Comments
Description
Transcript
VOLO CANCELLATO E RITARDATO
VOLO CANCELLATO E RITARDATO- SMARRIMENTO BAGAGLI Questioni preliminari e pregiudiziali 1) COMPETENZA: A) Competenza per materia. l’art. 33 Convenzione di Montreal del 1999, in caso di responsabilità del vettore aereo, dispone che “l’azione per il risarcimento del danno è promossa a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati parti (della convenzione), o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività, o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione”. Con sent. n. 11183/05, il Supremo Collegio ha statuito che , l’art. 28 della Convenzione di Varsavia, oggi sostituito dall’art. 33 della Convenzione di Montreal, nella parte in cui individua i fori alternativi dell’azione del danneggiato, nel luogo del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o nel luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o in quello di destinazione del volo, attiene esclusivamente alla giurisdizione e non anche alla competenza interna. Dunque, l’art. 33 della Conv. Montreal, come l’art. 28 della Conv. di Varsavia, richiama i fori alternativi suddetti solo come criteri di collegamento giurisdizionale e non come criteri di competenza, che rimane soggetta al regime interno dello Stato in cui l’attore decide di intraprendere il giudizio; tant’è che l’articolo in esame si intitola “competenza giurisdizionale” ed il suo comma 4 (ex comma 2 Conv. Varsavia) stabilisce che le regole di procedura, tra cui vi sono quelle sulla competenza territoriale, sono quelle del tribunale adito. Ove si volesse ritenere, come sostenuto in passato, che la norma in questione voglia regolare la competenza interna, oltre che la giurisdizione, dovrebbe necessariamente ritenersi che essa abbia determinato non solo la competenza per territorio ma la competenza per materia del “tribunale”. Invece, il termine “tribunale“ è da intendersi nel senso generico di autorità giudiziaria, senza alcuna pretesa di determinazione della competenza per materia, funzione, o valore. Diversamente si porrebbe, infatti, l’ulteriore problema di individuare nei vari ordinamenti nazionali l’organo giudiziario corrispondente al “tribunale”, di cui alla versione francese della Convenzione. B) Competenza per territorio: escluso dunque che l’art. 33 della Convenzione di Montreal (come l’art. 28 della Conv. Di Varsavia) riguardi anche i criteri di competenza territoriali, ove la giurisdizione appartenga al giudice italiano il riparto della competenza per territorio e per valore è regolato dalle norme del nostro ordinamento con la conseguenza che l’eventuale contestazione della competenza territoriale va fatta con riferimento a ciascuno dei diversi criteri di collegamento previsti dal nostro 1 ordinamento, dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. ivi compreso il criterio del foro del consumatore di cui al D.Lgs. n. 206/2005, peraltro ritenuto da ultimo applicabile anche ai contratti di trasporto e di viaggio, ancor più ove conclusi in via telematica direttamente dal viaggiatore (v. Trib. Bari 25.3.2002; Tribunale Lanciano 01.7.2002). L’art. 33 2° c. lettera U del D.lgs n. 206/2005, nonché l’art. 1469 bis c.c., determinano il potere del consumatore di scelta del Foro di maggiore gradimento al medesimo. Invero, nell’ipotesi di contratto di trasporto aereo il passeggero stipula un contratto, scaturente dall’acquisto di un titolo di viaggio, per finalità prevalentemente personali ed in assenza di pariteticità con il vettore, pertanto si configura come “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”. Quindi il rapporto tra utente privato e vettore è di natura contrattuale e può essere inquadrato come rapporto tra professionista e consumatore. Ne deriva che il cittadino che si rivolga ad un vettore determinando con l’acquisto di un biglietto di viaggio, l’insorgere di un rapporto contrattuale con lo stesso, assume la veste di “consumatore” rispetto ad una controparte professionista e come tale lo può convenire in