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FASCICOLO INFORMATIVO Contratto di Assicurazione del Ramo Danni Multirischi Casa e Famiglia Incendio Il presente Fascicolo Informativo contiene: Nota Informativa Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Indice Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010) pag. 5 Glossario pag. 17 pag. 1 di 40 I N D I C E SEZIONE INCENDIO 1 - Rischi assicurati – Garanzia Base Forma Classic pag. 21 2 - Esclusioni – Forma Classic pag. 24 3 - Garanzie Complementari – Forma Classic pag. 25 4 - Rischi assicurati – Forma Elite pag. 28 5 - Condizioni particolari pag. 34 6 - Obblighi in caso di sinistro pag. 35 7 - Esagerazione dolosa del danno pag. 35 8 - Procedura per la valutazione del danno pag. 36 9 - Mandato dei periti pag. 36 pag. 36 11 - Forma di assicurazione pag. 37 12 - Determinazione del danno pag. 37 13 - Forma a Valore Intero - Tolleranza in caso di Assicurazione parziale pag. 38 14 - Pagamento dell’indennizzo pag. 38 15 - Anticipo indennizzo pag. 38 16 - Buona fede pag. 38 17 - Titoli di credito pag. 38 18 - Rinuncia alla rivalsa pag. 39 19 - Limite massimo dell’indennizzo pag. 39 MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO 10 - Valore delle cose assicurate al momento del sinistro pag. 2 di 40 T A B E L L A D I S I N T E S I Sezione Incendio - Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo Garanzia o bene colpito da sinistro Riferimento (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) (art.) Scoperto Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione) (per sinistro salvo diversa indicazione) Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/ esistenza, se indicato) Sezione Incendio Spese demolizione e sgombero 1 10% dell’importo liquidabile ai sensi di polizza Oggetti pregiati e preziosi 1 20% della somma assicurata con il massimo di Euro 35.000 Denaro 1 5% della somma assicurata con il massimo di Euro 2.500 1 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo della metà di ogni limite di indennizzo indicato alle voci “Oggetti pregiati e preziosi” “Denaro” della “Forma di Garanzia” “Classic” 1 Massimale Euro 50.000. Euro 10.000,00 per danni da interruzioni parziali o totali dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi Capi di vestiario, oggetti personali, preziosi, denaro in locali di villeggiatura, alberghi e pensioni, per il periodo di permanenza, ubicati nei Paesi dell’Unione Europea, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano Ricorso Terzi MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO Estensioni di Garanzia Supplementari per la Forma “Classic” Acqua Condotta 3 Euro 100,00 100% Danni Elettrici 3 Euro 150,00 La somma assicurata alla relativa partita Eventi Atmosferici e Sovraccarico di neve 3 Euro 500,00 80% della somma assicurata Grandine su serramenti, vetrate, lucernari in genere e manufatti in materia plastica traslucida, facenti parte di fabbricati o tettoie, aperti da 1 o più lati 3 Euro 500,00 Euro 5.000,00 Eventi Sociali e Politici 3 Euro 500,00 80% della somma assicurata Intasamento Gronde e Pluviali 3 Euro 200,00 Euro 1.000,00 Lastre 3 Occlusione di condutture – trabocco e/o rigurgito di fogna 3 Euro 200,00 Euro 1.000,00 Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta 3 Euro 200,00 Euro 4.000,00 per le tubazioni installate nel fabbricato. Euro 1.500,00 per le tubazioni interrate. Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas 3 Euro 100,00 Euro 1.000,00 10% minimo Euro 200,00 La somma assicurata pag. 3 di 40 Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) Riferimento (art.) Scoperto Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione) (per sinistro salvo diversa indicazione) Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/ esistenza, se indicato) Forma “Elite” FRANCHIGIA FRONTALE PER EVENTO: EURO 200/400 COME INDICATO SUL SIMPLO DI POLIZZA Denaro 4 10% della somma assicurata per il contenuto Opere d’arte fisse 4 Fino a un valore singolo di Euro 10.000 Rottura e danneggiamenti di cose assicurate temporaneamente in deposito presso terzi 4 Fino a un valore di Euro 5.000 Acqua piovana e allagamenti Spese demolizione e sgombero 4 Euro 2.500,00 4 20% dell’indennizzo liquidabile Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta 4 Euro 4.000,00 per le tubazioni installate nel fabbricato. Euro 1.500,00 per le tubazioni interrate. Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas 4 Capi di vestiario, oggetti personali, preziosi, denaro in locali di villeggiatura, alberghi e pensioni, per il periodo di permanenza, ubicati nei Paesi dell’Unione Europea, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano 4 10% della somma assicurata alla partita Contenuto Ricorso Terzi 4 Massimale Euro 50.000. Euro 10.000,00 per danni da interruzioni parziali o totali dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi Indennità aggiuntiva 4 20% dell’indennizzo liquidabile T A B E L L A D I S I N T E S I Euro 1.000,00 MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO pag. 4 di 40 Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) T A B E L L A D I S I N T E S I Fenomeni Elettrici Riferimento (art.) 4 Scoperto Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione) (per sinistro salvo diversa indicazione) Euro 150,00 Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/ esistenza, se indicato) Euro 10.000,00 Forma “Elite” FRANCHIGIA FRONTALE PER EVENTO: EURO 200/400 COME INDICATO SUL SIMPLO DI POLIZZA Grandine su serramenti, vetrate, lucernari in genere e manufatti in materia plastica traslucida, facenti parte di fabbricati o tettoie, aperti da 1 o più lati Acqua condotta 4 Euro 10.000,00 Eventi Atmosferici e Sovraccarico di neve 4 La somma assicurata alle partite Fabbricato e Contenuto Eventi Sociali e Politici 4 La somma assicurata alle partite Fabbricato e Contenuto Condizioni particolari valide par entrambe le Forme Ricorso Terzi 5 Il massimale in eccedenza a quanto previsto nella garanzia base. Interruzione di attività 20% del massimale Rischio locativo 5 La somma assicurata MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO Condizioni che regolano il caso di sinistro Assicurazione parziale: non applicazione della regola proporzionale 13 fino al 10% di insufficienza di somma assicurata Anticipo Indennizzi 15 acconto pari al 50% dell’importo indennizzabile pari almeno a Euro 20.000,00 Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010) La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP (ora IVASS). Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente Nota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il Contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto. A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONI 1) Informazioni Generali Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni Sede e Direzione: Italia, 20149 Milano, Via Ignazio Gardella nr. 2 Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 20 36 93 Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com Posta elettronica: [email protected] – (nr. verde 800.016611) PEC: [email protected] Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni a norma dell’art. 65 R.D.L n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984 Codice Fiscale e numero d’iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158 R.E.A. n. 54871 Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 Capogruppo del gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei gruppi Assicurativi n. 008. pag. 5 di 40 N O T A I N F O R M A T I V A 2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa* Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 485,756.665 milioni di euro di cui 67,378.924 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 343,442.408 milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 2,2 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. * dati riferiti all’ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il presente contratto può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga. Il Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 60 giorni* prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito rinnovo del contratto. (*30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un “consumatore” ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo). Termini e modalità per l’esercizio della medesima sono regolati dall’art. 12 delle Condizioni Generali di assicurazione. MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO “Avvertenza” pag. 6 di 40 N O T A 3) Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Il contratto qui descritto consiste in un assicurazione contro i rischi da incendio e altri danni materiali e diretti che possono colpire le cose assicurate. Principale obiettivo della polizza è la copertura assicurativa del fabbricato e del relativo contenuto. La copertura assicurativa può essere prestata nella forma CLASSIC o nella forma ELITE. I N F O R M A T I V A La forma CLASSIC prevede tra gli altri la copertura ai beni assicurati per i danni materiali e diretti derivanti, da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, implosione, caduta corpi celesti, caduta di aeromobili, satelliti artificiali e cose da essi trasportate e loro parti. Rimandiamo per gli aspetti di dettaglio all’art. 1 della Sezione Incendio Forma CLASSIC nella forma CLASSIC l’Assicurato può inoltre scegliere, in base alle esigenze specifiche, diverse estensioni tra quelle previste nelle Garanzie Complementari, che devono essere espressamente richiamate in polizza. Per il dettaglio si rimanda alla lettura dell’art. 3 delle Condizioni di Assicurazione Incendio. La Forma ELITE prevede la copertura per i danni materiali e diretti che possono colpire le cose assicurate tranne quanto espressamente escluso. A titolo esemplificativo la garanzia copre i danni arrecati al fabbricato ed al contenuto da fuoriuscita di acqua a seguito di occlusione o rottura accidentale, anche