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Nuovi minimi, le istruzioni del Provvedimento attuativo

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Nuovi minimi, le istruzioni del Provvedimento attuativo
CIRCOLARE DEL GIORNO 12 Gennaio 2012
Numero 8/2012
Pagina 1 di 7
Nuovi minimi, le istruzioni del Provvedimento
attuativo
Numero :
8/2012
Gruppo :
AGEVOLAZIONI
Oggetto :
REGIME DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN
MOBILITÀ
Norme e prassi :
ART.
1
COMMI
96-99
DELLA L.
244/2007;
ART.
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.
2 D.M. 2.1.2008;
15.7.2011 N. 111;
22.12.2011; PROVVEDIMENTI
185820/2011 E N. 185825/2011 DEL 22.12.2011; NOSTRE
2011 E N. 201/2011
AGENZIA DELLE ENTRATE DEL
ART.
27
D.L.
98/2011
COMUNICATO STAMPA
AGENZIA DELLE ENTRATE N.
CDG N.
147-2011,
N.
200-
È in vigore dal 1° gennaio 2012 il nuovo regime dei minimi,
chiamato “di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori
in mobilità”.
Il nuovo regime è stato anche definito dalla stampa un “paradiso
fiscale”, visti i vantaggi che comporta non solo sul fronte degli
adempimenti, ultra semplificati, ma anche su quello del prelievo,
considerato che l’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata fissata al 5%.
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 185820, pubblicato il
Sintesi
22.12.2011, ha fornito le disposizioni attuative del nuovo regime, tra cui
si segnalano:

il venir meno dell’obbligo di ritenuta sui ricavi/compensi
percepiti;

la possibilità per i soggetti che hanno perso il lavoro di
applicare il nuovo regime anche se l’attività esercitata
costituisce
mera
prosecuzione
di
un’altra
svolta
precedentemente;

la possibilità di adottare il nuovo regime anche da parte di
coloro che nel triennio 2008-2011 hanno utilizzato il regime
ordinario o delle nuove iniziative produttive.
Gli
argomenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
I L PROVVEDIMENTO ATTUATIVO DEL NUOVO REGIME DEI MINIMI
LIMITE TEMPORALE: ATTIVITÀ INIZIATA DOPO IL 31.12.2007
DURATA DEL REGIME AGEVOLATO
LE ALTRE CONDIZIONI
SOGGETTI IN REGIME ORDINARIO O DELLE NUOVE INIZIATIVE PER IL TRIENNIO 2008-2011
POSSIBILE OPTARE PER IL REGIME ORDINARIO O PER IL REGIME AGEVOLATO DEGLI EX
MINIMI
7. IMPOSTA SOSTITUTIVA
8. ADEMPIMENTI
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N. verde 800979038
“Il tuo unico dovere è salvare i tuoi sogni”
AMEDEO MODIGLIANI
www.fiscoetasse.com
CIRCOLARE DEL GIORNO 12 Gennaio 2012
Numero 8/2012
Il provvedimento
attuativo del
nuovo regime dei
minimi
(Provvedimento n.
185820 del 22.12.2011)
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L’art. 27, commi 1 e 2, del D.l. n. 98/2011 (Manovra Correttiva 2011)
modificato il regime dei contribuenti
minimi1
ha
con effetto dal 1° gennaio 2012.
Il citato art. 27 demandava ad uno o più Provvedimenti dell’Agenzia delle
Entrate il completamento della disciplina del nuovo regime. Così, con
Provvedimento n. 185820 del 22.12.2011, l’Agenzia delle Entrate ha previsto le
modalità di applicazione del nuovo regime fiscale, chiamato “di vantaggio
per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”.
NUOVO REGIME DEI
MINIMI
Art. 27 commi 1,2 del D.l. 98/2011 convertito
in L. 111/2011
c.d. di vantaggio per
l’imprenditoria
giovanile e lavoratori
in mobilità
Art. 1, commi 96-117 della L. 244/2007
laddove compatibile
Decreto del Ministro dell’Economia e delle
finanze 2.1.2008 laddove compatibile
Limite temporale:
attività iniziata
dopo il 31.12.2007
Il nuovo regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in
mobilità è riservato innanzitutto alle persone fisiche che intraprendono
un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012 o che l’hanno
intrapresa successivamente al 31.12.2007.
“A partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a
117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta
in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle
persone fisiche: a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o
professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre
2007.”- Art. 27 comma 1 del d.l. 98/2011
Quindi, potranno usufruire del regime agevolato sia le persone fisiche, in
possesso dei requisiti, che iniziano nel 2012 un’attività d’impresa, arte o
professione, sia coloro che la proseguono, purché l’abbiano iniziata a partire
dal 1° gennaio 2008.
Durata del regime
agevolato
Come anticipato nel paragrafo precedente il nuovo regime si applica per il
periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro anni successivi. A
questo proposito il Provvedimento del 22.12.2011 ha specificato che:
1
Articolo 1 commi 96-117 della Legge 244/2007.
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“per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva di cui
all’art. 27, comma 2, lett. a) del d.l. 98/2011, si fa riferimento allo svolgimento
effettivo e all’inizio effettivo della stessa e non alla sola apertura della partita
Iva” - paragrafo 3.2 del provvedimento n. 185820 del 22.12.2011.
Potranno così usufruire del regime anche coloro che ad esempio hanno
aperto la partita Iva alla fine del 2007 ma hanno effettivamente iniziato
l’attività nel 2008.
In deroga al limite quinquennale di durata del regime, questo potrà
essere utilizzato anche oltre il 4° periodo d’imposta successivo all’inizio
dell’attività ma non oltre il periodo d’imposta in cui il contribuente compie il
35° anno d’età.
“Il regime di cui ai periodi precedenti e' applicabile anche oltre il quarto
periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il
periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.” - Art.
27 comma 1 del d.l. 98/2011
Pertanto, come specificato nel Provvedimento del 22.12.2011 i soggetti
che non hanno ancora compiuto il 35° anno d’età, potranno continuare ad
applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo d’imposta di
compimento del 35° anno d’età.
Quindi riassumendo:

