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PB 058.165 - 0116 Incendio cop.indd
FASCICOLO INFORMATIVO
Contratto di Assicurazione del Ramo Danni
Multirischi Casa e Famiglia
Incendio
Il presente Fascicolo Informativo contiene:
 Nota Informativa
 Glossario
 Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Indice
Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010)
pag. 5
Glossario
pag. 17
pag. 1
di 40
I
N
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I
C
E
SEZIONE INCENDIO
1 - Rischi assicurati – Garanzia Base Forma Classic
pag. 21
2 - Esclusioni – Forma Classic
pag. 24
3 - Garanzie Complementari – Forma Classic
pag. 25
4 - Rischi assicurati – Forma Elite
pag. 28
5 - Condizioni particolari
pag. 34
6 - Obblighi in caso di sinistro
pag. 35
7 - Esagerazione dolosa del danno
pag. 35
8 - Procedura per la valutazione del danno
pag. 36
9 - Mandato dei periti
pag. 36
pag. 36
11 - Forma di assicurazione
pag. 37
12 - Determinazione del danno
pag. 37
13 - Forma a Valore Intero - Tolleranza in caso di Assicurazione parziale
pag. 38
14 - Pagamento dell’indennizzo
pag. 38
15 - Anticipo indennizzo
pag. 38
16 - Buona fede
pag. 38
17 - Titoli di credito
pag. 38
18 - Rinuncia alla rivalsa
pag. 39
19 - Limite massimo dell’indennizzo
pag. 39
MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO
10 - Valore delle cose assicurate al momento del sinistro
pag. 2
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I
Sezione Incendio - Tabella Scoperti, Franchigie e
Sottolimiti di indennizzo
Garanzia o bene
colpito da sinistro
Riferimento
(se assicurato in base a quanto risulta in polizza)
(art.)
Scoperto
Franchigia
(per sinistro salvo
diversa indicazione)
(per sinistro salvo
diversa indicazione)
Sottolimite di indennizzo
o di risarcimento
(o limite di valore/ esistenza,
se indicato)
Sezione Incendio
Spese demolizione e
sgombero
1
10% dell’importo liquidabile
ai sensi di polizza
Oggetti pregiati e preziosi
1
20% della somma assicurata
con il massimo di Euro 35.000
Denaro
1
5% della somma assicurata
con il massimo di Euro 2.500
1
10% della somma assicurata
alla partita Contenuto con il
massimo della metà di ogni
limite di indennizzo indicato
alle voci “Oggetti pregiati e
preziosi” “Denaro” della
“Forma di Garanzia”
“Classic”
1
Massimale Euro 50.000. Euro
10.000,00 per danni da
interruzioni parziali o totali
dell’utilizzo dei beni, nonché di
attività industriali, commerciali,
agricole o di servizi
Capi di vestiario, oggetti
personali, preziosi, denaro in
locali di villeggiatura,
alberghi e pensioni, per il
periodo di permanenza,
ubicati nei Paesi
dell’Unione Europea,
Repubblica di San Marino e
Stato Città del Vaticano
Ricorso Terzi
MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO
Estensioni di Garanzia Supplementari per la Forma “Classic”
Acqua Condotta
3
Euro 100,00
100%
Danni Elettrici
3
Euro 150,00
La somma assicurata alla
relativa partita
Eventi Atmosferici e
Sovraccarico di neve
3
Euro 500,00
80% della somma assicurata
Grandine su serramenti,
vetrate, lucernari in genere e
manufatti in materia plastica
traslucida, facenti parte di
fabbricati o tettoie, aperti da
1 o più lati
3
Euro 500,00
Euro 5.000,00
Eventi Sociali e Politici
3
Euro 500,00
80% della somma assicurata
Intasamento Gronde e
Pluviali
3
Euro 200,00
Euro 1.000,00
Lastre
3
Occlusione di condutture –
trabocco e/o rigurgito di fogna
3
Euro 200,00
Euro 1.000,00
Spese di ricerca e
riparazione dei guasti da
acqua condotta
3
Euro 200,00
Euro 4.000,00 per le tubazioni
installate nel fabbricato.
Euro 1.500,00 per le tubazioni
interrate.
Spese di ricerca e
riparazione per danni in caso
di dispersione di gas
3
Euro 100,00
Euro 1.000,00
10% minimo
Euro 200,00
La somma assicurata
pag. 3
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Garanzia o bene
colpito da sinistro
(se assicurato in base a quanto risulta in polizza)
Riferimento
(art.)
Scoperto
Franchigia
(per sinistro salvo
diversa indicazione)
(per sinistro salvo
diversa indicazione)
Sottolimite di indennizzo
o di risarcimento
(o limite di valore/ esistenza,
se indicato)
Forma “Elite”
FRANCHIGIA FRONTALE PER EVENTO: EURO 200/400 COME INDICATO SUL SIMPLO DI POLIZZA
Denaro
4
10% della somma assicurata
per il contenuto
Opere d’arte fisse
4
Fino a un valore singolo di
Euro 10.000
Rottura e danneggiamenti di
cose assicurate
temporaneamente in
deposito presso terzi
4
Fino a un valore di
Euro 5.000
Acqua piovana e allagamenti
Spese demolizione e
sgombero
4
Euro 2.500,00
4
20% dell’indennizzo
liquidabile
Spese di ricerca e
riparazione dei guasti da
acqua condotta
4
Euro 4.000,00 per le tubazioni
installate nel fabbricato. Euro
1.500,00 per le tubazioni
interrate.
Spese di ricerca e
riparazione per danni in caso
di dispersione di gas
4
Capi di vestiario, oggetti
personali, preziosi, denaro in
locali di villeggiatura,
alberghi e pensioni, per il
periodo di permanenza,
ubicati nei Paesi
dell’Unione Europea,
Repubblica di San Marino e
Stato Città del Vaticano
4
10% della somma assicurata
alla partita Contenuto
Ricorso Terzi
4
Massimale Euro 50.000. Euro
10.000,00 per danni da
interruzioni parziali o totali
dell’utilizzo dei beni, nonché
di attività industriali,
commerciali, agricole o di
servizi
Indennità aggiuntiva
4
20% dell’indennizzo
liquidabile
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Euro 1.000,00
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pag. 4
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Garanzia o bene
colpito da sinistro
(se assicurato in base a quanto risulta in polizza)
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S
I
Fenomeni Elettrici
Riferimento
(art.)
4
Scoperto
Franchigia
(per sinistro salvo
diversa indicazione)
(per sinistro salvo
diversa indicazione)
Euro 150,00
Sottolimite di indennizzo
o di risarcimento
(o limite di valore/ esistenza,
se indicato)
Euro 10.000,00
Forma “Elite”
FRANCHIGIA FRONTALE PER EVENTO: EURO 200/400 COME INDICATO SUL SIMPLO DI POLIZZA
Grandine su serramenti,
vetrate, lucernari in genere e
manufatti in materia plastica
traslucida, facenti parte di
fabbricati o tettoie, aperti da
1 o più lati Acqua condotta
4
Euro 10.000,00
Eventi Atmosferici e
Sovraccarico di neve
4
La somma assicurata alle
partite Fabbricato e
Contenuto
Eventi Sociali e Politici
4
La somma assicurata alle
partite Fabbricato e
Contenuto
Condizioni particolari valide par entrambe le Forme
Ricorso Terzi
5
Il massimale in eccedenza a
quanto previsto nella
garanzia base. Interruzione di
attività 20% del massimale
Rischio locativo
5
La somma assicurata
MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO
Condizioni che regolano il caso di sinistro
Assicurazione parziale: non
applicazione della regola
proporzionale
13
fino al 10% di insufficienza di
somma assicurata
Anticipo Indennizzi
15
acconto pari al 50%
dell’importo indennizzabile
pari almeno a Euro 20.000,00
Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010)
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il
suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP (ora IVASS).
Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente
Nota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il Contraente deve
prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONI
1) Informazioni Generali
Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni
Sede e Direzione: Italia, 20149 Milano, Via Ignazio Gardella nr. 2
Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 20 36 93
Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com
Posta elettronica: [email protected] – (nr. verde 800.016611)
PEC: [email protected]
Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni a norma dell’art. 65 R.D.L n. 966 del
29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984
Codice Fiscale e numero d’iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158
R.E.A. n. 54871
Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014
Capogruppo del gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei gruppi Assicurativi n. 008.
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2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa*
Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 485,756.665 milioni di euro di cui
67,378.924 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 343,442.408 milioni di
euro a titolo di riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 2,2 e rappresenta il rapporto tra
l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto
dalla normativa vigente.
* dati riferiti all’ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il presente contratto può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo
per periodi di un anno per ciascuna proroga.
Il Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con
preavviso di 60 giorni* prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito
rinnovo del contratto. (*30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un
“consumatore” ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo).
Termini e modalità per l’esercizio della medesima sono regolati dall’art. 12 delle
Condizioni Generali di assicurazione.
MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO
“Avvertenza”
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3) Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto qui descritto consiste in un assicurazione contro i rischi da incendio e altri danni
materiali e diretti che possono colpire le cose assicurate.