conseguente a gelo, delle condutture d’acqua (grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento installati nel fabbricato, tubi interrati, raccordi degli elettrodomestici). In caso di danno da fuoriuscita di acqua condotta, rimborsa le spese sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto. La garanzia estende la copertura degli eventi atmosferici anche al fenomeno dell’allagamento, indennizza le rotture di lastre di cristallo o vetri dovute a cause accidentali o a fatto di terzi (es. per atti vandalici) Rimandiamo per gli aspetti di dettaglio all’articolo 4 della Sezione Incendio. L’Assicurato può inoltre scegliere, in base alle esigenze specifiche, diverse estensioni tra quelle previste nelle Condizioni Particolari, che devono essere espressamente richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio. Tali estensioni di garanzia possono essere richiamate per entrambe le forme di copertura Classic ed Elite. Per il dettaglio consultare l’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione Incendio. MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO Alcune delle garanzie previste nella Sezione Incendio sono prestate a “primo rischio assoluto” (esempio garanzia Fenomeno Elettrico). “Avvertenza” La forma di assicurazione a primo rischio assoluto prevede che l’assicuratore si impegni a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest’ultima risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale. Esempio: Somma assicurata: 20.000 euro Danno accertato: 30.000 euro Ammontare dell’indennizzo: 20.000 euro “Avvertenza” Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dall’articolo 2 della Forma CLASSIC e dagli articoli delle singole Garanzie nella Forma ELITE (art.4) e dalla tabella riassuntiva posta all’inizio della presente sezione. Ulteriori limitazioni ed esclusioni sono poi previste nelle singole Garanzie Complementari per la Forma CLASSIC art. 3 della Sezione Incendio, nelle Estensioni di Garanzia comuni a entrambe le forme (art. 5). Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia si rimanda alle previsioni dell’art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e all’art. 1901 del Codice Civile. pag. 7 di 40 N O T A I N F O R M A T I V A “Avvertenza” Il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali. Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle singole Garanzie della Sezione Incendio per entrambe le forme di copertura (art. 1 e 3 per la forma Classic, art. 4 per la forma Elite e art. 5 per le condizioni particolari comuni a entrambe le forme) e alla tabella riassuntiva posta all’inizio della presente sezione. Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati. Massimale e somma assicurata: è l’importo contrattualmente stabilito e riportato in polizza che costituisce il limite entro il quale l’impresa è obbligata a rispondere nei confronti dell’assicurato nel caso in cui si verifichi un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia. Esempio: Valore del bene (es. fabbricato): € 100.000,00 Importo sinistro: € 120.000,00 Indennizzo: € 100.000,00 Nel caso in cui i beni vengano assicurati per un importo inferiore, si incorre, in caso di sinistro, nell’applicazione della regola proporzionale che determina un indennizzo ridotto. MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO Valore del bene (es. fabbricato): € 100.000,00 Importo del sinistro: € 80.000,00 Indennizzo: € 80.000,00 pag. 8 di 40 Esempio N O T A Valore del bene (es. fabbricato) = € 400.000,00 Importo assicurato al momento del sinistro = € 200.000,00 Importo del sinistro = € 100.000,00 Proporzione tra importo assicurato e valore del bene = 200.000/400.000 = 50% (è stata assicurata solo la metà del valore del bene) Indennizzo = 50% di 100.000,00 = € 50.000,00 (applicata la regola proporzionale) I N F O R M A T I V A Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l’attenzione dell’assicurato sull’utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture. La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell’ammontare del danno che rimane a carico dell’assicurato. La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale. Esempio: Franchigia A) Franchigia = € 50,00 Ammontare del danno = € 200,00 Indennizzo = 200,00 – 50,00 = € 150,00 B) Franchigia = € 50,00 Ammontare del danno = € 40,00 Indennizzo = € 00,00 in quanto l’importo del danno è inferiore alla franchigia Scoperto A) Scoperto = 10% dell’ammontare del danno Ammontare del danno = € 200,00 Importo dello scoperto = 10% X 200,00 = € 20,00 Indennizzo = 200,00 – 20,00 = € 180,00 MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO B) Scoperto = 10% dell’ammontare del danno, con il minimo di € 30,00 Ammontare del danno = € 200,00 Importo dello scoperto = 10% X 200,00 = € 20,00 Indennizzo = 200,00 – 30,00 = € 170,00 Se l’ammontare del danno è inferiore all’importo del minimo scoperto espresso in cifra fissa non viene riconosciuto nessuno indennizzo. Per l’assicurazione parziale si rimanda per il dettaglio all’articolo 13 della Sezione Incendio. “AVVERTENZA” In accordo tra le parti possono essere inseriti limiti, esclusioni, massimali, franchigie e scoperti che saranno esplicitamente riportati sul simplo di polizza. 4) Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità “Avvertenza” Il contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno l’impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell’impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi. Si rimanda all’articolo 1 delle Condizioni Generali di assicurazione nonché agli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze. “Avvertenza” Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità a termini di legge. pag. 9 di 40 N O T A I N F O R M A T I V A 5) Aggravamento e diminuzione del rischio Il contraente deve dare comunicazione scritta all’’Impresa di ogni aggravamento o diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile. In particolare, in caso di “diminuzione del rischio”, ossia nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, l’Impresa, a seguito della comunicazione del contraente, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio ma potrà recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione medesima . In caso di “aggravamento del rischio”, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale per cui, se l’impresa fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l’avrebbe stipulata a condizioni diverse, l’impresa a seguito della comunicazione del contraente, può recedere dal contratto. Rimandiamo agli articoli 14 e 15 delle “Condizioni Generali di assicurazione” ed ai sopra citati articoli del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio. MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l’avviso all’Impresa o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l’efficacia del recesso, l’Impresa può non pagare l’indennizzo qualora l’aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto oppure (nel caso l’Impresa avrebbe chiesto un premio maggiore al momento della stipula del contratto) ridurre l’importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto. pag. 10 di 40 N O T A I N F O R M A T I V A Esempio Il contraente non comunica alla società di Assicurazione che, successivamente alla data di stipula del contratto di assicurazione, ha installato dei rilevatori di fumo nella propria abitazione. Esempio Il contraente non comunica alla società di Assicurazione che, successivamente alla data di stipula del contratto di assicurazione, ha elevato il fabbricato di 2 piani costruiti interamente in materiali combustibili. 6) Premi Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate. A discrezione del Contraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%. “Avvertenza” L'impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio anche inferiori ai sei mesi, pagamenti in unica soluzione e coperture temporanee (cioè di durata inferiore a 1 anno). L'aumento di premio che sarà applicato nel caso di frazionamenti inferiori ai 6 mesi è il seguente: • Frazionamento quadrimestrale:4% • Frazionamento trimestrale: 5% Il versamento del premio viene effettuato direttamente in favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. od in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto. E’ possibile provvedere al pagamento del premio mediante: - assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa od all'intermediario; - bonifico bancario; - moneta elettronica - pagamento in conto corrente postale; - pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore. MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO Vittoria si riserva la facoltà di concedere il frazionamento mensile del premio con applicazione di un interesse di frazionamento nella misura del 7% annuo. Si richiama quanto contenuto nel successivo capoverso "Avvertenza" per quanto riguarda le modalità di pagamento “Avvertenza” Il premio annuo può essere suddiviso in rate mensili con addebito diretto su conto corrente (SEPA Direct Debit) tramite procedura automatica, previo pagamento anticipato di una somma pari a un dodicesimo del premio annuale lordo, all'atto di perfezionamento del contratto. Il Contraente conferirà apposito mandato a Vittoria perché il pagamento rateizzato del premio possa avvenire tramite SEPA Direct Debit. In questo caso: • Vittoria provvederà agli addebiti senza prenotifica al Contraente. • In caso di mancato addebito del pagamento della rata mensile di premio, entro 5 giorni dalla scadenza la Banca del Contraente comunicherà a Vittoria l'eventuale mancato addebito. • Vittoria comunicherà al Contraente al numero di cellulare indicato sul frontespizio di polizza entro i 5 giorni successivi alla data di comunicazione della Banca, l'esito negativo del pagamento. Il mandato ha la stessa durata della polizza. Vittoria avrà facoltà di rinunciare al mandato in caso di mancato addebito per causa imputabile al Contraente e/o al debitore se diverso dal Contraente. Vittoria comunicherà la rinuncia al contraente e/o al debitore se diverso dal Contraente a mezzo raccomandata A.R. con opportuno preavviso. • Il mandato di pagamento si estingue in caso di cessazione/annullamento per qualsiasi causa del contratto di assicurazione. • Il Contraente si impegna a comunicare a Vittoria entro 3 giorni dalla data di modifica qualsiasi eventuale variazione delle proprie coordinate bancarie (codice IBAN) e/o eventuali revoche del mandato di addebito SDD disposte dallo stesso. • La modifica dell'IBAN comporta la sottoscrizione di un nuovo mandato. • In ogni ipotesi di rinuncia, revoca o di nullità/annullamento per qualsiasi causa del mandato di addebito S.D.D., il Contraente dovrà provvedere al pagamento delle rate di Premio ancora dovute e ricalcolate al netto degli interessi di frazionamento. A tale proposito si precisa che il beneficio della rateizzazione mensile del Premio è concesso da Vittoria solo nel caso di pagamento tramite addebito S.D.D. pag. 11 di 40 N O T A I N F O R M A T I V A Qualora in corso di validità del contratto intervengano provvedimenti normativi che incidano sulla determinazione delle aliquote fiscali applicabili al contratto, Vittoria comunicherà tempestivamente al Contraente il nuovo importo delle rate mensili che verranno addebitate. La prenotifica del nuovo importo del premio mensilizzato verrà eseguita solo in occasione del primo addebito successivo alla modifica. 