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Sentenza Tribunale di Potenza - Utilizzazioni

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Sentenza Tribunale di Potenza - Utilizzazioni
1
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI POTENZA
nella persona del dr. Leonardo Pucci in funzione di giudice del lavoro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 845/2014 decisa all’udienza del 29/01/2015
TRA
(…)
CONTRO
M.I.U.R. – U.S.R. PER LA BASILICATA – AMBITO TERRITORIALE DI POTENZA
con l’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI POTENZA
E NEI CONFRONTI DI
(…)
visto l’art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso.
B) Compensa integralmente le spese del giudizio
Potenza, 29/01/2015
Il Giudice
dr. Leonardo Pucci
Firmato Da: PUCCI LEONARDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: dd303
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MOTIVAZIONE
Il ricorso non è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
1- Parte ricorrente assume di essere docente di scuola secondaria di I grado, di ruolo, non in
esubero e di aver richiesto l’utilizzazione (per l’a.s. 2013/2014) presso il Liceo Musicale di
Potenza.
Si duole, a questo punto, del fatto che l’Amministrazione scolastica resistente non abbia accolto
la sua domanda di utilizzazione, pur sussistendone tutti i presupposti di Legge e di
contrattazione collettiva..
Chiede, dunque, la condanna della parte resistente ad emanare un provvedimento favorevole e
a considerare l’anno scolastico relativo come svolto sul posto richiesto a tutti i fini
ordinamentali; infine, chiede la condanna della resistente al risarcimento del danno derivato dal
comportamento illegittimo dell’Amministrazione scolastica nella fase procedimentale, che
avrebbe leso il suo diritto a godere del tempo libero in maniera piena, senza dedicarsi ai
solleciti; sempre oltre accessori e spese del giudizio.
Si costituiva l'Amministrazione Scolastica eccependo l'infondatezza della domanda, per una
serie di ragioni di diritto, si costituivano altresì due docenti, asserendo di essere
controinteressate all’esito del giudizio.
2- Secondo la ricostruzione del ricorrente, l’art. 6 bis del CCNI 2013 sulle utilizzazioni dei
docenti, determinerebbe un preciso e analitico iter procedimentale al termine del quale, ove
fossero disponibili ore nella scuola secondaria di II grado, si dovrebbe provvedere ad accogliere
le domande di utilizzazione anche dei docenti non in esubero o soprannumerari e, quindi nella
situazione del (…).
Tale norme (per la parte che interessa in questa sede) prevede infatti che: «1. Sui posti che si
rendono disponibili nei licei musicali e coreutici per gli insegnamenti di nuova istituzione vengono utilizzati i
docenti titolari delle classi di concorso A031, A032 e A077 in possesso dei titoli previsti nella nota prot. n.
A00DPER 3119 del 1.4.2014 - allegato E (1) - tabella licei. Sono esclusi i docenti delle suddette classi di
concorso titolari sul sostegno che non abbiano ancora assolto l'obbligo quinquennale di permanenza. 2. Tutti
coloro che hanno titolo ai sensi del comma precedente possono produrre istanza di utilizzazione, anche parziale,
intesa ad occupare le cattedre e gli spezzoni orario
Firmato Da: PUCCI LEONARDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: dd303
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disponibili. I docenti, per tutte le utilizzazioni di cui al presente articolo, sono graduati ogni anno per ciascun
insegnamento cui hanno titolo in base alla tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I.
26.2.2014. Al fine di soddisfare le necessità di funzionamento delle nuove istituzioni scolastiche, nel quadro
complessivo delle disponibilità su cui effettuare le operazioni di utilizzazione dovranno essere considerate tutte le
ore che si rendano disponibili, ivi compresi eventuali spezzoni orario costituiti da un numero di ore anche
inferiore a sei. 8. Per gli insegnamenti di "Esecuzione e interpretazione" e "Laboratorio di musica d'insieme"
sono utilizzati, in subordine ai docenti forniti dei titoli previsti ai precedenti commi 1 e 7 i docenti titolari nella
classe di concorso 77/A, in possesso di diploma di conservatorio nello specifico strumento (diploma di vecchio
ordinamento o diploma accademico di II livello) con almeno 3 anni di servizio nella classe di concorso A077,
graduati in base alla tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I. 26.2.2014, laddove nella
provincia si riscontri la presenza di personale in esubero sulle classi di concorso A077, A031, A032, fino a
concorrenza dell'esubero. Successivamente, prima di procedere all'ulteriore utilizzo dei docenti titolari della classe
A077 di cui sopra, non in esubero, vanno accantonati, nell'ambito di ciascuna provincia con sezioni di liceo
musicale, i posti per tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto (queste
ultime compilate ai sensi del D.M. n. 62 del 13.7.2011) delle classi di concorso A077, A031 e A032 in
possesso dei requisiti di cui alla nota prot. n. A00DPER 3119 del 1.4.2014 - allegato E (1) - tabella licei,
che abbiano prestato servizio specifico per almeno un anno scolastico nei licei musicali ordinamentali si cui al
D.P.R. 89/2010»
Dunque, secondo la ricostruzione del ricorrente non vi sarebbe dubbio che, accantonati i posti
per i supplenti delle classi di concorso in possesso dei requisiti di cui alla nota prot. n.