a prescindere dall’età c’è la possibilità di avvalersi del regime di vantaggio
per 5 anni, da quando l’attività è iniziata;

per i contribuenti giovani (under 35) c’è la possibilità di avvalersi del regime
per più di 5 anni, ma non oltre il periodo d’imposta in cui il contribuente
compie i 35 anni.
5 ANNI
DURATA
PIU’ DI 5 ANNI
MA NON OLTRE IL PERIODO D’IMPOSTA IN CUI IL
CONTRIBUENTE COMPIE I
35 ANNI
Coloro che per scelta o per il verificarsi di una causa di esclusione
cessano di applicare il regime agevolato, non potranno più
avvalersene, anche laddove nel corso del quinquennio o non oltre il
periodo d’imposta di compimento del 35° anno d’età, tornino in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 commi 96-99 della L. 244/2007
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e art. 27 commi 1,2 del d.l. 98/20112.
Le condizioni
Oltre alle condizioni previste dal precedente regime dei minimi, che
continuano a sussistere:
Conseguimento di ricavi o compensi, ragguagliati
ad anno, di importo non superiore a 30.000 €;
Non effettuazione di cessioni all’esportazione;
NELL’ANNO SOLARE PRECEDENTE
Non
sostenimento
di
spese
per
lavoratori
dipendenti, co.co.co. o lavoratori a progetto, né
compensi ad associati in partecipazione con
apporto di solo lavoro
Non effettuazione di acquisti di beni strumentali,
NEL TRIENNIO PRECEDENTE
anche tramite appalto, locazione e leasing, per un
ammontare superiore a 15.000€.
la manovra Correttiva ha aggiunto tre ulteriori condizioni3:

non aver esercitato, nei 3 anni che precedono l’inizio attività, un’attività
artistica, professionale o d’impresa (anche in forma associata o familiare);

l’attività che si vuole assoggettare al regime dei minimi non deve essere il
proseguimento di un’altra, svolta prima come dipendente o autonomo; fa
eccezione
il
periodo
di
tirocinio
obbligatorio.
A
tal
proposito
il
Provvedimento del 22.12.20114 ha specificato che tale condizione non è
richiesta per la fruizione del regime in esame, qualora il contribuente dia
prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti
dalla propria volontà5;

è possibile proseguire un’attività d’impresa svolta prima da un altro
soggetto purché l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta
precedente a quello interessato dal regime dei minimi, non sia superiore a
30.000 €.
Soggetti in regime
ordinario o delle
2
3
4
5
I soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2008 e, pur avendo i requisiti previsti
per usufruire del regime dei minimi, hanno deciso di non fruirne, optando
Come specificato al paragrafo 3.3 del Provvedimento 185820 del 22.12.2011.
Previste all’art. 27 comma 2 del D.l. 98/2011.
Paragrafo 2.2 del Provvedimento 185820 del 22.12.2011.
“Tenuto conto dei momenti che sta attraversando l’economia nazionale si tratta di un’apertura non da poco che
potrebbe infatti invogliare molti soggetti espulsi loro malgrado dal mercato del lavoro ad intraprendere in proprio la stessa
attività” – di Andrea Bongi in Italia Oggi del 31.12.2011 pag. 28.
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nuove iniziative
per il triennio
2008-2011
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invece per il regime delle nuove iniziative produttive6 o per quello ordinario,
possono dal 2012 utilizzare il nuovo regime di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità per i periodi d’imposta residui al
completamento del quinquennio, ovvero non oltre il periodo d’imposta di
compimento del 35° anno d’età; resta fermo il vincolo triennale conseguente
all’opzione per il regime ordinario.
Questo significa che aver scelto in passato il regime ordinario al posto
della tassazione del 20%, stabilita dal vecchio regime dei minimi, obbliga il
contribuente a permanervi per tutto il triennio. In questo modo, se ad
esempio un soggetto ha aperto l’attività nel 2010, scegliendo il regime
ordinario, anche se in possesso di tutti i requisiti per poter usufruire dal 2012 del
nuovo regime agevolato, dovrà attendere il 2013 per potervi accedere, ossia
il completamento del triennio.
Possibile optare
per il regime
ordinario o per il
regime agevolato
degli ex minimi
I contribuenti in possesso dei requisiti per accedere al nuovo regime
agevolato, possono decidere di rinunciarvi e di optare in alternativa per:

il regime ordinario. L’opzione è valida per almeno un triennio e decorso il
periodo minimo, per ciascun anno successivo fino alla revoca; deve essere
comunicata all’Amministrazione finanziaria con la prima dichiarazione
annuale IVA successiva alla scelta operata. Secondo quanto indicato nella
circolare n. 73 dell’ Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2007, l’opzione
può avvenire tramite un comportamento concludente. Il Provvedimento
direttoriale del 22.12.2011 ha specificato che i soggetti che esercitano
l’opzione determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo secondo le
modalità ordinarie previste dal TUIR (titolo I capo V e VI), avvalendosi dei
regimi contabili ordinario o semplificato e che a seguito dell’opzione, ei
devono porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai
quali erano precedentemente esonerati;

il regime semplificato degli ex minimi, previsto dall’art. 27 comma 3 del D.l.
98/2011. In tal caso l’opzione viene comunicata con la prima dichiarazione
annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Imposta sostitutiva
L’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali per il nuovo
regime dei minimi è fissata al 5%.
Il Provvedimento del 22.12.2011 chiarisce che i ricavi e i compensi relativi
al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da
6
Di cui all’articolo 13 della Legge 23.12.2000 n. 388.
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parte del sostituto d’imposta7 (diversamente si sarebbero generate posizione
creditorie nei confronti dell’erario, visto l’ammontare dell’imposta sostitutiva
dovuta). A tal fine i contribuenti dovranno rilasciare una dichiarazione dalla
quale risulta che il reddito in questione è soggetto ad imposta sostitutiva.
IMPOSTA SOSTITUTIVA
DELL’IRPEF E DELLE
ADDIZIONALI
ALIQUOTA 5%
NO APPLICAZIONE DI RITENUTA D’ACCONTO
Fac-simile di dichiarazione:
Gi Due S.r.l.
Via Gozzi n. 15
Cap 35131 Città Padova (PD)
Partita Iva 98765432109
Camilla Rossi
Via dei Giacinti n. 4
Cap 35126 Città Padova (PD)
Partita Iva 01234567890
Codice fiscale RSS CLL 75L59 G224 Z
La sottoscritta Camilla Rossi, esercente attività di avvocato, con domicilio fiscale in
Via dei Giacinti n. 4 Cap 35126 Città Padova (PD), avente Partita Iva n. 01234567890
e Codice fiscale RSS CLL 75L59 G224 Z
DICHIARA

di svolgere la propria attività nell’ambito del regime fiscale di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità ai sensi dell’ articolo 1,
commi 96-117, Legge 244/2007 come modificato da articolo 27, DL 98/2011,
essendo in possesso dei necessari requisiti;

di assoggettare i compensi realizzati nella propria attività all’imposta
sostitutiva del 5% prevista dall’articolo 27, comma 1, del D.l. 98/2011 senza
applicazione di ritenuta ai sensi del Provvedimento direttoriale dell’Agenzia
delle Entrate n. 185820 del 22.12.2011.
Padova, 2 gennaio 2012
In fede
Camilla Rossi
7
Paragrafo 5.2 del Provvedimento 185820 del 22.12.2011.
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Fac-simile di fattura:
Elle Due S.r.l.
Via Gozzi n. 15
Cap 35131 Città Padova (PD)
Partita Iva 98765432109
Camilla Rossi
Via dei Giacinti n. 4
Cap 35126 Città Padova (PD)
Partita Iva 01234567890
Codice fiscale RSS CLL 75L59 G224 Z
Fattura n. 1 del 4 gennaio 2012
Onorario
Contributo cassa forense
Totale
Bollo
Totale
1.000,00
40,00
1.040,00
1,81
1.041,81
Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex articolo 1, commi 96-117, Legge 244/2007
come modificato da articolo 27, DL 98/2011 e, pertanto, non soggetta a Iva né a ritenuta ai
sensi provvedimento Direttore Agenzia Entrate n.185820 del 22.12.2011.
Adempimenti
Il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2011 ha
chiarito che i nuovi minimi oltre agli adempimenti previsti dall’art. 7 del DM
2.1.2008 (numerazione e conservazione delle fatture nonché certificazione
dei corrispettivi) sono:

obbligati a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti
intracomunitari, e quindi devono essere inseriti nell’archivio VIES;

esonerati dall’obbligo di effettuazione dello spesometro;

esonerati dall’obbligo di comunicazione delle operazioni con Paesi black-list;

esonerati dall’obbligo di certificare i corrispettivi se svolgono le attività
previste dall’art. 2 del D.P.R. n. 696/1996.
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