7) Rivalse “Avvertenza” Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato fatte salve eventuali ipotesi previste dalla legge. 8) Diritto di recesso MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO “Avvertenza” Il presente contratto può prevedere la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del contraente sia in favore dell’Impresa. Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in questione si rimanda agli articoli 1,6, 12, 13 e 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Relativamente all’art. 13 l’Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la comunicazione di recesso fosse effettuata meno di 30 giorni prima di una scadenza di premio, il Contraente è esonerato dal corrispondere il premio e l’assicurazione cessa alla data di tale scadenza. Inoltre ad ogni scadenza annuale ferma la concessione dello sconto di durata nel caso di polizza poliennale, l’Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza in aggiunta a quanto previsto dall’art. 19 - Adeguamento garanzia. Come specificato all’art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del pag. 12 di 40 N O T A I N F O R M A T I V A contratto alle nuove condizioni di premio. Qualora non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l’assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità. Nel caso di contratto poliennale il contraente ha inoltre facoltà di recedere dal contratto, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 giorni con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia scelto più garanzie assicurative il recesso determina la cessazione dell’intero contratto. 9) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. nell’assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione (parte legata all’esistenza della garanzia). L’assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. L’interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell’assicurato da parte dell’Impresa. Ipotesi di decadenza contemplate in polizza La decadenza dal diritto all’indennizzo in caso di denuncia presentata oltre il termine indicato in polizza. La decadenza dal diritto di disdettare il contratto alla scadenza annuale qualora la relativa comunicazione dia stata inviata oltre il termine previsto in polizza. La decadenza dal diritto di disdettare il contratto a seguito di sinistro (nei casi in cui tale facoltà è concessa anche all’assicurato). 10) Legge Applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto, in base all’art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana. MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO 11) Regime fiscale Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente nota Informativa Tassazione del Premio Il premio versato sul presente contratto è gravato di un’imposta a carico del contraente pari all’importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo. Detrazione Fiscale Il presente contratto non da diritto ad alcuna detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE, RECLAMI E CONTROVERSIE RELATIVE AL CONTRATTO 12) Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo “Avvertenza” In caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dall’articolo 6 e seguenti della Sezione Incendio nonché l’art 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Qualora vengano nominati i periti per la stima del danno il contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito. Per il dettaglio vedere art. 8 e 9 della Sezione Incendio 13) Reclami Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email [email protected]). pag. 13 di 40 N O T A I N F O R M A T I V A Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. Per individuare correttamente la posizione e dar seguito ad una pronta trattazione della pratica al fine di fornire una risposta chiara e completa, è necessario indicare: • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • numero di polizza e/o numero di sinistro e data dell’evento (in assenza sarà utile indicare il C.F. e/o le targhe coinvolte); • sintetica ed esaustiva esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma; per ulteriori informazioni è possibile consultare l’apposita sezione dedicata ai reclami del sito internet dell’Impresa www.vittoriaassicurazioni.com. • negoziazione assistita. E’ una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria - vedasi punto successivo - nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO E’ inoltre possibile usufruire delle seguenti modalità alternative per la soluzione delle controversie. pag. 14 di 40 N O T A I N F O R M A T I V A assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo. • Mediazione Obbligatoria. E’ un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito AnIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/COnSuMATORI/Mediazione.html. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”. nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti. • Conciliazione paritetica. Sistema semplice e rapido per provare a risolvere il contenzioso sui sinistri R.C. auto con un’impresa di assicurazione - la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro - senza ricorrere al giudice. nasce da un accordo tra l’AnIA (Associazione nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori, al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore RC auto. Per accedere alla procedura è possibile utilizzare il modulo acquisibile dai siti internet delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema o dell’AnIA, allegando copia della documentazione interessata (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell’impresa). Tramite il sito internet della scrivente impresa (www.vittoriaassicurazioni.com) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure. MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO Possono inoltre essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIn-nET. In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. non rientrano nella competenza dell’IVASS: a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b. i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla COnSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma; d. i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma - Italia. In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti. Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l’Autorità Giudiziaria. pag. 15 di 40 N O T A I N F O R M A T I V A “Avvertenza” Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile: • contattare il numero verde 800.016611 • accedere all’apposita sezione dedicata nel sito internet dell’Impresa e compilare il FORM su http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/forminformazioni.aspx.. 14) Arbitrato “Avvertenza” Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito. In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà. In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. 15) Mediazione obbligatoria Espressamente salve le procedure arbitrali previste in polizza per le controversie in caso di sinistro, per la soluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto, la legge prevede che la Parte che intenda promuovere causa debba in precedenza attivare obbligatoriamente una procedura di mediazione davanti ad uno degli Organismi di mediazione abilitati. MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO “Avvertenza” Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile: l contattare il numero verde 800.016611; l inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. pag. 16 di 40 N O T A I N F O R M A T I V A Si rimanda per dettagli all’articolo 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione “Foro competente e mediazione obbligatoria” Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. L’Amministratore Delegato Roberto Guarena MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO AREA RISERVATA In ottemperanza al Provvedimento IVASS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet dell’Impresa – www.vittoriaassicurazioni.com – è disponibile la nuova “AREA RISERVATA” che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio. Per registrarsi è sufficiente inserire: - Codice fiscale (o Partita IVA); - un indirizzo e-mail valido; e seguire le semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail. Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull’utilizzo del sistema è attivo il numero verde 800.01.66.11. Glossario Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato: Allagamento Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto: l a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da: terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale; l non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché ad infiltrazioni di acqua dal terreno. pag. 17 di 40 G L O S S A R I O Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Beni assicurati Quelli descritti alle definizioni Fabbricato e Contenuto per cui è riportata in polizza la relativa somma assicurata e ubicati presso l’indirizzo indicato in polizza. Collezioni Si intende una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un certo valore. Contenuto il complesso mobiliare per l’arredamento dei locali di abitazione, impianti non fissi (di prevenzione e/o allarme, trasformatori di corrente, adattatori ecc…), armadi forti, casseforti,oggetti di vestiario ed indumenti in genere, effetti personali, documenti personali, oggetti pregiati, preziosi, come di seguito definiti, denaro, provviste di famiglia, elettrodomestici compresi i relativi accessori di pertinenza (es. tubi di carico o scarico), e quant’altro di inerente l’abitazione comprese rivestimenti e moquettes, nonché veicoli, a motore e non (esclusi quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria per legge), il tutto anche se riposto nelle dipendenze, siano o no separate e, per i capi di vestiario, gli oggetti personali, i preziosi e il denaro, anche nei locali di villeggiatura o presso alberghi e pensioni. È compreso, altresì, il mobilio, l’arredamento e l’attrezzatura di uffici o studi professionali, purchè di proprietà dell’Assicurato, ed esistente in locali comunicanti con l’abitazione stessa. Sono inoltre comprese le eventuali addizioni e migliorie apportare dall’Assicurato che risulti locatario dei locali ove sono riposti i beni sopra elencati. Contraente Il soggetto che stipula l’assicurazione. Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO Dipendenze Per “Dipendenze” si intendono tutti quei vani che, pur non essendo strettamente necessari all’utilizzo di quelli principali che costituiscono l’abitazione, ne integrano la funzione e, più in generale, hanno un’autonomia di utilizzo derivante dalla particolare collocazione all’interno dell’unità immobiliare (locali sottotetto o interrati/seminterrati, o costituenti immobili a se stanti posti nell’area di pertinenza del fabbricato). Si considerano tali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: cantine, ripostigli, solai, garage, legnaie ecc., siano essi comunicanti o meno con l’abitazione. pag. 18 di 40 G L O S S A R I O Fabbricato l’intera costruzione edile, destinata ad abitazione, comprese recinzioni e dipendenze (alberi fotovoltaici, pannelli solari e/o fotovoltaici, centrale termica, box e simili purché stabilmente fissati al suolo) costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti fissi: idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria nonché gli attacchi fissi a parete degli impianti elettrici ed idraulici (prese – rubinetti ecc…) e punti terminali dei relativi impianti, gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili e le antenne radiotelevisive come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tinteggiature, tappezzerie, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, escluso quanto rientra per definizione nella voce contenuto. L’assicurazione è prestata per la somma che l’Assicurato dichiara corrispondente al valore a nuovo del fabbricato assicurato. Se l’assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune. Salvo diversa esplicita pattuizione, s’intende assicurata l’intera porzione del fabbricato di proprietà dell’Assicurato. Fissi Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. Franchigia L’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro. Furto È colpevole del reato di furto chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 del Codice Penale). Implosione Eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna. Impresa VITTORIA ASSICuRAZIOnI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici. MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Incombustibili Le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno. Indennizzo La somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di sinistro. Infissi Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni. Lastre Vetri, cristalli e specchi, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide. Massimale L'ammontare che rappresenta l'obbligazione massima dell'Impresa, per capitale, interessi e spese. Se per una voce di rischio è previsto un sottolimite di indennizzo, questo non è in aggiunta al massimale ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima dell'Impresa, per capitale, interessi e spese, per quella voce di rischio. Le spese relative alle Vertenze - Spese legali - sono in aggiunta ai massimali nella misura e nei limiti stabiliti dall'Art. 1917, terzo comma, del Codice Civile, rispetto al massimale o al sottolimite di indennizzo applicabile. pag. 19 di 40 G L O S S A R I O Oggetti pregiati Quadri, sculture, oggetti d’arte non costituenti mobilio e non aventi particolare pregio e di valore artistico, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, escluso quanto indicato sotto la definizione preziosi. Opere D’arte Oggetti di particolare pregio e di valore artistico, esclusi i gioielli e preziosi in genere, il cui mercato di riferimento è quello dell’arte e/o dell’antiquariato. Polizza Il documento che prova l’assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente all’Impresa. Preziosi Gioielli, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, corallo, pietro dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso, per uso domestico o personale, collezioni. Primo rischio assoluto Forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, per anno assicurativo, senza applicazione dell’art. 1907 del Codice Civile (regola proporzionale). Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. Scoperto La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane ad esclusivo carico dell’Assicurato. MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO Risarcimento La somma dovuta dall’Impresa ai terzi danneggiati in caso di sinistro. pag. 20 di 40 G L O S S A R I O Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio. Serramenti Manufatti in legno, lega metallica, plastica rigida e vetro stratificato di sicurezza destinati alla protezione fisica delle aperture esistenti nell’abitazione (porte, finestre, porte-finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande). Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Solaio Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. Soppalchi, comunque costruiti, che occupano non più di 1/4 della superficie dei vani in cui si trovano non si considerano solai. Tetto L’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. Valore a nuovo Per il fabbricato: la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell’area. Per il contenuto, esclusi gli oggetti pregiati, i preziosi e gli oggetti d’arte costituenti mobilio, i documenti personali, ma comprese le pellicce: il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate od asportate con altre nuove uguali oppure equivalenti. Per oggetti pregiati (escluse pellicce), oggetti d’arte costituenti mobilio e preziosi: il valore di mercato al momento del sinistro. Valore intero Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Qualora al momento del sinistro venga accertato un valore superiore a quello assicurato, l’Assicurato sopporta una parte proporzionale del danno così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile. MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO Valori Denaro, francobolli, carte valori e titoli di credito in genere. SEZIONE INCENDIO Le garanzie sono operative a condizione che i fabbricati: l l l l siano costruiti in cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni; siano adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali (cantinati e seminterrati non sono considerati piano se la loro superficie non supera 1/4 dell’area coperta dal fabbricato); pag. 21 di 40 I N C E N D I O siano dotati di canne fumarie opportunamente coibentate in funzione del sistema di riscaldamento utilizzato e comunque conformi alle norme vigenti al momento dell’edificazione del fabbricato, oppure se installate successivamente, cosi come previsto dalla norma UNI 9615 e s.m.i. siano situati sul territorio Italiano. 