Principale obiettivo della polizza è la copertura assicurativa del fabbricato e del relativo
contenuto.
La copertura assicurativa può essere prestata nella forma CLASSIC o nella forma ELITE.
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La forma CLASSIC prevede tra gli altri la copertura ai beni assicurati per i danni materiali e
diretti derivanti, da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi,
implosione, caduta corpi celesti, caduta di aeromobili, satelliti artificiali e cose da essi
trasportate e loro parti.
Rimandiamo per gli aspetti di dettaglio all’art. 1 della Sezione Incendio Forma CLASSIC
nella forma CLASSIC l’Assicurato può inoltre scegliere, in base alle esigenze specifiche,
diverse estensioni tra quelle previste nelle Garanzie Complementari, che devono essere
espressamente richiamate in polizza. Per il dettaglio si rimanda alla lettura dell’art. 3 delle
Condizioni di Assicurazione Incendio.
La Forma ELITE prevede la copertura per i danni materiali e diretti che possono colpire le
cose assicurate tranne quanto espressamente escluso.
A titolo esemplificativo la garanzia copre i danni arrecati al fabbricato ed al contenuto da
fuoriuscita di acqua a seguito di occlusione o rottura accidentale, anche conseguente a
gelo, delle condutture d’acqua (grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento o
condizionamento installati nel fabbricato, tubi interrati, raccordi degli elettrodomestici).
In caso di danno da fuoriuscita di acqua condotta, rimborsa le spese sostenute per la
ricerca e la riparazione del guasto.
La garanzia estende la copertura degli eventi atmosferici anche al fenomeno
dell’allagamento, indennizza le rotture di lastre di cristallo o vetri dovute a cause accidentali o
a fatto di terzi (es. per atti vandalici) Rimandiamo per gli aspetti di dettaglio all’articolo 4 della
Sezione Incendio.
L’Assicurato può inoltre scegliere, in base alle esigenze specifiche, diverse estensioni tra
quelle previste nelle Condizioni Particolari, che devono essere espressamente richiamate in
polizza e corrisposto il relativo premio. Tali estensioni di garanzia possono essere richiamate
per entrambe le forme di copertura Classic ed Elite. Per il dettaglio consultare l’art. 5 delle
Condizioni di Assicurazione Incendio.
MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO
Alcune delle garanzie previste nella Sezione Incendio sono prestate a “primo rischio
assoluto” (esempio garanzia Fenomeno Elettrico).
“Avvertenza”
La forma di assicurazione a primo rischio assoluto prevede che l’assicuratore si
impegni a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma
assicurata, anche se quest’ultima risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati
(valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la
cosiddetta regola proporzionale.
Esempio:
Somma assicurata: 20.000 euro
Danno accertato: 30.000 euro
Ammontare dell’indennizzo: 20.000 euro
“Avvertenza”
Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione
delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato
pagamento dell’indennizzo.
In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio
dall’articolo 2 della Forma CLASSIC e dagli articoli delle singole Garanzie nella Forma
ELITE (art.4) e dalla tabella riassuntiva posta all’inizio della presente sezione.
Ulteriori limitazioni ed esclusioni sono poi previste nelle singole Garanzie
Complementari per la Forma CLASSIC art. 3 della Sezione Incendio, nelle Estensioni
di Garanzia comuni a entrambe le forme (art. 5).
Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia si rimanda alle previsioni
dell’art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e all’art. 1901 del Codice Civile.
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“Avvertenza”
Il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali.
Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle singole Garanzie della Sezione Incendio per
entrambe le forme di copertura (art. 1 e 3 per la forma Classic, art. 4 per la forma Elite
e art. 5 per le condizioni particolari comuni a entrambe le forme) e alla tabella
riassuntiva posta all’inizio della presente sezione.
Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni
numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali
sopra richiamati.
Massimale e somma assicurata: è l’importo contrattualmente stabilito e riportato in
polizza che costituisce il limite entro il quale l’impresa è obbligata a rispondere nei
confronti dell’assicurato nel caso in cui si verifichi un sinistro che colpisca le coperture
assicurate per le quali è prestata la garanzia.
Esempio:
Valore del bene (es. fabbricato): € 100.000,00
Importo sinistro: € 120.000,00
Indennizzo: € 100.000,00
Nel caso in cui i beni vengano assicurati per un importo inferiore, si incorre, in caso di
sinistro, nell’applicazione della regola proporzionale che determina un indennizzo
ridotto.
MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO
Valore del bene (es. fabbricato): € 100.000,00
Importo del sinistro: € 80.000,00
Indennizzo: € 80.000,00
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Esempio
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Valore del bene (es. fabbricato) = € 400.000,00
Importo assicurato al momento del sinistro = € 200.000,00
Importo del sinistro = € 100.000,00
Proporzione tra importo assicurato e valore del bene = 200.000/400.000 = 50% (è stata
assicurata solo la metà del valore del bene)
Indennizzo = 50% di 100.000,00 = € 50.000,00 (applicata la regola proporzionale)
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Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di
sensibilizzare l’attenzione dell’assicurato sull’utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di
evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di
ridurre il premio delle coperture.
La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell’ammontare del danno che rimane
a carico dell’assicurato.
La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in
percentuale.
Esempio:
Franchigia
A) Franchigia = € 50,00
Ammontare del danno = € 200,00
Indennizzo = 200,00 – 50,00 = € 150,00
B) Franchigia = € 50,00
Ammontare del danno = € 40,00
Indennizzo = € 00,00 in quanto l’importo del danno è inferiore alla franchigia
Scoperto
A) Scoperto = 10% dell’ammontare del danno
Ammontare del danno = € 200,00
Importo dello scoperto = 10% X 200,00 = € 20,00
Indennizzo = 200,00 – 20,00 = € 180,00
MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO
B) Scoperto = 10% dell’ammontare del danno, con il minimo di € 30,00
Ammontare del danno = € 200,00
Importo dello scoperto = 10% X 200,00 = € 20,00
Indennizzo = 200,00 – 30,00 = € 170,00
Se l’ammontare del danno è inferiore all’importo del minimo scoperto espresso in
cifra fissa non viene riconosciuto nessuno indennizzo.
Per l’assicurazione parziale si rimanda per il dettaglio all’articolo 13 della Sezione
Incendio.
“AVVERTENZA”
In accordo tra le parti possono essere inseriti limiti, esclusioni, massimali, franchigie e
scoperti che saranno esplicitamente riportati sul simplo di polizza.
4) Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità
“Avvertenza”
Il contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti
sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in
occasione del sinistro, legittimeranno l’impresa a respingere il danno o a riconoscerlo
in misura ridotta fatta salva la facoltà dell’impresa di perseguire anche in sede penale
la tutela dei propri interessi.
Si rimanda all’articolo 1 delle Condizioni Generali di assicurazione nonché agli articoli
1892, 1893, 1894 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle
conseguenze.
“Avvertenza”
Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità a termini di legge.
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5) Aggravamento e diminuzione del rischio
Il contraente deve dare comunicazione scritta all’’Impresa di ogni aggravamento o
diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.
In particolare, in caso di “diminuzione del rischio”, ossia nel caso in cui per sopravvenute
modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi
l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, l’Impresa, a seguito della
comunicazione del contraente, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla
suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio ma potrà recedere dal contratto
entro due mesi dalla comunicazione medesima .
In caso di “aggravamento del rischio”, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche
della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità
che si verifichi l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale
per cui, se l’impresa fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della
stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l’avrebbe stipulata a
condizioni diverse, l’impresa a seguito della comunicazione del contraente, può recedere
dal contratto.
Rimandiamo agli articoli 14 e 15 delle “Condizioni Generali di assicurazione” ed ai sopra citati
articoli del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio.
MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO
nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l’avviso all’Impresa o prima che siano
decorsi i termini per la comunicazione e l’efficacia del recesso, l’Impresa può non pagare
l’indennizzo qualora l’aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la
copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto
oppure (nel caso l’Impresa avrebbe chiesto un premio maggiore al momento della stipula del
contratto) ridurre l’importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che
sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto.
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Esempio
Il contraente non comunica alla società di Assicurazione che, successivamente alla data di
stipula del contratto di assicurazione, ha installato dei rilevatori di fumo nella propria
abitazione.
Esempio
Il contraente non comunica alla società di Assicurazione che, successivamente alla data di
stipula del contratto di assicurazione, ha elevato il fabbricato di 2 piani costruiti interamente in
materiali combustibili.
6) Premi
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente
dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate.
A discrezione del Contraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in
rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%.
“Avvertenza”
L'impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio
anche inferiori ai sei mesi, pagamenti in unica soluzione e coperture temporanee (cioè
di durata inferiore a 1 anno).
L'aumento di premio che sarà applicato nel caso di frazionamenti inferiori ai 6 mesi è
il seguente:
• Frazionamento quadrimestrale:4%
• Frazionamento trimestrale: 5%
Il versamento del premio viene effettuato direttamente in favore di Vittoria
Assicurazioni S.p.A. od in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.
E’ possibile provvedere al pagamento del premio mediante:
- assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa od all'intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.
MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO
Vittoria si riserva la facoltà di concedere il frazionamento mensile del premio con
applicazione di un interesse di frazionamento nella misura del 7% annuo.
Si richiama quanto contenuto nel successivo capoverso "Avvertenza" per quanto
riguarda le modalità di pagamento
“Avvertenza”
Il premio annuo può essere suddiviso in rate mensili con addebito diretto su conto
corrente (SEPA Direct Debit) tramite procedura automatica, previo pagamento
anticipato di una somma pari a un dodicesimo del premio annuale lordo, all'atto di
perfezionamento del contratto.
Il Contraente conferirà apposito mandato a Vittoria perché il pagamento rateizzato del
premio possa avvenire tramite SEPA Direct Debit. In questo caso:
• Vittoria provvederà agli addebiti senza prenotifica al Contraente.
• In caso di mancato addebito del pagamento della rata mensile di premio, entro 5
giorni dalla scadenza la Banca del Contraente comunicherà a Vittoria l'eventuale
mancato addebito.
• Vittoria comunicherà al Contraente al numero di cellulare indicato sul frontespizio di
polizza entro i 5 giorni successivi alla data di comunicazione della Banca, l'esito
negativo del pagamento. Il mandato ha la stessa durata della polizza. Vittoria avrà
facoltà di rinunciare al mandato in caso di mancato addebito per causa imputabile
al Contraente e/o al debitore se diverso dal Contraente. Vittoria comunicherà la
rinuncia al contraente e/o al debitore se diverso dal Contraente a mezzo
raccomandata A.R. con opportuno preavviso.
• Il mandato di pagamento si estingue in caso di cessazione/annullamento per
qualsiasi causa del contratto di assicurazione.
• Il Contraente si impegna a comunicare a Vittoria entro 3 giorni dalla data di modifica
qualsiasi eventuale variazione delle proprie coordinate bancarie (codice IBAN) e/o
eventuali revoche del mandato di addebito SDD disposte dallo stesso.
• La modifica dell'IBAN comporta la sottoscrizione di un nuovo mandato.
• In ogni ipotesi di rinuncia, revoca o di nullità/annullamento per qualsiasi causa del
mandato di addebito S.D.D., il Contraente dovrà provvedere al pagamento delle rate
di Premio ancora dovute e ricalcolate al netto degli interessi di frazionamento. A tale
proposito si precisa che il beneficio della rateizzazione mensile del Premio è
concesso da Vittoria solo nel caso di pagamento tramite addebito S.D.D.
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Qualora in corso di validità del contratto intervengano provvedimenti normativi che
incidano sulla determinazione delle aliquote fiscali applicabili al contratto, Vittoria
comunicherà tempestivamente al Contraente il nuovo importo delle rate mensili che
verranno addebitate. La prenotifica del nuovo importo del premio mensilizzato verrà
eseguita solo in occasione del primo addebito successivo alla modifica.
7) Rivalse
“Avvertenza”
Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del
Contraente/Assicurato fatte salve eventuali ipotesi previste dalla legge.
8) Diritto di recesso
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“Avvertenza”
Il presente contratto può prevedere la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in
favore del contraente sia in favore dell’Impresa.
Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in questione
si rimanda agli articoli 1,6, 12, 13 e 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Relativamente all’art. 13 l’Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso,
mette a disposizione del Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al
periodo di rischio non corso. Qualora la comunicazione di recesso fosse effettuata
meno di 30 giorni prima di una scadenza di premio, il Contraente è esonerato dal
corrispondere il premio e l’assicurazione cessa alla data di tale scadenza.
Inoltre ad ogni scadenza annuale ferma la concessione dello sconto di durata nel caso
di polizza poliennale, l’Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente
polizza in aggiunta a quanto previsto dall’art. 19 - Adeguamento garanzia.
Come specificato all’art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente,
provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del
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contratto alle nuove condizioni di premio.
Qualora non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio,
l’assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno
successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna
formalità.
Nel caso di contratto poliennale il contraente ha inoltre facoltà di recedere dal contratto,
trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 giorni con effetto dalla fine
dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia scelto più garanzie assicurative il recesso
determina la cessazione dell’intero contratto.
9) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda. nell’assicurazione della responsabilità civile il termine
decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso
contro di questo l’azione (parte legata all’esistenza della garanzia).
L’assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o
richiesta fatta per iscritto. L’interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il
riconoscimento del diritto dell’assicurato da parte dell’Impresa.
Ipotesi di decadenza contemplate in polizza
La decadenza dal diritto all’indennizzo in caso di denuncia presentata oltre il termine indicato
in polizza.
La decadenza dal diritto di disdettare il contratto alla scadenza annuale qualora la relativa
comunicazione dia stata inviata oltre il termine previsto in polizza.
La decadenza dal diritto di disdettare il contratto a seguito di sinistro (nei casi in cui tale
facoltà è concessa anche all’assicurato).
10) Legge Applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto, in base all’art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella
italiana.
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11) Regime fiscale
Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al
momento della redazione della presente nota Informativa
Tassazione del Premio
Il premio versato sul presente contratto è gravato di un’imposta a carico del contraente pari
all’importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.
Detrazione Fiscale
Il presente contratto non da diritto ad alcuna detrazione dall’imposta sul reddito delle
persone fisiche dichiarato dal Contraente.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE, RECLAMI E
CONTROVERSIE RELATIVE AL CONTRATTO
12) Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
“Avvertenza”
In caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità le condizioni ed i termini per la
denuncia previsti e regolati dall’articolo 6 e seguenti della Sezione Incendio nonché l’art
7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Qualora vengano nominati i periti per la stima del danno il contraente è tenuto a
sostenere le spese del proprio Perito. Per il dettaglio vedere art. 8 e 9 della Sezione
Incendio
13) Reclami
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto
il profilo dell’attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della
quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati
per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email [email protected]).
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Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel
termine massimo di quarantacinque giorni.
Per individuare correttamente la posizione e dar seguito ad una pronta trattazione della
pratica al fine di fornire una risposta chiara e completa, è necessario indicare:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• numero di polizza e/o numero di sinistro e data dell’evento (in assenza sarà utile indicare il
C.F. e/o le targhe coinvolte);
• sintetica ed esaustiva esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - Via del
Quirinale n. 21 - 00187 Roma; per ulteriori informazioni è possibile consultare l’apposita
sezione dedicata ai reclami del sito internet dell’Impresa www.vittoriaassicurazioni.com.
• negoziazione assistita. E’ una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata
dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto
l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si
intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro,
fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria - vedasi
punto successivo - nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per
ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte,
prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione
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E’ inoltre possibile usufruire delle seguenti modalità alternative per la soluzione delle
controversie.
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assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo.
• Mediazione Obbligatoria. E’ un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale
(mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo
amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una
proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4
marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A.,
deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito
AnIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/COnSuMATORI/Mediazione.html. Le
materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti
reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di
aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da
diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi,
bancari e finanziari”. nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti
dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per
le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.
• Conciliazione paritetica. Sistema semplice e rapido per provare a risolvere il contenzioso
sui sinistri R.C. auto con un’impresa di assicurazione - la cui richiesta di risarcimento non
sia superiore a 15.000,00 euro - senza ricorrere al giudice. nasce da un accordo tra
l’AnIA (Associazione nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei
Consumatori, al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e
ridurre il contenzioso nel settore RC auto. Per accedere alla procedura è possibile
utilizzare il modulo acquisibile dai siti internet delle Associazioni dei consumatori aderenti
al sistema o dell’AnIA, allegando copia della documentazione interessata (richiesta di
risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell’impresa).
Tramite il sito internet della scrivente impresa (www.vittoriaassicurazioni.com) è possibile
acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle
suddette procedure.
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Possono inoltre essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva,
i reclami concernenti: l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto
Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di
attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al
consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari
e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il
reclamante chiede l’attivazione della procedura FIn-nET.
In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio
del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si
lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già
presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.
non rientrano nella competenza dell’IVASS:
a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il
profilo dell’attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative,
che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’IVASS
provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento,
dandone contestuale notizia ai reclamanti;
b. i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare
i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
c. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo unico
dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la
sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione,
nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione,
relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti
finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla COnSOB - via G.B.
Martini 3 - 00198 Roma;
d. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5
dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le
modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno
inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma - Italia.
In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza
ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.
Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l’Autorità Giudiziaria.
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“Avvertenza”
Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai
reclami, è possibile:
• contattare il numero verde 800.016611
• accedere all’apposita sezione dedicata nel sito internet dell’Impresa e compilare il
FORM su http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/forminformazioni.aspx..
14) Arbitrato
“Avvertenza”
Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione
di controversie tra le Parti.
Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano
nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.
In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese
del terzo Perito sono ripartite a metà.
In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
15) Mediazione obbligatoria
Espressamente salve le procedure arbitrali previste in polizza per le controversie in caso di
sinistro, per la soluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto, la legge prevede che
la Parte che intenda promuovere causa debba in precedenza attivare obbligatoriamente una
procedura di mediazione davanti ad uno degli Organismi di mediazione abilitati.
