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Normativa Tecnica - Azioni sulle Strutture - diseg
Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito Università degli Studi di Genova DISEG - Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica Laboratorio Ufficiale dei Materiali da Costruzione Ordine degli Architetti della Provincia di Genova ANALISI, MONITORAGGIO E DIAGNOSI STRUTTURALE DEL COSTRUITO Normativa Tecnica - Azioni sulle Strutture Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 1 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito ESECUZIONE E COLLAUDO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E DI STRUTTURE METALLICHE : LA NORMATIVA VIGENTE L’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato e metalliche, nonché il rinforzo delle strutture esistenti con queste tecniche, è disciplinato dalla Legge n. 1086 del 5 novembre 1971 “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica ” (G.U. n. 321 del 21 dicembre 1971) DEFINIZIONI ♦ “Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale (cemento armato) quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvano una funzione statica” ♦ “Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso (cemento armato precompresso) quelle composte da conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l’effetto statico voluto ” ♦ Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli” Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 2 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 1086/71 ♦ OPERE DI INGEGNERIA C IVILE: edifici per abitazione, industriali (sili, torri, ciminiere, magazzini, depositi, capannoni, tettoie, pensiline, esclusi gli impianti), ponti, tombinature, cavalcavia, sottovia, gallerie, passerelle, dighe e altre opere di ritenuta, (serbatoi, cisterne, pontili, fari, i singoli manufatti relativi ad acquedotti, oleodotti e fognature, opere di sostegno), opere di fondazione. S ONO ESCLUSE: ♦ OPERE DI INGEGNERIA MECCANICA, ELETTROTECNICA, CHIMICA, MINERARIA, NAVALE E AEREONAUTICA ♦ singole membrature: travi metalliche o in cemento armato poste in opera per eseguire nuove aperture in murature portanti; ♦ elementi costruttivi in cemento armato che assolvono limitata importanza nel contesto statico dell’opera: scale di collegamento interno, poggioli, piccoli solai. ♦ pensiline e tettoie di modesta portata “quando assolvono la sola funzione di protezione dagli agenti atmosferici delle colonnine di distribuzione”. Le tettoie che coprono in tutto o in parte l’area di un distributore di carburanti sono soggette alla Legge 1086/71 in quanto coprono anche le corsie carrabili e gli altri servizi dell’impianto. ♦ opere impiantistiche (seguono una normativa autonoma) Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 3 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito ♦ opere costruite per conto dello Stato, Regioni, Provincie, Comuni, Enti dello Stato strumentali sorti “per realizzare finalità che sono tipicamente dello Stato”, quindi non per finalità specifiche (come ad esempio enti con compiti specifici) “e con fondi messi a disposizione dallo Stato medesimo (ad esempio la Cassa per il Mezzogiorno, Consiglio di Stato, Sez. VI, 16.3.1971 n. 190 )” realizzate direttamente, in economia o per appalto, ovvero mediante concessione o delega (ad esempio le autostrade) quando l’Ente abbia un proprio Ingegnere nell’organico dell’Ufficio Tecnico, e tale posto sia effettivamente coperto. OSSERVAZIONE 1. Sono escluse dalla giurisdizione della Legge 1086/71 pressoché tutte le opere pubbliche: strade, autostrade, regimentazione dei corsi d’acqua. 2. Le case popolari sono incluse nella giurisdizione della Legge 1086/71? Sono costruite con fondi pubblici e l’Ente costruttore (ex IACP, ora ARTE) ha Ingegneri e/o Architetti in organico nel proprio Ufficio Tecnico. Ma si tratta di una funzione tipicamente dello Stato? 3. Si osserva che se nell’organico dell’Ufficio Tecnico di un Ente Statale è previsto un Architetto, con posto coperto, l’opera è comunque soggetta alla Legge 1086/71. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 4 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito S ONO INCLUSE : ♦ strutture costituite da un organico insieme di elementi strutturali: non solo strutture complete, ma anche un insieme di elementi strutturali che assolva una significativa importanza nella statica dell’opera. In particolare: opere di rinforzo e consolidamento di strutture esistenti (anche di strutture in muratura), nuove strutture in sostituzione di membrature degradate (nuovi solai in sostituzione di orizzontamenti in legno); ♦ strutture semplici che abbiano rilevante importanza nella statica dell’opera: pilastri e relativa fondazione impiegati per consolidare strutture esistenti o per sostituire elementi strutturali, tiranti e catene metalliche; consolidamenti di strutture di fondazione qualunque ne sia la tecnologia. OSSERVAZIONE E’ sbagliato considerare incluse nel campo di applicazione della Legge 1086/71 tutte le opere che abbiano rilevanza ai fini della pubblica incolumità. La Legge non fa mai riferimento all’incolumità delle persone ma all’importanza, modesta o significativa, che la struttura ha nell’ambito della statica dell’opera. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 5 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito COMPETENZE PROFESSIONALI ♦ Progetto Architettonico (di massima o esecutivo): Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito Edile ♦ Progetto Strutturale: Architetto, Ingegnere ♦ Direzione delle opere non strutturali: Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito Edile ♦ Direzione delle opere strutturali: Architetto, Ingegnere ♦ Collaudo tecnico/amministrativo: Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito Edile ♦ Prove di carico, esecuzione e verbalizzazione: Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito Edile ♦ Collaudo strutturale: Architetto, Ingegnere iscritto da 10 anni all’Ordine professionale e “che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione dell’opera”. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 6 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito OSSERVAZIONE 1. E’ richiesta solo l’iscrizione da 10 anni all’Ordine Professionale (non della stessa Provincia), anche senza specifica esperienza e attività nel campo della progettazione strutturale. 2. Il collaudatore statico deve essere del tutto estraneo alla progettazione architettonica e strutturale, di massima ed esecutiva. Sebbene non vi sia uno specifico riferimento nella normativa, parrebbe inopportuno che tra progettista e collaudatore vi siano rapporti di parentela in linea retta. 3. Si osserva che la Legge 1086/71 non prevede alcun elenco specifico all’interno degli ordini Professionali in cui includere i professionisti autorizzati all’esecuzione dei collaudi. 4. Poiché le prove di carico sono di supporto al collaudo e non rappresentano un’assunzione di responsabilità, i limiti imposti per il collaudatore non si estendono alla persona che esegue e verbalizza la prova di carico. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 7 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito PROCEDURE L’esecuzione di un nuovo edificio richiede l’acquisizione di autorizzazioni e concessioni da parte di vari Enti: ♦ Approvazione del progetto architettonico di massima 1. da parte del Comune di competenza, Concessione o Autorizzazione Edilizia in funzione dell’importanza dell’opera; in alternativa gli estremi della Denuncia di Inizio Attività D.I.A. (Legge n. 662 del 23 dicembre 1996), della Comunicazione (art. 26 della Legge n. 47 del 28 febbraio 1985), e del ricorso alla procedura del silenzioassenso (art. 7 Legge n. 94 del 25 marzo 1982 e, per Genova, alla delib. G.C. n. 229 dell’11 marzo 1999). La D.I.A. è possibile ove non sussistano vincoli relativi alle leggi in materia di beni culturali ed ambientali, nonché a disposizioni operative di strumenti urbanistici: essa è equivalente alla concessione edilizia e riguarda opere di manutenzione ordinaria e straordinaria senza modifiche della sagoma e dei prospetti, di eliminazione di barriere architettoniche, di esecuzione di recinzioni e cancelli, di creazione d’impianti sportivi purché senza creazione di volumetria (quindi con movimenti di terra ed esecuzione di muri di sostegno), di adeguamento tecnologico, di costruzione di parcheggi pertinenziali in sottosuolo nell’ambito dello stesso lotto su cui insiste il fabbricato, nonché di varianti a concessioni edilizia già concesse quando queste non modifichino i parametri urbanistici e la sagoma dell’edificio. La comunicazione ex art. 26 Legge 47/85 riguarda le sole opere interne senza modifica delle superfici utili, della destinazione d’uso e del numero di unità immobiliari anche in presenza del vincolo Legge 1497/39. Non è possibile in presenza del vincolo della Legge 1089/39. L’autorizzazione è richiesta, quando non sia possibile ricorrere ad una D.I.A., per opere di “manutenzione straordinaria” e di “restauro e risanamento conservativo” come definite dalla Legge 47/85, mentre la concessione per “ristrutturazione edilizia” e per “nuove costruzioni”. Il ricorso alla procedura del silenzio-assenso ex art. 7 della Legge n. 94 del 25 marzo 1982, per il Comune di Genova è possibile relativamente a: recupero abitativo, pertinenze ed impianti tecnologici, occupazioni del suolo, demolizioni, rinterri e scavi, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché ristrutturazione edilizia (art. 31 lettera b), c) e d) dell’art. 31 Legge 457/78) nonché alla realizzazione di parcheggi pertinenziali (Legge n. 122/89 detta Legge Tognoli). Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 8 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito OSSERVAZIONE Le Leggi 1497/39 e 1089/39 sono state abrogate dal Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell’art. 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352” (G.U. n. 302 – suppl. del 27 dicembre 1999) in vigore dall’11 gennaio 2000. 2. da parte della Regione di competenza (Ufficio dei Beni Ambientali ovvero dalla Commissione Edilizia Comunale Integrata per interventi di piccola rilevanza) quando sussista sulla zona o sull’area il vincolo già imposto dalla Legge n. 1497 del 29 giugno 1939 “Protezione delle Bellezze Naturali”. Vincolo non trascritto sui rogiti notarili né alla Conservatoria dei Registri Immobiliari ma di cui si rileva l’esistenza negli uffici comunali competenti. 3. in zona gravata dal vincolo idrogeologico ai sensi del R. D. n. 3267 del 30 dicembre 1923 e del R.D. n. 1126 del 16 maggio 1926, nel caso siano previsti movimenti di terra superiori a 200 mc o di altezza superiore ai 2 m, è necessaria l’approvazione della Provincia competente (in Liguria: Area 08 – Servizio Difesa del Suolo); per movimenti di terra inferiori a 200 mc è possibi le una Denuncia di Inizio Attività ai sensi della Circolare n. 57382 del 6 maggio 1991 (di applicazione del D.M. 11 marzo 1988, dell’art. 34 della L.R. n. 22 del 16 aprile 1984). Si tratta di un vincolo non trascritto sugli atti di compravendita né alla Conservatoria dei Registri Immobiliari ma di cui si rileva l’esistenza negli uffici Comunali e Provinciali competenti. La competenza di queste autorizzazioni è passata dalla Regione alla Provincia nel 1984, L.R. n. 22 del 16 aprile 1984. 4. da parte della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di competenza quando sull’edificio o sull’area gravi il vincolo imposto dalla Legge n. 1089 Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 9 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito del 1 giugno 1939 “Tutela delle cose di interesse artistico o storico”. Vincolo richiamato in tutti i rogiti notarili e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. ♦ Redazione del progetto strutturale esecutivo (Ingegnere o Architetto) che comprenda tutte le strutture previste nell’opera. Devono esservi inclusi lo schema strutturale globale (distribuzione di pilastri e travi, orditure dei solai), i particolari esecutivi (disposizione e sagomatura dei ferri e carpenterie), le prescrizione esecutive (tempi di disarmo, modalità di getto, di curing, modalità di prelievo dei campioni da inviare ai Laboratori di prova, vedi più avanti), le indicazioni sui materiali, gli elementi strutturali prefabbricati previsti, nonché la Relazione di Calcolo. OSSERVAZIONE 1. Il progetto deve comprendere tutte le strutture da eseguire, non solo quelle principali; quindi sono incluse anche le opere di sostegno minori, i volumi tecnici e le altre strutture di ridotta importanza. 2. E’ prassi presso le pubbliche Amministrazioni che i progetti strutturali esecutivi di modesta importanza possano essere redatti e firmati anche dai geometri. Si tratta di una prassi non motivata da alcuna norma di Legge. 3. Nella prassi si definisce con il termine di Relazione di Calcolo quello che la Legge 1086/71 indica come “Relazione Illustrativa dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali”. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 10 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito ♦ Denuncia dei lavori Il costruttore denuncia l’inizio dei lavori all’Ufficio del Cemento Armato della regione competente prima della loro esecuzione (in Appendice il modulo di denuncia). Nella denuncia devono essere indicati: Ø il progettista/i progettisti dell’opera (progetto architettonico e progetto strutturale) con i relativi riferimenti; Ø l’esecutore con i propri riferimenti; Ø il committente con i propri riferimenti; Ø il Direttore dei Lavori, sia dei lavori non strutturali che strutturali con i relativi riferimenti; Ø gli estremi della concessione/autorizzazione edilizia o in alternativa della D.I.A. ex Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 o della comunicazione ex art. 26 della Legge n. 47 del 28 febbraio 1985 o della procedura di silenzioassenso ex art. 7 Legge n. 94 del 25 marzo 1982. Ø la nomina del collaudatore e, da parte di quest’ultimo, la contestuale accettazione dell’incarico da parte di quest’ultimo e l’attestazione di essere iscritto all’Ordine professionale competente da non meno di 10 anni e di essere del tutto estraneo alla progettazione ed esecuzione dell’opera (a partire dal 1994). Alla denuncia devono essere allegate due copie di tutta la documentazione (progetti, relazioni e concessioni), una copia viene trattenuta dall’Ufficio del Cemento Armato, una copia timbrata dall’Ufficio viene restituita al costruttore. La denuncia deve essere fatta prima dell’esecuzione delle opere, ma può essere eseguita in più volte per le varie opere, a patto di depositare la documentazione richiesta dalla Legge 1086/71 prima dell’esecuzione delle strutture. All’Ufficio del Cemento Armato devono essere depositate le Relazioni Geologica/Geognostica (di competenza di un Geologo) e Geotecnica (di competenza di un Ingegnere) ex D.M. 11 marzo 1988. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 11 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito ♦ Conservazione dei documenti (responsabile il D.L.) I documenti con il timbro dell’Ufficio del Cemento Armato devono essere custoditi in cantiere e consegnati al Direttore dei Lavori alla chiusura del cantiere. Inoltre, è previsto un Giornale dei Lavori. ♦ Il Direttore dei Lavori strutturali (nominato dal committente) – dirige i lavori con periodiche visite; – fornisce le indicazioni tecniche necessarie; – verifica la conservazione della documentazione prevista; – cura il prelievo dei campioni di materiale da sottoporre a verifica nei Lavoratori autorizzati; – cura l’invio dei campioni ai Laboratori e la raccolta dei relativi certificati di prova; – esegue, di propria iniziativa o su indicazione del Collaudatore, le prove di carico e ne redige i relativi verbali con indicazione delle misurazioni sperimentali eseguite; – entro 60 giorni dall’ultimazione delle strutture redige una Relazione Finale del Direttore dei Lavori sull’adempimento di quanto previsto dalla normativa, cui allega i certificati rilasciati dai Laboratori ed i verbali delle prove di carico, e che deposita all’Ufficio del Cemento Armato in duplice copia (una delle quali gli viene restituita timbrata); La Relazione Finale può essere depositata all’Ufficio del Cemento Armato anche unitamente al Certificato di Collaudo. – trasmette al Collaudatore delle strutture la copia timbrata dei documenti depositati all’Ufficio del Cemento Armato nonché i certificati di prova dei materiali ed i verbali delle prove di carico in originale. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 12 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito ♦ Il Committente – nomina il collaudatore, fino al DPR n. 425 del 22.4.1994 aveva tempo 60 giorni dalla fine dei lavori depositandone la nomina all’Ufficio del Cemento Armato; oggi la nomina e l’accettazione del collaudatore devono essere contestuali al primo deposito di documentazione, e quindi prima dell’esecuzione delle opere. – definisce il termine ultimo entro il quale deve essere completato il collaudo strutturale; – trasmette al Collaudatore la copia timbrata dall’Ufficio C.A. della sua nomina. OSSERVAZIONE Il collaudatore può essere nominato con funzioni “in corso d’opera” in modo da seguire i lavori nel corso del loro svolgimento. Altrimenti viene nominato all’inizio dei lavori ma con competenze definite a partire dalla conclusione delle opere. Se il committente è lo stesso costruttore il collaudatore viene scelto dal committente/costruttore tra una terna di nomi indicata dagli Ordini provinciali degli Architetti e degli Ingegneri. La Legge 1086/71 e le successive Circolari Ministeriali non prevedono la costituzione di appositi Albi all’interno di ciascun Ordine professionale tra cui individuare le terne di nominativi indicati dagli stessi Ordini. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 13 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito OSSERVAZIONE IMPORTANTE La Circolare Min. LL. PP. n. 19581 del 31 luglio 1979 prevede che “Il collaudo statico nelle forme prescritte dall’art. 7” (della Legge 1086/71) “è obbligatorio soltanto per le strutture complesse in c.a., c.a.p. e per quelle metalliche, ferma restando la possibilità che ai tecnici diplomati, nei limiti delle rispettive competenze professionali, possa essere affidata la collaudazione dei lavori di manutenzione comprendenti strutture semplici di rafforzo e di consolidamento”. Stando alla lettera della Circolare, parrebbe esservi una categoria di lavori semplici per i quali è possibile non eseguire alcun collaudo strutturale ed una diversa categoria il cui collaudo può essere affidato a tecnici diplomati. La prima categoria, delle opere che non necessitano di collaudo, può essere fatta coincidere con quella delle opere che non necessitano nemmeno del deposito della documentazione all’Ufficio del Cemento Armato. che Sulla seconda asserzione della circolare è necessario rilevare professionali abilitate al collaudo diverse da Architetti ed Ingegneri. Poiché una Circolare Ministeriale non è mai prevalente su una Legge della Repubblica, si deve concludere che non esistono lavori per i quali il collaudo statico possa essere affidato a tecnici diplomati. Piuttosto, la Circolare pare riferirsi ad un collaudo tecnico/amministrativo per il quale non vi è limite di competenza tra tecnici diplomati e tecnici laureati. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 14 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito ♦ Il Collaudatore delle opere strutturali – se nominato con funzioni “in corso d’opera” segue l’esecuzione dei lavori senza prendere parte attiva alla loro direzione, che spetta solo ed esclusivamente al Direttore dei Lavori nominato dal committente. A proprio giudizio può chiedere prove di carico sulle strutture (a maturazione avvenuta) o prove di laboratorio sui materiali posti in opera o sui terreni di fondazione ritrovati; – riceve la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori e verifica l’esito delle prove di carico; – ordina e cura l’esecuzione di altre prove di carico se lo ritiene necessario e di altre prove sui materiali, eventualmente anche con prelievo in opera di piccoli campioni di materiale; – redige un certificato di collaudo in cui: 1) certifica di essere iscritto da almeno 10 anni all’ordine professionale competente e di non aver preso parte in alcun modo alla progettazione ed esecuzione dell’opera; 2) certifica la conformità dell’opera agli elaborati progettuali, alle normative vigenti al momento del collaudo e agli standard di sicurezza imposti dalle norme (uno schema di collaudo è allegato nell’Appendice). – deposita all’Ufficio del Cemento Armato duplice copia del Certificato di Collaudo; – trasmette al committente tutta la documentazione ricevuta dal Direttore dei Lavori nonché la copia timbrata in originale del proprio Certificato di Collaudo. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 15 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito ♦ In caso alcune prove di carico o sui materiali diano esito non conforme alle previsioni progettuali Nel caso in cui alcune prove di carico o prove sui materiali diano risultato difforme da quanto previsto in fase di progetto, il collaudatore deve verificare se, nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti all’epoca del collaudo, rielaborate tutte le verifiche strutturali, nonostante le difformità con il progetto, l’opera risponde comunque alle prescrizioni previste dalla normativa e fornisce i previsti margini di sicurezza. In tal caso emette positivamente il Certificato di Collaudo. Se le norme tecniche non sono rispettate o il livello di sicurezza non è raggiunto ordina quegli interventi di rinforzo necessari a rendere l’opera conforme alle normative vigenti. Ripetute le prove di carico emette positivamente il Certificato di Collaudo. Se riscontra una difformità insanabile con le norme tecniche, emette un Certificato di Collaudo negativo (che deposita all’Ufficio del Cemento Armato secondo le procedure descritte) e ordina la demolizione dell’opera o della sua parte che è risultata non conforme e non conformabile alla normativa. ESEMPIO. I certificati di prova dei materiali attestano che il CLS delle travi presenta una resistenza inferiore a quanto richiesto dal progetto strutturale esecutivo. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 16 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito Caso A. La resistenza richiesta era di 25 MPa (250 kg/cmq) ed è risultata di 18 MPa (180 kg/cmq). Il collaudatore deve ricalcolare la struttura, eventualmente ordinando opere di rinforzo in modo tale da rendere la struttura idonea a sostenere i carichi previsti dalle norme. Eseguite le opere di rinforzo (se necessarie) e sottoposta a nuova prova di carico la struttura consolidata emette il Certificato di Collaudo. Caso B. La resistenza richiesta era di 25 MPa (250 kg/cmq) ed è risultata di 11 MPa (110 kg/cmq). Un CLS con resistenza inferiore ai 15 MPa (150 kg/cmq) non può essere ammesso per impieghi strutturali. Il collaudatore deve ordinare l’esecuzione di opere che sostituiscano del tutto la funzione strutturale delle strutture eseguite con il CLS inadeguato, eventualmente ordinandone la demolizione e ricostruzione. Ripetute le prove di carico emette il Certificato di Collaudo. Se la situazione non consente di rinforzare o sostituire le strutture eseguite con CLS non idoneo ad impieghi strutturali, il collaudatore emette un Certificato di Collaudo negativo ed ordina la demolizione dell’opera. ♦ Conservazione dei documenti Tutti i documenti vengono conservati a cura del committente e da questi trasmessi insieme ai passaggi di proprietà. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 17 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito ♦ Opere eseguite da Enti statali che non sono tenuti al deposito della documentazione progettuale Il collaudo statico è necessario per tutte le opere civili soggette alle disposizioni della Legge 1089/71 anche se non soggette al deposito della documentazione all’Ufficio del Cemento Armato. In questo caso la documentazione progettuale deve essere conservata a cura dell’Ente committente. ♦ Dipendenza dell’Ufficio del Cemento Armato Come si è visto, la Legge 1086/71 non riguarda solo le strutture in conglomerato cementizio armato ma anche le strutture metalliche, tuttavia le competenze di deposito della documentazione sono affidate ad un Ufficio chiamato del Cemento Armato. L’Ufficio del Cemento Armato è stato – dal 1971 fino al 1979 un Ufficio del Genio Civile, – dal 1979 è divenuto un Ufficio della Regione in seguito al trasferimento alle Regioni delle competenze del Genio Civile e la sua soppressione (D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977) . In Liguria: Ø dal 1979 al 1984 l’Ufficio del Cemento Armato, passato nella competenza regionale, è rimasto collocato nella sede del soppresso Genio Civile in viale Brigate Partigiane 2 (nello stesso edificio del Catasto); Ø dal 1984 la Regione Liguria ha delegato alle proprie Provincie le competenze relative alla Legge 1086/71 con L.R. n. 52 del 26 novembre 1984, a cui sono rimaste a tutt’oggi. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 18 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito NOTA In Liguria l’Ufficio del Cemento Armato si trova: - Genova: Piazzale Mazzini 2 – tel. 010 5499265; - Imperia: viale G. Matteotti 147 – tel. 0183 704266; - La Spezia: via 24 Maggio 3 – tel. 0187 742430 - Savona: via Sormano 12 – tel. 019 8313282 In altre Regioni (ad esempio Regione Piemonte) l’Ufficio del Cemento Armato è alle dirette dipendenze della Regione. ♦ Laboratori autorizzati alla verifica dei materiali da costruzione Tutti i laboratori universitari, alcuni laboratori di enti statali (ENEL, FS, ANAS, Touring Club) nonché quelli autorizzati dal Ministero dei Lavori Pubblici sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. ♦ Funzioni di vigilanza e controllo Sono demandati al Sindaco del Comune competente. Le opere che non sono soggette a deposito (perché eseguite da Enti statali) non sono sottoposte alla giurisdizione del Sindaco. ♦ Contestazione delle violazioni Nel caso gli Ispettori del Comune (a Genova anche la Polizia Municipale ha competenze in materia d’Ispettorato Edilizio) rilevino violazioni delle norme ne redigono un Sommario Processo Verbale (comunemente detto verbale) che viene inoltrato a Procura della Repubblica e Prefettura. La Prefettura, eseguiti ulteriori accertamenti se del caso, dispone la sospensione dei lavori e lo notifica per mezzo di un messo comunale. La sospensione dei lavori viene revocata solo dopo che gli adempimenti previsti dalla Legge 1086/71 siano stati soddisfatti. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 19 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito ♦ Natura dei reati Gli abusi edilizi, nonché l’inosservanza delle norme della Legge 1086/71 sono considerati reati penali punibili con ammenda o arresto nei casi più gravi. In particolare: Ø l’inosservanza delle disposizioni della Legge 1086/71 è punita con ammenda o arresto (in genere con ammenda) e con la comunicazione all’Ordine professionale competente del reato commesso; Ø la responsabilità per difformità delle opere eseguite rispetto ai termini ed ai limiti della concessione edilizia sono a carico di: 1) titolare della concessione, 2) committente, 3) esecutore e 4) direttore dei lavori, che rispondono in solido degli abusi salvo la dimostrazione di estraneità ai fatti. Il Direttore dei Lavori che riscontri gravi irregolarità indipendenti dalla sua volontà “deve rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al Sindaco. In caso contrario il Sindaco segnala al Consiglio dell’Ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il Direttore dei Lavori, che è passibile di sospensione dall’Albo professionale da 3 mesi a 2 anni”. Pene previste (Legge n. 47 del 28 febbraio 1985) Ø Difformità rispetto gli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alle condizioni della concessione: ammenda fino a 20 milioni; Ø Totale difformità dalla concessione o assenza di concessione: ammenda da 10 a 100 milioni e arresto fino a 2 anni; Ø Lottizzazione abusiva o costruzione in aree vincolate: ammenda da 30 a 100 milioni e arresto fino a 2 anni. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 20 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito ♦ Certificato di abitabilità / di usabilità L’utilizzo degli edifici (concessione della residenza di persone fisiche o giuridiche, apertura di attività commerciali, attivazione di forniture) è o dovrebbe essere subordinato all’ottenimento Ø del decreto di abitabilità per le abitazioni; Ø del decreto di usabilità per tutti gli altri locali. In entrambe i casi la concessione dei relativi decreti è regolata dal D.P.R. n. 425 del 22 aprile 1994 che prescrive: 1. Il Direttore dei Lavori: Ø ha l’obbligo di presentare la domanda d’iscrizione al catasto dell’Immobile (se di nuova realizzazione) non oltre 30 giorni dopo l’installazione degli infissi. Ø rilascia una Dichiarazione del Direttore dei Lavori in cui certifica, sotto la propria responsabilità: – “la conformità dell’opera rispetto al progetto approvato”; – “l’avvenuta prosciugatura dei muri”; – “la salubrità degli ambienti”. 2. Il committente richiede al Sindaco del Comune di competenza (modulo predisposto dal Comune di Genova allegato in Appendice) il rilascio del certificato di Abitabilità / Usabilità allegando: Ø il Certificato di Collaudo Statico; Ø l’attestazione del catasto dell’avvenuta presentazione della domanda d’accatastamento; Ø la dichiarazione del Direttore dei Lavori di cui al punto precedente. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 21 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito 3. Il Sindaco del Comune di competenza: – entro 30 giorni rilascia il Certificato di abitabilità/usabilità disponendo, se del caso, un’ispezione di verifica; – in mancanza del rilascio del Certificato, a partire dal 46° giorno dalla presentazione della domanda al Sindaco l’abitabilità/usabilità “si intende attestata” (si tratta di una procedura di silenzio-assenso con possibilità di verifica a posteriori). Entro i successivi 180 giorni il Sindaco può predisporre un’ispezione e, accertando la mancanza dei requisiti, revocare il Certificato di abitabilità/usabilità; – il termine di 30 giorni può essere interrotto una sola volta dal Comune per la richiesta di documentazione integrativa; dalla data della loro presentazione decorrono nuovamente i 30 giorni. OSSERVAZIONE Il D.P.R. n. 425 del 22.4.1994 fa ancora esplicito riferimento al Genio Civile, trascurando il fato che le competenze degli Uffici del Genio Civile in materia di deposito dei progetti delle strutture erano state trasferite alle Regioni quindici anni prima, nel 1979. Attualmente la Regione ha inserito nella propria struttura le competenze che erano del Genio Civile negli Uffici del Genio Civile della Regione, da cui deriva la prassi di riferirsi ancora, ma impropriamente, al Genio Civile. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 22 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito NORME SPECIFICHE PER LE ZONE SISMICHE Legge n. 64 del 2 febbraio 1974 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” DIFFERENZE PROCEDURALI La maggiore differenza rispetto a quanto previsto dalla Legge 1086/71 l’inizio delle opere non è soggetto semplicemente alla denuncia delle opere e al deposito della documentazione progettuale (la ricezione in deposito del progetto non costituisce un giudizio di merito sullo stesso progetto) ma l’inizio dei lavori deve essere autorizzato dall’Ufficio del Cemento Armato. OSSERVAZIONE La necessità che l’Ufficio del Cemento Armato autorizzi esplicitamente l’inizio delle opere introduce, in una qualche misura non definita dalla normativa, un giudizio di merito e, quindi, un’assunzione di corresponsabilità, se non proprio di responsabilità piena da parte dell’Ufficio. ♦ Denuncia dei progetti L’intenzione di eseguire una costruzione in una zona dichiarata sismica (ad eccezione di quelle con bassa sismicità) viene eseguita mediante lettera raccomandata con A.R. o con messo comunale al Sindaco e all’Ufficio del Cemento Armato competenti indicando i professionisti coinvolti, l’esecutore e la natura della costruzione ed allegando gli elaborati di progetto così come già descritti. In Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 23 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito aggiunta è necessario allegare una Relazione sulle Fondazioni. Tale Relazione non coincide con la Relazione Geologica o con la Relazione geotecnica che riguardano solamente il terreno, a monte del problema fondazionale. La norma presenta un’impostazione generale piuttosto simile al R.D. 2229/39 di cui si è già detto. ♦ Certificato di abitabilità Viene rilasciato solo a seguito della presentazione di un certificato dell’Ufficio Tecnico regionale o del Genio Civile che attesti il rispetto delle norme sismiche. ♦ Funzioni ispettive (nell’ordine preciso della Legge) – ufficiali di Polizia Giudiziaria; – Ingegneri e Geometri del Ministero dei Lavori Pubblici e degli Uffici Tecnici regionali, provinciali e comunali; – guardie doganali e forestali; – ufficiali e sottufficiali del corpo dei Vigili del Fuoco; – tutti gli agenti giurati al servizio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni (quindi: Polizia di Stato, Carabinieri; Guardia di Finanza; Esercito nelle sue varie armi, Polizia provinciale; Polizia penitenziaria; Polizia Municipale). OSSERVAZIONE 1. Le Ferrovie dello Stato non rientrano in tale procedura se per l’opera non è richiesta la licenza edilizia. 2. Gli Enti dello Stato che non ricadono sotto la giurisdizione della Legge 1086/71 invece ricadono nella giurisdizione della Legge n. 64 del 2 febbraio 1974. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 24 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito 3. In Liguria le zone dichiarate sismiche si trovano nella Provincia di Imperia ed in quella di La Spezia. 4. Il Disegno di Legge n. 5973 alla Camera (approvato dal Senato il 30 aprile 1999) di modifica della Legge n. 64/74 prevede: - che l’inizio dei lavori sia subordinato solamente al deposito degli elaborati progettuali, come per le costruzioni in zona non sismica, richiedendo in aggiunta una asseverazione tecnica del progettista di rispetto della normativa sismica (non è più necessaria l’autorizzazione preventiva esplicita degli Uffici del Cemento Armato, è sostituita da una sorta di autocertificazione); - attribuisce i poteri di vigilanza al Sindaco del Comune competente tramite gli agenti di Polizia Municipale ed i tecnici comunali (non precisandone il grado) per quanto attiene il deposito degli elaborati di progetto; agli Uffici Tecnici regionali e del Genio Civile per quanto attiene la sola vigilanza del rispetto delle norme sismiche in fase di progettazione e di esecuzione istituendo una procedura di controllo a campione; - subordina il rilascio del Certificato di Abitabilità alla presentazione del solo Certificato di Collaudo Statico, come per le zone non sismiche; - non vengono più specificate le figure professionali preposte ai controlli. In sostanza il Disegno di Legge di modifica della Legge 64/74 è rivolto alla semplificazione di quelle competenze amministrative che rendevano difficoltosa l’applicazione della Legge 64/74. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 25 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito ESECUZIONE E COLLAUDO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E DI STRUTTURE METALLICHE : LA NORMATIVA PRECEDENTE AL 1971 Prima del 22 dicembre 1971 era in vigore il Regio DecretoLegge n. 2229 del 16 novembre 1939 (Suppl. G.U. n. 92 del 18 aprile 1940) “Norme per l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato” che, risentendo di un’impostazione di tipo germanico, istituisce un sistema di controllo analogo a quello effettuato dalla “baupolizei”, ovvero dal servizio ispettivo sulle costruzioni presente in Germania. Il Regio Decreto-Legge prevedeva che: Ø il costruttore presentasse alla Prefettura la denuncia d’inizio dei lavori insieme ad una copia del progetto di massima; Ø in cantiere doveva essere conservata una copia del progetto esecutivo (che viene indicato come particolari esecutivi) firmato dal progettista, dall’esecutore e dal Direttore dei Lavori; Ø la Prefettura nominava un ispettore (funzionari di uffici Tecnici comunali o provinciali, ma spesso anche liberi professionisti “di riconosciuta competenza” che avevano comunicato, tramite l’Ordine professionale, la propria disponibilità); Ø in caso l’ispezione rivelasse gravi manchevolezze i provvedimenti venivano presi dal Prefetto solo dopo le risultanze di un’apposita commissione nominata ad hoc; Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 26 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito Ø il Collaudo Statico, necessario per ottenere dalla Prefettura il Certificato d’uso, poteva essere fatto solo da un Ingegnere; Ø le opere eseguite per conto dello Stato erano esentate dalle procedure e, se i professionisti erano dipendenti dello stato, non era nemmeno richiesta l’iscrizione agli ordini professionali. Le norme relative alla costruzione di strutture in cemento armato o in struttura metallica, sia quelle in vigore dal 18 aprile 1940 sia quelle dal 23 dicembre 1971, sono indirizzate ai soggetti privati, esentando sempre gli Enti statali, regionali, provinciali e comunali ,dagli adempimenti previsti. Nell’archivio delle Prefetture, o dell’Ufficio del Cemento Armato quando vi sia stato conferito l’archivio delle Prefetture, è possibile reperire documentazione inerente gli edifici eseguiti dal 1940 al 1971. Raramente si ritrovano disegni esecutivi delle strutture, specie per quelle a struttura metallica; vi si potrebbero ritrovare, però, i certificati di Collaudo Statico che, comunque, rappresentano un’utile fonte d’informazioni. L’archivio della Prefettura di Genova è stato distrutto pressoché per intero dall’alluvione del 1970. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 27 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito ESECUZIONE E COLLAUDO DI STRUTTURE IN MURATURA PORTANTE: LA NORMATIVA VIGENTE Decreto Ministeriale 20 novembre 1987 “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento” (Suppl. alla G.U. n. 285 del 5 dicembre 1987 - Sostituisce il D. M. 9.1.1987) DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI Si riferiscono ad “edifici ad uno o più piani con struttura in tutto o in parte in muratura portante costituiti da un insieme di sistemi resistenti, collegati tra di loro e le fondazioni e disposti in modo da resistere ad azioni verticali ed orizzontali”. ♦ Malte σr=2.5 MPa = 25 kg/cmq malta M4: (di calce aerea e idraulica 1:3 e bastarda di cemento e calce idraulica 1:2:9) σr=5 MPa = 50 kg/cmq malta M3: (bastarda di cemento e calce idraulica 1:1:5) σr=8 MPa = 80 kg/cmq malta M2: (di cemento e calce idraulica 1:0.5:4) σr=12 MPa = 120 kg/cmq malta M1: (di cemento 1:3) ♦ Blocchi di laterizio pieni: semipieni: forati: foratura <15% σ r= 5 15% < foratura <45% 45% < foratura <55% MPa = 50 kg/cmq σr=20 MPa = 200 kg/cmq σr=15 MPa = 150 kg/cmq Per mattoni storici la resistenza può essere significativamente inferiore Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 28 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito ♦ Spessori minimi delle murature (con funzioni strutturali): – blocchi artificiali pieni (mattoni pieni, gasbeton): 12 cm – blocchi artificiali semipieni (semipieno 5.5*11*24):20 cm – blocchi artificiali forati (tipo Alveolater o doppio UNI): 25 cm – blocchi in pietra squadrata (es. tufo): – muratura listata:* 24 cm 40 cm – muratura in breccia di cava:* 50 cm * raramente impiegata ♦ Murature nuove: In laterizio Elemento tipo resistenza pieno semipieno forato 5 MPa 20 MPa 15 MPa Resistenza della muratura con malta tipo M1 M2 M3 M4 3.5 MPa 9.7 MPa 8.2 MPa 3.4 MPa 8.0 MPa 6.7 MPa 3.3 MPa 7.0 MPa 6.0 MPa 3.0 MPa 6.1 MPa 5.1 MPa In pietra Resistenza della pietra 3 MPa 10 MPa 30 MPa Resistenza della muratura con malta tipo M1 M2 M3 M4 2.2 MPa 6.2 MPa 12 MPa 2.2 MPa 5.3 MPa 10 MPa 2.2 MPa 4.7 MPa 8.6 MPa 2.2 MPa 4.1 MPa 7.2 MPa Muratura in gasbeton: σr= 3.8 MPa – In generale la resistenza è funzione delle caratteristiche del blocco e della malta. – Carico ammissibile: 1/5 del valore di rottura – Gli inserimenti di nuovi elementi murari con funzione portante devono rispettare le indicazioni della normativa. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 29 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito COLLAUDO STATICO 1. Ispezione generale dell’opera nel suo complesso e confronto delle parti più significative con i disegni esecutivi progettuali. 2. Esame dei certificati di prove sui materiali. 3. Esame delle risultanze delle eventuali prove di carico ordinate dal Direttore dei Lavori. 4. Controllo dell’impostazione generale del progetto e della sua conformità alle norme. ♦ Il Collaudatore può ordinare: – prove di carico (tipicamente sui solai); – saggi diretti sulle murature o su singoli elementi resistenti (carotaggi di piccolo diametro su elementi in calcestruzzo armato o su elementi in laterizio purché pieni, etc.); – controlli non distruttivi sulle murature (prove con martinetti piatti sulle murature, etc.). Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 30 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito CONSOLIDAMENTO STATICO: “opere necessarie per rendere l’edificio atto a resistere alle azioni verticali ed orizzontali”. Il Consolidamento Statico è obbligatorio nei seguenti casi: – sopraelevazione o ampliamento; – variazione di destinazione d’uso con incremento dei carichi di oltre il 20%; – mutamento radicale dell’organismo edilizio rispetto a quello esistente a seguito di pesanti interventi strutturali; – rinnovamento e sostituzione di parti strutturali dell’edificio che implichino sostanziali alterazioni del comportamento globale dell’edificio; – interventi strutturali per reintegrare l’organismo edilizio esistente mediante un insieme sistematico di opere. Il Consolidamento Statico non è obbligatorio in caso di: – spostamento di pareti divisorie; – apertura di nuovi varchi nelle pareti portanti; – rinforzo di alcuni elementi strutturali (solai, volte, singole pareti portanti, travi del tetto) con sostituzione o aggiunta di elementi portanti; – rifacimento limitato di alcuni orizzontamenti, di porzioni di muratura, di parti delle coperture; – risarcimento di murature lesionate con interventi localizzati; – inserimento di alcune catene; – inserimento di nuovi elementi strutturali che non mutano l’organismo edilizio (ad esempio l’apertura di una scala interna di collegamento tra due piani); – in caso di mutamento di destinazione d’uso che non cambi sostanzialmente i carichi verticali (ad esempio la conversione di un’abitazione in un ufficio non aperto al pubblico). Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 31 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito OSSERVAZIONE La normativa impone il Consolidamento Statico solo per radicali mutamenti dell’organismo edilizio o in presenza di un insieme sistematico di opere strutturali. Quando gli interventi sono pur sempre interventi strutturali ma non inducono radicali mutamenti dell’organismo edilizio o sono interventi disorganici (gli interventi organici sono solo quelli che coinvolgono l’edificio in tutto il suo complesso) anche se rivolti a ripristinare la funzionalità degli elementi strutturali esistenti allora il Consolidamento Statico non è necessario. Il Consolidamento Statico consiste in ”opere necessarie per rendere l’edificio atto a resistere alle azioni verticali ed orizzontali”, quindi consiste in un adeguamento delle strutture, ad esempio, ai sovraccarichi utili previsti dalla normativa vigente (200 kg/mq per edifici di civile abitazione). Quando il Consolidamento Statico non è necessario, pertanto, non è necessario l’adeguamento delle strutture ai carichi previsti dalla normativa. Ne segue che la normativa ammette che negli edifici in muratura esistente si possano i sovraccarichi massimi possono essere inferiori rispetto a quelli delle costruzioni nuove. Si tratta degli edifici antichi che costituiscono un‘ampia parte del patrimonio edilizio italiano. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 32 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito ESEMPIO: Ristrutturazione di un’unità immobiliare I lavori prevedono: - rifacimento di tutti gli impianti, - spostamento di alcune pareti divisorie, - rinforzo dei solai di due locali con integrazione di elementi portanti e sostituzione di alcune travi di legno degradate. Gli interventi previsti non rappresentano un insieme organico di opere in quanto sono interventi localizzati su alcune strutture e interessano una limitata parte dell’edificio (una sola unità immobiliare) e non mutano l’organismo edilizio, quindi non ricorre la necessità di un Consolidamento Statico. Pertanto, non è necessario verificare che gli orizzontamenti esistenti siano in grado di sopportare il sovraccarico utile di 200 kg/mq previsto dalla normativa per i locali ad uso residenziale. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 33 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito PROGETTAZIONE , ESECUZIONE E COLLAUDO DI STRUTTURE P REFABBRICATE D. M. LL. PP. del 3 dicembre 1987 “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate ” (G.U. n. 106 del 7 maggio 1987 – suppl.) (in sostituzione della Circ. M. LL. PP. n. 6090 dell’11 agosto 1969) OGGETTO DELLA NORMA ♦ Tutte le strutture prefabbricate in conglomerato cementizio semplice od armato normale e precompresso destinate alla realizzazione di edifici civili e industriali ♦ La norma non si applica ai manufatti di produzione occasionale (ad esempio: lastre e cordoli prodotti a piè d’opera per specifici impieghi, travetti impiegati come architravi sopra-finestra, etc.) DEFINIZIONI ♦ Struttura prefabbricata: una struttura realizzata “mediante l’associazione, e/o completamento in opera, di più elementi costruiti in stabilimento o a piè d’opera”. ♦ I manufatti prodotti in serie si dividono in due categorie: Ø in serie dichiarata: manufatti prodotti in serie in stabilimento per i quali è stata depositata la documentazione progettuale esecutiva nonché la Relazione di Calcolo presso il servizio Tecnico Centrale del Ministero dei Lavori Pubblici (art. 9 Legge n. 1086 del 5 novembre 1971) e per i quali, per l’impiego in Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 34 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito zona sismica, il Presidente del Consiglio dei Lavori Pubblici d’idoneità all’impiego in zona sismica (art. 7 Legge n. 64 del 2 febbraio 1974). Verifica: Coefficiente di sicurezza γc=1.6 (S.L.U.), tensioni ammissibili nel CSL come da normativa (M.T.A.). Ø in serie controllata: i manufatti dichiarati sottoposti anche a verifica sperimentale da Laboratori Ufficiali o Autorizzati. Verifica: Coefficiente di sicurezza γc=1.52 (S.L.U.), tensioni ammissibili nel CSL +5% (M.T.A.) OSSERVAZIONE La verifica degli elementi e delle strutture prefabbricate deve tenere conto non solo delle fasi finali d’impiego ma anche delle fasi provvisionali di trasporto e di posa in opera, delle fasi di posa in opera in cui la struttura può anche assumere schemi statici diversi nelle varie fasi di montaggio. Si devono valutare gli effetti dinamici dei carichi nonché la stabilità degli elementi prefabbricati prima del loro completamento in opera (ad esempio si verifica che le lastre di solaio siano in grado di sostenere il peso dell’operatore e del getto di completamento) onde evitare il collasso di alcune parti di strutture ovvero il collasso a catena di tutta la struttura. In generale, in una struttura prefabbricata si deve porre attenzione che, durante le fasi intermedie del suo montaggio, non si formino schemi statici labili. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 35 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito TOLLERANZE T OLLERANZE DI PRODUZIONE ♦ Travi e pilastri: – lunghezza: ± 1/800 della luce se la luce è maggiore di 20 m ± 25 mm se la luce è minore di 20 m – dimensioni trasversali della sezione: ± 10 mm – posizione dell’armatura: tolleranza dedotta dalle verifiche ♦ Pannelli di solaio e di parete – lunghezza e larghezza: ± 20 mm – spessore: ± 10 mm – complanarità: 1/500 della dimensione, tra 10 mm e 20 mm T OLLERANZE DI MONTAGGIO Conformemente alle indicazioni di progetto. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 36 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito RESPONSABILITÀ E CONTROLLI Vengono eseguiti conformemente alle prescrizioni della Legge 1086/71. ♦ Responsabile della produzione: assume la funzione di Direttore dei lavori e deve essere costituito da una figura professionale abilitata alla funzione. ♦ Responsabilità del produttore: piena responsabilità civile e penale sulla conformità della struttura prefabbricata alle indicazioni di etichetta. ♦ Responsabilità del progettista: relativamente all’inserimento dell’elemento prefabbricato nella struttura complessiva. ♦ Prelievi: come da norme tecniche vigenti,inoltre: – prove a 28 giorni sui calcestruzzi su un prelievo ogni 5 giorni almeno; – prove nelle fasi significative della produzione (ad esempio all’epoca prevista per il disarmo, che può avvenire a poche ore dal getto per effetto di procedimenti accelerati di maturazione). OSSERVAZIONE La fornitura deve essere accompagnata da un Certificato d’Origine che includa i certificati di verifica del calcestruzzo impiegato. Il Certificato d’Origine deve essere accluso alla Relazione Finale del Direttore dei Lavori (depositata all’Ufficio del Cemento Armato) – D.M. LL. PP. 9 gennaio 1996. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 37 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito ♦ Dichiarazione di prodotti controllati: Viene concessa dal Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio dei Lavori Pubblici, dopo 2 anni di produzione e 1000 m3 di getto di cls o 1000 esemplari prodotti (deroghe specifiche possono essere concesse dallo stesso S.T.C.). Il produttore deve presentare al S.T.C. del M. LL. PP. relazione triennale sulla produzione. COLLAUDO Valgono le prescrizioni della Legge 1086/71. La norma suggerisce la nomina di collaudatori con funzioni “in corso d’opera”, cui compete: – l’esecuzione di prove di carico sulla struttura completa o sugli elementi prefabbricati se lo ritiene necessario; – in assenza di prove di carico il collaudatore deve sempre eseguire ispezioni in corso d’opera mediante controlli delle dimensioni e mediante prove non distruttive (prove sclerometriche, prelievi di piccoli campioni). – per serie controllata il collaudatore deve acquisire i certificati delle prove rilasciati dal Laboratorio Ufficiale o Autorizzato. ALTRI DOCUMENTI “Il produttore di elementi prefabbricati dovrà fornire al committente gli elaborati (disegni, particolari costruttivi, ecc.) firmati dal progettista e dal responsabile della produzione, secondo le rispettive competenze, contenenti istruzioni per il corretto impiego dei manufatti….”. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 38 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito PROGETTAZIONE , ESECUZIONE E COLLAUDO DI OPERE GEOTECNICHE D. M. LL. PP. 11 marzo 1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione” (G.U. n. 127 del 1 giugno 1988 – suppl. - Sostituisce D. M. 21 gennaio 1981) Circ. M. LL. PP. n. 30483 24 settembre 1988 “Legge 2 febbraio 1994 n. 64 art. 1 – D. M. 11 marzo 1988. Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l’applicazione” Rappresenta la normativa specifica in materia di fondazione prevista dalla Legge n. 64 del 2 febbraio 1974 (costruzioni in zone sismiche) che arriva a distanza di 14 anni. OGGETTO DELLA NORMA ♦ Indagini in situ sui terreni (terre e rocce). ♦ Progetto, Esecuzione e Collaudo delle opere di fondazione e di sostegno, nonché dei manufatti di materiali sciolti e manufatti sotterranei. ♦ Studio della stabilità dei pendii naturali ♦ Progetto di stabilizzazione di pendii e ammassi terrosi e rocciosi, progetto di scavi, di discariche, consolidamento di fondazioni e opere di sostegno. ♦ Studio di fattibilità di opere in sottosuolo. ♦ Valutazione degli effetti dell’emunigmento dal sottosuolo di liquidi e fluidi (subsidenza, variazione del regime idraulico sotterraneo, modifica ed inquinamento delle falde). Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 39 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito OSSERVAZIONE Non sono previste dalla normativa le opere di Ingegneria Ecologica. F INALITÀ DELLA NORMA ♦ Verifiche di stabilità delle opere geotecniche con adeguati margini di sicurezza (vengono definiti i coefficienti di sicurezza richiesti). ♦ Verifica degli spostamenti per effetto della deformabilità dei terreni. OSSERVAZIONE La norma prevede esplicitamente che: “In caso di costruzioni di modesto rilievo in rapporto alla stabilità globale dell’insieme opera-terreno, che ricadano in zone già note, la caratterizzazione del sottosuolo può essere ottenuta per mezzo della raccolta di notizie e dati sui quali possa responsabilmente essere basata la progettazione. In questo caso i calcoli geotecnici di stabilità e la valutazione degli spostamenti possono essere omessi, ma l’idoneità delle soluzioni progettuali adottate deve essere motivata con apposita relazione ”. Pertanto la caratterizzazione diretta del terreno non è sempre obbligatoria. In particolare l’esecuzione di prove dirette in situ e su campioni di terreno prelevati non è obbligatoria le costruzioni (geotecniche) assumono modesto rilievo in rapporto alla stabilità globale dell’insieme opera-terreno. In altri termini la norma non richiede che l’opera geotecnica sia di modesto rilievo, ma che abbia modesto rilievo sulla stabilità dell’opera. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 40 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito Esempio. Fondazioni di un edifico civile di 6 piani. Caso A - La zona non presenta dissesti né movimenti franosi, assetto geologico privo di anomalie; da informazioni assunte in loco (progettisti di opere limitrofe, persone del posto) si rileva una situazione geologica normale. Possono essere previste usuali opere di fondazione (ad es. plinti isolati collegati da travi o travi rovesce), che non hanno rilevante effetto sulla stabilità dell’insieme opera-terreno. Le prove geotecniche dirette possono essere omesse, salvo verificare in corso d’opera eventuali situazioni non previste in fase progettuale. Caso B - La zona presenta dissesti (alcune lunette di frana, cenni di cedimenti delle pavimentazioni stradali, lesioni anche rilevanti sui piazzali pavimentati, segni di profonde erosioni per copioso ruscellamento), una significativa irregolarità geologica (affioramenti rocciosi con giaciture differenziate a breve distanza), una composizione delle terre incerta e le persone del luogo testimoniano una certa disomogeneità delle terre. E’ prevedibile una grande importanza delle opere di fondazione sulla stabilità globale dell’opera ⇒ prove dirette obbligatorie. Caso C – L’edificio è prossimo ad un pendio a forte pendenza. Indipendentemente dalla situazione geologica, il rilevante carico trasmesso dall’edificio alle fondazioni, che sorgono in prossimità di un pendio (o proprio su un pendio marcato), richiede un’attenta valutazione del problema fondazionale (ad esempio: substrati rocciosi a reggipoggio o a franapoggio) e della stabilità del versante. Indagini geotecniche obbligatorie. ♦ La norma prevede una Relazione Geologica ed una Relazione Geotecnica. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 41 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito R ELAZIONE GEOLOGICA ♦ E’ redatta da un Geologo ♦ E’ richiesta per: Manufatti di materiale sciolto (tra cui i rinterri); Gallerie e Manufatti sotterranei (ad es.: autorimesse interrate); Valutazione della stabilità di pendii, Stabilizzazione di pendii e di frane; Scavi non armati che presentino pericolo per la sicurezza; Studio di fattibilità per piani urbanistici e di grossi complessi (insediamenti civili ed industriali, strade, ferrovie, opere marittime, reti idriche e fognarie, aeroporti, bacini idrici e sistemi di derivazione e di captazione delle acque, impianti di estrazione di petrolio e di gas, bonifiche e sistemazione del territorio, cave di prestito); Discariche e Colmate; Emungimento da falde idriche; Consolidamento dei terreni (ad es. stabilizzazione di un terreno paludoso); Drenaggi e Filtri; Ancoraggi; ♦ Non è richiesta per: Dighe in terra (seguono specifica normativa); Edifici Civili ed Industriali di piccole dimensioni quando non sia necessaria la valutazione della stabilità del pendio; Scavi non armati che non presentino pericolo (per l’altezza dello scavo in rapporto alle caratteristiche meccaniche dell’opera). ♦ Contiene: illustrazione della litografia locale (tipo di substrato roccioso) e della relativa stratigrafia; origine e natura del litotipo (tipo di roccia); stato di alterazione, fratturazione e degradabilità del litotipo; lineamenti morfologici della zona; processi morfologici in atto e potenziali; caratteri geostrutturali generali, geometria e caratteristiche delle superfici di discontinuità; schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 42 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito R ELAZIONE GEOTECNICA ♦ E’ redatta da un Ingegnere. ♦ E’ richiesta per: tutte le opere che ricadono nella normativa; ♦ Contiene: illustrazione della localizzazione dell’area; criteri di programmazione ed i risultati delle indagini in sito ed in Laboratorio (se necessarie) e le tecniche adottate; SCELTA DEI PARAMETRI GEOTECNICI DI PROGETTO riferiti alle caratteristiche della costruenda opera; programma delle eventuali ulteriori indagini in fase esecutiva. OSSERVAZIONE La Relazione Geologica non deve contenere dati sulle caratteristiche meccaniche del terreno o delle rocce. Le caratteristiche meccaniche del terreno (carico di rottura, coesione, angolo di attrito, variazione di queste caratteristiche con il contenuto d’acqua) sono riservate alla Relazione Geotecnica. Un errore piuttosto frequente che si riscontra nelle Relazioni Geologiche è ritrovarvi l’indicazione del carico di rottura del terreno. La norma, su questo argomento, (una volta tanto) è di una chiarezza esemplare: le caratteristiche meccaniche devono essere valutate solo da un Ingegnere (non da un Architetto). Purtroppo non tutti gli Uffici Pubblici conoscono questa normativa. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 43 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito COLLAUDO Oltre alle prescrizioni della Legge 1086/71, il collaudo di opere geotecniche, sulla base di tutte le informazioni disponibili, deve: – accertare la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni progettuali; – la rispondenza dell’esecuzione alla normativa in materia di opere geotecniche, – eseguire tutte le indagini che il collaudatore ritenesse necessarie. OSSERVAZIONE La normativa non cita esplicitamente le prove di carico in quanto non è possibile eseguire prove di carico su strutture di fondazione. Unica eccezione è costituita dai pali di fondazione per i quali sono previste nel dettaglio le modalità della prova di carico. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 44 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito NORME TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE , ESECUZIONE E COLLAUDO DELLE STRUTTURE L’art. 21 della Legge n. 1086/71 prevedeva l’emanazione di norme tecniche per le costruzioni soggette alla Legge 1086/71, le prime entro 6 dall’entrata in vigore della Legge e aggiornate successivamente ogni 2 anni. Anche se l’aggiornamento non è mai stato eseguito con la cadenza prevista (2 anni rappresentano un lasso di tempo veramente breve), la Normativa Tecnica, a partire dal 1971, si è organizzata separando le norma in: ♦ Norme Tecniche relative ai carichi e sovraccarichi sulle costruzioni; ♦ Norme Tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture. Le Norme Tecniche vengono ema nate dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei lavori Pubblici ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche, sotto forma di Decreto. A distanza di circa 6 mesi dall’emissione vengono in generale seguite da una Circolare che contiene le Istruzioni per l’applicazione delle norme emesse con Decreto. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 45 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito NORMATIVA TECNICA IN VIGORE Carichi e Sovraccarichi sulle strutture D. M. del 16 gennaio 1996 Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” (G.U. n. 29 del 5 febbraio 1996) (Sostituisce il decreto del 12 febbraio 1982) Circolare M. LL. PP. n. 156AA.GG/STC del 4 luglio 1996 Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996. (G.U. n. 217 del 16 settembre 1996 – suppl.) Calcolo, Esecuzione e Collaudo delle strutture D. M. LL. PP. del 9 gennaio 1996 Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche (G.U. n. 29 del 5 febbraio 1996) (Sostituisce in parte il decreto del 9 febbraio 1992) Circolare M. LL. PP. n. 252 del 15 ottobre 1996 Istruzioni per l’applicazione delle “ Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche” di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996. (G.U. n. 277 del 26 novembre 1996 – suppl.) Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 46 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito CARICHI E SOVRACCARICHI SULLE STRUTTURE C ARICHI E SOVRACCARICHI ♦ Carichi permanenti: quelli non rimovibili durante il normale esercizio della costruzione (pesi propri delle strutture, dei tamponamenti, dei pavimenti e degli intonaci); ♦ Sovraccarichi variabili: in funzione della destinazione d’uso. Sovraccarico Tipo di Locale verticale v. conc. (kg/m2) (kg) orizz. (kg/m) Ambienti di civile abitazione e terrazze senza affollamento 200 200 100 Ambienti di civile abitazione e terrazze con affollamento 300 200 100 Ambienti di civile abitazione e terrazze con grande affollamento (cinema, teatri ..) 400 300 150 Sale da ballo, palestre, tribune, magazzini, librerie 500 400 300 Balconi, ballatoi e scale 400 200 150 Sottotetti accessibili 100 200 100 Coperture non accessibili 50 120 / Autorimesse per vetture: ♦ con peso superiore a 3 t ♦ con peso inferiore a 3 t 250 valutare Archivi, biblioteche, depositi, laboratori, officine ≥600 2*1000 100 valutare valutare ≥600 ≥100 Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 47 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito DISTRIBUZIONE DEI CARICHI Le Istruzioni prevedono esplicitamente la possibilità di valutare le sollecitazioni in ogni elemento strutturale determinando la quota-parte di carico che vi compete mediante il procedimento delle aree di carico. Si tratta di una procedura semplificata che, tuttavia, non conduce a risultati sostanzialmente differenti da quelli che si otterrebbero da un’analisi rigorosa della ripartizione dei carichi. NOTE ♦ I carichi concentrati non devono essere cumulati a quelli distribuiti. ♦ Il peso delle pareti divisorie di peso inferiore a 150 kg/m2 può essere ripartito, aumentato del 50%, su tutto il solaio. Comunemente il peso delle pareti divisorie è assunto equivalente ad un carico permanente di 50 kg/m2. ♦ Il peso delle pareti divisorie con peso superiore a 150 kg/mq deve essere considerato nella sua reale entità e nella sua effettiva posizione. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 48 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito ♦ I sovraccarichi utili non devono essere cumulati con quello della neve (ad esempio su un poggiolo si considererà il maggiore tra il sovraccarico utile e quello prodotto dalla neve. ♦ Per la verifica del singolo elemento strutturale è ammessa una riduzione dei sovraccarichi che, a differenza delle precedenti norme tecniche, non è funzione del numero di piani dell’edificio ma della superficie A di competenza dell’elemento strutturale: [ 0.50+10/Α ] ≤ α ≤ 1 [ 0.75+10/Α ] ≤ α ≤ 1 (per sale da ballo e locali suscettibili di grande affollamento) OSSERVAZIONE Il sovraccarico di un’autorimessa è di soli 50 kg/mq superiore rispetto a quello di un edificio di civile abitazione, ma i carichi permanenti delle pavimentazioni di una autorimessa sono inferiori rispetto a quelli di un edificio residenziale. Ne segue che il carico complessivo sulle strutture è identico nei due casi. I carichi concentrati servono a tenere conto della presenza di mobili particolarmente pesanti, come pianoforti, biliardi e casseforti. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 49 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito Alcuni sovraccarichi appaiono eccessivamente a favore di sicurezza, ad esempio nelle sale da ballo sono previsti 500 kg/mq, il che equivarrebbe supporre che in ogni mq della sala siano presenti circa 7 persone, il che non si verifica mai. L’elevato valore dei carichi serve a tenere conto degli effetti dinamici che si verificano durante i balli (il ballo con il ritmo più vicino alla prima frequenza propria –di risonanzadi un solaio tradizionale è il boogie-voogie). Analogamente il raddoppio dei carichi sui balconi tiene conto della possibilità che le persone si radunino sul balcone per assistere ad una manifestazione sportiva ed esultino contemporaneamente. ♦ Carico della neve: viene definito un valore caratteristico del carico qsk in funzione della quota della sede dell’edificio, valore da modificare con un coefficiente di forma µ della copertura (accumulo di neve): qs = µ qsk Vengono previste 3 zone: Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 50 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito Zona II Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Benevento, Avellino), Puglia (Foggia). qsk =115 kg/m2 Campania (Caserta, quota: as ≤ 200 m qsk =115 + 2.6(a s –200)/1000 kg/m2 quota: 200 m < as ≤ 750 m qsk =258 + 8.5(a s –750)/1000 kg/m2 quota: as >750 m Zona I Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Abruzzi, Molise, Marche. qsk =160 kg/m2 per quote as ≤ 200 m qsk =160 + 3(a s –200)/1000 kg/m2 per quote 200 m < as ≤ 750 m qsk =325 + 8.5(as –750)/1000 kg/m2 per quote as >750 m Zona III Campania (Napoli e Salerno), Puglia (escluso Foggia), Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. qsk =75 kg/m2 per quote as ≤ 200 m qsk =75 + 2.2(a s –200)/1000 kg/m2 per quote 200 m < as ≤ 750 m qsk =196 + 8.5(a s –750)/1000 kg/m2 per quote as >750 m Coefficiente di forma della copertura (esempio) – inclinazione α fino a 30°: – inclinazione α da 30° a 60°: – inclinazione α oltre 60°: µ = 0.8 µ = 0.8(60-α)/30 µ = 0 (nessun accumulo di neve) Il coefficiente di forma varia in funzione del numero di falde adiacenti. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 51 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito ♦ Carico del vento: viene definita una pressione statica normale alla superficie p equivalente all’azione del vento che ottenuta da un valore di riferimento della velocità del vento vref corretto con un coefficiente ce che tiene conto dell’esposizione dell’edificio, cp della sua sagoma geometrica, cd degli effetti dinamici delle raffiche e cf della rugosità della superficie: p = (vref2/1.6) ce cp cd Il vento esercita anche un’azione tangente alla superficie legata alla sua rugosità (attrito del vento con la superficie): pf = (vref2/1.6) ce cf Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 52 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 53 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito C OMBINAZIONE DEI CARICHI La Circolare del 1996, istruzioni al decreto del 16 gennaio 1996, prende in considerazione solo il metodo di calcolo agli Stati Limite Ultimi e di Esercizio, sebbene il Metodo delle Tensioni Ammissibili sia ancora ammesso dalla normativa (il Decreto 9 febbraio 1992 è ancora in vigore limitatamente alla parte relativa al M.T.A.). Stati Limite Ultimi: – perdita di equilibrio della struttura o di una sua parte considerate come corpo rigido (analisi rigido–plastica); – rottura localizzata di alcune sezioni; – collasso per formazione di un cinematismo; – instabilità; – rottura per fatica di alcune sezioni; – deformazioni anelastiche che richiedano la sostituzione di alcune parti strutturali dell’edificio; – corrosione di alcune membrature strutturali. Stati Limite di Esercizio: – deformazioni eccessive, – fessurazioni premature o eccessive; – corrosione; – spostamenti oltre quanto ammissibile; – vibrazione. Vengono definiti su basi probabilistiche: – le resistenze dei materiali; – i carichi e sovraccarichi agenti. Azioni e resistenze vengono definite mediante un valore caratteristico (definito su base probabilistica) da cui si ottiene il valore di calcolo mediante un coefficiente che è funzione dell’effetto dell’azione (la riduce se l’azione ha Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 54 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito effetto a favore di sicurezza, l’aumenta se ha effetto a sfavore di sicurezza) e dello stato limite a cui ci si riferisce. In generale, per ogni Stato Limite (Ultimo o di Esercizio) viene definita una diversa combinazione dei carichi nella forma: Fd = γg . Gk + γp . Pk + γq .Q1k + Σγq (ψ0i . Qik) in cui Fd rappresenta l’azione complessiva di progetto; γg=1.4 (1.0 se il peso proprio è a favore di sicurezza) γp=0.9 (1.2 se il peso proprio è a sfavore di sicurezza) γq=1.5 (0 se il peso proprio è a favore di sicurezza) Gk rappresenta i carichi permanenti; Pk rappresenta la forza di precompressione; Q1k rappresenta l’azione variabile principale (rilevante in quello Stato Limite); Qik rappresentano le altre azioni variabili; ψ0i sono i coefficienti di combinazione modale che tengono conto della probabilità che le azioni variabili siano presenti in simultanea, è funzione del tipo di azioni e del tipo di Stato Limite che si considera. In caso di verifiche con il Metodo delle Tensioni Ammissibili la formula di combinazione di carico deve essere intesa con tutti i coefficienti pari all’unità. In caso di azioni eccezionali (urto o esplosione) si considerano i pesi propri, la precompressione (se presente) e l’azione eccezionale soltanto. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 55 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito CALCOLO, ESECUZIONE E COLLAUDO DELLE STRUTTURE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA NORMA Rappresenta la prima normativa tecnica che introduce nell’ordinamento nazionale italiano le norme tecniche introdotte dagli Eurocodici. Ed in particolare sono ammessi i seguenti procedimenti di calcolo: ♦ Metodo alle Tensioni Ammissibili: rimane in vigore quanto previsto dal D.M. 14 febbraio 1992. ♦ Metodo degli Stati Limite: Ø Metodo Nazionale Italiano introdotto dal D.M. 3 ottobre 1978; Ø Eurocodice EC2 ed EC3 limitatamente alle parti 1-1 OSSERVAZIONE La normativa europea viene recepita limitatamente ed esclusivamente alla Parte 1-1 di EC2, pubblicata in Italia come UNI-ENV 1992-1-1 (gennaio 1993) Eurocodice 2 “Progettazione delle strutture in cemento armato normale e precompresso Parte 1.1.: Regole generali e regole per gli edifici”, e alla Parte 1-1 di EC3, pubblicata in Italia da UNIENV 1993-1-1 (giugno 1994) Eurocodice 3 “Progettazione delle strutture in acciaio Parte 1.1: Regole generali e regole per gli edifici. L’armonizzazione degli Eurocodici con la normativa italiana (definizione dei coefficienti di sicurezza e dei coefficienti parziali per rendere la normativa europea equivalente a quella nazionale italiana) avviene tramite i Documenti di Applicazione Nazionale (DAN) inclusi e facenti parte integrante del Decreto. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 56 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito STRUTTURA DELLA NORMA P ARTE GENERALE Parte I - CEMENTO ARMATO NORMALE E P RECOMPRESSO Sezione I - Prescrizioni generali e comuni Sezione II - Metodo agli Stati Limite: progetto ed esecuzione Sezione III - Eurocodice 2: UNI ENV 1992-1-1: criteri e prescrizioni Parte II - ACCIAIO Sezione I - Prescrizioni generali e comuni Sezione II - Metodo agli Stati Limite: progetto ed esecuzione Sezione III - Eurocodice 3: UNI ENV 1993-1-1: criteri e prescrizioni Parte III - MANUFATTI PREFABBRICATI PRODOTTI IN SERIE Parte IV - COSTRUZIONI COMPOSTE DA ELEMENTI IN METALLI DIVERSI DALL’ ACCIAIO Parte V - NORME PER TRAVI COMPOSTE ACCIAIO-CALCESTRUZZO Allegato 1 - REQUISITI DEI MATERIALI Allegato 2 - CONTROLLI SUL CONGLOMERATO Allegato 3 - CONTROLLI SU ACCIAI DA PRECOMPRESSO Allegato 4 - CONTROLLI DI BARRE E DI FILI DI ACCIAIO TRAFILATO Allegato 5 - CONTROLLI DI RETI E TRALICCI ELETTROSALDATI CON FILI LISCI O NERVATI DI ACCIAIO TRAFILATO Allegato 6 - CONTROLLI DELL’ ADERENZA Allegato 7 - CONTROLLI SUI LATERIZI Allegato 8 - CONTROLLI SU ACCIAIO DA COSTRUZIONE Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 57 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito P ARTE G ENERALE ♦ Rimanda al Decreto 14 febbraio 1992 e relativa Circolare 24 giugno 1993 per il Metodo delle Tensioni Ammissibili, ma le combinazioni di carico vengono ridefinite nel paragrafo 7. ♦ Ammette i Metodi agli Stati Limite nazionale ed europeo. ♦ Ammette altri metodi di verifica purché supportati da adeguati studi teorici e sperimentali purché autorizzati dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. ♦ Le norme degli eurocodici, indirizzate prioritariamente agli edifici, possono essere applicate a strutture prefabbricate e ponti con un’opportuna integrazione con le norme nazionali vigenti. ♦ La normativa Tecnica seguita deve essere esplicitamente e chiaramente indicata nella Relazione Tecnica Illustrativa del progettista che viene depositata all’Ufficio del Cemento Armato. ♦ Per la progettazione delle fondazioni si rimanda alle prescrizioni per le zone sismiche di cui al D.M. 16 gennaio 1996. OSSERVAZIONE Con questo rimando alla normativa specifica per le zone sismiche si rende evidente quella che è una tendenza evolutiva della normativa italiana negli ultimi anni, ovvero di considerare tutto il territorio nazionale come un territorio sismico (a varia intensità) in cui le costruzioni debbano sottostare a prescrizioni di particolare cautela. La frequenza e la distribuzione geografica degli ultimi eventi sismici dimostra la fondatezza di quest’impostazione. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 58 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito P ARTE I - CEMENTO A RMATO Si esclude ogni riferimento alle procedure di calcolo e di verifica. ♦ Per l’ ACCIAIO da cemento armato la norma prevede quattro tipologie: Fe b 22k, Fe b 32k (barre lisce) Fe b 38k e Fe b 44k (barre ad aderenza migliorata - in commercio è reperibile ormai solo Fe b 44k). ♦ Poiché il Decreto 14 febbraio 1992 rimane in vigore limitatamente al Metodo delle Tensioni ammissibili, rimane in vigore la distinzione tra acciaio non controllato in stabilimento ed acciaio controllato in stabilimento (fornito unitamente al suo certificato di prova rilasciato da un Laboratorio Ufficiale o Autorizzato). ♦ L’acciaio da cemento armato ad aderenza migliorata deve essere marchiato con un contrassegno indelebile che distingue la ferriera d’origine (si tratta di segni particolari impressi sulle barre nel corso del processo di corrugamento). Lo stabilimento di produzione deve essere riconosciuto dal Laboratorio Ufficiale e riportato sul Certificato di prova (pertanto i campioni inviati al Laboratorio devono riportate la marchiatura). ♦ Non è ammesso l’impiego di acciaio proveniente da rottame di ferro (una volta indicato come acciaio di pacchetto, ad esempio l’acciaio Aq37 delle Acciaierie Aquila), è ammesso l’impiego di acciaio inossidabile. ♦ L’acciaio da cemento armato viene fornito agli stabilimenti di piegatura dalle acciaierie in rotoli. La normativa impone che il diametro massimo dell’acciaio in Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 59 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito rotoli sia di 14 mm (tecnicamente si può arrivare a 16 mm), diametro entro il quale non sussiste alcuna limitazione alla lunghezza dei ferri d’armatura. Per ferri da 16 mm e oltre il limite rimane quello usuale dei 12 mm in quanto il ferro viene fornito in barre con singole piegatura centrale (6 + 6m). Deroghe concesse su autorizzazione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Gli stabilimenti di piegatura devono lavorare con acciaio qualificato (controllato in stabilimento). ♦ Vengono imposti dei limiti alla variabilità della resistenza degli acciai da cemento armato. OSSERVAZIONE Contrariamente ad una convinzione diffusa, un eccesso di resistenza dell’acciaio, rispetto ai valori nominali, non si traduce in un aumento di resistenza della struttura. Questo è vero specialmente in zona sismica dove il requisito essenziale è la duttilità delle sezioni, non la resistenza. Anche in questa prescrizione si evidenzia la tendenza della normativa ad imporre prescrizioni di tipo antisismico. ♦ Per le staffe il diametro minimo imposto è 6 mm, per i ferri longitudinali è 8 mm. ♦ I ferri per impieghi strutturali non possono avere diametro inferiore a 5 mm. ♦ Per i fili delle reti elettrosaldate è definito il diametro minimo di 5 mm e massimo di 12 mm, con limite massimo della maglia di 35 cm. Per le reti e i tralicci Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 60 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito prefabbricati deve essere provata anche la resistenza al distacco dei punti di saldatura. ♦ Per acciai provenienti da paesi extracomunitari sono prescritti tutti i controlli richiesti per la qualificazione in stabilimento dell’acciaio. ♦ Per impieghi strutturali non sono ammessi CALCESTRUZZI di classe Rck < 15 MPa = 150 kg/cm2 per strutture in cemento armato normale e di classe Rck < 30 MPa = 300 kg/cm2 per strutture in cemento armato precompresso. ♦ Per impieghi strutturali non è possibile tenere in conto resistenze del calcestruzzo superiori a 55 MPa = 550 kg/cm2 (il che esclude i calcestruzzi ad alta resistenza, gli High Strength Concrete – HSC). ♦ Per calcestruzzi con Rck > 40 MPa = 400 kg/cm2 la norma richiede controlli qualitativi preventivi sulla miscela e sui processi di produzione (controllo di qualità) nonché verifiche particolarmente accurate. ♦ La soletta collaborante sulle volterrane dei solai (caldana) deve avere spessore non inferiore a 4 cm. ♦ Per i PRODOTTI PREFABBRICATI si rimanda alla specifica normativa. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 61 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito P ARTE II - A CCIAIO ♦ Viene esplicitamente ammesso l’impiego delle procedure di calcolo e verifica della normativa UNI-CNR 10011-86. ♦ I valori delle resistenze caratteristiche in funzione dello spessore della lamiera sono stati armonizzati con la normativa europea UNI-ENV 10025 (gennaio 1992). ♦ L’acciaio rimane classificato nelle tre categorie Fe 360, Fe 430 ed Fe 510 (comunemente in commercio Fe 360). ♦ Dalla classificazione dei bulloni scompare la classe 6.6 che viene sostituita dalla classe 6.8. ♦ Sono scomparsi i riferimenti al Metodo delle Tensioni Ammissibili (rimane ammesso conformemente alle prescrizioni del Decreto 14 febbraio 1992). ♦ Per gli elementi inflessi, a seguito della modifica (aumento) dei carichi di neve e vento introdotti dal decreto 16 gennaio 1996, è ammessa una riduzione di queste azioni fino al 30% (al più si possono considerare azioni che sono il 70% di quelle previste dal decreto 16 gennaio 1996). ♦ Per il resto la normativa ripercorre quella del 1992, già consolidata ed in buona parte armonizzata con gli standard europei. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 62 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito C ONTROLLI E PRELIEVI SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE La normativa prevede che vengano prelevati in corso d’opera campioni di tutti i materiali da costruzione impiegati e che vengano verificati da un Laboratorio Ufficiale o Autorizzato ai sensi della Legge 1086/71. Pertanto è necessario provvedere al prelievo di: calcestruzzo, acciaio da cemento armato (anche se corredato della certificazione che ne attesta la qualificazione in stabilimento), acciaio da carpenteria metallica. I certificati delle prove dovranno essere allegati alla Relazione Finale del Direttore dei Lavori e trasmessi in originale al Collaudatore. C ONTROLLI SUL CALCESTRUZZO Sono previsti tre tipi di controlli: ♦ Studio preliminare di qualificazione: si esegue nella centrale di betonaggio. ♦ Controllo di accettazione: si esegue durante l’esecuzione delle opere a cura del Direttore dei Lavori. ♦ Prove complementari: prove ulteriori ordinate dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore (ad esempio prove sclerometriche, prove di pullout). Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 63 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito CONTROLLO DI ACCETTAZIONE Dimensione dei campioni: cubi 15x15x15 cm prelevati sempre a coppie (cubiere di polistirolo, legno, metalliche, di materiale plastico). Modalità di prelievo: “dagli impasti al momento della posa in opera nei casseri alla presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia”. Lo stesso Direttore dei lavori deve sottoscrivere l’invio dei campioni al Laboratorio. OSSERVAZIONE E’ prassi che le centrali di betonaggio propongano al Direttore di Lavori di provvedere al confezionamento direttamente nella centrale di betonaggio dei cubi di prova del CLS fornito e alla successiva verifica nei propri laboratori (o presso Laboratori Autorizzati). Questa modalità di esecuzione dei prelievi è del tutto contraria alla norma in quanto il prelievo non viene eseguito “dagli impasti al momento della posa in opera nei casseri”. La norma richiede che il cubo venga confezionato con CLS prelevato dalle casseforme in quanto il legislatore era ben consapevole della prassi diffusa nei cantieri, complici gli autisti delle autobetoniere, di aggiungere acqua agli impasti al momento dell’arrivo in cantiere, prima dell’esecuzione del getto. I provini confezionati nella centrale di betonaggio verificano un calcestruzzo che può essere anche profondamente diversi rispetto a quello posto in opera. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 64 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito C ONTROLLO TIPO A Costruzioni con meno di 1500 m3 di CLS. Tre prelievi (due cubi per ogni prelievo) ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m3 di miscela omogenea. Comunque un prelievo per ogni giorno di getto; sempre 3 prelievi ma senza l’obbligo di prelievo giornaliero se la costruzione richiede meno di 100 m3 di CLS. La norma prevede che per ogni costruzione si eseguano 3 prelievi, ovvero che vengano provati non meno di 6 cubi. Esiste una diffusa ed errata convinzione che la norma prescriva un prelievo (due cubi) ogni 100 m3 di getto omogeneo; in realtà la norma prescrive almeno 3 prelievi, ognuno dei quali su non più di 100 m3. Per costruzioni di meno di 100 m3 la norma prevede esplicitamente 3 prelievi: un collaudatore che si trovi di fronte al certificato di prova di soli due cubi, quindi, deve procedere ad ulteriori accertamenti, ad esempio mediante carotaggi nella struttura, poiché il controllo di accettazione è stato non conforme alla normativa. Esito della prova: ♦ Resistenza media dei 6 cubi ≥ Rck + 3.5 MPa = Rck + 35 kg/cm2 ♦ Resistenza minima tra i 6 cubi ≥ Rck − 3.5 MPa = Rck − 35 kg/cm2 Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 65 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito C ONTROLLO TIPO B Costruzioni con più di 1500 m3 di CLS. E’ ammesso il controllo statistico con frequenza non inferiore ad un controllo statistico ogni 1500 m3. Un prelievo (due cubi) ogni giorno di getto di miscela omogenea e non meno di 15 prelievi ogni 1500 m3 di miscela omogenea. Esito della prova: ♦ Resistenza media dei 6 cubi ≥ Rck + 1.4s ♦ Resistenza minima tra i 6 cubi ≥ Rck − 3.5 MPa = Rck − 35 kg/cm2 essendo s lo scarto quadratico medio dei 15 o più prelievi. OSSERVAZIONE Per entrambe i tipi di controllo la norma definisce solo frequenze minime di controllo, raccomandando controlli maggiori quando se ne ravvisi la necessità. La norma fa costante riferimento alla “miscela omogenea” senza fornire il significato di questa locuzione. Se per miscela omogenea s’intendesse il CLS di una stessa autobetoniera la normativa ne avrebbe fatto esplicito riferimento, e comunque: 1) ne conseguirebbe una quantità di prelievi difficilmente gestibile; 2) non ci sarebbe spazio per l’aumento di controlli previsto esplicitamente dalla normativa. Pare più aderente allo spirito della normativa, allora, identificare la “miscela omogenea” con “CLS della medesima classe”. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 66 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito ESEMPI ♦ Caso A. Edificio di civile abitazione a 5 piani, CLS prescritto Rck ≥ 25 MPa = 250 kg/cm2. Volume complessivo di CLS omogeneo: < 1500 m3 (420 m3) ⇒ 5 prelievi (10 cubi prelevati a coppie nella stessa fase di getto) ♦ Caso B. Edificio di civile abitazione a 5 piani, CLS prescritto: 1) Rck ≥ 25 MPa = 250 kg/cm2 in fondazione; 2) Rck ≥ 35 MPa = 350 kg/cm2 in elevazione. Volume complessivo di CLS omogeneo: – classe 250: volume <1500 m3 (260 m3) ⇒ 3 prelievi (6 cubi prelevati a coppie nella stessa fase di getto) – classe 350: volume <1500 m3 (580 m3 ) ⇒ 6 prelievi (12 cubi prelevati a coppie nella stessa fase di getto) ♦ Caso C. Complesso residenziale di civile abitazione costituito da 8 caseggiati da 6 piani ciascuno, CLS prescritto: 1) Rck ≥ 25 MPa = 250 kg/cm2 in fondazione; 2) Rck ≥ 35 MPa = 350 kg/cm2 in elevazione. Volume complessivo di CLS omogeneo: – classe 250: volume <1500 m3 (850 m3 ) ⇒ 9 prelievi (18 cubi prelevati a coppie nella stessa fase di getto) – classe 350: >1500 m3 (3350 m3) ⇒ un prelievo giornaliero ma comunque non meno di 45 prelievi totali (15 prelievi ogni 1500 m3 o frazione di 1500 m3, complessivamente 90 cubi prelevati a coppie nella stessa fase di getto) Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 67 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito ♦ Caso D. Ristrutturazione limitata di un piccolo edificio in muratura di civile abitazione a 2 piani, CLS prescritto Rck ≥ 25 MPa = 250 kg/cm2 in fondazione. Volume complessivo di CLS omogeneo: < 1500 m3 (15 m3) ⇒ 3 prelievi (6 cubi prelevati a coppie nella stessa fase di getto) OSSERVAZIONE Il caso D prevede una tipologia di lavori piuttosto frequente, che alle volte consiste soltanto nel rifacimento di un solaio al piano e del solaio di copertura e per la quale parrebbe eccessivo eseguire addirittura 3 prelievi (6 cubi). Si richiama la normativa in materia di costruzioni in muratura che, in questo caso, prevede che si proceda al consolidamento. Allora le opere in cemento armato, pure se di limitata estensione, sono di rilevante importanza nei riguardi della stabilità complessiva dell’opera e richiedono il deposito degli elaborati progettuali all’Ufficio del Cemento Armato con conseguente Collaudo Statico. Poiché la norma non prevede eccezioni, anche in questo caso è obbligatorio eseguire i 3 prelievi. Il rigore della norma può apparire eccessivo, ma si tenga conto che i lavori dove gli standard qualitativi sono più bassi sono proprio i piccoli lavori, che spesso vengono appaltati a piccole imprese artigiane che non conoscono le “Regole dell’Arte” e che, magari, seguono la filosofia che “se nel calcestruzzo un po’ d’acqua fa bene, allora tanta acqua fa meglio ancora”. Purtroppo si verifica che anche i progettisti sono poco attenti ai controlli di qualità e sottovalutano questo tipo d’interventi. In taluni casi, forse casi limite, il risultato è costituito da calcestruzzi che, sottoposti a verifica strumentale, hanno una resistenza attorno ai 50 kg/cm2. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 68 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito C ONTROLLI SULL’A CCIAIO DA C EMENTO A RMATO Un prelievo per ogni diametro di ciascuna fornitura. ♦ Prelievo: 3 barre da 1 m ciascuna (con attenzione che almeno una contenga la marchiatura dell’acciaieria). ♦ Prove in Laboratorio: – Barre di armatura: rottura per trazione (resistenza) piegamento (fragilità) – Rete elettrosaldata: rottura per trazione (resistenza del filo) distacco nel nodo (resistenza della saldatura) OSSERVAZIONE Il prelievo in cantiere e la verifica in Laboratorio devono essere eseguiti anche se è richiesto in fase progettuale l’impiego di acciaio qualificato (controllato in stabilimento). Sebbene la normativa prenda in considerazione solo acciaio qualificato, la coesistenza del metodo delle Tensioni ammissibili rende ancora ammissibile l’uso di acciaio non qualificato (non controllato in stabilimento). ESEMPI ♦ Caso A. E’ previsto l’impiego di barre φ8, φ12, φ14 approvvigionate in un’unica fase: 3 prelievi (3*3 = 9 barre da 1 m ciascuna, per ogni diametro almeno una barra deve riportare la marchiatura dell’acciaieria). Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 69 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito ♦ Caso B. E’ previsto l’impiego di barre φ8, φ12, φ14 φ20, approvvigionate in tre momenti distinti: 3*4 = 12 prelievi (12*3 = 36 barre da 1 m ciascuna, per ogni diametro e per ogni fornitura almeno una barra deve riportare la marchiatura dell’acciaieria). C ONTROLLI SULL’A CCIAIO DA CARPENTERIA Un prelievo per ogni tipo di profilato per ciascuna fornitura. ♦ Prelievo: porzione di profilato da sagomare a clessidra (dimensioni in funzione degli spessori e delle dimensioni del profilato). Prelievo in cantiere: dimensione massima compatibilmente con le dimensioni delle travi. OSSERVAZIONE Per poter eseguire il prelievo in cantiere è necessario che insieme alle travi vengano richiesti dei monconi tratti dallo sfrido di lavorazione. Spesso si ritiene che non ci sia bisogno di sottoporre a verifica i profilati metallici, ma la normativa non prevede questa deroga. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 70 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito PROGETTAZIONE , ESECUZIONE E COLLAUDO DI STRUTTURE IN ZONE SISMICHE D. M. LL. PP. del 16 gennaio 1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” (G.U. n. 29 del 5 febbraio 1996 - sostituisce la Circ. M. LL. PP. del 24 gennaio 1986) Circolare M. LL. PP. n. 655/AA.GG del 10 aprile 1997 Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996. (G.U. n. 97 del 28 aprile 1997 – suppl.) OGGETTO DELLA NORMA Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità da realizzarsi nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 64 del 2 febbraio 1974. Ricadono sotto le prescrizioni di questo Decreto: ♦ edifici civili e militari di qualunque consistenza; ♦ edifici industriali di qualunque consistenza; ♦ la parte edilizia d’impianti industriali; ♦ infrastrutture (ponti, viadotti, gallerie); ♦ opere di sostegno; ♦ grandi opere pubbliche (ad es. stadi, piscine) ♦ tettoie e pensiline; ♦ strutture ad uso commerciale (chioschi, distributori di carburanti); ♦ edifici funzionali ad attività produttive (stalle, depositi); ♦ edifici ad uso diverso (ad es. autorimesse) in cui vi sia libero accesso alle persone. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 71 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito LIMITATAMENTE AGLI EDIFICI ESISTENTI DEFINIZIONI ♦ Miglioramento sismico: “esecuzione di una o più opere riguardanti i singoli elementi strutturali dell’edificio con lo scopo di conseguire un maggiore grado di sicurezza senza, per altro, modificare in maniera sostanziale il comportamento globale dell’edificio”. E’ obbligatorio quando s’interviene su parti strutturali dell’edificio e sempre se si tratta di un edificio monumentale (vincolo ex Legge 1089/39 ora D.LGS n. 490 del 29 ottobre 1999). In caso di miglioramento sismico la relazione di Calcolo deve dimostrare che l’intervento non altera sostanzialmente il comportamento dell’edificio. ♦ Adeguamento sismico: “esecuzione di un complesso di opere sufficienti a rendere l’edificio atto a resistere alle azioni sismiche”. E’ obbligatorio negli stessi casi in cui è obbligatorio il consolidamento delle strutture in muratura (cui si rimanda). OSSERVAZIONE Nel caso in cui l’edificio non abbia bisogno di interventi di adeguamento (è già idoneo a resistere alle azioni sismiche) è necessario predisporre una Relazione Tecnica di Verifica da depositare con le stesse modalità di un Progetto ex novo. Competenze professionali: le stesse previste dalla Legge 1086/71 Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 72 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI P ER LE STRUTTURE IN MURATURA ♦ Incatenamenti al livello del piano terreno, orizzontamenti e dell’imposta della copertura. degli ♦ Eliminazione delle spinte delle strutture spingenti (falde della copertura, volte, archi). ♦ Efficacia dei collegamenti tra gli orizzontamenti e le pareti (dispositivi contro lo sfilame nto delle travi). ♦ Irrigidimento dei solai nel loro piano (le cappe armate d’irrigidimento dei solai, specie di quelli di legno, devono avere spessori limitati in quanto la normativa prevede una riduzione dei pesi strutturali). ♦ murature senza fuori piombo possono essere riparate mediante: – iniezioni (talvolta inefficaci in funzione della tessitura della muratura); – realizzazione d’intonaci armati (da collegare solidalmente con le murature mediante smorze passanti e tasselli); – inserimento di pilastrini in cemento armato (da connettere adeguatamente con le altre strutture); – intirantature orizzontali e verticali; – ricucitura di vecchie canne fumarie o zone danneggiate; – cerchiatura delle aperture se presentano una distribuzione irregolare. ♦ solai: – sostituzione con nuovi solai in cemento armato (intervento spesso fallimentare alla prova dei fatti per l’aumento notevole dei pesi concentrati al livello degli orizzontamenti) ammorsati mediante cordoli armati (la realizzazione del cordolo armato crea gravi danni alla struttura muraria esistente); Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 73 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito – ammesso l’impiego di solai in legno per particolari esigenze. ♦ Scale: in acciaio o in cemento armato. ♦ ATTENZIONE: il metodo POR (analisi elasto-plastica con controllo della duttilità) non sempre è applicabile nella verifica sismica. P ER LE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO ED IN ACCIAIO ♦ Si deve tenere conto di elementi che normalmente non esplicano funzioni strutturali ma che comunque contribuiscono, non sempre a favore di sicurezza, alla risposta sismica dell’edificio (ad es. murature divisorie). ♦ Solai infinitamente rigidi nel proprio piano. ♦ Prevedere indagini specifiche sulla qualità dei materiali e sulla quantità d’armatura disposta dal progettista (se non desumibile direttamente dal progetto strutturale). NOTA: per gli edifici in ceme nto armato è previsto esclusivamente l’intervento di adeguamento sismico. COLLAUDO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO Eseguito secondo le medesime competenze professionali stabilite dalla Legge 1086/71, “deve essere basato sulle risultanze di saggi e di prove sia in situ che su campioni in laboratorio”. A differenza degli usuali Collaudi Strutturali le prove sperimentali (non necessariamente prove di carico) sono obbligatorie. Il Decreto suggerisce di preferire i collaudi in corso d’opera. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 74 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito UN ESEMPIO RILEVANTE DI RIPARTIZIONE DEI CARICHI: APERTURA DI UN VARCO IN UNA MURATURA PORTANTE Spesso la ristrutturazione di un’unità immobiliare richiede l’apertura di varchi, di dimensioni le più diverse (da circa 1 m a 5 m), in murature portanti. Tale operazione, in genere, può essere eseguita, ma valutando attentamente l’effetto che l’apertura ha sulla muratura circostante. La realizzazione di un’apertura riduce la sezione resistente della parete e, di conseguenza, aumenta la compressione sulla parte di muratura residua. Flusso delle tensioni in una muratura portante per l'apertura di un nuovo varco Porzione di muratura che grava sull'architrave Nuovo architrave (2 travi metalliche) Spalline (da rinforzare) Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 75 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito Come si può osservare in figura, l’apertura del varco determina un flusso delle tensioni verticali verso le porzioni di muratura disposte sui lati dell’apertura. All’interno della muratura, nel corso delle operazioni di apertura del varco, si viene a formare un arco naturale di scarico, la cui forma geometrica (entità del ribassamento dell’arco) dipende dalla tessitura e dai materiali di cui è costituita la muratura. Pertanto l’architrave (tipicamente una coppia di profilati metallici serie IPE o HE) non deve sostenere tutta la muratura sovrastante ma solo la porzione di muratura che si trova al di sotto dell’arco naturale di scarico. Flusso delle tensioni in una muratura portante per l'apertura di un nuovo varco per effetto di un solaio in prossimità dell'architrave La formazione di un arco naturale di scarico determina la deviazione del flusso delle tensioni; poiché l’arco naturale è un arco ribassato, nascono delle componenti di spinta orizzontale che devono essere equilibrate dalla muratura adiacente ovvero da catene disposte allo scopo. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 76 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito Se il varco viene aperto in prossimità di una parete perimetrale si possono verificare delle deformazioni anomale della stessa parete per effetto della componente di spinta orizzontale attivata dall’apertura del nuovo varco. In questi casi è opportuno predisporre opportuni accorgimenti (catene) per eliminare la spinta orizzontale dell’arco naturale. Flusso delle tensioni in una muratura portante per l'apertura di un nuovo varco in prossimità di un muro perimetrale In talune circostanze, per altro non troppo frequenti, l’apertura di un varco in una parete, anche una muratura divisoria, può condurre ad una redistribuzione dei carichi con effetti significativi sulle strutture orizzontali. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 77 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito APERTURA DI UN VARCO IN UNA MURATURA DIV ISORIA In presenza di orizzontamenti (ad esempio un solaio ligneo) si deve tenere conto che l’architrave deve sostenere, oltre al peso della muratura di competenza, anche il peso trasmesso dal solaio ed il suo sovraccarico. Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 78 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito RIFERIMENTI NORMATIVI Adempimenti formali in materia di costruzioni in Cemento Armato o in Acciaio 1. Legge n. 1086 del 5 novembre 1971 “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”. (G.U. n. 321 del 21 dicembre 1971) 2. Circ. M. LL. PP. n. 11951 del 14 febbraio 1974 “Applicazione della legge 5 novembre 1971, n. 1086”. 3. Circ. M. LL. PP. n. 19581 del 31 luglio 1979 “Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 7 – Collaudo statico”. 4. Circ. M. LL. PP. n. 19777 del 23 ottobre 1979 “Competenza amministrativa: Legge 5 novembre 1971, n. 1086 – Legge 2 febbraio 1974 n. 64”. 5. Circ. M. LL. PP. n. 20049 del 9 gennaio 1980 “Legge 5 novembre 1971 n. 1086. – Istruzioni relative ai controlli sul conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento armato”. 6. L. R. n. 52 del 26 novembre 1984 “Delega alle Provincie delle funzioni regionali relative alle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a struttura metallica”. (B. U. R. L. n. 51 del 19 dicembre 1984) 7. D.P.R. n. 425 del 22 aprile 1994 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all’abitabilità di collaudo statico e di iscrizione al Catasto ”. (G.U. n. 152 del 1 luglio 1994) Carichi ed Azioni sulle costruzioni 8. D. M. del 16 gennaio 1996 “Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” (G.U. n. 29 del 5 febbraio 1996 - sostituisce il decreto del 12 febbraio 1982) 9. Circ. M. LL. PP. n. 156AA.GG/STC del 4 luglio 1996 “Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996”. (G.U. n. 217 del 16 settembre 1996 – suppl.) Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 79 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito Calcolo, Esecuzione e Collaudo delle strutture 10. D. M. LL. PP. del 14 febbraio 1992 “Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche” (G.U. n. 65 del 18 marzo 1992) LIMITATAMENTE AL METODO DELLE TENSIONI AMMISSIBILI. 11. Circ. M. LL. PP. n. 37406/STC del 24 giugno 1993 Legge 5 novembre 1971 n. 1086. “Istruzioni relative alle Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche” di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1992”. (G.U. n. 191 del 16 agosto 1993 – suppl.) LIMITATAMENTE AL METODO DELLE TENSIONI AMMISSIBILI. 12. D. M. LL. PP. del 9 gennaio 1996 “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche” (G.U. n. 29 del 5 febbraio 1996) - Sostituisce in parte il decreto del 9 febbraio 1992) 13. Circ. M. LL. PP. n. 252 del 15 ottobre 1996 “Istruzioni per l’applicazione delle “ Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche” di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996”. (G.U. n. 277 del 26 novembre 1996 – suppl.) 14. CNR 10011/85 “Costruzioni in acciaio: istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione”. Costruzioni in muratura 15. D.M. 20 novembre 1987 “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento”. (G.U. n. 285 del 5 dicembre 1987 suppl. - Sostituisce il D. M. 9.1.1987) 16. Circ. M. LL. PP. n. 30787 del 4 gennaio 1989 “Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento”. Costruzioni in zona sismica 17. Legge n. 64 del 2 febbraio 1974 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”. (G.U. n. 76 del 21 marzo 1974) Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 80 Analisi, monitoraggio e diagnosi strutturale del costruito 18. D. M. LL. PP. del 16 gennaio 1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” (G.U. n. 29 del 5 febbraio 1996 - in sostituzione della Circ. M. LL. PP. del 24 gennaio 1986) 19. Circ. M. LL. PP. n. 655/AA.GG del 10 aprile 1997 “Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996” (G.U. n. 97 del 28 aprile 1997 – suppl.) Opere geotecniche 20. D. M. LL. PP. 11 marzo 1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione” (G.U. n. 127 1 giugno 1988 – suppl.) 21. Circ. M. LL. PP. n. 30483 del 24 settembre 1988 “Legge 2 febbraio 1974 n. 64. Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l’applicazione”. Costruzioni prefabbricate 22. D. M. LL. PP. 3 dicembre 1987 “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate” (G.U. n. 106 del 7 maggio 1987 suppl. - in sostituzione della Circ. M. LL. PP. n. 6090 dell’11 agosto 1969) 23. Circ. M. LL. PP. 16 marzo 1989 “Legge 2 febbraio 1974 n. 74. Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate” Vincoli di tutela del patrimonio artistico e ambientale 24. Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 “Tutela delle cose d’interesse artistico o storico” (G.U. n. 184 dell’8 agosto 1939) 25. Legge n. 1497 del 29 giugno 1939 “Protezione delle bellezze naturali” (G.U. n. 241 del 14 ottobre 1939) 26. D. Lgs. N. 490 del 29 ottobre 1999 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell’art.1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352” in vigore dall’11 gennaio 2000 (G.U. n. 302 – suppl. del 27 dicembre 1999). Dott. Ing. Antonio Brencich Ph.D. – DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 81