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Circ. 18 settembre 1997 n. 193. Contribuzione marittima

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Circ. 18 settembre 1997 n. 193. Contribuzione marittima
§ 452-833
Gente di mare
§ 671. - Circ. 18 settembre 1997 n. 193. Contribuzione marittima. Questioni connesse all’applicazione della l. 26.7.1984 n. 413.
Parte a) Dati necessari per la trattazione delle
pratiche che vertono in materia di contribuzione
marittima.
Per la trattazione delle pratiche che vertono in
materia di contribuzione marittima, afferente il regime della legge n. 413/84 (v. circolare n. 56 del
22.3.1988), è necessario che le S.A.P. o gli interessati
comunichino gli estremi della nave: tipo, nome, attività, numero di iscrizione nelle matricole delle navi
maggiori o nei registri (r.n.m. e g.- r.n.d. - r.i.d.), ufficio marittimo di iscrizione; per la nave minore occorre specificare altresì le tonnellate stazza lorda
(tsl.) e la potenza dell’apparato motore espressa in
cavalli asse (c.a.) o in cavalli indicati (c.i.); Per la nave da diporto occorre indicare il dato tsl; per l’imbarcazione da diporto occorre fornire i dati tsl e la
potenza dell’apparato motore espressa in cavalli vapore (c.v.). per i galleggianti occorre specificare se
siano adibiti al servizio del porto o della rada ovvero
al servizio di pilotaggio e se siano muniti comunque
di un mezzo di propulsione proprio.
I dati sopra evidenziati sono necessari ai fini
dell’individuazione della nave ai sensi dell’art. 5
della legge n. 413/84 nonché per la determinazione,
nel caso di navi da pesca minori, cioè iscritte nei
r.n.m. e g., dell’obbligo di iscrizione al regime della
legge n. 250/58 (v. art. 1, c.3, della legge n. 250/58 e
art. 6, lett. “d”, della legge n. 413/84).
A tali elementi concernenti la nave si aggiungono quelli relativi al documento di bordo in carico alla nave nel periodo contributivo preso a riferimento.
Tali documenti sono il “ruolo di equipaggio”,
per la nave maggiore, il “ruolino di equipaggio”, per
la nave minore e per il galleggiante, l’ “elenco dell’equipaggio”, per le navi e le imbarcazioni da diporto.
Ovviamente, occorre sempre indicare la S.A.P.
che ha in carico la contribuzione afferente gli equipaggi della nave, specie in sede di ricorso o nella
proposizione di quesiti, da parte delle aziende armatoriali o delle organizzazioni sindacali di categoria ovvero delle S.A.P. stesse.
Tale segnalazione è necessaria in quanto le procedure in atto ai fini della contribuzione nel regime
dell’A.G.O.-ivs comune, cui sono iscritti i marittimi,
non prevedono la costituzione e gestione di un apposito “archivio navi”, da affiancare a quello delle
“aziende”, né è possibile sopperire a tale esigenza
con la sola consultazione del registro italiano navale
(rina), poiché non tutte le navi risultano classificate
da tale ente.
Parte b) Cenni sulla forma del contratto di arruolamento.
L’art. 328 c.n., la cui rubrica recita “forma del
contratto”, dispone al comma 1 che “..il contratto di
arruolamento...” dei marittimi “.. deve, a pena di
nullità, essere fatto per atto pubblico, ricevuto nella
repubblica, dall’autorità marittima, e, all’estero,
dall’autorità consolare”.
Lo stesso art. dispone al comma 2 che Cil contratto deve, parimenti a pena di nullità, essere dalle
autorità predette annotato sul ruolo di equipaggio o
sulla licenza”.
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Al comma 3, l’art. 328 c.n. dispone altresì che
“prima della sottoscrizione, il contratto deve essere
letto e spiegato al marittimo; l’adempimento di tale
formalità si deve far constare nel contratto stesso”.
Il successivo art. 329 c.n. detta disposizioni sulla
“stipulazione del contratto in località estera dove
non sia autorità consolare”.
L’art. 330 c.n., la cui rubrica recita “deroga alle
disposizioni precedenti”, prevede al comma 1 che
“il contratto di arruolamento per le navi minori di
stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate
può essere fatto verbalmente”.
Al comma 2, l’art. 330 c.n. rinvia alle norme
contenute nel regolamento di attuazione del codice
stesso (navigazione marittima), per quanto attiene
l’annotazione dei predetti contratti “..sulla licenza..”, ora ruolino di equipaggio. Le norme in parola
sono quelle dettate dall’art. 357 del regolamento citato, che valgono sia per le annotazioni sul ruolo di
equipaggio che per quelle da apporre sul ruolino di
equipaggio, anche nel caso di contratto verbale ex
art. 330 c.n. il D.Lgs. 30.9.1994 n. 564 (in g.u. n.
