Nuovi minimi, le istruzioni del Provvedimento attuativo
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Nuovi minimi, le istruzioni del Provvedimento attuativo
CIRCOLARE DEL GIORNO 12 Gennaio 2012 Numero 8/2012 Pagina 1 di 7 Nuovi minimi, le istruzioni del Provvedimento attuativo Numero : 8/2012 Gruppo : AGEVOLAZIONI Oggetto : REGIME DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ Norme e prassi : ART. 1 COMMI 96-99 DELLA L. 244/2007; ART. CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 D.M. 2.1.2008; 15.7.2011 N. 111; 22.12.2011; PROVVEDIMENTI 185820/2011 E N. 185825/2011 DEL 22.12.2011; NOSTRE 2011 E N. 201/2011 AGENZIA DELLE ENTRATE DEL ART. 27 D.L. 98/2011 COMUNICATO STAMPA AGENZIA DELLE ENTRATE N. CDG N. 147-2011, N. 200- È in vigore dal 1° gennaio 2012 il nuovo regime dei minimi, chiamato “di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”. Il nuovo regime è stato anche definito dalla stampa un “paradiso fiscale”, visti i vantaggi che comporta non solo sul fronte degli adempimenti, ultra semplificati, ma anche su quello del prelievo, considerato che l’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata fissata al 5%. Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 185820, pubblicato il Sintesi 22.12.2011, ha fornito le disposizioni attuative del nuovo regime, tra cui si segnalano: il venir meno dell’obbligo di ritenuta sui ricavi/compensi percepiti; la possibilità per i soggetti che hanno perso il lavoro di applicare il nuovo regime anche se l’attività esercitata costituisce mera prosecuzione di un’altra svolta precedentemente; la possibilità di adottare il nuovo regime anche da parte di coloro che nel triennio 2008-2011 hanno utilizzato il regime ordinario o delle nuove iniziative produttive. Gli argomenti 1. 2. 3. 4. 5. 6. I L PROVVEDIMENTO ATTUATIVO DEL NUOVO REGIME DEI MINIMI LIMITE TEMPORALE: ATTIVITÀ INIZIATA DOPO IL 31.12.2007 DURATA DEL REGIME AGEVOLATO LE ALTRE CONDIZIONI SOGGETTI IN REGIME ORDINARIO O DELLE NUOVE INIZIATIVE PER IL TRIENNIO 2008-2011 POSSIBILE OPTARE PER IL REGIME ORDINARIO O PER IL REGIME AGEVOLATO DEGLI EX MINIMI 7. IMPOSTA SOSTITUTIVA 8. ADEMPIMENTI Riproduzione vietata N. verde 800979038 “Il tuo unico dovere è salvare i tuoi sogni” AMEDEO MODIGLIANI www.fiscoetasse.com CIRCOLARE DEL GIORNO 12 Gennaio 2012 Numero 8/2012 Il provvedimento attuativo del nuovo regime dei minimi (Provvedimento n. 185820 del 22.12.2011) Pagina 2 di 7 L’art. 27, commi 1 e 2, del D.l. n. 98/2011 (Manovra Correttiva 2011) modificato il regime dei contribuenti minimi1 ha con effetto dal 1° gennaio 2012. Il citato art. 27 demandava ad uno o più Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate il completamento della disciplina del nuovo regime. Così, con Provvedimento n. 185820 del 22.12.2011, l’Agenzia delle Entrate ha previsto le modalità di applicazione del nuovo regime fiscale, chiamato “di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”. NUOVO REGIME DEI MINIMI Art. 27 commi 1,2 del D.l. 98/2011 convertito in L. 111/2011 c.d. di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità Art. 1, commi 96-117 della L. 244/2007 laddove compatibile Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 2.1.2008 laddove compatibile Limite temporale: attività iniziata dopo il 31.12.2007 Il nuovo regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità è riservato innanzitutto alle persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012 o che l’hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007. “A partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.”- Art. 27 comma 1 del d.l. 98/2011 Quindi, potranno usufruire del regime agevolato sia le persone fisiche, in possesso dei requisiti, che iniziano nel 2012 un’attività d’impresa, arte o professione, sia coloro che la proseguono, purché l’abbiano iniziata a partire dal 1° gennaio 2008. Durata del regime agevolato Come anticipato nel paragrafo precedente il nuovo regime si applica per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro anni successivi. A questo proposito il Provvedimento del 22.12.2011 ha specificato che: 1 Articolo 1 commi 96-117 della Legge 244/2007. Riproduzione vietata N. verde 800979038 “Il tuo unico dovere è salvare i tuoi sogni” AMEDEO MODIGLIANI www.fiscoetasse.com CIRCOLARE DEL GIORNO 12 Gennaio 2012 Numero 8/2012 Pagina 3 di 7 “per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva di cui all’art. 27, comma 2, lett. a) del d.l. 98/2011, si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa e non alla sola apertura della partita Iva” - paragrafo 3.2 del provvedimento n. 185820 del 22.12.2011. Potranno così usufruire del regime anche coloro che ad esempio hanno aperto la partita Iva alla fine del 2007 ma hanno effettivamente iniziato l’attività nel 2008. In deroga al limite quinquennale