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Elementi introduttivi alla Croce Rossa
ELEMENTI INTRODUTTIVI ALLA CROCE ROSSA INTRODUZIONE AL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO NOZIONE E DEFINIZIONE DI D.I.U. Il diritto internazionale umanitario (in seguito D.I.U), anche chiamato diritto umanitario, rappresenta una branca importante del diritto internazionale pubblico e comprende l'insieme dei trattati internazionali e delle regole consuetudinarie che, in situazione di conflitto armato, tutelano le persone che non prendono parte alle ostilità (per esempio un membro della popolazione civile) o che non sono più in grado di prendere parte alle ostilità (per esempio un combattente ferito). In particolare, per rendere efficaci e applicabili le protezioni e le limitazioni previste, le norme che costituiscono la base del D.I.U forniscono una serie di principi tutti finalizzati a limitare gli effetti drammatici di un evento bellico. Da un lato vengono identificati i "soggetti attivi" del conflitto, cioè coloro che possono legittimamente compiere atti di violenza bellica, dall'altro vengono individuati i "soggetti protetti", ossia le persone, i beni e i luoghi che devono essere preservati dagli effetti delle ostilità; inoltre, viene limitato il diritto delle Parti belligeranti di scegliere i mezzi e i metodi del combattimento; sono anche previste le norme che regolano la condotta dei belligeranti verso i neutrali, nonché in quale modo e con quale scopo i belligeranti possano stipulare convenzioni fra di loro. Da ultimo, ma non per importanza, vengono anche sanciti due importanti obblighi a carico degli Stati firmatari delle Convenzioni: quello della diffusione della conoscenza del diritto internazionale umanitario, quale primo strumento di prevenzione delle violazioni, oltre all'obbligo di procedere alla repressione delle violazioni delle norme del D. I. U quando queste si verifichino. È opportuno segnalare che in origine il D.I.U era chiamato "diritto della guerra", laddove guerra era intesa come rapporto di belligeranza tra Stati in senso tradizionale, ma attualmente si preferisce impiegare il termine di conflitto armato in quanto è più ampio nel suo significato e permette di estendere le tutele del D.LU a un maggior numero di tipologie di conflitto quali si possono presentare tra gruppi sociali e non più necessariamente solo ai conflitti tra due o più Stati. CONTESTUALIZZAZIONE E AMBITO APPLICATIVO Il D.I.U, come molti altri campi del sociale e dell'economia, anche a causa del suo stesso settore di azione, spesso vede coincidere le principali fasi del suo sviluppo con il verificarsi di grandi eventi di carattere bellico. La data fondamentale di evoluzione della materia è il 22 Agosto 1864, quando nella Prima Convenzione di Ginevra: "Convenzione per il miglioramento della sorte dei soldati feriti degli eserciti in campagna" - viene dichiarato che i feriti sul campo di battaglia, il personale ed il materiale sanitario devono essere considerati come neutrali e protetti da un segno distintivo comune a tutte le parti coinvolte; tale simbolo viene identificato in una croce rossa in campo bianco. [Va ricordato che il testo di questa importante Convenzione è stato elaborato nell'ambito di una conferenza diplomatica internazionale convocata dal Governo svizzero, sulla scia di un crescente movimento di opinione pubblica sempre più favorevole a una regolamentazione della guerra a tutela delle vittime, anche grazie all'opera di sensibilizzazione portata avanti da Henry Dunant e dall'appena costituitosi (1863) "Comitato dei Cinque", che ora conosciamo come "Comitato Internazionale della Croce Rossa.] Al fine di consentire di collocare la normativa attualmente in vigore, è utile riportare un sintetico profilo delle principali fasi di evoluzione del D.LU. a partire dall'inizio del XX secolo. Gli eventi della guerra Francoprussiana (1870/71) portano alle Convenzioni dell'Aja del 1899, rielaborate poi nel 1907. In particolare la IV Convenzione regola la definizione di "combattente", l'uso delle armi, la protezione dei civili e dei feriti, i metodi di conduzione delle ostilità. Nel periodo seguente alla Prima Guerra mondiale si giunge alla stipulazione delle Convenzioni di Ginevra del 1929: "Convenzione (I°) per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna" e "Convenzione (II°) per il trattamento dei prigionieri di guerra". Gli eventi della Seconda Guerra mondiale hanno tristemente dimostrato come la normativa fin qui sviluppata avesse ancora molti ambiti e situazioni belliche che erano rimasti privi della definizione di una protezione precisa. Questa consapevolezza, unita alla presa di coscienza della Comunità internazionale a favore del riconoscimento dei diritti fondamentali esplicitati nella "Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo" (1948), fa sì che, il 12 agosto 1949, vengono firmate le quattro Convenzioni di Ginevra, che costituiscono l'attuale testo di riferimento normativo. Esse sono: - la "Convenzione (I°) per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna"; - la "Convenzione (II°) per il miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare"; - la "Convenzione (III°) relativa al trattamento dei prigionieri di guerra"; - la "Convenzione (IV°) relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra". Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 trovano la loro applicazione quando si realizza un conflitto armato di tipo "internazionale" in senso classico; grazie alla presenza di un articolo comune a tutte e quattro le Convenzioni del 1949, l'articolo 3, sono previste anche delle protezioni minime a favore delle vittime di un conflitto armato che "non presenti carattere internazionale" (ai sensi della definizione del 1949) e che scoppiasse sul territorio di uno degli Stati firmatari le Convenzioni del 1949. Questo articolo, oltre a prevedere le garanzie minime a tutela delle categorie protette coinvolte, è di fondamentale importanza anche per l'opera del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, in quanto recita che "Un ente umanitario ed imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa (C.I.C.R.), potrà offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto" legittimandone così la possibilità di intervento umanitario. Successivamente, l'8 giugno 1977, a causa del presentarsi con sempre maggiore frequenza di politipologie di conflitto che non rientravano nella definizione tradizionale di "guerra tra Stati", si è resa necessaria la stesura di due protocolli aggiuntivi alle Convenzioni stesse, cioè: - il "Protocollo (I°) sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, aggiuntivo alle Convenzione di Ginevra del 1949", che amplia e ridefinisce la nozione di "conflitto armato internazionale" comprendendovi anche "i conflitti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione e l'occupazione straniera e contro i regimi razzisti, nell'esercizio del diritto dei popoli di disporre di se stessi" (art. 1, comma 4); inoltre, si vanno ad integrare in alcuni punti le protezioni già previste dalle Convenzioni del 1949, quali, per esempio, alcuni aspetti legati alla conduzione delle ostilità, come il rinnovato divieto di attaccare persone e oggetti civili, la limitazione dei mezzi e dei metodi autorizzati e la tutela dell'ambiente naturale e dei beni culturali; - il "Protocollo (II°) sulla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, aggiuntivo alle Convenzione di Ginevra del 1949", che definisce con maggiore precisione ed estensione i principi fondamentali di protezione, richiamati nell'articolo 3 comune a tutte e quattro le Convenzioni del 1949, collocandone l'applicazione in quelle situazioni di conflitto che non rientrano nella definizione di conflitti internazionali, così come è data nel primo Protocollo del 1977. PRINCIPI FONDAMENTALI DEL D.I.U. L'insieme dei principi di protezione previsti dalle norme che costituiscono il D.I.U. può essere, in estrema sintesi, ricondotto alle 7 regole fondamentali qui sotto elencate: Le persone messe fuori combattimento e quelle che non partecipano direttamente alle ostilità hanno diritto al rispetto della loro vita e dellʼintegrità fisica e morale. Queste persone saranno protette e trattate con umanità, in ogni circostanza, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole. È fatto divieto di uccidere o di ferire un avversario che si arrende o che è fuori combattimento. I feriti e i malati saranno raccolti e curati dalla parte in conflitto che li ha in suo potere. La