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Bilancio Fisco Debiti per fatture da ricevere: valutazioni di fine anno

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Bilancio Fisco Debiti per fatture da ricevere: valutazioni di fine anno
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Newsletter n. 12/2015
Bilancio
Debiti per fatture da ricevere: valutazioni di fine anno
Giovedì 9 Aprile 2015
Nella prassi operativa può accadere con una certa frequenza che, in relazione agli importi rilevati tra le fatture da ricevere, l'impresa riceva dai
fornitori un documento giustificativo per un ammontare diverso da quello risultante dalla contabilità.
Occorre, quindi, stornare il conto "Fornitori c/fatture da ricevere" e iscrivere il debito verso il fornitore. Le eventuali differenze tra il valore stimato
in sede di chiusura e il valore effettivo del documento contabile devono essere imputate a Conto economico, a titolo di sopravvenienze, e
classificate nella voce A.5 o B.14, in quanto conseguenti all'aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi.
In alcune ipotesi, può verificarsi il caso in cui il documento giustificativo relativo alle merci acquistate o ai servizi ricevuti non sia mai ricevuto; in
questo caso, non sorgerà alcuna obbligazione, da parte dell'impresa, a pagare al fornitore.
Ai fini della redazione del bilancio, occorre stornare l'importo rilevato nel conto "Fornitori c/fatture da ricevere", a prescindere dal fatto che i debiti
in esame siano prescritti. In contropartita, occorre rilevare un sopravvenienza attiva, da classificare nella voce A.5 del Conto economico, in
quanto consegue, anche in questo caso, all'aggiornamento di una stima.
Quanto detto si basa sul presupposto che le operazioni che hanno determinato la rilevazione delle fatture da ricevere siano effettivamente
esistenti e, quindi, le scritture contabili registrate non conseguano a frodi o errori.
Fisco
OIC 19 E 15 interessi impliciti sui debiti e crediti commerciali
Lunedì 13 Aprile 2015 - FONTE: Eutekne.info
Il documento OIC 19 stabilisce che, al momento della rilevazione iniziale di un debito commerciale, si deve effettuare lo scorporo degli interessi
passivi impliciti inclusi nel costo di acquisizione dei beni o nel costo della prestazione di servizi, quando sono soddisfatte entrambe le seguenti
condizioni:
·
il valore nominale del debito eccede significativamente il prezzo di mercato del bene con pagamento a breve termine (ciò si verifica quando
il debito non ha un interesse passivo esplicito ovvero ha un interesse irragionevolmente basso);
·
la dilazione concessa è superiore a 12 mesi.
Analogamente, il documento OIC 15 stabilisce che, in relazione ai crediti che si originano dallo scambio di merci, prodotti e servizi, se i termini di
pagamento sono lunghi e qualora il corrispettivo finanziario (interesse) per il periodo di indisponibilità del denaro sia implicito nel ricavo, si rende
necessario scorporare dal prezzo un interesse appropriato, se rilevante.
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Newsletter n. 12/2015
Cessioni di beni con posa in opera escluso dal reverse charge
Venerdì 10 Aprile 2015 - FONTE: Il Sole 24 Ore
Le cessioni di beni con posa in opera restano escluse dal reverse charge in quanto costituiscono, ai fini IVA, cessioni di beni e non prestazioni di
servizi.
In alcuni casi risulta, tuttavia, particolarmente difficile distinguere la natura delle operazioni, in quanto le stesse possono comportare sia
l'effettuazione di prestazioni che il trasferimento di proprietà.
Secondo la Corte di Giustizia UE 29.3.2007 nella causa C-111/05, il valore economico della cessione del bene rispetto alla prestazione
rappresenta un indice di riferimento, ma non può essere, tuttavia, l'unico criterio rilevante; occorre, quindi, effettuare un'approfondita analisi sulla
reale intenzione delle parti e sulle caratteristiche dell'operazione.
Nel caso in cui lo scopo principale sia la cessione di un bene e l'esecuzione dell'opera sia diretta esclusivamente ad adattare il bene alle
esigenze del cliente senza modificarne la natura, il contratto è senz'altro qualificabile come cessione con posa in opera (risoluzione dell’Agenzia
delle Entrate n. 220/2007).
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi: note di variazione IVA
Venerdì 10 Aprile 2015 - FONTE: Eutekne.info
L'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi pone l'esigenza di stabilire se, in relazione alle fatture non pagate,
emesse prima dell'inizio della procedura, vi sia la possibilità per il creditore di emettere nota di credito e così recuperare l'IVA non riscossa e
versata all'Amministrazione straordinaria.