di durata del regime, questo potrà essere utilizzato anche oltre il 4° periodo d’imposta successivo all’inizio dell’attività ma non oltre il periodo d’imposta in cui il contribuente compie il 35° anno d’età. “Il regime di cui ai periodi precedenti e' applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.” - Art. 27 comma 1 del d.l. 98/2011 Pertanto, come specificato nel Provvedimento del 22.12.2011 i soggetti che non hanno ancora compiuto il 35° anno d’età, potranno continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo d’imposta di compimento del 35° anno d’età. Quindi riassumendo: a prescindere dall’età c’è la possibilità di avvalersi del regime di vantaggio per 5 anni, da quando l’attività è iniziata; per i contribuenti giovani (under 35) c’è la possibilità di avvalersi del regime per più di 5 anni, ma non oltre il periodo d’imposta in cui il contribuente compie i 35 anni. 5 ANNI DURATA PIU’ DI 5 ANNI MA NON OLTRE IL PERIODO D’IMPOSTA IN CUI IL CONTRIBUENTE COMPIE I 35 ANNI Coloro che per scelta o per il verificarsi di una causa di esclusione cessano di applicare il regime agevolato, non potranno più avvalersene, anche laddove nel corso del quinquennio o non oltre il periodo d’imposta di compimento del 35° anno d’età, tornino in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 commi 96-99 della L. 244/2007 Riproduzione vietata N. verde 800979038 “Il tuo unico dovere è salvare i tuoi sogni” AMEDEO MODIGLIANI www.fiscoetasse.com CIRCOLARE DEL GIORNO 12 Gennaio 2012 Numero 8/2012 Pagina 4 di 7 e art. 27 commi 1,2 del d.l. 98/20112. Le condizioni Oltre alle condizioni previste dal precedente regime dei minimi, che continuano a sussistere: Conseguimento di ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, di importo non superiore a 30.000 €; Non effettuazione di cessioni all’esportazione; NELL’ANNO SOLARE PRECEDENTE Non sostenimento di spese per lavoratori dipendenti, co.co.co. o lavoratori a progetto, né compensi ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro Non effettuazione di acquisti di beni strumentali, NEL TRIENNIO PRECEDENTE anche tramite appalto, locazione e leasing, per un ammontare superiore a 15.000€. la manovra Correttiva ha aggiunto tre ulteriori condizioni3: non aver esercitato, nei 3 anni che precedono l’inizio attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa (anche in forma associata o familiare); l’attività che si vuole assoggettare al regime dei minimi non deve essere il proseguimento di un’altra, svolta prima come dipendente o autonomo; fa eccezione il periodo di tirocinio obbligatorio. A tal proposito il Provvedimento del 22.12.20114 ha specificato che tale condizione non è richiesta per la fruizione del regime in esame, qualora il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà5; è possibile proseguire un’attività d’impresa svolta prima da un altro soggetto purché l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello interessato dal regime dei minimi, non sia superiore a 30.000 €. Soggetti in regime ordinario o delle 2 3 4 5 I soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2008 e, pur avendo i requisiti previsti per usufruire del regime dei minimi, hanno deciso di non fruirne, optando Come specificato al paragrafo 3.3 del Provvedimento 185820 del 22.12.2011. Previste all’art. 27 comma 2 del D.l. 98/2011. Paragrafo 2.2 del Provvedimento 185820 del 22.12.2011. “Tenuto conto dei momenti che sta attraversando l’economia nazionale si tratta di un’apertura non da poco che potrebbe infatti invogliare molti soggetti espulsi loro malgrado dal mercato del lavoro ad intraprendere in proprio la stessa attività” – di Andrea Bongi in Italia Oggi del 31.12.2011 pag. 28. Riproduzione vietata N. verde 800979038 “Il tuo unico dovere è salvare i tuoi sogni” AMEDEO MODIGLIANI www.fiscoetasse.com CIRCOLARE DEL GIORNO 12 Gennaio 2012 Numero 8/2012 nuove iniziative per il triennio 2008-2011 Pagina 5 di 7 invece per il regime delle nuove iniziative produttive6 o per quello ordinario, possono dal 2012 utilizzare il nuovo regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità per i periodi d’imposta residui al completamento del quinquennio, ovvero non oltre il periodo d’imposta di compimento del 35° anno d’età; resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario. Questo significa che aver scelto in passato il regime ordinario al posto della tassazione del 20%, stabilita dal vecchio regime dei minimi, obbliga il contribuente a permanervi per tutto il triennio. In questo modo, se ad esempio un soggetto ha aperto l’attività nel 2010, scegliendo il regime ordinario, anche se in possesso di tutti i requisiti per poter usufruire dal 2012 del nuovo regime agevolato, dovrà attendere il 2013 per potervi accedere, ossia il completamento del triennio. Possibile optare per il