protezione copre anche il personale sanitario, gli stabilimenti, i mezzi di trasporto e il materiale sanitario. L'emblema della croce rossa e della mezzaluna rossa è il segno distintivo di questa protezione e deve essere rispettato. I combattenti catturati e i civili che si trovano sotto l'autorità della Parte nemica hanno diritto al rispetto della loro vita, dei loro diritti personali e delle loro condizioni. Essi saranno protetti contro tutti gli atti di violenza e di rappresaglia. Avranno diritto di comunicare con le loro famiglie e di ricevere soccorsi. Tutte le persone beneficeranno delle garanzie giudiziarie fondamentali. Nessuno sarà ritenuto responsabile di un atto che non ha commesso personalmente. Nessuno sarà sottoposto a tortura fisica o mentale, né a pene corporali o a trattamenti crudeli o degradanti. Le Parti in conflitto e i membri delle forze armate non hanno un diritto illimitato per quanto riguarda la scelta dei metodi o dei mezzi di combattimento atti a causare perdite inutili o sofferenze eccessive. Le Parti in conflitto faranno sempre distinzione tra la popolazione civile e i combattenti. Né la popolazione in quanto tale, né le persone civili devono essere oggetto di attacchi. Gli attacchi non saranno rivolti che contro gli obiettivi militari. EMBLEMA Come ricordato in precedenza, con la Prima Convenzione di Ginevra del 1864 viene riconosciuto al combattente ferito sul campo di battaglia il diritto di ricevere soccorso. Per garantire al ferito l'azione di soccorso era indispensabile fare in modo che il personale sanitario e le strutture fisse e mobili della missione sanitaria fossero chiaramente riconoscibili per preservarle dagli effetti delle ostilità. A tal fine, come segno universale di protezione, venne identificato l'emblema di una croce rossa su campo bianco. Questa scelta, che non voleva avere alcuna valenza di carattere religioso, fu un chiaro omaggio alla storica neutralità della Svizzera, che ospitava la Conferenza internazionale del 1864, in quanto l'emblema rappresentava l'inversione dei colori della bandiera della Confederazione Elvetica, ed aveva anche il vantaggio di privilegiare un simbolo di facile riproduzione e di immediata visibilità. In seguito, nonostante i ripetuti richiami al fatto che l'emblema della croce rossa fosse un segno internazionale privo di alcun significato religioso, nel 1876 su proposta della Turchia venne adottato anche l'emblema della mezzaluna rossa su fondo bianco; mentre nel 1923 venne aggiunto ancora un altro emblema, il leone e sole rossi su fondo bianco su richiesta della Persia. Allo stato attuale, le Convenzioni di Ginevra del 1949 riconoscono tre emblemi con funzione protettiva della missione sanitaria: la croce rossa, la mezzaluna rossa e il leone e sole rossi. Va però precisato che l'emblema del leone e sole rossi, ancora previsto dalle Convenzioni di Ginevra del 1949, non è più in uso corrente dal 1980, anno in cui il neogoverno della Repubblica iraniana ha comunicato l'adozione dell'emblema della mezzaluna rossa. L'esigenza di rafforzare il valore di neutralità dell'emblema, parzialmente indebolito dall'aggiungersi di altri due emblemi all'originale croce rossa su fondo bianco (determinata nella Prima Convenzione di Ginevra del 1864) ha trovato soluzione con l'adozione, 1'8 dicembre 2005, di un Protocollo (III°) sull'adozione di un emblema distintivo addizionale, aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949. Grazie a questo recente Protocollo viene identificato un nuovo emblema che si aggiunge e non sostituisce o annulla gli emblemi precedentemente vantaggio di poter essere accettato da tutte le Nazioni, in quanto privo di alcuna riconducibilità a riferimenti culturali o religiosi: il Cristallo rosso. Nel testo delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei successivi Protocolli aggiuntivi vengono chiaramente specificate le condizioni d'uso, la dimensione, la modalità di collocazione sui mezzi, la definizione del personale che è titolato a fregiarsi dell'emblema protettivo e a quali condizioni, oltre alle possibili situazioni di abuso dell'impiego dell'emblema. In particolare, in caso di conflitto armato, l'emblema come simbolo di protezione può essere impiegato: - dai servizi sanitari delle Forze