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Informazioni sul regime di deposito doganale per depositi doganali

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Informazioni sul regime di deposito doganale per depositi doganali
Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle dogane AFD
Direzione generale delle dogane
19.11.2015
Informazioni sul regime di deposito doganale
per depositi doganali aperti (DDA)
Osservazione:
il presente opuscolo informativo non contiene disposizioni dettagliate,
bensì solo i punti principali.
Informazioni sul regime di deposito doganale per depositi doganali aperti (DDA)
Indice
1
1.1
1.2
1.3
Panoramica .............................................................................................................. 3
Introduzione ......................................................................................................... 3
Scopo e struttura del presente documento .......................................................... 3
Basi legali ............................................................................................................ 3
2
2.1
2.2
2.3
Autorizzazione ......................................................................................................... 4
Condizioni per la concessione dell’autorizzazione ............................................... 4
Rilascio dell’autorizzazione .................................................................................. 4
Rifiuto e revoca dell’autorizzazione, misure amministrative ................................. 5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
Disposizioni generali ................................................................................................ 5
Depositario .......................................................................................................... 5
Depositante ......................................................................................................... 5
Luogo di deposito ................................................................................................ 6
Ufficio doganale di controllo ................................................................................. 6
Inventario............................................................................................................. 6
Lavorazioni della merce ....................................................................................... 8
Trasmissione del carattere comunitario ............................................................... 8
Gestione degli incarti ........................................................................................... 9
4
Svolgimento della procedura .................................................................................... 9
5
Uffici di contatto...................................................................................................... 10
2/10
Informazioni sul regime di deposito doganale per depositi doganali aperti (DDA)
1
Panoramica
1.1
Introduzione
I DDA sono depositi doganali nel territorio doganale nei quali il depositario (importatore, speditore, dichiarante, trasportatore ecc.) può immagazzinare merce estera non imposta di sua
proprietà o appartenente a terzi. L'amministrazione delle dogane può escludere l'immagazzinamento di certe merci a rischio (per esempio: liquidi combustibili o carburanti).
Nel DDA si rinuncia a stabilire e garantire i tributi doganali all’importazione (dazio, imposte
sull’importazione ecc.) nonché ad applicare provvedimenti di politica commerciale (in particolare limitazioni quantitative o misure di vigilanza e protezione). Vengono per contro applicati i
disposti federali di natura non doganale.
Principali vantaggi del regime di deposito doganale:
1.2

Le merci estere possono essere immagazzinate nel territorio doganale senza che
vengano versati i tributi all’importazione. Per le merci destinate a essere vendute nel
territorio doganale, tali tributi devono essere versati solo al termine
dell’immagazzinamento nel DDA.

Le merci estere non devono essere presentate presso un ufficio doganale.
L’infrastruttura a disposizione può essere utilizzata in modo ottimale per il trasbordo e
l’immagazzinamento della merce.

Il DDA offre al depositario flessibilità temporale.
Scopo e struttura del presente documento
Il presente documento non contiene disposizioni dettagliate, bensì solo i punti principali del
regime di deposito doganale per DDA. Esso funge da base per i primi colloqui tra gli interessati e l’amministrazione delle dogane.
Anche le applicazioni informatiche per la dichiarazione non sono oggetto del documento, ma
vengono contemplate solo se necessario per la comprensione del regime di deposito doganale. Dettagli in merito a queste applicazioni sono disponibili sul sito dell’amministrazione
delle dogane: www.ezv.admin.ch.
1.3
Basi legali

Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0)

Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD; RS 631.01)

Ordinanza dell’AFD del 4 aprile 2007 sulle dogane (OD-AFD; RS 631.013)
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Informazioni sul regime di deposito doganale per depositi doganali aperti (DDA)
2
Autorizzazione
La gestione di un DDA comporta degli obblighi per il depositario e necessita di
un’autorizzazione dell’amministrazione delle dogane.
2.1
Condizioni per la concessione dell’autorizzazione

Il richiedente chiede per scritto un’autorizzazione per il regime di deposito doganale per
DDA.

Il richiedente è domiciliato in Svizzera.

Il luogo di deposito si trova nel territorio doganale.