230 del 1.10.94), convertito, con modificazioni, in
legge 30.11.1994 n. 656 (in g.u. n. 280 del
30.11.1994), all’art. 2-undecies, comma 2, ha disposto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto stesso, i contratti di arruolamento del personale imbarcato su
navi che esercitano la pesca marittima, assegnate, ai
sensi dell’art.8 del regolamento per l’esecuzione
della legge n. 963/65, di cui al D.P.R. n. 1639/68, alle
categorie di navi destinate alla pesca professionale,
sono esenti dalle imposte di bollo e di registro, ancorché, per disposizioni di legge, gli stessi contratti
di arruolamento siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica.
Il dettato della predetta norma ha effetto dal 17
novembre 1994, ai sensi dell’art. 2-quattordecies
della citata legge di conversione n. 656/94.
Parte c) Contribuzioni del settore marittimo ed
efficacia delle registrazioni apposte dagli uffici marittimi o consolari sulle carte di bordo delle navi:
“ruolo di equipaggio”, “ruolino di equipaggio” ed
“elenco dell’equipaggio”.
Al fine di una migliore comprensione della portata delle attuali disposizioni della legge n. 413/84 (v.
circolare n. 56 del 22.3.1988), torna utile richiamare,
anzitutto, l’ordinamento sulla “Cassa nazionale per
la previdenza marinara”, rispetto al quale le disposizioni stesse si presentano, per alcuni aspetti, in posizione di continuità, dettata dalle esigenze di gestione
delle contribuzioni afferenti l’azienda marittima.
c.1) - Cenni sulla riscossione dei contributi in
regime di “gestione marittimi” della soppressa
“Cassa nazionale per la previdenza marinara”.
Le contribuzioni dovute alla “gestione marittimi” della soppressa “cassa nazionale per la previdenza marinara” venivano riscosse con particolari
procedure (v. lettera-circolare n. 131-1543 pm del
2.4.1973, sotto l’allegato 1 della circolare n. 1546 pm
del 17.4.1973).
Dette procedure prevedevano l’emissione da
parte della cassa di ordini di pagamento trimestrali
di deconto provvisorio, il cui ammontare veniva determinato sulla base della tabella di armamento o
composizione media dell’equipaggio di ciascuna
2188
Capitolo X
nave, con accertamento, in via definitiva, dei contributi dovuti dalle aziende, per tutto il periodo di validità del ruolo di equipaggio, ritirato e sostituito dalla competente autorità marittima, di regola ogni tre
anni dalla data di rilascio, ai sensi dell’art. 354 del
regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima).
In tale occasione, la cassa provvedeva all’accertamento e alla quantificazione dei contributi dovuti
da ciascun armatore, sulla base delle effettive giornate di imbarco e delle “qualifiche” registrate sul
ruolo di equipaggio e procedeva, quindi, alle operazioni di conguaglio tra l’importo complessivo dei
contributi accertati e quelli versati in via provvisoria,
notificando all’interessato un ordine di pagamento,
di deconto definitivo, per l’ulteriore saldo a debito
dell’armatore, ovvero a liquidando al medesimo l’eventuale credito risultante dal conguaglio in parola.
Gli ordini di pagamento di deconto definitivo
sopra menzionati, ovviamente, non erano suscettibili di annullamento o riduzione, in quanto il loro
ammontare era determinato sulla base della effettiva consistenza degli equipaggi durante i periodi di
armamento della nave registrati dalle autorità marittime sul ruolo d’equipaggio della nave.
La legge 22.2.1973 n. 27, nell’apportare modifiche alla legge 27.7.1967 n. 658, sulla previdenza marinara, sanciva all’art.8 l’iscrizione alla cassa dei
marittimi imbarcati sulle navi definite minori dall’art. 136 c.n., munite di licenza ed aventi le caratteristiche indicate dall’art. 1287 c.n. (v. lettera-circolare n. 130/0030/pm del 25.10.1976 sotto l’allegato 2
alla circolare n. 130/0031/pm del 2.4.1973).
Il d.m. 6.7.1974 nel dettare le “norme per l’esecuzione delle disposizioni di cui all’art.8 della legge
22.2.1973 n. 27, sulla previdenza marinara” (in g.u.
n.190 del 20.7.1974, v. a.u. 1974 pagg. 1541-1546)),
disponeva un sistema di riscossione delle contribuzioni afferenti tali marittimi analogo a quello sopra
illustrato, cioè fondato sulla “denucia provvisoria
trimestrale dei contributi” (art. del d.m. 6.7.1974)
con riscontro delle operazioni contributive allo scadere del termine di validità assegnato al ruolino di
equipaggio delle navi minori e dei galleggianti (v.
art. 20 del d.m. 6.7.1974).