Armate; - dalle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, riconosciute ed autorizzate dai rispettivi Governi, con funzione di assistenza alle strutture sanitarie militari; - dagli ospedali civili e altre tipologie di unità sanitarie riconosciuti e autorizzati dal Governo territoriale; - da altre società e organizzazioni volontarie di soccorso che rispondono agli stessi requisiti delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. È importante precisare che nell'impiego dell'emblema si devono tenere presenti due modalità ben definite e distinte: l'uso distintivo e l'uso protettivo. Per uso distintivo si intende l'impiego dell'emblema, sia in tempo di pace che in tempo di conflitto, con lo scopo di collegare la persona che se ne fregia, o il bene mobile o immobile, con la sua appartenenza al Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. L'emblema distintivo è di dimensioni ridotte rispetto all'emblema protettivo, con la figura racchiusa in un margine o profilo. Per uso con funzione protettiva si intende invece la manifestazione evidente della protezione accordata, in situazione di conflitto, dalle Convenzioni di Ginevra al personale sanitario, alle unità sanitarie fisse o mobili, ai mezzi di trasporto sanitario. L'emblema protettivo è di dimensioni anche grandi per favorirne al massimo la visibilità, espresso in forma pura e posto su un campo bianco. In chiusura va richiamato come la valenza di neutralità, che costituisce la forza della protezione esercitata dall'emblema, vada tutelata da ogni abuso che ne indebolirebbe la percezione e quindi il rispetto in situazione di conflitto. Ogni uso non esplicitamente autorizzato dal D.LU. costituisce un abuso dell'emblema. Le principali tipologie di abuso identificabili sono: la contraffazione o imitazione; l'uso improprio; la perfidia. INTRODUZIONE AL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E MEZZALUNA ROSSA Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa costituisce la più grande organizzazione umanitaria mondiale. È una realtà complessa, composta da vari membri e organi che operano in diversi ambiti dell'intervento umanitario, coinvolgendo oltre 115 milioni di volontari, che operano uniti dal valore etico dei sette Principi fondamentali. Sono membri del Movimento: il Comitato Internazionale della Croce Rossa (C.I.C.R.), la Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa e tutte le Società Nazionali. Sono invece organi del Movimento: la Conferenza Internazionale, il Consiglio dei Delegati e la Commissione Permanente. LE ORIGINI DEL MOVIMENTO La nascita dell'ideale umanitario del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa risale all'opera di Jean Henri Dunant (1828-1910), uomo d'affari e filantropo ginevrino, che avendo esigenza di richiedere udienza all'imperatore Napoleone III, giunto in soccorso dei Piemontesi, si trovò in Lombardia in contemporanea agli eventi più sanguinosi della Seconda Guerra d'Indipendenza italiana, che vedeva contrapposti gli eserciti franco-piemontese e austriaco. In occasione della battaglia di Solferino (24 giugno 1859), lo spettacolo dei soldati feriti, abbandonati morenti sul campo di battaglia a causa della scarsa disponibilità delle strutture sanitarie militari dell'epoca, spinse Henri Dunant a partecipare personalmente all'azione di soccorso spontaneo messa in atto dalla popolazione dei villaggi circostanti. Al rientro in patria, ancora profondamente colpito dall'esperienza, Dunant volle testimoniare quanto aveva vissuto e scrisse un libro di memorie intitolato "Un souvenir de Solferino". Nel testo, oltre a descrivere le condizioni di estrema difficoltà dei soccorsi e la disperazione della moltitudine di feriti, Dunant faceva sue le idee già espresse da Ferdinando Palasciano (ufficiale medico dell'esercito borbonico che operò durante i moti di Messina del 1848), per cui sosteneva due proposte ben precise: la prima, che in tutta Europa si organizzassero - già in tempo di pace - delle società di soccorso finalizzate alla cura ed assistenza dei combattenti feriti in battaglia, senza che venisse loro applica distinzione alcuna in merito alla loro nazionalità o fronte di appartenenza; la seconda, la necessità di coinvolgere gli Stati, attraverso l'influenza dell'opinione