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casa furto
COP casa furto:Layout 1 31/10/13 11.53 Pagina 1
EDIZIONE GENNAIO 2014
CONTRATTO DESTINATO ALL’ASSICURAZIONE DEI RISCHI FURTO
CONNESSI ALL’ABITAZIONE
FORMULA
CASA FURTO
Il presente Fascicolo Informativo contenente
a) Nota Informativa e Glossario
b) Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Per informazioni: tel. +39 010 5380.1 - fax +39 010 59 28 56 - www.lloyditalico.generali.it - email: [email protected]
Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Telefono 041/5492111 - www.generali.it
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.
Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
S04L-258.114 - 10310989
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
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FORMULA
CASA FURTO
NOTA INFORMATIVA
I dati contenuti nel presente documento
sono aggiornati al 1° gennaio 2014
Nota Informativa
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Nota Informativa
Contratto destinato all’assicurazione dei rischi furto
connessi all’abitazione
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS (Istituto
per la vigilanza sulle Assicurazioni), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva
approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A) Informazioni sull’Impresa di assicurazione
1) INFORMAZIONI GENERALI
a) Generali Italia S.p.A. (di seguito “Società”) è una Società per Azioni appartenente al
Gruppo Generali iscritto all’albo dei gruppi assicurativi con il numero 026.
b) La sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia
c) Recapito telefonico: 010 5380.1; sito internet: www.lloyditalico.generali.it; indirizzo di
posta elettronica: [email protected]
d) Generali Italia S.p.A. è una Società per Azioni autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 289 del 2
dicembre 1927 ed è iscritta al n. 1.00021 dell’Albo delle imprese di assicurazione.
Si rinvia al sito internet www.lloyditalico.it per la consultazione di eventuali aggiornamenti
al presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
2) INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
Patrimonio netto Euro 1.856.772.958,00; Capitale Sociale Euro 618.628.450,00; Totale
riserve patrimoniali Euro 1.238.144.508,00.
L’indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43 - l’indice rappresenta il rapporto tra
l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B) Informazioni sul contratto
Avvertenza:
In mancanza di disdetta data da una delle Parti, con lettera raccomandata spedita almeno 30
giorni prima della scadenza, l’assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente. Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l’assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata stessa del
contratto. In caso di durata pluriennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad
ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni come previsto all’art. 6 Tacita
proroga dell’assicurazione delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
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3) COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Contratto destinato all’assicurazione dei rischi furto connessi all’abitazione.
Il Contraente potrà attivare la garanzia principale Furto e le Garanzie aggiuntive previste dal
contratto.
Per i dettagli si rinvia agli appositi articoli contenuti nelle Norme che regolano l’assicurazione Furto e Garanzie aggiuntive:
- art. 11 Rischi assicurati
- art. 26 Garanzia rapina su “Preziosi e valori”
- art. 27 Atti vandalici
- art. 28 Guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi
- art. 34 Scippo e rapina commessi all’esterno dell’abitazione contenente le cose assicurate
- art. 36 Infedeltà dei collaboratori
- art. 37 Garanzia spese
Avvertenza:
Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative che possono
dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Le principali esclusioni sono riportate nella sezione in un apposito articolo denominato
“Esclusioni” o all’interno degli articoli stessi:
- art. 12 Esclusioni
Avvertenza:
Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi: franchigie, scoperti, massimali.
Si rinvia pertanto ai singoli articoli ed ai relativi punti in essi contenuti:
- art. 11 Rischi assicurati
- art. 24 Ponteggi - deroga della parte denominata “Garanzie aggiuntive”
- art. 29 Franchigia assoluta Tipo A della parte denominata “Garanzie aggiuntive”
- art. 30 Franchigia assoluta Tipo B della parte denominata “Garanzie aggiuntive”
- art. 31 Franchigia assoluta tipo C della parte denominata “Garanzie aggiuntive”
- art. 32 Scoperto a carico dell’Assicurato della parte denominata “Garanzie aggiuntive”
- art. 34 Scippo e rapina commessi all’esterno dell’abitazione contenente le cose assicurate
della parte denominata “Garanzie aggiuntive”
- art. 35 Scippo e rapina commessi all’esterno dell’abitazione contenente le cose assicurate
estensione al mondo intero della garanzia prevista all’art. 34 della parte denominata
“Garanzie aggiuntive”
- art. 36 Infedeltà dei collaboratori della parte denominata “Garanzie aggiuntive”
- art. 37.1 Furto o smarrimento di effetti personali contenuti nel bagaglio aereo della parte
denominata “Garanzie aggiuntive”
- art. 37.2 Spese sostenute dall’Assicurato della parte denominata “Garanzie aggiuntive”
Esempio numerico di scoperto:
Ammontare del danno liquidabile = Euro 10.000,00
Scoperto previsto nella garanzia: 10% minimo Euro 500,00 = Euro 1.000,00
L’indennizzo sarà pari a Euro 9.000,00
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Esempio numerico di franchigia:
Ammontare del danno liquidabile = Euro 1.000,00.
Franchigia prevista nella garanzia: Euro 300,00
L’indennizzo sarà pari a Euro 700,00
Avvertenza:
Relativamente ad alcune partite il contratto può prevedere l’applicazione della regola proporzionale qualora la somma dichiarata risulti inferiore a quella effettiva al momento del sinistro; la Società risponde del danno in proporzione di detto rapporto. Si rinvia all'art. 19 assicurazione parziale (tolleranza).
4) DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO NULLITÀ
Avvertenza:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli
artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Si rinvia all’art. 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e suo aggravamento delle
Norme che regolano l’assicurazione in generale.
5) AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3 e 4 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale, nonché degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il cambio di ubicazione dell’immobile ove sono presenti le cose assicurate che
comporta il passaggio ad una zona territoriale furto diversa da quella su cui è stato calcolato
il premio iniziale.
6) PREMI
Il premio viene determinato su base annuale.
Sono ammessi i seguenti frazionamenti: annuale o semestrale (per questa seconda ipotesi è
richiesto un aumento del 3% sul premio semestrale).
Mezzi di pagamento accettati
Il pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi:
- assegno (*) bancario, postale o circolare, non trasferibile intestato all’impresa o intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento
elettronico (ove presente presso l’intermediario);
- denaro contante per importi fino a 750 euro, limite annuo per contratto.
(*) In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e
buona fede, è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
Avvertenza:
È prevista l’applicazione di sconti di premio in presenza di determinate condizioni, espressamente indicate nella tariffa di prodotto e in allegati specifici.