Il sopra citato d.m. 6.7.1974 sotto il titolo IV
(art. 17), ha introdotto, per le navi minori, il “ruolino di equipaggio”, annesso alla licenza, esteso poi
dal Ministero della marina mercantile ai galleggianti, con disposizione del 4 ottobre 1976, recante
istruzioni alle autorità marittime per la “distribuzione dei nuovi modelli di licenza, con annesso ruolino di equipaggio, per le navi minori ed i galleggianti” (v. allegato 1 alla circolare n. 130/0031/pm16055 o.-380 dsead del 9.11.1976).
Il decreto stesso (art. 18) ha disposto, altresì,
per le imbarcazioni e le navi da diporto, l’“elenco
d’equipaggio”, annesso alla licenza di navigazione,
conforme al modello approvato ai sensi dell’art. 37
della legge 11.23.1971 n. 50.
Sempre il medesimo decreto ha disposto all’art.
19 la comunicazione alla cassa, da parte delle autorità marittime, del rilascio del ruolino di equipaggio
e dell’elenco d’equipaggio sopra menzionati, e all’art. 20, ha fissato, come sopra accennato, la durata
del ruolino e dell’elenco d’equipaggio, nonché il ri-
§ 452-833
scontro contributivo sulle predette carte di bordo.
c.2) Cenni sulla riscossione dei contributi in regime di legge 26 luglio 1984 n. 413.
La legge 26.7.1984 n. 413, che ha soppresso la
“cassa nazionale per la previdenza marinara” (art
2), per collocare i marittimi esclusivamente nel regime dell’A.G.O.-ivs comune (art. 4), ha dovuto tener conto, nel disciplinare la riscossione dei relativi
contributi, della particolare organizzazione aziendale dell’impresa marittima, facente capo all’armatore, sia esso persona fisica o giuridica, e a ciascuna
nave dal medesimo posta in armamento (v. circolare
n. 56 del 22.3.1988).
Pertanto, il legislatore ha dovuto operare in continuità con l’ordinamento della soppressa cassa, evidenziando, per lo stesso armatore “una distinta posizione contributiva per ciascuana nave”, in cui assolvere l’“obbligo contributivo relativo ai componenti l’equipaggio della nave stessa e limitatamente
ai periodi di imbarco registrati sul prescritto documento di bordo”(art. 10: “costituzione e gestione
della posizione contributiva”).
A tale norma sono collegati gli istituti di tutela
della riscossione delle contribuzioni così dovute,
quali la “responsabilità solidale tra armatore e proprietario” della nave (art. 8), i “privilegi” (art. 14),
generale (art. 2753 c.c.) e speciale (punto 3, art. 552
c.n.), l’autorizzazione alla “dismissione di bandiera
per vendita della nave a stranieri o per demolizione”
(art. 15), il “diniego delle spedizioni alla nave” (art.
16), nonchè l’obbligo per gli uffici marittimi, per le
cancellerie degli uffici giudiziari e per i consolati
delle “notizie relative alla nave, all’armamento e alla
proprietà” (art. 17).
Tutte queste tutele sono tese alla riscossione
dei contributi dovuti per gli equipaggi imbarcati
sulle navi, individuate secondo i criteri dell’art.5
della legge n. 413/1984, “..agli effetti dell’ applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge..”,
onde la legge stessa ribadisce la necessità del “riscontro dei documenti di bordo” (art. 18) ai fini
della certezza del debito contributivo delle imprese
armatoriali, che, come detta l’art. 10, le imprese
medesime devono assolvere sulla “posizione contributiva” della nave, “limitatamente ai periodi di imbarco registrati sul prescritto documento di bordo”.
L’art. 18 della legge n. 413/1984 prescrive, al
comma 1, quanto segue: “ai fini del riscontro contributivo da parte dell’Istituto restano in vigore le
disposizioni in materia di trasmissione dei documenti di bordo, previste dall’art. 354 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del presidente della repubblica
15 febbraio 1952 n. 328, e successive modificazioni
ed integrazioni, e dall’art. 20 del decreto ministeriale 6 luglio 1974 che detta norme per l’esecuzione
delle disposizioni di cui all’art. 8 della legge 22 febbraio 1973 n. 27”.
La norma prosegue, al comma 2, con una disposizione estremamente rilevante, sulla decorrenza
dei termini di prescrizione del credito contributivo
accertato dall’Istituto, in sede di riscontro, che così
recita: “i termini di prescrizione stabiliti dal regio
decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827, e successive
modificazioni ed integrazioni, decorrono, per i contributi dovuti in base alle disposizioni della presen-
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Gente di mare
te legge (n. 413/1984), dalla data di ricezione, da
parte dell’Istituto, dei ruoli di equipaggio o dei documenti equiparati”.
c.3) Disposizioni sulle carte di bordo: “ruolo
d’equipaggio”, “ruolino d’equipaggio” ed “elenco
dell’equipaggio”.
