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Condizioni Generali di assicurazione

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Condizioni Generali di assicurazione
Condizioni di Assicurazione
della Polizza Multirischi per l’Artigiano
Nuova Arte & Mestiere SASA Mod. SA1987/C - Ed. 12/2010
INDICE
Definizioni
Pag. 4
Norme che regolano l’assicurazione in generale
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2 – Assicurazioni presso diversi assicuratori
Art. 3 – Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio
Art. 4 – Modifiche dell’assicurazione
Art. 5 – Aggravamento e diminuzione del rischio
Art. 6 – Recesso in caso di sinistro
Art. 7 – Tacito rinnovo
Art. 8 – Oneri fiscali
Art. 9 – Foro competente
Art. 10 – Rinvio alle norme di legge
Pag. 9
Norme che regolano l’assicurazione
Pag. 11
Sezione A – Incendio ed altri danni ai beni
Art. 11 – Oggetto dell’assicurazione
Art. 12 – Danni da acqua
Art. 13 – Lastre e cristalli
Art. 14 – Ricorso terzi
Art. 15 – Merci in refrigerazione
Art. 16 – Rischi esclusi
Art. 17 – Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo
Pag. 11
Condizioni particolari (valide se richiamate in polizza)
A – Ricorso terzi
B – Rischio locativo
C – Spese di demolizione e sgombero
D – Veicoli di terzi
E – Indennità aggiuntiva in forma percentuale
Pag. 18
Sezione B – Elettronica
Art. 18 – Oggetto dell’assicurazione
Art. 19 – Operatività della copertura
Art. 20 – Conduttori esterni
Pag. 19
1 di 57
Art. 21 – Ricostruzione dati e programmi in licenza d’uso
Art. 22 – Maggiori costi
Art. 23 – Rischi esclusi
Art. 24 – Mezzi di chiusura
Sezione C – Furto e rapina
Art. 25 – Oggetto dell’assicurazione
Art. 26 – Mezzi di chiusura
Art. 27 – Sospensione dell’assicurazione per i locali incustoditi
Art. 28 – Rischi esclusi
Art. 29 – Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo
Art. 30 – Scoperti e/o franchigie
Art. 31 – Furto e rapina presso terzi
Art. 32 – Mezzi ricoverati o parcheggiati nell’area in uso all’assicurato
Art. 33 – Spese mediche a seguito di rapina
Art. 34 – Scoperto per categorie merceologiche di classe “A”
Art. 35 – Delimitazione degli scoperti
Pag. 22
Condizioni particolari (valide se richiamate in polizza)
F – Portavalori
G – Impianto d’allarme con registratore e trasmissione a distanza di eventi
H – Mezzi di chiusura rafforzati
I – Veicoli di terzi
Pag. 27
Norme comuni alle Sezioni A, B e C
Art. 36 – Operatività delle garanzie
Art. 37 – Dolo o colpa grave
Art. 38 – Selling price
Art. 39 – Beni in leasing
Art. 40 – Spese per onorari dei periti
Art. 41 – Coesistenza di merci
Pag. 29
Sezione D – Responsabilità civile
Art. 42 – Oggetto dell’assicurazione
Art. 43 – Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento
Art. 44 – Buona fede I.N.A.I.L.
Art. 45 – Rivalsa I.N.P.S.
Art. 46 – Estensione territoriale
Art. 47 – Persone non considerate terzi
Art. 48 – Rischi esclusi
Art. 49 – Massimale assicurato
Art. 50 – Valutazione del rischio
Pag. 30
Condizioni particolari (valide se richiamate in polizza)
J – Postuma specifica per autoriparatori e gommisti (Legge n. 122/92)
K – Postuma per installatori (Legge 46/90)
Pag. 36
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L – Postuma per attività diverse
M – Franchigia
N – Lavori in subappalto nella misura massima del 25% del fatturato
O – Lavori in subappalto nella misura massima del 50% del fatturato
P – Esclusione della garanzia R.C.O.
Q – Cose in consegna e custodia
R – Cose sollevate, caricate e scaricate
SEZIONE E – Assistenza
Definizioni specifiche
Norme che regolano l’Assicurazione Assistenza
Pag. 39
Pag. 40
Art. 51 – Oggetto dell’assicurazione
Art. 52 – Estensione territoriale
Art. 53 – Garanzie prestate
Art. 54 – Esclusioni
Art. 55 – Delimitazioni delle garanzie
Norme che regolano la liquidazione sinistri
Pag. 45
Sezione A, B e C
Pag. 45
Art. 56 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Art. 57 – Obblighi in caso di sinistro
Art. 58 – Esagerazione dolosa del danno
Art. 59 – Procedura per la valutazione del danno
Art. 60 – Mandato dei Periti
Art. 61 – Determinazione dei danni indennizzabili
Art. 62 – Limiti del valore a nuovo
Art. 63 – Reintegro delle somme assicurate in seguito a sinistro Furto o Rapina
Art. 64 – Recupero delle cose rubate o rapinate
Art. 65 – Assicurazione parziale e regola proporzionale
Art. 66 – Assicurazione a primo rischio assoluto
Art. 67 – Anticipo dell’indennizzo
Art. 68 – Limite massimo dell’indennizzo
Art. 69 – Pagamento dell’indennizzo
Art. 70 – Rinuncia alla rivalsa
Sezione D
Art. 71 – Denuncia sinistro ed obblighi relativi
Art. 72 – Pluralità di assicurati
Art. 73 – Gestione delle vertenze di danno
Pag. 50
Sezione E
Art. 74 – Modalità per l’erogazione dell’assistenza
Art. 75 – Obblighi dell’Assicurato
Art. 76 – Centrale Operativa
Pag. 51
Articoli del Codice Civile di particolare rilevanza per l’Assicurato
Pag. 52
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DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intende per:
Apparecchiature elettroniche
Macchine ed apparecchiature azionate da correnti deboli quali, ad esempio, sistemi
per l’elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computers, terminali P.O.S., registratori di cassa, bilance elettroniche, macchine da scrivere e da calcolo
elettroniche, telex, telefax, fotocopiatrici, centralini telefonici e relativi apparecchi di tipo
fisso, impianti di allarme, impianti ed apparecchi audiovisivi, modem, scanner, plotter.
Armadio corazzato
Mobile ad uno o due battenti, con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, avente pareti
esterne e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con caratteristiche di resistenza al trapano purché di peso complessivo non inferiore a 200 kg.
Arredamento
Mobilio, cancelleria e macchine per ufficio non rientranti nella definizione di
Apparecchiature elettroniche.
Assicurato
Il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza.
Attività artigianale
L’attività economica dichiarata ed identificata nella scheda di polizza, organizzata per la
produzione, trasformazione, manutenzione, messa in opera e vendita di merci o prodotti,
con tutte le operazioni e prestazioni di servizi complementari all’attività stessa.
Beni strumentali
I beni posti sottotetto i fabbricati/locali indicati in polizza, adibiti all’attività dichiarata,
così intesi:
– Arredamento così come definito alla specifica definizione compreso moquette, parati, rivestimenti in genere, soppalchi, serramenti, insegne, tendoni, antenne radiotelevisive, aggiunti dall’Assicurato se i locali sono in affitto. S’intendono compresi effetti
d’uso personale dei prestatori di lavoro.
– Macchinari e attrezzature così come definito alla specifica definizione.
– Cose particolari archivi, documenti, registri, disegni, libri e pubblicazioni, microfilm,
fotocolor, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche,
lastre, cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
– Oggetti d’arte tappeti, arazzi, quadri, statue, raccolte e/o collezioni in genere non prodotti e/o lavorati dall’assicurato; sono esclusi i preziosi.
– Valori denaro, titoli di credito, valori bollati, tickets, fustelle, buoni premio; sono esclusi i preziosi.
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Cassaforte
Mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio di adeguato spessore che può essere:
– Murata purché munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello di apertura a filo della parete;
– Non murata purché di peso complessivo non inferiore a 200 kg.
Contraente
Il soggetto che stipula la polizza.
Cristalli
Tutte le lastre piane e curve fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo,
mezzo cristallo, specchio, vetro o materiale plastico, stabilmente collocate in posizione verticale od orizzontale, tanto all’interno che all’esterno dei locali assicurati.
Dati
Informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili e memorizzati
dall’Assicurato. Sono esclusi i dati su supporti fissi, su memorie operative delle unità centrali nonché di qualsiasi altro dato non modificabile dall’Assicurato.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che
si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione
Impossessamento di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, tale da
indurre chi la detiene a consegnare la cosa.
Fabbricato
L’insieme dei locali adibiti all’esercizio dell’attività assicurata incluse le minori dipendenze
poste nell’ambito di 40 metri dall’ubicazione dell’attività stessa. Sono compresi fissi e infissi,
opere di fondazione o interrate; impianti fissi al servizio del fabbricato (idrici, igienici, illuminazione, riscaldamento, condizionamento d’aria, allarme, comunicazione, segnalazione)
ascensori, montacarichi, scale mobili, recinzioni e cancelli, opere di abbellimento che non
abbiano valore artistico, tinteggiature e controsoffittature, tappezzerie e rivestimenti in genere. Sono comprese la quota delle parti di immobile costituenti proprietà comune nonché le
migliorie edili e/o impiantistiche apportate dal proprietario del fabbricato e quant’altro per
natura, destinazione ed uso non rientra nella definizione di Beni strumentali.
Franchigia
La parte di indennizzo o risarcimento, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato.
Furto
Sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene al fine di trarne ingiusto profitto.
Impianto di aspirazione
Impianto collegato alle macchine per il trasporto continuo dei cascami di lavorazione in
appositi contenitori adatti alla raccolta.
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Implosione
Repentino cedimento di contenitori o corpi per carenza di pressione interna rispetto a
quella esterna.
Incendio
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può
autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili
Sostanze che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né
a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze
del Ministero dell’Interno.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
Infiammabili
Merci e sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55° C compresi
ossigeno e gas combustibili, nonché merci e sostanze che a contatto con l’acqua o l’aria
umida sviluppano ossigeno o gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in
base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - Allegato V.
Lastre antisfondamento
Quelle costituite da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra
vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm., oppure quelle costituite da un unico strato
di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6.
Macchinari e attrezzature
Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento, pesa, traino
e trasporto (esclusi ascensori, montacarichi e veicoli iscritti al P.R.A.), scale mobili, apparecchiature di segnalazione, comunicazione ed altri impianti di pertinenza dell’attività dichiarata; macchinari ed attrezzature della centrale termica e quanto costituisce arredamento ed
attrezzatura dell’attività assicurata e delle relative dipendenze, anche se separate, nonché enti
all’aperto nell’ambito dell’area pertinente l’esercizio stesso ed apparecchiature elettroniche.
Macchine mordenti il legno
Macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere.
Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo
motore di potenza non superiore a 0,5 KW.
Massimale
La massima esposizione della Società per ogni sinistro a disposizione per danni a Terzi.
Merci e prodotti
Merci, materie prime, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imbal6 di 57
laggi, cose e veicoli di terzi in conto lavorazione o consegna e custodia, infiammabili e
merci speciali purché rientranti nei cicli di lavorazione dell’attività dichiarata in polizza.
Sono inoltre comprese le merci poste all’aperto, nell’ambito dell’area pertinente l’esercizio, e quelle custodite sottotetto dell’adiacente abitazione dell’Assicurato. Sono assicurati
i veicoli di proprietà di terzi in lavorazione, consegna e custodia solo se l'attività assicurata è quella di autofficina, autocarrozzeria, autolavaggio ed elettrauto.
Merci speciali
Si denominano con tale definizione: la celluloide, l’espansite di sughero, la gomma spugna
e microporosa, le materie plastiche espanse ed alveolari, la schiuma di lattice, gli imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e gli scarti di imballaggi combustibili, ad eccezione di quelli racchiusi nella confezione delle merci.
Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
Parti
Il Contraente, l’Assicurato, e la Società.