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“Avvertenza”
Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è
possibile:
l contattare il numero verde 800.016611;
l inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected].
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Si rimanda per dettagli all’articolo 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione “Foro
competente e mediazione obbligatoria”
Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel
Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com
Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati
e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
L’Amministratore Delegato
Roberto Guarena
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AREA RISERVATA
In ottemperanza al Provvedimento IVASS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet
dell’Impresa – www.vittoriaassicurazioni.com – è disponibile la nuova “AREA RISERVATA” che
consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.
Per registrarsi è sufficiente inserire:
- Codice fiscale (o Partita IVA);
- un indirizzo e-mail valido;
e seguire le semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail.
Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull’utilizzo del sistema è
attivo il numero verde 800.01.66.11.
Glossario
Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:
Allagamento
Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto:
l a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi
atmosferici diversi da: terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate
e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno,
crollo e collasso strutturale;
l non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché ad infiltrazioni di acqua dal
terreno.
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Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Beni assicurati
Quelli descritti alle definizioni Fabbricato e Contenuto per cui è riportata in polizza la relativa
somma assicurata e ubicati presso l’indirizzo indicato in polizza.
Collezioni
Si intende una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie
e categoria, rari, curiosi o di un certo valore.
Contenuto
il complesso mobiliare per l’arredamento dei locali di abitazione, impianti non fissi (di
prevenzione e/o allarme, trasformatori di corrente, adattatori ecc…), armadi forti,
casseforti,oggetti di vestiario ed indumenti in genere, effetti personali, documenti personali,
oggetti pregiati, preziosi, come di seguito definiti, denaro, provviste di famiglia,
elettrodomestici compresi i relativi accessori di pertinenza (es. tubi di carico o scarico), e
quant’altro di inerente l’abitazione comprese rivestimenti e moquettes, nonché veicoli, a
motore e non (esclusi quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria per legge), il tutto
anche se riposto nelle dipendenze, siano o no separate e, per i capi di vestiario, gli oggetti
personali, i preziosi e il denaro, anche nei locali di villeggiatura o presso alberghi e pensioni.
È compreso, altresì, il mobilio, l’arredamento e l’attrezzatura di uffici o studi professionali,
purchè di proprietà dell’Assicurato, ed esistente in locali comunicanti con l’abitazione stessa.
Sono inoltre comprese le eventuali addizioni e migliorie apportare dall’Assicurato che risulti
locatario dei locali ove sono riposti i beni sopra elencati.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si
autopropaga con elevata velocità.
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Dipendenze
Per “Dipendenze” si intendono tutti quei vani che, pur non essendo strettamente necessari
all’utilizzo di quelli principali che costituiscono l’abitazione, ne integrano la funzione e, più in
generale, hanno un’autonomia di utilizzo derivante dalla particolare collocazione all’interno dell’unità
immobiliare (locali sottotetto o interrati/seminterrati, o costituenti immobili a se stanti posti nell’area
di pertinenza del fabbricato). Si considerano tali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
cantine, ripostigli, solai, garage, legnaie ecc., siano essi comunicanti o meno con l’abitazione.
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Fabbricato
l’intera costruzione edile, destinata ad abitazione, comprese recinzioni e dipendenze (alberi
fotovoltaici, pannelli solari e/o fotovoltaici, centrale termica, box e simili purché stabilmente
fissati al suolo) costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, compresi fissi ed
infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti fissi: idrici, igienici, elettrici, di
riscaldamento e di condizionamento d’aria nonché gli attacchi fissi a parete degli impianti
elettrici ed idraulici (prese – rubinetti ecc…) e punti terminali dei relativi impianti, gli ascensori,
i montacarichi, le scale mobili e le antenne radiotelevisive come pure altri impianti od
installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tinteggiature,
tappezzerie, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, escluso quanto rientra per
definizione nella voce contenuto.
L’assicurazione è prestata per la somma che l’Assicurato dichiara corrispondente al valore a
nuovo del fabbricato assicurato.
Se l’assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre
anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.
Salvo diversa esplicita pattuizione, s’intende assicurata l’intera porzione del fabbricato di
proprietà dell’Assicurato.
Fissi
Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione
secondaria di finimento o protezione.
Franchigia
L’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro.
Furto
È colpevole del reato di furto chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a
chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 del Codice Penale).
Implosione
Eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.
Impresa
VITTORIA ASSICuRAZIOnI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.
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Incendio
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può
autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili
Le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di
fiamma o a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo
La somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di sinistro.
Infissi
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
Lastre
Vetri, cristalli e specchi, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nelle loro
installazioni o scorrevoli su guide.
Massimale
L'ammontare che rappresenta l'obbligazione massima dell'Impresa, per capitale, interessi e spese.
Se per una voce di rischio è previsto un sottolimite di indennizzo, questo non è in aggiunta al
massimale ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima dell'Impresa,
per capitale, interessi e spese, per quella voce di rischio.
Le spese relative alle Vertenze - Spese legali - sono in aggiunta ai massimali nella misura e
nei limiti stabiliti dall'Art. 1917, terzo comma, del Codice Civile, rispetto al massimale o al
sottolimite di indennizzo applicabile.
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Oggetti pregiati
Quadri, sculture, oggetti d’arte non costituenti mobilio e non aventi particolare pregio e di
valore artistico, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, escluso quanto
indicato sotto la definizione preziosi.
Opere D’arte
Oggetti di particolare pregio e di valore artistico, esclusi i gioielli e preziosi in genere, il cui
mercato di riferimento è quello dell’arte e/o dell’antiquariato.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
Preziosi
Gioielli, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di
coltura, corallo, pietro dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso, per uso
domestico o personale, collezioni.
Primo rischio assoluto
Forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene sino alla concorrenza della
somma assicurata, per anno assicurativo, senza applicazione dell’art. 1907 del Codice Civile
(regola proporzionale).
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto
La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane ad esclusivo
carico dell’Assicurato.
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Risarcimento
La somma dovuta dall’Impresa ai terzi danneggiati in caso di sinistro.
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Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad
esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Serramenti
Manufatti in legno, lega metallica, plastica rigida e vetro stratificato di sicurezza destinati alla
protezione fisica delle aperture esistenti nell’abitazione (porte, finestre, porte-finestre,
lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande).
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Solaio
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del
fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Soppalchi, comunque costruiti, che occupano non più di 1/4 della superficie dei vani in cui
si trovano non si considerano solai.
Tetto
L’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il
fabbricato dagli agenti atmosferici.
Valore a nuovo
Per il fabbricato: la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto
il valore dell’area.
Per il contenuto, esclusi gli oggetti pregiati, i preziosi e gli oggetti d’arte costituenti mobilio, i
documenti personali, ma comprese le pellicce: il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate
od asportate con altre nuove uguali oppure equivalenti.
Per oggetti pregiati (escluse pellicce), oggetti d’arte costituenti mobilio e preziosi: il valore di
mercato al momento del sinistro.
Valore intero
Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Qualora al
momento del sinistro venga accertato un valore superiore a quello assicurato, l’Assicurato
sopporta una parte proporzionale del danno così come previsto dall’art. 1907 del Codice
Civile.
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Valori
Denaro, francobolli, carte valori e titoli di credito in genere.
SEZIONE INCENDIO
Le garanzie sono operative a condizione che i fabbricati:
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siano costruiti in cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili,
metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento; sono ammessi materiali diversi
nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni;
siano adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e
studi professionali (cantinati e seminterrati non sono considerati piano se la loro
superficie non supera 1/4 dell’area coperta dal fabbricato);
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siano dotati di canne fumarie opportunamente coibentate in funzione del sistema
di riscaldamento utilizzato e comunque conformi alle norme vigenti al momento
dell’edificazione del fabbricato, oppure se installate successivamente, cosi come
previsto dalla norma UNI 9615 e s.m.i.
siano situati sul territorio Italiano.
1 - Rischi assicurati – Garanzia Base - Forma Classic
È assicurato l’indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al fabbricato e/o al contenuto,
anche se di proprietà di terzi, esclusivamente dagli “Eventi Coperti” di seguito previsti.
Per quanto riguarda il contenuto, i valori, i preziosi, le collezioni, le pellicce, i quadri, gli
arazzi, i tappeti sono assicurati anche quando custoditi temporaneamente in Istituti di
custodia specializzati.
Eventi Coperti
a) incendio;
b) fulmine (per danni da fulmine, si intendono esclusivamente quelli provocati dall’azione
meccanica e diretta del fulmine stesso);
c) scoppio o esplosione non causati da ordigni esplosivi;
d) implosione;
e) caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
f) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità
supersonica;
g) urto di veicoli stradali non in uso o di proprietà dell’Assicurato;
i) rovina di ascensori o montacarichi;
j) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto (non determinato da usura, corrosione,
difetti di materiale o carenza di manutenzione), dagli impianti per la produzione di calore
facenti parte del fabbricato, purché siano collegati mediante adeguate condutture ad
appositi camini.