giudizio in base al Codice del Consumo che stabilisce nelle controversie tra consumatore e professionista la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio eletto [art.33 lett.u) D.Lgs 206/2005]. L’elezione di domicilio, presso l’avvocato designato con il rilascio della procura, però, non può trovare connessione con il Giudice ritenuto competente a conoscere della controversia. Ciò infatti concretizza un elemento del tutto slegato alla residenza dell’istante ovvero al domicilio del medesimo, in quanto non può ritenersi la coincidenza tra domicilio del consumatore e domicilio elettivo determinato ai fini del rilascio della procura ad litem. Occorre argomentare dunque sulla incompetenza territoriale ai sensi e per effetti dell’art. 63 del D.lgs 06.09.2005 n. 206 codice di consumo, e precedenti statuizioni. Talchè la competenza territoriale inderogabile si radica innanzi al Giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. Qualsivoglia diversa individuazione non può che generare una declaratoria di incompetenza del Giudice adito. La Suprema Corte ha infatti specificato che il domicilio eletto, ai fini del rilascio della procura ad litem è di certo circostanza assolutamente diversa della residenza, ovvero dell’effettivo domicilio del consumatore: sentenza n. 10832 resa il 17.05.2011 (Cass. IV Sez. Civ.): “il domicilio elettivo del consumatore, ai sensi dell’art. 33, secondo comma, lett. U), del d. lgs n. 206 del 2005, il quale insieme alla residenza dello stesso consumatore al momento della domanda è foro esclusivo ed inderogabile ( a meno che la previsione di altri fori nel contratto sia 2 stata oggetto di trattativa individuale) è esclusivamente quello che il consumatore può eleggere nel contratto all’atto della sua conclusione per tutte le vicende attinenti al contratto stesso, come stabilito dall’art. 47 cod. civ.; ne consegue che non sono riconducibili ad esso elezioni di domicilio successive del consumatore, fatte prima del giudizio o nello stesso atto introduttivo di esso”. Invero, se la ratio dell’art. 33 c. 2 lettera u D.lgs 206/2005, al pari delle altre norme contenute nel codice di consumo, è quella di riequilibrare la posizione contrattuale del professionista e del consumatore, impedendo che il primo, avvalendosi della sua forza contrattuale, possa imporre la scelta di un Foro e quindi eliminare condizioni di minorata difesa del consumatore, tanto preclude a quest’ultimo la facoltà di scelta di un Giudice a proprio piacimento, ricorrendo all’elezione di domicilio ai fini della proposizione del giudizio. In altri termini, l’interpretazione corretta dell’art. 25 Cost. che postula come nessuno possa essere distolto dal Giudice naturale precostituito per legge, impone la individuazione del Giudice territorialmente competente prima dell’inizio del giudizio, in ossequio al criterio della precostituzione e, dunque, né con la costituzione in mora, tantomeno con l’atto introduttivo del giudizio stesso. La sentenza della Cassazione Civile evidenzia”il rilievo di elezioni di domicilio unilaterali del consumatore successive, addirittura, come nel caso di specie, compiute nello stesso atto introduttivo della domanda giudiziale, darebbe luogo, se si ammettesse, ad una sorta di diritto del consumatore di scegliersi il foro, del tutto al di fuori del collegamento con la stipulazione del contratto e della logica di tutela del consumatore in relazione ad esso. E ciò non già, come per la residenza, con riferimento al mutamento dello stato di fatto che la residenza esprime (e che non deve essere fittizio), bensì sulla base di un potere di scelta del tutto sganciato dalla stipulazione del contratto e, quindi, dal riferimento all’affare nel che consiste il contratto”. Altresì, per la Corte di Giustizia- vedi fra tutte sentenza causa C- 204/08 del 9.7.2009- in caso di annullamento del volo i passeggeri possono richiedere l’indennizzo forfettario al giudice del luogo di partenza o di arrivo dell’aereo. Tale criterio infatti assicura il collegamento più