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Vademecum Normativa sulle Armi
Questura di Pesaro e Urbino Divisione Polizia Amministrativa e Sociale VADEMECUM DELLA NORMATIVA SULLE ARMI Presentazione I motivi per cui un cittadino desidera acquistare un’arma da fuoco possono essere molteplici e tutti decisamente legittimi. Col presente vademecum, per comodità di consultazione, divideremo le armi in tre grandi categorie, a loro volta suddivise in sottogruppi. Tali categorie comprenderanno, naturalmente, anche le relative munizioni. 1) Armi sportive 1a) Armi lunghe 1b) Armi corte 2) Armi da caccia 3) Armi comuni 3a) Armi lunghe 3b) Armi corte Esiste anche una quarta categoria, che comprende le armi e le munizioni militari, ma non è materia di questa trattazione, a meno che non siano divenute di libera vendita ed opportunamente civilizzate, ricadendo così in una delle categorie citate. Nei seguenti capitoli ci occuperemo pertanto di tutto quanto concerne: 1) Dell’acquisto delle armi 2) Del porto d’armi 3) Della detenzione delle armi 4) Della movimentazione delle armi 5) Degli organi di controllo e del regime sanzionatorio. Per farlo, utilizzeremo la modulistica del Ministero dell’Interno attualmente in uso su scala nazionale relativa alle richieste di autorizzazioni nella presente materia. 1 1. L’acquisto di un’arma (scannerizzazione del modulo ARMI COMUNI – Richiesta autorizzazione per acquisto, porto, trasporto armi sportive, collezione) di Cosa succede presentandosi presso una armeria o una casa d’armi per cercare di venire in possesso di un fucile e una pistola senza poter vantare un porto d’armi specifico? La prima cosa che ci sentiremo rispondere dall’armiere è che occorre ottenere un NULLA OSTA PER L’ACQUISTO DELL’ARMA e che per ottenerlo bisogna inoltrare apposita istanza alla Questura, direttamente o per il tramite dei Commissariati di P.S. o dei Comandi Stazione Carabinieri competenti. L’istanza, prodotta sul modulo ministeriale barrando le voci che interessano, è sottoposta all’imposta di bollo (€ 10,33), allegando altresì altra marca di pari importo da applicare sull’autorizzazione. Come si può riscontrare dall’esame del modulo, le certificazioni da allegare all’istanza possono essere rese sotto forma di dichiarazioni sostitutive, anche se è sempre possibile produrre la relativa documentazione rilasciata dagli organi competenti. E’ possibile acquistare un fucile da caccia o altra arma ad uso sportivo per corrispondenza? L’art. 17 della legge 110/75 vieta, alle persone residenti nello Stato, la compravendita di armi comuni da sparo (e i fucili da caccia e le armi sportive rientrano a pieno titolo in tale definizione, vedi art. 2 della stessa legge) commissionata per corrispondenza a meno che l’acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi oppure, se privato, abbia ottenuto apposito nulla osta dal Prefetto della provincia di residenza. 2 2. Il porto d’armi Diciamo innanzi tutto che i porto d’armi veri e propri sono di tre tipi: 1) Porto di pistola per difesa personale: permette di acquistare ogni tipo di arma, ma di portare o trasportare in tutto il territorio nazionale solo quelle per cui si è abilitati; 2) Porto di fucile anche per uso caccia: permette di acquistare ogni tipo di arma, ma di portare o trasportare in tutto il territorio nazionale solo quelle per cui si è abilitati; 3) Porto di fucile per l’esercizio dello sport del tiro a volo: permette di acquistare ogni tipo di arma, ma di trasportare in tutto il territorio nazionale e portare solo nell’ambito dei campi di tiro quelle per cui si è abilitati. Come si vede, essendo possessori di un porto d’armi si possono acquistare armi di ogni genere, ma non tutte possono essere portare. Questo significa ad esempio che chi possiede la licenza di caccia può trasportare una pistola, ma non può portarla, pur potendola acquistare. La distinzione tra i concetti di porto e trasporto di un arma, è basata sulla possibilità o meno di utilizzazione immediata della stessa. Perciò è trasporto unicamente quando l’arma è trasferita da un luogo ad un altro, come un oggetto inerte, non suscettibile di uso, mentre il concetto di porto equivale in sostanza a quello di essere armati, anche se non è necessario che l’arma sia addosso alla persona, essendo sufficiente, ad esempio che questa sia tenuta nel cruscotto dell’automobile, pronta ad essere immediatamente utilizzata. Passiamo ora a considerare i tre tipi di porto di pistola cui abbiamo fatto cenno. Utilizzando il medesimo modulo ministeriale che abbiamo già esaminato per la richiesta di nulla osta all’acquisto, è possibile produrre istanza per uno dei tre porti d’arma tenendo presente che: - il rilascio del porto d’armi per difesa personale è di competenza del Prefetto; 3 - il rilascio degli altri due porti d’arma lunga (fucile da caccia o per tiro a volo) è di competenza del Questore. Solo per le licenze di porto di fucile per uso caccia è stata prevista la delega al rilascio ed al rinnovo ai Commissariati di P.S. competenti per territorio. Per il solo Commissariato di Fano è prevista la delega anche per il nulla osta all’acquisto. Ovviamente anche in questo caso sarà possibile inoltrare la richiesta direttamente agli organi deputati al rilascio o tramite i Comandi Stazione Carabinieri di competenza. 