1 - Rischi assicurati – Garanzia Base - Forma Classic È assicurato l’indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al fabbricato e/o al contenuto, anche se di proprietà di terzi, esclusivamente dagli “Eventi Coperti” di seguito previsti. Per quanto riguarda il contenuto, i valori, i preziosi, le collezioni, le pellicce, i quadri, gli arazzi, i tappeti sono assicurati anche quando custoditi temporaneamente in Istituti di custodia specializzati. Eventi Coperti a) incendio; b) fulmine (per danni da fulmine, si intendono esclusivamente quelli provocati dall’azione meccanica e diretta del fulmine stesso); c) scoppio o esplosione non causati da ordigni esplosivi; d) implosione; e) caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate; f) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; g) urto di veicoli stradali non in uso o di proprietà dell’Assicurato; i) rovina di ascensori o montacarichi; j) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto (non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione), dagli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché siano collegati mediante adeguate condutture ad appositi camini. Inoltre, se conseguenti agli eventi precedentemente descritti l’Impresa indennizza: l i danni causati alle cose assicurate da eventi che abbiano colpito le stesse oppure enti MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO h) furto di fissi ed infissi e guasti cagionati agli stessi dai ladri; posti nell’ambito di 20 metri da esse, a seguito di: pag. 22 di 40 I N C E N D I O - sviluppo di fumi, gas, vapori, - mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, - mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, - colaggio o fuoriuscita di liquidi; l l i guasti causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza degli ordini dati dalle Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o arrestare l’incendio; le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico i residuati del sinistro. Le spese saranno rimborsate fino alla concorrenza del 10% dell’importo liquidabile ai sensi di polizza. Nell’ambito della “Garanzia Base” si intendono comprese anche le seguenti estensioni: Oggetti pregiati e preziosi L’Impresa, non sarà tenuta a pagare, rispetto alla somma assicurata alla partita Contenuto, indennizzo superiore al 20% della somma stessa con il massimo di Euro 35.000. Denaro L’Impresa, non sarà tenuta a pagare, rispetto alla somma assicurata alla partita Contenuto, indennizzo superiore al 5% della somma stessa con il massimo di Euro 2.500. Capi di vestiario, oggetti personali, preziosi, denaro Tali enti si intendono in garanzia anche quando portati con sé dall’Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura, alberghi e pensioni, temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo, ubicati nei Paesi dell’Unione Europea, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. L’Impresa non sarà tenuta a pagare, rispetto alla somma assicurata alla partita Contenuto, indennizzo superiore al 10% della somma stessa con il massimo della metà di ogni limite di indennizzo indicato alle voci “Oggetti pregiati e preziosi” e “Denaro” della “Garanzia Base – Forma Classic”. Questa estensione è prestata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile. MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO Ricorso Terzi L’Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, fino ad un massimale di Euro 50.000, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai termini di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza dovuto a incendio, implosione, esplosione, scoppio. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni – totali o parziali – dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza di Euro 10.000. Si precisa che, ai fini dell’operatività della garanzia, l’evento che ha cagionato danni a terzi deve originarsi da beni regolarmente assicurati in polizza. L’assicurazione non comprende i danni: l a cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; l di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. non sono comunque considerati terzi: l il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; l l quando l’Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, sianoqualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n° 216, nonché gli amministratori delle medesime. pag. 23 di 40 I N C E N D I O Il Contraente/Assicurato deve immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l’Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente/Assicurato medesimo. Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell’Impresa. Oggetti portati sui camper Qualora l’Assicurato o un familiare con lo stesso convivente risulti intestatario di una polizza “Formula strada in camper”, in corso di validità (per le sezioni Danni – Furto Incendio), l’assicurazione è operante anche quando capi di vestiario, oggetti personali, preziosi, e denaro, nonché attrezzi e utensili domestici e per il tempo libero - esclusi cicli e motocicli-, sono portati in camper dall’assicurato e dai suoi familiari conviventi. L’assicurazione è prestata per i danni previsti dalla Sezione Incendio 1 - Rischi assicurati Garanzia Base - Forma Classic, qualora ne sia assicurato il contenuto, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile. in nessun caso l’Impresa sara’ tenuta a corrispondere indennizzo superiore a: - il 10% della somma assicurata alla partita contenuto se la stessa e’ uguale o superiore a 15.000 euro - 1.500 euro, indipendentemente dalla somma assicurata alla partita contenuto, se la stessa e’ inferiore a 15.000 euro Restano fermi eventuali sottolimiti, riportati per preziosi e denaro. Si intendono comunque esclusi gli “accessori” del camper, di serie e non, che costituiscono l’equipaggiamento stabilmente fissato al veicolo. Abitazioni con apparecchi a focolare chiuso Si conviene tra le parti, che per le sole unità abitative dotate di "apparecchi a focolare chiuso" (così come definiti dalla norma unI 10683) l'Impresa non sarà tenuta a pagare somma superiore al 50% dell'importo liquidabile a termini di polizza, e con applicazione di una franchigia di Euro 10.000,00, per danni da Incendio riconducibili a istallazioni difformi dalle norme vigenti al momento dell’edificazione del fabbricato oppure, se installati successivamente, così come previsto dalle norme uni 10683 e uni 9615 e s.m.i. MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO L’Assicurazione vale per tutti i paesi per i quali e’ operante l’Assicurazione di Responsabilità Civile auto. pag. 24 di 40 2 – Esclusioni – Forma Classic Sono esclusi i danni: I N C E N D I O a) causati da: 1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali; 2) mareggiate e penetrazione di acqua marina; 3) formazione di ruscelli, accumuli esterni d’acqua, rotture e rigurgiti dei sistemi di scarico, occlusione di condutture, intasamento di gronde e pluviali; 4) acqua condotta, spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta e da gas; 5) slavine, valanghe; 6) stillicidio o umidità; 7) cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, vento, grandine o trombe d’aria; b) a cose mobili all’aperto. L’esclusione non si applica in caso di danni da incendio, esplosione o scoppio e da “eventi sociali e politici”; c) ad alberi, fiori e coltivazioni in genere; d) determinati da atti di guerra, guerra civile, occupazione militare ed invasione, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; e) determinati da confisca, o requisizione, o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, o quelli avvenuti in occasione di serrate; f) indiretti, che non riguardino la materialità delle cose assicurate, da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati; g) da imbrattamento cagionato da atto doloso o vandalico; h) conseguenti a mancata o anomala produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di liquido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti in polizza; i) determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche; j) conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell’Assicurato o del Contraente; MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO k) determinati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, trombe d’aria, uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, gelo e grandine; l) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale; m) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati; n) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata questa garanzia; o) subiti in occasione di eventi atmosferici da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tendo e tensostrutture e simili, baracche costruite in legno o plastica e quanto in essi contenuto; p) furto di fissi ed infissi costituenti accesso a cantine, soffitte, box e dipendenze in genere, nonchè i guasti cagionati agli stessi dai ladri; q) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchi mobili elettrici, apparecchi fonoaudiovisivi, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione. r) lastre. pag. 25 di 40 I N C E N D I O 3 – Garanzie Complementari – Forma Classic (valide solo se espressamente richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio) Acqua condotta L’Impresa a parziale deroga dell’art. 2 “Esclusioni Forma Classic” lettera a) punto 4) risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato di cui all’ubicazione del rischio indicata in polizza. L’Impresa non risponde di: l l danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione; le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione; Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 100. Danni elettrici L’Impresa a parziale deroga dell’art. 2 “Esclusioni Forma Classic” lettera q) si obbliga ad indennizzare all’Assicurato i danni materiali e diretti, non dovuti ad usura o manomissione o a difetti di manutenzione, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. Si intendono altresì esclusi i danni a software; da rotture derivanti da vizi di costruzione o difetto di installazione; nonché i danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore o il locatore. La garanzia si intende operante per gli enti compresi nelle definizioni delle partite Fabbricato e Contenuto, e solo quando le stesse siano regolarmente indicate in polizza. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di Euro 150. L’assicurazione è prestata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile. Eventi Atmosferici L’Impresa a parziale deroga dell’art. 2 “Esclusioni Forma Classic” lettera k) indennizza i danni materiali e diretti causati da: l l uragano, bufera, MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO In nessun caso l’Impresa pagherà, per uno o più sinistri nel corso dell’annualità assicurativa, somma maggiore di quanto indicato alla relativa partita di polizza. pag. 26 di 40 I N C E N D I O l l l l l tempesta, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, gelo, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti su una pluralità di enti assicurati e non, la garanzia è estesa anche ai danni da bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato ed al contenuto (se assicurato) purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti. negli stessi termini la garanzia opera anche per i danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, sempreché il fabbricato assicurato sia conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi da neve. Agli effetti della presente Garanzia Complementare: l l il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500; in nessun caso l’Impresa pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all’80% della somma assicurata. Si precisa, inoltre, che l’Impresa non sarà tenuta a pagare indennizzo superiore a Euro 5.000 limitatamente ai danni materiali e diretti causati da grandine a: l serramenti, vetrate, lucernari in genere e manufatti in materia plastica traslucida, facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se, a parziale deroga di quanto indicato alla lettera o) del capitolo “Esclusioni – Forma Classic”, aperti da uno o più lati. Eventi sociali e politici L’Impresa a parziale deroga dell’art. 2 “Esclusioni Forma Classic” lettera d) indennizza: l l MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO l i danni materiali e diretti da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; gli altri danni materiali e diretti causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, l’Impresa non indennizzerà le distruzioni, i guasti od i danneggiamenti di cui al punto precedente anche se verificatisi durante il suddetto periodo. L’Impresa non sarà tenuta a pagare, rispetto alla somma assicurata per il Fabbricato e/o il Contenuto, indennizzo superiore all’80% della somma stessa, previa detrazione di una franchigia di Euro 500. Intasamento grondaie e pluviali L’Impresa a parziale deroga dell’art. 2 “Esclusioni Forma Classic” lettera a) punto 3) indennizza i danni arrecati ai beni assicurati da acqua entrata nei fabbricati per intasamento delle grondaie e dei pluviali causato esclusivamente da grandine, neve o ghiaccio, oppure da insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale, a meno che il sinistro non derivi da mancata o carente manutenzione. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 10% dell’indennizzo medesimo con il minimo di Euro 200. In nessun caso l’Impresa pagherà, per uno o più sinistri nel corso dell’annualità assicurativa, somma maggiore di Euro 1.000. Lastre pag. 27 di 40 I N C E N D I O L’Impresa a parziale deroga dell’art. 2 “Esclusioni Forma Classic” lettera r) indennizza i danni materiali e diretti consistenti nella rottura delle lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro, esistenti nei locali occupati dall’Assicurato, dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi o verificatisi in occasione di furto, consumato o tentato, sempreché alla data di entrata in vigore della presente polizza esse siano tutte perfettamente integre ed esenti da incrinature o da altri difetti. Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza. La garanzia è estesa alle rotture avvenute in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché alle rotture causate da persone che prendano parte a tali avvenimenti o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. Ad integrazione di quanto indicato all’art. 2 “Esclusioni Forma Classic” si intendono esclusi i danni: a) derivanti da crollo o assestamento del fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi, lavori sulla strade o ai relativi supporti, sostegni e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate; b) alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione, alle vetrerie e cristallerie portatili, ai tubi al neon, alle lampade, lampadari e simili. In nessun caso l’Impresa pagherà, per uno o più sinistri nel corso dell’annualità assicurativa, somma maggiore di quanto indicato alla relativa partita di polizza. L’assicurazione è prestata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile. Occlusione di condutture – trabocco e/o rigurgito di fogna L’Impresa a parziale deroga dell’art. 2 “Esclusioni Forma Classic” lettera a) punto 3) risponde dei danni prodotti da spargimento d’acqua conseguente ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel fabbricato o conseguenti a trabocco e/o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del fabbricato stesso. a) ad occlusione delle grondaie e dei pluviali di pertinenza del fabbricato qualora non richiamata la garanzia complementare “Intasamento grondaie e pluviali”; b) ad occlusione, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica. Agli effetti della presente garanzia: l il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a Euro 200; MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO Ad integrazione di quanto indicato all’’art. 2 “Esclusioni Forma Classic” si intendono esclusi i danni conseguenti: pag. 28 di 40 I N C E N D I O l In nessun caso l’Impresa pagherà, per uno o più sinistri, somma maggiore di Euro 1.000. Le spese necessariamente sostenute per la ricerca dell’occlusione e le conseguenti operazioni di ripristino si intendono indennizzabili anche a termini della presente estensione, in aumento al suddetto limite di indennizzo, a condizione che al momento del sinistro sia operante in polizza la garanzia “Spese di ricerca e riparazione guasti da acqua condotta”, nei limiti dalla stessa previsti. Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta In caso di danno indennizzabile a termini della garanzia “Acqua Condotta” l’Impresa a parziale deroga dell’art. 2 “Esclusioni Forma Classic” lettera a) punto 4) qualora sia assicurato il fabbricato, in caso di rottura, guasto od occlusione accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative tubazioni, si rimborsano: l l per quelle installate nel fabbricato, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata, nonché per il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate, sino ad un massimo di Euro 4.000; per quelle interrate, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata, con un massimo di Euro 1.500. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari ad Euro 200. Le spese di ricerca e riparazione sono escluse se relative a impianti di irrigazione. Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas L’Impresa a parziale deroga dell’art. 2 “Esclusioni Forma Classic” lettera a) punto 4) in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di pertinenza del fabbricato assicurato, indennizza, qualora sia assicurato il fabbricato, le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas nonché quelle relative alla demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato. Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti del fabbricato. Agli effetti della presente garanzia : l MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO l il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a Euro 100; in nessun caso l’Impresa pagherà, per uno o più sinistri, somma maggiore di Euro 1.000. 4 - Rischi assicurati – Forma Elite È assicurato l’indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al fabbricato e/o al contenuto, anche se di proprietà di terzi, subiti per cause non espressamente escluse. L’assicurazione non comprende i danni: 1) da guasti e/o rotture in genere a seguito di cadute, urti, sovraccarico ed escursione termica. Da guasti meccanici e/o da anormale od improprio funzionamento. L’esclusione non si applica in caso di danni da incendio, esplosione o scoppio, fulmine, eventi atmosferici, sovraccarico di neve, fuoriuscita di acqua, urto di veicoli stradali non in uso o di proprietà dell’Assicurato, caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate; 2) di furto, tentato furto, furto con destrezza, rapina, estorsione, scippo, ad eccezione del furto di fissi ed infissi e dei guasti cagionati agli stessi dai ladri; 3) da truffa, estorsione, appropriazione indebita, ammanchi, sottrazioni o smarrimenti; 4) conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell’Assicurato o del Contraente. Sono tuttavia compresi i danni provocati allo scopo d’impedire o di arrestare l’evento dannoso; pag. 29 di 40 I N C E N D I O 5) causati direttamente da animali; 6) causati dal naturale deperimento, usura, deterioramento, logoramento, corrosione, ossidazione o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici. L’esclusione non si applica in caso di danni da incendio, esplosione o scoppio; 7) da assestamenti, fessurazioni, distacco d’intonaci, di finiture, di cornicioni, di grondaie. L’esclusione non si applica in caso di danni da incendio, esplosione o scoppio, eventi atmosferici e sociopolitici; 8) causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazioni, rifacimento o ristrutturazione; 9) determinati da atti di guerra, guerra civile, occupazione militare ed invasione, insurrezione; 10) determinati da confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, o quelli avvenuti in occasione di serrate; 11) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 12) conseguenti a mancata od anomala produzione e distribuzione di freddo o a fuoriuscita di liquido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti in polizza; 13) determinati da terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, da valanghe e slavine, da cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale; 14) da imbrattamento cagionato da atto doloso o vandalico, ad eccezione delle sole pareti interne dei fabbricati assicurati; 15) a software; 17) a strade e sentieri, ad alberi, fiori, coltivazioni in genere; 18) indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati, salvo quanto previsto alla garanzia “indennità aggiuntiva” del capitolo “Altre garanzie sempre operanti”; MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO 16) a coperture pressostatiche, tendo e tensostrutture, serre e loro contenuto, gazebo e cose mobili all’esterno dei locali assicurati. L’esclusione non si applica in caso di danni da incendio, esplosione o scoppio ed eventi sociali e politici; pag. 30 di 40 I N C E N D I O 19) a veicoli a motore, natanti e loro parti; 20) da rotture derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione nonché quelle verificatesi in occasione di