pubblica, affinché si impegnassero a produrre una convenzione che sancisse la neutralità del combattente ferito e di conseguenza la protezione delle strutture e del personale sanitario destinato alla missione di soccorso e cura. Il libro di Henri Dunant ebbe il pregio di fare da volano per la presa di coscienza dell'opinione pubblica su questi temi. Nel 1863, inoltre, Henri Dunant, insieme ad altri quattro facoltosi cittadini svizzeri (il giurista Gustave Moynier, il generale Henry Dufour e i medici Louis Appia e Theodore Maunoir), costituisce il "Comitato ginevrino di soccorso dei militari feriti", comunemente chiamato "Comitato dei cinque", predecessore dell'attuale Comitato Internazionale della Croce Rossa (C.I.C.R.). Il "Comitato dei cinque" si fece promotore delle tesi sostenute da Dunant nelle sue memorie degli eventi di Solferino e contribuì a rafforzare l'ampio consenso sociale ormai creatosi intorno all'esigenza di riconoscere protezioni certe alle vittime delle guerre: ciò motivò il Governo svizzero a procedere alla convocazione di una Conferenza diplomatica internazionale che, il 22 agosto 1864, si concluse con l'adozione della Prima Convenzione di Ginevra intitolata "Convenzione per il miglioramento della sorte dei soldati feriti degli eserciti in campagna", con la quale si sancivano i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario. Questi eventi rappresentano anche la nascita ufficiale del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa; gli accadimenti storici successivi e le numerose guerre legate alle dinamiche politiche internazionali vedono sempre più presente il Comitato Internazionale della Croce Rossa e le Società Nazionali che sorgono in tutto il mondo. Dopo gli eventi della Prima Guerra mondiale (1914-1918), le ormai tante Società Nazionali nate nel frattempo, per non disperdere l'enorme bagaglio di esperienza maturato durante le missioni di soccorso dei feriti della Grande Guerra, ritennero di prevedere l'impiego delle risorse e competenze acquisite per rispondere alle tante diverse tipologie di emergenze umanitarie che potevano presentarsi anche in tempo di pace, dando così origine, nel 1919, all'attuale Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. I MEMBRI DEL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E MEZZALUNA ROSSA Il Comitato Internazionale della Croce Rossa Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (in seguito C.I.C.R.) è storicamente il primo membro del Movimento Internazionale, erede del "Comitato dei cinque" costituitosi nel 1863. È una istituzione umanitaria imparziale, neutrale e indipendente, con sede a Ginevra (Svizzera). Volendo sintetizzare gli ambiti di competenza e le caratteristiche del C.LC.R, si possono evidenziare i seguenti punti: - svolge la funzione fondamentale di promozione e custodia del diritto internazionale umanitario; - è una organizzazione internazionale non governativa che risponde al diritto interno svizzero, il cui organo direttivo è composto da 15 a 25 cittadini svizzeri scelti per cooptazione; - ha funzioni e attività prescritte nei trattati di diritto internazionale umanitario, quindi gode di personalità giuridica internazionale, alla quale sono connessi privilegi ed immunità di diritto internazionale; - è depositario dei Principi fondamentali del Movimento ed è delegato al riconoscimento delle Società Nazionali di nuova formazione oltre al controllo della compatibilità delle modifiche che le Società Nazionali, già riconosciute, intendono portare ai propri statuti; - assolve ai mandati conferitigli dalle Conferenze Internazionali; - gode dello status di osservatore presso le Nazioni Unite. Le funzioni del Comitato Internazionale possono essere schematicamente suddivise in due principali aree di intervento: la prima, inerente lo sviluppo e la diffusione del diritto internazionale umanitario (in seguito D.I.U.) da una parte; la seconda, riguardante la protezione e l'assistenza concreta delle vittime dei conflitti armati internazionali e non internazionali. Sempre nell'ambito di competenza riferita al diritto internazionale umanitario, un altro compito del C.I.C.R. è quello della diffusione delle norme del D.I.U.: infatti la conoscenza delle norme del diritto internazionale umanitario costituisce