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Condizioni di Assicurazione Furto e Rapina

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Condizioni di Assicurazione Furto e Rapina
FASCICOLO INFORMATIVO
Contratto di Assicurazione del Ramo Danni
Multirischi Casa e Famiglia
Furto e Rapina
Il presente Fascicolo Informativo contiene:
 Nota Informativa
 Glossario
 Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Indice
Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010)
pag. 3
Glossario
pag. 14
pag. 1
di 28
I
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D
I
C
E
SEZIONE FURTO E RAPINA
1 - Rischi assicurati
pag. 18
2 - Condizioni particolari
pag. 19
3 - Esclusioni, limiti per i locali disabitati
pag. 21
4 - Forma di assicurazione
pag. 21
5 - Limiti di indennizzo, scoperti a carico dell’Assicurato
pag. 21
6 - Mezzi di chiusura dei locali
pag. 22
7 - Caratteristiche costruttive dei locali
pag. 23
8 - Obblighi in caso di sinistro
pag. 23
9 - Esagerazione dolosa del danno
pag. 23
pag. 23
11 - Mandato dei periti
pag. 24
12 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
pag. 24
13 - Pagamento dell’indennizzo
pag. 25
14 - Anticipo indennizzo
pag. 25
15 - Buona fede
pag. 25
16 - Titoli di credito
pag. 25
17 - Riduzione della somma assicurata a seguito di sinistro
pag. 25
18 - Recupero delle cose rubate
pag. 26
19 - Coesistenza di scoperti, franchigie
pag. 26
MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA
10 - Procedura per la valutazione del danno
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Sezione Furto - Tabella Scoperti, Franchigie e
Sottolimiti di indennizzo
Garanzia o bene
colpito da sinistro
(se assicurato in base a quanto risulta in polizza)
Mezzi di protezione e
chiusura dei locali non
conformi
Riferimento
(art.)
1
Scoperto
Franchigia
(per sinistro salvo
diversa indicazione)
(per sinistro salvo
diversa indicazione)
Sottolimite di indennizzo
o di risarcimento
(per anno assicurativo, salvo diversa
ndicazione)
Sezione Furto e Rapina
-25% - 20% se
l’assicurato e/o
le persone con
lui conviventi,
di età non
inferiore a 14
anni sono
presenti nei
locali
Dipendenze
5
10% della somma assicurata con il
massimo di Euro 1.500,00 limitata
al mobilio, arredamento, vestiario,
provviste, attrezzi e dotazioni
comuni, nonché veicoli a motore e
non (esclusi quelli soggetti ad
assicurazione Obbligatoria)
Atti dolosi
5
15% della somma assicurata
con il massimo di
Euro 5.000,00
Furto di effetti personali in
deposito presso terzi
5
10% della somma assicurata
alla partita contenuto con il
massimo di Euro 1.500
Dimora non abituale
5
-20%
MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA
Condizioni Particolari
Scippo, furto e rapina degli
effetti personali trasportati
2 - a)
La somma assicurata
Oggetti pregiati e Preziosi
ovunque riposti
2 - b)
La somma assicurata
Oggetti pregiati e Preziosi
in mezzi di custodia
2 - c)
La somma assicurata
Valori ovunque riposti
2 - d)
La somma assicurata
Valori in mezzi di custodia
2 - e)
La somma assicurata
Modulo “A”:
2 - g)
• Duplicazione documenti
personali
Euro 250,00
• Sostituzione delle
serrature
Euro 250,00
• Spese mediche
10% della somma assicurata
alla partita contenuto con il
massimo di Euro 1.500,00
Modulo “B”:
2 - h)
• Effetti personali contenuti
nel bagaglio aereo
Euro 300,00
• Furto nei locali di
villeggiatura
10% della somma assicurata
alla partita contenuto con il
massimo di Euro 1.500,00
• Uso fraudolento delle
carte di credito
10% della somma assicurata
alla partita contenuto con il
massimo di Euro 500,00
Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010)
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il
suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP (ora IVASS).
Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente
Nota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il Contraente deve
prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONI
1) Informazioni Generali
Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Capogruppo del gruppo Vittoria Assicurazioni
Sede e Direzione: Italia, 20149 Milano, Via Ignazio gardella nr. 2
Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 20 36 93
Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com
Posta elettronica: [email protected] – (nr. verde 800.016611)
PEC: [email protected]
Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni a norma dell’art. 65 R.D.L n. 966 del
29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984
Codice Fiscale e numero d’iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158
R.E.A. n. 54871
Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014
Capogruppo del gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei gruppi Assicurativi n. 008.
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2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa*
Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 485,756.665 milioni di euro di cui
67,378.924 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 343,442.408 milioni di
euro a titolo di riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 2,2 e rappresenta il rapporto tra
l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto
dalla normativa vigente.
* dati riferiti all’ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
“Avvertenza”
Il Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con
preavviso di 60 giorni* prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito
rinnovo del contratto. (*30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un
“consumatore” ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo).
Termini e modalità per l’esercizio della medesima sono regolati dall’art. 12 delle
Condizioni Generali di assicurazione
MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA
Il presente contratto può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo
per periodi di un anno per ciascuna proroga.
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3) Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto qui descritto consiste in un’Assicurazione a tutela dell’Assicurato per danni
materiali e diretti subiti in seguito a furto o rapina delle cose assicurate.
Principale obiettivo della polizza è la copertura assicurativa contro la sottrazione indebita di
quanto contenuto all’interno della propria abitazione da parte di ladri o rapinatori.
La copertura comprende, inoltre, il pagamento delle spese che l’assicurato dovesse
sostenere per i danni compiuti dai ladri durante la loro presenza nell’abitazione (“guasti
cagionati dai ladri” e “Atti Vandalici”) e le eventuali spese sanitarie conseguenti ad infortunio
subito dello stesso assicurato durante rapine, estorsioni o scippi avvenuti o tentati.
