Revisione della norma UNI 9795 - Collegio dei Periti Industriali della
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Revisione della norma UNI 9795 - Collegio dei Periti Industriali della
UNAE Emilia - Romagna (già AIEER) Albo delle Imprese Installatrici Elettriche Qualificate dell’Emilia Romagna c/o ENEL S.p.A. - Via C. Darwin,4 40131 Bologna Tel. 051 6347139 - Fax 051 4233061 C.F. 92027230371 - P.I. 00870811205 www.unae.it - E mail: [email protected] Bologna, 30 marzo 2010 - Alle Imprese in indirizzo - Agli Aderenti ex Art.5 Statuto e p.c. - Ai Consiglieri dell’Albo - Ai Componenti del C.T.A. Loro Sedi CIRCOLARE n. 02/10 Prot. GN/37/10 Oggetto: Impianti di rivelazione incendio – Revisione della norma UNI 9795. A gennaio 2010 è stata pubblicata la revisione della norma UNI 9795“Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio: Progettazione, installazione ed esercizio”. Rispetto alla precedente edizione del 2005 si è tenuto conto delle nuove tecnologie e criteri di installazione dei rivelatori, delle connessioni via radio e sono state aggiunte alcune prescrizioni relative alla documentazione di progetto. Di seguito illustriamo le principali modifiche introdotte. 1) Rivelatori automatici Oltre ai rivelatori puntiformi di calore e ai rivelatori puntiformi e lineari di fumo, la nuova edizione della norma UNI 9795 recepisce i rivelatori lineari di calore (cavi termosensibili), i rivelatori di fiamma1 e i rivelatori di fumo ad aspirazione, inoltre vengono considerati anche i rivelatori puntiformi che integrano più tecnologie di rivelazione in un unico rivelatore (rivelatori multicriterio). I principali rivelatori multicriterio, detti anche a multitecnologia, sono: - rivelatori ottici di fumo e di calore; - rivelatori ottici di fumo e ionici di fumo; - rivelatori ottici di fumo, ionici di fumo e termici; - rivelatori ottici di fumo e rivelatori di CO; - rivelatori ottici di fumo, termini e rivelatori di CO; I rivelatori multicriterio possono attivare l’allarme quando la soglia di intervento viene superata da tutte le grandezze controllate (funzionamento AND), oppure quando viene superata da una sola grandezza (funzionamento OR). Sono altresì trattati anche i rivelatori di fumo nelle condotte (canali) di immissione e ripresa dell’aria, che sono un caso particolare di installazione di rivelatori di fumo. L’installazione dei rivelatori di fumo è obbligatoria nei condotti di condizionamento, di aerazione e di ventilazione che interessano un’area sorvegliata (art. 5.1.2). Le modalità di installazione sono riportate nell’appendice B. 2) Criteri di installazione Rivelatori automatici È stata modificata la procedura per determinare il numero di rivelatori di fumo e di calore necessari per proteggere un locale. Non si parla più di area massima di coperta di un rivelatore (Amax) e di distanza massima tra i rivelatori (Dmax), come nella precedente edizione della norma, ma solo di raggio di copertura ( R ) del rivelatore, che rappresenta la distanza in aria libera, senza ostacoli, fino alla quale il rivelatore è in grado di svolgere la rivelazione.2 1 Il rivelatore di fiamma è più veloce dei rivelatori di fumo e di calore e viene utilizzato su aree localizzate dove si possono sviluppare fiamme con poco fumo. La norma non stabilisce il raggio di copertura del rivelatore, ma rinvia il compito al costruttore . 2 Per raggio di copertura si intende la distanza massima in aria libera senza ostacoli che può esserci fra un qualsiasi punto del locale , soffitto e/o sovrastruttura sorvegliato e il rivelatore più vicino. Nel caso di soffitti inclinati tale distanza viene riferita al piano orizzontale (art. 3.6 della nuova norma). Circ 02-10 Impianti di rivelazione antincendio def.doc 1 Il raggio di copertura per i rivelatori di calore è di 4,5 Raggio di copertura dei rivelatori di fumo in funzione del metri, mentre il raggio di copertura dei rivelatori di grado di inclinazione del soffitto fumo varia in funzione delle caratteristiche del soffitto Soffitto piano o inclinato fino a 20° rispetto 6,5 m ed è riportato nella tabella a fianco. l’orizzontale Circa i rivelatori ad aspirazione è precisato che il raggio Inclinazione del soffitto compresa tra 20° e 45° 7m di captazione (R) di ogni foro di aspirazione equivale Inclinazione del soffitto maggiore di 45° 7,5 m ad un rivelatore puntiforme di fumo.3 Tabella 1 I rivelatori devono essere disposti in modo da