Polizza
Il contratto d’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori di lavoro
Tutte le persone fisiche (compresi i titolari e soci prestatori d’opera) di cui l’Assicurato si
avvale nel rispetto delle norme di legge e nell’esercizio dell’attività descritta in polizza e
delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del c.c. Si intendono esclusi i lavoratori autonomi (ad esempio i lavoratori con contratto d’opera e/o con contratto di appalto).
Preziosi
Oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.
Primo rischio assoluto
Forma d’assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza
della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del
c.c..
Rapina
Sottrazione di cosa mobile altrui a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa o altre persone.
Risarcimento
La somma corrisposta dalla Società al Terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio
La probabilità del verificarsi del sinistro.
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Scasso
Forzatura, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura e/o protezione dei
locali contenenti le cose assicurate.
Scippo
Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.
Scoperto
Percentuale dell’indennizzo che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna non dovuto ad
esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.
Società
Milano Assicurazioni S.p.A. - Divisione SASA.
Solaio
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani dell’edificio, escluse pavimentazioni e soffittature.
Tetto
L’insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Valore a nuovo
Per il fabbricato: la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse
caratteristiche costruttive, escluso il valore dell’area.
Per i beni strumentali: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con un altro nuovo uguale
od equivalente per rendimento e prestazioni economiche.
Valore commerciale
Valore delle cose assicurate stimato in base alla definizione “valore nuovo” dedotto un
deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità,
stato di conservazione.
Valore intero
Forma d’assicurazione che copre la totalità del valore degli enti assicurati. Nel caso di valore di preesistenza al momento del sinistro superiore alla somma assicurata, salvo diverso
normativo, è applicabile quanto previsto dall’art. 1907 del c.c.
8 di 57
NORME CHE REGOLANO
L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
AVVERTENZA:
ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL
RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o
dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894 c.c..
ART. 2 – ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il
Contraente o l’Assicurato deve dare, a ciascun assicuratore, comunicazione degli altri
contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti
gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di loro l’indennizzo dovuto secondo
il rispettivo contratto autonomamente considerato, così come previsto dall’art. 1910
c.c., esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
ART. 3 – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima
rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla
Società.
Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e
dall’Art. 47 del Regolamento ISVAP n° 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta
sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore
dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della
Società all’incasso dei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 c.c..
ART. 4 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto mediante
documenti sottoscritti tra le Parti.
ART. 5 – AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare, per iscritto, alla Società ogni variazione del
rischio.
Gli aggravamenti del rischio, non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 c.c.. Mancate comunicazioni di mutamenti aggravanti il
rischio non comporteranno decadenza dal diritto d’indennizzo o riduzione dello stesso,
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sempreché tali omissioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo o colpa
grave.
Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui
la circostanza aggravante si è manifestata.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di
premio successive alla comunicazione del Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’art.
1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 6 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia
dello stesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di
rischio non corso .
ART. 7 – TACITO RINNOVO
In mancanza di disdetta di una delle Parti, trasmessa mediante lettera raccomandata
almeno 30 giorni prima della scadenza annua della polizza, la stessa s’intende prorogata
per un’ulteriore annualità. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al
periodo d’assicurazione, questo s’intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la
durata del contratto.
ART. 8 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 9 – FORO COMPETENTE
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di residenza o sede di una delle Parti.
ART. 10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
SEZIONE A – INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI
ART. 11 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di
proprietà di terzi, da:
a) Incendio;
b) Fulmine;
c) Urto di veicoli di terzi in transito sulla pubblica via e/o aree di proprietà e/o in uso
all’Assicurato e natanti di terzi in navigazione, bang sonico, caduta d’aeromobili,
loro parti o cose da essi trasportate, caduta di satelliti o di corpi celesti;
d) Esplosione, implosione, scoppio anche esterni purché non rientranti nella tipologia di evento di cui all’art. 11 lett. g).
Sono esclusi i danni:
– causati da ordigni esplosivi;
– agli apparecchi ed impianti nei quali si è verificato lo scoppio o l’implosione per
usura, corrosione o difetto di materiale.
e) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la
produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
f) Fenomeni elettrici da qualunque causa originati, a impianti, macchine, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici.
La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo,
di cui all’art. 17.
Sono esclusi i danni:
– causati da usura o carenza di manutenzione;
– verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o
prova;
– dovuti a difetti noti all’Assicurato o al Contraente all’atto della stipulazione della
polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il
costruttore o il fornitore;
– a lampade elettriche.
g) Eventi socio – politici e dolosi a seguito di:
− incendio, esplosione e scoppio verificatisi in occasione di scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi;
− atti di scioperanti o persone che prendano parte a tumulti popolari o sommosse
o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo,
di cui all’art. 17.
Sono esclusi i danni:
– da imbrattamento o deturpazione alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
11 di 57
–
i danni alle cose poste all’esterno dei locali dell’attività assicurata.
h) Eventi atmosferici, quali uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e cose da
esso trasportate, trombe d’aria e simili manifestazioni atmosferiche, la cui violenza che li caratterizza sia riscontrabile in zona su una pluralità di beni, assicurati o
non.
La garanzia è prestata con i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 17.
Sono esclusi i danni derivanti da:
– mareggiate e penetrazioni d’acqua marina;
– fuoriuscita di corsi d’acqua dalle sponde o da bacini naturali od artificiali;
– cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani,
bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria e simili manifestazioni;
– bagnamenti che si verificassero all’interno dei fabbricati ed al loro contenuto,
salvo che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza
degli eventi atmosferici di cui alla presente garanzia.
Sono altresì esclusi i danni subiti da:
– tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture, non per
effetto della grandine;
– merci, anche in esposizione, poste in locali interrati o seminterrati, dovuti ad
acqua piovana;
– serre, dipendenze in legno, plastica o vetro e quanto in esse contenuto;
– serramenti, vetrate e lucernari in genere sempreché non derivanti da rottura di
pareti esterne o tetto;
– enti posti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura o
destinazione, dei macchinari e/o attrezzature e/o merci che si intendono pertanto in garanzia con i limiti di cui all’art. 17.
i) Sovraccarico da neve che provochi il cedimento o sfondamento del tetto.
La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo,
di cui all’art. 17.
La
–
–
–
–
Società non risarcisce i danni causati da:
valanghe o slavine;
da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento ed al loro contenuto;
a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché ad impermeabilizzazioni, salvo
che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati
in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.
j) Guasti arrecati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate.
k) Gelo, con conseguente rottura d’impianti idrici, igienici e/o tubazioni in genere, installate nei locali assicurati ed al servizio dell’azienda.
La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo,
di cui all’art. 17.
Sono esclusi i danni a locali senza impianto di riscaldamento.
l) Rovina d’ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dalla cabina e
dalle parti meccaniche dell’impianto.
12 di 57
La Società indennizza e/o rimborsa altresì:
m) I danni materiali consequenziali prodotti da fumi, gas, vapori, mancato o anormale funzionamento degli impianti elettrici, termici ed idraulici verificatisi in conseguenza d’incendio o altro evento garantito dalla presente polizza che abbia colpito i beni
assicurati o cose situate a meno di 20 metri da essi.
n) Le spese sostenute e comprovate dall’Assicurato resesi necessarie per demolire
sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro,
esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni. Dette spese verranno rimborsate in eccedenza alle somme
assicurate fino alla concorrenza di quanto stabilito all’art. 17.
o) Oneri d’urbanizzazione che, in caso di sinistro indennizzabile a termine di polizza,
dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l’osservanza di leggi, regolamenti ed
ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la ricostruzione dei fabbricati assicurati e delle loro strutture, nonché l’uso dei suoli sui quali sono ubicati, purché
i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione e
non comportino sostanziali modifiche strutturali e volumetriche. Dette spese verranno rimborsate in eccedenza alle somme assicurate fino alla concorrenza di quanto stabilito all’art. 17.
p) Le spese sostenute e comprovate dall’Assicurato per rimozione, trasporto, deposito e ricollocamento del contenuto assicurato per inagibilità dei locali ad uso dell’attività esercitata, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Dette spese verranno rimborsate in eccedenza alle somme assicurate fino alla concorrenza di quanto stabilito all’art. 17.
q) I danni materiali e diretti subiti dai beni strumentali e/o dalle merci per conseguenza
di qualsiasi evento garantito dalla presente polizza, quando queste siano temporaneamente depositate presso fornitori, terzisti in conto lavorazione o prestito d’uso,
clienti o presso fiere e/o esposizioni. Tali danni vengono indennizzati fino alla
concorrenza di quanto stabilito all’art. 17.
r) Le spese per onorari dei tecnici, ingegneri e architetti che l’assicurato avrà scelto e nominato per l’attività di riprogettazione resesi necessarie per la ricostruzione del
fabbricato a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza. Dette spese verranno rimborsate nel limite di quanto stabilito all’art. 17, fermo quanto disposto dall’art. 68.
ART. 12 – DANNI DA ACQUA
La Società indennizza i danni derivanti agli enti assicurati a seguito di:
I. fuoriuscita d’acqua in conseguenza di rottura accidentale e/o guasto d’impianti idrici,
igienici, tecnici e di condizionamento e/o riscaldamento posti all’interno del fabbricato;
II. fuoriuscita d’acqua in conseguenza d’occlusione e/o traboccamento d’impianti idrici,
igienici tecnici di condizionamento posti all’interno del fabbricato;
III. fuoriuscita d’acqua in conseguenza di rottura accidentale e/o guasto di macchine, ad
uso dell’attività esercitata, collegate a condutture d’acqua o dalle relative tubazioni di
collegamento agli impianti idrici;
IV. infiltrazione d’acqua piovana nel fabbricato a seguito d’ingorgo o traboccamento delle
grondaie o delle condutture di scarico;
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V. bagnamento a seguito di rottura delle tubazioni, interne al fabbricato, provocata dal gelo.
La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo,
di cui all’art. 17.
Sono esclusi i danni:
– conseguenti a terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;
– provocati da umidità o stillicidio;
– alle merci la cui base d’impilamento è posta ad un’altezza inferiore a cm. 12 dal
suolo, ad eccezione di quelle poste su pallets e di quelle in esposizione;
– alle merci, anche in esposizione, poste in locali interrati o seminterrati, dovuti ad
acqua piovana;
– derivanti da infiltrazioni d’acqua attraverso lucernari, abbaini e aperture fatte nel
tetto a seguito di lavori di trasformazione o riparazione;
– provocati da gelo per rotture di condutture installate all’esterno del fabbricato
anche se interrate;
– rigurgito o rottura delle fognature.
La Società assicura inoltre, se conseguenti agli eventi sopraindicati di cui al punto I) e II),
le spese per la ricerca dei guasti e le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i raccordi che hanno dato origine allo spargimento d’acqua, comprese le spese di demolizione e
ripristino di parti del fabbricato necessariamente sostenute a questo scopo.
Per tali spese la garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 17.
ART. 13 – LASTRE E CRISTALLI
La Società indennizza, nella forma a “Primo rischio assoluto”, i danni materiali e diretti da
rottura delle lastre e dei cristalli, pertinenti il fabbricato assicurato dovuti a qualunque
causa non espressamente esclusa.
La Società inoltre indennizza e/o rimborsa, nei limiti della somma assicurata alla relativa
partita di polizza:
a) le spese di trasporto e d’installazione necessarie per la sostituzione delle lastre e dei
cristalli rotti;
b) le spese per la demolizione e/o lo sgombero dei residuati del sinistro alla più vicina
discarica autorizzata.
La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di
cui all’art. 17.
Fatte salve le esclusioni di cui all’art. 16, sono altresì esclusi dalla presente garanzia
i danni:
a) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, rimozione o lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni e cornici;
b) ai bordi delle lastre scorrevoli, ai lucernari;
c) all’apparecchiatura elettrica delle insegne luminose;
d) alle insegne non facenti parte del fabbricato assicurato con la presente Sezione di
polizza;
e) lucernari e lastre in vetro o cristallo aventi valore artistico;
f) derivanti da vizi di costruzione, difettosa installazione o mancata manutenzione.