Si richiamano, qui di seguito, le disposizioni
sulle carte di bordo delle navi, che esercitano la navigazione in acque marittime, contenute nel codice
della navigazione, nel relativo regolamento d’esecuzione (navigazione marittima) e nelle leggi, o regolamenti, intervenuti in materia previdenziale, che
prendono a riferimento le stesse carte di bordo, ai
fini dell’accertamento e del riscontro delle contribuzioni dovute, per gli equipaggi imbarcati, ai sensi
della legge 26 luglio 1984 n. 413.
L’art. 169 c.n., al comma 1, recita espressamente:
“le carte di bordo sono, per le navi maggiori, l’atto
di nazionalità e il ruolo di equipaggio, per le navi
minori e i galleggianti, la licenza.”
Oltre le predette carte, le navi devono avere a
bordo i libri e altri documenti, indicati dallo stesso
art. 169 c.n. l’art. 170 c.n. precisa il “contenuto del
ruolo di equipaggio”, registrato sul ruolo stesso dagli uffici marittimi, o dalle autorità consolari all’estero, tra cui, per quanto interessa la materia previdenziale, si evidenzia l’indicazione delle date di armamento e di disarmo della nave e la registrazione
sull’ elenco delle persone dell’equipaggio (v. art. 316
c.n.), con l’indicazione delle date di imbarco e di
sbarco, in corrispondenza di ciascun marittimo, del
contratto individuale di arruolamento, nonché del
titolo professionale, della qualifica, delle mansioni
da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel
contratto stesso, a cui si aggiungono le annotazioni
sull’anno di nascita, sul compartimento nelle cui
“matricole della gente di mare” è iscritto il marittimo, sul numero di matricola, sulla categoria, ecc.
L’art. 171 c.n. fornisce un elenco di ulteriori annotazioni e iscrizioni da apporre sul ruolo di equipaggio, come i contratti di assicurazione della nave,
le visite del registro italiano navale (rina), il pagamento di tasse e diritti marittimi, i dati relativi all’arrivo e alla partenza della nave, cosiddette “vidimazioni”, e altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti, nonché gli atti redatti dal comandante nell’esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile.
L’art. 172-bis c.n. (aggiunto dall’art. 1 della legge
23.8.1988 n. 380, integrato, nel testo vigente, dall’art.
20 della legge 10.2.1992 n. 165: v. circolare n. 28 del
26.1.1994), pur esentando l’autorità marittima dall’annotare direttamente l’imbarco e lo sbarco sul
ruolo di equipaggio, nei casi previsti dalla norma
stessa, assoggetta la compilazione delle relative “note”, effettuata dall’armatore, al controllo dei competenti uffici marittimi, che sulle note stesse debbono
apporre il proprio visto, per l’acquisizione ai documenti di bordo in cui devono essere conservate.
Per le “annotazioni sulla licenza” delle navi minori e dei galleggianti, l’art. 172 c.n. contiene un
espresso richiamo delle disposizioni dettate per il
ruolo di equipaggio, di cui agli artt. 170 e 171 c.n.,
così come l’art. 172-bis considera la licenza.
L’art. 178 c.n. precisa l’“efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti della nave”, con un
espresso richiamo alle disposizioni degli artt. 2700 e
2189
2702 c.c., rispettivamente sull’“efficacia dell’atto
pubblico” e sull’ “efficacia della scrittura privata”, a
seconda della natura delle annotazioni.
Sta di fatto che il ruolo di equipaggio, così come
la licenza, sono rilasciati esclusivamente dall’autorità marittima (uffici marittimi e autorità consolari
italiane all’estero, in funzione di autorità marittima),
le registrazioni sul ruolo stesso sono di competenza
dell’autorità marittima (salvo l’ipotesi dell’art. 172bis c.n., in cui le registrazioni dei movimenti di marineria sono apposte dall’armatore su apposite note,
dietro espressa autorizzazione e controllo della competente autorità marittima, nell’esercizio di una
pubblica funzione di certificazione dei movimenti
stessi: v. circolare n. 28 del 26.1.1994).
Le disposizioni del codice della navigazione trovano la loro ulteriore specificazione negli artt.349361 del regolamento per l’esecuzione del codice
stesso (navigazione marittima), di cui al D.P.R. 15
febbraio 1952 n. 328.
Per quanto attiene la materia previdenziale, si
richiama l’attenzione sull’art. 354 (“durata del ruolo”) e sull’art. 357 (“annotazioni relative alle persone arruolate”) del predetto regolamento.
In particolare l’art. 354 del regolamento, oltre a
disciplinare la durata media del ruolo (tre anni), fa
obbligo alle autorità marittime di trasmettere il ruolo ritirato alla “cassa nazionale per la previdenza marinara” (ora INPS), la quale dovrà operare, in base
alle registrazioni contenute nell’elenco dell’equipaggio del ruolo medesimo, la decontazione definitiva
dei contributi dovuti (ora “riscontro contributivo”).
Le disposizioni sopra richiamate valgono sia per
il “ruolino di equipaggio”, allegato alla licenza delle
navi minori e dei galleggianti, che per la seconda
parte del passavanti provvisorio (v. art. 152 c.n. e art.