Tutte le garanzie previste nella Sezione Furto e Rapina sono prestate a “primo rischio
assoluto”.
“Avvertenza”
La forma di assicurazione a primo rischio assoluto prevede che l’assicuratore si
impegni a indennizzare il danno fino a concorrenza della somma assicurata, anche se
la predetta somma risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati.
Esempio:
Somma assicurata: 20.000 euro
Danno accertato: 30.000 euro
Ammontare dell’indennizzo: 20.000 euro
Per conoscere il dettaglio delle singole Garanzie consultare l’art. 1 della Condizioni di
Assicurazione della Sezione Furto
L’assicurato può inoltre scegliere, in base alle esigenza specifiche, l’estensione
prevista nelle Condizioni Particolari, che deve essere espressamente richiamata in
polizza e corrisposto il relativo premio. Per il dettaglio si rimanda alla lettura dell’art. 2
delle Condizioni di Assicurazione Furto e Rapina.
MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA
“Avvertenza”
Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione
delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato
pagamento dell’indennizzo.
In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dagli
articoli 1, 3, 5, 6 e 7 delle Condizioni di Assicurazione Furto e Rapina e alla tabella
riassuntiva posta all’inizio della presente Sezione.
Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia si rimanda alle previsioni
dell’art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e all’art. 1901 del Codice Civile.
“Avvertenza”
Il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali.
Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle singole Garanzie della Sezione Furto e alla
tabella riassuntiva posta all’inizio della presente Sezione.
Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni
numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali
sopra richiamati.
Massimale e somma assicurata: è l’importo contrattualmente stabilito e riportato in
polizza che costituisce il limite entro il quale l’impresa è obbligata a rispondere nei
confronti dell’assicurato nel caso in cui si verifichi un sinistro che colpisca le coperture
assicurate per le quali è prestata la garanzia.
Esempio:
Valore del bene (es. contenuto): € 100.000,00
Importo del sinistro: € 80.000,00
Indennizzo: € 80.000,00
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Valore del bene (es. contenuto): € 100.000,00
Importo sinistro: € 120.000,00
Indennizzo: € 100.000,00
Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e
di sensibilizzare l’attenzione dell’assicurato sull’utilizzo di strumenti di prevenzione al
fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di
liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.
La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell’ammontare del danno che
rimane a carico dell’assicurato.
La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in
percentuale.
Esempio:
Franchigia
A) Franchigia = € 50,00
Ammontare del danno = € 200,00
Indennizzo = 200,00 – 50,00 = € 150,00
A) Scoperto
Scoperto = 10% dell’ammontare del danno
Ammontare del danno = € 200,00
Importo dello scoperto = 10% * 200,00 = € 20,00
Indennizzo = 200,00 – 20,00 = € 180,00
MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA
B) Franchigia = € 50,00
Ammontare del danno = € 40,00
Indennizzo = € 00,00 in quanto l’importo del danno è inferiore alla franchigia
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B) Scoperto = 10% dell’ammontare del danno, con il minimo di € 30,00
Ammontare del danno = € 200,00
Importo dello scoperto = 10% * 200,00 = € 20,00
Indennizzo = 200,00 – 30,00 = € 170,00
Se l’ammontare del danno è inferiore all’importo del minimo scoperto non viene
riconosciuto nessuno indennizzo.
“AVVERTENZA”
In accordo tra le parti possono essere inseriti limiti, esclusioni, massimali, franchigie e
scoperti che saranno esplicitamente riportati sul simplo di polizza.
4) Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità
Il contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti
sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in
occasione del sinistro, legittimeranno l’impresa a respingere il danno o a riconoscerlo
in misura ridotta fatta salva la facoltà dell’impresa di perseguire anche in sede penale
la tutela dei propri interessi.
Si rimanda all’articolo 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione nonché agli articoli
1892, 1893 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze.
Avvertenza
Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità a termini di legge.
5) Aggravamento e diminuzione del rischio
MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA
Il contraente deve dare comunicazione scritta all’’Impresa di ogni aggravamento o
diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.
In particolare, in caso di “diminuzione del rischio”, ossia nel caso in cui per sopravvenute
modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi
l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, l’Impresa, a seguito della
comunicazione del contraente, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla
suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio ma potrà recedere dal contratto
entro due mesi dalla comunicazione medesima .
In caso di “aggravamento del rischio”, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche
della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che
si verifichi l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale per
cui, se l’impresa fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della
stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l’avrebbe stipulata a condizioni
diverse, l’impresa a seguito della comunicazione del contraente, può recedere dal contratto.
nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l’avviso all’Impresa o prima che siano
decorsi i termini per la comunicazione e l’efficacia del recesso, l’Impresa può non pagare
l’indennizzo qualora l’aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la
copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto
oppure (nel caso l’Impresa avrebbe chiesto un premio maggiore al momento della stipula del
contratto) ridurre l’importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che
sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto.
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Rimandiamo agli articoli 14 e 15 delle “Condizioni generali di assicurazione” ed ai sopra citati
articoli del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio.
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Esempio
Il contraente non comunica alla società di Assicurazione che, successivamente alla data di
stipula del contratto di assicurazione, ha installato un impianto antifurto.
oppure
Il contraente non comunica alla società di Assicurazione che, successivamente alla data di
stipula del contratto di assicurazione, ha rimosso le inferriate dalle finestre dell’abitazione.
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6) Premi
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente
dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate.
A discrezione del Contraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in
rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%.
“Avvertenza”
L'impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio
anche inferiori ai sei mesi, pagamenti in unica soluzione e coperture temporanee (cioè
di durata inferiore a 1 anno).