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ART. 14 - RICORSO TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza di € 150.000
(centocinquantamila) per sinistro e per anno assicurativo, delle somme che egli sia tenuto
a corrispondere, per capitale interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di
legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, da sinistro indennizzabile a
termini della Sezione Incendio. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o
sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni nonché d’attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
– a cose che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
– di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell’acqua dell’aria del suolo e sottosuolo.
Non sono considerati terzi:
– il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altra persona con lui convivente;
– i dipendenti dell’Assicurato in occasione dell’espletamento delle loro attività;
– quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a
responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali
promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società
avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato
deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità
senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 c.c..
Detto massimale è prestato in aumento alle somme assicurate in polizza.
ART. 15 – MERCI IN REFRIGERAZIONE
La Società indennizza, nella forma a “Primo rischio assoluto”, i danni subiti dalle merci in
refrigerazione a causa di:
a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita del liquido frigorigeno conseguente a:
− eventi compresi in garanzia;
− accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero o nei relativi
dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi d’adduzione dell’acqua e di
produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso.
La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di
cui all’art. 17.
Sono esclusi:
– i danni dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o d’installazione;
– i danni derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti;
– i danni alle merci poste su automezzi.
Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre sei ore,
l’Assicurato si impegna a darne avviso alla Società con telegramma urgente e col mezzo
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più rapido e sicuro disponibile, dal momento in cui ne viene a conoscenza, fermo quanto
stabilito dall’art. 57.
La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo
ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore.
ART. 16 - RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di guerra, d’insurrezione, d’occupazione militare, d’invasione;
b) verificatisi in occasione d’esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o radiazioni provocate dall’accelerazione
artificiale di particelle atomiche;
c) da furto, rapina, estorsione, smarrimento avvenuti in occasione d’eventi per i quali è
prestata l’assicurazione;
d) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto, franamenti e smottamenti del terreno;
e) causati con dolo dell’Assicurato e/o del Contraente;
f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di
reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle
cose assicurate.
ART. 17 – FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO
Relativamente alle garanzie o beni specificati nella tabella si conviene che, in caso di sinistro, saranno applicati i seguenti limiti di indennizzo, franchigie e scoperti:
Garanzia prestata o bene assicurato
Fenomeni elettrici (art. 11 lett. f)
Eventi socio politici e dolosi (art. 11 lett. g)
Eventi atmosferici (art. 11 lett. h)
Sovraccarico da neve (art. 11 lett. i)
Gelo (art. 11 lett. k)
Spese demolizione e sgombero (art. 11 lett. n)
Franchigia Limite di indennizzo
€ 250
€ 20.000
€ 250
€ 500
€30.000 per i danni subiti da:
– installazioni esterne quali
cancelli, pannelli solari, muri di
cinta e recinzioni, nonché
serbatoi ed impianti fissi per
natura e destinazione;
– tende frangisole esterne
installate su strutture fisse,
verande, tettoie e porticati
aperti da uno o più lati;
– lastre in cemento amianto o
fibrocemento e manufatti in
materia plastica per effetto
della grandine.
€ 500
70% delle somme assicurate alle
partite danneggiate
€ 500
€ 10.000
10% dell’indennizzo con il
massimo di € 50.000
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Garanzia prestata o bene assicurato
Oneri di urbanizzazione (art. 11 lett. o)
Franchigia Limite di indennizzo
10% dell’indennizzo con il
massimo di € 10.000
Spese di rimozione, trasporto, deposito
e ricollocamento (art. 11 lett. p)
Merci presso terzi (art. 11 lett. q)
Spese per onorari dei tecnici, ingegneri
e architetti (art. 11 lett. r)
Danni da acqua (art. 12)
€ 150
Danni da acqua – Spese di ricerca e ripristino
(art. 12, ultimo comma)
Lastre e Cristalli (art. 13)
Merci in refrigerazione (art. 15)
Cose particolari (Definizioni)
€ 150
€ 150
€ 1.000
Macchinari, e/o attrezzature all’aperto
(Definizioni)
Merci all’aperto (Definizioni)
Valori (Definizioni)
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€ 10.000
20% della somma assicurata alla
partita BENI STRUMENTALI E/O
MERCI E PRODOTTI
10% dell’indennizzo con il
massimo di € 10.000
€30.000 per gli eventi indicati ai
punti II, III, IV e V
€ 10.000
€ 5.000
€ 20.000
10% della somma assicurata alla
partita BENI STRUMENTALI E/O
MERCI E PRODOTTI
15% della somma assicurata alla
partita BENI STRUMENTALI E/O
MERCI E PRODOTTI
10% della somma assicurata alla
partita BENI STRUMENTALI E/O
MERCI E PRODOTTI
10% della somma assicurata alla
partita BENI STRUMENTALI E/O
MERCI E PRODOTTI con il
massimo di € 5.000
CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide se richiamate in polizza)
A) RICORSO TERZI
In aumento a quanto previsto all’art. 14 e fino all’ulteriore concorrenza della somma indicata nella relativa partita, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli
sia tenuto a corrispondere per danni a terzi, così come previsto dal predetto articolo.
B) RISCHIO LOCATIVO
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611
c.c. risponde, secondo le condizioni d’assicurazione con le norme di liquidazione da essa
prevista, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o da altro evento garantito dalla
presente polizza, anche se causati da grave colpa dell’Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione del disposto dell’art. 1907 c.c. qualora
la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termine di polizza.
C) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
In aumento a quanto previsto all’art. 11 lett. n) e fino all’ulteriore concorrenza della
somma indicata nella relativa partita, la Società si obbliga a rimborsare le spese sostenute
e comprovate dall’Assicurato resesi necessarie per demolire sgomberare e trasportare alla
più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro, esclusi comunque quelli radioattivi
disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.
D) VEICOLI DI TERZI
La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata nella relativa partita e
nella forma “a primo rischio assoluto”, i danni materiali e diretti subiti dai veicoli di proprietà di terzi in lavorazione, consegna e custodia, a seguito di eventi garantiti dalla presente Sezione di polizza.
Qualora detti veicoli risultassero coperti da polizza CVT (Corpi Veicoli Terrestri) che
garantisca i medesimi rischi, la presente polizza opererà in eccedenza a quanto già eventualmente assicurato.
La presente garanzia opera con uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile
di €500 (cinquecento) e con un limite di indennizzo di €10.000 (diecimila) per singolo
veicolo.
E) INDENNITÀ AGGIUNTIVA IN FORMA PERCENTUALE
A parziale deroga dell’art. 16 lett. f), in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione di polizza che interessi le partite FABBRICATO, BENI STRUMENTALI e
MERCI E PRODOTTI, l’indennizzo spettante all’Assicurato verrà maggiorato nella misura
del 20%.Tale indennità aggiuntiva verrà calcolata, partita per partita, applicando all’importo dell’indennizzo tale percentuale e comunque fino alla concorrenza della somma assicurata nella relativa partita.
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SEZIONE B - ELETTRONICA
ART. 18 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche
e relativi impianti di collegamento, anche se di proprietà di terzi, installate nell’esercizio
ed impiegate per lo svolgimento dell’attività assicurata, a seguito di qualunque evento
accidentale non espressamente escluso.
Il pagamento dell’indennizzo è effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, di un importo pari a € 150 (centocinquanta).
Sono inoltre rimborsate le spese sostenute e comprovate dall’Assicurato rese necessarie
per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del
sinistro ed il ricollocamento delle apparecchiature elettroniche, esclusi comunque quelli
radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.
Dette spese verranno rimborsate con il limite del 10% dell’indennizzo e comunque nei
limiti previsti dall’art. 68.
ART. 19 – OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA
I danni imputabili a variazioni di tensioni nella rete elettrica d’alimentazione sono indennizzabili se le apparecchiature assicurate sono protette da apparecchi di protezione e di
stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore.
ART. 20 – CONDUTTORI ESTERNI
La Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti causati ai conduttori esterni collegati alle apparecchiature assicurate e di esclusiva pertinenza delle stesse, ad eccezione
delle sole parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati. Sono
compresi anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione
sostenuti per la riparazione e/o sostituzione di detti conduttori esterni colpiti da sinistro
indennizzabile.
L’indennizzo verrà corrisposto, per questa specifica garanzia, fino alla concorrenza del
10% della somma assicurata alla partita APPARECCHIATURE ELETTRONICHE con il limite
massimo di € 3.000 (tremila) per anno assicurativo e previa applicazione di una franchigia fissa di €200 (duecento) per sinistro.
ART. 21 – RICOSTRUZIONE DATI E PROGRAMMI IN LICENZA D’USO
La Società risponde, fino alla concorrenza di €5.000 (cinquemila) per sinistro, dei danni
materiali causati a nastri, dischi magnetici, programmi in licenza d’uso o altri supporti di
dati, indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente Sezione di polizza.
In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il
riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti o danneggiati, nonché per la ricostituzione dei dati ivi contenuti – costituiti da informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell’Assicurato o del Contraente a mezzo di programmi – e per la
ricostituzione di quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso a uso memoria di massa.
Sono esclusi i costi derivanti da perdite o alterazione di dati senza danni materiali e
diretti a supporti, nonché da cestinatura per svista.
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono
indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
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L’assicurazione è prestata nella forma a “Primo rischio assoluto” ed opera con una franchigia di € 500 (cinquecento) per sinistro.
ART. 22 – MAGGIORI COSTI
In caso di sinistro indennizzabile che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle “Apparecchiature elettroniche” assicurate, a parziale deroga dell’art. 23 lettera o), la Società rimborsa i maggiori costi, sostenuti dall’Assicurato o dal Contraente
rispetto a quelli normali, necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchiatura danneggiata o distrutta, dovuti a:
− uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
− applicazione di metodi di lavoro alternativi;
− prestazione di servizi da parte di terzi.
La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
– limitazioni dell’attività esercitata e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto
o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti del Governo o di
altra Autorità;
– eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato o del Contraente
per la riparazione o il rimpiazzo dell’impianto o dell’apparecchio distrutto o danneggiato;
– modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto o dell’apparecchio distrutto o danneggiato;
– danni ai supporti dati;
– ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati;
L’assicurazione è prestata a “Primo rischio assoluto “ fino alla concorrenza di €5.000 (cinquemila) per sinistro.
Il periodo di indennizzo inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il tempo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio o impianto
danneggiato e comunque non supera la durata massima di 45 giorni lavorativi consecutivi.
Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato una franchigia pari ad €200 (duecento).
ART. 23 – RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi i danni causati da:
a) eventi previsti alle Sezioni A e C se operanti, salvo l’eventuale eccedenza di danno
non indennizzata dalle predette sezioni di polizza e ferma l’applicazione delle singole condizioni contrattuali;
b) dolo dell’Assicurato o del Contraente;
c) deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale
dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
d) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio o provocati da ordigni esplosivi;
e) terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, valanghe;
f) esplosione od emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del
nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle
atomiche.
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Sono altresì esclusi i danni:
g) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore, locatore o manutentore delle cose assicurate;
h) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi e
trasferimenti;
i) alle apparecchiature in vendita ed agli impianti ed apparecchi ad uso mobile;
j) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni di manutenzione e d’esercizio indicate dal
costruttore e/o fornitore;
k) di natura estetica, se non connessi con danni indennizzabili a termini di polizza;
l) ai tubi e a valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano
connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
m) ai moduli e componenti elettrici ed elettronici dell’apparecchiatura assicurata (ivi
compresi i costi della ricerca e dell’identificazione dei difetti) la cui riparazione rientra nelle prestazioni relative al contratto di assistenza tecnica e manutenzione della
casa costruttrice o dell’azienda da essa autorizzata, anche se detto contratto non è
stato sottoscritto dall’assicurato;
n) meccanici ed i difetti o disturbi di funzionamento;
o) indiretti quali profitti sperati, i danni da mancato godimento o uso o altri eventuali
pregiudizi.