regime ordinario o per il regime agevolato degli ex minimi I contribuenti in possesso dei requisiti per accedere al nuovo regime agevolato, possono decidere di rinunciarvi e di optare in alternativa per: il regime ordinario. L’opzione è valida per almeno un triennio e decorso il periodo minimo, per ciascun anno successivo fino alla revoca; deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria con la prima dichiarazione annuale IVA successiva alla scelta operata. Secondo quanto indicato nella circolare n. 73 dell’ Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2007, l’opzione può avvenire tramite un comportamento concludente. Il Provvedimento direttoriale del 22.12.2011 ha specificato che i soggetti che esercitano l’opzione determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo secondo le modalità ordinarie previste dal TUIR (titolo I capo V e VI), avvalendosi dei regimi contabili ordinario o semplificato e che a seguito dell’opzione, ei devono porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali erano precedentemente esonerati; il regime semplificato degli ex minimi, previsto dall’art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011. In tal caso l’opzione viene comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Imposta sostitutiva L’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali per il nuovo regime dei minimi è fissata al 5%. Il Provvedimento del 22.12.2011 chiarisce che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da 6 Di cui all’articolo 13 della Legge 23.12.2000 n. 388. Riproduzione vietata N. verde 800979038 “Il tuo unico dovere è salvare i tuoi sogni” AMEDEO MODIGLIANI www.fiscoetasse.com CIRCOLARE DEL GIORNO 12 Gennaio 2012 Numero 8/2012 Pagina 6 di 7 parte del sostituto d’imposta7 (diversamente si sarebbero generate posizione creditorie nei confronti dell’erario, visto l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta). A tal fine i contribuenti dovranno rilasciare una dichiarazione dalla quale risulta che il reddito in questione è soggetto ad imposta sostitutiva. IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF E DELLE ADDIZIONALI ALIQUOTA 5% NO APPLICAZIONE DI RITENUTA D’ACCONTO Fac-simile di dichiarazione: Gi Due S.r.l. Via Gozzi n. 15 Cap 35131 Città Padova (PD) Partita Iva 98765432109 Camilla Rossi Via dei Giacinti n. 4 Cap 35126 Città Padova (PD) Partita Iva 01234567890 Codice fiscale RSS CLL 75L59 G224 Z La sottoscritta Camilla Rossi, esercente attività di avvocato, con domicilio fiscale in Via dei Giacinti n. 4 Cap 35126 Città Padova (PD), avente Partita Iva n. 01234567890 e Codice fiscale RSS CLL 75L59 G224 Z DICHIARA di svolgere la propria attività nell’ambito del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità ai sensi dell’ articolo 1, commi 96-117, Legge 244/2007 come modificato da articolo 27, DL 98/2011, essendo in possesso dei necessari requisiti; di assoggettare i compensi realizzati nella propria attività all’imposta sostitutiva del 5% prevista dall’articolo 27, comma 1, del D.l. 98/2011 senza applicazione di ritenuta ai sensi del Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate n. 185820 del 22.12.2011. Padova, 2 gennaio 2012 In fede Camilla Rossi 7 Paragrafo 5.2 del Provvedimento 185820 del 22.12.2011. Riproduzione vietata N. verde 800979038 “Il tuo unico dovere è salvare i tuoi sogni” AMEDEO MODIGLIANI www.fiscoetasse.com CIRCOLARE DEL GIORNO 12 Gennaio 2012 Numero 8/2012 Pagina 7 di 7 Fac-simile di fattura: Elle Due S.r.l. Via Gozzi n. 15 Cap 35131 Città Padova (PD) Partita Iva 98765432109 Camilla Rossi Via dei Giacinti n. 4 Cap 35126 Città Padova (PD) Partita Iva 01234567890 Codice fiscale RSS CLL 75L59 G224 Z Fattura n. 1 del 4 gennaio 2012 Onorario Contributo cassa forense Totale Bollo Totale 1.000,00 40,00 1.040,00 1,81 1.041,81 Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex articolo 1, commi 96-117, Legge 244/2007 come modificato da articolo 27, DL 98/2011 e, pertanto, non soggetta a Iva né a ritenuta ai sensi provvedimento Direttore Agenzia Entrate n.185820 del 22.12.2011. Adempimenti Il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2011 ha chiarito che i nuovi minimi oltre agli adempimenti previsti dall’art. 7 del DM 2.1.2008 (numerazione e conservazione delle fatture nonché certificazione dei corrispettivi) sono: obbligati a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, e quindi devono essere inseriti nell’archivio VIES; esonerati dall’obbligo di effettuazione dello spesometro; esonerati dall’obbligo di comunicazione delle operazioni con Paesi black-list; esonerati dall’obbligo di certificare i corrispettivi se svolgono le attività previste dall’art. 2 del D.P.R. n. 696/1996. Riproduzione vietata N. verde 800979038 “Il tuo unico dovere è salvare i tuoi sogni” AMEDEO MODIGLIANI www.fiscoetasse.com