traslochi; 21) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o locatore delle cose assicurate; 22) dovuti a difetti noti al Contraente e/o Assicurato all’atto di stipulazione della polizza; 23) causati o subiti da impianti di irrigazione eccezion fatta per quanto riguarda i danni da fenomeno elettrico (solo per impianti di irrigazione collegati a corrente elettrica); 24) a beni relativi ad attività commerciali e/o artigianali; 25) a denaro, carte valori e titoli di credito, per la parte eccedente il 10% della somma assicurata per il contenuto; 26) ad opere d’arte fisse di valore singolo superiore a Euro 10.000; 27) da rotture e danneggiamenti, conseguenti ad eventi garantiti dalla presente Forma di Garanzia, delle cose assicurate temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi, in eccedenza a Euro 5.000; 28) da infiltrazioni di acqua dovute a difetti di impermeabilizzazione e i danni conseguenti all’infiltrazione di acqua dal terreno; 29) da acqua piovana ed allagamenti, in eccedenza a Euro 2.500 per sinistro. Sono tuttavia indennizzabili i danni al contenuto ed alle parti interne dei fabbricati sino alla concorrenza delle somme assicurate rispettivamente per il fabbricato e il contenuto se l’acqua penetra direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti del fabbricato dalla violenza del fenomeno atmosferico o da sovraccarico di neve; 30) causati da umidità, stillicidio, da acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; 31) subiti in occasione di eventi atmosferici da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tendo e tensostrutture e simili, baracche costruite in legno o plastica e quanto in essi contenuto, salvo quanto previsto al successivo punto b) del capitolo “Limiti di indennizzo o franchigie - Forma Elite”; MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO 32) relativi a spese di demolizione e sgombero, salvo quanto previsto nell’apposito paragrafo; 33) relativi a spese di ricerca e riparazione, salvo quanto previsto negli appositi paragrafi; 34) non derivanti da azione meccanica e diretta del fulmine. Spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento In caso di sinistro indennizzabile in base alla presente forma di garanzia, sono comprese le spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico i residuati del sinistro, sino alla concorrenza del 20% dell’indennizzo liquidabile, fermo quanto previsto al capitolo “Limiti di indennizzo o franchigie – Forma Elite”. Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta Qualora sia assicurato il fabbricato, in caso di rottura, guasto od occlusione accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative tubazioni, si rimborsano: l l per quelle installate nel fabbricato, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata, nonché per il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate, sino ad un massimo di Euro 4.000; per quelle interrate, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata, con un massimo di Euro 1.500. pag. 31 di 40 I N C E N D I O Le spese di ricerca e riparazione sono escluse se relative a impianti di irrigazione. Spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas L’Impresa in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di pertinenza del fabbricato assicurato, indennizza, qualora sia assicurato il fabbricato, le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas nonché quelle relative alla demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato. Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti del fabbricato. Agli effetti della presente garanzia: l in nessuno caso l’Impresa pagherà, per uno o più sinistri, somma maggiore di Euro 1.000. Nell’ambito della “Forma Elite” si intendono comprese anche le seguenti estensioni: Rischi nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni Per i capi di vestiario, gli oggetti personali, i preziosi ed il denaro portati con sé dall’Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura, alberghi e pensioni, temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo, ubicati nei Paesi dell’Unione Europea, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano l’Impresa non sarà tenuta a pagare, rispetto alla somma assicurata alla partita contenuto, indennizzo superiore al 10% della somma stessa. L’assicurazione è prestata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile. L’impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, fino ad un massimale di Euro 50.000, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai termini di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza dovuto a incendio, implosione, esplosione, scoppio. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni – totali o parziali – dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza di Euro 10.000. MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO Ricorso Terzi pag. 32 di 40 I N C E N D I O Si precisa che, ai fini dell’operatività della garanzia, l’evento che ha cagionato danni a terzi deve originarsi da beni regolarmente assicurati in polizza. L’assicurazione non comprende i danni: l l a cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: l il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; l l quando l’Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio aresponsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n° 216, nonché gli amministratori delle medesime. Il Contraente/Assicurato deve immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l’Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente/Assicurato medesimo. Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell’Impresa. Indennità aggiuntiva A seguito di sinistro indennizzabile in base alla presente forma di garanzia, all’Assicurato verrà riconosciuto fino al 20% dell’indennizzo liquidabile, per le partite Fabbricato, Contenuto e Rischio locativo, a titolo di rimborso per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate: l l MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO l l l mancato godimento del fabbricato dichiarato totalmente inagibile da ente competente. Il mancato godimento, rimborsato per il tempo occorrente al ripristino del fabbricato danneggiato, con il limite di un anno, è rappresentato dalle spese di soggiorno in albergo situato nel comune ove è ubicato il fabbricato; spese di perizia; perdita dei canoni di locazione non percepiti dall’Assicurato in qualità di locatore oppure dei canoni versati dall’Assicurato in qualità di locatario. I canoni di locazione saranno versati per il tempo occorrente al ripristino del fabbricato danneggiato, con il limite di un anno; per spese di trasloco, deposito e ricollocamento dell’arredamento domestico presente nel fabbricato dichiarato inagibile. Le spese saranno rimborsate per il tempo occorrente al ripristino del fabbricato danneggiato, con il limite di un anno; per i costi o oneri che dovessero comunque gravare sull’Assicurato e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di Legge al momento del sinistro, o per altri oneri conseguenti al sinistro; l spese per il rifacimento di documenti di famiglia; l spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito da serbatoi. Lastre L’Impresa si obbliga ad indennizzare, fino ad un massimale di Euro 2.000, i danni materiali e diretti consistenti nella rottura delle lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro, esistenti nei locali occupati dall’Assicurato, dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi o verificatisi in occasione di furto, consumato o tentato, sempreché alla data di entrata in vigore della presente polizza esse siano tutte perfettamente integre ed esenti da incrinature o da altri difetti. Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza. La garanzia è estesa alle rotture avvenute in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché alle rotture causate da persone che prendano parte a tali avvenimenti o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. pag. 33 di 40 I N C E N D I O Sono esclusi i danni: a) determinati da atti di guerra, insurrezione, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione; b) determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche; c) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente; d) determinati da trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane; e) da gelo; f) derivanti da crollo o assestamento del fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi, lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate; g) alle lastre aventi speciale valore artistico, alle vetrerie e cristallerie portatili, ai tubi al neon, alle lampade, lampadari e simili. La garanzia si intende operante per le lastre comprese nel fabbricato e/o nel contenuto se assicurata la relativa somma. Oggetti portati sui camper Qualora l’Assicurato o un familiare con lo stesso convivente risulti intestatario di una polizza “Formula strada in camper”, in corso di validità (per le sezioni Danni – Furto Incendio), l’assicurazione è operante anche quando capi di vestiario, oggetti personali, preziosi, e denaro, nonché attrezzi e utensili domestici e per il tempo libero - esclusi cicli e motocicli-, sono portati in camper dall’assicurato e dai suoi familiari conviventi. in nessun caso l’Impresa sara’ tenuta a corrispondere indennizzo superiore a: - il 10% della somma assicurata alla partita contenuto se la stessa e’ uguale o superiore a 15.000 euro - 1.500 euro, indipendentemente dalla somma assicurata alla partita contenuto, se la stessa e’ inferiore a 15.000 euro MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO l’assicurazione è prestata per i danni previsti dalla sezione Incendio 4 - Rischi assicurati Forma Elite, qualora ne sia assicurato il contenuto, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile. pag. 34 di 40 I N C E N D I O Restano fermi eventuali sottolimiti, riportati per preziosi e denaro. Si intendono comunque esclusi gli “accessori” del camper, di serie e non, che costituiscono l’equipaggiamento stabilmente fissato al veicolo. L’Assicurazione vale per tutti i paesi per i quali e’ operante l’Assicurazione di Responsabilità Civile auto. Limiti di indennizzo o franchigie – Forma Elite 1) Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con l’applicazione della franchigia assoluta indicata in polizza, ridotta a Euro 150 per i danni elettrici. La franchigia non si applica per i sinistri causati da incendio, fulmine, scoppio, esplosione, fumo, gas, vapori ed alle lastre. 