333 del regolamento), contenente l’elenco dell’equipaggio, rilasciato alle navi maggiori di recente
iscrizione nei registri nazionali, nonché per la licenza provvisoria delle navi minori (v. art. 153 c.n. e 334
del regolamento), e, infine, per l’elenco dell’equipaggio in dotazione alle imbarcazioni da diporto e
alle navi da diporto (art. 37 della legge 11.2.1971 n.
50, in g.u. 18.3.1971 n. 69).
L’efficacia certificatoria delle registrazioni apposte sul ruolo di equipaggio e sui documenti equiparati sopra richiamati, attestanti la presenza a bordo
dei marittimi componenti l’equipaggio della nave in
armamento, trova conferma nell’art. 359 del citato
regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, che impone alla competente autorità marittima l’obbligo di “ricostituzione del ruolo” nel caso
di dispersione o di distruzione del ruolo stesso, nonché dagli artt.360 e 361 del regolamento medesimo.
Tale ratio si precisa ulteriormente nei successivi
artt. 360 e 361 che dettano norme sugli obblighi
concernenti la “comunicazione della dispersione o
distruzione del ruolo” e il “ritrovamento del ruolo”,
con espresso richiamo, in quest’ultimo caso, alla
necessità di procedere, da parte della cassa (ora dell’INPS: v. art. 2, comma 7, della legge 26.7.1984 n.
413), “..al confronto tra il ruolo ritrovato e quello
nel frattempo ricostituito, al fine di eventuali conguagli, in caso di discordanza delle registrazioni di
imbarco e sbarco dei marittimi componenti l’equipaggio, agli effetti del “deconto” (ora “riscontro”: v.
2190
§ 452-833
Capitolo X
art. 18 della legge n. 413/1984) delle contribuzioni
previdenziali.
La medesima ratio viene ribadita dall’art. 1178
c.n., anche sotto il profilo penale.
Quella sopra illustrata è, per sommi capi, la disciplina delle carte di bordo, contenenti l’elenco
dell’equipaggio, dettata dal codice della navigazione
e dal regolamento per l’esecuzione del codice stesso, per quanto attiene la navigazione marittima, a
cui si riferisce il regime previdenziale A.G.O.-ivs
dei marittimi disciplinato dalla legge 26 luglio 1984
n. 413 (v. circolare n. 56 del 22.3.1984).
c.4) Intervento delle S.A.P. nei casi in cui non vi
sia concordanza tra periodo di imbarco effettivo e
periodo di imbarco registrato.
Da quanto sopra esposto si evince che le registrazioni degli imbarchi e degli sbarchi dei marittimi, apposte dalle autorità marittime sui documenti
di bordo sopra richiamati, sono assunte quali atti
pubblici di attestazione, con espresso richiamo all’efficacia agli stessi riconosciuta dall’art. 2700 c.c.,
per quanto attiene la normativa dettata per le carte
di bordo (atto di nazionalità, ruolo di equipaggio, licenza) dal codice della navigazione e dalle relative
leggi complementari.
Tale efficacia viene riconosciuta e fatta propria
dalle norme previdenziali del settore marittimo, sia
nell’ordinamento della soppressa “cassa nazionale
per la previdenza marinara”, sia nell’attuale regime
esclusivo di A.G.O.-ivs, disciplinato dalla legge
26.7.1984 n. 413.
In particolare si sottolinea come le registrazioni
apposte sui documenti di bordo sopra richiamati,
devono trovare fondamento nel contratto di arruolamento registrato sul libretto di navigazione del marittimo all’atto dell’imbarco, a cui segue, sul libretto
stesso, l’annotazione dello sbarco.
Tali annotazioni devono collimare tra loro e con
quelle successivamente riportate sull’estratto matricolare di marina mercantile, aggiornato periodicamente dall’ufficio marittimo nelle cui “matricole
della gente di mare” è iscritto lo stesso marittimo.
I predetti documenti, libretto di navigazione e foglio
matricolare di marina mercantile, proprio perché
interfaccia dei documenti di bordo in carico alle navi sulle quali ha prestato servizio il marittimo, sono
i documenti che il marittimo stesso dovrà produrre
all’atto della domanda di pensione, a corredo della
domanda medesima, ai sensi dell’art. 37 della legge
n. 413/1984, in continuità con quanto era già richiesto dall’ ordinamento della soppressa cassa (art. 50
del r.d. 6.7.1922 n. 1447).
Infatti, i documenti matricolari individuali sopra
richiamati concorrono a determinare non solo la posizione assicurativa e contributiva del marittimo per
il periodo anteriore al 1980, in regime di iscrizione
alla soppressa cassa, ma anche per il periodo successivo, unitamente alle risultanze di mod.o1/m, per
l’applicazione dei benefici di cui al titolo III della
legge n. 413/1984, con particolare riferimento all’Istituto del “prolungamento”, disciplinato all’art. 24,
la cui rubrica recita: “costituzione della posizione
assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria
per i periodi successivi al 31 dicembre 1979”.
