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Nuove modalità per le separazione e i divorzi

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Nuove modalità per le separazione e i divorzi
Nuove modalità per le separazione e i divorzi
Il decreto –legge 12 settembre 2014, n. 132, recante “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed
altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, convertito con
modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n. 162, ha introdotto, in alternativa alle procedura
giudiziali previste dal codice civile per le separazione e dalla legge 898/1970 per i divorzi, due
nuovi istituti: la convenzione di negoziazione assistita davanti all’avvocato (art. 6) e la
separazione/divorzio davanti all’Ufficiale di Stato Civile (art. 12), in alternativa alle procedure
giudiziali previste dal Codice civile in caso di separazioni e dalla legge 898/1970 in caso di
divorzio.
Separazioni e divorzi davanti all'avvocato (art.6)
L’art. 6 prevede la convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati per le soluzioni
consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio. In seguito alla legge n. 55 del 2015 risultano variati i tempi necessari per la
proposizione della domanda di divorzio essendo stata ridotta a 12 mesi ininterrotti in caso di
separazione giudiziale e 6 mesi ininterrotti per le separazioni consensuali.
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato
per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci
o portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: in ogni caso l’accordo
concluso è valutato dal Procuratore delle Repubblica, che esprime nel primo caso un nullaosta; nel
secondo caso (figli minori, incapaci o portatori di handicap grave o non autosufficienti)
un’autorizzazione, alla quale può aggiungersi, su richiesta dello stesso Procuratore della
Repubblica, anche un ulteriore passaggio innanzi al Presidente del Tribunale.
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti
giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili
o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Uno degli avvocati, formalizzato l’accordo delle parti e ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione del
P.M. , dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:
Iscrizione dell’atto di matrimonio (ossia dove il matrimonio è stato celebrato con il rito
civile)
Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti
religiosi
Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino
italiano e un cittadino straniero
La documentazione può essere inoltrata via PEC, previa apposizione di firma digitale, al seguente
indirizzo:
[email protected]
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno,
Piazza del Municipio 50, piano primo, tel 0586 -820456, 820455,820493, nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00, martedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore
15,30 alle 17,30.
Separazioni, divorzi, modifiche delle condizioni, davanti all'Ufficiale di Stato Civile (art. 12)
A decorrere dall’11/12/2014 è prevista la possibilità per i coniugi di comparire direttamente
innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo consensuale di
separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Anche in questo caso in seguito alla legge n. 55 del 2015 risultano variati i tempi necessari per
la proposizione della domanda di divorzio essendo stata ridotta a 12 mesi ininterrotti in caso
di separazione giudiziale e 6 mesi ininterrotti per le separazioni consensuali.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
E’ possibile utilizzare tale modalità semplificata a condizione che:
non vi siano figli minori
non vi sono figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela o amministrazione
di sostegno) o portatori di handicap grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge
104/1994) o economicamente non autosufficienti;
(saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti)
l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale: nell’accordo potrà essere
inserito un obbligo di pagamento di una somma a titolo di assegno periodico, sia nel
caso di separazione consensuale sia nel caso di scioglimento/cessazione degli effetti
civili del matrimonio.
I coniugi, purché non ci siano figli minori, maggiorenni portatori di handicap grave ai
sensi dell’art. 3, comma 3 della legge n. 104/1994, ovvero economicamente non
autosufficienti, possono dichiarare all’ufficiale di stato civile di voler modificare le
condizioni di separazione o di divorzio , già in precedenza stabilite, limitatamente a:
o
o
o
attribuzione di un assegno periodico di separazione o di divorzio (da specificare
nella domanda);
la sua revoca;
la sua revisione quantitativa.
Non potrà costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione,
dell’assegno periodico di divorzio (la c.d. liquidazione una tantum).
L’Ufficiale di Stato Civile competente a ricevere l’accordo dei coniugi è quello del comune:
di residenza di almeno uno dei coniugi;
in cui è iscritto l’atto di matrimonio celebrato con rito civile;
in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario o religioso
in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero.
La legge prevede per i coniugi un secondo passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, a
distanza non inferiore a 30 giorni dal primo, per confermare l’accordo precedentemente dichiarato.
La conferma dell’accordo fa decorrere gli effetti della separazione o del divorzio dalla data della
sua prima sottoscrizione.
La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
All’atto della dichiarazione di fronte all’USC dell’accordo dei separazione/divorzio, dovrà essere
corrisposto un diritto fisso pari ad un unico versamento € 16,00, da versare in Tesoreria sul cc
intestato a Comune di Livorno Codice IBAN : IT 63X 05034 13917 000000000096 BANCO
POPOLARE - causale : cap. 880 Diritto fisso per divorzio(si tratta di un unico versamento di 16€
per richiesta)
Per maggiori informazioni o per fissare un appuntamento è possibile rivolgersi all’Ufficio di Stato
Civile del Comune di Livorno, Piazza del Municipio 50, piano primo, tel 0586-820456,
820455,820493, e-mail [email protected] , nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle 13,00, martedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 15,30 alle 17,30.
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