L'aumento di premio che sarà applicato nel caso di frazionamenti inferiori ai 6 mesi è
il seguente:
• Frazionamento quadrimestrale:4%
• Frazionamento trimestrale: 5%
Il versamento del premio viene effettuato direttamente in favore di Vittoria
Assicurazioni S.p.A. od in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.
Vittoria si riserva la facoltà di concedere il frazionamento mensile del premio con
applicazione di un interesse di frazionamento nella misura del 7% annuo.
Si richiama quanto contenuto nel successivo capoverso "Avvertenza" per quanto
riguarda le modalità di pagamento
MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA
E’ possibile provvedere al pagamento del premio mediante:
- assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa od all'intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.
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“Avvertenza”
Il premio annuo può essere suddiviso in rate mensili con addebito diretto su conto
corrente (SEPA Direct Debit) tramite procedura automatica, previo pagamento
anticipato di una somma pari a un dodicesimo del premio annuale lordo, all'atto di
perfezionamento del contratto.
Il Contraente conferirà apposito mandato a Vittoria perché il pagamento rateizzato del
premio possa avvenire tramite SEPA Direct Debit. In questo caso:
• Vittoria provvederà agli addebiti senza prenotifica al Contraente.
• In caso di mancato addebito del pagamento della rata mensile di premio, entro 5
giorni dalla scadenza la Banca del Contraente comunicherà a Vittoria l'eventuale
mancato addebito.
• Vittoria comunicherà al Contraente al numero di cellulare indicato sul frontespizio di
polizza entro i 5 giorni successivi alla data di comunicazione della Banca, l'esito
negativo del pagamento. Il mandato ha la stessa durata della polizza. Vittoria avrà
facoltà di rinunciare al mandato in caso di mancato addebito per causa imputabile al
Contraente e/o al debitore se diverso dal Contraente. Vittoria comunicherà la
rinuncia al contraente e/o al debitore se diverso dal Contraente a mezzo
raccomandata A.R. con opportuno preavviso.
• Il mandato di pagamento si estingue in caso di cessazione/annullamento per
qualsiasi causa del contratto di assicurazione.
• Il Contraente si impegna a comunicare a Vittoria entro 3 giorni dalla data di modifica
qualsiasi eventuale variazione delle proprie coordinate bancarie (codice IBAN) e/o
eventuali revoche del mandato di addebito SDD disposte dallo stesso.
• La modifica dell'IBAN comporta la sottoscrizione di un nuovo mandato.
• In ogni ipotesi di rinuncia, revoca o di nullità/annullamento per qualsiasi causa del
mandato di addebito S.D.D., il Contraente dovrà provvedere al pagamento delle rate
di Premio ancora dovute e ricalcolate al netto degli interessi di frazionamento. A tale
proposito si precisa che il beneficio della rateizzazione mensile del Premio è
concesso da Vittoria solo nel caso di pagamento tramite addebito S.D.D.
Qualora in corso di validità del contratto intervengano provvedimenti normativi che
incidano sulla determinazione delle aliquote fiscali applicabili al contratto, Vittoria
comunicherà tempestivamente al Contraente il nuovo importo delle rate mensili che
verranno addebitate. La prenotifica del nuovo importo del premio mensilizzato verrà
eseguita solo in occasione del primo addebito successivo alla modifica. .
MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA
“Avvertenza”
L’impresa o l’intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso
informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione
verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell’impresa medesima.
7) Rivalse
“Avvertenza”
Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del
Contraente/Assicurato fatte salve eventuali ipotesi previste dalla legge.
8) Diritto di recesso
“Avvertenza”
Il presente contratto può prevedere la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in
favore del contraente sia in favore dell’Impresa.
Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in questione
si rimanda agli articoli 1,6, 12, 13 e 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Relativamente all’art. 13 l’Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso,
mette a disposizione del Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al
periodo di rischio non corso. Qualora la comunicazione di recesso fosse effettuata
meno di 30 giorni prima di una scadenza di premio, il Contraente è esonerato dal
corrispondere il premio e l’assicurazione cessa alla data di tale scadenza.
Inoltre ad ogni scadenza annuale ferma la concessione dello sconto di durata nel caso
di polizza poliennale, l’Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente
polizza in aggiunta a quanto previsto dall’art. 19 - Adeguamento garanzia.
Come specificato all’art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente,
provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del
contratto alle nuove condizioni di premio.
Qualora non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio,
l’assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno
successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna
formalità.
Nel caso di contratto poliennale il contraente ha inoltre facoltà di recedere dal contratto,
trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 giorni con effetto dalla fine
dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia scelto più garanzie assicurative il recesso
determina la cessazione dell’intero contratto.
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9) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda. nell’assicurazione della responsabilità civile il termine
decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro
di questo l’azione (parte legata all’esistenza della garanzia).
L’assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o
richiesta fatta per iscritto. L’interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il
riconoscimento del diritto dell’assicurato da parte dell’Impresa.
Ipotesi di decadenza contemplate in polizza
La decadenza dal diritto all’indennizzo nei casi previsti dall’art. 8 delle Condizioni di
Assicurazione Furto e Rapina.
La decadenza dal diritto di disdettare il contratto alla scadenza annuale qualora la relativa
comunicazione dia stata inviata oltre il termine previsto in polizza.
10) Legge Applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto, in base all’art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella
italiana.
11) Regime fiscale
Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al
momento della redazione della presente nota Informativa
MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA
La decadenza dal diritto di disdettare il contratto a seguito di sinistro (nei casi in cui tale facoltà
è concessa anche all’assicurato)
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Tassazione del Premio
Il premio versato sul presente contratto è gravato di un’imposta a carico del contraente pari
all’importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.