2.a Il porto di pistola per difesa personale Permette di acquistare ogni tipo di arma consentito, di trasportare o portare pistole o rivoltelle sportive o comuni nei modi previsti dalla legge ed infine di trasportare ogni tipo di arma consentito. L’arma corta può essere trasportata in macchina o con altro mezzo purché chiusa in custodia e scarica, con le munizioni custodite in un luogo diverso. Se viene usata per difesa deve essere portata addosso dall’interessato ed in questo caso può essere carica e pronta all’uso. Non è consentito lasciarla incustodita, ad esempio in macchina o in una borsa che non sia fra le mani dell’interessato. Sarà ovviamente opportuno fornire valide motivazioni che attestino la effettiva necessità di girare armati, motivazioni che saranno vagliate e riscontrate dal Prefetto, avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia. Il documento è valido sei anni anche se ogni anno dovrà essere sempre richiesto esplicito rinnovo producendo la stessa documentazione e nuovamente motivando il permanere dell’effettiva esigenza di andare armati. 2.b Il porto di fucile anche per uso caccia Permette di acquistare qualsiasi tipo di arma comune o sportiva consentita, di trasportare e portare armi da caccia e armi classificate sportive a canna 4 liscia o rigata nei termini e nei modi consentiti dalla legge e di trasportare qualsiasi tipo di arma consentito. I termini ed i modi del porto prevedono essenzialmente che la movimentazione del fucile da caccia avvenga con lo stesso conservato in custodia e scarico nel periodo di caccia chiusa, o alla spalla e in sicura (meglio, scarico) durante il periodo di caccia aperta, se si devono attraversare centri abitati o comunque avvicinarsi a meno di 150 metri da un luogo abitato. Carico e pronto all’uso durante le battute di caccia. Il porto di fucile ha validità sei anni e per il suo rinnovo occorre produrre quello scaduto, la documentazione prevista e la vecchia licenza. Per i cinque anni seguenti occorre rinnovare tacitamente l’autorizzazione mediante il pagamento delle tasse di cc.gg.. 2.c Il porto di fucile per uso tiro al volo Permette di acquistare e trasportare ogni tipo di arma comune o sportiva consentita , di trasportare e portare armi classificate sportive nei modi previsti dalla legge (vedi sopra). Essa consente di portare ed usare armi negli appositi campi di tiro a volo o poligoni, ma obbliga il possessore a trasportarle nelle apposite custodie da casa fino al campo di gara in tutto il territorio nazionale. Per le modalità di richiesta e rinnovo vale quanto detto per il porto di fucile per uso caccia. 5 3. La detenzione delle armi e munizioni (scannerizzazione del modulo ARMI COMUNI- denuncia di detenzione di armi e munizioni) La denuncia di detenzione delle armi o munizioni deve essere presentata, ai sensi dell’art. 38 del t.u.l.p.s., presso l’Autorità di P.S. del luogo ove le stesse sono detenute, ovvero presso i Commissariati di P.S o le competenti Stazioni dell’Arma dei Carabinieri. Armi Ai sensi dell’art. 10 della Legge 110/75 è possibile la detenzione di: nr. 3 armi comuni da sparo; nr. 6 armi per uso sportivo; numero illimitato di armi da caccia; nr. 8 armi antiche in genere; La licenza di collezione è necessaria, invece, per detenere più di tre armi comuni da sparo o più di sei armi ad uso sportivo. Può essere rilasciata per un solo esemplare per ogni modello del catalogo nazionale delle armi. Chi è munito di questa licenza non può detenere il relativo munizionamento. La licenza deve essere ottenuta prima dell’acquisto della prima arma che si intende detenere con tale modalità. Per richiedere il rilascio di tale licenza il modello ministeriale da utilizzare è quello di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente. Munizioni Ai sensi dell’art. 26 della Legge 110/75 e dell’art. 97 del Regolamento del t.u.l.p.s. è possibile la detenzione di: a) detenzione di cartucce caricate a palla, con o senza la detenzione della relativa arma: 1) da 1 a 1500 con denuncia; 2) oltre le 