la prima forma di prevenzione della violazioni allo stesso, in quanto crea la consapevolezza dei limiti posti all'esercizio della violenza in contesto bellico. In caso di conflitto armato, sulla base del D.I.U. e grazie alla sua condizione di neutralità ed imparzialità, il C.I.C.R. si vede riconoscere la funzione di intermediario tra le vittime dei conflitti armati e gli Stati; ed in particolare: - ha la possibilità, attraverso l'opera dei suoi Delegati, di intrattenersi con i prigionieri di guerra e con gli internati civili senza testimoni, al fine di accertarne le condizioni, intervenendo presso la Potenza detentrice qualora queste condizioni non siano riscontrate rispondenti a quanto previsto dai dettami del D.I.U.; - raccoglie notizie sui prigionieri di guerra, sui feriti, sugli internati civili e sui membri della popolazione civile appartenenti a nuclei familiari separati a causa degli effetti delle ostilità; - organizza azioni di soccorso e assistenza a favore delle categorie protette; - offre i suoi servigi per facilitare l'istituzione di zone e località sanitarie e di sicurezza dove le vittime dei conflitti armati possano trovare riparo dagli effetti delle ostilità; - può ricoprire il ruolo di "Potenza Protettrice", con particolare riferimento al ruolo di intermediario neutrale tra le Parti in conflitto. In situazioni particolari, diverse dal contesto dei conflitti armati, il C.I.C.R. esercita anche azione di visita e assistenza a favore di "persone private della libertà" con la finalità di: ristabilirne i contatti con le famiglie di origine; fornire assistenza primaria e azione di tutela contro maltrattamenti e tortura; prevenire evidenti violazioni dei diritti fondamentali della persona. Nel compimento del suo ruolo, il C.I.C.R. e i suoi Delegati sul campo sono vincolati dal principio di "confidenzialità": perciò quanto appreso nell'esercizio del proprio compito viene mantenuto riservato nei confronti dell'informazione pubblica. Questo atteggiamento non impedisce però al C.I.C.R. di procedere per le vie interne e diplomatiche alla segnalazione delle violazioni, laddove riscontrate, affinché queste abbiano a terminare. LʼAgenzia Centrale delle Ricerche del C.I.C.R. Le dinamiche stesse di un conflitto armato sono causa inevitabile di separazione per i nuclei familiari, sia per il realizzarsi della condizione di prigionia per i combattenti catturati dal nemico, sia di internamento per i civili oppure quale conseguenza dello spostamento della popolazione per evitare il coinvolgimento negli effetti diretti delle ostilità. Per dare una risposta a questo tipo di problema, già durante la guerra franco-prussiana (1870/1871) il C.I.C.R. attivò un'agenzia di ricerche in Basilea con il compito di cercare di ristabilire i contatti tra i prigionieri di guerra e le loro famiglie, in particolare favorendo tra i belligeranti l'opera di scambio delle liste dei feriti. Da allora, l'Agenzia Centrale delle Ricerche del C.I.C.R. ha consolidato e potenziato la sua opera, anche grazie a quanto previsto a tutela delle vittime dei conflitti armati dal D. I.U. , le cui norme - in estrema sintesi - consentono al C.I.C.R.: - di procedere alla ricerca e registrazione dei documenti di detenzione dei prigionieri di guerra e della documentazione d'internamento per i civili; - di intervenire a favore dello scambio di notizie tra gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, siano essi prigionieri di guerra, internati civili o genericamente separati a causa delle ostilità (Messaggi di Croce Rossa); - di svolgere indagini inerenti persone scomparse; - di collaborare al ricongiungimento di nuclei familiari dispersi; - di rilasciare vari documenti e attestati quali, per esempio, certificati di prigionia o di morte, documenti di viaggio. L'Agenzia Centrale delle Ricerche, che ha sede in Ginevra, è una struttura operativa del C.I.C.R. ma una considerevole parte del lavoro sul campo viene svolto con la collaborazione delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, molte delle quali dispongono di propri servizi nazionali per le ricerche. Basta un solo dato per rendere l'idea del lavoro svolto: ad oggi, gli archivi dell'Agenzia Centrale delle Ricerche contengono ben più di 60 milioni di schede