione dedicata nel sito internet dell’Impresa e compilare il FORM su http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/forminformazioni.aspx.. MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA 14) Arbitrato “Avvertenza” Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito. In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà. In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. “Avvertenza” Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile: l contattare il numero verde 800.016611; l inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. 15) Mediazione obbligatoria pag. 13 di 28 Espressamente salve le procedure arbitrali previste in polizza per le controversie in caso di sinistro, per la soluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto, la legge prevede che la Parte che intenda promuovere causa debba in precedenza attivare obbligatoriamente una procedura di mediazione davanti ad uno degli Organismi di mediazione abilitati. Si rimanda per dettagli all’articolo 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione “Foro competente e mediazione obbligatoria” Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. L’Amministratore Delegato Roberto Guarena N O T A I N F O R M A T I V A AREA RISERVATA In ottemperanza al Provvedimento IVASS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet dell’Impresa – www.vittoriaassicurazioni.com – è disponibile la nuova “AREA RISERVATA” che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio. Per registrarsi è sufficiente inserire: - Codice fiscale (o Partita IVA); - un indirizzo e-mail valido; e seguire le semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail. Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull’utilizzo del sistema è attivo il numero verde 800.01.66.11. MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA pag. 14 di 28 G L O S S A R I O Glossario Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato: Abitazione categoria A appartamento dimora abituale facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’interno, ma con accesso comune dall’esterno del fabbricato. Abitazione categoria B rischio isolato dimora abituale e cioè villa unifamiliare od appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con accesso dall’esterno del fabbricato. Abitazione categoria C dimora saltuaria. Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Atti dolosi Danni materiali e diretti alle cose assicurate, nonché alle pareti interne dei locali assicurati,solai, serramenti e relative serrature dei locali della dimora assicurata, cagionati dai ladri in occasione di furto e rapina. Collezioni Si intende una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un certo valore. MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA Contenuto il complesso mobiliare per l’arredamento dei locali di abitazione, impianti non fissi (di prevenzione e/o allarme, trasformatori di corrente, adattatori ecc…), oggetti di vestiario ed indumenti in genere, effetti personali, documenti personali, provviste di famiglia, elettrodomestici compresi i relativi accessori di pertinenza (es. tubi di carico o scarico), e quant’altro di inerente l’abitazione comprese rivestimenti e moquettes, nonché veicoli, a motore e non (esclusi quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria per legge), il tutto anche se riposto nelle dipendenze, siano o no separate e, per i capi di vestiario, gli oggetti personali, anche nei locali di villeggiatura o presso alberghi e pensioni. È compreso, altresì, il mobilio, l’arredamento e l’attrezzatura di uffici o studi professionali, purchè di proprietà dell’Assicurato, ed esistente in locali comunicanti con l’abitazione stessa. Contraente Il soggetto che stipula l’assicurazione. Dimora abituale Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure quella in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell’anno. Dimora saltuaria Abitazione dell’Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, purché non locata a terzi e situata sul territorio Italiano. Dipendenze Per “Dipendenze” si intendono tutti quei vani che, pur non essendo strettamente necessari all’utilizzo di quelli principali che costituiscono l’abitazione, ne integrano la funzione e, più in generale, hanno un’autonomia di utilizzo derivante dalla particolare collocazione all’interno dell’unità immobiliare (locali sottotetto o interrati/seminterrati, o costituenti immobili a se stanti posti nell’area di pertinenza del fabbricato). Si considerano tali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: cantine, ripostigli, solai, garage, legnaie ecc., siano essi comunicanti o meno con l’abitazione. Fabbricato l’intera costruzione edile, destinata ad abitazione, comprese recinzioni e dipendenze (alberi fotovoltaici, pannelli solari e/o fotovoltaici, centrale termica, box e simili purché stabilmente fissati al suolo) costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti fissi: idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria nonché gli attacchi fissi a parete degli impianti elettrici ed idraulici (prese – rubinetti ecc…) e punti terminali dei relativi impianti, gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili e le antenne radiotelevisive come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tinteggiature, tappezzerie, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, escluso quanto rientra per definizione nella voce contenuto. pag. 15 di 28 G L O S S A R I O L’assicurazione è prestata per la somma che l’Assicurato dichiara corrispondente al valore a nuovo del fabbricato assicurato. Se l’assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune. Salvo diversa esplicita pattuizione, s’intende assicurata l’intera porzione del fabbricato di proprietà dell’Assicurato. Fissi Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. Franchigia