A questo punto, tuttavia, non può sottacersi che,
in effetti, nel dettare il regime previdenziale marit-
timo, sia nell’ordinamento della soppressa cassa che
nell’attuale ordinamento sancito con la legge del
26.7.1984 n. 413, il legislatore ha rimarcato la natura
di atto pubblico del documento di bordo, e in tale
certezza ha formulato le disposizioni previdenziali,
che hanno preso tale documento a riferimento, prima, per la decontazione definitiva delle contribuzioni dovute, e, ora, per il riscontro delle contribuzioni
medesime, assolte nella procedura di riscossione di
mod. dm, in vigore nell’A.G.O.-ivs.
In base a tali valutazioni, al fine di contrastare
ed accertare eventuali discordanze tra periodi di
imbarco registrati e periodi di imbarco effettivi, si
richiamano le istruzioni impartite a suo tempo con
circolare-riservata n. 50902 c. e v. del 1.11.1970, riportata sotto l’allegato “a”, nonché le circolari del
ministero della marina mercantile allegate alla circolare stessa sotto i numeri da 1 a 4.
Dette disposizioni sono state di recente confermate dal ministero dei trasporti e della navigazione
con lettera-circolare n. 4143334 del 20.10.1995, riportata sotto l’allegato “b”.
Il ricorso a tali strumenti da parte delle S.A.P.
deve essere attivato dalle S.A.P. medesime sollecitando la collaborazione della competente autorità
marittima, in specie la capitaneria di porto, quale
ufficio compartimentale marittimo, per le necessarie verifiche, in sede amministrativa, nell’ambito dei
compiti di polizia marittima propri delle predette
autorità, concordando, ove possibile, verifiche ispettive congiunte, prima di interessare, se del caso, la
competente autorità giudiziaria.
ALLEGATO A
Istituto nazionale della previdenza sociale
Direzione generale
Roma, 1 novembre 1970
Circolare n. 50902 c. e. v. /19 ris. all. 4
Imbarchi fittizi - indebita percezione di assegni familiari e
precostituzione di trattamenti pensionistici.
Al fine di reprimere il diffondersi del fenomeno degli imbarchi intesi ad ottenere l’indebita percezione degli assegni familiari nonché l’irregolare precostituzione di trattamenti pensionistici, ha rappresentato al dicastero della
marina mercantile l’esigenza di sistematici programmi di
ispezioni da effettuarsi, a cura delle autorità marittime periferiche, direttamente a bordo dei natanti in navigazione
ovvero al loro rientro in porto, prima dello sbarco dell’equipaggio.
Il predetto ministero, accogliendo la richiesta di collaborazione avanzata da questa direzione generale, con circolare n. 36 - serie x prot. n. 410100 del 10 gennaio 1970,
che si trasmette in allegato, ha invitato le capitanerie di
porto e gli uffici circondariali marittimi a prendere gli opportuni contatti con le sedi dell’Istituto per concordare
l’azione ritenuta più idonea onde pervenire alla repressione degli illeciti di che trattasi.
Le sedi interessate avranno cura, pertanto, di operare
d’intesa con le autorità marittime ogni qualvolta ravvisino
la opportunità di una collaborazione in tal senso, fornendo
inoltre tempestivamente alle suddette autorità gli elementi
acquisiti in ordine agli illeciti in argomento, come espressamente richiesto dal citato dicastero.
In relazione a quanto rappresentato nel penultimo capoverso della circolare ministeriale, le sedi, ove si manifesti l’opportunità di ispezioni congiunte, provvederanno a
promuoverle direttamente, offrendo la collaborazione di
propri funzionari.
§ 452-833
2191
Gente di mare
Con l’occasione, si ritiene utile portare a conoscenza
delle sedi anche le circolari ministeriali che, sull’argomento, sono state emanate in data 30 settembre 1966, 16 febbraio 1967 e 23 aprile 1970.
ALLEGATO 1
Ministero della marina mercantile
Direzione generale del lavoro marittimo e portuale
Infrazioni alle norme sul collocamento della gente di mare. Imbarchi fittizi e mancato rispetto delle tabelle di armamento.
Risulta a questo ministero, attraverso rapporti pervenuti dall’Arma dei Carabinieri che ha denunciato all’autorità giudiziaria i responsabili per truffa aggravata continuata in danno dell’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (Cassa nazionale previdenza marinara) e delle
Casse marittime, che frequentemente a bordo delle navi si
verificano casi di imbarchi fittizi di persone che nel frattempo esercitano altre professioni.
Tali atti, com’è noto, oltre a configurare anche il reato
di cui all’art. 483 codice penale, perseguibile dall’autorità
giudiziaria, costituiscono sia da parte dell’armatore che
del comando di bordo infrazioni alle norme sulle tabelle
minime di armamento stabilite ai fini della sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare, nonché a quelle
che regolano il collocamento della gente di mare.