Detrazione Fiscale
Il presente contratto non da diritto ad alcuna detrazione dall’imposta sul reddito delle persone
fisiche dichiarato dal Contraente.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE, RECLAMI E
CONTROVERSIE RELATIVE AL CONTRATTO
12) Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
“Avvertenza”
In caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità, le condizioni ed i termini per la
denuncia previsti e regolati dall’articolo 8 e seguenti delle Condizioni di Assicurazione
Furto nonchè l’art.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Qualora vengano nominati i periti per la stima del danno il Contraente è tenuto a
sostenere le spese del proprio Perito. Per il dettaglio si rimanda agli artt. 10 e 11 delle
Condizioni di Assicurazione Furto.
13) Reclami
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto
il profilo dell’attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della
quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati
per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio gardella, n. 2 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email [email protected]).
Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel
termine massimo di quarantacinque giorni.
MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA
Per individuare correttamente la posizione e dar seguito ad una pronta trattazione della
pratica al fine di fornire una risposta chiara e completa, è necessario indicare:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• numero di polizza e/o numero di sinistro e data dell’evento (in assenza sarà utile indicare il
C.F. e/o le targhe coinvolte);
• sintetica ed esaustiva esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - Via del
Quirinale n. 21 - 00187 Roma; per ulteriori informazioni è possibile consultare l’apposita
sezione dedicata ai reclami del sito internet dell’Impresa www.vittoriaassicurazioni.com.
E’ inoltre possibile usufruire delle seguenti modalità alternative per la soluzione delle
controversie.
• negoziazione assistita. E’ una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata
dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto
l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si
intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro,
fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria - vedasi
punto successivo - nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per
ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte,
prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione
assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo.
• Mediazione Obbligatoria. E’ un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale
(mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo
amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una
proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4
marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A.,
deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito
AnIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/COnSuMATORI/Mediazione.html. Le
materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti
reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di
aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da
diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi,
bancari e finanziari”. nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti
dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per
le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.
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• Conciliazione paritetica. Sistema semplice e rapido per provare a risolvere il contenzioso
sui sinistri R.C. auto con un’impresa di assicurazione - la cui richiesta di risarcimento non
sia superiore a 15.000,00 euro - senza ricorrere al giudice. nasce da un accordo tra
l’AnIA (Associazione nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei
Consumatori, al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e
ridurre il contenzioso nel settore RC auto. Per accedere alla procedura è possibile
utilizzare il modulo acquisibile dai siti internet delle Associazioni dei consumatori aderenti
al sistema o dell’AnIA, allegando copia della documentazione interessata (richiesta di
risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell’impresa).
Tramite il sito internet della scrivente impresa (www.vittoriaassicurazioni.com) è possibile
acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle
suddette procedure.
In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio
del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si
lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già
presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.
MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA
Possono inoltre essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva,
i reclami concernenti: l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto
Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di
attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al
consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari
e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il
reclamante chiede l’attivazione della procedura FIn-nET.
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non rientrano nella competenza dell’IVASS:
a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il
profilo dell’attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative,
che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’IVASS
provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento,
dandone contestuale notizia ai reclamanti;
b. i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare
i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
c. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo unico
dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la
sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione,
nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione,
relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti
finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla COnSOB - via g.B.
Martini 3 - 00198 Roma;
d. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5
dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le
modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno
inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma - Italia.
In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza
ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.
Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l’Autorità giudiziaria.
“Avvertenza”
Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai
reclami, è possibile:
• contattare il numero verde 800.016611
• accedere all’apposita sezione dedicata nel sito internet dell’Impresa e compilare il
FORM su http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/forminformazioni.aspx..
MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA
14) Arbitrato
“Avvertenza”
Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione
di controversie tra le Parti.
Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano
nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.
In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese
del terzo Perito sono ripartite a metà.
In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
“Avvertenza”
Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è
possibile:
l contattare il numero verde 800.016611;
l inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected].
15) Mediazione obbligatoria
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Espressamente salve le procedure arbitrali previste in polizza per le controversie in caso di
sinistro, per la soluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto, la legge prevede che
la Parte che intenda promuovere causa debba in precedenza attivare obbligatoriamente una
procedura di mediazione davanti ad uno degli Organismi di mediazione abilitati.
Si rimanda per dettagli all’articolo 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione “Foro
competente e mediazione obbligatoria”
Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel
Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com
Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati
e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
L’Amministratore Delegato
Roberto Guarena
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AREA RISERVATA
In ottemperanza al Provvedimento IVASS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet
dell’Impresa – www.vittoriaassicurazioni.com – è disponibile la nuova “AREA RISERVATA” che
consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.
Per registrarsi è sufficiente inserire:
- Codice fiscale (o Partita IVA);
- un indirizzo e-mail valido;
e seguire le semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail.
Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull’utilizzo del sistema è
attivo il numero verde 800.01.66.11.
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Glossario
Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:
Abitazione categoria A
appartamento dimora abituale facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro
contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso
dall’interno, ma con accesso comune dall’esterno del fabbricato.
Abitazione categoria B
rischio isolato dimora abituale e cioè villa unifamiliare od appartamento facente parte di
fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non
intercomunicanti, ciascuna con accesso dall’esterno del fabbricato.
Abitazione categoria C
dimora saltuaria.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Atti dolosi
Danni materiali e diretti alle cose assicurate, nonché alle pareti interne dei locali
assicurati,solai, serramenti e relative serrature dei locali della dimora assicurata, cagionati dai
ladri in occasione di furto e rapina.
Collezioni
Si intende una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie
e categoria, rari, curiosi o di un certo valore.