stretto tra il contratto in causa ed il giudice competente; in quanto è in tale luogo che va effettuata la fornitura principale dei servizi. I luoghi che presentano un collegamento diretto con i servizi forniti- in esecuzione degli obblighi nascenti dal contratto- sono proprio quelli di partenza e di arrivo dell’aereo, quali luoghi convenuti nel contratto di trasporto concluso con la compagnia aerea; che la parte ha concluso certamente nella qualità di consumatore, e comunque intendendosi quale luogo di destinazione quello previsto ed indicato nel biglietto, e dove doveva assicurarsi il trasporto ad opera della compagnia, nel porto di destinazione. In caso di mancata osservanza di tali alternativi criteri di collegamento, il giudice adito dunque dichiarerà la propria incompetenza, in favore di altro giudice, innanzi al quale la causa andrà riassunta, nel termine previsto in sentenza. 3 2) PRESCRIZIONE. Sulla questione pregiudiziale concernente il termine entro il quale il passeggero di un volo cancellato o ritardato può agire per ottenere la compensazione pecuniaria, nulla dice la normativa europea che rimanda ai singoli ordinamenti nazionali, non avendo il Regolamento(CE) 261/04 stabilito un termine unico. A tal proposito, l’art. 29 della Convenzione di Varsavia e l’art. 35 della Convenzione di Montreal prevedono che l’azione di responsabilità per i diritti riconosciuti da tali convenzioni deve essere promossa, a pena di decadenza, entro due anni dall’arrivo a destinazione o dal giorno in cui l’aeromobile avrebbe dovuto arrivare o da quello in cui il trasporto fu interrotto. Il nostro ordinamento, in attesa di una disciplina specifica, che risolverebbe ogni questione, atteso che comunque le norme del Regolamento 261/04 si pongono al di sopra delle Convenzioni di Montreal e di Varsavia, che non le rendono, in caso di vuoto normativo, automaticamente applicabile, a seguito della riforma del codice della navigazione, all’art. 949 ter c. n.), ha ritenuto applicabile, a fini decadenziali, il termine biennale previsto dagli artt. 29 e 35 su indicati, tenendo conto comunque anche del termine di sospensione feriale, operativo in Italia, risultando diversamente illegittimamente incostituzionale all’art. 24 Cost; dunque il termine di decadenza per la proposizione dell’azione è di 2 anni e 90 giorni, dal giorno in cui il passeggero ha fatto ritorno, dal momento in cui l'aeromobile sarebbe dovuto arrivare o il trasporto fu interrotto; escludendo specificamente l’applicabilità delle norme sulla prescrizione. Sono quindi sottoposti a decadenza biennale e non più a prescrizione anche quei diritti non regolati dalla normativa internazionale, quale quelli, ad esempio, relativi all’inesecuzione del trasporto o all’overbooking (“sovraprenotazione” e si verifica tutte le volte in cui le compagnie aeree accettano più prenotazioni del numero dei posti effettivamente disponibili). La norma contenuta in tale articolo deve essere coordinata con quelle di diritto interno. In applicazione a tale principio, è da ritenersi, ex art. 2966 cod. civ. ( trattandosi di norma che regola la responsabilità e non la decadenza) che la decadenza sia esclusa nel caso di riconoscimento del diritto del passeggero da parte del vettore. Nel caso poi di danno o avaria al bagaglio, oltre al generale termine di decadenza biennale esaminato, la convenzione di Montreal del 1999 prevede, un termine di 7 giorni entro il quale il passeggero deve avanzare al vettore un reclamo relativo al danno subito (art. 31). In mancanza di tale reclamo entro il suddetto termine, il passeggero decade dall'azione per il risarcimento del danno, salvo il caso di frode da parte del vettore. La domanda in tali casi va dichiarata improcedibile. 