L’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro. Furto È colpevole del reato di furto chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 del Codice Penale). Furto con introduzione clandestina Il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, approfittando di particolari condizioni e senza destare sospetti nelle persone che si trovano nei locali stessi, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi. Impresa VITTORIA ASSICuRAZIOnI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici. Infissi Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni. Massimale L'ammontare che rappresenta l'obbligazione massima dell'Impresa, per capitale, interessi e spese. Se per una voce di rischio è previsto un sottolimite di indennizzo, questo non è in aggiunta al massimale ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima dell'Impresa, per capitale, interessi e spese, per quella voce di rischio. MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA Indennizzo La somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di sinistro. pag. 16 di 28 G L O S S A R I O Le spese relative alle Vertenze - Spese legali - sono in aggiunta ai massimali nella misura e nei limiti stabiliti dall'Art. 1917, terzo comma, del Codice Civile, rispetto al massimale o al sottolimite di indennizzo applicabile. Mezzi di custodia contenitori quali armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, ecc, aventi almeno le seguenti caratteristiche di base: 1. pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiali e congegni atti a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali; 2. battenti con sagomature antistrappo sul lato cerniere; e movimento di chiusura: • manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su uno o due lati di un battente; • rifermato da serratura di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica o letterale; le casseforti a muro devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo; i mezzi di custodia (escluse le casseforti a muro) devono avere un peso minimo di 200 Kg; in caso contrario devono essere ancorati al pavimento. Oggetti pregiati Quadri, sculture, oggetti d’arte non costituenti mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, escluso quanto indicato sotto la definizione preziosi. Polizza Il documento che prova l’assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente all’Impresa. Preziosi gioielli, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, corallo, pietro dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso, per uso domestico o personale, collezioni. MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA Primo rischio assoluto Forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, per anno assicurativo, senza applicazione dell’art. 1907 del Codice Civile (regola proporzionale). Rapina È colpevole del reato di rapina chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (art. 628 del Codice Penale). Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. Scippo Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona capi di vestiario, pellicce ed oggetti personali, compresi oggetti pregiati, preziosi e denaro. Scoperto La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane ad esclusivo carico dell’Assicurato. Serramenti Manufatti in legno, lega metallica, plastica rigida e vetro stratificato di sicurezza destinati alla protezione fisica delle aperture esistenti nell’abitazione (porte, finestre, porte-finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande). Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Valore a nuovo Per il fabbricato: la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell’area. Per il contenuto, esclusi gli oggetti pregiati, i preziosi e gli oggetti d’arte costituenti mobilio, i documenti personali, ma comprese le pellicce: il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate od asportate con altre nuove uguali oppure equivalenti. pag. 17 di 28 G L O S S A R I O Per oggetti pregiati (escluse pellicce), oggetti d’arte costituenti mobilio e preziosi: il valore di mercato al momento del sinistro. Valore intero Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Qualora al momento del sinistro venga accertato un valore superiore a quello assicurato, l’Assicurato sopporta una parte proporzionale del danno così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile. Valori Denaro, francobolli, carte valori e titoli di credito in genere. Vetro antisfondamento Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti. È costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure è costituito da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA pag. 18 di 28 F U R T O SEZIONE FURTO E RAPINA 1 - Rischi assicurati L’Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti al contenuto posto nei locali dell’abitazione indicata in polizza, di proprietà del Contraente e dei familiari con lui conviventi (convivente more uxorio o altre persone risultanti dallo stato di famiglia) causati da: E R A P I N A Furto delle cose assicurate, anche se commesso od agevolato dal personale domestico, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, sia meccaniche che elettroniche, di grimaldelli o di arnesi simili; b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi; d) senza effrazione di pareti, solai, serramenti e serrature poste lungo il perimetro dell’abitazione. In caso di furto delle cose assicurate effettuato con le modalità indicate al precedente punto d) o quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti anche solo in parte i mezzi di protezione e chiusura indicati all’art. 6 - Mezzi di chiusura dei locali, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato il 75% della somma liquidata a termini di polizza, restando il 25% rimanente a carico