coprire tutta l’area dell’ambiente interessato, ad un’altezza dal pavimento non superiore a 8 metri per i rivelatori di calore e non superiore a 12 metri per i rivelatori di fumo. Restano immutate le regole per definire le distanze minime dei rivelatori di fumo e di calore dal soffitto (o copertura), dalle pareti, dagli ostacoli, ecc. Soffitti con elementi sporgenti È invece cambiato il modo di determinare il numero e la posizione dei rivelatori di fumo e di calore in presenza di elementi sporgenti dal soffitto (travi o correnti). In particolare sono scomparsi i complicati diagrammi delle figure 3 e 5 della vecchia edizione, sostituiti dalle relazioni e tabelle che indichiamo di seguito. In presenza di elementi sporgenti dal soffitto (ad es. travi): - quando la sporgenza non supera il 5% dell’altezza massima del locale è come se gli elementi non ci fossero, si applica cioè la regola generale; - quando gli elementi sporgono più del 30% dell’altezza massima del locale, ogni riquadro deve essere considerato come un singolo locale (il numero dei rivelatori da installare va stabilito secondo la regola generale); Numero di rivelatori di fumo, o di calore, in relazione - negli altri casi (fra il 5% e il 30%) i rivelatori di fumo o al numero dei riquadri e alle caratteristiche degli di calore vanno ubicati all’interno dei riquadri nel elementi sporgenti dal soffitto D > 0,25 (H - h) 1 rivelatore ogni riquadro numero indicato nella tabella a fianco, dove: D (m) = distanza tra gli elementi sporgenti (travi o D < 0,25 (H - h) 1 rivelatore ogni due riquadri correnti) da esterno a esterno; D < 0,13 (H - h) 1 rivelatore ogni tre riquadri H (m) = altezza del locale; Tabella 2 h (m) = altezza dell’elemento sporgente; Ad es. in un ambiente alto 5 m (H) con travi sporgenti di 1 m (h) pari al 20% di H, e distanti fra loro 4 m (D) risulta che D = 4 è maggiore di 0,25 (H - h) = 1, pertanto occorre prevedere un rivelatore per ogni riquadro. Se il soffitto è a cassettoni o a nido d’ape, un rivelatore di fumo o calore può sorvegliare più riquadri, nei limiti del raggio di copertura (R), ma il volume interno di tutte le celle coperte dal rivelatore non deve essere superiore al valore pari a V = a (H – h), dove: H = altezza del locale (m); h = altezza dell’elemento sporgente (m); a = costante dimensionale che vale: 8 m2 per i rivelatori di fumo e 4 m2 per i rivelatori di calore. Locali con impianti di condizionamento In presenza di impianti di condizionamento o ventilazione, si deve tenere conto della sensibilità dei rivelatori di fumo ai movimenti dell’aria e, per definire il loro numero, si considera il numero di ricambi d’aria all’ora.4 Se l’impianto di condizionamento o di ventilazione serve per il benessere delle persone (due o tre ricambi all’ora) valgono le regole generali degli ambienti senza condizionamento o ventilazione (nulla è cambiato rispetto alla precedente norma). Se il numero di ricambi d’aria all’ora aumenta, perché l’impianto serve per condizionare e/o ventilare le apparecchiature, ad esempio in un centro di elaborazione dei dati, occorre maggiorare il numero di rivelatori prendendo in considerazione il prodotto del raggio di copertura del rivelatore, in metri, per il numero di ricambi all’ora nel locale. Se tale prodotto è uguale o superiore a 40, occorre raddoppiare il numero dei rivelatori di fumo stabilito con la regola generale.5 3 Un sistema di aspirazione, preleva ciclicamente aria nella zona da proteggere per mezzo di tubazioni appositamente forate e la convoglia verso un contenitore (camera di analisi) dove è ubicato un rivelatore di fumo. 4 In ogni caso la nuova norma impone la condizione che la velocità dell’aria in prossimità del rivelatore non superi 1 m/s. 5 Se tale prodotto è “particolarmente elevato” occorre “effettuare valutazioni specifiche che possono portare ad un aumento dei rivelatori da installare e/o all’installazione di un sistema di rivelazione supplementare a diretta sorveglianza dei macchinari. Circ 02-10 Impianti di rivelazione antincendio def.doc 2 In pratica, considerato il raggio di copertura dei rivelatori di fumo (vedi tabella 1), occorre raddoppiarne il numero quando la circolazione dell’aria supera: - 40/6,5 = 6,15 ricambi/h in locali con soffitto piano o inclinato fino a 20°; - 40/7 = 5,71 ricambi/h in locali con soffitto inclinato da 21° a 45°; - 40/7,5 = 5,33 ricambi/h in locali con soffitto inclinato oltre 