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giudizio immediato tipico e cautelare: sono alternativi

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giudizio immediato tipico e cautelare: sono alternativi
GIUDIZIO IMMEDIATO TIPICO E CAUTELARE: SONO ALTERNATIVI
Corte di cassazione, Sezione III, 11 novembre 2014- 15 dicembre 2014 n. 52037
(Pres. Fiale; Rel. Pezzella; Pm (conf.) Mazzotta; Ric. A.)
Procedimenti speciali -Giudizio immediato – Imputato in stato di custodia cautelare- Possibilità di
procedere con il giudizio immediato ordinario- Ammissibilità- Fattispecie (Cpp, articolo 453)
Nei confronti di un imputato in stato di custodia cautelare, il pubblico ministero, se intenda far ricorso al rito
immediato, può richiedere, alternativamente, in presenza dei rispettivi presupposti, il giudizio immediato
ordinario o tipico di cui all'articolo 453, comma 1, del Cpp ovvero quello cosiddetto custodiale di cui al
medesimo articolo 453 commi 1 bis e 1 ter del Cpp (da queste premesse, la Corte ha rigettato il motivo di
doglianza della difesa che assumeva l’irritualità del giudizio immediato adottato nei confronti dell’imputato
in stato di custodia cautelare quando era ancora pendente il termine per la proposizione della richiesta di
riesame: la Corte ha evidenziato che nello specifico legittimamente il pubblico ministero, pur trattandosi di
imputato in stato di custodia cautelare, aveva avanzato richiesta di giudizio immediato ordinario,
rispettandone i relativi presupposti - evidenza della prova, previo interrogatorio, rispetto del termine di
novanta giorni dall’iscrizione della notizia di reato- tra i quali non era ricompreso quello della definizione
dell’impugnazione cautelare di cui al comma 1 ter dell’articolo 453 del Cpp, riguardante il giudizio
immediato custodiale).
Le conclusioni della Corte non paiono in contrasto con i principi espressi dalla recente decisione con cui le
Sezioni unite (sentenza 26 giugno 2014, Squicciarino) hanno provveduto a ricostruire l’ambito di
operatività e i presupposti delle due ipotesi di giudizio immediato, quello ordinario o tipico di cui all’articolo
453, comma 1, del Cpp, e quello custodiale, di cui ai successivi commi 1 bis e 1 ter. Di rilievo, in
particolare, l’approfondimento operato dalle Sezioni unite, sul presupposto dell’”evidenza della prova”,
ritenuto consistente in una valutazione di tipo prognostico circa l’idoneità degli elementi acquisiti grazie ad
indagini complete a sostenere l’accusa in giudizio, non diversa da quella compiuta nell’udienza preliminare:
a tal fine, gli elementi raccolti nel corso delle indagini devono avere una tale pregnanza e significatività da
rendere superflua la necessità della verifica dell’udienza preliminare e da escludere con certezza
l’eventualità di un proscioglimento in tale sede all’esito del contraddittorio fra le parti e degli apporti
argomentativi forniti in tale sede dalla difesa. Tale presupposto, secondo le Sezioni unite, vale anche per il
giudizio immediato c.d. custodiale (articolo 453, comma 1 bis del Cpp), perché l’applicazione di una misura
cautelare, pur se già sottoposta al vaglio del tribunale del riesame, implicando solo una “probabilità” di
colpevolezza, non esclude di per sé il vaglio preventivo del giudice circa la sostenibilità dell’accusa in
dibattimento. Pertanto, nel giudizio immediato c.d. custodiale l’adozione della misura cautelare, sia pure
seguita dalla definizione della procedura di riesame (o, comunque, dal decorso dei termini per richiederla)
non esaurisce il doveroso apprezzamento dell’evidenza probatoria, intesa come sostenibilità dell’accusa in
giudizio e come inutilità della celebrazione dell’udienza preliminare. Di rilievo, ancora, l’importanza
attribuita dalle Sezioni unite all’eventuale inosservanza dei termini di novanta e centottanta giorni, previsti
rispettivamente per la richiesta di giudizio immediato ordinario e per quello cautelare. Secondo la Corte, tale
inosservanza è rilevabile da parte del giudice per le indagini preliminari, attenendo ai presupposti del rito.
Ciò è stato desunto, in particolare, dalla inequivoca indicazione normativa, laddove la circostanza che il
pubblico ministero sia tenuto a trasmettere alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta
di giudizio immediato entro i termini indicati, rispettivamente, dall’articolo 454, comma 1 e 453, comma 1
bis , del Cpp è posta come incombente da adempiere in termini di rigorosa “doverosità”, nel senso che il
titolare dell’azione penale è onerato di uno specifico ed indilazionabile obbligo giuridico di assumere le
proprie determinazioni nei limiti cronologici stabiliti dalla legge. Le Sezioni unite hanno, in proposito,
ritenuto non condivisibili i diversi orientamenti interpretativi che o qualificavano come meramente
“sollecitatorio” il termine per il giudizio immediato o distinguevano, ai fini della verifica della tempestività
del rito, le attività d’indagine coessenziali ai fini dell’evidenza della prova rispetto alle altre o, ancora,
differenziavano il profilo attinente allo svolgimento delle indagini, considerato di doveroso completamento
nel rispetto dei limiti cronologici perentori fissati dalla legge, dal termine, da qualificare come ordinatorio,
della presentazione della richiesta.
Giuseppe Amato
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