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7) RIVALSE
Avvertenza:
La rivalsa è un diritto dell’assicuratore in base al quale il medesimo è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennità che ha pagato, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi
responsabili.
8) DIRITTO DI RECESSO
Avvertenza:
La polizza prevede che la Società e l’Assicurato possano recedere dal contratto con preavviso
di 30 giorni, dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata, nei casi
previsti dalla legge o dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno
dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 5 Recesso in caso di sinistro delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
9) PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto
su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento
all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
Avvertenza:
Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del Codice Civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore
ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
10) LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11) REGIME FISCALE
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n.
1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami C)
12) SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
Avvertenza:
La denuncia di sinistro deve essere fatta nei termini previsti dall’art. 13 Obblighi in caso di
sinistro della parte denominata “Cosa fare in caso di sinistro” (entro cinque giorni da quando è venuto a conoscenza del sinistro) e con i contenuti indicati nell’articolo stesso (dare
avviso del sinistro all’Agenzia o alla Società specificando le circostanze e l’importo del danno;
fare denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornire una distinta particolareggiata delle cose distrutte, danneggiate o sottratte; per i titoli di credito è necessario denunciarne tempestivamente la sottrazione).
13) RECLAMI
Eventuali reclami nei confronti dell’impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Generali Italia S.p.A. - “Reclami Generali-Lloyd Italico” via Mazzini, 53 - 10123 Torino;
Fax: 011.0029.893; E-mail: [email protected]
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Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto
per la Vigilanza sulle Assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 00187 Roma.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASSp o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet:
http://ec.europa.eu/internal market/finservices-retail/finnet/index en.htm).
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Glossario
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Assicurazione a valore intero
Forma di assicurazione prestata in base al valore totale delle cose assicurate ed esistenti al
momento del sinistro.
Contenuto dell’abitazione
L’insieme dei beni suddivisi in mobilio ed arredamento, oggetti pregiati, raccolte e collezioni, preziosi e valori.
Contraente
Il soggetto che stipula l'assicurazione e che si assume gli obblighi che ne derivano, tra i quali
il pagamento del premio.
Estorsione
Il costringere qualcuno, mediante violenza o minaccia, a fare o ad omettere qualche cosa,
procurando ad altri o a sé un ingiusto profitto con altrui danno.
Franchigia
L’importo prestabilito che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell’indennizzo spettante, tale importo va in detrazione dall’ammontare del danno
che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Furto
L’impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne un
ingiusto profitto per sé o per altri.
Indennizzo/risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inferriata
Manufatto in barre o tondi, di ferro, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e
comunicazione.
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Lucchetto di sicurezza
Dispositivo che consente la chiusura di un serramento, con caratteristiche di resistenza all'effrazione ed al taglio.
Massimale
La somma che - contrattualmente - rappresenta il massimo esborso cui è tenuta la Società in
caso di sinistro.
Mezzi di chiusura
Strutture e congegni messi a protezione delle aperture di fabbricati e/o locali contenenti le
cose assicurate, per impedire l'accesso dall'esterno.
Mezzi di custodia
Mobili, costruiti con materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione, come meglio descritti nelle “Condizioni di operatività"
del presente fascicolo.
Mobilio e arredamento
In genere per abitazione e dotazioni per l’ufficio, studio medico o dentistico dell’Assicurato
se comunicante con l'abitazione, impianti di prevenzione e di allarme, abbigliamento e tutto
quanto serve per uso domestico e personale dell’Assicurato, dei componenti il nucleo familiare, dei collaboratori domestici e, per un valore massimo di Euro 2.600 anche degli ospiti.
Sono altresì compresi motori marini di potenza fiscale non superiore a CV3; le cose contenute nei locali di pertinenza (quali ad esempio: garage, piscina, cantina, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato dall’abitazione con il limite del 10% della partita assicurata e valore massimo per singolo oggetto di Euro 550. Beni rientranti nella definizione di
“oggetti pregiati” se di valore singolo inferiore a Euro 550.
Sono esclusi:
• beni rientranti nella definizione di “preziosi e valori”;
• beni rientranti nella definizione di “oggetti pregiati” se di valore singolo superiore a Euro 550;
• veicoli a motore, i natanti e/o loro parti compresi motori marini di potenza fiscale superiore a CV3 e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall’Assicurato o da terzi nei locali costituenti l'abitazione.
Nucleo familiare
Le persone che compongono la famiglia del Contraente così come risulta dallo Stato di
Famiglia. Sono considerati componenti del nucleo familiare, indipendentemente dalle risultanze dello Stato di Famiglia:
- il coniuge del Contraente purché non legalmente separato o divorziato;
- i figli del Contraente o del suo coniuge o convivente more uxorio, purché con il
Contraente stesso conviventi.
Oggetti pregiati
Quadri, tappeti, arazzi, pellicce, sculture e simili oggetti d’arte, oggetti e servizi di argenteria, orologi in metallo diverso da oro e platino, audiovisivi, stereo, DVD, attrezzature fotovideo, personal computer, mobili e oggetti di antiquariato, il tutto se di valore per singolo
oggetto superiore a Euro 550.
Sono esclusi:
beni rientranti nella definizione di “preziosi e valori”.
Polizza
Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l'assicurazione.
Premio
Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società a fronte della copertura assicurativa (compresi gli oneri fiscali).
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Preziosi
Oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura, corallo.
Primo rischio assoluto
Forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene sino alla concorrenza della
somma assicurata, senza applicazione dell’art. 1907 del Codice Civile.
Raccolte e collezioni
Una raccolta ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria,
rari, curiosi o di un certo valore.
Rapina
La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Rischio separato
Il rischio riguardante le cose assicurate contenute in fabbricato e/o locale non comunicante
con altri anche se contiguo.
Rischio singolo
Il rischio riguardante il complesso delle cose assicurate contenute in uno o più fabbricati e/o
locali comunicanti fra loro.
Scheda di polizza
Il documento che, sottoscritto dalle Parti, costituisce parte integrante del contratto, riporta
gli elementi identificativi, le dichiarazioni del Contraente, le somme assicurate, le eventuali
franchigie, i richiami di prestazioni, l’effetto, la scadenza della copertura e il premio.
Scippo
Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto
La quota di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
Serramento
Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società
Generali Italia S.p.A.
Spese di ammortamento
Le spese relative alla procedura di ammortamento dei titoli di credito.
Titoli di credito
I titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di Società, le cambiali, gli
assegni bancari, gli assegni circolari, gli assegni postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio, e simili.
Valori
Denaro carte valori e titoli di credito in genere, compresi quelli derivanti da attività commerciali dell’Assicurato temporaneamente riposti nell’abitazione.
