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Vademecum Normativa sulle Armi

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Vademecum Normativa sulle Armi
Questura di Pesaro e Urbino
Divisione Polizia Amministrativa e Sociale
VADEMECUM DELLA
NORMATIVA SULLE ARMI
Presentazione
I motivi per cui un cittadino desidera acquistare un’arma da fuoco possono
essere molteplici e tutti decisamente legittimi.
Col presente vademecum, per comodità di consultazione, divideremo
le armi in tre grandi categorie, a loro volta suddivise in sottogruppi.
Tali categorie comprenderanno, naturalmente, anche le relative munizioni.
1) Armi sportive
1a) Armi lunghe
1b) Armi corte
2) Armi da caccia
3) Armi comuni
3a) Armi lunghe
3b) Armi corte
Esiste anche una quarta categoria, che comprende le armi e le munizioni
militari, ma non è materia di questa trattazione, a meno che non siano
divenute di libera vendita ed opportunamente civilizzate, ricadendo così in
una delle categorie citate.
Nei seguenti capitoli ci occuperemo pertanto di tutto quanto concerne:
1) Dell’acquisto delle armi
2) Del porto d’armi
3) Della detenzione delle armi
4) Della movimentazione delle armi
5) Degli organi di controllo e del regime sanzionatorio.
Per farlo, utilizzeremo la modulistica del Ministero dell’Interno
attualmente in uso su scala nazionale relativa alle richieste di
autorizzazioni nella presente materia.
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1. L’acquisto di un’arma
(scannerizzazione del modulo ARMI COMUNI – Richiesta
autorizzazione per acquisto, porto, trasporto armi sportive, collezione)
di
Cosa succede presentandosi presso una armeria o una casa d’armi per
cercare di venire in possesso di un fucile e una pistola senza poter vantare
un porto d’armi specifico?
La prima cosa che ci sentiremo rispondere dall’armiere è che occorre
ottenere un NULLA OSTA PER L’ACQUISTO DELL’ARMA e che
per ottenerlo bisogna inoltrare apposita istanza alla Questura, direttamente
o per il tramite dei Commissariati di P.S. o dei Comandi Stazione
Carabinieri competenti.
L’istanza, prodotta sul modulo ministeriale barrando le voci che
interessano, è sottoposta all’imposta di bollo (€ 10,33), allegando altresì
altra marca di pari importo da applicare sull’autorizzazione.
Come si può riscontrare dall’esame del modulo, le certificazioni da
allegare all’istanza possono essere rese sotto forma di dichiarazioni
sostitutive, anche se è sempre possibile produrre la relativa
documentazione rilasciata dagli organi competenti.
E’ possibile acquistare un fucile da caccia o altra arma ad uso sportivo per
corrispondenza?
L’art. 17 della legge 110/75 vieta, alle persone residenti nello Stato, la
compravendita di armi comuni da sparo (e i fucili da caccia e le armi
sportive rientrano a pieno titolo in tale definizione, vedi art. 2 della stessa
legge) commissionata per corrispondenza a meno che l’acquirente sia
autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di
armi oppure, se privato, abbia ottenuto apposito nulla osta dal Prefetto
della provincia di residenza.
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2. Il porto d’armi
Diciamo innanzi tutto che i porto d’armi veri e propri sono di tre tipi:
1) Porto di pistola per difesa personale: permette di acquistare ogni
tipo di arma, ma di portare o trasportare in tutto il territorio
nazionale solo quelle per cui si è abilitati;
2) Porto di fucile anche per uso caccia: permette di acquistare ogni
tipo di arma, ma di portare o trasportare in tutto il territorio
nazionale solo quelle per cui si è abilitati;
3) Porto di fucile per l’esercizio dello sport del tiro a volo: permette
di acquistare ogni tipo di arma, ma di trasportare in tutto il territorio
nazionale e portare solo nell’ambito dei campi di tiro quelle per cui
si è abilitati.