45°. Inoltre, sempre nel caso di condizionamento o ventilazione per scopi diversi dal benessere delle persone, in presenza di spazi nascosti di altezza minore di un metro (controsoffitti e/o pavimenti sopraelevati), in questi spazi il numero di rivelatori deve essere maggiorato, rispetto alle condizioni ordinarie:6 - il numero va triplicato se il pavimento sopraelevato o il controsoffitto è con ripresa dell’aria; - il numero va raddoppiato se il pavimento sopraelevato o il controsoffitto è utilizzato senza ripresa dell’aria.7 Rivelatori manuali Sono cambiate le prescrizioni circa il numero e il posizionamento dei rivelatori manuali di allarme (pulsanti), per cui da ogni punto della zona controllata il pulsante più vicino non deve distare più di: - 15 metri nelle attività con rischio di incendio elevato; - 30 metri nelle attività con rischio di incendio basso o medio (DM 10/3/98). 8 Un pulsante di segnalazione manuale di incendio deve essere posizionato in corrispondenza di ogni uscita di sicurezza e per ogni pulsante deve essere posto un cartello indicatore di cui alla norma UNI 7546-16 (di colore rosso e pittogramma che raffigura il dito indice di una mano che spinge un pulsante). L’altezza da terra del pulsante deve essere compresa tra 1 m e 1, 6 m (vecchia norma tra 1 m e 1,4 m). 3) Connessioni Connessioni in cavo La nuova norma richiede che tutti i cavi che collegano sia i rivelatori automatici, sia i pulsanti manuali di allarme, sia i segnalatori di allarme acustici-luminosi (loop) siano resistenti al fuoco e a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi (cavi LS0H). La precedente edizione della norma prevedeva cavi resistenti al fuoco solo per l’alimentazione dei dispositivi di segnalazione ed allarme. Connessioni via radio Sono stati recepiti i sistemi di connessione wireless, quindi con i componenti (rivelatori, pulsanti manuali, ecc.) collegati alla centrale via radio tramite i gateway (dispositivi di interfaccia).9 La comunicazione via radio tra l’interfaccia (gateway) e i componenti di rivelazione e allarme deve essere bidirezionale. Il gateway deve provvedere a : - ricevere i segnali di allarme dai componenti in campo e comunicarli alla centrale; - interrogare costantemente i componenti in campo per verificarne il corretto funzionamento; - controllare lo stato di efficienza dell’interfaccia e delle batterie che alimentano i vari componenti, segnalando la riduzione della carica prima che si esaurisca. I dispositivi di interfaccia (gateway) possono essere inseriti direttamente sulla centrale o sull’anello (loop) che collega anche gli altri componenti di rivelazione. Poiché un guasto ai rivelatori non deve mettere fuori servizio i pulsanti manuali (e viceversa) l’interfaccia radio di questi ultimi deve essere separata da quella dei rivelatori automatici. Per il raggio di azione delle apparecchiature valgono le istruzioni del costruttore. 4) Centrale di controllo e segnalazione La centrale di controllo e di segnalazione deve avere una doppia alimentazione: la rete (alimentazione primaria) ed una sorgente di sicurezza (alimentazione secondaria), come nella vecchia norma,10 ma non è più richiesta una linea dedicata derivata a monte dell’interruttore generale dell’impianto. 6 Spazi nascosti di altezza superiore ad 1 m devono essere trattati come locali a sè stanti. La moltiplicazione dei rivelatori era già prevista nella vecchia ma era poco chiaro come applicarla. 8 In precedenza la norma prevedeva 40m. 9 Gli impianti di rivelazione incendi wireless sono particolarmente indicati in edifici pregevoli per arte e storia dove le opere edili di installazione dell’impianto potrebbero causare danni inaccettabili all’edificio. 10 Nella norma si parla di “sorgente di riserva”. Nella terminologia CEI si tratta invece di sorgente di sicurezza, poiché dalla mancanza dell’alimentazione ne può derivare un pericolo per le persone. 7 Circ 02-10 Impianti di rivelazione antincendio def.doc 3 5) Dispositivi di allarme acustico I dispositivi di allarme sono costituiti da pannelli luminosi con la scritta “Allarme Incendio” e da una sirena incorporata (conformi a norma UNI 54-3). Il segnale ottico-acustico deve essere chiaramente riconoscibile e diverso da altre segnalazioni ed il segnale acustico deve essere udibile in ogni parte del fabbricato. Il livello di pressione sonora deve essere compreso fra 65 dB(A) e 120 dB(A). negli alberghi, ospedali, case di riposo, dove gli occupanti possono dormire, la pressione sonora alla testata dei letti deve essere almeno 75 dB(A). In sostituzione (o ad integrazione) dei dispositivi di allarme acustico possono essere utilizzati sistemi con messaggi vocali che favoriscono l’evacuazione delle persone. 