Vetro antisfondamento
Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto,
tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico per uno spessore totale non inferiore a 6
mm, ovvero costituito da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non
inferiore a 6 mm.
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Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie
contenuti nella presente Nota Informativa.
Generali Italia S.p.A.
Amministratore Delegato e Direttore Generale
Philippe Donnet
Nota Informativa
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FORMULA
CASA FURTO
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
I dati contenuti nel presente documento
sono aggiornati al 1° gennaio 2014
Condizioni di Assicurazione
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Indice
• Norme che regolano l’assicurazione in generale
pag.
5
• Norme che regolano l'assicurazione furto
"
"
7
9
"
13
"
16
"
"
22
26
Cosa fare in caso di sinistro
• Garanzie aggiuntive
Valide se richiamate in Scheda di polizza
• Condizioni di operatività
Valide se richiamate in Scheda di polizza
• Normativa di riferimento
Codice Civile
Codice Penale
La presente normativa contrattuale viene integrata a tutti gli effetti dal Glossario presente in
Nota Informativa.
Le definizioni riportate nel Glossario hanno valore convenzionale.
In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione
previsti dal nuovo Codice delle Assicurazioni.
Condizioni di Assicurazione
indice
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Norme che regolano
l’assicurazione in generale
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima
rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il premio deve essere pagato all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società
ed è interamente dovuto per l’annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa
dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore
24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del Codice
Civile.
PAGAMENTO
DEL PREMIO
E DECORRENZA
DELLA
GARANZIA
1.
Le eventuali modifiche, delle condizioni tutte della presente polizza, devono essere provate
per iscritto e possono essere attuate esclusivamente:
- o mediante la sostituzione del contratto con emissione di nuova polizza sottoscritta da
entrambe le Parti;
- o alla Società con emissione di documento di variazione che deve essere sottoscritto da
entrambe le Parti.
Eventuali modifiche o integrazioni delle condizioni contrattuali apportate in altra forma
devono intendersi prive di efficacia.
MODIFICHE
DELLA
ASSICURAZIONE
2.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative a circostan- DICHIARAZIONI
RELATIVE ALLE
ze che influiscono sulla valutazione del rischio, comportano la perdita totale o parziale del
CIRCOSTANZE
diritto all’indennizzo e le ulteriori conseguenze previste dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del
DEL RISCHIO
Codice Civile.
E SUO
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, a mezzo di lettera rac- AGGRAVAMENTO
comandata A.R., di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché le ulteriori conseguenze previste dall’art. 1898 del Codice Civile.
3.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio
successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del
Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
DIMINUZIONE
DEL RISCHIO
4.
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o
rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle due Parti può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata A.R.
In ogni caso, qualora venga esercitata la facoltà di recesso ad iniziativa di qualsiasi delle due
Parti, la Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di
premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
RECESSO
IN CASO
DI SINISTRO
5.
Condizioni di Assicurazione
norme che regolano l’assicurazione in generale
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6.
TACITA PROROGA In mancanza di disdetta data da una delle Parti, con lettera raccomandata spedita almeno 30
DELLA
giorni prima della scadenza, l’assicurazione viene prorogata per un anno e così successivaASSICURAZIONE
7.
ONERI FISCALI
8.
RINVIO ALLE
NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
9.
COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni tra le Parti, per essere valide devono essere fatte esclusivamente
TRA LE PARTI
mediante lettera raccomandata A.R., da indirizzarsi alla Società o all’Agenzia alla quale è asse-
mente. Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l’assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata stessa del
contratto. In caso di durata pluriennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad
ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 60 giorni.
Gli oneri fiscali presenti e/o futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti
da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato
da parte della Società.
gnata la polizza o al domicilio dell’Assicurato.
COMPETENZA
DELL’AUTORITÀ
10. GIUDIZIARIA
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Tutte le eventuali controversie derivanti dal presente contratto, ad eccezione di quelle relative alla valutazione del danno demandate ai periti per l’arbitraggio previsto dagli artt. 15 e 16
delle Norme che regolano l’Assicurazione Furto, sono demandate all’Autorità Giudiziaria
ordinaria.
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norme che regolano l’assicurazione in generale
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Norme che regolano
l'assicurazione furto
La Società assicura, sino alla concorrenza delle somme indicate in Scheda di polizza alle
rispettive partite, l’indennizzo dei danni materiali e diretti causati dagli eventi indicati, subiti dall’Assicurato in conseguenza della perdita o del danneggiamento delle cose assicurate anche se di proprietà di terzi - con i limiti e le franchigie eventualmente previsti, in conseguenza di:
A) Furto all’interno dei locali assicurati, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto
nei locali contenenti le cose assicurate:
1. violandone le difese esterne di protezione e chiusura (inclusi muri, soffitti e pavimenti) mediante rottura, scasso, sfondamento, uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi similari;
2. per via diversa da quella ordinaria, con impiego di agilità personale o mezzi artificiosi,
attraverso aperture verso l’esterno situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo,
da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno;
3. con uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all’Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso, mediante furto, rapina, estorsione. Tale copertura è operante
per 48 ore a partire dal momento in cui l’Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità
lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi;
4. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a
locali chiusi. In tale evenienza l'indennizzo verrà corrisposto all'Assicurato previa
detrazione di uno scoperto pari al 20% dell'importo indennizzabile a termini di
polizza, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di indennizzo,
farlo assicurare da altri.
Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi
sopraindicati, abbia violato tali mezzi come previsto dal punto 1.
È escluso il furto con destrezza. Per tale, si intende il furto commesso con speciale abilità
in modo da eludere l’attenzione del derubato o di altre persone presenti.
B) Furto con presenza di persone nell'abitazione
È ammesso che quando vi è presenza di persone di età superiore ai 12 anni nei locali
costituenti l'abitazione assicurata, non vengano posti in essere i mezzi di protezione e
chiusura delle finestre e porte-finestre, ma in tale evenienza in caso di sinistro, la Società
corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando
il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di indennizzo, farlo assicurare da altri.
Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto
dalla polizza, viene elevato al 30% ed assorbe il precedente, fermo restando il minimo
eventualmente previsto; se è operante invece in concomitanza con una franchigia, fermo
lo scoperto del 20%, la franchigia verrà considerata minimo assoluto.
C) Rapina di “mobilio e arredamento” e “oggetti pregiati”
Per quanto attiene le sole partite “mobilio e arredamento” e “oggetti pregiati”, fino a concorrenza delle rispettive somme assicurate, l'assicurazione è estesa alla rapina o estorsione
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norme che regolano l’assicurazione furto
RISCHI
ASSICURATI 11.
