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Vademecum per la negoziazione assistita in tema di separazione e

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Vademecum per la negoziazione assistita in tema di separazione e
MOVIMENTO FORENSE
SEZIONE DI PADOVA-VICENZA
Vademecum della
Commissione Diritto Civile
CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
PER LE SOLUZIONI CONSENSUALI DI
SEPARAZIONE PERSONALE, DI CESSAZIONE
DEGLI EFFETTI CIVILI O DI SCIOGLIMENTO DEL
MATRIMONIO, DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI
SEPARAZIONE O DI DIVORZIO
(EX ART. 6 D.L. 132/2014, CONV. CON MOD. IN L. N. 162/2014)
a cura
dell'Avv. Eva Vigato
MOVIMENTO
FORENSE
Sezione di Padova-Vicenza
Commissione Diritto Civile
PREMESSA
Il presente vademecum è stato redatto all'esito di una procedure intrapresa e portata a termine a
Padova, a seguito di confronti con tutti gli operatori interessati alla nuova normativa introdotta con
l'art. 6, comma 3, DL 132/2014, convertito con modificazioni con legge 162/2014, che stabilisce
quanto segue:
Art. 6
Convenzione di negoziazione assistita da (( uno o più avvocati )) per le soluzioni consensuali di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
1. La convenzione di negoziazione assistita (( da almeno un avvocato per parte )) può essere
conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale,
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui
all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge (( 1° dicembre )) 1970, n. 898, e
successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. (( In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente
non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e'
trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando
non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del
comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap
grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al
procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che
l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non
risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque
giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione
delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3. ))
3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei
provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del
matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. (( Nell'accordo si dà atto
che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di
esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza
per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. )) L'avvocato della parte
e' obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo
munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.
4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, (( terzo periodo, )) e' applicata la sanzione
amministrativa pecuniaria (( da euro 2.000 ad euro 10.000 )). Alla irrogazione della sanzione di
cui al periodo che precede e' competente il Comune in cui devono essere eseguite le
annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
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a cura dell'Avv. Eva Vigato
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Sezione di Padova-Vicenza
Commissione Diritto Civile
2000, n. 396.
5. (( Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
"g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più
avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione
consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del
matrimonio"; b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: "h-bis)
gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati
conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio,
nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio"; c) all'articolo 69, comma 1,
dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra
coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio". ))
L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti
giudiziali.
Il predetto accordo è, inoltre, esente da contributo unificato.
A Padova, ai fini del rilascio del nulla osta, l'accordo di separazione / divorzio
è considerato una species del genus negoziazione assistita; tale presupposto va tenuto presente, a
nostro parere, nel momento in cui viene avviata la procedura; qualora i coniugi non siano già
d'accordo nell'attivare la procedura di negoziazione assistita e si rivolgano ad un legale per
intervenire presso l'altro coniuge e verificare la disponibilità, dovrà predisporsi apposita lettera di
intervento.
Ogni parte deve essere assistita da almeno un avvocato.
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a cura dell'Avv. Eva Vigato
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ELENCO DEGLI ADEMPIMENTI
1. Inserire nell'accordo gli avvisi da indicare espressamente
Art. 6, Comma 3
- dare atto di avere tentato la conciliazione
- dare atto di avere avvisato i coniugi della possibilità di esperire la mediazione familiare
- dare atto che l'accordo si è concluso nel termine concordato tra le parti (non inferiore ad un mese
e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti)
Art. 2, Comma 2, Lett. A
- dare atto che l'accordo è conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico
In caso di presenza di figli minori
- dare atto di avere informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati
con ciascuno dei genitori
2. Certificare l'autenticità delle firme
3. Inserire una delega ad uno dei due avvocati ad effettuare il
deposito di cui al punto 4.