Inoltre, se conseguenti agli eventi precedentemente descritti l’Impresa indennizza:
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i danni causati alle cose assicurate da eventi che abbiano colpito le stesse oppure enti
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h) furto di fissi ed infissi e guasti cagionati agli stessi dai ladri;
posti nell’ambito di 20 metri da esse, a seguito di:
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- sviluppo di fumi, gas, vapori,
- mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica,
- mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di
riscaldamento o di condizionamento,
- colaggio o fuoriuscita di liquidi;
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i guasti causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza degli ordini dati dalle
Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o
arrestare l’incendio;
le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino
scarico i residuati del sinistro. Le spese saranno rimborsate fino alla concorrenza del
10% dell’importo liquidabile ai sensi di polizza.
Nell’ambito della “Garanzia Base” si intendono comprese anche le seguenti
estensioni:
Oggetti pregiati e preziosi
L’Impresa, non sarà tenuta a pagare, rispetto alla somma assicurata alla partita Contenuto,
indennizzo superiore al 20% della somma stessa con il massimo di Euro 35.000.
Denaro
L’Impresa, non sarà tenuta a pagare, rispetto alla somma assicurata alla partita Contenuto,
indennizzo superiore al 5% della somma stessa con il massimo di Euro 2.500.
Capi di vestiario, oggetti personali, preziosi, denaro
Tali enti si intendono in garanzia anche quando portati con sé dall’Assicurato e/o dai suoi
familiari conviventi in locali di villeggiatura, alberghi e pensioni, temporaneamente occupati
dagli stessi e limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo, ubicati nei Paesi
dell’Unione Europea, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. L’Impresa
non sarà tenuta a pagare, rispetto alla somma assicurata alla partita Contenuto, indennizzo
superiore al 10% della somma stessa con il massimo della metà di ogni limite di indennizzo
indicato alle voci “Oggetti pregiati e preziosi” e “Denaro” della “Garanzia Base – Forma
Classic”. Questa estensione è prestata senza applicazione della regola proporzionale
prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
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Ricorso Terzi
L’Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, fino ad un massimale di
Euro 50.000, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e
spese – quale civilmente responsabile ai termini di legge – per danni materiali e diretti
cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza dovuto a incendio,
implosione, esplosione, scoppio. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni
– totali o parziali – dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali agricole o
di servizi, entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza di Euro 10.000.
Si precisa che, ai fini dell’operatività della garanzia, l’evento che ha cagionato danni a terzi
deve originarsi da beni regolarmente assicurati in polizza.
L’assicurazione non comprende i danni:
l a cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a
qualsiasi titolo;
l
di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
non sono comunque considerati terzi:
l il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui
convivente;
l
l
quando l’Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a
responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto
precedente;
le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica,
sianoqualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del
Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n° 216, nonché gli
amministratori delle medesime.
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Il Contraente/Assicurato deve immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o
penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e
l’Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del
Contraente/Assicurato medesimo.
Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della
propria responsabilità senza il consenso dell’Impresa.
Oggetti portati sui camper
Qualora l’Assicurato o un familiare con lo stesso convivente risulti intestatario di una polizza
“Formula strada in camper”, in corso di validità (per le sezioni Danni – Furto Incendio),
l’assicurazione è operante anche quando capi di vestiario, oggetti personali, preziosi, e
denaro, nonché attrezzi e utensili domestici e per il tempo libero - esclusi cicli e motocicli-,
sono portati in camper dall’assicurato e dai suoi familiari conviventi.
L’assicurazione è prestata per i danni previsti dalla Sezione Incendio 1 - Rischi assicurati Garanzia Base - Forma Classic, qualora ne sia assicurato il contenuto, senza applicazione
della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
in nessun caso l’Impresa sara’ tenuta a corrispondere indennizzo superiore a:
- il 10% della somma assicurata alla partita contenuto se la stessa e’ uguale o superiore
a 15.000 euro
- 1.500 euro, indipendentemente dalla somma assicurata alla partita contenuto, se la
stessa e’ inferiore a 15.000 euro
Restano fermi eventuali sottolimiti, riportati per preziosi e denaro.
Si intendono comunque esclusi gli “accessori” del camper, di serie e non, che
costituiscono l’equipaggiamento stabilmente fissato al veicolo.
Abitazioni con apparecchi a focolare chiuso
Si conviene tra le parti, che per le sole unità abitative dotate di "apparecchi a focolare
chiuso" (così come definiti dalla norma unI 10683) l'Impresa non sarà tenuta a pagare
somma superiore al 50% dell'importo liquidabile a termini di polizza, e con applicazione di
una franchigia di Euro 10.000,00, per danni da Incendio riconducibili a istallazioni difformi
dalle norme vigenti al momento dell’edificazione del fabbricato oppure, se installati
successivamente, così come previsto dalle norme uni 10683 e uni 9615 e s.m.i.
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L’Assicurazione vale per tutti i paesi per i quali e’ operante l’Assicurazione di
Responsabilità Civile auto.
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2 – Esclusioni – Forma Classic
Sono esclusi i danni:
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a) causati da:
1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
2) mareggiate e penetrazione di acqua marina;
3) formazione di ruscelli, accumuli esterni d’acqua, rotture e rigurgiti dei sistemi di
scarico, occlusione di condutture, intasamento di gronde e pluviali;
4) acqua condotta, spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta e
da gas;
5) slavine, valanghe;
6) stillicidio o umidità;
7) cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani,
bufere, tempeste, vento, grandine o trombe d’aria;
b) a cose mobili all’aperto. L’esclusione non si applica in caso di danni da incendio,
esplosione o scoppio e da “eventi sociali e politici”;
c) ad alberi, fiori e coltivazioni in genere;
d) determinati da atti di guerra, guerra civile, occupazione militare ed invasione,
insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi
compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
e) determinati da confisca, o requisizione, o sequestro delle cose assicurate per
ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, o quelli avvenuti in
occasione di serrate;
f) indiretti, che non riguardino la materialità delle cose assicurate, da mancato
godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali pregiudizi o di perdita dei
profitti sperati;
g) da imbrattamento cagionato da atto doloso o vandalico;
h) conseguenti a mancata o anomala produzione o distribuzione di freddo o a
fuoriuscita di liquido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti in polizza;
i) determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da
trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate
dall’accelerazione di particelle atomiche;
j) conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell’Assicurato o del
Contraente;
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k) determinati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate,
frane, trombe d’aria, uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate,
gelo e grandine;
l) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad
usura, corrosione o difetti di materiale;
m) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
n) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli
eventi per i quali è prestata questa garanzia;
o) subiti in occasione di eventi atmosferici da fabbricati o tettoie aperti da uno o più
lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee
esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici,
tendo e tensostrutture e simili, baracche costruite in legno o plastica e quanto in
essi contenuto;
p) furto di fissi ed infissi costituenti accesso a cantine, soffitte, box e dipendenze in
genere, nonchè i guasti cagionati agli stessi dai ladri;
q) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e
circuiti compresi, apparecchi mobili elettrici, apparecchi fonoaudiovisivi, anche se
conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione.
r) lastre.
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3 – Garanzie Complementari – Forma Classic
(valide solo se espressamente richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)
Acqua condotta
L’Impresa a parziale deroga dell’art. 2 “Esclusioni Forma Classic” lettera a) punto 4)
risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua a
seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato di
cui all’ubicazione del rischio indicata in polizza.
L’Impresa non risponde di:
l
l
danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo,
rottura degli impianti automatici di estinzione;
le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro,
di una franchigia di Euro 100.
Danni elettrici
L’Impresa a parziale deroga dell’art. 2 “Esclusioni Forma Classic” lettera q) si obbliga ad
indennizzare all’Assicurato i danni materiali e diretti, non dovuti ad usura o manomissione o
a difetti di manutenzione, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da
qualsiasi motivo occasionati. Si intendono altresì esclusi i danni a software; da rotture
derivanti da vizi di costruzione o difetto di installazione; nonché i danni per i quali deve
rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore o il locatore.
La garanzia si intende operante per gli enti compresi nelle definizioni delle partite
Fabbricato e Contenuto, e solo quando le stesse siano regolarmente indicate in polizza.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di
una franchigia di Euro 150.
L’assicurazione è prestata senza applicazione della regola proporzionale prevista
dall’art. 1907 del Codice Civile.
Eventi Atmosferici
L’Impresa a parziale deroga dell’art. 2 “Esclusioni Forma Classic” lettera k) indennizza i
danni materiali e diretti causati da:
l
l
uragano,
bufera,
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In nessun caso l’Impresa pagherà, per uno o più sinistri nel corso dell’annualità
assicurativa, somma maggiore di quanto indicato alla relativa partita di polizza.
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tempesta,
vento e cose da esso trasportate,
trombe d’aria,
gelo,
grandine,
quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti su
una pluralità di enti assicurati e non, la garanzia è estesa anche ai danni da bagnamento
che si verificassero all’interno del fabbricato ed al contenuto (se assicurato) purché
direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni
provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.
negli stessi termini la garanzia opera anche per i danni materiali e diretti causati da
sovraccarico di neve, sempreché il fabbricato assicurato sia conforme alle vigenti norme
relative ai sovraccarichi da neve.