dell’Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri. Detto scoperto del 25% non verrà applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali e verrà ridotto al 20% in caso di furto avvenuto durante la presenza in casa dell’Assicurato o delle persone con lui conviventi, di età non inferiore a 14 anni e a loro insaputa. Rapina MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA delle cose assicurate quando la stessa è avvenuta all’interno dei locali dell’abitazione e anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Atti dolosi commessi dall’autore del furto o della rapina (consumati o tentati). Furto di effetti personali in deposito presso terzi di mobili, vestiario e effetti personali temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi. Indennità aggiuntiva a seguito di sinistro indennizzabile in base alla presente Sezione Furto e Rapina, all’Assicurato verrà riconosciuto fino al 20% dell’indennizzo liquidabile, per la partita Contenuto, a titolo di rimborso per le spese sostenute e documentate relative al mancato godimento del fabbricato dichiarato totalmente inagibile da ente competente. Il mancato godimento, rimborsato per il tempo occorrente al ripristino del fabbricato danneggiato, con il limite di un anno, è rappresentato dalle spese di soggiorno in albergo situato nel comune ove è ubicato il fabbricato. pag. 19 di 28 F U R T O Oggetti portati sui camper Qualora l’Assicurato o un familiare con lo stesso convivente risulti intestatario di una polizza “Formula strada in camper”, in corso di validità (per le sezioni Danni – Furto Incendio), l’assicurazione è operante anche quando capi di vestiario, oggetti personali, preziosi, e denaro, nonché attrezzi e utensili domestici e per il tempo libero - esclusi cicli e motocicli-, sono portati in camper dall’assicurato e dai suoi familiari conviventi. l’assicurazione è prestata per i danni previsti dalla sezione Furto, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile. E R A P I N A in nessun caso l’Impresa sara’ tenuta a corrispondere indennizzo superiore a: - il 10% della somma assicurata alla partita contenuto se la stessa e’ uguale o superiore a 15.000 euro - 1.500 euro, indipendentemente dalla somma assicurata alla partita contenuto, se la stessa e’ inferiore a 15.000 euro Restano fermi eventuali sottolimiti, riportati per preziosi e denaro. Si intendono comunque esclusi gli “accessori” del camper, di serie e non, che costituiscono l’equipaggiamento stabilmente fissato al veicolo. L’Assicurazione vale per tutti i paesi per i quali e’ operante l’Assicurazione di Responsabilità Civile auto. 2 - Condizioni particolari (valide solo se espressamente richiamate in polizza e se è stato corrisposto il relativo premio) a) Scippo, furto e rapina degli effetti personali trasportati a) la rapina; b) il furto, strappando le cose suddette di mano o di dosso (scippo); c) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore, commessi sulle persone dell’Assicurato e dei familiari con lui conviventi mentre si trovano all’esterno dell’abitazione descritta in polizza e portano su di sé o hanno a portata di mano le suddette cose. La presente garanzia è valida in tutto il Mondo. MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA Con la presente condizione particolare, fino alla concorrenza della somma assicurata convenuta in polizza, si intendono garantiti gli effetti personali trasportati, ivi compresi gli indumenti, incluse pellicce, gli oggetti pregiati, preziosi e denaro per uso personale (esclusi pertanto quelli relativi ad ogni attività lavorativa) contro: pag. 20 di 28 F U R T O E R A P I N A b) Oggetti pregiati e preziosi ovunque riposti Con la presente condizione particolare, le garanzie di cui al punto 1 - Rischi assicurati, devono intendersi operanti, fino alla concorrenza della somma assicurata convenuta in polizza, per gli oggetti pregiati e preziosi ovunque riposti. c) Oggetti pregiati e preziosi in mezzi di custodia Con la presente condizione particolare, le garanzie di cui al punto 1 - Rischi assicurati, devono intendersi operanti, fino alla concorrenza della somma assicurata convenuta in polizza, per gli oggetti pregiati e preziosi in mezzi di custodia. d) Valori ovunque riposti Con la presente condizione particolare, le garanzie di cui al punto 1 - Rischi assicurati, devono intendersi operanti, fino alla concorrenza della somma assicurata convenuta in polizza, per i valori ovunque riposti. e) Valori in mezzi di custodia Con la presente condizione particolare, le garanzie di cui al punto 1 - Rischi assicurati, devono intendersi operanti, fino alla concorrenza della somma assicurata convenuta in polizza, per i valori in mezzi di custodia. f) Esistenza di impianto di allarme antifurto L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni: - che i locali contenenti i "beni assicurati" siano protetti da impianto di allarme antifurto installato da Impresa abilitata a norma delle leggi vigenti (art. 3 e 4 del D.M. num. 37 del 22/01/88 e successive modifiche) come risulta dal "Certificato di conformità" rilasciato all'Assicurato; - che il suddetto impianto di allarme sia attivato ininterrottamente per tutti i periodi di tempo (diurno, serale, notturno) in cui non vi è presenza di persone nell’abitazione. In caso di inosservanza da parte dell'Assicurato, o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi previsti, l'Impresa in caso di sinistro indennizzerà il 75% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il rimanente 25% a carico dell'Assicurato medesimo. MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA g) Modulo “A” Con la presente condizione particolare, a seguito di evento garantito dalla presente Sezione Furto e Rapina, la garanzia opera anche per: • Duplicazione documenti personali sottratti all’Assicurato od ai componenti il nucleo