1500 con licenza del prefetto 6 b) detenzione di cartucce da caccia caricate a pallini, senza la detenzione della relativa arma: 1) da 1 a 1550 con denuncia; 2) oltre le 1500 con licenza del prefetto. c) detenzione di cartucce da caccia caricate a pallini con la detenzione della relativa arma: 1) fino a 1000 possono essere detenute senza specifica denuncia (è sufficiente quella dell’arma); 2) da 1000 a 1500 con denuncia specifica; 3) oltre 1500 con licenza del Prefetto. d) detenzione di cartucce cariche per pistola o rivoltella: 1) da 1 a 200 è sufficiente la denuncia; 2) oltre 200, con licenza del Prefetto. e) è ammessa la ricarica di cartucce per uso personale e la quantità massima di polvere da sparo detenibile, in questo caso, è di Kg. 5. NON E’ NECESSARIO DENUNCIARE LA DETENZIONE DI BOSSOLI INNESCATI, OGIVE ED INNESCHI. Modalità di custodia delle armi Le armi devono essere detenute assicurando le dovute cautele per impedire che altri, in particolare minori egli anni 18 non autorizzato, persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone inesperte nel maneggio delle stesse (artt. 20 e 20bis della legge 110/75). Non esistono altre disposizioni di legge in relazione alla custodia delle armi, in particolare che impongano ai possessori di munirsi di armadi blindati o simili, anche se se ne consiglia l’utilizzo. Altra accortezza è quella di conservare le armi scariche o prive dei congegni di scatto qualora non siano utilizzate per lunghi periodi. Si sottolinea che vige l’obbligo di denunciare la detenzione così come la cessione delle armi e, per farlo, è possibile utilizzare il modulo ministeriale allegato. 7 In caso di denuncia di detenzione per eredità, sarà necessario allegare alla documentazione richiesta nel modulo anche la dichiarazione di rinuncia all’eredità da parte di altri eventuali eredi legittimi. In caso di trasferimento dell’arma da un Comune ad un altro occorre ripetere la denuncia di detenzione presso l’autorità di P.S. della nuova località (Questura o Commissariati di P.S.) ove la stessa è detenuta o presso la competente Stazione Carabinieri. 4. La movimentazione delle armi (scannerizzazione del modulo ARMI COMUNI – autorizzazione per l’importazione o per l’esportazione) Richiesta di Oltre al trasferimento delle armi, vi sono altre occasioni nelle quali queste necessitano di essere spostate non già all’interno del territorio nazionale, bensì fuori di esso, cioè quando le armi devono essere importate dall’estero od esportate fuori dall’Italia. Raramente il privato cittadino chiede l’importazione di un’arma: ciò avviene, perlopiù, quando un italiano, già emigrato all’estero, decide di rientrare per sempre in Italia. E’ invece frequentissima la prassi di esportare temporaneamente all’estero i propri fucili da caccia in occasione di battute di caccia o gare di tiro oltre confine. Per richiedere la licenza all’esportazione temporanea di armi si potrà utilizzare l’apposito modulo ministeriale. E’ possibile esportare temporaneamente non più di tre armi comuni da sparo con il relativo munizionamento, senza superare i limiti di 200 cartucce da caccia e 1000 per quelle per uso sportivo. LA CARTA EUROPEA PER ARMA DA FUOCO E’ stata istituita con il D. Lgs 30.12.1992, nr. 527, in attuazione di direttiva della Comunità Europea, e costituisce una sorta di patente internazionale 8 del possessore di armi, il quale viene facilitato in alcune attività, quali il viaggio con l’arma o l’acquisto di armi all’estero. Non è obbligatorio richiederla Essa non sostituisce la licenza di porto di fucile né esenta dal denunciare le armi di cui si è in possesso. Abilita unicamente il titolare ad esportare le armi che in essa si intendono iscrivere (non tutte, quindi) permettendo di non munirsi della licenza di esportazione. In caso di furto, smarrimento o cessione di arma iscritta nella carta europea il titolare deve darne comunicazione senza ritardo e non oltre le 48 ore dal fatto all’autorità di p.s. ai fini di provvedere all’aggiornamento; se l’arma rubata, smarrita o ceduta era l’unica iscritta nella carta, questa deve essere riconsegnata all’organo che procede. L’avviso di trasporto di armi (scannerizzazione del modulo AVVISO DI TRASPORTO ARMI) Il privato che intenda trasportare armi all’interno dello Stato è tenuto a darne avviso all’Autorità di pubblica sicurezza. Il trasporto deve essere effettuato con mezzi pubblici o imprese di trasporto in possesso dei requisiti prescritti e di soggetti dipendenti delle aziende produttrici o commerciali muniti di specifica autorizzazione questorile; può anche essere effettuato dal titolare dell’autorizzazione al trasporto. La durata dell’autorizzazione è di 90 giorni dall’apposizione del visto sull’avviso e le armi dovranno viaggiare scariche ed in custodia. La licenza di trasporto delle armi per uso sportivo. E’ stata introdotta dalla Legge nr. 85/86 ed abilita al solo trasporto nell’ambito del territorio dello Stato di ogni arma classificata di tipo sportivo, ha validità annuale e non permette l’acquisto delle armi, per il quale ci si dovrà munire di apposito nulla-osta. E’ opportuno ricordare che, per la stessa finalità, può essere utilizzata la licenza di porto di fucile per uso sportivo, valida sei anni dal momento del rilascio e che consente anche l’acquisto di armi (vedi Cap. 2 sul Porto d’armi). 