ART. 24 – MEZZI DI CHIUSURA
Limitatamente ai soli danni da furto, l’Assicurazione è prestata alla condizione essenziale
per l’efficacia del contratto che :
− il fabbricato contenente le cose assicurate abbia pareti perimetrali e solai di vivo,
cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o
no; stesse caratteristiche devono avere le coperture quando la linea di gronda è posta
a meno di 4 metri in linea verticale dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno e cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
− durante le ore di chiusura senza presenza di prestatori di lavoro ogni apertura verso
l’esterno situata a meno di 4 metri in linea verticale dal suolo, da superfici acquee o
da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno sia difesa per tutta la
sua estensione da uno dei seguenti mezzi di chiusura: robusti serramenti in legno, di
materia plastica rigida, di vetro antisfondamento, di metallo o lega metallica, chiusi con
serrature a una o più mandate, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, inferriate fissate nel muro.
Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci che non consentano l’accesso ai locali
senza effrazione delle relative strutture o dei relativi congegni di chiusura e/o protezione.
Qualora, in caso di furto, dovesse risultare che i mezzi di chiusura sopra descritti non esistano o non siano operanti ed i responsabili del furto si siano introdotti nei locali assicurati in polizza utilizzando tali aperture non adeguatamente protette, la garanzia sarà
comunque operante, con applicazione di uno scoperto del 20% a carico dell’Assicurato.
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SEZIONE C - FURTO E RAPINA
ART. 25 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma “a primo rischio assoluto”, indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione delle cose
assicurate, anche se di proprietà di terzi, trovantisi nell’ubicazione assicurata a seguito di:
a) Furto purché l’autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose medesime:
− violando le difese di protezione e chiusura mediante rottura, scasso, sfondamento
delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici, di lastre antisfondamento, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi similari;
− per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari
tali da non poter essere valicati senza fare uso di particolare agilità personale od
impiego di mezzi artificiosi;
− mediante l’uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte all’Assicurato o ai
suoi familiari o ai collaboratori; la garanzia è operante dal momento della denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia dello smarrimento o della sottrazione, fino
alle ore 24 del terzo giorno successivo, restando fermo quanto previsto dall’art. 28.
In particolare l’Assicurato, salvo dimostrato caso di forza maggiore, deve prendere
tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per
prevenire eventuali sinistri;
− in modo clandestino e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi con effrazione dei mezzi di chiusura;
− attraverso luci di inferriate o di serramenti con rottura del vetro retrostante e
senza introduzione nei locali;
− durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione fra le ore 8.00 e le
ore 21.00, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
nonché da furto perpetrato:
− da dipendenti dell’Assicurato, sempreché il furto avvenga con le modalità di cui
sopra, a condizione che il furto stesso sia perpetrato a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all’interno dell’esercizio, e che l’autore dello stesso non sia incaricato della sorveglianza dei locali e/o custodia delle chiavi.
Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il
furto o nel tentativo di commetterlo.
La Società indennizza inoltre i danni conseguenti a:
b) Rapina ed Estorsione avvenuta nei locali indicati in polizza, quand’anche le persone sulle quali sia fatta violenza o minaccia siano prelevate dall’esterno e costrette a
recarsi nei locali.
c) Guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate ed ai relativi
fissi ed infissi, purché le modalità dell’evento siano conformi a quanto previsto al precedente punto a).
d) Atti vandalici cagionati dai ladri ai locali ed alle cose assicurate durante il furto o
la rapina o nel tentativo di commetterli, purché le modalità dell’evento siano conformi a quanto previsto al precedente punto a).
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e) Perdita valori trasportati, a seguito di:
− furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore dell’addetto
incaricato del trasporto valori;
− furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui l’addetto incaricato del trasporto
ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
− furto perpetrato strappando di mano o di dosso all’addetto incaricato del trasporto dei valori medesimi;
− rapina e/o estorsione perpetrate nei confronti dell’addetto incaricato del trasporto dei valori medesimi.
La garanzia è prestata:
− nel periodo temporale che va da 2 ore prima dell’apertura dell’attività assicurata a
2 ore dopo la chiusura della stessa;
− per portavalori di età non inferiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni;
− purché il sinistro si verifichi durante il trasporto al domicilio del titolare, agli istituti di credito, ai fornitori e/o clienti e viceversa e comunque in Italia, Repubblica
di S. Marino, Città del Vaticano;
Detta garanzia viene prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 29.
f) Infedeltà dipendenti intendendosi per tale il furto, la rapina o l’appropriazione indebita, commessi dai dipendenti nell’esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti.
La garanzia è operante a condizione che:
– tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso, siano avvenuti durante la validità dell’assicurazione;
– il reato sia stato accertato dall’Assicurato e denunciato alla Società, entro il termine di un anno dalla consumazione;
– l’assicurato abbia presentato regolare denuncia a carico del dipendente alle autorità competenti. Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più
azioni delittuose, la Società risponderà solo se l’attività criminosa ha avuto inizio
durante la validità dell’assicurazione.
Qualora, nel periodo intercorrente tra dette azioni, l’assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unicamente delle perdite derivanti dalle azioni consumate
anteriormente al termine dell’assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute
prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un
unico reato.
Detta garanzia viene prestata con i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui
all’art. 29.
La Società rimborsa altresì le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione delle
serrature dei locali assicurati con altre dello stesso tipo a seguito di furto, rapina o
scippo delle chiavi vere. La garanzia viene prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 29.
ART. 26 - MEZZI DI CHIUSURA
L’assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l’efficacia del contratto che:
− il fabbricato contenente le cose assicurate abbia pareti perimetrali e solai di vivo,
cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o
no; stesse caratteristiche devono avere le coperture quando la linea di gronda è posta
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a meno di 4 metri in linea verticale dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno e cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
− durante le ore di chiusura senza presenza di prestatori di lavoro ogni apertura verso
l’esterno situata a meno di 4 metri in linea verticale dal suolo, da superfici acquee o
da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno sia difesa per tutta la
sua estensione da uno dei seguenti mezzi di chiusura: robusti serramenti in legno, di
materia plastica rigida, di vetro antisfondamento, di metallo o lega metallica, chiusi con
serrature a una o più mandate, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, inferriate fissate nel muro.
Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci che non consentano l’accesso ai locali senza effrazione delle relative strutture o dei relativi congegni di chiusura e/o protezione.
Qualora, in caso di furto, dovesse risultare che i mezzi di chiusura sopra descritti non esistano o non siano operanti ed i responsabili del furto si siano introdotti nei locali assicurati in polizza utilizzando tali aperture non adeguatamente protette, la garanzia sarà
comunque operante, con applicazione di uno scoperto del 20% a carico dell’Assicurato.
ART. 27 - SOSPENSIONE DELL’ASSICURAZIONE PER I LOCALI INCUSTODITI
Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 30 giorni consecutivi incustoditi, l’assicurazione resta sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del trentesimo giorno. Per
i valori, la sospensione decorre invece dalle ore 24.00 dell’ottavo giorno.
ART. 28 - RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi i danni:
a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dalle
persone conviventi o delle quali civilmente risponde, nonché delle persone incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate, da persone legate al
Contraente o all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649 c.p. (nn. 1, 2, 3), anche se non coabitanti;
b) causati da incendio, esplosione e scoppio anche se provocati dall’autore del furto,
della rapina o dell’estorsione;
c) causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, scioperi, sommosse;
d) causati da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
e) causati da movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, mareggiate, valanghe, frane ed
eruzioni vulcaniche;
f) ai beni posti all’aperto e/o in spazi di uso comune.
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ART. 29 – FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO
Relativamente alle garanzie o beni specificati nella tabella si conviene che, in caso di sinistro, saranno applicati i seguenti limiti di indennizzo, franchigie e scoperti:
Garanzia prestata o bene assicurato
Perdita valori trasportati (art. 25 lett. e)
Scoperto
10%
Infedeltà dipendenti (art. 25 lett. f)
Sostituzione serrature (art. 25 ultimo comma)
Furto e rapina presso terzi (art. 31)
Spese mediche a seguito di rapina (art. 33)
Cose particolari (Definizioni)
Valori (Definizioni)
Limite di indennizzo
10% della somma assicurata alla
partita BENI STRUMENTALI /
MERCI E PRODOTTI con il
massimo di € 5.000
10% della somma assicurata alla
partita BENI STRUMENTALI /
MERCI E PRODOTTI con il
massimo di € 20.000
€ 2.000
15% della somma assicurata alla
partita BENI STRUMENTALI /
MERCI E PRODOTTI con il
massimo di € 10.000
€ 10.000
€10.000 per singolo oggetto
10% della somma assicurata alla
partita BENI STRUMENTALI /
MERCI E PRODOTTI con il
massimo di € 10.000
ART. 30 - SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
Qualora fosse prevista l’applicazione di scoperto e/o franchigia, resta inteso fra le parti
che in caso di sinistro la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione della percentuale di scoperto o dell’importo di franchigia pattuiti, restando tale scoperto e/o franchigia a carico dell’Assicurato stesso, senza
che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da
altri.
ART. 31- FURTO E RAPINA PRESSO TERZI
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle merci di proprietà dell’Assicurato pertinenti l’attività assicurata, in deposito presso terzi, compreso giacenze presso fiere o
mostre, purché l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti dette merci nei
modi indicati all’art. 25 lett. a) e b) delle garanzie prestate e relative delimitazioni. Detta
garanzia viene prestata con i limiti per sinistro e per anno assicurativo di cui all’art. 29.
ART. 32 - MEZZI RICOVERATI O PARCHEGGIATI NELL’AREA IN USO ALL’ASSICURATO
Qualora il furto o la rapina venissero perpetrati utilizzando, per l’asportazione delle cose
assicurate, veicoli parcheggiati nei locali dell’assicurato o nell’area in uso allo stesso, la
Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza previa detrazione dello
scoperto del 20% che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso. Se è operante, invece, in
concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 20%, la franchigia verrà considerata minimo assoluto.
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ART. 33 - SPESE MEDICHE A SEGUITO DI RAPINA
La Società rimborsa nei limiti per sinistro e per anno assicurativo di cui all’art. 29, le spese
mediche documentate, sostenute dall’Assicurato per sé e per i propri familiari, per lesioni subite a seguito di scippo, rapina o estorsione indennizzabili a termini della presente
polizza.
ART. 34 – SCOPERTO PER CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI CLASSE “A”
Qualora l’attività merceologica dei beni assicurati con la presente Sezione di polizza sia
classificata nella categoria merceologica “A” (vedi elenco merceologico allegato), la
Società, in caso di sinistro, applicherà uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% con
il minimo non indennizzabile di € 1.000 (mille) e massimo di €2.500 (duemilacinquecento) per sinistro.
ART. 35 – DELIMITAZIONE DEGLI SCOPERTI
In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali degli stessi vengono unificate nella
misura del 30%.
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CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide se richiamate in polizza)
F) PORTAVALORI
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate secondo quanto disciplinato dall’art. 25 lettera e), nei limiti della ulteriore somma assicurata, in aumento a quanto previsto all’art. 29.
G) IMPIANTO D’ALLARME CON REGISTRATORE E TRASMISSIONE A DISTANZA DI
EVENTI
Il Contraente e/o l’Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto di tipo volumetrico o volumetrico e perimetrale, installato da ditta specializzata e dotato almeno dei seguenti requisiti:
a) n. 1 centralina autoprotetta;
b) n. 2 sirene autoalimentate ed autoprotette, di cui una posta all’esterno dei locali e l’altra all’interno;
c) alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un’autonomia di
almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua
sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
d) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica e/o ponte radio.
Il Contraente e/o l’Assicurato si obbliga:
e) ad inserire il sistema d’allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
f) a mantenere invariato ed efficiente l’impianto stesso;
g) a presentare, su richiesta della Società, certificato di manutenzione redatto almeno una
volta l’anno, comprovante che l’impianto è tenuto in perfetta efficienza;
h) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso
di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione
il Contraente o l’Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell’impianto; se
tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente, o chi per esso, deve avvisare la Società concordando le misure del caso.
