Il caso aperto. Effetto paradossale II taglio Ires al 24% dimentica il
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Il caso aperto. Effetto paradossale II taglio Ires al 24% dimentica il
Estratto da pag. Martedì 12/01/2016 34 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Il caso aperto. Effetto paradossale II taglio Ires al 24% dimentica il consolidato e la trasparenza zazione. La riduzione di aliquota sommata all'addizionale realizzerebbe la sostanziale invarianza dell'incidenza Ires. Il successivo comma 66, tuttavia, dispone che i soggetti (anche diversi dagli enti creditizi e finanziari) che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 e per la trasparenza dell'articolo 115 del Tuir assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal OBIETTIVO INVARIANZA L'addizionale «tampone» a ca rico degli enti creditizi e finanziari finisce per colpire chi ha esercitato le opzioni Mancia Pennesi Maurizio Di Bernardo v La legge di Stabilità 2016 riserva soprese non gradite anche quando in realtà vorrebbe introdurre riduzioni d'imposta. È il caso del comma 61 dell'articolo i del provvedimento che dovrebbe ridurre, a partire dal 1° gennaio 2017, l'aliquota Ires dal 27,5 al 24 per cento. La modalità con cui è stata redatta la norma e il rinvio forse non proprio accorto fra i vari commi (troppi e a volte di difficile coordinamento fra loro) potrebbero provocare effetti indesiderati a partire dal 1° gennaio 2017. A seguito di una prima verifica nel mondo bancario circa l'effetto della riduzione di aliquota d'imposta e all'emergere di significative perdite sul bilancio già dal 2015, derivanti da un rilascio a conto economicodelle imposte differite attive (cumulatesi per ammontari significativi soprattutto per effetto della perdite/svalutazione crediti) conseguenti all'adeguamento del beneficio Ires dal 27,5 al 24%, il comma 65 dell'articolo i della legge 208/2015 na previsto un'addizionale(tampone)del3, 5%acarico degli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e per la Banca d'Italia. Un rimedio in extremis maçon lo scopo di tutelare una specifica categoria a rischio patrimonializ- zazione. La riduzione di aliquota sommata all'addizionale realizzerebbe la sostanziale invarianza dell'incidenza Ires. Il successivo comma 66, tuttavia, dispone che i soggetti (anche diversi dagli enti creditizi e finanziari) che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 e per la trasparenza dell'articolo 115 del Tuir assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal OBIETTIVO INVARIANZA L'addizionale «tampone» a ca rico degli enti creditizi e finanziari finisce per colpire chi ha esercitato le opzioni comma Ó5eprowedonoal relativo versamento. Il problema nasce proprio dal fatto che il comma 66 non sembrerebbe riguardare soltanto i soggetti di cui al comma 65 ma tutti i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo e la trasparenza fiscale. La norma, per come modulata, prevedrebbe pertanto un annullamento del beneficio della riduzione d'imposta anche al di fuori del mondo bancario e zazione. La riduzione di aliquota sommata all'addizionale realizzerebbe la sostanziale invarianza dell'incidenza Ires. Il successivo comma 66, tuttavia, dispone che i soggetti (anche diversi dagli enti creditizi e finanziari) che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 e per la trasparenza dell'articolo 115 del Tuir assoggettano autonomamente il proprio reddito impon finanziario e andrebbe a colpire indistintamente tutti i soggetti chefannopartediunconsolidato fiscale o quelli che hanno optato per la trasparenza. La svista, se tale è, nasconderebbe un rischio paradossale se si pensa che entrambi gli istituti fiscali sono nati per agevolare e ottimizzare la fiscalità all'interno dei gruppi. Il comma 66 ci porterebbe a una conclusione che lascia perplessi in quanto sfuggirebbe alla medesima logica di prudenza utilizzataperilmondobancariomasi tradurrebbe in una ingiustificata sperequazione nei confronti dei soggetti aderenti al consolidato e alla trasparenza rispetto alle società appartenenti al medesimo settore di attività (per esempio manifatturiero, commerciale, eccetera) che tale opzione non hanno esercitato. Si troverebbero a essere "puniti" per la loro scelta con una maggiore tassazione rispetto a quella ordinaria (27,5% anziché 24%). Le imprese che si troveranno a valutare la convenienza dell'opzione per il triennio 2016-2018 dovranno necessariamente fare i conti con questapossibile novitàa meno che il legislatore non intervenga a chiarire cosa intendesse realmentesignificareconlamodifica proposta. bile all'addizionale prevista dal OBIETTIVO INVARIANZA L'addizionale «tampone» a ca rico degli enti creditizi e finanziari finisce per colpire chi ha esercitato le opzioni comma Ó5eprowedonoal relativo versamento. Il problema nasce proprio dal fatto che il comma 66 non sembrerebbe riguardare soltanto i soggetti di cui al comma 65 ma tutti i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo e la trasparenza fiscale. La norma, per come modulata, prevedrebbe pertanto un annullamento del beneficio della riduzione d'imposta anche al di fuori del mondo bancario e zazione. La riduzione di aliquota sommata all'addizionale realizzerebbe la sostanziale invarianza dell'incidenza Ires. Il successivo comma 66, tuttavia, dispone che i soggetti (anche diversi dagli enti creditizi e finanziari) che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 e per la trasparenza dell'articolo 115 del Tuir assoggettano autonomamente il proprio reddito impon finanziario e andrebbe a colpire indistintamente tutti i soggetti chefannopartediunconsolidato fiscale o quelli che hanno optato per la trasparenza. La svista, se ta ©RIPRODUZIONE RISERVA TA e è, nasconderebbe un ri Credito: regolamentazione e vigilanza Pag. 1