4. Allegare all'accordo i seguenti documenti
4.1 In caso di SEPARAZIONE
- estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal comune presso cui è stato celebrato;
- certificato di residenza e stato di famiglia di entrambi i coniugi;
- copia dei documenti di identità utilizzati per la certificazione di autenticità delle firme;
- eventuale lettere di intervento che hanno dato avvio alla procedura;
4.2 In caso di SEPARAZIONE e in presenza di figli minorenni, maggiorenni non
autosufficienti economicamente, maggiorenni incapaci o portatori di handicap
grave
- dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi degli ultimi tre anni;
- certificazione sanitaria;
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a cura dell'Avv. Eva Vigato
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4.3 In caso di DIVORZIO
- estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal comune presso cui è stato celebrato
- certificato di residenza e stato di famiglia di entrambi i coniugi
- copia verbale e omologa in caso di separazione consensuale, ovvero copia sentenza separazione
giudiziale con attestazione passaggio in giudicato, ovvero copia convenzione separazione di
negoziazione assistita da avvocati ovvero copia accordo di negoziazione assistita concluso dinanzi
all’Ufficiale dello Stato Civile (la segreteria P.M. potrebbe richiedere i predetti documenti in copia
autentica)
- copia dei documenti di identità utilizzati per la certificazione di autenticità delle firme
- eventuale lettere di intervento che hanno dato avvio alla procedura
4.4. In caso di DIVORZIO e in presenza di figli minorenni, maggiorenni non
autosufficienti economicamente, maggiorenni incapaci o portatori di handicap
grave
- dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi degli ultimi tre anni
- certificazione sanitaria
4.5 In caso di MODIFICA CONDIZIONI SEPARAZIONE
- estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal comune presso cui è stato celebrato
- certificato di residenza e stato di famiglia di entrambi i coniugi
- copia verbale e omologa in caso di separazione consensuale ovvero copia sentenza separazione
giudiziale con attestazione passaggio in giudicato, ovvero copia convenzione separazione di
negoziazione assistita da avvocati, ovvero copia autentica accordo di negoziazione assistita
concluso dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile (la segreteria P.M. potrebbe richiedere i predetti
documenti in copia autentica)
- copia dei documenti di identità utilizzati per la certificazione di autenticità delle firme
- eventuale lettere di intervento che hanno dato avvio alla procedura
4.6 In caso di MODIFICA CONDIZIONI SEPARAZIONE e in presenza di figli
minorenni, maggiorenni non autosufficienti economicamente, maggiorenni
incapaci o portatori di handicap grave
- dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi degli ultimi tre anni
- certificazione sanitaria
4.7 in caso di MODIFICA CONDIZIONI DIVORZIO
- estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal comune presso cui è stato celebrato
- certificato di residenza e stato di famiglia di entrambi i coniugi
- copia sentenza di divorzio con attestazione passaggio in giudicato, ovvero copia convenzione
divorzio di negoziazione assistita da avvocati, ovvero copia accordo di negoziazione assistita
concluso dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile (la segreteria P.M. potrebbe richiedere i predetti
documenti in copia autentica)
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a cura dell'Avv. Eva Vigato
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Sezione di Padova-Vicenza
Commissione Diritto Civile
- copia dei documenti di identità utilizzati per la certificazione di autenticità delle firme
- eventuale lettere di intervento che hanno dato avvio alla procedura
4.7 in caso di MODIFICA CONDIZIONI DIVORZIO e in presenza di figli minorenni,
maggiorenni non autosufficienti economicamente, maggiorenni incapaci o
portatori di handicap grave
- dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi degli ultimi tre anni
- certificazione sanitaria
5. Trasmettere copia dell'accordo con i documenti allegati all'Ufficio
degli affari civili del Pubblico Ministero (art. 6 comma 2)
(a Padova l'Ufficio è presso il Casellario Giudiziale, al piano terra del Palazzo di Giustizia)
Una copia dell'accordo viene trasmessa - ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA
SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO se vi sia presenza di figli - da uno degli avvocati, delegato
dall'altro, presso l'Ufficio intestato, ai fini di
- RILASCIO DEL NULLA OSTA in caso di assenza di figli
- AUTORIZZAZIONE DELL'ACCORDO in presenza di figli (minori/maggiorenni non autosufficienti/
maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave), se il Procuratore ritiene che
l'accordo risponda all'interesse dei figli (diversamente il p.m. invia l'accordo al Presidente del
Tribunale che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza
ritardo)
L'ufficio avviserà tramite telefono o fax, del rilascio del nulla osta, ai fini di consentire all'avvocato
di ritirare l'atto.