Nel caso in cui l’impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente o
l’Assicurato non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, la Società corrisponderà la somma
indennizzabile a termini di polizza sotto deduzione di uno scoperto del 25%.
H) MEZZI DI CHIUSURA RAFFORZATI
A modifica dell’art. 26, l’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia
del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate,
situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da
ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi
artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
− serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti
catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno;
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− inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro,
con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18
cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm2.
Sono pertanto esclusi – laddove non sia diversamente convenuto – i danni da furto
avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o
inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Nel caso tuttavia di furto commesso violando le difese sopra previste, in presenza però
di aperture non adeguatamente protette, il danno sarà in ogni caso indennizzabile, previa detrazione di uno scoperto del 20% del danno, che rimarrà a carico dell’Assicurato
senza che egli possa, sotto pena di decadenza di ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri.
I) VEICOLI DI TERZI
La Società assicura contro il furto, la rapina e l’estorsione, entro i limiti della somma assicurata alla relativa partita di polizza, i veicoli di proprietà di terzi in lavorazione, consegna
e custodia.
Qualora detti veicoli risultassero coperti da polizza CVT (Corpi Veicoli Terrestri) che
garantisca i medesimi rischi, la presente polizza opererà in eccedenza a quanto già eventualmente assicurato.
La presente garanzia opera con uno scoperto del 20% a carico dell’Assicurato.
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NORME COMUNI ALLE SEZIONI A, B e C
ART. 36 – OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE
Premesso che l’assicurazione vale per l’ubicazione indicata in polizza, nel caso di trasferimento sul territorio italiano, la garanzia è prestata sia nel vecchio sia nel nuovo indirizzo
per sette giorni dall’inizio delle operazioni di trasloco, rimanendo poi operante per la
nuova sede.
In caso d’aggravamento di rischio vale quanto disposto all’art. 5.
ART. 37 – DOLO O COLPA GRAVE
La Società indennizza i danni anche se determinati da colpa grave del Contraente o
dell’Assicurato, nonché da dolo o colpa grave delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.
Tale articolo non trova applicazione per la Sezione C di polizza.
ART. 38 - SELLING PRICE
Qualora a seguito di sinistro risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna e
non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l’indennizzo sarà basato sul
prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna.
L’Assicurato dovrà comprovare l’avvenuta vendita.
Tale articolo non trova applicazione per la Sezione B di polizza.
ART. 39 - BENI IN LEASING
Se non diversamente convenuto, s’intendono esclusi dalla presente assicurazione i beni
in leasing qualora già coperti da altre assicurazioni; tali beni, pertanto, non concorrono
alla determinazione del valore delle cose assicurate.
ART. 40 – SPESE PER ONORARI DEI PERITI
La Società rimborsa le spese per onorari dei periti che l’Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dall’art. 59 nonché, a parziale deroga dello stesso, le
spese ed onorari a seguito della nomina del terzo perito.
Dette spese verranno rimborsate nel limite del 5% dell’indennizzo e comunque con il limite massimo di €10.000 (diecimila) per sinistro e per anno assicurativo.
ART. 41 – COESISTENZA DI MERCI
A parziale deroga degli artt. 1 e 5, ai fini dell’efficacia dell’assicurazione, viene tollerata la
presenza di merci non dichiarate in polizza che comportano aggravamento di rischio se
queste, prese nel loro insieme qualora siano più di una, abbiano un valore non superiore
al 15% del valore totale di tutte le merci coesistenti.
In caso contrario la Società liquiderà l’eventuale indennizzo avvalendosi di quanto disposto dagli artt. 1 e 5.
Tale articolo non trova applicazione per la Sezione B di polizza.
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SEZIONE D - RESPONSABILITÀ CIVILE
ART. 42 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
I) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,
interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (sia gli oggetti materiali, sia gli animali), in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività esercitata e dei servizi ad essa connessa.
La garanzia comprende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, la responsabilità
civile derivante all’Assicurato:
a) dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati e/o delle strutture fisse nei quali
si svolge l’attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L’assicurazione comprende i rischi delle
antenne radiotelevisive, nonché degli spazi di pertinenza dell’esercizio, anche tenuti a giardino, comprese aree attrezzate autorizzate per attività esterna dell’esercizio,
piante e alberi anche di alto fusto, strade private, recinzioni di qualsiasi tipo, cancelli automatici, porte ad apertura elettronica. Se l’assicurazione è stipulata da parte di
un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità
per i danni dei quali egli deve rispondere in proprio, quanto la quota a suo carico
per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere
eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. La garanzia si
intende estesa ai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati nei quali si svolge
l’attività esercitata. Limitatamente ai danni da spargimento d’acqua, a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, la Società corrisponderà il relativo risarcimento ai
terzi danneggiati previa applicazione della franchigia indicata all’art. 43.
b) dalle operazioni di prelievo, rifornimento e consegna di merci.
c) dalla guida, da parte di dipendenti dell’Assicurato (art. 2049 del Codice
Civile), di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di
proprietà o in usufrutto all’Assicurato, od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui
locati e all’uso di biciclette, velocipedi e ciclofurgoni senza motore.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate, purché su veicoli abilitati per legge a tale trasporto; è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.
d) dalla proprietà e/o conduzione di cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino.
e) dalla partecipazione a mostre e fiere compreso il rischio derivante dall’allestimento, montaggio e smontaggio degli stands.
f) dal servizio di vigilanza con guardie armate e non, e dalla proprietà e/o uso di
cani da guardia.
g) per i danni subiti ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta
nelI’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei
danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. La Società corrisponderà il relativo risarcimento ai terzi danneggiati, previa applicazione della franchigia indicata all’art. 43.
h) per i danni subiti da coloro che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con
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l’Assicurato, occasionalmente partecipino ai lavori oggetto dell’assicurazione
o della cui opera l’Assicurato si avvalga, compresi stagisti e corsisti.
La garanzia si intende inoltre estesa ai danni subiti da terzi e provocati dai predetti soggetti, a condizione che dal fatto del non dipendente discenda all’Assicurato
una responsabilità ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile.
i) per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), ritardato o
mancato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza.
La garanzia è prestata con lo scoperto ed il limite di risarcimento, per sinistro e per
anno assicurativo, di cui all’art. 43.
j) per i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell’acqua, dell’aria o del
suolo e sottosuolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di
qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale
di impianti o condutture.
La garanzia è prestata con lo scoperto ed il limite di risarcimento, per sinistro e per
anno assicurativo, di cui all’art. 43.
k) per i danni derivanti dall’uso di macchine automatiche per la distribuzione di
cibi e bevande poste nei locali assicurati, nonché dalla gestione di mense e bar
aziendali, compreso il rischio conseguente la somministrazione di cibi e bevande.
l) per i danni subiti da cose di terzi a seguito di incendio di cose dell’Assicurato
o da lui detenute. La garanzia è prestata con i limiti di risarcimento, per sinistro e
per anno assicurativo, di cui all’art. 43.
m)per i danni subiti dai veicoli di terzi in consegna e/o custodia all’Assicurato, in qualità
di autoriparatore; in deposito, lavorazione, lavaggio o sotto rifornimento, purché detti
danni si verifichino nei fabbricati in uso dell’Assicurato stesso e non siano diretta conseguenza di lavori di riparazione o manutenzione meccanica. La garanzia comprende,
inoltre, i danni cagionati ai veicoli da caduta degli stessi da ponti sollevatori e simili.
La garanzia è prestata con lo scoperto ed il limite di risarcimento, per sinistro e per
anno assicurativo, di cui all’art. 43. Sono comunque esclusi i danni conseguenti a
mancato uso o disponibilità dei veicoli ed alle cose trovantesi sui veicoli stessi.
n) per i danni subiti dalle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori compiuti presso terzi. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di
risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 43.
o) per i danni subiti dai veicoli di Clienti, Dipendenti e di Terzi trovantisi in aree,
anche non custodite, adibite a parcheggio di pertinenza dell’attività assicurata.
S’intendono esclusi i danni da furto, da incendio e quelli conseguenti a mancato
uso o disponibilità, nonché i danni alle cose contenute nei veicoli stessi. La garanzia è prestata nei limiti di cui all’art. 43.
p) per i danni subiti dalle cose di proprietà dei prestatori di lavoro dell’Assicurato
stesso, portate o in deposito nell’ambito dell’attività descritta in polizza.
q) per i danni causati da mezzi meccanici e di sollevamento in azione anche all’esterno dell’azienda sempreché condotti ed azionati da personale idoneo alla conduzione del mezzo e provvisto delle adeguate licenze e/o abilitazioni, se previste.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da
fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
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II) Assicurazione responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro
L’assicurazione R.C.T. comprende anche la responsabilità civile dei prestatori di lavoro dell’Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato
stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.
Agli effetti di questa estensione di garanzia, a parziale deroga dell’art. 47 lettera d),
sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell’Assicurato, sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale.
III)Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, qualora in regola con gli obblighi per
l’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del Decreto Legislativo
n. 38 del 23 febbraio 2000 e del Decreto Ministeriale emesso dal Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale in data 12 luglio 2000 per gli infortuni (escluse le
malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai lavoratori parasubordinati addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione. La Società si obbliga
a rifondere all’Assicurato le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso.
La Società si obbliga inoltre a rifondere all’Assicurato gli importi richiesti a titolo di
maggior danno:
a) dall’infortunato per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata sulla base
delle tabelle di cui al Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000;
b) dagli aventi diritto in caso di morte dello stesso.
ART. 43 – FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO
Relativamente alle garanzie specificate nella tabella si conviene che, in caso di sinistro,
saranno applicati i seguenti limiti di risarcimento, franchigie e scoperti:
Garanzia prestata
Fabbricati (art. 42, punto I) lett. a)
Mezzi di trasporto sotto carico
e scarico (art. 42 punto I) lett. g)
Danni da interruzione o sospensione
di attività (art. 42 punto I) lett. i)
Inquinamento accidentale
(art. 42 punto I) lett. j)
Danni da incendio
(art. 42 punto I) lett. l)
Autoriparatori
(art. 42 punto I) lett. m)
Danni alle cose in ambito lavori
(art. 42 punto I) lett. n)
Danni ai veicoli (art. 42 punto I) lett. o)
Franchigia o minimo Scoperto
non indennizzabile (se
presente uno scoperto)
€ 150
€ 100
€ 1.000
10%
€ 5.000
10%
€ 500
10%
€ 500
10%
€ 200
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Limite di
risarcimento
10% del massimale
assicurato
5% del massimale
assicurato
10% del massimale
assicurato
5% del massimale
assicurato
10% del massimale
assicurato
€25.000 per veicolo
ART. 44 – BUONA FEDE INAIL
L’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i dipendenti soggetti all’assicurazione di
legge contro gli infortuni, conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l’INAIL dei collaboratori, quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.
ART. 45 – RIVALSA INPS
L’Assicurazione di cui all’art. 42 punti I) e II) vale anche per le azioni di rivalsa esperite
dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.
ART. 46 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione di cui all’art. 42, punti I) e II) (R.C.T.) vale per i danni che avvengono
nei paesi europei. Per tutti gli altri paesi del mondo la garanzia è limitata esclusivamente ai viaggi per trattative d’affari, partecipazione a convegni, mostre, fiere ed attività analoghe.
L’assicurazione di cui all’art. 42, punto III) (R.C.O.) vale per i danni che avvengano in tutto
il mondo.
ART. 47 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Ai fini dell’assicurazione R.C.T., non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con
lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a
responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) i sub-appaltatori ed i relativi dipendenti della cui opera l’Assicurato si avvale;
d) i dipendenti dell’Assicurato o del Contraente che siano soggetti all’assicurazione
obbligatoria ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e/o integrazioni, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
ART. 48 – RISCHI ESCLUSI
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da furto;
b) soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
c) derivanti dall’impiego di aeromobili e di natanti a vela di lunghezza superiore ai 6
metri e di unità naviganti a motore;
d) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori ed alle cose che si
trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi, salvo quanto disciplinato all’art.