familiare con lui conviventi. • Sostituzione delle serrature dell’abitazione con altre uguali oppure equivalenti nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all’Assicurato, ai familiari conviventi, al personale domestico od agli eventuali ospiti. • Spese mediche l’Impresa rimborsa le spese per gli accertamenti diagnostici, onorari dei medici, e cure in conseguenza di lesioni subite dall’Assicurato e suoi familiari in occasione di evento garantito dalla presente Sezione Furto e Rapina. h) Modulo “B” L’Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati da: • Furto o smarrimento, denunciati al vettore aereo, di effetti personali che erano contenuti nel bagaglio aereo durante i viaggi dell’Assicurato nell’ambito dell’Europa, esclusi preziosi, denaro, macchine fotografiche ed apparecchiature di ripresa in genere. • Furto nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni dei capi di vestiario, degli oggetti personali, dei preziosi ed il denaro portati con sé dall’Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura, alberghi e pensioni, temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo, ubicati nei paesi dell’unione Europea, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. • Uso fraudolento delle carte di credito l’Impresa indennizza il rimborso delle transazioni effettuate in modo fraudolento da un terzo, escluso il prelievo automatico e le funzioni POS, a seguito di un evento garantito dalla presente Sezione Furto e Rapina, avvenute nei tre giorni precedenti il blocco della carta e non oltre i 5 giorni dopo la data del sinistro. Per funzioni POS s’intendono tutte le transazioni effettuate con l’utilizzo del codice segreto (PIn) o altri eventuali sistemi d’identificazione sicura del titolare effettuata attraverso codici di sicurezza e/o certificati digitali (es.: acquisti tramite internet) 3 - Esclusioni, limiti per i locali disabitati pag. 21 di 28 F U R T O E R A P I N A Sono esclusi i danni: a) determinati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione; b) determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche; c) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente; d) verificatisi in occasione di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane; e) a cose all’aperto o poste in spazi di uso comune; f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi; g) avvenuti a partire dalle ore 24 del 60° giorno, se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati per più di 60 giorni consecutivi. Relativamente ai preziosi ed al denaro l’esclusione decorre dalle ore 24 del 30° giorno. h) da imbrattamento alle pareti esterne dei locali assicurati. Nel caso di dimora saltuaria, l’assicurazione vale qualunque sia la durata della disabitazione per tutte le cose assicurate, ad eccezione dei preziosi e del denaro, per i quali la garanzia è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell’Assicurato o dei suoi familiari. Tutte le garanzie previste nella presente Sezione Furto e Rapina sono prestate a “primo rischio assoluto”. 5 - Limiti di indennizzo, scoperti a carico dell’Assicurato Dipendenze In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a corrispondere un indennizzo superiore al MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA 4 - Forma di assicurazione pag. 22 di 28 10% della somma assicurata alla partita contenuto col massimo di Euro 1.500 per le cose contenute nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione. La garanzia in detti locali è limitata al mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni, nonché veicoli a motore e non, esclusi quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria per legge. F U R T O Atti dolosi E In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a corrispondere un indennizzo superiore al 15% della somma assicurata alla partita contenuto, col massimo di Euro 5.000. R A P I N A Furto di effetti personali in deposito presso terzi In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a corrispondere, un indennizzo superiore al 10% della somma assicurata alla partita contenuto col massimo di Euro 1.500. Dimora non abituale Nel caso sia assicurata una dimora saltuaria, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con la detrazione di uno scoperto del 20%. Modulo “A” - se espressamente richiamato in polizza e se è stato corrisposto il relativo premio • Duplicazione documenti personali In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a corrispondere indennizzo superiore a Euro 250 a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate. • Sostituzione delle serrature dell’abitazione In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a corrispondere indennizzo superiore a Euro 250 a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate. • Spese mediche In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a corrispondere, un indennizzo superiore al 10% della somma assicurata alla partita contenuto col massimo di Euro 1.500. MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA Modulo “B” - se espressamente richiamato in polizza e se è stato corrisposto il relativo premio • Effetti personali contenuti nel bagaglio aereo In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a pagare indennizzo superiore a Euro 300. • Furto nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a corrispondere, un indennizzo superiore al 10% della somma assicurata alla partita contenuto, con il massimo di Euro 1.500. • Uso fraudolento delle carte di credito In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a corrispondere, un indennizzo superiore al 10% della somma assicurata alla partita contenuto col massimo di Euro 500. 