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Il caso aperto. Effetto paradossale II taglio Ires al 24% dimentica il

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Il caso aperto. Effetto paradossale II taglio Ires al 24% dimentica il
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Martedì
12/01/2016
34
Direttore Responsabile
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Roberto Napoletano
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Il caso aperto. Effetto paradossale II taglio Ires al 24%
dimentica il consolidato e la trasparenza
zazione. La riduzione di aliquota sommata all'addizionale realizzerebbe la sostanziale invarianza dell'incidenza Ires. Il
successivo comma 66, tuttavia, dispone che i soggetti (anche diversi dagli enti creditizi e finanziari) che hanno esercitato
l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 e per la trasparenza dell'articolo 115 del Tuir assoggettano
autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal OBIETTIVO INVARIANZA L'addizionale «tampone»
a ca rico degli enti creditizi e finanziari finisce per colpire chi ha esercitato le opzioni Mancia Pennesi Maurizio Di Bernardo v
La legge di Stabilità 2016 riserva soprese non gradite anche quando in realtà vorrebbe introdurre riduzioni d'imposta. È il caso
del comma 61 dell'articolo i del provvedimento che dovrebbe ridurre, a partire dal 1° gennaio 2017, l'aliquota Ires dal 27,5 al 24
per cento. La modalità con cui è stata redatta la norma e il rinvio forse non proprio accorto fra i vari commi (troppi e a volte di
difficile coordinamento fra loro) potrebbero provocare effetti indesiderati a partire dal 1° gennaio 2017. A seguito di una prima
verifica nel mondo bancario circa l'effetto della riduzione di aliquota d'imposta e all'emergere di significative perdite sul bilancio
già dal 2015, derivanti da un rilascio a conto economicodelle imposte differite attive (cumulatesi per ammontari significativi
soprattutto per effetto della perdite/svalutazione crediti) conseguenti all'adeguamento del beneficio Ires dal 27,5 al 24%, il
comma 65 dell'articolo i della legge 208/2015 na previsto un'addizionale(tampone)del3, 5%acarico degli enti creditizi e
finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e per la Banca d'Italia. Un rimedio in extremis maçon lo scopo di
tutelare una specifica categoria a rischio patrimonializ- zazione. La riduzione di aliquota sommata all'addizionale realizzerebbe
la sostanziale invarianza dell'incidenza Ires. Il successivo comma 66, tuttavia, dispone che i soggetti (anche diversi dagli enti
creditizi e finanziari) che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 e per la trasparenza
dell'articolo 115 del Tuir assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal OBIETTIVO
INVARIANZA L'addizionale «tampone» a ca rico degli enti creditizi e finanziari finisce per colpire chi ha esercitato le opzioni
comma Ó5eprowedonoal relativo versamento. Il problema nasce proprio dal fatto che il comma 66 non sembrerebbe riguardare
soltanto i soggetti di cui al comma 65 ma tutti i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo e la
trasparenza fiscale. La norma, per come modulata, prevedrebbe pertanto un annullamento del beneficio della riduzione d'imposta
anche al di fuori del mondo bancario e zazione. La riduzione di aliquota sommata all'addizionale realizzerebbe la sostanziale
invarianza dell'incidenza Ires. Il successivo comma 66, tuttavia, dispone che i soggetti (anche diversi dagli enti creditizi e
finanziari) che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 e per la trasparenza dell'articolo 115
del Tuir assoggettano autonomamente il proprio reddito impon finanziario e andrebbe a colpire indistintamente tutti i soggetti
chefannopartediunconsolidato fiscale o quelli che hanno optato per la trasparenza. La svista, se tale è, nasconderebbe un rischio
paradossale se si pensa che entrambi gli istituti fiscali sono nati per agevolare e ottimizzare la fiscalità all'interno dei gruppi. Il
comma 66 ci porterebbe a una conclusione che lascia perplessi in quanto sfuggirebbe alla medesima logica di prudenza
utilizzataperilmondobancariomasi tradurrebbe in una ingiustificata sperequazione nei confronti dei soggetti aderenti al
consolidato e alla trasparenza rispetto alle società appartenenti al medesimo settore di attività (per esempio manifatturiero,
commerciale, eccetera) che tale opzione non hanno esercitato. Si troverebbero a essere "puniti" per la loro scelta con una
maggiore tassazione rispetto a quella ordinaria (27,5% anziché 24%). Le imprese che si troveranno a valutare la convenienza
dell'opzione per il triennio 2016-2018 dovranno necessariamente fare i conti con questapossibile novitàa meno che il legislatore
non intervenga a chiarire cosa intendesse realmentesignificareconlamodifica proposta. bile all'addizionale prevista dal
OBIETTIVO INVARIANZA L'addizionale «tampone» a ca rico degli enti creditizi e finanziari finisce per colpire chi ha
esercitato le opzioni comma Ó5eprowedonoal relativo versamento. Il problema nasce proprio dal fatto che il comma 66 non
sembrerebbe riguardare soltanto i soggetti di cui al comma 65 ma tutti i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione
di gruppo e la trasparenza fiscale. La norma, per come modulata, prevedrebbe pertanto un annullamento del beneficio della
riduzione d'imposta anche al di fuori del mondo bancario e zazione. La riduzione di aliquota sommata all'addizionale
realizzerebbe la sostanziale invarianza dell'incidenza Ires. Il successivo comma 66, tuttavia, dispone che i soggetti (anche diversi
dagli enti creditizi e finanziari) che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 e per la
trasparenza dell'articolo 115 del Tuir assoggettano autonomamente il proprio reddito impon finanziario e andrebbe a colpire
indistintamente tutti i soggetti chefannopartediunconsolidato fiscale o quelli che hanno optato per la trasparenza. La svista, se ta
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