4 Questioni di merito 3) CANCELLAZIONE E RITARDATO IMBARCO. La cancellazione è la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto( vedi art. 2 Regolamento). L’art. 5 del Regolamento stabilisce che in caso di cancellazione ai passeggeri spetta l’assistenza ai sensi dell’art. 8, nonché la compensazione pecuniaria a norma dell’art. 7, a meno che i passeggeri non vengano informati della cancellazione almeno 7 giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale entro due l’orario d’arrivo previsto. Il vettore, da parte sua, non è tenuto a pagare alcuna compensazione pecuniaria se dimostra, ex art. 7, che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. L’art. 6 si occupa della compensazione che spetta al passeggero in caso di volo ritardato, cioè quello che giunge a destinazione oltre un certo di lasso di tempo rispetto a quanto previsto al momento della prenotazione, e che dà diritto ad una compensazione, stabilendo che la compensazione spetta quando l’orario previsto è ritardato di: - 2 ore ( per i voli nazionali, per le tratte inferiori a 1500 Km); - 3 ore( per i voli internazionali, per le tratte comprese tra 1500 e 3500 Km); - 4 ore( per voli intercontinentali, per tutte le altre tratte superiori a 3500 Km). Il vettore deve prestare inoltre assistenza( ex art. 9), diversamente intesa da tale disposizione e dall’art. 8, in base al tipo di ritardo( un giorno, cinque ore) ed in base alla distanza tra la partenza e l’arrivo. Ai passeggeri, in caso di cancellazione del volo( ex art. 7), o nel caso in cui loro è consentito di raggiungere la destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo( ex art. 8), spetta una compensazione pecuniaria di: - €. 250,00, per i voli nazionali( o , con ritardo superiore a 2 ore); - €. 400,00, per i voli internazionali( o con ritardo superiore a 3 ore); - €. 600,00, per i voli intercontinentali( o con ritardo superiore a 4 ore). Se al passeggero è consentito di raggiungere la destinazione finale con volo alternativo, il cui volo ritardato rispetto a quello originariamente previsto giunge a destinazione non oltre le 2 ore( per le tratte nazionali), le 3 ore( per quelle internazionali) e le 4 ore( per quelle intercontinentali), il vettore aereo può ridurre del 50% la compensazione pecuniaria prevista( così sentenza Corte di Giustizia IV sez. 19.11.2009 C 402/07 e C 432/07). Ai sensi dell’art. 9, il passeggero ha diritto, a titolo gratuito, a pasti e bevande, e ad una sistemazione in albergo ed al trasporto tra l’aeroporto ed il luogo di destinazione, e ad effettuare due chiamate od inviare fax o mail, a seconda del 5 ritardo. Tale inosservanza comporta un risarcimento valutabile dal giudice forfettariamente ( tenendo conto del ritardo e della fascia oraria del ritardo), per la mancata offerta di quanto dovuto al passeggero. Volo ritardato: le disposizioni del Regolamento 261/04 non contengono alcuna definizione sul volo ritardato, dando però una indicazione sul concetto di volo, definito come un’operazione di trasporto aereo realizzata da un vettore che fissa il suo itinerario, che viene dunque a costituire l’elemento fondamentale, che va effettuato in conformità al programma previamente stabilito dallo stesso vettore. Il ritardo si ha invece quando, ritardato il volo rispetto alla partenza, tutti gli altri elementi previsti rimangono immutati. Dunque un volo ritardo è diverso da quello cancellato. Se però i passeggeri vengono trasportati su un volo il cui orario di partenza è ritardato rispetto all’orario di partenza inizialmente previsto, il volo può essere definito cancellato ma solo se il vettore aereo provvede al trasporto dei passeggeri su un altro volo la cui programmazione originaria differisce da quella del volo originariamente prevista(es. i passeggeri si uniscono ad altro volo con altri passeggeri, diversamente programmato rispetto a quello prenotato). Quindi un volo ritardato, a prescindere dalla durata del ritardo, non può essere considerato cancellato, se è realizzato in conformità alla programmazione originariamente prevista(sentenza Corte di Giustizia IV sez. 19.11.2009 C 402/07 e C 432/07). A tal uopo, per la Corte di Giustizia, nella sentenza indicata, i passeggeri il cui volo è stato cancellato e quelli vittima di un ritardo del volo, subiscono un danno