Come si vede, essendo possessori di un porto d’armi si possono acquistare
armi di ogni genere, ma non tutte possono essere portare. Questo significa
ad esempio che chi possiede la licenza di caccia può trasportare una
pistola, ma non può portarla, pur potendola acquistare.
La distinzione tra i concetti di porto e trasporto di un arma, è basata
sulla possibilità o meno di utilizzazione immediata della stessa.
Perciò è trasporto unicamente quando l’arma è trasferita da un luogo ad
un altro, come un oggetto inerte, non suscettibile di uso, mentre il
concetto di porto equivale in sostanza a quello di essere armati, anche
se non è necessario che l’arma sia addosso alla persona, essendo
sufficiente, ad esempio che questa sia tenuta nel cruscotto dell’automobile,
pronta ad essere immediatamente utilizzata.
Passiamo ora a considerare i tre tipi di porto di pistola cui abbiamo fatto
cenno.
Utilizzando il medesimo modulo ministeriale che abbiamo già esaminato
per la richiesta di nulla osta all’acquisto, è possibile produrre istanza per
uno dei tre porti d’arma tenendo presente che:
- il rilascio del porto d’armi per difesa personale è di competenza del
Prefetto;
3
-
il rilascio degli altri due porti d’arma lunga (fucile da caccia o per
tiro a volo) è di competenza del Questore.
Solo per le licenze di porto di fucile per uso caccia è stata prevista la
delega al rilascio ed al rinnovo ai Commissariati di P.S. competenti per
territorio. Per il solo Commissariato di Fano è prevista la delega anche
per il nulla osta all’acquisto.
Ovviamente anche in questo caso sarà possibile inoltrare la richiesta
direttamente agli organi deputati al rilascio o tramite i Comandi Stazione
Carabinieri di competenza.
2.a Il porto di pistola per difesa personale
Permette di acquistare ogni tipo di arma consentito, di trasportare o portare
pistole o rivoltelle sportive o comuni nei modi previsti dalla legge ed infine
di trasportare ogni tipo di arma consentito.
L’arma corta può essere trasportata in macchina o con altro mezzo purché
chiusa in custodia e scarica, con le munizioni custodite in un luogo diverso.
Se viene usata per difesa deve essere portata addosso dall’interessato ed in
questo caso può essere carica e pronta all’uso. Non è consentito lasciarla
incustodita, ad esempio in macchina o in una borsa che non sia fra le mani
dell’interessato.
Sarà ovviamente opportuno fornire valide motivazioni che attestino la
effettiva necessità di girare armati, motivazioni che saranno vagliate e
riscontrate dal Prefetto, avvalendosi della collaborazione delle Forze
di polizia.
Il documento è valido sei anni anche se ogni anno dovrà essere sempre
richiesto esplicito rinnovo producendo la stessa documentazione e
nuovamente motivando il permanere dell’effettiva esigenza di andare
armati.
2.b Il porto di fucile anche per uso caccia
Permette di acquistare qualsiasi tipo di arma comune o sportiva consentita,
di trasportare e portare armi da caccia e armi classificate sportive a canna
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liscia o rigata nei termini e nei modi consentiti dalla legge e di trasportare
qualsiasi tipo di arma consentito.
I termini ed i modi del porto prevedono essenzialmente che la
movimentazione del fucile da caccia avvenga con lo stesso conservato in
custodia e scarico nel periodo di caccia chiusa, o alla spalla e in sicura
(meglio, scarico) durante il periodo di caccia aperta, se si devono
attraversare centri abitati o comunque avvicinarsi a meno di 150 metri da
un luogo abitato. Carico e pronto all’uso durante le battute di caccia.
Il porto di fucile ha validità sei anni e per il suo rinnovo occorre produrre
quello scaduto, la documentazione prevista e la vecchia licenza.
Per i cinque anni seguenti occorre rinnovare tacitamente l’autorizzazione
mediante il pagamento delle tasse di cc.gg..