individuali! La Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa La Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa è un'associazione privata internazionale non governativa il cui finanziamento è assicurato dai contributi annuali delle Società Nazionali che la compongono. Come abbiamo già ricordato, la nascita della Federazione risale al 1919, quando su proposta dell'allora Presidente della Croce Rossa Americana, Henry Davidson, si decise di federare le varie Società Nazionali in un'unica organizzazione internazionale che avesse come finalità il miglioramento della salute pubblica e l'organizzazione dei soccorsi in caso di catastrofi naturali. Volendo sintetizzare gli ambiti di competenza dell'azione della Federazione, possiamo evidenziare i seguenti compiti: - incoraggiare e favorire in ogni Stato la creazione e il potenziamento di una Società Nazionale di Croce Rossa o Mezzaluna Rossa indipendente e debitamente riconosciuta; - svolgere funzione di coordinamento permanente tra le Società Nazionali, anche con riferimento all'organizzazione, al coordinamento e alla direzione delle operazioni internazionali di soccorso; - supportare le Società Nazionali nello sviluppo di attività a tutela della salute pubblica, alla prevenzione alle catastrofi e alla predisposizione dei soccorsi; - coordinare il proprio intervento, in occasione dei conflitti armati, con il CICR, a cui spetta la titolarità primaria dell'azione di soccorso in quel contesto; - contribuire a promuovere, sviluppare e diffondere il diritto internazionale umanitario; - assumere i mandati conferitigli dalle Conferenze internazionali. Le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa sono sorte quale risposta concreta all'auspicio fatto da Henri Dunant nel suo libro "Un ricordo di Solferino" e cioè che si organizzassero - già in tempo di pace - delle società di soccorso finalizzate alla cura ed assistenza dei combattenti feriti in battaglia; azione di soccorso che oggi è estesa a favore di tutte le vittime di qualunque tipologia di emergenza umanitaria: dalla gestione di servizi socio-assistenziali alle catastrofi naturali. Le varie Società Nazionali possono essere strutturate in maniera differente; rispondono al diritto interno dello Stato sul cui territorio sorgono; adottano l'organizzazione e la forma giuridica e possiedono la capacità prevista dall'ordinamento dello Stato che le riconosce e sul cui territorio operano. Per essere riconosciuta come tale dal C.I.C.R. una nuova Società Nazionale deve rispondere a dieci requisiti: 1. essere costituita sul territorio di uno Stato indipendente firmatario delle Convenzioni di Ginevra; 2. essere l'unica Società Nazionale di Croce Rossa o Mezzaluna Rossa presente nel territorio nazionale ed essere diretta da un organismo centrale che sia l'unico a rappresentarla presso le altre componenti del Movimento; 3. essere riconosciuta dal Governo sulla base delle Convenzioni di Ginevra e della normativa nazionale come società di soccorso volontario, ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario; 4. godere di uno statuto di autonomia che le consenta di svolgere la sua attività in conformità ai Principi del Movimento; 5. fare uso del nome e dell'emblema di Croce Rossa o Mezzaluna Rossa secondo le Convenzioni di Ginevra; 6. disporre di un'organizzazione idonea all'adempimento dei compiti statutari, compresa la preparazione, fin dal tempo di pace, alle funzioni previste per la risposta in situazione di conflitto armato; 7. poter svolgere le propria attività sull'intero territorio dello Stato; 8. poter reclutare i suoi membri volontari e i suoi collaboratori senza l'esercizio di alcun tipo di distinzioni (per esempio di razza, sesso, classe, religione od opinione politica); 9. aderire agli Statuti del Movimento e collaborare con tutte le sue componenti; 10. rispettare i Principi Fondamentali del Movimento ed ispirare la propria attività ai principi del diritto internazionale umanitario. GLI ORGANI DEL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E MEZZALUNA ROSSA La Conferenza Internazionale La Conferenza Internazionale è la massima autorità del Movimento internazionale, si riunisce ogni quattro anni ed è composta dai rappresentanti di tutte le Società Nazionali, del Comitato Internazionale