analogo, consistente in una perdita di tempo, e si trovano dunque in situazioni paragonabili ai fini del diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 7. La situazione dei passeggeri di voli ritardati, in specie, non si distingue affatto da quella dei passeggeri cui sia stato consentito di partire con un volo alternativo, ai sensi dell’art. 5 n. 1 lett c), e che possono essere informati, in extremis, nel momento steso in cui giungono all’aeroporto( sent. 9.7.2009 C 204/08): entrambi vengono informati nello stesso momento ed entrambi subiscono un’analoga perdita di tempo. I passeggeri cui è offerto un volo alternativo dunque hanno diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 7, quando il vettore non offre loro un volo alternativo che parte non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e raggiunga la destinazione finale entro due ore dopo l’orario d’arrivo previsto. Pertanto, anche i passeggeri dei voli ritardati hanno diritto alla compensazione, dovendo loro garantirsi parità di trattamento. Anche in tale caso, i passeggeri avranno pertanto diritto alla riduzione della compensazione( 50%) qualora il ritardo in cui giungano a destinazione finale non superi le due ore, le tre ore e le quattro ore, a seconda che trattasi di volo ritardato di tratta nazionale, internazionale, intercontinentale. 6 NATURA RESPONSABILITA’: La responsabilità del vettore, è una responsabilità contrattuale, scaturente dal contratto di trasporto aereo e dalle obbligazioni in esso contenute( obbligo del vettore di trasportare il passeggero dal luogo di partenza a quello di arrivo, secondo quanto pattuito nel biglietto acquistato). 4) Cause eccezionali che escludono il diritto alla compensazione pecuniaria: a) l’art. 5 n. 3 Regolamento 261/04. Un problema tecnico occorso ad un aeromobile che comporta la cancellazione di un volo non rientra nella nozione di circostanza eccezionale ai sensi di tale disposizione, a meno che detto problema derivi da eventi che, per loro natura o origine, non siano inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggano al suo effettivo controllo. Il vettore in tal caso deve dimostrare l’eccezionalità del guasto, la gravità e la natura, tale da risultare imprevedibile e da non potervi porre immediato rimedio( es. la rottura non poteva evitarsi adottando tutte le misure idonee e con la manutenzione ordinaria correttamente eseguita), alla luce della diligenza specifica richiesta ad un soggetto che opera nel settore e nella concreta circostanza che ha dato origine all’impossibilità di eseguire la riparazione. Dovrebbe essere considerata una circostanza eccezionale il caso in cui l'impatto di una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno provochi un lungo ritardo, un ritardo che comporti un pernottamento o la cancellazione di uno o più voli per detto aeromobile, anche se tutte le ragionevoli misure sono state adottate dal vettore aereo interessato per evitare ritardi o cancellazioni. La Convenzione di Montreal esclude la responsabilità del vettore per i danni derivati dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli se essi sono da collegare alla natura dei bagagli o da difetto o vizio intrinseco degli stessi( art. 17 parag. 2), o in caso di ritardo qualora risultino adottate, da parte del vettore tutte le misure necessarie e possibili( art. 19). Il Regolamento 261/04, art. 7, prevede la non corresponsione della compensazione in caso di cancellazione per fattori eccezionali; ma ciò non esime comunque il vettore dal fornire assistenza e a rimborsare il biglietto al passeggero( art. 3 Reg.), in esecuzione dei principi di inadempimento contrattuale. Anche se il danno dipende da forza maggiore il vettore è liberato da responsabilità se dimostra di aver fatto, lui ed i propri dipendenti- ausiliari, tutto quanto necessario, adottando tutte le misure idonee ad evitare il ritardo o la cancellazione, limitando i disagi al passeggero, con obbligo del vettore di indicare specificamente le misure adottate. In specie: b) Le avverse condizioni metereologiche, vanno considerate circostanze eccezionali se risultano straordinarie od imprevedibili; non risultando tali, dunque, se potevano essere previste con anticipo dal vettore, che aveva 7 dunque l’opportunità di organizzarsi diversamente( es. una nevicata in pieno inverno in un luogo soggetto a nevicate non va considerata circostanza eccezionale, risultando del tutto prevedibile; o una nevicata preannunciata nei giorni precedenti); spetta sempre comunque il risarcimento per la mancata informazione e l’improvvisa cancellazione. c) Lo sciopero: esclude la responsabilità del vettore in caso di cancellazioni o ritardi solo se proclamato da altra azienda, con ripercussioni sui ritardi degli altri voli, ed in specie su quello del passeggero del volo ritardato; lo stesso dicasi in caso di sciopero nazionale. Non esclude invece la responsabilità del vettore lo sciopero dei propri dipendenti. In ogni caso, va fatta salva la dovuta assistenza ed informazione ai passeggeri, per limitare i loro disagi. d) La chiusura dello spazio aereo da parte delle autorità aeroportuali, va considerata circostanza eccezionale. e) Ritardo nella manutenzione periodica: non esclude la responsabilità del vettore, a meno che non rappresenti un fattore del tutto eccezionale. 5) ACQUISTO BIGLIETTO ANDATA RITORNO. Altra problematica concerne la mancata effettuazione del viaggio di andata, per motivi personali del passeggero, che avendo acquistato il biglietto andata/ritorno, recatosi al ceck-in per il viaggio di ritorno, si veda negare l’imbarco, in base ad una clausola contrattuale inserita nel biglietto di viaggio, acquistato anche on line. La fattispecie è inquadrabile nella figura giuridica del contratto di trasporto aereo di persone cui è applicabile la normativa codicistica di cui all’art.1678 e seguenti, la normativa del cod. della navigazione e la normativa comunitaria, in particolare il Regolamento CE n.261/2004. L’art. 4 del Regolamento CE 261/04, come sappiamo, stabilisce che in caso di negato imbarco spetti ai passeggeri interessati una compensazione pecuniaria. Le compagnie aeree, eccepiscono normalmente la legittimità del negato imbarco in quanto l’art. 3 delle Condizioni generali CAI prevede che :“Il passeggero non avrà diritto al trasporto qualora i tagliandi di volo non siano utilizzati secondo l’ordine previsto dal biglietto” . Il contratto in esame è sottoposto sia alla disciplina delle condizioni generali di contratto di cui all'art. 1341 e 1370 c.c., sia alla disciplina dei contratti del consumatore di cui agli artt. 33 ss. codice del consumo (D.lvo nr. 206 del 2005), essendo certo, da un lato, che si tratta di contratto regolato da condizioni generali e, dall'altro, intervenuto tra un professionista ed un consumatore. In particolare, il Codice del Consumo (D.Lgsl. 206/2005), all’art.33, stabilisce che si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Inoltre al comma 2 lett.l) prevede la 8 presunzione di vessatorietà per le clausole che prevedano l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. La mancata conoscenza di dette clausole comporta quindi la loro vessatorietà, ai sensi dell’art.35 Cod. Consumo e conseguentemente la nullità delle stesse rilevabile d’ufficio dal giudice, ai sensi dell’art.36 Cod. Consumo. Invero, la mancata conoscenza di dette clausole opera un grave squilibrio nel contratto, in quanto impedisce al consumatore di fruire di un servizio sul quale ha fatto legittimo affidamento, proprio perché la prenotazione ha lo scopo di tranquillizzare l’utente, il quale è certo di avere il posto riservato, senza doversi affannare per il rischio che, in assenza di prenotazione, non trovi posto sull’aeromobile. Infatti, l’uomo medio, che magari non ha particolare dimestichezza in materia di voli aerei, con la prenotazione dei voli di andata e ritorno, sa di essere al sicuro, anche se non utilizza il volo di andata e non riconferma la prenotazione per il ritorno. Conseguentemente, solo a seguito di adeguata