Un DDA deve essere organizzato e gestito in modo tale che la vigilanza e il controllo doganale non comportano un dispendio amministrativo sproporzionato per
l’amministrazione delle dogane (p. es. nessun DDA in luoghi isolati). Presso ogni deposito devono avvenire più di 200 movimenti (entrate e uscite) di merci all’anno (valore di riferimento).
L'amministrazione delle dogane può prevedere delle eccezioni concernenti il numero dei
movimenti per certe merci che, in considerazione della loro natura, vengono poco movimentate. Questa disposizione concerne per esempio i cereali, i metalli preziosi o placati,
le opere d'arte e le antichità.

Il richiedente adempie le condizioni di cui all’articolo 50 e segg. LD in particolare, egli
deve tenere un inventario di tutte le merci depositate.

Il richiedente deve garantire una gestione regolare del DDA. Per l’osservanza degli obblighi, egli deve prestare una garanzia (fideiussione bancaria, deposito in contanti ecc.),
corrispondente, di regola, al 2 per cento del valore della merce estera non imposta
dell’effettivo medio di un anno (minimo 10 000 fr.).

Il depositario, o la persona da lui incaricata dell’allestimento delle dichiarazioni doganali,
dispone di un conto per la procedura accentrata di conteggio (conto PCD) presso la sezione Finanze e contabilità della Direzione generale delle dogane. Sul conto deve essere
versata la necessaria garanzia.
2.2
Rilascio dell’autorizzazione

Se il richiedente adempie le condizioni, l’ufficio doganale di controllo richiede alla direzione di circondario il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio.

La direzione di circondario rilascia l’autorizzazione per l’esercizio di un DDA.

Dopo la ricezione dell’autorizzazione, il depositario può mettere in funzione il DDA.

Per il rilascio dell’autorizzazione la direzione di circondario riscuote un emolumento pari a
1000 franchi.

Per la modifica o il completamento dell’autorizzazione (p. es. cambio d’indirizzo, luogo di
deposito supplementare), la direzione di circondario riscuote un emolumento di 200 franchi.
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Informazioni sul regime di deposito doganale per depositi doganali aperti (DDA)
2.3
Rifiuto e revoca dell’autorizzazione, misure amministrative
L’amministrazione delle dogane può rifiutare il rilascio dell’autorizzazione o revocarla se il
richiedente o il depositario per l’esercizio di un DDA:
a. non adempie (più) alle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione;
b. non rispetta le condizioni e gli obblighi fissati nell’autorizzazione; oppure
c. commette ripetutamente infrazioni contro il diritto federale, sempre che la relativa
esecuzione spetti all’amministrazione delle dogane.
In caso di mancata osservanza delle condizioni quadro poste dall’amministrazione delle dogane, quest'ultima adotta le necessarie misure amministrative (p. es. revoca
dell’autorizzazione).
3
3.1
Disposizioni generali
Depositario
Il depositario è la persona fisica o morale la cui attività commerciale è la gestione di un DDA.
Il depositario, ai sensi dell'art. 52, cpv. 1, LD, è anche il titolare dell'autorizzazione. Dal punto
di vista funzionale, il depositario si distingue dal depositante in quanto il depositario assume
l'intera responsabilità delle infrastrutture interne ed esterne del DDA. Gli obblighi figuranti
all'art. 53, cpv. 5, LD incombono al depositario.
Il depositario ha la possibilità di trasmette determinati compiti a uno o più terzi. Al depositario
incombe in ogni caso la responsabilità globale. Il depositario deve concordare tutti i dettagli
con la/e persona/e alla/e quale/i ha trasferito determinate responsabilità.
3.2
Depositante
Il depositante è la persona che immagazzina merci in un DDA. La sua funzione è importante
dal punto di vista del diritto in materia di procedure doganali. Infatti è responsabile del fatto
che, dopo la liberazione da parte dell’ufficio doganale, le merci vengano effettivamente portate nel DDA. Ciò significa, in particolare, che al depositante spetta la responsabilità di verificare che le merci non vengano sottratte alla vigilanza doganale. Al fine di adempiere agli obblighi di cui all’articolo 184 OD, egli deve indicare nell’inventario le merci immagazzinate. Infine,
il depositante deve osservare le disposizioni dell’articolo 57 LD relative all’uscita dal deposito
delle merci.
Il depositante può trasferire a terzi i suoi diritti e obblighi. Questa persona assume allora la
funzione di depositante: essa deve dunque fare in modo che tutti gli obblighi (p. es. entrata e
uscita, tenuta dell’inventario) derivanti dall’immissione delle merci nel DDA siano adempiuti
(art. 52, cpv. 3, LD). In questo caso occorre inoltre comunicare al depositario il nuovo depositante.
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Informazioni sul regime di deposito doganale per depositi doganali aperti (DDA)
3.3
Luogo di deposito
Di solito, nell’autorizzazione è indicato un solo luogo autorizzato per l’applicazione del regime di deposito doganale. La decisione su eventuali eccezioni spetta alla direzione di circondario.
Condizioni per il luogo di deposito:

la merce DDA deve essere immagazzinata in un locale espressamente designato e delimitato o su una superfice corrispondente;

l'immagazzinamento misto è autorizzato solo se le merci non sdoganate e le merci sdoganate sono chiaramente identificabili;

le merci appartenenti a depositari diversi non possono essere immagazzinate nel medesimo spazio / sulla medesima superfice ;

il personale in loco è istruito (ovvero conosce le fasi del regime di deposito doganale, le
responsabilità, il modo di procedere in caso di irregolarità ecc.);

un posteggio deve essere riservato per i collaboratori dell’ufficio doganale di controllo;

delle postazioni di lavoro devono essere messe a disposizione dei collaboratori
dell’ufficio doganale di controllo (il numero di postazioni, chiudibili a chiave, dipende dal
genere e dal volume di traffico);

gli strumenti per il controllo doganale (bilancia, attrezzi ecc.) devono essere messi a disposizione, e

i servizi igienici devono essere accessibili.
3.4
Ufficio doganale di controllo
La direzione di circondario designa l’ufficio doganale di controllo competente per il DDA. Tale
ufficio sorveglia il regime di deposito doganale ed è l’interlocutore del depositario.
3.5
Inventario
Il depositario o il depositante deve tenere un inventario di tutte le merci immagazzinate
(art.°56 LD, art. 184 OD, art. 47-48 OD-AFD). In queste registrazioni devono essere documentati tutti i movimenti di merci.
L’inventario va tenuto in modo esatto e tempestivo, secondo i principi della tenuta regolare
dei conti.
L’inventario va tenuto in forma elettronica e i dati devono essere elaborabili al computer (art.
184 OD).
Dall’inventario deve essere desumibile in ogni momento l’attuale effettivo di merce che si
trova nel DDA. L’inventario deve contenere le seguenti indicazioni (vedi art. 184 OD):
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Informazioni sul regime di deposito doganale per depositi doganali aperti (DDA)

numero di identificazione DDA;

genere del documento doganale precedente con la data dell’accettazione, l’ufficio doganale che lo ha rilasciato e il numero;

data dell’immissione in deposito;

nome e indirizzo del proprietario delle merci depositate;

Paese d’origine o, per merce d’esportazione, Paese di destinazione;

designazione della merce;

indicazioni necessarie per l’esecuzione di disposti federali di natura non doganale;

particolari unità di misura e peso nonché caratteristiche relative all’identità a dipendenza
del genere di merce immagazzinata, come numero di pezzi, dimensioni, carati, numeri di
fabbricazione;

valore della merce immagazzinata;

genere del documento doganale successivo con la data dell’accettazione, l’ufficio doganale che lo ha rilasciato e il numero;

marchi, numeri e quantità di pezzi d’imballaggio;

massa netta e massa lorda;

prova dell’origine precedente;

eventualmente, carattere comunitario (statuto T2) ai sensi della Convenzione del 20
maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito;

trattamenti ai quali è sottoposta la merce;

luogo di deposito;