Agli effetti della presente Garanzia Complementare:
l
l
il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo
sinistro, di una franchigia di Euro 500;
in nessun caso l’Impresa pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all’80%
della somma assicurata.
Si precisa, inoltre, che l’Impresa non sarà tenuta a pagare indennizzo superiore a
Euro 5.000 limitatamente ai danni materiali e diretti causati da grandine a:
l
serramenti, vetrate, lucernari in genere e manufatti in materia plastica traslucida,
facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se, a parziale deroga di quanto indicato
alla lettera o) del capitolo “Esclusioni – Forma Classic”, aperti da uno o più lati.
Eventi sociali e politici
L’Impresa a parziale deroga dell’art. 2 “Esclusioni Forma Classic” lettera d) indennizza:
l
l
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l
i danni materiali e diretti da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di
scioperi, tumulti popolari, sommosse, nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio
organizzato;
gli altri danni materiali e diretti causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone
che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano,
individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o
sabotaggio;
i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i
beni assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse
per oltre 5 giorni consecutivi, l’Impresa non indennizzerà le distruzioni, i guasti od
i danneggiamenti di cui al punto precedente anche se verificatisi durante il
suddetto periodo.
L’Impresa non sarà tenuta a pagare, rispetto alla somma assicurata per il Fabbricato
e/o il Contenuto, indennizzo superiore all’80% della somma stessa, previa
detrazione di una franchigia di Euro 500.
Intasamento grondaie e pluviali
L’Impresa a parziale deroga dell’art. 2 “Esclusioni Forma Classic” lettera a) punto 3)
indennizza i danni arrecati ai beni assicurati da acqua entrata nei fabbricati per intasamento
delle grondaie e dei pluviali causato esclusivamente da grandine, neve o ghiaccio, oppure
da insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere
eccezionale, a meno che il sinistro non derivi da mancata o carente manutenzione.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di
un importo pari al 10% dell’indennizzo medesimo con il minimo di Euro 200.
In nessun caso l’Impresa pagherà, per uno o più sinistri nel corso dell’annualità
assicurativa, somma maggiore di Euro 1.000.
Lastre
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L’Impresa a parziale deroga dell’art. 2 “Esclusioni Forma Classic” lettera r) indennizza i danni
materiali e diretti consistenti nella rottura delle lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro,
esistenti nei locali occupati dall’Assicurato, dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi o
verificatisi in occasione di furto, consumato o tentato, sempreché alla data di entrata in vigore
della presente polizza esse siano tutte perfettamente integre ed esenti da incrinature o da
altri difetti. Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture
indennizzabili a termini di polizza. La garanzia è estesa alle rotture avvenute in occasione di
scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché alle rotture causate da persone che
prendano parte a tali avvenimenti o che compiano, individualmente od in associazione, atti
vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
Ad integrazione di quanto indicato all’art. 2 “Esclusioni Forma Classic” si intendono
esclusi i danni:
a) derivanti da crollo o assestamento del fabbricato o distacco di parti di esso,
restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi, lavori sulla strade o ai relativi
supporti, sostegni e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui
le stesse sono collocate;
b) alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione, alle vetrerie e cristallerie
portatili, ai tubi al neon, alle lampade, lampadari e simili.
In nessun caso l’Impresa pagherà, per uno o più sinistri nel corso dell’annualità
assicurativa, somma maggiore di quanto indicato alla relativa partita di polizza.
L’assicurazione è prestata senza applicazione della regola proporzionale prevista
dall’art. 1907 del Codice Civile.
Occlusione di condutture – trabocco e/o rigurgito di fogna
L’Impresa a parziale deroga dell’art. 2 “Esclusioni Forma Classic” lettera a) punto 3)
risponde dei danni prodotti da spargimento d’acqua conseguente ad occlusione degli
impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel fabbricato o
conseguenti a trabocco e/o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del fabbricato stesso.
a) ad occlusione delle grondaie e dei pluviali di pertinenza del fabbricato qualora
non richiamata la garanzia complementare “Intasamento grondaie e pluviali”;
b) ad occlusione, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica.
Agli effetti della presente garanzia:
l
il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo
sinistro, di un importo pari a Euro 200;
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Ad integrazione di quanto indicato all’’art. 2 “Esclusioni Forma Classic” si intendono
esclusi i danni conseguenti:
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In nessun caso l’Impresa pagherà, per uno o più sinistri, somma maggiore di Euro
1.000.
Le spese necessariamente sostenute per la ricerca dell’occlusione e le conseguenti
operazioni di ripristino si intendono indennizzabili anche a termini della presente
estensione, in aumento al suddetto limite di indennizzo, a condizione che al momento del
sinistro sia operante in polizza la garanzia “Spese di ricerca e riparazione guasti da acqua
condotta”, nei limiti dalla stessa previsti.
Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta
In caso di danno indennizzabile a termini della garanzia “Acqua Condotta” l’Impresa a
parziale deroga dell’art. 2 “Esclusioni Forma Classic” lettera a) punto 4) qualora sia
assicurato il fabbricato, in caso di rottura, guasto od occlusione accidentali che abbiano
provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative tubazioni, si rimborsano:
l
l
per quelle installate nel fabbricato, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione
della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata, nonché per il
ripristino delle parti di fabbricato danneggiate, sino ad un massimo di Euro 4.000;
per quelle interrate, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del
guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata, con un massimo di Euro
1.500.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato
previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari ad Euro 200.
Le spese di ricerca e riparazione sono escluse se relative a impianti di irrigazione.
Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas
L’Impresa a parziale deroga dell’art. 2 “Esclusioni Forma Classic” lettera a) punto 4) in caso
di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di pertinenza del fabbricato assicurato,
indennizza, qualora sia assicurato il fabbricato, le spese sostenute per riparare o sostituire
le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas nonché quelle
relative alla demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere
conformi alle normative vigenti gli impianti del fabbricato.
Agli effetti della presente garanzia :
l
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l
il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo
sinistro, di un importo pari a Euro 100;
in nessun caso l’Impresa pagherà, per uno o più sinistri, somma maggiore di Euro
1.000.
4 - Rischi assicurati – Forma Elite
È assicurato l’indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al fabbricato e/o al contenuto,
anche se di proprietà di terzi, subiti per cause non espressamente escluse.
L’assicurazione non comprende i danni:
1) da guasti e/o rotture in genere a seguito di cadute, urti, sovraccarico ed
escursione termica. Da guasti meccanici e/o da anormale od improprio
funzionamento. L’esclusione non si applica in caso di danni da incendio,
esplosione o scoppio, fulmine, eventi atmosferici, sovraccarico di neve, fuoriuscita
di acqua, urto di veicoli stradali non in uso o di proprietà dell’Assicurato, caduta di
aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
2) di furto, tentato furto, furto con destrezza, rapina, estorsione, scippo, ad
eccezione del furto di fissi ed infissi e dei guasti cagionati agli stessi dai ladri;
3) da truffa, estorsione, appropriazione indebita, ammanchi, sottrazioni o smarrimenti;
4) conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell’Assicurato o del
Contraente. Sono tuttavia compresi i danni provocati allo scopo d’impedire o di
arrestare l’evento dannoso;
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5) causati direttamente da animali;
6) causati dal naturale deperimento, usura, deterioramento, logoramento,
corrosione, ossidazione o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici.