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avvenute nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
D) Guasti cagionati dai ladri e danneggiamenti da atti vandalici
Sono compresi in garanzia:
• i guasti alle cose assicurate;
• i guasti cagionati dai ladri ai locali, ai mezzi di custodia ed agli infissi posti a riparo e
protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi fino alla concorrenza di e 800
per sinistro e per annualità assicurativa;
• i danni causati da “atti vandalici” alle cose assicurate, commessi dagli autori del furto
o della rapina, se richiamata ed attiva in polizza la garanzia, ed avvenuti in occasione
del reato fino alla concorrenza di e 800 per sinistro e per annualità assicurativa.
Il furto di fissi ed infissi del fabbricato viene equiparato ai guasti.
E) Pertinenze
Per quanto attiene la sola partita mobilio e arredamento, fino a concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata, l'assicurazione si intende estesa alle cose contenute in locali di pertinenza del fabbricato assicurato.
12. ESCLUSIONI
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Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione,
atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni
radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed
altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) commessi e/o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, degli
Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
d) commessi e/o agevolati con dolo o colpa grave:
• da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
• personale addetto ai servizi domestici;
• da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;
• da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
• da persone legate al Contraente o all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità che
rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3), anche se non coabitanti;
e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate
rimangano per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi.
Relativamente a denaro, titoli di credito, raccolte e collezioni comprese monete d’oro,
gioielli, preziosi, l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
f ) indiretti, quali: i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso degli enti sottratti o danneggiati o di altri eventuali pregiudizi;
g) causati alle cose assicurate da incendio, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.
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Cosa fare in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia all’Agenzia presso la quale è assegnata la polizza, oppure alla
Società entro i 3 giorni successivi;
b) trasmettere all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro i cinque giorni successivi, un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità
e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, di disporre in analogia per le cose
illese;
c) denunciare inoltre tempestivamente, la sottrazione di titoli di credito anche al debitore,
nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per
la conservazione e la custodia di quelle rimaste e di quelle danneggiate. Se le cose rubate
vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso alla
Società appena ne ha avuto notizia.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della
Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che
le spese sono state fatte inconsideratamente.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
- conservare le tracce e i residui del sinistro fino a 30 giorni dalla data dell'accertamento
del danno da parte della Società, senza avere, per questo, diritto ad alcuna indennità,
salvo diversa comunicazione richiesta con lettera raccomandata da parte della Società
stessa;
- dare dimostrazione della qualità, quantità e valore delle cose preesistenti al momento
del sinistro oltre che dell’entità del danno, tenere a disposizione della Società e
dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le
indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso
terzi.
OBBLIGHI
IN CASO
DI SINISTRO 13.
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara
distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, o
manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde
il diritto all'indennizzo. In tale fattispecie, la Società si riserva di perseguire il Contraente o
l’Assicurato nelle sedi più opportune.
ESAGERAZIONE
DOLOSA
DEL DANNO 14.
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti secondo le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società o da persona da questi incaricata, con il Contraente
o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una di esse,
b) mediante Periti, nominati uno dalla Società e uno dal Contraente, con apposito atto
unico.
PROCEDURA
PER LA
VALUTAZIONE
DEL DANNO 15.
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I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche
prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo
e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono
demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
MANDATO
16. DEI PERITI
I Periti devono:
1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il
rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli
obblighi di cui all’art. 13;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore
che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di
cui all'art. 17;
4. stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 15 - comma
b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale (con allegate le
stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4., sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei
patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente
all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
VALORE
DELLE COSE
ASSICURATE
AL MOMENTO
DEL SINISTRO E
DETERMINAZIONE
DELL’ AMMONTARE
17. DEL DANNO
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o sottratte - avevano al momento del sinistro, è ottenuta secondo i seguenti criteri:
a) tutte le partite assicurate eccetto: Guasti cagionati dai ladri e Garanzia spese
Si stima il valore delle cose assicurate al momento del sinistro tenuto conto della loro qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante, fatta eccezione per le cose acquistate nei dodici mesi precedenti la data del sinistro.
In quest’ultimo caso la Società rimborserà il valore risultante dalla fattura di acquisto o
altro documento fiscalmente equivalente o le spese per riparare le cose danneggiate senza
applicare il deprezzamento dovuto allo stato d’uso e di conservazione delle stesse. Per gli
articoli di abbigliamento il termine di dodici mesi si intende ridotto a sei mesi.
L’ammontare del danno si ottiene deducendo dal valore che le cose sottratte o danneggiate avevano al momento del sinistro, il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza
tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento o uso o di altri
eventuali pregiudizi.
b) Guasti cagionati da ladri - Garanzia spese
La liquidazione delle spese di queste partite assicurate, deve essere tenuta separata dalle
stime di cui sopra. Per le suddette spese, coperte nella forma a “primo rischio assoluto”,
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l’Assicurato ha diritto di essere integralmente risarcito, nei limiti della somma assicurata
e con l'applicazione dei limiti di risarcimento e franchigie eventualmente previste per
ogni singola garanzia per le spese stesse, qualunque sia il valore complessivo delle cose
assicurate.
c) Raccolte e collezioni
Nel caso di collezioni parzialmente asportate, sottratte o danneggiate, verrà riconosciuto
il valore dei singoli pezzi senza tenere conto del deprezzamento subito dalla collezione
stessa, salvo esplicito patto contrario riportato sulla Scheda di polizza.
d) Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società rimborserà le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per
l’ammortamento stesso e la sostituzione dei titoli distrutti o sottratti.
Per quanto riguarda gli effetti cambiari rimane stabilito che l’assicurazione vale solo per
gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Per quanto riguarda
• i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento;
• i titoli per i quali pur essendo ammessa, la procedura di ammortamento non fosse
esperibile;
• i documenti rappresentativi di credito e le carte valore;
la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che,
qualora i titoli sottratti o distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a
lui non imputabile.
In caso di sinistro le somme assicurate, riportate nella Scheda di polizza in ciascuna partita, ed
i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del
periodo assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.
Resta inteso che, una volta definito il sinistro, tale importo a richiesta del Contraente e con
il consenso della Società, potrà essere reintegrato mediante sostituzione del contratto, dietro
pagamento del relativo rateo di premio.
RIDUZIONE
DELLE SOMME
ASSICURATE 18.
Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente,
eccedevano al momento del sinistro la somma rispettivamente assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al
momento del sinistro. Tuttavia, se al momento del sinistro i valori di esistenza stimati non
superano di oltre il 10% la somma assicurata indicata, non si darà luogo all’applicazione della
regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata
per la sola eccedenza.
Il disposto del presente articolo non si applica alle partite assicurate con la forma a “Primo
Rischio Assoluto”.
ASSICURAZIONE
PARZIALE
(TOLLERANZA) 19.
Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento
PAGAMENTO
dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla docu- DELL’INDENNIZZO
E SUO LIMITE
mentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzi
MASSIMO 20.
alcuno dei casi previsti dall’art. 12 lettere c) e d).
Se l’Assicurato è un’impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento, può richiedere:
• l’attestazione del tribunale circa la non apertura delle procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
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• il certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile - Obbligo di salvataggio - per nessun
titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.
TITOLARITÀ
DEI DIRITTI
NASCENTI
21. DALLA POLIZZA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati dal Contraente
e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
ASSICURAZIONE
PRESSO DIVERSI
22. ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato
deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora, in caso di sinistro, la somma degli indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo
dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a
pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il
proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
RECUPERO
DELLE COSE
23. RUBATE
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di
indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte,
l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione
dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare
del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che
siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i
danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso
personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
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Garanzie
aggiuntive
Valide se richiamate in Scheda di polizza
A parziale deroga dell’art. 11 - comma a) qualora, in caso di sinistro, venga accertato che
l'introduzione nei locali è avvenuta attraverso ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove è ubicata l’abitazione assicurata, la Società corrisponderà all’Assicurato
l’80% dell’importo indennizzabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico
dell’Assicurato stesso. Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 30% ed assorbe il precedente, fermo
restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una
franchigia fermo lo scoperto del 20%, la franchigia verrà considerata minimo assoluto.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata
ai sensi dell'art. 22 delle Norme che regolano l’assicurazione Furto, senza tenere conto dello
scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.
PONTEGGI DEROGA 24.
L'assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto”, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 19 delle Norme che regolano l’assicurazione Furto e l’art. 1907 del
Codice Civile.
PRIMO RISCHIO
ASSOLUTO 25.
Per quanto attiene i beni definiti preziosi e valori, fino a concorrenza della somma assicurata alla partita D) Rapina espressa in Scheda di polizza, l'assicurazione copre il solo rischio
della rapina o estorsione avvenute nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle
quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
GARANZIA
RAPINA SU
“PREZIOSI
E VALORI” 26.
L’assicurazione vale, sino a concorrenza della ulteriore somma assicurata e ad integrazione di
quanto previsto dall’art. 11 - comma d), esclusivamente per i danni materiali e diretti alle
cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina, consumati o tentati. La garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” senza applicare la regola
proporzionale di cui all'art. 19 delle Norme che regolano l’assicurazione Furto e l’art. 1907
del Codice Civile.
ATTI VANDALICI 27.
L'assicurazione di cui alla relativa partita espressa in Scheda di polizza vale, sino a concorrenza della ulteriore somma assicurata e ad integrazione di quanto previsto dall’art. 11 comma d), esclusivamente per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli
accessi e delle aperture dei locali stessi, compresi impianti di allarme antifurto, ivi comprese
camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto
o rapina consumati o tentati ed è prestata a “primo rischio assoluto” e cioè senza applicare la
regola proporzionale di cui all'art. 19 delle Norme che regolano l’assicurazione Furto e l’art.
1907 del Codice Civile.
GUASTI
CAGIONATI
DAI LADRI
AI LOCALI
ED AGLI INFISSI 28.
Condizioni di Assicurazione
garanzie aggiuntive
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FRANCHIGIA
ASSOLUTA
29. TIPO A
La Società, in caso di sinistro, corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di
polizza, sotto deduzione di un importo pari a e 250.
Detta franchigia non è operante su indennizzi relativi ai guasti cagionati dai ladri ai locali ed
agli infissi, nonché alla garanzia rapina relativa al denaro, carte valori e titoli di credito in
genere, nei limiti delle garanzie prestate. La franchigia, se operante in concomitanza con uno
scoperto eventualmente previsto dalla polizza, verrà considerata minimo assoluto.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai
sensi dell'art. 22 delle Norme che regolano l’assicurazione Furto, senza tenere conto dello
scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.
FRANCHIGIA
ASSOLUTA
30. TIPO B
La Società, in caso di sinistro, corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di
polizza, sotto deduzione di un importo pari a e 500.
Detta franchigia non è operante su indennizzi relativi ai guasti cagionati dai ladri ai locali ed
agli infissi, nonché alla garanzia rapina relativa al denaro, carte valori e titoli di credito in
genere, nei limiti delle garanzie prestate. La franchigia, se operante in concomitanza con uno
scoperto eventualmente previsto dalla polizza, verrà considerata minimo assoluto.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai
sensi dell'art. 22 delle Norme che regolano l’assicurazione Furto, senza tenere conto dello
scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.
FRANCHIGIA
ASSOLUTA
31. TIPO C
La Società, in caso di sinistro, corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di
polizza, sotto deduzione di un importo pari a e 1500.
Detta franchigia non è operante su indennizzi relativi ai guasti cagionati dai ladri ai locali ed
agli infissi, nonché alla garanzia rapina relativa al denaro, carte valori e titoli di credito in
genere, nei limiti delle garanzie prestate. La franchigia, se operante in concomitanza con uno
scoperto eventualmente previsto dalla polizza, verrà considerata minimo assoluto.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai
sensi dell'art. 22 delle Norme che regolano l’assicurazione Furto, senza tenere conto dello
scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.
SCOPERTO A
CARICO DELLO
32. ASSICURATO
La Società, in caso di sinistro, corrisponderà all'Assicurato l’80% dell'importo liquidato a termini di polizza con il massimo indicato sulla Scheda di polizza, restando il 20% rimanente
a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto
al risarcimento, farlo assicurare da altri.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai
sensi dell'art. 22 delle Norme che regolano l’assicurazione Furto, senza tenere conto dello
scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.
DIMORA
SALTUARIA PROLUNGAMENTO
PERIODO
33. DISABITAZIONE
A deroga dell'art. 12 - comma e) delle Norme che regolano l’assicurazione Furto, la garanzia
vale, qualunque sia la durata della disabitazione, per tutte le cose assicurate ad eccezione dei
gioielli, preziosi, denaro, carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni, per i
quali, se assicurati, la garanzia è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell'Assicurato o dei suoi familiari.