della Croce Rossa, della Federazione Internazionale e anche dai rappresentanti degli Stati firmatari le Convenzioni di Ginevra. Le decisioni adottate in sede di Conferenza internazionale sono vincolanti per l'intero Movimento internazionale. Scopo della Conferenza Internazionale è quello di garantire l'unità d'intenti e programmatica, di coordinamento e la coerenza complessiva dell'azione di tutti i membri del Movimento Internazionale nel rispetto dei Principi fondamentali e del diritto internazionale umanitario. Il Consiglio dei Delegati Il Consiglio dei Delegati opera in funzione dell'organizzazione delle Conferenze internazionali e ha anche il compito di monitorare l'adempimento delle risoluzioni assunte in sede di Conferenza internazionale e di regolarizzare eventuali problemi di procedura. Il Consiglio dei Delegati è composto dai rappresentanti del Comitato Internazionale di Croce Rossa e della Federazione e delle Società Nazionali. Rappresenta un momento di verifica interna al Movimento stesso e per questo motivo non è prevista la presenza delle delegazioni degli Stati firmatari le Convenzioni di Ginevra. La Commissione Permanente La Commissione permanente assicura la continuità nella vita del Movimento nel periodo dei quattro anni che intercorrono tra una Conferenza internazionale e la successiva. Altri compiti sono costituiti dal predisporre l'ordine del giorno della Conferenza Internazionale e fissarne la sede; fornire interpretazioni autentiche in merito allo Statuto del Movimento. È composta da nove membri: 5 rappresentanti di Società nazionali (eletti in sede di Conferenza internazionale); 2 rappresentanti del C.I.C.R.; 2 rappresentanti della Federazione; 1 rappresentante della Società nazionale che ospiterà la Conferenza Internazionale in preparazione, ma che vi siede a titolo consultivo. I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E MEZZALUNA ROSSA Tutti i diversi elementi che compongono l'insieme del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna rossa si impegnano a conformare la propria azione ad alcuni alti principi umanitari, che furono codificati nella forma attuale in occasione della XX Conferenza Internazionale svoltasi a Vienna nel 1965, ma che erano riconosciuti quali valori costitutivi dell'etica del Movimento stesso fin dalle sue origini. I sette Principi Fondamentali rappresentano non solo lo spirito e l'etica dell'azione del Movimento, ma devono anche ispirare l'operato di ogni suo volontario e aderente. Umanità "Nato dalla preoccupazione di soccorrere senza discriminazioni i feriti dei campi di battaglia, il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, sia a livello internazionale che nazionale, opera per prevenire e alleviare in ogni circostanza le sofferenze degli uomini. Si applica a proteggere la vita e la salute, e a far rispettare la persona umana. Opera per la reciproca comprensione, l'amicizia, la cooperazione e una pace durevole tra tutti i popoli" Imparzialità "Non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, religione, di condizione sociale o di appartenenza politica. Si dedica esclusivamente a soccorrere gli individui a seconda della gravità e dell'urgenza delle loro sofferenze." Neutralità "Per conservare la fiducia di tutti, il Movimento si astiene dal prendere parte alle ostilità così come, anche in tempo di pace, alle controversie d'ordine politico, razziale, religioso e ideologico." , " ',' • "'''::', " '", '~ , " ,y , ,., >, , Y, > > ' / " ' : ': ......... ' Indipendenza "Il Movimento è indipendente. Le Società Nazionali di Croce Rossa svolgono le loro attività umanitarie come ausiliarie dei poteri pubblici e sono sottoposte alle leggi in vigore dei rispettivi paesi. Tuttavia esse devono conservare un'autonomia che permetta loro di operare sempre secondo i Principi del Movimento." Volontariato "La Croce Rossa è un movimento di soccorso volontario e disinteressato." Unità "In un paese non può esserci che un'unica Società di Croce Rossa o di Mezzaluna Rossa. Essa dev'essere aperta a tutti e deve estendere la sua attività umanitaria all'intero territorio." Universalità "Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è universale: in esso tutte le Società hanno uguali diritti ed il dovere di aiutarsi reciprocamente."