6. Trasmissione dell'accordo provvisto di nulla osta o autorizzato
ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA DATA DEL RITIRO (PENA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA
DA EURO 2.000,00 AD EURO 10.000,00 - ART. 6, COMMA 4)
Trasmissione dell'accordo all'Ufficiale di Stato civile del Comune presso il quale il Matrimonio è
stato iscritto o trascritto.
La trasmissione va effettuata DA CIASCUN AVVOCATO a mani o tramite PEC, al protocollo del
Comune, apponendo la firma digitale alla copia con estensione *.pdf.p7m, attestando che la copia
trasmessa è conforme all'originale depositato presso lo studio dell'avvocato e dando atto che
l'originale del nulla osta è depositato presso lo studio in uno dei due avvocati.
In ogni caso è buona prassi contattare per tempo l'Ufficio dello Stato civile del Comune
competente in modo da verificare quale procedura è privilegiata.
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a cura dell'Avv. Eva Vigato
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7. Qualora l'accordo contenga un contratto o un atto soggetto a
trascrizione
Qualora l'accordo contenga un contratto o un atto soggetto a trascrizione, la sottoscrizione
dell'accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato.
In questo caso, poiché generalmente esiste un solo originale, repertoriato presso il Notaio, e i legali
utilizzeranno una copia autentica con la firma in originale del Notaio per chiedere il rilascio del
nulla osta o dell'autorizzazione all'accordo, invieranno via PEC al Comune una copia della copia.
A questo punto il Comune dovrebbe chiedere che anche il Notaio trasmetta via PEC una copia
dell'accordo, il tutto al fine di certificare l'autenticità delle firme.
8. Adempimenti a fini statistici
Infine, a fini statistici, “i difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della
convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'Ordine circondariale del luogo ove
l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati”
(ART. 11).
NOTA SISTEMATICA
In caso di separazione con convenzione assistita, i tre anni per la domanda di scioglimento del
matrimonio/cessazione degli effetti civili decorrono dalla data certificata nell'accordo di
separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ovvero dalla data dell'atto
contenente l'accordo di separazione.
Qui di seguito la nuova formulazione dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b) della L. n. 898/70 (in
grassetto la nuova formulazione del secondo capoverso):
b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi,
ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto
quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente
da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio
contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di
separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato
ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale
dello stato civile.
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a cura dell'Avv. Eva Vigato
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Commissione Diritto Civile
ALLEGATO
CONVENZIONE DI SEPARAZIONE PERSONALE
Separazione consensuale ai sensi dell’art. 6, D.L. 12 settembre 2014, n. 132,
convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162
Oggi, ………………., avanti all’Avv. …………. (c.f.: ……………………), del Foro di ……….., con studio in …….., (PD), via
Cavour, n. 22, (…………. pec: ……………………), e all’Avv. ……………… (c.f.: ………………………), del Foro di …………..,
con studio in………………….), via …………………. (tel …………., fax ……………., pec: …………….), sono comparsi i
Signori
……………….
Nata a …………………
Cittadina ………………..
c.f.: ………..
residente in …………………..(doc. n. 1- certificato cumulativo residenza e stato di famiglia)
Professione: op……………
(identificata tramite patente di guida n. ………………., rilasciata da……………. in data …………., scadenza
…………..)