2) S’intendono operanti i seguenti limiti di indennizzo: a) Relativamente ai danni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici in nessun caso l’Impresa pagherà somma maggiore a Euro 10.000; b) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da grandine a serramenti, vetrate, lucernari in genere e manufatti in materia plastica traslucida, facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati, in nessun caso l’impresa pagherà somma maggiore a Euro 10.000. c) si conviene, inoltre, che per le sole unità abitative dotate di "apparecchi a focolare chiuso" (così come definiti dalla norma UNI 10683) l'Impresa non sarà tenuta a pagare somma superiore al 50% dell'importo liquidabile a termini di polizza, e con applicazione di una franchigia di Euro 10.000,00, per danni da Incendio riconducibili a istallazioni difformi dalle norme vigenti al momento dell’edificazione del fabbricato oppure, se installati successivamente, così come previsto dalle norme uni 10683 e uni 9615 e s.m.i. d) L'Impresa, in caso di sinistro da imbrattamento cagionato da atto doloso o vandalico, indennizza i danni occorsi alle sole pareti interne dei fabbricati assicurati, con il limite, per uno o più sinistri, pari ad Euro 1.000 per annualità assicurativa. 5 - Condizioni particolari (valide solo se espressamente richiamate in polizza ed attivabili sia per la “Forma Classic” che per la “Forma Elite”) MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO Ricorso Terzi In aggiunta a quanto stabilito al punto 1 “Rischi assicurati – Garanzia Base - Forma Classic” ed al punto “Ricorso Terzi - Forma Elite”, l’Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato fino alla concorrenza di un ulteriore massimale convenuto. Pertanto l’ammontare complessivo del risarcimento non potrà essere superiore alla somma indicata in polizza. L’estensione ai danni derivanti da interruzioni - totali o parziali - dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, è prestata entro il massimale complessivo stabilito e fino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. Rischio Locativo L’Impresa assicura, fino alla concorrenza del massimale convenuto in polizza, il risarcimento delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile per danni diretti e materiali cagionati da incendio, implosione, esplosione, scoppio ai locali tenuti in locazione, nei limiti della somma assicurata. Spese di pernottamento a seguito di un evento sismico (VALIDA SOLO PER FABBRICATI ASSICURATI A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO) L’impresa, qualora l’abitazione assicurata sia inagibile in conseguenza di un evento sismico, provvede a rimborsare le spese le spese di pernottamento in albergo fino a un massimo per Sinistro e anno di Euro 5.000,00. pag. 35 di 40 I N C E N D I O 6 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese, comprese quelle per i guasti alle cose assicurate prodotte dall’Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio, sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile; b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all’Impresa, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. Il Contraente/Assicurato deve altresì: c) in caso di evento di sospetta origine dolosa fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento d’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all’Impresa; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno o dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate od adopera, a giustificazione, mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo. MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO 7 - Esagerazione dolosa del danno pag. 36 di 40 I N C E N D I O 8 - Procedura per la valutazione del danno L’ammontare dell’indennizzo è definito direttamente tra l’Assicurato/Contraente e l’Impresa. Nell’eventualità di mancato accordo le parti possono concordemente conferire, per iscritto, mandato a due periti nominati uno dall’Impresa e uno dal Contraente/Assicurato. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto, su istanza anche di una sola delle Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. 9 - Mandato dei periti I Periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 6 - Obblighi in caso di sinistro; d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 10 - Valore delle cose assicurate al momento del sinistro; e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni contrattuali. MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale unitamente alle stime dettagliate, da redigersi in due esemplari, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità. 10 - Valore delle cose assicurate al momento del sinistro L’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i criteri che seguono: l Fabbricato o rischio locativo si stima il relativo “valore a nuovo”. l Contenuto si stima il relativo “valore a nuovo”. 11 - Forma di assicurazione pag. 37 di 40 I N C E N D I O L’assicurazione può essere stipulata, secondo quanto indicato in polizza, nelle seguenti forme: l partite Fabbricato e Contenuto: le garanzie sono attivabili sia a Valore Intero che a Primo Rischio Assoluto l partite Danni Elettrici e Lastre: le garanzie sono attivabili solo a Primo Rischio Assoluto. 12 - Determinazione del danno Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita assicurata, l’ammontare del danno è così determinato: l Fabbricato o rischio locativo si stima la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei residui. l Contenuto come differenza fra il “valore a nuovo” delle cose assicurate ed il “valore a nuovo” delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, fermi i limiti previsti. L’Impresa inoltre: - per i documenti personali pagherà le sole spese di rifacimento; - per le carte valori pagherà il solo valore nominale indicato sulle stesse. MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO L’Assicurato acquista il diritto al pagamento dell’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato entro 12 mesi dalla data del sinistro, nello stesso luogo o in altra località sempreché non ne derivi aggravio all’Impresa. Se ciò non avviene, l’Impresa limita l’indennizzo al valore delle cose al momento del sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante. Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra. Tale ammontare non potrà comunque essere indennizzato in misura superiore al doppio del valore del fabbricato e/o del contenuto al momento del sinistro. pag. 38 di 40 I N C E N D I O 13 - Forma a Valore Intero - Tolleranza in caso di assicurazione parziale Se al momento del sinistro la somma assicurata per il fabbricato o per il rischio locativo risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell’area, e per il contenuto al valore di rimpiazzo, l’Impresa risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi. Tuttavia, se al momento del sinistro, i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 10% la somma assicurata, non si darà luogo all’applicazione della regola proporzionale. 14 - Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al sinistro non si evidenzia nessuno dei casi previsti all’art. 2, lettera j) o art. 4 punto 4), l’Impresa deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. 15 - Anticipo indennizzo Se non sono sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro o del suo presunto importo e se l’indennizzo complessivo è prevedibile in almeno Euro 20.000, l’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite. L’obbligazione dell’Impresa verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. L’acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 250.000, qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. 16 - Buona fede La mancata comunicazione da parte dell’Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio non comporteranno decadenza del diritto all’indennizzo/risarcimento, né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. L’Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. 17 - Titoli di credito MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che: a) l’Impresa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; b) l’Assicurato deve restituire all’Impresa l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci; c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria. 18 - Rinuncia alla rivalsa L’Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso inquilini, parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici dell’Assicurato, purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di rivalsa verso il responsabile medesimo. 19 - Limite massimo dell’indennizzo Eccettuati i casi previsti dall’art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio, nonché quanto previsto agli artt. 1 e 4 per le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residuati del sinistro, per nessun titolo l’Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. pag. 39 di 40 I N C E N D I O MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO MuLTIRISChI CASA E FAMIGLIA - InCEnDIO pag. 40 di 40 N O T E Note Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Reg. Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella, 2 | [email protected] Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sezione I n.1.00014 | Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008 PB 058.165.0116 - MULTIRISCHI CASA E FAMIGLIA - INCENDIO