Al fine di reprimere tali gravi abusi (vedi circolare titolo gente di mare - serie VII n. 62 del 19 luglio 1954, prot.
n. 8514/g.m.) le capitanerie in indirizzo sono invitate, anche - ove necessario - con l’ausilio di mezzi dell’Arma dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza - ad esercitare la
più severa vigilanza mediante periodiche ispezioni a bordo, da effettuare in mare per accertare la effettiva presenza a bordo del personale risultante a ruolo e la esatta rispondenza dell’equipaggio (per numero e qualifiche) a
quello stabilito dalle tabelle di armamento.
Qualora dalle ispezioni effettuate si riscontrino estremi
di reati, le autorità marittime in indirizzo procederanno all’immediata denuncia alla competente autorità giudiziaria.
È evidente che, se i fatti accertati dovessero configurare anche contravvenzioni previste dal codice della navigazione, di competenza dell’autorità marittima, in tal caso
la cognizione delle contravvenzioni stesse, per gli effetti
della connessione, come è noto, appartiene alla autorità
giudiziaria competente per i delitti commessi.
Le autorità marittime sono pregate di voler trasmettere copie del verbale di denuncia all’autorità giudiziaria anche a questo ministero, che provvederà ad applicare, nei
confronti dei marittimi responsabili, in base all’art. 1262
codice navigazione, la sospensione cautelare dell’esercizio
della professione fino all’esito del procedimento penale,
nel caso in cui risulterà aperta a loro carico istruzione formale o sommaria per un delitto.
ALLEGATO 2
Ministero della marina mercantile
Direzione generale pesca marittima
Imbarchi di fatto o fittizi sulle navi adibite alla pesca.
Si è dovuto rilevare che spesso sulle navi adibite alla
pesca vengono effettuati imbarchi di fatto del personale, il
cui nominativo non figura annotato sul ruolo d’equipaggio
o sulla licenza. Il fatto assume maggiore gravità quando si
tratta addirittura di persone che non sono iscritte - o non
sono più iscritte - nelle matricole della gente di mare.
In altri casi, al contrario avviene che vi sono persone il
cui nominativo risulta annotato sul ruolo d’equipaggio o
nella licenza delle navi da pesca, ma in effetti non sono
presenti a bordo.
Si ritiene superfluo accennare il danno che ricevono
da un lato il personale imbarcato di fatto, privo di qualsiasi
tutela contrattuale e previdenziale e dall’altro gli Enti pre-
videnziali che debbono erogare le loro prestazioni a personale che, per essere fittiziamente imbarcato, non ne ha titolo, a prescindere da ogni considerazione sulla sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare.
Si invitano, pertanto, la capitanerie di porto in indirizzo a reprimere tali abusi procedendo a frequenti controlli,
in mare in occasione dell’espletamento del servizio di vigilanza sulla pesca, diretti ad accertare l’esatta corrispondenza tra le persone imbarcate e quelle annotate sul ruolo
o sulle licenze e procedendo a norma di legge nei confronti degli eventuali trasgressori.
ALLEGATO 3
Ministero della marina mercantile
Direzione generale del lavoro marittimo e portuale
Imbarchi fittizi - indebita percezione di assegni familiari e
precostituzione di trattamenti pensionistici.
L’Istituto nazionale della previdenza sociale ha, ancora
una volta, denunciato il persistente fenomeno di “imbarchi
fittizi”, che si verificherebbe in misura più o meno diffusa
presso la quasi totalità dei centri marinari e con particolare
intensità presso quelli di Marsala e Mazara del Vallo. tali
imbarchi fittizi sono - evidentemente - intesi ad ottenere la
indebita percezione degli assegni familiari nonché la irregolare precostituzione di trattamenti pensionistici.
Il predetto Istituto ha chiesto, pertanto, allo scrivente
ministero, di predisporre, di comune intesa, sistematici
programmi di ispezioni da effettuarsi, a cura delle autorità
marittime, direttamente a bordo delle navi, in navigazione
o al loro arrivo in porto, prima dello sbarco dell’equipaggio.
Tali ispezioni - salve, ovviamente, quelle che l’autorità
marittima ritenesse di dover effettuare di propria iniziativa
ai fini di reprimere gli illeciti di cui trattasi - verrebbero
richieste dall’INPS nei casi in cui la collaborazione dovesse manifestarsi indispensabile in base agli elementi acquisiti dalle sedi provinciali dell’Istituto stesso.
Gli illeciti di cui trattasi configurano, com’è noto, il
reato di truffa aggravata e continuata ai danni dell’INPS
nonché delle casse marittime ed il reato previsto dall’art.
483 del c.p. - falsità ideologica in atto pubblico oltre a precostituire falsi periodi di navigazione validi ai fini del conseguimento di titoli professionali marittimi.