9 Per richiedere questa autorizzazione si può utilizzare il modulo ministeriale già descritto al Cap. 1. 5. Gli organi di controllo e il regime sanzionatorio 5.a In materia di armi gli organi preposti al controllo possono essere: 1) Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria 2) Altre organizzazioni parastatali Appartengono alla prima categoria: Polizia di Stato, Carabinieri, guardia di Finanza, Corpo forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria. Essi possono effettuare perquisizioni, sequestri, ed arresti. Alla seconda categoria appartengono: 1) i guardia caccia e gli agenti della vigilanza ittica: questi sono equiparati agli agenti di P.G. solo se dipendono da province o comuni e solo quando sono in servizio nel loro ambito territoriale. 2) Guardie giurate: possono verbalizzare solo una infrazione. 3) Guardie zoofile: possono solo verbalizzare una infrazione nell’ambito del territorio di pertinenza. E’ bene tenere presente che quando un agente di p.g. o un appartenente alle categorie citate, essendo in abiti civili, ferma un cittadino, ha l’obbligo di qualificarsi prima di compiere qualsiasi altra azione. Se invece è in divisa ha comunque l’obbligo di qualificarsi se il cittadino lo richiede. 5.b Diamo qui un breve sunto delle principali violazioni in materia di armi, nelle quali possono più facilmente incorrere i detentori di armi o i titolari di licenze di porto d’armi. 10 Art. 697 c.p.: Detenzione abusiva di armi. Incorre in tale violazione colui che detiene armi o munizioni senza averne fatta denuncia all’autorità di p.s.; per armi si intendono in questo caso armi comuni non da sparo, cioè le armi bianche (pugnali, spade, sciabole ecc), gli strumenti dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto (mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagenti e noccoliere) e i bastoni animati per i quali è previsto il porto previa licenza del prefetto; la pena prevista è quella dell’arresto fino a 12 mesi o dell’ammenda fino a 373 euro. Art. 2 della Legge 895/67 (in relazione all’art. 7 della stessa legge) Detenzione abusiva di armi comuni da sparo. Incorre in tale violazione colui che detiene armi comuni da sparo o parti di essere senza averne fatta denuncia all’autorità. Per armi comuni da paro si intendono tutte quelle elencate all’art. 2 della Legge 110/75 e la pena prevista è quella della reclusione da otto mesi a tre anni e quattro mesi e la multa da 138 euro a 1032 euro. Art. 4/4° c. della legge 110/75 Divieto di portare armi nelle riunioni pubbliche. Pena prevista: arresto da due a diciotto mesi e ammenda da 103 euro a 412 euro. Art. 20/3° c. della legge 110/75 Omessa denuncia di furto o smarrimento delle armi Pena prevista: ammenda fino a 516 Euro Art. 20/5° c. della legge 110/75 Omessa denuncia di rinvenimento di armi o parti di esse Pena prevista: arresto fino a sei mesi e ammenda fino a 206 euro, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste sulla detenzione illegale e porto illegale di armi. Art. 20 bis della legge 110/75 Omessa custodia di armi Come abbiamo già detto nel capitolo sulla detenzione della armi, non esiste alcun obbligo giuridico che imponga di custodirle all’interno di 11 armadi blindati, bensì quello di assicurarne la custodia con ogni possibile diligenza al fine di prevenire che minori di anni 18 non autorizzati, persone anche parzialmente incapaci, tossicodipendenti o persone inesperte circa il loro utilizzo ne entrino in possesso. Pena prevista: arresto fino a due anni in caso di consegna delle armi ai soggetti precedenti; arresto fino a un anno e multa fino a 1032 euro in caso non sia siano osservate le cautele necessarie per impedire che le stesse persone giungano ad impossessarsene. Per ogni ulteriore informazioni in materia di armi, si rimanda alla consultazione del sito Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it) presso il quale è possibile scaricare la modulistica presentata, nonché accedere al Catalogo nazionale delle armi. 12