6) Documentazione di progetto La nuova norma, nell’Appendice A, fornisce le prescrizioni sul progetto di un impianto di rivelazione incendio, come riportato nella seguente tabella. Il progetto preliminare e/o di massima deve essere costituito almeno dai seguenti elaborati: - relazione tecnico descrittiva con schema a blocchi dell’impianto; - disegni di installazione con indicate la classe di pericolo, la destinazione d’uso delle aree da proteggere, suddivisione in zone e posizione dei rivelatori e particolari di montaggio; - dichiarazione che il progetto è realizzato in conformità alla norma UNI 9795. Il progetto definitivo e/o esecutivo deve essere costituito dalle seguenti parti: 11 Scheda a) nome del progetto e del progettista; b) numeri di riferimento di tutti i disegni e documenti; c) numeri di riassuntiva emissione di tutti i disegni o documenti; d) date di emissione di tutti i disegni e documenti; e) titoli di tutti i disegni e documenti; f) tipo di impianto e il tipo di centrale di controllo e segnalazione; g) numero o riferimenti di ogni centrale di controllo del sistema; h) dichiarazione che il progetto è conforme alla norma UNI 9795, oppure evidenziare e giustificare gli eventuali scostamenti; i) elenco dei componenti inclusi nel sistema con le relative specifiche. Schema a blocchi a) tutte le tipologie di apparati impiegati; b) loro interconnessione logica; c) funzionalità del sistema. Relazione a) consistenza dell’impianto e identificazione delle zone in cui è stata suddivisa l’area sorvegliata e dei relativi tecnicosensori associati a ogni zona; b) criterio di scelta dei sensori; c) dimensionamento 12; d) calcolo delle autonomie 13 ; e) individuazione dei limiti dell’applicazione specifica 14; f) normativa e legislazione applicabili; g) descrittiva dimensionamento delle linee (loop, avvisatori di allarme, alimentazione della centrale, ecc.). Disegni di a) caratteristiche di pavimenti, soffitti, tetti, muri esterni e pareti di separazione verso altre zone non protette; b) layout sezioni verticali di ogni piano di ciascun edificio, con l’indicazione della distanza dei rivelatori da soffitti, dell’impianto. elementi strutturali che influenzano la loro collocazione; c) posizione e dimensione degli spazi nascosti di coperture, soffitti o pavimenti di ambienti e altri vani chiusi; d) indicazione di condotti , passerelle, piattaforme, macchinari, impianti di illuminazione e di riscaldamento, controsoffitti grigliati aperti, che possono influenzare la distribuzione dei rivelatori, pulsanti, ecc.; e) tipologia ed ubicazione di tutti i componenti costituenti il sistema e delle loro interconnessioni (e presidi remoti di intervento). Disegni I disegni devono raffigurare il collegamento dall’origine dell’alimentazione dalla rete (alimentazione primaria) e dell’alimentadella sorgente di sicurezza (alimentazione secondaria) fino alla centrale di controllo e segnalazione e alle zione elettrica eventuali apparecchiature di alimentazione (EN 54-4). Si ricorda infine che, in base al DM 37/08: - gli impianti di rivelazione d’incendio devono essere progettati da parte di un professionista iscritto all’albo quando sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi o comunque in presenza di almeno dieci rivelatori (art. 5, comma 2, lettera h); - l’impresa installatrice deve avere l’abilitazione per gli impianti di protezione antincendio (DM 37/08, art. 1.2, lettera g). Restando a disposizione per ogni chiarimento che riterrete necessario, Vi inviamo i nostri migliori saluti. 11 Per ogni parte la norma indica il dettaglio del contenuto richiesto, in tabella sono riportati i punti principali. Tipo di centrale, numero di zone e di linee, numero di rivelatori e di pulsanti manuali, ecc. 13 La sorgente di sicurezza deve garantire il funzionamento del sistema per 24 h a riposo e per 30 min con allarme attivato. 14 I limiti possono riguardare ad esempio l’estensione dell’impianto di rivelazione, solo in alcune zone, oppure l’impiego di rivelatori con caratteristiche specifiche non normalizzate, ecc. 12 Circ 02-10 Impianti di rivelazione antincendio def.doc 4