L’esclusione non si applica in caso di danni da incendio, esplosione o scoppio;
7) da assestamenti, fessurazioni, distacco d’intonaci, di finiture, di cornicioni, di
grondaie. L’esclusione non si applica in caso di danni da incendio, esplosione o
scoppio, eventi atmosferici e sociopolitici;
8) causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazioni, rifacimento o
ristrutturazione;
9) determinati da atti di guerra, guerra civile, occupazione militare ed invasione,
insurrezione;
10) determinati da confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per
ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, o quelli avvenuti
in occasione di serrate;
11) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni,
esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
12) conseguenti a mancata od anomala produzione e distribuzione di freddo o a
fuoriuscita di liquido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti in polizza;
13) determinati da terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche,
mareggiate e penetrazioni di acqua marina, da valanghe e slavine, da cedimento
o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
14) da imbrattamento cagionato da atto doloso o vandalico, ad eccezione delle sole
pareti interne dei fabbricati assicurati;
15) a software;
17) a strade e sentieri, ad alberi, fiori, coltivazioni in genere;
18) indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la
materialità delle cose assicurate; da mancato godimento od uso delle cose
assicurate, di altri eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati, salvo
quanto previsto alla garanzia “indennità aggiuntiva” del capitolo “Altre garanzie
sempre operanti”;
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16) a coperture pressostatiche, tendo e tensostrutture, serre e loro contenuto,
gazebo e cose mobili all’esterno dei locali assicurati. L’esclusione non si applica
in caso di danni da incendio, esplosione o scoppio ed eventi sociali e politici;
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19) a veicoli a motore, natanti e loro parti;
20) da rotture derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione nonché quelle
verificatesi in occasione di traslochi;
21) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o
locatore delle cose assicurate;
22) dovuti a difetti noti al Contraente e/o Assicurato all’atto di stipulazione della polizza;
23) causati o subiti da impianti di irrigazione eccezion fatta per quanto riguarda i
danni da fenomeno elettrico (solo per impianti di irrigazione collegati a corrente
elettrica);
24) a beni relativi ad attività commerciali e/o artigianali;
25) a denaro, carte valori e titoli di credito, per la parte eccedente il 10% della
somma assicurata per il contenuto;
26) ad opere d’arte fisse di valore singolo superiore a Euro 10.000;
27) da rotture e danneggiamenti, conseguenti ad eventi garantiti dalla presente
Forma di Garanzia, delle cose assicurate temporaneamente in deposito o
riparazione presso terzi, in eccedenza a Euro 5.000;
28) da infiltrazioni di acqua dovute a difetti di impermeabilizzazione e i danni
conseguenti all’infiltrazione di acqua dal terreno;
29) da acqua piovana ed allagamenti, in eccedenza a Euro 2.500 per sinistro. Sono
tuttavia indennizzabili i danni al contenuto ed alle parti interne dei fabbricati sino
alla concorrenza delle somme assicurate rispettivamente per il fabbricato e il
contenuto se l’acqua penetra direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni
contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti del fabbricato dalla
violenza del fenomeno atmosferico o da sovraccarico di neve;
30) causati da umidità, stillicidio, da acqua penetrata attraverso finestre e lucernari
lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
31) subiti in occasione di eventi atmosferici da fabbricati o tettoie aperti da uno o più
lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee
esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici,
tendo e tensostrutture e simili, baracche costruite in legno o plastica e quanto in
essi contenuto, salvo quanto previsto al successivo punto b) del capitolo “Limiti
di indennizzo o franchigie - Forma Elite”;
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32) relativi a spese di demolizione e sgombero, salvo quanto previsto nell’apposito
paragrafo;
33) relativi a spese di ricerca e riparazione, salvo quanto previsto negli appositi
paragrafi;
34) non derivanti da azione meccanica e diretta del fulmine.
Spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento
In caso di sinistro indennizzabile in base alla presente forma di garanzia, sono comprese le
spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e
smaltire al più vicino scarico i residuati del sinistro, sino alla concorrenza del 20%
dell’indennizzo liquidabile, fermo quanto previsto al capitolo “Limiti di indennizzo o
franchigie – Forma Elite”.
Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta
Qualora sia assicurato il fabbricato, in caso di rottura, guasto od occlusione accidentali
che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative tubazioni, si
rimborsano:
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per quelle installate nel fabbricato, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione
della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata, nonché per il
ripristino delle parti di fabbricato danneggiate, sino ad un massimo di Euro 4.000;
per quelle interrate, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del
guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata, con un massimo di Euro
1.500.
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Le spese di ricerca e riparazione sono escluse se relative a impianti di irrigazione.
Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas
L’Impresa in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di pertinenza del
fabbricato assicurato, indennizza, qualora sia assicurato il fabbricato, le spese sostenute
per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla
dispersione di gas nonché quelle relative alla demolizione o il ripristino di parti del
fabbricato assicurato.
Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere
conformi alle normative vigenti gli impianti del fabbricato.
Agli effetti della presente garanzia:
l
in nessuno caso l’Impresa pagherà, per uno o più sinistri, somma maggiore di Euro
1.000.
Nell’ambito della “Forma Elite” si intendono comprese anche le seguenti
estensioni:
Rischi nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni
Per i capi di vestiario, gli oggetti personali, i preziosi ed il denaro portati con sé
dall’Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura, alberghi e pensioni,
temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente al periodo della loro permanenza in
luogo, ubicati nei Paesi dell’Unione Europea, Repubblica di San Marino e Stato Città
del Vaticano l’Impresa non sarà tenuta a pagare, rispetto alla somma assicurata alla partita
contenuto, indennizzo superiore al 10% della somma stessa.
L’assicurazione è prestata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’art.
1907 del Codice Civile.
L’impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, fino ad un massimale di
Euro 50.000, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e
spese – quale civilmente responsabile ai termini di legge – per danni materiali e diretti
cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza dovuto a incendio,
implosione, esplosione, scoppio. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni
– totali o parziali – dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali agricole o
di servizi, entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza di Euro 10.000.
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Ricorso Terzi
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Si precisa che, ai fini dell’operatività della garanzia, l’evento che ha cagionato danni a terzi
deve originarsi da beni regolarmente assicurati in polizza.
L’assicurazione non comprende i danni:
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a cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a
qualsiasi titolo;
di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
l il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se
con lui convivente;
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quando l’Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio
aresponsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui
al punto precedente;
le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano
qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del
Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n° 216, nonché gli
amministratori delle medesime.
Il Contraente/Assicurato deve immediatamente informare l’Impresa delle procedure
civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla
difesa e l’Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del
Contraente/Assicurato medesimo.
Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento
della propria responsabilità senza il consenso dell’Impresa.
Indennità aggiuntiva
A seguito di sinistro indennizzabile in base alla presente forma di garanzia,
all’Assicurato verrà riconosciuto fino al 20% dell’indennizzo liquidabile, per le partite
Fabbricato, Contenuto e Rischio locativo, a titolo di rimborso per le seguenti spese in
quanto sostenute e documentate:
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mancato godimento del fabbricato dichiarato totalmente inagibile da ente competente. Il
mancato godimento, rimborsato per il tempo occorrente al ripristino del fabbricato
danneggiato, con il limite di un anno, è rappresentato dalle spese di soggiorno in
albergo situato nel comune ove è ubicato il fabbricato;
spese di perizia;
perdita dei canoni di locazione non percepiti dall’Assicurato in qualità di locatore oppure dei
canoni versati dall’Assicurato in qualità di locatario. I canoni di locazione saranno versati per il
tempo occorrente al ripristino del fabbricato danneggiato, con il limite di un anno;
per spese di trasloco, deposito e ricollocamento dell’arredamento domestico presente
nel fabbricato dichiarato inagibile. Le spese saranno rimborsate per il tempo occorrente
al ripristino del fabbricato danneggiato, con il limite di un anno;
per i costi o oneri che dovessero comunque gravare sull’Assicurato e che lo stesso
dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei
fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di Legge al momento del sinistro, o per altri
oneri conseguenti al sinistro;
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spese per il rifacimento di documenti di famiglia;
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spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito da serbatoi.
Lastre
L’Impresa si obbliga ad indennizzare, fino ad un massimale di Euro 2.000, i danni materiali
e diretti consistenti nella rottura delle lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro, esistenti nei
locali occupati dall’Assicurato, dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi o verificatisi in
occasione di furto, consumato o tentato, sempreché alla data di entrata in vigore della
presente polizza esse siano tutte perfettamente integre ed esenti da incrinature o da altri
difetti. Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture
indennizzabili a termini di polizza.
La garanzia è estesa alle rotture avvenute in occasione di scioperi, tumulti popolari e
sommosse, nonché alle rotture causate da persone che prendano parte a tali avvenimenti
o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli
di terrorismo o sabotaggio.
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Sono esclusi i danni:
a) determinati da atti di guerra, insurrezione, atti di terrorismo o di sabotaggio
organizzato, occupazione militare, invasione;
b) determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da
trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate
dall’accelerazione di particelle atomiche;
c) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente;
d) determinati da trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni,
alluvioni, mareggiate, frane;
e) da gelo;
f) derivanti da crollo o assestamento del fabbricato o distacco di parti di esso,
restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi, lavori sulle lastre o ai
relativi supporti, sostegni e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei
mobili su cui le stesse sono collocate;
g) alle lastre aventi speciale valore artistico, alle vetrerie e cristallerie portatili, ai tubi
al neon, alle lampade, lampadari e simili.
La garanzia si intende operante per le lastre comprese nel fabbricato e/o nel
contenuto se assicurata la relativa somma.
Oggetti portati sui camper
Qualora l’Assicurato o un familiare con lo stesso convivente risulti intestatario di una polizza
“Formula strada in camper”, in corso di validità (per le sezioni Danni – Furto Incendio),
l’assicurazione è operante anche quando capi di vestiario, oggetti personali, preziosi, e
denaro, nonché attrezzi e utensili domestici e per il tempo libero - esclusi cicli e motocicli-,
sono portati in camper dall’assicurato e dai suoi familiari conviventi.
in nessun caso l’Impresa sara’ tenuta a corrispondere indennizzo superiore a:
- il 10% della somma assicurata alla partita contenuto se la stessa e’ uguale o superiore
a 15.000 euro
- 1.500 euro, indipendentemente dalla somma assicurata alla partita contenuto, se la
stessa e’ inferiore a 15.000 euro
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l’assicurazione è prestata per i danni previsti dalla sezione Incendio 4 - Rischi assicurati Forma Elite, qualora ne sia assicurato il contenuto, senza applicazione della regola
proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
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Restano fermi eventuali sottolimiti, riportati per preziosi e denaro.