MuLTIRISChI CASA E FAMIgLIA - FuRTO E RAPInA
Contenuto
il complesso mobiliare per l’arredamento dei locali di abitazione, impianti non fissi (di
prevenzione e/o allarme, trasformatori di corrente, adattatori ecc…), oggetti di vestiario ed
indumenti in genere, effetti personali, documenti personali, provviste di famiglia,
elettrodomestici compresi i relativi accessori di pertinenza (es. tubi di carico o scarico), e
quant’altro di inerente l’abitazione comprese rivestimenti e moquettes, nonché veicoli, a
motore e non (esclusi quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria per legge), il tutto
anche se riposto nelle dipendenze, siano o no separate e, per i capi di vestiario, gli oggetti
personali, anche nei locali di villeggiatura o presso alberghi e pensioni.
È compreso, altresì, il mobilio, l’arredamento e l’attrezzatura di uffici o studi professionali,
purchè di proprietà dell’Assicurato, ed esistente in locali comunicanti con l’abitazione stessa.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Dimora abituale
Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi,
oppure quella in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell’anno.
Dimora saltuaria
Abitazione dell’Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, purché non locata a terzi e situata
sul territorio Italiano.
Dipendenze
Per “Dipendenze” si intendono tutti quei vani che, pur non essendo strettamente necessari
all’utilizzo di quelli principali che costituiscono l’abitazione, ne integrano la funzione e, più in
generale, hanno un’autonomia di utilizzo derivante dalla particolare collocazione all’interno dell’unità
immobiliare (locali sottotetto o interrati/seminterrati, o costituenti immobili a se stanti posti nell’area
di pertinenza del fabbricato). Si considerano tali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
cantine, ripostigli, solai, garage, legnaie ecc., siano essi comunicanti o meno con l’abitazione.
Fabbricato
l’intera costruzione edile, destinata ad abitazione, comprese recinzioni e dipendenze (alberi
fotovoltaici, pannelli solari e/o fotovoltaici, centrale termica, box e simili purché stabilmente
fissati al suolo) costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, compresi fissi ed
infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti fissi: idrici, igienici, elettrici, di
riscaldamento e di condizionamento d’aria nonché gli attacchi fissi a parete degli impianti
elettrici ed idraulici (prese – rubinetti ecc…) e punti terminali dei relativi impianti, gli ascensori,
i montacarichi, le scale mobili e le antenne radiotelevisive come pure altri impianti od
installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tinteggiature,
tappezzerie, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, escluso quanto rientra per
definizione nella voce contenuto.
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L’assicurazione è prestata per la somma che l’Assicurato dichiara corrispondente al valore a
nuovo del fabbricato assicurato.
Se l’assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre
anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.
Salvo diversa esplicita pattuizione, s’intende assicurata l’intera porzione del fabbricato di
proprietà dell’Assicurato.
Fissi
Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione
secondaria di finimento o protezione.
Franchigia
L’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro.
Furto
È colpevole del reato di furto chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a
chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 del Codice Penale).
Furto con introduzione clandestina
Il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente,
approfittando di particolari condizioni e senza destare sospetti nelle persone che si trovano nei
locali stessi, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi.
Impresa
VITTORIA ASSICuRAZIOnI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.
Infissi
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
Massimale
L'ammontare che rappresenta l'obbligazione massima dell'Impresa, per capitale, interessi e spese.
Se per una voce di rischio è previsto un sottolimite di indennizzo, questo non è in aggiunta al
massimale ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima dell'Impresa,
per capitale, interessi e spese, per quella voce di rischio.
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Indennizzo
La somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di sinistro.
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Le spese relative alle Vertenze - Spese legali - sono in aggiunta ai massimali nella misura e
nei limiti stabiliti dall'Art. 1917, terzo comma, del Codice Civile, rispetto al massimale o al
sottolimite di indennizzo applicabile.
Mezzi di custodia
contenitori quali armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, ecc, aventi almeno le
seguenti caratteristiche di base:
1. pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiali e congegni atti a
contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali;
2. battenti con sagomature antistrappo sul lato cerniere;
e movimento di chiusura:
• manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su
uno o due lati di un battente;
• rifermato da serratura di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica
o letterale;
le casseforti a muro devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato
sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro,
non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo;
i mezzi di custodia (escluse le casseforti a muro) devono avere un peso minimo di 200 Kg; in
caso contrario devono essere ancorati al pavimento.
Oggetti pregiati
Quadri, sculture, oggetti d’arte non costituenti mobilio, pellicce, oggetti e servizi di
argenteria, tappeti, arazzi e simili, escluso quanto indicato sotto la definizione preziosi.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
Preziosi
gioielli, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di
coltura, corallo, pietro dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso, per uso
domestico o personale, collezioni.
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Primo rischio assoluto
Forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene sino alla concorrenza della
somma assicurata, per anno assicurativo, senza applicazione dell’art. 1907 del Codice Civile
(regola proporzionale).
Rapina
È colpevole del reato di rapina chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto,
mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene (art. 628 del Codice Penale).
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Scippo
Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona capi di vestiario, pellicce ed
oggetti personali, compresi oggetti pregiati, preziosi e denaro.
Scoperto
La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane ad esclusivo
carico dell’Assicurato.
Serramenti
Manufatti in legno, lega metallica, plastica rigida e vetro stratificato di sicurezza destinati alla
protezione fisica delle aperture esistenti nell’abitazione (porte, finestre, porte-finestre,
lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande).
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Valore a nuovo
Per il fabbricato: la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto
il valore dell’area.
Per il contenuto, esclusi gli oggetti pregiati, i preziosi e gli oggetti d’arte costituenti mobilio, i
documenti personali, ma comprese le pellicce: il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate
od asportate con altre nuove uguali oppure equivalenti.