42 punto I) lett. n;
e) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto, sia sotto carico e scarico, sia durante la
sosta nell’ambito di dette operazioni, nonché a quelle rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate da qualsiasi mezzo;
f) conseguenti ad inquinamento non accidentale dell’aria, dell’acqua e del suolo; ad
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interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazione
od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere a quanto
trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
g) cagionati da opere od installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli
non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati
parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque,
dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso ed aperta al pubblico;
h) a condutture ed impianti sotterranei in genere;
i) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o
vibrazioni del terreno, da qualunque causa determinati;
j) da detenzione ed impiego di esplosivi;
k) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo,
naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi,
macchine acceleratrici);
l) derivanti da malattie professionali e/o dall’emissione o generazione di onde e campi
elettromagnetici (EMF);
m) conseguenti a lavori di straordinaria manutenzione di fabbricati;
n) derivanti da obbligazioni di natura contrattuale e/o professionale liberamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato;
o) alle cose che l’Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo, salvo quanto disciplinato all’art. 42 punto I) lett. l) e p);
p) provocati dai subappaltatori e dai soggetti non rientranti nella definizione di prestatore di lavoro salvo quanto previsto dall'art. 42 punto I) lett. h);
q) provocati dai prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
r) di qualsiasi natura e comunque occasionati e/o derivanti, direttamente o indirettamente, dalla presenza, uso e deposito di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
s) diretti o indiretti causati da:
• virus informatici;
• accesso o uso non autorizzato dei sistemi informatici da parte di chiunque non
autorizzati dall’Assicurato stesso;
• cancellazione, distruzione, alterazione e riduzione di funzionalità operativa di
software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
ancorché causati da atti dolosi, di terrorismo o sabotaggio organizzato e anche se dai
suddetti eventi derivi un danno garantito ai sensi di polizza;
t) derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM).
L’assicurazione R.C.O. non comprende i danni :
u) da detenzione ed impiego di esplosivi;
v) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo,
naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi,
macchine acceleratrici);
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w) derivanti da malattie professionali e/o dall’emissione o generazione di onde e campi
elettromagnetici (EMF);
x) di qualsiasi natura e comunque occasionati e/o derivanti, direttamente o indirettamente, dalla presenza, uso e deposito di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
y) derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM).
ART. 49 - MASSIMALE ASSICURATO
Il massimale assicurato ed indicato nella scheda di polizza rappresenta la massima esposizione della Società per sinistro, anche nel caso di evento che colpisca contemporaneamente le garanzie di cui all’art. 42.
ART. 50 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il premio della presente polizza è stato determinato in base al numero dei prestatori di
lavoro dichiarati dal Contraente al momento della stipulazione della stessa.
In caso di variazione del predetto numero in corso del contratto, il Contraente o
l’Assicurato dovrà darne comunicazione alla Società entro 30 giorni dal momento della
variazione medesima.
Il premio di polizza verrà adeguato in relazione alla variazione di cui sopra, a partire dalla
scadenza annuale successiva alla variazione.
Qualora, in caso di sinistro, il numero di prestatori di lavoro dovesse risultare superiore di
non più di due unità, rispetto a quello dichiarato in origine o nell’ultima comunicazione
fatta dal Contraente o dall’Assicurato alla Società, la stessa rinuncerà ad avvalersi del disposto dell’art. 1898 c.c., purché la differenza di prestatori di lavoro sia effetto di variazioni
intervenute dopo la stipulazione del contratto o dall’ultima comunicazione alla Società
del numero di prestatori di lavoro.
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CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide se richiamate in polizza)
J) POSTUMA SPECIFICA PER AUTORIPARATORI E GOMMISTI (Legge n. 122/92)
Limitatamente agli assicurati che effettuano lavori di autoriparazione, secondo quanto
disciplinato dall’art. 1 della Legge n. 122 del 5 febbraio 1992, a parziale deroga dell’art. 48
lett. g), l’assicurazione comprende i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dai
veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione o installazione di accessori da parte dell’Assicurato, avvenuti dopo il compimento dei lavori e dovuti a fatto od
omissione per i quali l’assicurato sia responsabile ai sensi di legge, sempreché il danno si
manifesti entro dodici mesi dalla data di riconsegna ai clienti e l’evento sia riconducibile
al fatto dell’Assicurato verificatosi durante il periodo di validità della polizza.
La garanzia è prestata per le attività di cui all’art. 1 della Legge n. 122 del 5 febbraio 1992,
purché l’Assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dalla Legge stessa.
La garanzia comprende anche i danni da interruzione o sospensione di attività di terzi
secondo i termini stabiliti dall’art. 42, punto I), lett. i).
La presente estensione di garanzia non comprende:
•
•
•
•
i danneggiamenti alle parti direttamente oggetto di riparazione, manutenzione o
installazione, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni e di recupero;
i danni conseguenti al mancato uso o mancata disponibilità dei veicoli;
da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
da incendio e da furto, anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antincendio e antifurto.
Tale garanzia è prestata con uno scoperto per sinistro del 10% con il minimo non indennizzabile di € 500 (cinquecento) ed un massimo risarcimento pari al 10% del massimale
assicurato per i danni a cose e/o animali e del 50% del massimale assicurato per danni a
persona.
K) POSTUMA PER INSTALLATORI (Legge 46/90)
Limitatamente agli assicurati che effettuano lavori di installazione, manutenzione e riparazione di impianti secondo quanto disciplinato dall’art. 2 della Legge n. 46 del 5 marzo
1990, a parziale deroga dell’art. 48 lett. g), l’assicurazione vale per la responsabilità civile
derivante all’Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore per
danni cagionati a terzi (compresi i committenti), dalle cose installate, manutenute o riparate, purché i danni si verifichino entro 24 mesi dalla conclusione dei lavori e che l’evento sia riconducibile al fatto dell’Assicurato durante il periodo di validità della polizza.
La garanzia è prestata per le attività di cui all’art. 1 della Legge n. 46 del 5 marzo 1990, purché l’Assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dall’art. 2 della Legge stessa.
La garanzia comprende anche i danni da interruzione o sospensione di attività di terzi
secondo i termini stabiliti dall’art. 42, punto I), lett. i).
La presente estensione di garanzia non comprende:
•
•
i danneggiamenti alle cose installate o direttamente oggetto di riparazioni o manutenzioni, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni;
i danni conseguenti al mancato uso o mancata disponibilità delle cose oggetto dei
lavori;
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•
•
•
•
le attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi,
scale mobili e mezzi di sollevamento simili, nonché funivie, seggiovie ed altri simili
impianti di risalita;
da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
da non idonea o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti sono destinati;
da mancato o intempestivo intervento di manutenzione.
Tale garanzia è prestata con uno scoperto per sinistro del 10%, con il minimo non indennizzabile di € 500 (cinquecento) ed un massimo risarcimento pari al 10% del massimale
assicurato per i danni a cose e/o animali e del 50% del massimale assicurato per danni a
persona.
L) POSTUMA PER ATTIVITÀ DIVERSE (escluse quelle di cui alle Condizioni
Particolari J e K)
A parziale deroga dell’art. 48 lett. g), la garanzia comprende i danni avvenuti dopo il compimento dei lavori di manutenzione, installazione e riparazione di beni venduti
dall’Assicurato, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione dei lavori stessi e
verificatisi entro due anni dalla data del loro compimento. La garanzia vale per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri denunciati alla Società non
oltre la data di scadenza della polizza stessa, fermi comunque i termini previsti dalle
norme per la denuncia dei sinistri.
L’assicurazione non comprende i danni alle cose installate, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.
La presente garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% per
ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 200 (duecento) per i danni a cose
e/o animali ed un massimo risarcimento pari al 50% del massimale assicurato per danni
a persona.
M) FRANCHIGIA
Tutte le garanzie di cui all’art. 42, punti I) e II) e limitatamente ai soli danni a cose, sono
prestate con una franchigia pari a € 500 (cinquecento). In caso di coesistenza di più
franchigie, sarà operante la maggiore, ferma la validità di eventuali percentuali di scoperto.
N) LAVORI IN SUBAPPALTO NELLA MISURA MASSIMA DEL 25% DEL FATTURATO
Premesso che l’Assicurato dichiara di cedere in subappalto nella misura non superiore al
25% del valore globale del fatturato annuo, a parziale deroga dell’art. 48 lettera p) l’assicurazione comprende:
• i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto
dell’Assicurato stesso;
• i danni subiti dai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici mentre eseguono i
lavori per conto dell’Assicurato stesso limitatamente alla morte, lesioni personali gravi
e gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale.
Qualora i lavori ceduti in subappalto superino la percentuale sopra indicata, il danno
verrà ammesso a risarcimento nella proporzione esistente tra la percentuale dichiarata
in polizza e quella effettivamente ceduta in subappalto, in base a quanto stabilito dall’art. 5.
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O) LAVORI IN SUBAPPALTO NELLA MISURA MASSIMA DEL 50% DEL FATTURATO
Premesso che l’Assicurato dichiara di cedere in subappalto nella misura non superiore al
50% del valore globale del fatturato annuo, a parziale deroga dell’art. 48 lettera p) l’assicurazione comprende:
• i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto
dell’Assicurato stesso;
• i danni subiti dai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici mentre eseguono i
lavori per conto dell’Assicurato stesso limitatamente alla morte, lesioni personali gravi
e gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale.
Qualora i lavori ceduti in subappalto superino la percentuale sopra indicata, il danno verrà
ammesso a risarcimento nella proporzione esistente tra la percentuale dichiarata in polizza e quella effettivamente ceduta in subappalto, in base a quanto stabilito dall’art. 5.
P) ESCLUSIONE DELLA GARANZIA R.C.O.
Ad integrazione di quanto stabilito dall’art. 48, dalla presente polizza, si intende escluso
quanto stabilito all’art. 42, punto III) – Assicurazione responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO).
A tutti gli effetti si intendono non operanti anche gli artt. 44 e 45.
Q) COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA
A parziale deroga dell’art. 48 lettera o), l’assicurazione comprende i danni alle cose che
l’Assicurato ha in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi i danni derivanti da incendio o furto.
Tale garanzia è prestata con uno scoperto per sinistro del 10%, con il minimo non indennizzabile di €250 (duecentocinquanta) ed un massimo risarcimento pari a €50.000 (cinquantamila).
Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia:
– i valori in genere e gli oggetti preziosi;
– i veicoli a motore e le cose in essi contenute;
– le cose sulle quali si eseguono i lavori.
R) COSE SOLLEVATE, CARICATE E SCARICATE
A parziale deroga dell’art. 48 lettera e), l’assicurazione comprende i danni alle cose sollevate, caricate o scaricate.
Tale garanzia è prestata con uno scoperto per sinistro del 10%, con il minimo non indennizzabile di €500 (cinquecento) ed un massimo risarcimento pari a €100.000 (centomila).
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SEZIONE E – ASSISTENZA
DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA PRESENTE SEZIONE DI POLIZZA
Assicurato
La persona fisica residente in Italia, titolare dell’Attività Assicurata; la persona fisica da questi delegata per iscritto a richiedere l’assistenza.
Attività Assicurata
L’attività avente sede in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato
della Città del Vaticano, identificata sul frontespizio di polizza.
Codice personale di riconoscimento
Il codice 106/856 che la Centrale Operativa può richiedere all’Assicurato per erogare
l’Assistenza, quando l’Assicurato stesso non sia stato in grado di fornire le altre indicazioni richieste per identificarlo e/o per individuare le prestazioni a cui egli ha diritto.
Locali
I locali in cui ha sede l’attività dell’Assicurato, identificati sul frontespizio di polizza.