6 - Mezzi di chiusura dei locali L’assicurazione è prestata su dichiarazione del Contraente/Assicurato che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, è difesa, per tutta la sua estensione, da serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, totalmente fissi o chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nel muro. nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate. 7 - Caratteristiche costruttive dei locali La garanzia è operante a condizione che il fabbricato e i locali contenenti le cose assicurate siano costruiti con laterizi, pietre, blocchi di cemento o altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell’edilizia. 8 - Obblighi in caso di sinistro pag. 23 di 28 F U R T O E R A P I N A In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno; b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all’Impresa, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. Il Contraente/Assicurato deve altresì: c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all’Impresa; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. 9 - Esagerazione dolosa del danno 10 - Procedura per la valutazione del danno L’ammontare dell’indennizzo è definito direttamente tra l’Assicurato/Contraente e l’Impresa. MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno o dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate od adopera, a giustificazione, mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo. pag. 24 di 28 F U R T O E R A P I N A Nell’eventualità di mancato accordo le parti possono concordemente conferire, per iscritto, mandato a due periti nominati uno dall’Impresa e uno dal Contraente/Assicurato. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto, su istanza anche di una sola delle Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. 11 - Mandato dei periti I Periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 8 - Obblighi in caso di sinistro; d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 12 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno; e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale unitamente alle stime dettagliate, da redigersi in due esemplari, uno per ognuna delle Parti. MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità. 12 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno La liquidazione dell’indennizzo verrà effettuata a “valore a nuovo”. l’ammontare del danno indennizzabile si determina come differenza fra il valore di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, funzionalità, ed il valore di ciò che rimane dopo il Sinistro del Contenuto stesso, fermi i limiti previsti. 13 - Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al sinistro non si evidenzia nessuno dei casi di dolo previsti all’art. 3, lettera c), l’Impresa deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. 14 - Anticipo indennizzo Se non sono sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro o del suo presunto importo e se l’indennizzo complessivo è prevedibile in almeno Euro 20.000, l’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite. L’obbligazione dell’Impresa verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. pag. 25 di 28 F U R T O E R A P I N A L’acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 50.000, qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. 15 - Buona fede La mancata comunicazione da parte dell’Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio non comporteranno decadenza del diritto all’indennizzo/risarcimento, né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. L’Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. 16 - Titoli di credito Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che: a) l’Impresa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; b) l’Assicurato deve restituire all’Impresa l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci; 17 - Riduzione della somma assicurata a seguito di sinistro In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, nonché i relativi limiti d’indennizzo, s’intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio. MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria. pag. 26 di 28 F U R T O Si conviene comunque che, limitatamente al primo sinistro di ogni periodo di assicurazione, sia le somme assicurate sia i limiti di indennizzo delle partite colpite da sinistro sono automaticamente reintegrati nei valori originari dalle ore 24 del giorno dell’evento. In caso di ulteriori sinistri, l’Impresa s’impegna a reintegrare le somme assicurate e i limiti d’indennizzo verso pagamento da parte del Contraente di un corrispondente premio determinato in funzione dell’entità del reintegro e della residua durata del periodo di assicurazione. E R A P I N A 18 - Recupero delle cose rubate Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso all’Impresa appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate od il ricavato della vendita spetteranno all’Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetterà all’Impresa. Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, l’Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. 19 - Coesistenza di scoperti, franchigie Qualora, per lo stesso sinistro e per la stessa cosa danneggiata, risultino operanti più scoperti e/o franchigie, l’indennizzo verrà calcolato in base a quanto segue: l MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA l per gli scoperti verrà considerato quello di percentuale più elevata; la franchigia verrà considerata un importo minimo che resta comunque a carico dell’Assicurato. pag. 27 di 28 Note N O T E MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA pag. 28 di 28 N O T E Note Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Reg. Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella, 2 | [email protected] Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sezione I n.1.00014 | Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008 PB 058.165.0116 - MULTIRISCHI CASA E FAMIGLIA - FURTO E RAPINA