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Per oggetti pregiati (escluse pellicce), oggetti d’arte costituenti mobilio e preziosi: il valore di
mercato al momento del sinistro.
Valore intero
Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Qualora al
momento del sinistro venga accertato un valore superiore a quello assicurato, l’Assicurato
sopporta una parte proporzionale del danno così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile.
Valori
Denaro, francobolli, carte valori e titoli di credito in genere.
Vetro antisfondamento
Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi
contundenti. È costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto,
tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale
massiccio non inferiore a 6 mm., oppure è costituito da unico strato di materiale sintetico
(policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
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SEZIONE FURTO E RAPINA
1 - Rischi assicurati
L’Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti al contenuto posto nei locali
dell’abitazione indicata in polizza, di proprietà del Contraente e dei familiari con lui conviventi
(convivente more uxorio o altre persone risultanti dallo stato di famiglia) causati da:
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Furto
delle cose assicurate, anche se commesso od agevolato dal personale domestico, a
condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, sia
meccaniche che elettroniche, di grimaldelli o di arnesi simili;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari
mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;
d) senza effrazione di pareti, solai, serramenti e serrature poste lungo il perimetro
dell’abitazione.
In caso di furto delle cose assicurate effettuato con le modalità indicate al precedente
punto d) o quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti anche solo in
parte i mezzi di protezione e chiusura indicati all’art. 6 - Mezzi di chiusura dei locali,
l’Impresa corrisponderà all’Assicurato il 75% della somma liquidata a termini di polizza,
restando il 25% rimanente a carico dell’Assicurato stesso senza che egli possa, sotto
pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri. Detto scoperto
del 25% non verrà applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle
usate dai ladri per introdursi nei locali e verrà ridotto al 20% in caso di furto avvenuto
durante la presenza in casa dell’Assicurato o delle persone con lui conviventi, di età non
inferiore a 14 anni e a loro insaputa.
Rapina
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delle cose assicurate quando la stessa è avvenuta all’interno dei locali dell’abitazione e
anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza vengano prelevate dall’esterno e
siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Atti dolosi
commessi dall’autore del furto o della rapina (consumati o tentati).
Furto di effetti personali in deposito presso terzi
di mobili, vestiario e effetti personali temporaneamente in deposito o riparazione presso
terzi.
Indennità aggiuntiva
a seguito di sinistro indennizzabile in base alla presente Sezione Furto e Rapina,
all’Assicurato verrà riconosciuto fino al 20% dell’indennizzo liquidabile, per la partita
Contenuto, a titolo di rimborso per le spese sostenute e documentate relative al mancato
godimento del fabbricato dichiarato totalmente inagibile da ente competente. Il mancato
godimento, rimborsato per il tempo occorrente al ripristino del fabbricato danneggiato, con
il limite di un anno, è rappresentato dalle spese di soggiorno in albergo situato nel comune
ove è ubicato il fabbricato.
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Oggetti portati sui camper
Qualora l’Assicurato o un familiare con lo stesso convivente risulti intestatario di una polizza
“Formula strada in camper”, in corso di validità (per le sezioni Danni – Furto Incendio),
l’assicurazione è operante anche quando capi di vestiario, oggetti personali, preziosi, e
denaro, nonché attrezzi e utensili domestici e per il tempo libero - esclusi cicli e motocicli-,
sono portati in camper dall’assicurato e dai suoi familiari conviventi.
l’assicurazione è prestata per i danni previsti dalla sezione Furto, senza applicazione della
regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
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in nessun caso l’Impresa sara’ tenuta a corrispondere indennizzo superiore a:
- il 10% della somma assicurata alla partita contenuto se la stessa e’ uguale o superiore a
15.000 euro
- 1.500 euro, indipendentemente dalla somma assicurata alla partita contenuto, se la
stessa e’ inferiore a 15.000 euro
Restano fermi eventuali sottolimiti, riportati per preziosi e denaro.
Si intendono comunque esclusi gli “accessori” del camper, di serie e non, che
costituiscono l’equipaggiamento stabilmente fissato al veicolo.
L’Assicurazione vale per tutti i paesi per i quali e’ operante l’Assicurazione di
Responsabilità Civile auto.
2 - Condizioni particolari
(valide solo se espressamente richiamate in polizza e se è stato corrisposto il
relativo premio)
a) Scippo, furto e rapina degli effetti personali trasportati
a) la rapina;
b) il furto, strappando le cose suddette di mano o di dosso (scippo);
c) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore,
commessi sulle persone dell’Assicurato e dei familiari con lui conviventi mentre si trovano
all’esterno dell’abitazione descritta in polizza e portano su di sé o hanno a portata di mano
le suddette cose.
La presente garanzia è valida in tutto il Mondo.
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Con la presente condizione particolare, fino alla concorrenza della somma assicurata
convenuta in polizza, si intendono garantiti gli effetti personali trasportati, ivi compresi gli
indumenti, incluse pellicce, gli oggetti pregiati, preziosi e denaro per uso personale (esclusi
pertanto quelli relativi ad ogni attività lavorativa) contro:
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b) Oggetti pregiati e preziosi ovunque riposti
Con la presente condizione particolare, le garanzie di cui al punto 1 - Rischi assicurati,
devono intendersi operanti, fino alla concorrenza della somma assicurata convenuta in
polizza, per gli oggetti pregiati e preziosi ovunque riposti.
c) Oggetti pregiati e preziosi in mezzi di custodia
Con la presente condizione particolare, le garanzie di cui al punto 1 - Rischi assicurati,
devono intendersi operanti, fino alla concorrenza della somma assicurata convenuta in
polizza, per gli oggetti pregiati e preziosi in mezzi di custodia.
d) Valori ovunque riposti
Con la presente condizione particolare, le garanzie di cui al punto 1 - Rischi assicurati,
devono intendersi operanti, fino alla concorrenza della somma assicurata convenuta in
polizza, per i valori ovunque riposti.