SCIPPO E RAPINA
COMMESSI
ALL'ESTERNO
DELL'ABITAZIONE
CONTENENTE
LE COSE
34. ASSICURATE
L’assicurazione è prestata contro la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) e lo scippo (furto strappando le cose di mano o di dosso alle persone) commessi sulla persona dell'Assicurato e dei componenti del nucleo familiare dell'Assicurato stesso, con lui residenti.
La garanzia viene prestata a “primo rischio assoluto” e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 19 delle Norme che regolano l’assicurazione Furto e l’art. 1907 del
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garanzie aggiuntive
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Codice Civile ed è valida entro i confini dei Paesi Europei esclusi stati componenti l’ex
URSS. La garanzia non vale:
• per le persone di età inferiore a 14 anni, a meno che al verificarsi dell'evento dannoso
queste non siano in compagnia di altre persone, facenti parte del nucleo familiare assicurato, di età superiore a 14 anni;
• per i preziosi ed i valori che attengano ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi dalla persona derubata.
La Società, in caso di sinistro, corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di
polizza, sotto deduzione di una franchigia assoluta di e 150, che rimarrà sempre a carico
esclusivo dell’Assicurato stesso.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai
sensi dell'art. 22 delle Norme che regolano l’assicurazione Furto, senza tenere conto dello
scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 34 la garanzia si intende estesa al mondo intero.
Per i sinistri avvenuti al di fuori dei paesi definiti al precedente articolo 34, ferma la franchigia prevista, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di
polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto
pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.
SCIPPO E RAPINA
COMMESSI
ALL'ESTERNO
DELL'ABITAZIONE
CONTENENTE LE
COSE ASSICURATE
ESTENSIONE AL
MONDO INTERO
DELLA GARANZIA
PREVISTA
ALL’ ART. 34 35.
INFEDELTÀ
A parziale deroga dell’art. 12 - comma d) delle Norme che regolano l’assicurazione Furto, è
DEI
compreso in polizza, con un limite di risarcimento pari al 50% del valore di ogni singola parCOLLABORATORI 36.
tita riportata in Scheda di polizza, il furto commesso o agevolato dai collaboratori domestici, in rapporto di dipendenza continuativo o occasionale purché regolarmente assunti a termini di legge, durante lo svolgimento delle loro mansioni all'interno dei locali e sempreché
tale furto sia stato scoperto e denunciato alla Società entro 5 giorni da quello in cui si è verificato.
GARANZIA SPESE 37.
La presente garanzia opera per un importo massimo a carico della Società di e 250 durante i viaggi dell’Assicurato, in eccedenza ad eventuali coperture prestate da Polizze Viaggi o da
rimborsi di vettore aereo e comunque fino a concorrenza del danno effettivamente subìto
dall’Assicurato.
Sono esclusi gioielli, preziosi, denaro e valori, macchine fotografiche e foto-videocamere.
Tale garanzia s’intende valida sempre che l’Assicurato abbia fatto regolare denuncia al vettore-aereo.
FURTO O
SMARRIMENTO
DI EFFETTI
PERSONALI
CONTENUTI
NEL BAGAGLIO
AEREO 37.1
La Società rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato a seguito di un sinistro indennizzabile
SPESE
SOSTENUTE
a termini di polizza per:
- rifacimento di documenti personali con il limite per sinistro/annualità assicurativa di DALL’ASSICURATO 37.2
e 150;
- sostituzione serratura a seguito di furto, scippo o rapina o sottrazione delle chiavi con il
limite per sinistro/annualità assicurativa di e 600.
Condizioni di Assicurazione
garanzie aggiuntive
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Condizioni
di operatività
Valide se richiamate in Scheda di polizza
MEZZI
DI CHIUSURA
DEI LOCALI
(TIPO ANIA 24/B)
38. STANDARD
L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni
apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a
meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili
per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità
personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti
di sicurezza od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari,
di superficie non superiore a 900 cm2 e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non
rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm2.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm2.
Sono pertanto esclusi, i danni da furto avvenuti:
• quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e
chiusura sopra indicati.
• commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura;
• commessi con effrazione di aperture protette, in quel momento, da solo vetro fisso non
antisfondamento.
Qualora in caso di sinistro si riscontri che i mezzi di protezione e di chiusura dei locali siano
esistenti ed operanti, ma non siano conformi a quanto sopra riportato - ferma comunque l'esclusione per le aperture protette da solo vetro fisso al momento del sinistro - la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20%
rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni
diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Detto scoperto non verrà applicato quando le
difformità riguardano aperture diverse da quelle utilizzate dai ladri per introdursi nei locali.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai
sensi dell'art. 22 delle Condizioni Generali senza tenere conto dello scoperto che verrà
detratto successivamente dall'importo così calcolato.
MEZZI
DI CHIUSURA
DEI LOCALI
(TIPO ANIA 24/A)
MIGLIORATIVI
DELLO
39. STANDARD
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di
4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia
difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 5 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi mediante:
• serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza;
• lucchetti di sicurezza;
• robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
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condizioni di operatività
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b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro,
con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18
cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm2.
Sono pertanto esclusi, i danni da furto avvenuti:
• quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e
chiusura sopra indicati;
• commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura;
• commessi con effrazione di aperture protette, in quel momento, da solo vetro fisso non
antisfondamento.
L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia del contratto, che i mezzi
di custodia contenenti le cose assicurate, abbiano i requisiti come qui di seguito precisati.
Qualora in caso di sinistro risultasse che tali requisiti non corrispondano alle descrizioni, la
Società corrisponderà il 70% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 30%
rimanente a carico dell'Assicurato stesso senza che questi possa, pena la decadenza di ogni
diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.
In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella
misura del 40%.
MEZZI
DI CUSTODIA 40.
a) Pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con sagomatura antistrappo sul lato cerniere e, a protezione delle serrature, una piastra di acciaio al manganese o
di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese.
b) Movimento di chiusura:
• manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su
tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, uno sul
lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
• rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
c) Peso minimo: 200 kg.
ARMADIO
DI SICUREZZA 40.1
a) Pareti e battenti costituiti da:
involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, strato di conglomerato
cementizio o altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro
materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio
al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm, estesa a tutta la superficie del corpo e
dei battenti.
Battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere.
b) Movimento di chiusura:
• manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su
tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato
verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
• rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
c) Peso minimo: 300 kg.