Tutto ciò premesso, mentre si richiamano le disposizioni impartite con la circolare titolo: gente di mare - serie
IX n. 92, protocollo 415920 del 30 settembre 1966, si invitano le autorità marittime a voler prendere gli opportuni
contatti ed intese con le sedi provinciali dell’INPS al fine
di concordare l’azione ritenuta più idonea per pervenire
alla repressione degli illeciti sopra descritti.
La direzione generale dell’INPS è pregata di voler impartire alle dipendenti sedi provinciali le necessarie istruzioni affinché vengano forniti tempestivamente alle autorità marittime tutti gli elementi acquisiti in relazione agli
illeciti di cui trattasi.
Per l’INPS si comunica che questo ministero non mancherà di disporre dirette ispezioni qualora vengano richiesti
interventi congiunti di ispettori della direzione generale
dell’Istituto unitamente a funzionari di questo ministero.
Si pregano le autorità in indirizzo di fornire assicurazione e tenere successivamente informato questo Ministero in merito ai provvedimenti adottati.
ALLEGATO 4
Ministero della marina mercantile
Imbarchi di fatto o fittizi su navi addette alla pesca.
Questo ministero ha dovuto rilevare, specie in occasione di recenti, dolorosi sinistri marittimi, che continua a
sussistere il fenomeno della irregolare composizione degli
equipaggi delle navi da pesca sia per la presenza a bordo di
personale – spesso addirittura non iscritto nelle matricole
della gente di mare- il cui nominativo non risulta annotato
2192
Capitolo X
sul ruolo o sulla licenza e sia, viceversa, per la mancata
presenza a bordo di personale il cui nominativo risulta annotato sui predetti documenti.
Con precedenti circolari si è già avuto occasione di
sottolineare il danno che tale illecito comportamento deriva sia al personale imbarcato di fatto, in quanto esso viene
privato di ogni tutela previdenziale e sia, nel caso di imbarchi fittizi, agli istituti di previdenza che erogano prestazioni non dovute.
Al fine di porre termine a tale illecito comportamento
si invitano le capitanerie di porto ad intensificare l’attività
di repressione con frequenti controlli in mare, tenuto conto che il servizio di sorveglianza non deve intendersi limitato solo a vigilare sull’osservanza delle norme sulla disciplina della pesca, ma anche ad accertare l’esatta corrispondenza tra il personale annotato sui documenti di bordo e quello realmente presente. Contro i trasgressori dovrà procedersi a norma di legge.
Sull’azione svolta e sui risultati ottenuti le capitanerie
di porto riferiranno a parte, entro il dieci di ogni mese.
Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.
ALLEGATO B
Ministero dei trasporti e della navigazione
Direzione generale del lavoro marittimo e portuale del
soppresso ministero della marina mercantile
Div. XIV - prot. n. 4143334
Registrazione sui ruolini di equipaggio delle navi, iscritte
nei “registri delle navi minori e dei galleggianti”, dei movimenti di imbarco e di sbarco dei componenti l’equipaggio delle navi stesse.
L’INPS ha, ancora una volta, denunciato il persistente
§ 452-833
fenomeno degli “imbarchi fittizi”, sulle navi minori e galleggianti, che si verificherebbe, in misura più o meno diffusa, nella quasi totalità dei centri marinari.
L’INPS, ai sensi della legge 413/84, ha effettuato accertamenti contributivi sulla base dei periodi di imbarco
registrati sui ruolini di equipaggio.
Avverso tali accertamenti alcuni armatori hanno proposto ricorso, sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria.
Dai verbali dell’istruttoria di tali ricorsi è emerso che i
periodi di imbarco registrati per ciascun membro dell’equipaggio non sempre corrispondono ai periodi di imbarco effettivo e che in alcuni casi la persona imbarcata, secondo quanto risulta dal ruolino, non ha neppure prestato
servizio a bordo.
Queste situazioni, come è noto, oltre a configurare il
reato di cui all’art. 483 del codice penale, costituiscono infrazione alle norme sulla composizione delle tabelle di armamento nonché alle norme che regolano il collocamento
della gente di mare ed hanno l’evidente scopo di ottenere
l’indebita precostituzione di trattamenti pensionistici.
Posto che l’INPS per quanto attiene la riscossione dei
contributi, ai sensi della legge 413/84, non può discostarsi
dalle risultanze delle registrazioni di imbarco e sbarco dei
membri dell’equipaggio risultanti dai documenti di bordo
e che tali documenti sono atti pubblici e fanno fede fino a
prova contraria, si richiama l’attenzione di codesti uffici
marittimi in merito a tale problematica.
Per evitare che si verifichino degli abusi, le capitanerie
di porto sono invitate ad esercitare una più severa vigilanza, anche mediante periodiche ispezioni a bordo, da effettuarsi anche in mare, al fine di accertare l’effettiva presenza a bordo del personale risultante a ruolo.
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