e) Valori in mezzi di custodia
Con la presente condizione particolare, le garanzie di cui al punto 1 - Rischi assicurati,
devono intendersi operanti, fino alla concorrenza della somma assicurata convenuta in
polizza, per i valori in mezzi di custodia.
f) Esistenza di impianto di allarme antifurto
L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:
- che i locali contenenti i "beni assicurati" siano protetti da impianto di allarme antifurto
installato da Impresa abilitata a norma delle leggi vigenti (art. 3 e 4 del D.M. num. 37 del
22/01/88 e successive modifiche) come risulta dal "Certificato di conformità" rilasciato
all'Assicurato;
- che il suddetto impianto di allarme sia attivato ininterrottamente per tutti i periodi di tempo
(diurno, serale, notturno) in cui non vi è presenza di persone nell’abitazione.
In caso di inosservanza da parte dell'Assicurato, o di chi per esso, anche di uno solo degli
obblighi previsti, l'Impresa in caso di sinistro indennizzerà il 75% dell'importo liquidabile a
termini di polizza, restando il rimanente 25% a carico dell'Assicurato medesimo.
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g) Modulo “A”
Con la presente condizione particolare, a seguito di evento garantito dalla presente
Sezione Furto e Rapina, la garanzia opera anche per:
• Duplicazione documenti personali
sottratti all’Assicurato od ai componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
• Sostituzione delle serrature
dell’abitazione con altre uguali oppure equivalenti nel caso in cui le chiavi siano state
sottratte all’Assicurato, ai familiari conviventi, al personale domestico od agli eventuali
ospiti.
• Spese mediche
l’Impresa rimborsa le spese per gli accertamenti diagnostici, onorari dei medici, e cure
in conseguenza di lesioni subite dall’Assicurato e suoi familiari in occasione di evento
garantito dalla presente Sezione Furto e Rapina.
h) Modulo “B”
L’Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati da:
• Furto o smarrimento, denunciati al vettore aereo, di effetti personali che erano
contenuti nel bagaglio aereo
durante i viaggi dell’Assicurato nell’ambito dell’Europa, esclusi preziosi, denaro,
macchine fotografiche ed apparecchiature di ripresa in genere.
• Furto nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni
dei capi di vestiario, degli oggetti personali, dei preziosi ed il denaro portati con sé
dall’Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura, alberghi e
pensioni, temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente al periodo della loro
permanenza in luogo, ubicati nei paesi dell’unione Europea, Repubblica di San Marino
e Stato Città del Vaticano.
• Uso fraudolento delle carte di credito
l’Impresa indennizza il rimborso delle transazioni effettuate in modo fraudolento da un
terzo, escluso il prelievo automatico e le funzioni POS, a seguito di un evento garantito
dalla presente Sezione Furto e Rapina, avvenute nei tre giorni precedenti il blocco della
carta e non oltre i 5 giorni dopo la data del sinistro.
Per funzioni POS s’intendono tutte le transazioni effettuate con l’utilizzo del codice
segreto (PIn) o altri eventuali sistemi d’identificazione sicura del titolare effettuata
attraverso codici di sicurezza e/o certificati digitali (es.: acquisti tramite internet)
3 - Esclusioni, limiti per i locali disabitati
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Sono esclusi i danni:
a) determinati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse,
atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
b) determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da
trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate
dall’accelerazione di particelle atomiche;
c) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente;
d) verificatisi in occasione di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione,
caduta di aeromobili, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche,
inondazioni, mareggiate, frane;
e) a cose all’aperto o poste in spazi di uso comune;
f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri
eventuali pregiudizi;
g) avvenuti a partire dalle ore 24 del 60° giorno, se i locali contenenti le cose
assicurate rimangono disabitati per più di 60 giorni consecutivi. Relativamente ai
preziosi ed al denaro l’esclusione decorre dalle ore 24 del 30° giorno.
h) da imbrattamento alle pareti esterne dei locali assicurati.
Nel caso di dimora saltuaria, l’assicurazione vale qualunque sia la durata della
disabitazione per tutte le cose assicurate, ad eccezione dei preziosi e del denaro,
per i quali la garanzia è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell’Assicurato
o dei suoi familiari.
Tutte le garanzie previste nella presente Sezione Furto e Rapina sono prestate a “primo
rischio assoluto”.
5 - Limiti di indennizzo, scoperti a carico dell’Assicurato
Dipendenze
In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a corrispondere un indennizzo superiore al
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4 - Forma di assicurazione
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10% della somma assicurata alla partita contenuto col massimo di Euro 1.500 per
le cose contenute nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non
comunicanti con i locali di abitazione. La garanzia in detti locali è limitata al mobilio,
arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni, nonché veicoli a
motore e non, esclusi quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria per legge.
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Atti dolosi
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In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a corrispondere un indennizzo superiore al
15% della somma assicurata alla partita contenuto, col massimo di Euro 5.000.
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Furto di effetti personali in deposito presso terzi
In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a corrispondere, un indennizzo superiore al
10% della somma assicurata alla partita contenuto col massimo di Euro 1.500.
Dimora non abituale
Nel caso sia assicurata una dimora saltuaria, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato
la somma liquidata a termini di polizza con la detrazione di uno scoperto del 20%.
Modulo “A” - se espressamente richiamato in polizza e se è stato corrisposto il
relativo premio
• Duplicazione documenti personali
In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a corrispondere indennizzo superiore a Euro 250 a
titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate.
• Sostituzione delle serrature dell’abitazione
In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a corrispondere indennizzo superiore a Euro 250 a
titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate.