ARMADIO
CORAZZATO 40.2
Condizioni di Assicurazione
condizioni di operatività
formula casa furto
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CASSAFORTE
40.3 A MURO
a) Pareti e battente in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm.
c) Movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione multipla o a lama continua,
rifermati da serratura di sicurezza a chiave o a combinazione numerica o letterale.
d) Dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo della cassaforte in modo che
questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.
CASSAFORTE
40.4 DI GRADO A
a) Pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.).
b) Movimento di chiusura:
• manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o
a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente.
Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo.
Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei
battenti;
• rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
c) Peso minimo: 200 kg.
N.B. - Le casseforti di peso inferiore ai 200 kg debbono essere ancorate rigidamente al
pavimento e ad almeno una parete.
CASSAFORTE
40.5 DI GRADO B
a) Pareti e battenti di adeguato spessore, costruiti con strati di materiali rigidamente ancorati tra loro ed atti a contrastare attacchi condotti con mezzi meccanici e termici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc. e cannello
ossiacetilenico) e con protezione specifica anticannello ossiacetilenico almeno su tutta la
superficie del battente.
b) Movimento di chiusura:
• manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o
a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti
su tutti i lati dei battenti;
• rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e/o da serratura
a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
• con bloccaggio automatico dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura.
c) Peso minimo: 700 kg.
N.B. - In aggiunta a quanto sopra descritto è possibile l'adozione di serratura a tempo per
l'apertura ritardata o ad orario prestabilito, del battente.
CAMERA
40.6 DI SICUREZZA
a) Muri perimetrali in cemento armato, formati cioè da almeno una orditura metallica
con ferri di grosso spessore o diametro e da calcestruzzo di cemento ad alta resistenza;
ove i detti muri non siano in cemento armato, debbono essere almeno costruiti con
blocchi di pietra dura dello spessore minimo di 500 mm murati con cemento ad alta
resistenza.
b) Pavimento e soffitto pure costruiti in cemento armato come sopra detto od anche costituiti da robuste travi di ferro (longarine) accostate ed affogate nel cemento.
c) Porta di accesso con tutti i requisiti di sicurezza almeno uguali a quelli del battente di
una cassaforte di grado B e con telaio saldamente ancorato al vano muro.
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formula casa furto Condizioni di Assicurazione
condizioni di operatività
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Le portine corazzate di emergenza, non incorporate nella porta corazzata principale, devono
essere classificate come singole porte corazzate ed avere, pertanto, le caratteristiche proprie
del grado di appartenenza.
Le portine corazzate di emergenza, incorporate nelle porte corazzate principali, ammesse soltanto per le camere di sicurezza e le camere corazzate di grado A) e B), devono essere classificate nel grado di appartenenza della porta corazzata della quale fanno parte ed avere le stesse caratteristiche costruttive di quest'ultima. Per tutte le porte, in aggiunta a quanto sopra
descritto, è possibile l'adozione di serratura a tempo per l'apertura ritardata, o ad orario prestabilito, del battente.
Le bocche d'aria, ove esistenti, devono essere costituite da condotte metalliche di diametro
o lato interno non superiore a 55 mm, sagomate in forma tale da non consentire l'introduzione diretta di oggetti da un lato all'altro della parete sulla quale esse sono installate ed
annegate nella struttura di conglomerato cementizio della camera di sicurezza o della camera corazzata, e costituenti pertanto corpo unico con la stessa.
a) Muri perimetrali, pavimento e soffitto, di spessore non inferiore a 300 mm, costituenti
una struttura continua e monolitica di conglomerato cementizio armato, realizzata in
calcestruzzo di cemento ad alta resistenza, con annegate in esso - a non meno di 100 mm
dalle superfici esterne ed interne della struttura stessa - almeno due armature a maglia di
lato non superiore a 150 mm, fra di loro sfalsate e formate con tondi o sagomati di ferro
per cemento armato di diametro non inferiore a 8 mm e non superiore a 12 mm; le
armature suddette - ai soli fini della sicurezza e non ai fini statici della struttura - possono essere integrate da una specifica armatura metallica sagomata antitaglio ed antiperforazione.
b) Porta di accesso con:
- battente costituito dall'accoppiamento di strati di difese specifiche e di conglomerato cementizio, ad alta resistenza, di spessore non inferiore complessivamente a 200
mm di cui almeno 30 mm di difese metalliche, il tutto esteso sull'intera superficie
del battente.
I vari strati, rigidamente ancorati tra di loro, devono resistere agli attacchi condotti
con i mezzi meccanici e termici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli,
martelli a percussione, ecc. e cannello ossiacetilenico);
- movimento di chiusura:
• manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli
o a lama continua, posti su almeno tre lati del battente. Sul lato cerniere possono
essere in ogni caso adottati catenacci fissi oppure un profilo continuo ad incastro
antistrappo;
• rifermato da almeno due serrature di sicurezza di cui una a chiave con almeno sette
lastrine e una a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali
oppure da due serrature a chiave come sopra. I congegni di riferma, quindi, devono essere almeno due;
- telaio saldamente ancorato al vano muro.
Le portine corazzate di emergenza, non incorporate nella porta corazzata principale, devono
essere classificate come singole porte corazzate ed avere, pertanto, le caratteristiche proprie
del grado di appartenenza.
Le portine corazzate di emergenza, incorporate nelle porte corazzate principali, devono
essere classificate nel grado di appartenenza della porta corazzata della quale fanno parte
ed avere le stesse caratteristiche costruttive di quest'ultima.
Per tutte le porte, in aggiunta a quanto sopra descritto, è possibile l'adozione di serratura
a tempo per l'apertura ritardata, o a orario prestabilito, del battente.
Condizioni di Assicurazione
condizioni di operatività
CAMERA
CORAZZATA 40.7
formula casa furto
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Le bocche d'aria, ove esistenti, devono essere costituite da condotte metalliche di diametro o lato interno non superiore a 55 mm, sagomate in forma tale da non consentire l'introduzione diretta di oggetti da un lato all'altro della parete sulla quale esse sono installate ed annegate nella struttura di conglomerato cementizio della camera di sicurezza o della
camera corazzata, e costituenti pertanto corpo unico con la stessa.
IMPIANTI
41. DI ALLARME
IMPIANTO
DI ALLARME
41.1 GENERICO
Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell'efficacia del
contratto, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti dall'impianto automatico di
allarme antifurto. Il Contraente si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.
Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente - anche in
modo parziale - o non attivato, la Società corrisponderà l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso senza che questi
possa, pena la decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.
In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella
misura del 30%.
IMPIANTO
DI ALLARME
A NORME CEI
INSTALLATO
DA DITTE
REGISTRATE
PRESSO IMQ –
SENZA TELE41.2 COLLEGAMENTO
Impianto di allarme (installato da ditte registrate presso l'IMQ).