Ai sensi dell'art. 26 comma 2 del DPR 633/72 si riconosce la facoltà di emettere la nota di credito "per mancato pagamento in tutto o in parte a
causa di procedure concorsuali (…)". L'Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 77/2000 ha, tuttavia, ritenuto di non far rientrare
l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi nell'ambito di applicazione del citato art. 26; ciò in quanto la finalità precipua
dell'istituto non sarebbe tanto quella liquidatoria, finalizzata al soddisfacimento dei creditori, quanto piuttosto quella della "continuazione e del
risanamento dell'impresa".
Tale impostazione non è più attuale e non può più essere condivisa, posto che dal 13.12.2014, per effetto del DLgs 175/2014, l'art. 26 comma 2
prevede un'ulteriore fattispecie che legittima l'emissione della nota di credito, ovvero il caso in cui il mancato pagamento consegua ad "un
accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (…)".
Tale procedura presenta analogie con quella dell'amministrazione delle grandi imprese in crisi, poiché anch'essa è eminentemente rivolta alla
continuazione ed al risanamento dell'impresa. Conseguentemente, essendo state rimosse dal legislatore le ragioni teorico/pratiche su cui si
fondava l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, apparirebbe illogico oltre che ingiusto attuare una differenziazione di trattamento tra i
creditori ammessi alle due tipologie di procedura.
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Newsletter n. 12/2015
Iva deducibile e inerenza dei costi
Giovedì 9 Aprile 2015 - FONTE: Il Sole 24 Ore
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6972/2015 ha affermato che è necessario provare l’inerenza dei costi per poter dedurre l’Iva. In caso
contrario l’Amministrazione Finanziaria può considerare l’operazione inesistente, soprattutto se il costo sostenuto è sproporzionato.
Inoltre, il diritto alla detrazione dell’Iva non può essere ritenuto legittimo solamente sulla base dell’indicazione in fattura e del versamento.
Credito per imposte pagate all`estero
Mercoledì 8 Aprile 2015 - FONTE: Italia Oggi
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/2015, ha fornito importanti chiarimenti in merito al credito per le imposte pagate all’estero. Tale
meccanismo consente ai contribuenti di scontare dall’imposta netta dovuta in Italia le imposte pagate a titolo definitivo all’estero, nei limiti della
quota corrispondente al rapporto tra i redditi esteri e il reddito complessivo dichiarato in Italia e al netto delle perdite dei precedenti periodi di
imposta ammesse in diminuzione.
Iscrizione immobili soggetti al rent to buy
Martedì 7 Aprile 2015 - FONTE: Italia Oggi
Nella circolare n. 4 del 19.2.2015, l'Agenzia delle Entrate ha espressamente ammesso che gli immobili oggetto del contratto di "rent to buy",
concessi in locazione nelle more del trasferimento a terzi della proprietà, siano iscritti tra l'attivo circolante.
Trattasi di un effetto insito alla particolare struttura del contratto, la quale prevede la concessione in locazione dell'immobile al futuro acquirente
e che conferisce pertanto all'immobile stesso la natura di bene destinato alla vendita (ancorché questa si perfezioni in un momento successivo),
e non all'utilizzo durevole.
Black list rilevante ai fini CFC
Venerdì 3 Aprile 2015 - FONTE: Eutekne.info
Ai sensi dell'art. 167 comma 4 del TUIR, in ogni caso si considerano privilegiati i regimi fiscali speciali, che consentono un livello di tassazione
inferiore al 50% di quello applicato in Italia, anche se previsti in un ordinamento tributario straniero che applica un regime generale di
imposizione non inferiore al suddetto limite percentuale. Per questo motivo, si è reso necessario modificare la black list contenuta nel DM
21.11.2001 eliminando le Filippine, la Malaysia e Singapore.
Resta incluso nella black list CFC Hong Kong, Stato con cui l'Italia ha firmato una Convenzione contro le doppie imposizioni il 14.1.2015, ma
che è ancora in attesa di ratifica.
Inoltre, il decreto firmato dal Ministro dispone l'abrogazione dell'art. 3 del DM 21.11.2001. Pertanto, sono state eliminate le eccezioni che
escludevano dalla black list quegli Stati per i quali le disposizioni CFC si possono applicare limitatamente a particolari soggetti o attività.
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