Si intendono comunque esclusi gli “accessori” del camper, di serie e non, che
costituiscono l’equipaggiamento stabilmente fissato al veicolo.
L’Assicurazione vale per tutti i paesi per i quali e’ operante l’Assicurazione di
Responsabilità Civile auto.
Limiti di indennizzo o franchigie – Forma Elite
1) Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con l’applicazione della franchigia
assoluta indicata in polizza, ridotta a Euro 150 per i danni elettrici. La franchigia
non si applica per i sinistri causati da incendio, fulmine, scoppio, esplosione,
fumo, gas, vapori ed alle lastre.
2) S’intendono operanti i seguenti limiti di indennizzo:
a) Relativamente ai danni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici in nessun
caso l’Impresa pagherà somma maggiore a Euro 10.000;
b) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da grandine a serramenti,
vetrate, lucernari in genere e manufatti in materia plastica traslucida, facenti
parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati, in nessun caso
l’impresa pagherà somma maggiore a Euro 10.000.
c) si conviene, inoltre, che per le sole unità abitative dotate di "apparecchi a
focolare chiuso" (così come definiti dalla norma UNI 10683) l'Impresa non sarà
tenuta a pagare somma superiore al 50% dell'importo liquidabile a termini di
polizza, e con applicazione di una franchigia di Euro 10.000,00, per danni da
Incendio riconducibili a istallazioni difformi dalle norme vigenti al momento
dell’edificazione del fabbricato oppure, se installati successivamente, così
come previsto dalle norme uni 10683 e uni 9615 e s.m.i.
d) L'Impresa, in caso di sinistro da imbrattamento cagionato da atto doloso o
vandalico, indennizza i danni occorsi alle sole pareti interne dei fabbricati
assicurati, con il limite, per uno o più sinistri, pari ad Euro 1.000 per annualità
assicurativa.
5 - Condizioni particolari
(valide solo se espressamente richiamate in polizza ed attivabili sia per la “Forma
Classic” che per la “Forma Elite”)
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Ricorso Terzi
In aggiunta a quanto stabilito al punto 1 “Rischi assicurati – Garanzia Base - Forma
Classic” ed al punto “Ricorso Terzi - Forma Elite”, l’Impresa si obbliga a tenere indenne il
Contraente/Assicurato fino alla concorrenza di un ulteriore massimale convenuto. Pertanto
l’ammontare complessivo del risarcimento non potrà essere superiore alla somma indicata
in polizza.
L’estensione ai danni derivanti da interruzioni - totali o parziali - dell’utilizzo dei beni, nonché
di attività industriali, commerciali, agricole, è prestata entro il massimale complessivo
stabilito e fino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.
Rischio Locativo
L’Impresa assicura, fino alla concorrenza del massimale convenuto in polizza, il
risarcimento delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare nei casi di sua
responsabilità a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile per danni diretti e
materiali cagionati da incendio, implosione, esplosione, scoppio ai locali tenuti in locazione,
nei limiti della somma assicurata.
Spese di pernottamento a seguito di un evento sismico
(VALIDA SOLO PER FABBRICATI ASSICURATI A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO)
L’impresa, qualora l’abitazione assicurata sia inagibile in conseguenza di un evento
sismico, provvede a rimborsare le spese le spese di pernottamento in albergo fino a un
massimo per Sinistro e anno di Euro 5.000,00.
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6 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese,
comprese quelle per i guasti alle cose assicurate prodotte dall’Assicurato o da
terzi allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio, sono a carico dell’Impresa
secondo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all’Impresa,
entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del
Codice Civile.
Il Contraente/Assicurato deve altresì:
c) in caso di evento di sospetta origine dolosa fare, nei 5 giorni successivi,
dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in
particolare, il momento d’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità
approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa
all’Impresa;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza
avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità,
quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato
particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con
indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi
registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto
dall’Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno o dichiara
danneggiate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o
manomette cose salvate od adopera, a giustificazione, mezzi o documenti
menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o
facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
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7 - Esagerazione dolosa del danno
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8 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare dell’indennizzo è definito direttamente tra l’Assicurato/Contraente e
l’Impresa.
Nell’eventualità di mancato accordo le parti possono concordemente conferire, per
iscritto, mandato a due periti nominati uno dall’Impresa e uno dal
Contraente/Assicurato. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi
disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito
interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono
prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da
altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere
alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio
Perito, o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine sono
demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto,
su istanza anche di una sola delle Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del
proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
9 - Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e
riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il
rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 6 - Obblighi in caso di
sinistro;
d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore
che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione
di cui all’art. 10 - Valore delle cose assicurate al momento del sinistro;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio, in
conformità alle disposizioni contrattuali.
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I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla
maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito
verbale unitamente alle stime dettagliate, da redigersi in due esemplari, uno per
ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali
rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o
di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione
od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto
deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono
dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
10 - Valore delle cose assicurate al momento del sinistro
L’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al
momento del sinistro è ottenuta secondo i criteri che seguono:
l
Fabbricato o rischio locativo
si stima il relativo “valore a nuovo”.
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Contenuto
si stima il relativo “valore a nuovo”.
11 - Forma di assicurazione
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L’assicurazione può essere stipulata, secondo quanto indicato in polizza, nelle seguenti
forme:
l partite Fabbricato e Contenuto: le garanzie sono attivabili sia a Valore Intero che a Primo
Rischio Assoluto
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partite Danni Elettrici e Lastre: le garanzie sono attivabili solo a Primo Rischio Assoluto.
12 - Determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola
partita assicurata, l’ammontare del danno è così determinato:
l
Fabbricato o rischio locativo
si stima la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle
soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei residui.
l
Contenuto
come differenza fra il “valore a nuovo” delle cose assicurate ed il “valore a nuovo” delle
cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, fermi i limiti previsti.
L’Impresa inoltre:
- per i documenti personali pagherà le sole spese di rifacimento;
- per le carte valori pagherà il solo valore nominale indicato sulle stesse.
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L’Assicurato acquista il diritto al pagamento dell’intero indennizzo purché
proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del
fabbricato entro 12 mesi dalla data del sinistro, nello stesso luogo o in altra
località sempreché non ne derivi aggravio all’Impresa. Se ciò non avviene,
l’Impresa limita l’indennizzo al valore delle cose al momento del sinistro al netto
di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di
conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso
ed a ogni altra circostanza concomitante. Le spese di demolizione, sgombero,
trasporto e smaltimento dei residui del sinistro devono essere tenute separate
dalle stime di cui sopra.
Tale ammontare non potrà comunque essere indennizzato in misura superiore al
doppio del valore del fabbricato e/o del contenuto al momento del sinistro.
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13 - Forma a Valore Intero - Tolleranza in caso di assicurazione parziale
Se al momento del sinistro la somma assicurata per il fabbricato o per il rischio locativo
risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell’area, e per il
contenuto al valore di rimpiazzo, l’Impresa risponde dei danni nel rapporto esistente tra i
due suddetti importi. Tuttavia, se al momento del sinistro, i valori di esistenza stimati non
superano di oltre il 10% la somma assicurata, non si darà luogo all’applicazione della
regola proporzionale.
14 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e se dalla documentazione attestante
il risultato delle indagini preliminari relative al sinistro non si evidenzia nessuno dei casi
previsti all’art. 2, lettera j) o art. 4 punto 4), l’Impresa deve provvedere al pagamento
dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
15 - Anticipo indennizzo
Se non sono sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro o del suo presunto
importo e se l’indennizzo complessivo è prevedibile in almeno Euro 20.000,
l’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione, il pagamento di un
acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle
risultanze acquisite. L’obbligazione dell’Impresa verrà in essere dopo 60 giorni dalla
data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla
richiesta dell’anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 250.000, qualunque sia
l’ammontare stimato del sinistro.
16 - Buona fede
La mancata comunicazione da parte dell’Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti
il rischio non comporteranno decadenza del diritto all’indennizzo/risarcimento, né riduzione dello
stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.
L’Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior
rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
17 - Titoli di credito
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Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) l’Impresa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle
rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire all’Impresa l’indennizzo per essi percepito non appena, per
effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti
inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli
effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i
quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
18 - Rinuncia alla rivalsa
L’Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del
Codice Civile verso inquilini, parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici
dell’Assicurato, purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di rivalsa verso il
responsabile medesimo.
19 - Limite massimo dell’indennizzo
Eccettuati i casi previsti dall’art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio, nonché
quanto previsto agli artt. 1 e 4 per le spese di demolizione, sgombero, trasporto e
smaltimento dei residuati del sinistro, per nessun titolo l’Impresa potrà essere tenuta a
pagare somma maggiore di quella assicurata.
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Note
Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Reg. Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia
20149 Milano Via Ignazio Gardella, 2 | [email protected]
Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sezione I n.1.00014 | Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008
PB 058.165.0116 - MULTIRISCHI CASA E FAMIGLIA - INCENDIO
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