Assistita dall’Avv. ……………… (doc. n. 2)
e
……………….
Nata a …………………
Cittadina ………………..
c.f.: ………..
residente in …………………..(doc. n. 3- certificato cumulativo residenza e stato di famiglia)
Professione: op……………
(identificata tramite patente di guida n. ………………., rilasciata da……………. in data …………., scadenza
…………..)
Assistito dall’Avv. ……………… (doc. n. 4)
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in ………………. in data ……………. (matrimonio trascritto nel
Comune di Rubano anno …………..atto……….parte……………) con regime patrimoniale della comunione dei
beni (doc. n. 5) Dal matrimonio non sono nati figli. I coniugi, rivoltisi agli scriventi Avvocati al fine della
redazione del presente verbale, dato atto che ad oggi non è possibile una conciliazione, informati della
possibilità di esperire la mediazione familiare, manifestano la volontà di separarsi consensualmente alle
seguenti condizioni, dai medesimi già preventivamente concordate:
1) i coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza ognuno ove crede, con obbligo di comunicarsi ogni
mutamento della stessa;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti,
3) Con il perfezionamento degli accordi sopra indicati, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver
regolato ogni rapporto patrimoniale nascente dal matrimonio, e di non avere più nulla a pretendere l’uno
dall’altra per tale titolo o ragione;
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a cura dell'Avv. Eva Vigato
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Sezione di Padova-Vicenza
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4) i coniugi dichiarano che l’accordo di separazione, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a) del D.L. 12
settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162, è avvenuto nel rispetto del termine,
concordato tra le parti per l’espletamento della procedura, stabilito in mesi tre (doc. n. 6copia lettera di
intervento Avv. …………………).
L.C.S.
- ……………. –
- …………………….. –
Gli Avv. …………….. e ……….. che hanno provveduto a redigere la presente convenzione, costituita da due fogli
dattiloscritti, in originale depositato presso lo studio dell’Avv………, secondo quanto dichiarato dai coniugi,
prendono atto che i medesimi intendono separarsi alle condizioni sopra riportate, accertando che l’accordo
è conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico, accertato che le condizioni di separazione non sono
manifestamente inique, certificano, per ogni effetto di legge, l’autenticità del presente verbale di
separazione dei coniugi, il quale verrà trasmesso, ad onere dei legale Avv…………, delegato
dall’Avv……………….., alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova ai sensi dell’art. 6, comma 2,
D.L. n. 132/2014 conv. in L. n. 162/2014; entro 10 giorni dal ritiro della convenzione, provvista del nulla osta,
copia del presente accordo verrà trasmessa ai sensi dell’art. 6, comma 3 D.L. cit., all’Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di ……………………………, presso il quale il matrimonio è stato celebrato, ai fini
dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.
Le parti
- ……………. –
- ………… –
Sono vere e autentiche
Avv. ……………
Avv. ……………
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a cura dell'Avv. Eva Vigato
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Sezione di Padova-Vicenza
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DISCLAIMER
Il presente vademecum è aggiornato al momento della sua pubblicazione e si basa su prassi vigenti avanti gli uffici
pubblici di Padova. Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la possibilità di controllare
tutte le fonti esistenti ed eventuali prassi difformi in altri luoghi d'Italia, e l'autore non può fornire alcuna garanzia
in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie riportate e declina pertanto ogni responsabilità per qualsiasi
danno, diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle informazioni
contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività
aziendale o professionale, o qualsivoglia altra fattispecie.
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a cura dell'Avv. Eva Vigato
Si ringraziano per i contributi e la collaborazione
i membri della
COMMISSIONE DIRITTO CIVILE
MOVIMENTO FORENSE
PADOVA-VICENZA
Avv. Paola Ancilotto
Avv. Ketty Caccin
Avv. Cristina Malvestio
Avv. Matteo Mardegan
Avv. Barbara Melinato
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