2.c Il porto di fucile per uso tiro al volo
Permette di acquistare e trasportare ogni tipo di arma comune o sportiva
consentita , di trasportare e portare armi classificate sportive nei modi
previsti dalla legge (vedi sopra).
Essa consente di portare ed usare armi negli appositi campi di tiro a volo o
poligoni, ma obbliga il possessore a trasportarle nelle apposite custodie da
casa fino al campo di gara in tutto il territorio nazionale.
Per le modalità di richiesta e rinnovo vale quanto detto per il porto di fucile
per uso caccia.
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3. La detenzione delle armi e munizioni
(scannerizzazione del modulo ARMI COMUNI- denuncia di detenzione
di armi e munizioni)
La denuncia di detenzione delle armi o munizioni deve essere presentata,
ai sensi dell’art. 38 del t.u.l.p.s., presso l’Autorità di P.S. del luogo ove le
stesse sono detenute, ovvero presso i Commissariati di P.S o le competenti
Stazioni dell’Arma dei Carabinieri.
Armi
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 110/75 è possibile la detenzione di:
nr. 3 armi comuni da sparo;
nr. 6 armi per uso sportivo;
numero illimitato di armi da caccia;
nr. 8 armi antiche in genere;
La licenza di collezione è necessaria, invece, per detenere più di tre armi
comuni da sparo o più di sei armi ad uso sportivo. Può essere rilasciata per
un solo esemplare per ogni modello del catalogo nazionale delle armi.
Chi è munito di questa licenza non può detenere il relativo
munizionamento.
La licenza deve essere ottenuta prima dell’acquisto della prima arma
che si intende detenere con tale modalità.
Per richiedere il rilascio di tale licenza il modello ministeriale da utilizzare
è quello di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente.
Munizioni
Ai sensi dell’art. 26 della Legge 110/75 e dell’art. 97 del Regolamento del
t.u.l.p.s. è possibile la detenzione di:
a) detenzione di cartucce caricate a palla, con o senza la
detenzione della relativa arma:
1) da 1 a 1500 con denuncia;
2) oltre le 1500 con licenza del prefetto
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b) detenzione di cartucce da caccia caricate a pallini, senza la
detenzione della relativa arma:
1) da 1 a 1550 con denuncia;
2) oltre le 1500 con licenza del prefetto.
c) detenzione di cartucce da caccia caricate a pallini con la
detenzione della relativa arma:
1) fino a 1000 possono essere detenute senza specifica denuncia (è
sufficiente quella dell’arma);
2) da 1000 a 1500 con denuncia specifica;
3) oltre 1500 con licenza del Prefetto.
d) detenzione di cartucce cariche per pistola o rivoltella:
1) da 1 a 200 è sufficiente la denuncia;
2) oltre 200, con licenza del Prefetto.
e) è ammessa la ricarica di cartucce per uso personale e la
quantità massima di polvere da sparo detenibile, in questo caso,
è di Kg. 5.
NON E’ NECESSARIO DENUNCIARE LA DETENZIONE DI
BOSSOLI INNESCATI, OGIVE ED INNESCHI.
Modalità di custodia delle armi
Le armi devono essere detenute assicurando le dovute cautele per impedire
che altri, in particolare minori egli anni 18 non autorizzato, persone anche
parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone inesperte nel
maneggio delle stesse (artt. 20 e 20bis della legge 110/75).
Non esistono altre disposizioni di legge in relazione alla custodia delle
armi, in particolare che impongano ai possessori di munirsi di armadi
blindati o simili, anche se se ne consiglia l’utilizzo.
Altra accortezza è quella di conservare le armi scariche o prive dei
congegni di scatto qualora non siano utilizzate per lunghi periodi.
Si sottolinea che vige l’obbligo di denunciare la detenzione così come la
cessione delle armi e, per farlo, è possibile utilizzare il modulo ministeriale
allegato.
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In caso di denuncia di detenzione per eredità, sarà necessario allegare alla
documentazione richiesta nel modulo anche la dichiarazione di rinuncia
all’eredità da parte di altri eventuali eredi legittimi.