Sinistro
La situazione di difficoltà:
– conseguente ad un evento fortuito occorso ai locali ove ha sede l’Attività Assicurata
che:
• causi danni materiali e diretti oggettivamente constatabili ai locali;
e/o
• renda i locali oggettivamente inutilizzabili o indisponibili;
e/o
• metta in pericolo la sicurezza dei locali e/o di persone e/o esponga i beni contenuti nei locali e l’Assicurato al rischio di reati;
– conseguente a Furto e Rapina, consumati o tentati, commessi all’interno dei locali ove
ha sede l’Attività Assicurata;
– che, a giudizio della Centrale Operativa, renda necessaria l’erogazione di un aiuto
immediato a favore dell’Assicurato.
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NORME CHE REGOLANO
L’ASSICURAZIONE ASSISTENZA
Premessa
La Società si avvale di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., in seguito denominata P.A.S., alla quale
l’Assicurato può rivolgersi direttamente per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla
presente Sezione di polizza, nonché per l’erogazione delle prestazioni di Assistenza.
ART. 51 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si impegna, verso il pagamento del premio convenuto, a fornire all’Assicurato una
prestazione di immediato aiuto, entro i limiti pattuiti, nel caso in cui questi si trovi in una
situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito tra quelli previsti nella
presente polizza e comunque occorso durante il periodo di copertura della polizza stessa.
ART. 52 – ESTENSIONE TERRITORIALE
Salvo eventuali limitazioni indicate nelle singole garanzie la Società presta l’assistenza
all’attività assicurata sita in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato
della Città del Vaticano.
ART. 53 – GARANZIE PRESTATE
INFORMAZIONI ARTIGIANI
In caso di Sinistro, l’Assicurato può telefonare alla Società che mette a disposizione la
Centrale Operativa attiva tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, per fornire nominativi e
recapiti delle seguenti categorie di artigiani:
– idraulici
– elettricisti
– fabbri
– falegnami
– muratori
– serrandisti
– frigoristi
– vetrai
La Società si fa carico delle relative spese.
Nel caso in cui l’evento che ha determinato la richiesta di informazioni non rientri nella
definizione di sinistro e l’Assicurato concordi direttamente con gli artigiani il sopralluogo
e l’esecuzione di un intervento, restano a suo carico tutti i costi relativi (diritto d’uscita,
manodopera e materiali).
INFORMAZIONI RELATIVE A NORME VIGENTI IN TEMA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
In caso di sinistro a impianti stabilmente installati all’interno dei locali ove ha sede l’attività assicurata, l’Assicurato può telefonare alla Società che mette a disposizione la
Centrale Operativa, per fornire informazioni relative alle norme vigenti in tema di sicurezza dell’impianto che ha subito il sinistro.
La Società si fa carico delle spese relative alla consulenza telefonica.
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INFORMAZIONI LEGALI
In caso di Sinistro, l’Assicurato può telefonare alla Società che mette a disposizione l’equipe legale presso la Centrale Operativa, per fornire consulenze e consigli pratici di
carattere legale relativi ai fatti che hanno causato il Sinistro ed alle sue conseguenze.
La Società si fa carico delle relative spese.
INFORMAZIONI FISCALI
In caso di Sinistro, l’Assicurato può telefonare alla Società che mette a disposizione la
Centrale Operativa, per fornire informazioni relative a:
– imposte dirette (IRPEF/IRES – ICI: informazioni riguardanti tutte le categorie di imposte relative agli immobili);
– imposte indirette (IVA: informazioni riguardanti le imposte sul valore aggiunto nell’ambito della compravendita di beni immobili);
– informazioni fiscali riguardanti le imposte di successione e donazione di beni immobiliari e le imposte di registro.
La Società si fa carico delle relative spese.
Sono escluse e rimangono a totale carico dell’Assicurato le spese relative al rilascio dei
certificati o documenti fiscali.
La Centrale Operativa fornirà telefonicamente tutte le informazioni/istruzioni richieste,
escludendo i calcoli per ogni caso specifico riguardante le imposte. Nel caso in cui vengano istituite dallo stato nuove imposte, la Centrale Operativa erogherà il servizio solo a
seguito della pubblicazione della normativa ufficiale.
INVIO ARTIGIANI
In caso di Sinistro, la Società, dopo avere individuato le professionalità idonee a prestare l’aiuto necessario fra le seguenti categorie di artigiani:
– idraulico
– elettricista
– fabbro
– falegname
– frigorista
– serrandista
– vetraio
invia presso i locali ove ha sede l’attività assicurata un artigiano per ciascuna di esse.
La Società tiene a proprio carico le spese relative al diritto d’uscita ed alla manodopera
fino ad un importo massimo complessivo, per ciascun sinistro, pari a €300 (trecento).
Sono a carico dell’Assicurato e devono da questi essere pagate direttamente all’artigiano
intervenuto:
– le spese di manodopera eccedenti l’importo tenuto a carico dalla Società;
– le spese per eventuali pezzi di ricambio;
– le spese per materiali sostitutivi e/o di uso corrente.
La garanzia non è operativa per:
– sinistri che abbiano colpito eventuali parti comuni dell’edificio in cui sono situati i locali ove ha sede l’attività assicurata o comunque di uso non esclusivo dei locali stessi;
– interventi sul cavo generale dell’edificio in cui sono situati i locali ove ha sede l’attività assicurata;
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–
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–
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–
–
–
sinistri che abbiano colpito gli impianti generali idraulico, elettrico, del gas e del riscaldamento dell’edificio in cui sono situati i locali ove ha sede l’attività assicurata a meno
che non siano di uso esclusivo dei locali stessi;
sinistri che abbiano colpito cancelli, porte, portoni d’accesso dell’edificio in cui sono
situati i locali ove ha sede l’attività assicurata a meno che non siano di uso esclusivo
dei locali stessi;
interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di elettricità, acqua e gas
da parte degli enti erogatori;
sinistri conseguenti a gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti causati da incuria o lavori ai pozzi neri;
sinistri che abbiano colpito impianti per i quali l’Assicurato non è in grado di dimostrare l’avvenuta messa a norma secondo le disposizioni in vigore;
sinistri che abbiano colpito impianti per i quali l’Assicurato non è in grado di dimostrare di avere effettuato le operazioni di manutenzione periodica previste dalle
norme in vigore;
le operazioni di manutenzione che siano eventualmente richieste dalla legge in conseguenza dell’erogazione delle prestazioni previste dalla polizza.
INVIO DI PERSONALE DI VIGILANZA
In caso di Sinistro che abbia compromesso l’efficienza degli accessi ed esista l’oggettivo
rischio di reati contro i locali ove ha sede l’attività assicurata, i beni in essi contenuti e/o
gli Assicurati, la Società reperisce e invia sul luogo del Sinistro personale idoneo a prestare servizi di vigilanza.
La Società si fa carico delle relative spese fino ad un importo massimo per ciascun sinistro di € 500 (cinquecento).
ASSISTENZA AL RIPRISTINO DEI LOCALI DELL’ATTIVITÀ ASSICURATA
In caso di Sinistro che renda necessario lo sgombero di materiali o il riordino di oggetti ingombranti, la Società provvede ad inviare personale specializzato per ripristinare l’abitabilità dei locali ove ha sede l’attività assicurata.
La Società si fa carico delle relative spese fino ad un importo massimo per ciascun sinistro di € 150 (centocinquanta).
TRASFERIMENTO DI OGGETTI
In caso di Sinistro che renda inagibili i locali ove ha sede l’attività assicurata e sussista
l’oggettivo rischio di reati contro i beni in essi contenuti, la Società provvede al trasferimento degli oggetti presso un luogo di deposito provvisorio indicato dall’Assicurato.
La Società si fa carico dei costi relativi al trasferimento degli oggetti fino ad un importo
massimo per ciascun sinistro di €500 (cinquecento).
Restano a carico dell’Assicurato i relativi costi di deposito dei beni.
VIAGGIO PER IL RIENTRO ANTICIPATO
Nel caso in cui i locali ove ha sede l’attività assicurata subiscano un sinistro mentre sono
temporaneamente disabitati, la Società organizza e dispone:
– il viaggio per il rientro anticipato dell’Assicurato presso i locali ove ha sede l’attività
assicurata;
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–
l’eventuale viaggio di sola andata dell’Assicurato o di una persona da lui designata, per
il recupero del veicolo abbandonato presso il luogo dove egli si trovava al momento
in cui è venuto a conoscenza del Sinistro stesso.
La Società mette a disposizione per il viaggio per il rientro e per il viaggio per il recupero del veicolo un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe, tenendo
a proprio carico le relative spese fino ad un importo massimo complessivo per ciascun
sinistro di €500 (cinquecento).
Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall’Assicurato o altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società.
INFORMAZIONI DALLA CENTRALE OPERATIVA
La Centrale Operativa, a disposizione degli Assicurati tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24,
fornisce:
– informazioni su indirizzi e recapiti telefonici delle principali agenzie di noleggio dislocate sul territorio italiano;
– indicazioni relative alle principali fiere nazionali ed internazionali (data e luogo di
svolgimento, recapiti telefonici).
La Società si fa carico delle spese relative.
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
In caso di Sinistro che causi una temporanea mancanza di energia elettrica nei locali ove
ha sede l’attività assicurata, la Società reperisce e invia sul luogo del sinistro personale specializzato nell’installazione di un generatore di corrente fino a 3kW, corredato di prese per
il collegamento di apparecchi elettrici di primaria importanza ed eventuali fari d’illuminazione.
La Società si fa carico delle relative spese fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro
di €300 (trecento).
La garanzia non è operativa per interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di elettricità da parte dell’ente erogatore.
ART. 54 – ESCLUSIONI
L’Assistenza non è operante in caso di:
a) dolo dell’Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
b) sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
c) sinistri determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché da aggressioni od atti violenti che
abbiano movente politico o sociale ed ai quali l’Assicurato abbia partecipato attivamente;
d) azioni delittuose compiute dall’Assicurato;
e) interventi richiesti su parti comuni di edifici o comunque di uso non esclusivo dei
locali ove ha sede l’Attività Assicurata;
f) sinistri occorsi:
• agli impianti generali idraulico, elettrico, del gas e del riscaldamento dell’edificio
in cui sono situati i locali ove ha sede l’attività assicurata a meno che non siano
di uso esclusivo dei locali stessi;
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•
a seguito di gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti causati da
incuria o lavori ai pozzi neri;
• a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica, del gas e dell’acqua
da parte dell’ente erogatore;
• a cancelli, porte, portoni d’accesso dell’edificio in cui sono situati i locali ove ha
sede l’Attività Assicurata a meno che non siano di uso esclusivo dei locali stessi.
Sono inoltre sempre esclusi i costi relativi ai pezzi di ricambio e materiali sostitutivi e/o
di uso corrente.
ART. 55 – DELIMITAZIONI DELLE GARANZIE
La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla polizza nel caso in cui la Centrale
Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza. In quest’ultimo caso devono pervenire alla Società i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato.
La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture della
Società delle quali l’Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto
la necessità.
La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete
informazioni fornite dall’Assicurato.
Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a
carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dall’Assicurato al professionista intervenuto.
Gli spostamenti organizzati dalla Società sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto
più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute dell’Assicurato.
Per interventi che richiedano l’accesso o che interessino materialmente unità immobiliari abitative o commerciali adiacenti i locali ove ha sede l’attività assicurata, sarà necessario il preventivo consenso scritto da parte dei terzi proprietari delle unità immobiliari
interessate.
Gli interventi presso i locali ove ha sede l’attività assicurata sono erogati a condizione che
presso i locali medesimi sia presente l’Assicurato o persona da lui designata per iscritto,
che la compagnia abbia potuto identificare.
Per gli interventi di artigiani, la Società non riconosce anticipi di denaro, rimborsi o indennizzi compensativi per i pezzi di ricambio, i materiali sostitutivi e/o di uso corrente.
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NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE SINISTRI
SEZIONI A, B e C
ART. 56 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal
Contraente e dalla Società.
L’accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti, o con il consenso, dei titolari dell’interesse assicurato.