informazione dell’esistenza di tali clausole, il consumatore è tutelato; non avrebbe peraltro alcun effetto utile per il consumatore la previsione di affiggere a bordo degli aeromobili il testo delle predette clausole, in quanto esse riguardano la fase della prenotazione che è, evidentemente, anteriore a quella dell’imbarco. Pertanto, l’unica maniera per rendere noto il contenuto di dette clausole è quella di avvertire espressamente il consumatore del contenuto delle clausole all’atto della prenotazione, sì che questi, resone adotto, potrà valutare se prenotare entrambi i voli, ovvero solo l’uno o solo l’altro, in funzione delle proprie esigenze. Del resto, si avrebbe una disparità di trattamento nel caso in cui il passeggero dovesse partire con il volo di andata, rinunciando poi al volo di ritorno: avendo acquistato un unico biglietto, è peraltro ovvio che lo stesso ha acquistato un pacchetto comprensivo di entrambi i voli e che il mancato utilizzo di una tratta si concretizzerebbe in un vantaggio anche economico della compagnia( che ha così la possibilità di vendere il pacchetto annullato ad altro soggetto) ed altresì uno svantaggio del consumatore che avendo acquistato un unico biglietto ha pagato entrambe le tratte e non ne usufruirebbe nemmeno di una, pur comprendendole il biglietto di viaggio entrambe. 6) RICHIESTA DANNO ESISTENZIALE, a seguito di cancellazione o ritardo. Di norma tale domanda va rigettata, non essendo configurabile un danno esistenziale in re ipsa, risarcibile a prescindere dalla prova del medesimo, per il sol fatto che vi sia stato il ritardo o la cancellazione. Non va risarcito nemmeno il 9 riferimento generico allo stress sopportato dal passeggero per le attese in aeroporto, avendo in tal caso il passeggero diritto all’assistenza ed informazione, la cui mancanza dà diritto a quest’ultimo ad ottenere una somma liquidata dal giudice in via equitativa, tenendo conto del tempo dell’attesa e della fascia oraria( notte e giorno) e per non aver la compagnia provveduto a fornire pasti e bevande. Quindi, tale voce, richiesta a titolo di danno esistenziale, non può certamente essere riconosciuta se formulata in questi termini, anche alla luce della sentenza delle Sez. Unite del novembre 2008; va rilevato comunque che il giudice, nel liquidare equitativamente un ulteriore compenso per la mancata assistenza e informazione, deve tener conto dell’attesa del passeggero lasciato in aeroporto, senza nessuna assistenza, senza pasti e bevande, e del tempo ivi trascorso; non trascurando la fascia oraria, notturna o diurna, in cui rimane senza assistenza in aeroporto, a prescindere dall’eventuale trasferimento poi operato dalle compagnie che lo (ri)proteggono su altro volo anche di altra città, con spese di trasporto a carico del vettore; non trascurando quando tale trasferimento viene effettuato( ad es. dopo aver lasciato per diverse ore il passeggero in aeroporto, in attesa di disposizioni, e la decisione sia stata presa in tarda notte, trasferendo a spese del vettore il passeggero in albergo dopo le 2,00, dopo che la cancellazione del suo volo sia avvenuta alle ore 20,00). Vanno altresì riconosciute le ulteriori spese sostenute dal passeggero, a causa del ritardo, oltre alla compensazione pecuniaria (ad es. le spese di taxi nel caso in cui il volo ritardato sia giunto a destinazione nelle ore notturne, quando non vi è mezzo pubblico disponibile; o nel caso di pernottamento a spese del passeggero non assistito e lasciato in aeroporto per un’intera notte, in attesa di un volo alternativo). Ogni altra forma di risarcimento non appare dovuta se non provata ( ad es. che a causa del ritardo o della cancellazione il passeggero non ha potuto partecipare ad un convegno, ad un matrimonio; o, nei casi più rilevanti, ad es. ad un concorso). Tali casi, se oggetto di prova documentale, sono risarcibili, indipendentemente dal compenso per ritardo o cancellazione, in modo forfettario, tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, con criteri