In caso di trasferimento dell’arma da un Comune ad un altro occorre
ripetere la denuncia di detenzione presso l’autorità di P.S. della nuova
località (Questura o Commissariati di P.S.) ove la stessa è detenuta o
presso la competente Stazione Carabinieri.
4. La movimentazione delle armi
(scannerizzazione del modulo ARMI COMUNI –
autorizzazione per l’importazione o per l’esportazione)
Richiesta di
Oltre al trasferimento delle armi, vi sono altre occasioni nelle quali queste
necessitano di essere spostate non già all’interno del territorio nazionale,
bensì fuori di esso, cioè quando le armi devono essere importate dall’estero
od esportate fuori dall’Italia.
Raramente il privato cittadino chiede l’importazione di un’arma: ciò
avviene, perlopiù, quando un italiano, già emigrato all’estero, decide di
rientrare per sempre in Italia.
E’ invece frequentissima la prassi di esportare temporaneamente all’estero
i propri fucili da caccia in occasione di battute di caccia o gare di tiro oltre
confine.
Per richiedere la licenza all’esportazione temporanea di armi si potrà
utilizzare l’apposito modulo ministeriale.
E’ possibile esportare temporaneamente non più di tre armi comuni da
sparo con il relativo munizionamento, senza superare i limiti di 200
cartucce da caccia e 1000 per quelle per uso sportivo.
LA CARTA EUROPEA PER ARMA DA FUOCO
E’ stata istituita con il D. Lgs 30.12.1992, nr. 527, in attuazione di direttiva
della Comunità Europea, e costituisce una sorta di patente internazionale
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del possessore di armi, il quale viene facilitato in alcune attività, quali il
viaggio con l’arma o l’acquisto di armi all’estero.
Non è obbligatorio richiederla Essa non sostituisce la licenza di porto di
fucile né esenta dal denunciare le armi di cui si è in possesso. Abilita
unicamente il titolare ad esportare le armi che in essa si intendono iscrivere
(non tutte, quindi) permettendo di non munirsi della licenza di
esportazione.
In caso di furto, smarrimento o cessione di arma iscritta nella carta europea
il titolare deve darne comunicazione senza ritardo e non oltre le 48 ore dal
fatto all’autorità di p.s. ai fini di provvedere all’aggiornamento; se l’arma
rubata, smarrita o ceduta era l’unica iscritta nella carta, questa deve essere
riconsegnata all’organo che procede.
L’avviso di trasporto di armi
(scannerizzazione del modulo AVVISO DI TRASPORTO ARMI)
Il privato che intenda trasportare armi all’interno dello Stato è tenuto a
darne avviso all’Autorità di pubblica sicurezza.
Il trasporto deve essere effettuato con mezzi pubblici o imprese di trasporto
in possesso dei requisiti prescritti e di soggetti dipendenti delle aziende
produttrici o commerciali muniti di specifica autorizzazione questorile; può
anche essere effettuato dal titolare dell’autorizzazione al trasporto.
La durata dell’autorizzazione è di 90 giorni dall’apposizione del visto
sull’avviso e le armi dovranno viaggiare scariche ed in custodia.
La licenza di trasporto delle armi per uso sportivo.
E’ stata introdotta dalla Legge nr. 85/86 ed abilita al solo trasporto
nell’ambito del territorio dello Stato di ogni arma classificata di tipo
sportivo, ha validità annuale e non permette l’acquisto delle armi, per il
quale ci si dovrà munire di apposito nulla-osta.
E’ opportuno ricordare che, per la stessa finalità, può essere utilizzata la
licenza di porto di fucile per uso sportivo, valida sei anni dal momento del
rilascio e che consente anche l’acquisto di armi (vedi Cap. 2 sul Porto
d’armi).
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Per richiedere questa autorizzazione si può utilizzare il modulo
ministeriale già descritto al Cap. 1.