A00DPER 3119 del 1.4.2014 - allegato E (1) - tabella licei (cioè, per quanto di interesse, «i
docenti forniti di abilitazione per la classe 77/A purché in possesso di diploma di conservatorio sullo specifico
strumento e che abbiano già prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o nei corsi
ordinamentali di liceo musicale») i successivi legittimati sarebbero espressamente i “docenti non in
esubero” della classe di concorso, con almeno tre anni di servizio in detta classe.
3- Le controinteressate eccepiscono, in via pregiudiziale la nullità della normativa contrattuale
suddetta, perché in contrasto con le previsioni di cui al D.L. 95/2012 sulle utilizzazioni (art. 14,
co. 17, 18 e 19), la quale individua i soli docenti in esubero.
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L’eccezione non è fondata, in quanto gli aspetti della utilizzazione non sono tra le materie che il
D.Lgs. 165/2001 esclude dall’intervento della contrattazione collettiva.
Inoltre, nel caso di specie, la contrattazione integrativa non contrasterebbe direttamente con il
D.L. 95/2012, in quanto si limiterebbe ad allargare i destinatari delle utilizzazioni, dunque
sarebbe di miglior favore, aumentando i titolari dei diritti relativi.
Al contrario colgono nel segno le ulteriori eccezioni avanzate sia dall’Amministrazione
Scolastica che dalle controinteressate, aventi ad oggetto l’esclusione dei docenti nella posizione
del ricorrente dalle norme sulle utilizzazioni.
Sul punto, certo non ha una rilevanza diretta l’art. 1, co. 2 del CCNI richiamato (cfr., doc. 6,
fasc. ricorrente; doc. 3, fasc. MIUR), il quale si limita, nel determinare la ratio dell’intervento
contrattuale, a stabilire la priorità, nel collocamento, tramite utilizzazione dei docenti in esubero
o soprannumerari.
Infatti, detta indicazione prioritaria sarebbe rispettata, in ogni modo, dall’interpretazione fornita
dal ricorrente, in quanto l’utilizzazione dei docenti non in esubero avverrebbe dopo il
collocamento del personale in esubero.
Piuttosto, decisiva si presenta l’elencazione di cui all’art. 2 del CCNI sopra citata, il quale in
maniera analitica e generale individua espressamente quali siano i docenti destinatari delle
utilizzazioni.
In tale elenco non figurano i docenti nelle condizioni del ricorrente, con la conseguenza che lo
stesso non può considerarsi destinatario di utilizzazione.
Se così è, allora, la norma del successivo arti. 6 bis deve essere letta in applicazione della
generale disposizione dell’art. 2, non potendo porsi una questione di norma speciale che deroga
la norma generale, laddove quest’ultima (come nel caso di specie) altro non sia che proprio la
norma che regola i confini e gli ambiti delle successive normative (contenute, peraltro, nel
medesimo corpo negoziale).
Se così è, allora, correttamente l’Amministrazione ha escluso il ricorrente dall’utilizzazione e la
domanda deve essere respinta.
Detto rigetto assorbe anche l’ulteriore domanda risarcitoria, la quale, peraltro, non sarebbe stata
comunque accolta, mancando una qualsiasi dimostrazione dell’effettivo danno subito dal
ricorrente, che certamente avrebbe necessitato di una prova specifica, essendo inammissibile ed
non configurabile un danno in re ipsa, come conseguenza di un’azione illecita del datore di
lavoro.
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4- Con riferimento alle spese di lite, le stesse possono essere integralmente compensate tra tutte
le parti del presente giudizio, alla luce del fatto che la materia trattata, come evidenziato
dall’Amministrazione resistente, è decisamente nuova e a tratti di oscura e contraddittoria
formulazione; dette circostanze integrano gli eccezionali motivi richiesti per la compensazione.
Potenza, 29 gennaio 2015
Il Giudice
dr. Leonardo Pucci
Firmato Da: PUCCI LEONARDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: dd303
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