Il Contraente dichiara:
• che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto a
Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l'IMQ;
• che si impegna a mantenere in perfetta efficienza l'impianto di allarme suddescritto e ad
attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;
• che ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l'IMQ, che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
• che farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche e prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinare l'efficienza dell'impianto nel più breve tempo possibile.
Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente - anche in
modo parziale - o non attivato, la Società corrisponderà l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso senza che questi
possa, pena la decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.
In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella
misura del 30%.
Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme non avesse le caratteristiche
dichiarate (Norme CEI o IMQ) detto scoperto si intende aumentato al 40%.
IMPIANTO
DI ALLARME
COME
41.3 DA ART. 41.2
Collegato mediante:
• Linea telefonica ordinaria
commutata ad almeno tre diversi nominativi tra cui almeno uno delle Forze dell’Ordine o
di istituto di polizia privata, o
• Ponte radio
ad istituto di polizia privata.
Restano valide tutte le condizioni, obblighi, prescrizioni previste dall’art. 41.2.
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condizioni di operatività
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Collegato mediante:
• Linea telefonica dedicata o
• collegamento satellitare
ad istituto di polizia privata con centrale di gestione degli impianti che effettua l’interrogazione e l’esplorazione ciclica continua degli impianti ad essa collegati.
Restano valide tutte le condizioni, obblighi, prescrizioni previste dall’art. 41.2.
Condizioni di Assicurazione
condizioni di operatività
IMPIANTO
DI ALLARME
COME
DA ART. 41.2 41.4
formula casa furto
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Normativa
di riferimento
Codice Civile
Le indichiamo qui di seguito quegli articoli del Codice Civile, del Codice Penale e del Codice
di Procedura Penale, che sono richiamati nel testo e/o Scheda di polizza:
ART. 1341
CONDIZIONI
GENERALI
DI CONTRATTO
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o
avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (1370, 2211).
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità
(1229), facoltà di recedere dal contratto (1373) o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facoltà di
opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379,
2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod.
Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell'Autorità Giudiziaria.
ART. 1342
CONTRATTO
CONCLUSO
MEDIANTE
MODULI
O FORMULARI
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (1370).
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
ART. 1891
ASSICURAZIONE
PER CONTO ALTRUI
O PER CONTO
DI CHI SPETTA
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve
adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono
essere adempiuti che dall'Assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato, e il Contraente, anche se in possesso
della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo.
All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha
privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione (2756).
ART. 1892
DICHIARAZIONI
INESATTE
E RETICENZE
CON DOLO
O COLPA GRAVE
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se
avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento (1441 e seguenti) del
contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade (2964 e seguenti) dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi
dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara
al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in
cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.
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formula casa furto Condizioni di Assicurazione
normativa di riferimento - codice civile
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Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli
non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o
per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza (1932).
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non
sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma
dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
ART. 1893
DICHIARAZIONI
INESATTE
E RETICENZE
SENZA DOLO
O COLPA GRAVE
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza
delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore
le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 (1391, 1932).
ART. 1894
ASSICURAZIONE
IN NOME O PER
CONTO DI TERZI
Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del
rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza
del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere
che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi (2964) dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese (1932; att. 187).
ART. 1897
DIMINUZIONE
DEL RISCHIO
Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che
aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato (1926).
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato
entro un mese (2964) dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza (1335) dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore
non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del
rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in
cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che
egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso (1932; att. 187).
ART. 1898
AGGRAVAMENTO
DEL RISCHIO
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione
ART. 1901
MANCATO
PAGAMENTO
DEL PREMIO
Condizioni di Assicurazione
normativa di riferimento - codice civile
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resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto (1453 e
seguenti) se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono
scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma
non si applica alle assicurazioni sulla vita (1919 e seguenti, 1924, 1932; att. 187).
ART. 1907
ASSICURAZIONE
PARZIALE
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del
sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che
non sia diversamente convenuto.
ART. 1910
ASSICURAZIONE
PRESSO DIVERSI
ASSICURATORI
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art.
1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente
riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è
insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
ART. 1913
AVVISO
ALL'ASSICURATORE
IN CASO
DI SINISTRO
L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha
avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
ART. 1914
OBBLIGO
DI SALVATAGGIO
L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (1227).
Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione
del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro
ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è
raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente (att. 187).
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi
adoperati dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che
tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente (1900-3).
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'Assicurato, anticiparne le
spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
ART. 1915
INADEMPIMENTO
DELL'OBBLIGO
DI AVVISO
O DI SALVATAGGIO
L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il
diritto all'indennità.
Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di
ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (att. 187).
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normativa di riferimento - codice civile
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L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato (1203), fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili (1589).
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (1589).
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro e contro le disgrazie accidentali.
N.B. - Il secondo comma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (21 maggio 1975, n. 117) per ciò che riguarda il non annoverare, fra le persone nei confronti delle
quali non è ammessa la surrogazione, il coniuge dell'Assicurato.
ART. 1916
DIRITTO
DI SURROGAZIONE
DELL'ASSICURATORE
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si
prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il
terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia
divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità (1928 e seguenti).
ART. 2952
PRESCRIZIONE
IN MATERIA
DI ASSICURAZIONE
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Codice Penale
ART. 624
FURTO
Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne
profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da e 30,99
a e 516,46 (c.p. 625, 626, 649).
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra
energia che abbia un valore economico.
ART. 628
RAPINA
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona
o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con
la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da e 516,46 a e 2.065,83.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad
altri l’impunità.
La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da e 1.032,91
a e 3.098,74:
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi (c.p. 585) o da persona travisata, o da più
persone riunite (c.p. 112 n. 1);
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire (c.p. 605, 613);
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui
all’art. 416 bis*.
* Per l’art. 36 della Legge 104 del 5 febbraio 1992 la pena, relativa a tale articolo, è aumentata da un terzo alla metà qualora l’offeso sia una persona handicappata.
ART. 629
ESTORSIONE
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche
cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da
cinque a dieci anni e con la multa da e 516,46 a e 2.065,83.
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da e 1.032,91 a e 3.098,74 se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.
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EDIZIONE GENNAIO 2014
CONTRATTO DESTINATO ALL’ASSICURAZIONE DEI RISCHI FURTO
CONNESSI ALL’ABITAZIONE
FORMULA
CASA FURTO
Il presente Fascicolo Informativo contenente
a) Nota Informativa e Glossario
b) Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
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