equitativamente stabiliti dal giudice, a titolo di maggior danno subito. Lo stesso dicasi nel caso di un soggetto con patologie che si sia sentito male in aeroporto, a causa dell’attesa, perchè non collocato in luogo idoneo, o di una donna incinta, non assistita anche da personale specializzato. Diversamente, qualora tali circostanze, eccezionali, non vengano provate e nella richiesta avanzata dalle parti vi sia anche la domanda di risarcimento del danno esistenziale( poi risultato non dovuto) il giudice può far valere tale circostanza 10 nella fase della liquidazione delle spese, condannando parte istante a metà spese processuali, atteso il rigetto di una delle due domande formulate. 7) PERDITA E SMARRIMENTO DEI BAGAGLI. Ai sensi dell’art. 22 parag. 2 Convenzione di Montreal, in caso di perdita o smarrimento di un bagaglio, ogni singolo passeggero ha diritto ad una compensazione pecuniaria sino a 1000 diritti speciali (circa 1100,00 euro). Lo stesso dicasi in caso di distruzione e/o deterioramento del bagaglio. La compensazione spetta singolarmente ai passeggeri anche se il numero dei bagagli consegnati era inferiore a quello dei viaggiatori effettivi( ad es. 4 passeggeri con bagagli divisi in due valigie- così sentenza Corte Giustizia 22.11.2012 C 139/11). Invero, la Convenzione di Montreal si pone l’obiettivo di tutelare l’interesse degli utenti del trasporto internazionale e la necessità di garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione; obiettivi che non possono venir meno, anche nel caso di passeggero i cui oggetti personali si trovino nel bagaglio a nome di altro soggetto, cui viene consegnato lo scontrino della relativa valigia al momento del ceck- in; anche in tal caso, il passeggero avrà diritto al risarcimento. L’art. 17 ai parg. 2 e 4 sancisce la responsabilità del vettore aereo per il sol fatto che l’evento abbia causato la perdita o il deterioramento del bagaglio prodottosi a bordo o durante qualsiasi periodo in cui il vettore ne aveva la custodia, dopo la consegna; a meno che il danno non consegua alla natura stessa del bagaglio o suo difetto o vizio intrinseco. Al fine di preservare l’equilibrio tra l’interesse degli utenti ad un equo risarcimento e quello del vettore aereo, è prevista la possibilità per il vettore di identificare e calcolare, per ciascun passeggero, l’onere di risarcimento a cui possono essere assoggettati; il limite previsto costituisce infatti un massimale di risarcimento che non può essere acquisito di diritto ed in via forfettaria da ciascuno; spetta infatti al singolo passeggero fornire prova al giudice nazionale, dimostrando a sufficienza di diritto il contenuto dei bagagli smarriti, nonché che il bagaglio consegnato da altro passeggero conteneva effettivamente gli oggetti di altro imbarcato sullo stesso volo( ad es. trattasi di stessa famiglia con biglietto unico registrato all’imbarco contestualmente- vedi sentenza su citata). Il limite di 1000 diritti speciali, può essere aumentato in caso di dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del relativo bagaglio, dietro pagamento di una eventuale tassa supplementare( art. 22 par. 2). Il vettore sarà in tal caso 11 obbligato sino alla concorrenza della somma dichiarata, a meno di non dimostrare che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione. Nel commisurare il quantum del risarcimento per lo smarrimento o la perdita del bagaglio, il giudice tiene conto dei giorni in cui il soggetto non ha potuto usufruire del bagaglio; dovrà inoltre rimborsare anche le spese(vive) sostenute per l’acquisto di beni( nuovi) di prima necessità, a causa dello smarrimento del bagaglio, previa esibizione dello scontrino, che quanto eventualmente acquistato in base anche alla motivazione del viaggio ( es. vestiti per partecipare ad un congresso, matrimonio), nonchè le eventuali ed ulteriori spese affrontate dal passeggero per il recupero del bagaglio( ad es. le spese di taxi sostenute per recarsi in aeroporto per il ritiro del bagaglio, poi ritrovato). 12