5. Gli organi di controllo e il regime
sanzionatorio
5.a
In materia di armi gli organi preposti al controllo possono essere:
1) Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria
2) Altre organizzazioni parastatali
Appartengono alla prima categoria: Polizia di Stato, Carabinieri, guardia di
Finanza, Corpo forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria.
Essi possono effettuare perquisizioni, sequestri, ed arresti.
Alla seconda categoria appartengono:
1) i guardia caccia e gli agenti della vigilanza ittica: questi sono
equiparati agli agenti di P.G. solo se dipendono da province o
comuni e solo quando sono in servizio nel loro ambito territoriale.
2) Guardie giurate: possono verbalizzare solo una infrazione.
3) Guardie zoofile: possono solo verbalizzare una infrazione
nell’ambito del territorio di pertinenza.
E’ bene tenere presente che quando un agente di p.g. o un appartenente alle
categorie citate, essendo in abiti civili, ferma un cittadino, ha l’obbligo di
qualificarsi prima di compiere qualsiasi altra azione. Se invece è in divisa
ha comunque l’obbligo di qualificarsi se il cittadino lo richiede.
5.b
Diamo qui un breve sunto delle principali violazioni in materia di
armi, nelle quali possono più facilmente incorrere i detentori di armi o i
titolari di licenze di porto d’armi.
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Art. 697 c.p.: Detenzione abusiva di armi.
Incorre in tale violazione colui che detiene armi o munizioni senza averne
fatta denuncia all’autorità di p.s.; per armi si intendono in questo caso
armi comuni non da sparo, cioè le armi bianche (pugnali, spade,
sciabole ecc), gli strumenti dei quali è dalla legge vietato il porto in
modo assoluto (mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagenti e noccoliere) e i
bastoni animati per i quali è previsto il porto previa licenza del
prefetto; la pena prevista è quella dell’arresto fino a 12 mesi o
dell’ammenda fino a 373 euro.
Art. 2 della Legge 895/67 (in relazione all’art. 7 della stessa legge)
Detenzione abusiva di armi comuni da sparo.
Incorre in tale violazione colui che detiene armi comuni da sparo o parti di
essere senza averne fatta denuncia all’autorità. Per armi comuni da paro si
intendono tutte quelle elencate all’art. 2 della Legge 110/75 e la pena
prevista è quella della reclusione da otto mesi a tre anni e quattro mesi e la
multa da 138 euro a 1032 euro.
Art. 4/4° c. della legge 110/75 Divieto di portare armi nelle riunioni
pubbliche.
Pena prevista: arresto da due a diciotto mesi e ammenda da 103 euro a 412
euro.
Art. 20/3° c. della legge 110/75 Omessa denuncia di furto o
smarrimento delle armi
Pena prevista: ammenda fino a 516 Euro
Art. 20/5° c. della legge 110/75 Omessa denuncia di rinvenimento di
armi o parti di esse
Pena prevista: arresto fino a sei mesi e ammenda fino a 206 euro, fatta
salva l’applicazione delle sanzioni previste sulla detenzione illegale e porto
illegale di armi.
Art. 20 bis della legge 110/75 Omessa custodia di armi
Come abbiamo già detto nel capitolo sulla detenzione della armi, non
esiste alcun obbligo giuridico che imponga di custodirle all’interno di
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armadi blindati, bensì quello di assicurarne la custodia con ogni possibile
diligenza al fine di prevenire che minori di anni 18 non autorizzati, persone
anche parzialmente incapaci, tossicodipendenti o persone inesperte circa il
loro utilizzo ne entrino in possesso.
Pena prevista: arresto fino a due anni in caso di consegna delle armi ai
soggetti precedenti; arresto fino a un anno e multa fino a 1032 euro in caso
non sia siano osservate le cautele necessarie per impedire che le stesse
persone giungano ad impossessarsene.
Per ogni ulteriore informazioni in materia di armi, si rimanda alla
consultazione
del
sito
Internet
della
Polizia
di
Stato
(www.poliziadistato.it) presso il quale è possibile scaricare la modulistica
presentata, nonché accedere al Catalogo nazionale delle armi.
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