data dell’uscita dal deposito.
L’ufficio doganale di controllo può richiedere l’inventario in forma cartacea o elettronica. Esso
statuisce sullo standard minimo del formato dei dati.
Il depositario o il depositante deve eseguire l’inventario almeno una volta all’anno e comunicarne il risultato all’ufficio doganale di controllo.
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3.6
Lavorazioni della merce
La merce immagazzinata nel deposito doganale può essere sottoposta solo a lavorazioni
molto limitate:
-
Lavorazioni che servono al mantenimento della merce durante il suo immagazzinamento;
ispezione, esame, cambio d’imballaggio, suddivisione, cernita, eliminazione
dell’imballaggio esterno e prelievo di modelli e campioni.
Altre lavorazioni (p. es. apposizione del prezzo) possono essere effettuate solo previa autorizzazione della Direzione generale delle dogane.
Non sono ammesse le lavorazioni che:
-
comportano il rischio di contraffazione;
possono comportare una riduzione dei tributi o l’aggiramento di disposti federali di natura non doganale.
Per la trasmissione del carattere comunitario (statuto T2) oppure del carattere originario
nell’ambito di accordi di libero scambio o delle preferenze tariffali concesse ai Paesi in sviluppo vigono disposizioni particolari.
3.7
Trasmissione del carattere comunitario (statuto T2) oppure del carattere originario nell’ambito di accordi di libero scambio o delle preferenze tariffali concesse
ai Paesi in sviluppo
Se una merce detiene il carattere comunitario (statuto T2) oppure il carattere originario
nell’ambito di accordi di libero scambio o delle preferenze tariffali concesse ai Paesi in sviluppo, il depositario può mantenere queste caratteristiche durante l’immagazzinamento e
trasmetterle in occasione dell’uscita dal deposito.
Durante il periodo di immagazzinamento il termine di validità della prova dell’origine è sospeso.
Il depositario deve indicare nell’inventario le prove del carattere comunitario oppure originario.
Per quanto concerne il trattamento nell’ambito dell’immagazzinamento di merci con carattere
comunitario oppure originario valgono ulteriori disposizioni restrittive.
Per le merci con carattere comunitario valgono termini di immagazzinamento particolari: per
le merci dei capitoli 1-24 il termine massimo è di sei mesi, mentre per tutte le altre merci esso è di cinque anni.
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3.8
Gestione degli incarti
Il depositario deve tenere un incarto per ogni invio. Tali incarti vanno custoditi, in forma cartacea o elettronica, per almeno cinque anni dopo la conclusione del regime di deposito doganale.
Per le prove dell’origine deve essere custodito l’originale.
4
Svolgimento della procedura
Le merci destinate ad essere assegnate al regime di deposito doganale, appartengono prima
e dopo ad un altro regime doganale.
REGIME DI TRANSITO
REGIME
REGIME DI DEPOSITO DOGANALE
Regime doganale soggetto ad autorizzazione
REGIME DI TRANSITO
IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA
D’ESPORTAZIONE
Condizioni:
- secondo art. 54 LD
- inventario in formato elettronico
- garanzia
REGIME DI AMMISIONE TEMPORANEA
REGIME DEL PERFEZIONAMENTO
ATTIVO
Le merci estere destinate a essere immagazzinate in un DDA, devono essere precedute da
un regime di transito prima di passare al regime di deposito doganale. La merce estera deve
essere trasportata in transito dal confine al deposito doganale.
Il regime di transito viene concluso nel DDA. In seguito, la merce può essere assegnata al
regime di deposito doganale e immagazzinata nei locali previsti allo scopo.
La merce estera può uscire da un DDA quando è assegnata a un altro regime doganale
(p. es. immissione in libera pratica).
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Uffici di contatto
La responsabilità per l’introduzione della procedura spetta alla direzione di circondario
competente per il DDA.
Indirizzo
Telefono
E-mail
Zollkreisdirektion I
Sektion Betrieb
Elisabethenstrasse 31
Postfach 666
4010 Basel
058 469 11 11
[email protected]
Zollkreisdirektion II
Sektion Betrieb
Bahnhofstrasse 62
Postfach 1772
8201 Schaffhausen
058 480 11 11
[email protected]
Direction des douanes III
Section Exploitation
Avenue Louis-Casaï 84
Case postale
1211 Genève 28
058 469 72 72
[email protected]
Direzione delle dogane IV
Sezione Esercizio
Via Pioda 10
Casella postale 5525
6901 Lugano
058 469 98 11
[email protected]
Per informazioni è possibile rivolgersi anche agli uffici doganali o alla Direzione generale
delle dogane.
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