• Spese mediche
In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a corrispondere, un indennizzo superiore al 10%
della somma assicurata alla partita contenuto col massimo di Euro 1.500.
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Modulo “B” - se espressamente richiamato in polizza e se è stato corrisposto il
relativo premio
• Effetti personali contenuti nel bagaglio aereo
In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a pagare indennizzo superiore a Euro 300.
• Furto nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni
In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a corrispondere, un indennizzo superiore al 10%
della somma assicurata alla partita contenuto, con il massimo di Euro 1.500.
• Uso fraudolento delle carte di credito
In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a corrispondere, un indennizzo superiore al 10%
della somma assicurata alla partita contenuto col massimo di Euro 500.
6 - Mezzi di chiusura dei locali
L’assicurazione è prestata su dichiarazione del Contraente/Assicurato che ogni apertura
verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4
metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via
ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità
personale, è difesa, per tutta la sua estensione, da serramenti di legno, materia plastica
rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, totalmente fissi o chiusi con
serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure
protetta da inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o
di lega metallica diversa dal ferro) fissate nel muro. nelle inferriate e nei serramenti sono
ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l’accesso ai locali contenenti le
cose assicurate.
7 - Caratteristiche costruttive dei locali
La garanzia è operante a condizione che il fabbricato e i locali contenenti le cose
assicurate siano costruiti con laterizi, pietre, blocchi di cemento o altri materiali di pari
robustezza comunemente impiegati nell’edilizia.
8 - Obblighi in caso di sinistro
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In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all’Impresa,
entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del
Codice Civile.
Il Contraente/Assicurato deve altresì:
c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di
Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la
causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno; copia di tale
dichiarazione deve essere trasmessa all’Impresa;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza
avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità,
quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato
particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con
indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi
registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto
dall’Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
9 - Esagerazione dolosa del danno
10 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare dell’indennizzo è definito direttamente tra l’Assicurato/Contraente e
l’Impresa.
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L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno o dichiara
danneggiate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o
manomette cose salvate od adopera, a giustificazione, mezzi o documenti
menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o
facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
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Nell’eventualità di mancato accordo le parti possono concordemente conferire, per
iscritto, mandato a due periti nominati uno dall’Impresa e uno dal
Contraente/Assicurato. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi
disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito
interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono
prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da
altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere
alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio
Perito, o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine sono
demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto, su
istanza anche di una sola delle Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del
proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
11 - Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e
riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il
rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 8 - Obblighi in caso di
sinistro;
d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore
che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione
di cui all’art. 12 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio, in
conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla
maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito
verbale unitamente alle stime dettagliate, da redigersi in due esemplari, uno per
ognuna delle Parti.
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I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali
rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o
di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od
eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto
deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono
dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
12 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La liquidazione dell’indennizzo verrà effettuata a “valore a nuovo”.
l’ammontare del danno indennizzabile si determina come differenza fra il valore di rimpiazzo
delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, tipo,
qualità, funzionalità, ed il valore di ciò che rimane dopo il Sinistro del Contenuto stesso,
fermi i limiti previsti.
13 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e se dalla documentazione attestante
il risultato delle indagini preliminari relative al sinistro non si evidenzia nessuno dei casi di
dolo previsti all’art. 3, lettera c), l’Impresa deve provvedere al pagamento dell’indennizzo
entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
14 - Anticipo indennizzo
Se non sono sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro o del suo presunto
importo e se l’indennizzo complessivo è prevedibile in almeno Euro 20.000,
l’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione, il pagamento di un
acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle
risultanze acquisite. L’obbligazione dell’Impresa verrà in essere dopo 60 giorni dalla
data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla
richiesta dell’anticipo.
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L’acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 50.000, qualunque sia
l’ammontare stimato del sinistro.
15 - Buona fede
La mancata comunicazione da parte dell’Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti
il rischio non comporteranno decadenza del diritto all’indennizzo/risarcimento, né riduzione
dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.
L’Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior
rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
16 - Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) l’Impresa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle
rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire all’Impresa l’indennizzo per essi percepito non appena, per
effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti
inefficaci;
17 - Riduzione della somma assicurata a seguito di sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, nonché i
relativi limiti d’indennizzo, s’intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine
del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno
rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza
corrispondente restituzione del premio.
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c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli
effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i
quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
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Si conviene comunque che, limitatamente al primo sinistro di ogni periodo di
assicurazione, sia le somme assicurate sia i limiti di indennizzo delle partite colpite da
sinistro sono automaticamente reintegrati nei valori originari dalle ore 24 del giorno
dell’evento.
In caso di ulteriori sinistri, l’Impresa s’impegna a reintegrare le somme assicurate e i limiti
d’indennizzo verso pagamento da parte del Contraente di un corrispondente premio
determinato in funzione dell’entità del reintegro e della residua durata del periodo di
assicurazione.
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18 - Recupero delle cose rubate
Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne
avviso all’Impresa appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate od il ricavato
della vendita spetteranno all’Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno
che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetterà
all’Impresa.
Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e
prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, l’Impresa è
obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in
conseguenza del sinistro.
19 - Coesistenza di scoperti, franchigie
Qualora, per lo stesso sinistro e per la stessa cosa danneggiata, risultino operanti
più scoperti e/o franchigie, l’indennizzo verrà calcolato in base a quanto segue:
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per gli scoperti verrà considerato quello di percentuale più elevata;
la franchigia verrà considerata un importo minimo che resta comunque a carico
dell’Assicurato.
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Note
Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Reg. Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia
20149 Milano Via Ignazio Gardella, 2 | [email protected]
Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sezione I n.1.00014 | Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008
PB 058.165.0116 - MULTIRISCHI CASA E FAMIGLIA - FURTO E RAPINA
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