ART. 57 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della
Società, secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell’art. 1914 c.c.;
b) darne avviso alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi
dell’art. 1913 c.c.
Il Contraente e/o l’Assicurato deve altresì:
c) fare, nei cinque giorni successivi, relativamente a danni da incendio o furto ed in tutti
i casi previsti dalla legge, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di polizia del
luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta
del sinistro e approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza
avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. Tale obbligo decade una volta trascorsi
30 giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e
valore delle cose distrutte, danneggiate o asportate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del
rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione conti, fatture e qualsiasi documento
che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini o verifiche;
f) qualora siano distrutti o sottratti titoli di credito, denunciare il fatto ai debitori nonché
esperire, ove ricorra il caso, la procedura di ammortamento.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo.
ART. 58 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara sottratte o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non danneggiate, adopera a giustificazione mezzi menzogneri o fraudolenti,
manomette od altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali
del reato, decade da ogni diritto all’indennizzo.
ART. 59 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
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a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata oppure, a richiesta di una delle Parti;
b) fra due Periti nominati, uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto
unico.
I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche
prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo
e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono
demandate al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, mentre quelle del terzo Perito
sono ripartite a metà.
ART. 60 – MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avrebbero aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il
Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 57;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione
stabiliti dall’art. 61;
4) procedere alla stima del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e
sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 59, i risultati delle operazioni peritali, concertate dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel
caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime
dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d’ora
a qualsiasi impugnativa – salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve
essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
ART. 61 – DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita per ogni singola partita della
polizza, l’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate, sottratte o
distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
a) Fabbricato/rischio locativo: in quanto operante il criterio “valore a nuovo”, si stima la
spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso il valore dell’area. La relativa determinazione del danno viene eseguita stimando a
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
nuovo la spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui delle parti suddette.
Macchinari, attrezzature ed arredamento: in quanto operante il criterio “valore a
nuovo”, si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico. La relativa determinazione del danno viene eseguita
stimando la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate o per riparare quelle
danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui delle parti suddette.
Apparecchiature elettroniche e cristalli: in quanto operante il criterio “valore a
nuovo” si stima il costo di rimpiazzo o di sostituzione delle cose assicurate con altre
nuove o equivalenti per rendimento economico. La relativa determinazione del danno
viene eseguita stimando la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate o per
riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui delle parti suddette.
Merci e prodotti: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi oneri fiscali se dovuti. La relativa determinazione del danno
viene eseguita deducendo dal valore delle cose assicurate, il valore delle cose illese ed
il valore ricavabile dalle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti.
Cose particolari ed oggetti d’arte: si stima il costo di riparazione o di ricostruzione,
ridotto in relazione al loro stato d’uso e d’utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a
valore d’affezione, artistico o scientifico. La relativa determinazione del danno viene
eseguita deducendo dal valore delle cose assicurate, il valore delle cose illese ed il
valore ricavabile dalle cose danneggiate.
Titoli di credito: per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l’assicurazione è prestata solamente per le spese sostenute dall’Assicurato per la procedura stabilita dalla Legge per l’ammortamento e, pertanto, anche ai fini dei limiti di risarcimento, si avrà riguardo all’ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.
Collezioni: si stima il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della collezione o delle rispettive
parti.
ART. 62 – LIMITI DEL VALORE A NUOVO
Relativamente agli enti assicurati in base al criterio di stima a “valore a nuovo” resta inteso fra le Parti che il predetto criterio verrà applicato nei seguenti termini:
per Fabbricato/rischio locativo: in nessun caso potrà essere indennizzato un importo
superiore al triplo del relativo valore, determinato in base al criterio di stima a “valore
commerciale”;
per Macchinari, attrezzature ed arredamento:
• per gli enti aventi vetustà inferiore ai cinque anni, secondo quanto stabilito dall’art.
61 lettera b);
• per gli enti aventi vetustà superiore ai cinque anni in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al triplo del relativo valore, determinato in base al criterio
di stima a “valore commerciale”;
per Apparecchiature elettroniche:
• per gli enti aventi vetustà inferiore ai due anni, secondo quanto stabilito dall’art. 61
lettera c);
• per gli enti aventi vetustà superiore ai due anni in nessun caso potrà essere inden47 di 57
nizzato importo superiore al triplo del relativo valore, determinato in base al criterio
di stima a “valore commerciale”.
Il pagamento della differenza tra il danno stimato secondo il criterio del “valore a nuovo”
ed il criterio del “valore commerciale” sarà effettuato dalla Società a completamento
della riparazione, rimpiazzo o ricostruzione, purché effettuati entro 18 mesi dalla data di
liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Nel caso in cui la riparazione, il rimpiazzo o la ricostruzione venissero effettuati oltre
tale termine, la Società corrisponderà l’indennizzo con il solo criterio del “valore commerciale”.
ART. 63 - REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE IN SEGUITO A SINISTRO
FURTO E RAPINA
In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite di polizza s’intendono ridotte, con effetto immediato e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un
importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti e senza corrispondente restituzione del premio.
Si conviene fra le Parti che, unicamente al verificarsi del primo sinistro, salvo diversa indicazione dell’Assicurato da comunicare alla Società entro 30 giorni dalla data del sinistro,
la somma assicurata verrà automaticamente reintegrata, nella misura dell’indennizzo.
Per eventuali successivi reintegri, la somma assicurata potrà essere integrata a seguito di
espressa pattuizione fra le Parti.
A seguito del reintegro delle somme assicurate, il Contraente s’impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell’indennizzo.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di recesso di cui all’art. 6.
ART. 64 – RECUPERO DELLE COSE RUBATE O RAPINATE
Se le cose rubate o rapinate sono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o
l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno. Se
invece la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta
all’Assicurato sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta
d’assicurazione, il resto spetta alla Società. In ogni caso l’Assicurato ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla Società dell’indennizzo ricevuto. In caso di
recupero prima del risarcimento del danno, la Società risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose rubate o rapinate in conseguenza del sinistro.
ART. 65 – ASSICURAZIONE PARZIALE E REGOLA PROPORZIONALE
Se dalle stime fatte risulta che il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro la somma rispettivamente assicurata con le partite
stesse, l’assicurato sopporta la parte proporzionale del danno per ciascuna partita relativamente alla quale risulta l’eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite, così come disposto dall’art. 1907 c.c.. Resta inteso fra le parti
che non si farà luogo all’applicazione della proporzionale per le partite la cui somma assicurata, maggiorata del 20%, non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro;
qualora inferiore, il disposto del comma precedente rimarrà operativo in proporzione del
rapporto tra la somma assicurata, maggiorata del 20%, ed il valore suddetto.
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ART. 66 – ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Laddove l’Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, in caso di sinistro non troverà
applicazione il disposto dell’art. 1907 c.c..
ART. 67 – ANTICIPO DELL’INDENNIZZO
La Società anticipa un importo fino al 50% del presumibile indennizzo, in base alle risultanze acquisite, purché:
− l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
− l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data
di presentazione della denuncia circostanziata del sinistro;
− il presumibile indennizzo non sia inferiore ad €30.000 (trentamila);
− non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell’Assicurato.
L’obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla data di richiesta dell’anticipo. L’anticipo non potrà comunque essere superiore ad €300.000 (trecentomila).
ART. 68 – LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 c.c. e ove non diversamente pattuito, a nessun titolo la
Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
ART. 69 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Il pagamento dell’indennizzo viene eseguito dalla Società entro trenta giorni dalla data
dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia e sempreché non sia stata fatta
opposizione e si sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato. Se sull’ammontare dell’indennizzo viene notificato un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado,
per qualunque motivo di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non
decorrono interessi. La Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l’importo dell’indennizzo dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di
Credito, a nome dell’Assicurato, con l’annotazione dei vincoli dai quali esso è gravato.
ART. 70 – RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 c.c.
verso le persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi di legge, le Società
controllate, consociate e collegate, purché l’Assicurato o il Contraente non eserciti egli
stesso l’azione di regresso verso il responsabile.
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SEZIONE D
ART. 71 – DENUNCIA SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro
dieci giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.
Alla denuncia devono poi fare seguito, nel minor tempo possibile, le notizie, i documenti
e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
Il Contraente/Assicurato deve inoltre informare la Società delle procedure civili e penali
contro di lui promosse ed astenersi da qualunque transazione e riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Se il Contraente/Assicurato omette di adempiere colposamente, in tutto od in parte, agli
obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre il risarcimento in ragione del pregiudizio sofferto.
Qualora l’omissione sia dolosa in tutto o in parte, l’Assicurato perde il diritto all’indennizzo.
ART. 72 – PLURALITÀ DI ASSICURATI
Il massimale stabilito in polizza sia per la garanzia R.C.T. sia per la garanzia R.C.O. per il
danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel
caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro.
ART. 73 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede
giudiziale che stragiudiziale, civile e penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro
l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza
per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi
detto massimale, le spese verranno ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del
rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali
o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle
spese di giustizia penale.
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SEZIONE E
ART. 74 – MODALITÀ PER L’EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA
Per ottenere l’Assistenza, telefonare, sempre e preventivamente, alla Centrale Operativa,
componendo i seguenti numeri di telefono:
800 256976 (con costo della telefonata a carico del destinatario – non valido per
chiamate dall’estero);
011 6523200 (con costo della telefonata a carico del chiamante).
La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno per raccogliere le richieste. Gli Assicurati possono contattare la Centrale Operativa anche tramite telefax (011658652) o telex (22 53 65 PAS TO I).
ART. 75 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati:
a) codice personale di riconoscimento;
b) sue generalità ed eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono
ecc.);
c) tipologia dell’evento e luogo di accadimento;
d) tipo di intervento richiesto.
Quando si verifica uno degli eventi descritti in polizza, la Società ha diritto di verificare
l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l’Assicurato, su richiesta
della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento dannoso.
Ogni diritto nei confronti della Società derivante dalla presente polizza, deve essere esercitato dall’Assicurato, a pena di estinzione e decadenza entro il termine tassativo di un
anno dalla data dell’evento costitutivo del diritto stesso.
ART. 76 – CENTRALE OPERATIVA
L’assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla Centrale Operativa di
Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. , con sede legale in via Carlo Marenco, 25 10126 TORINO
e Sede Operativa in corso Massimo d’Azeglio 14, 10125 TORINO, presso la quale opera la
struttura organizzativa dell’assistenza disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.
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ARTICOLI DEL CODICE CIVILE DI PARTICOLARE
RILEVANZA PER L’ASSICURATO
ART. 1341 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o
avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a
carico dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
ART. 1342 – CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O FORMULARI
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per
disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al
modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano
incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
ART. 1588 – PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel
corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persona che egli ha
ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.
ART. 1589 – INCENDIO DI COSA ASSICURATA
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto
di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra
l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla
stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è
indennizzato dall’assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore.
ART. 1611 – INCENDIO DI CASA ABITATA DA PIÙ INQUILINI
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del
danno prodotto dall’incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella
casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla
parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
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ART. 1892 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO E COLPA GRAVE
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in
cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al
Contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento
in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo
anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisse la dichiarazione inesatta o la reticenza.
ART. 1893 – DICHIARAZIONE INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA
GRAVE
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze
non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha
conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima dell’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia
conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
ART. 1894 – ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZI
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
ART. 1897 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Se il Contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione
del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto
avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può
esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal
giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
ART. 1898 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che
aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse stato
conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore
non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto
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all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro
modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento
in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale
che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al
momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto
tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio
fosse esistito al momento del contratto stesso.
ART. 1900 – SINISTRI CAGIONATI CON DOLO O CON COLPA GRAVE
DELL’ASSICURATO O DEI DIPENDENTI
L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del
Contraente, dell’Assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone
del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del
Contraente, dell’Assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o
nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.
ART. 1901 – MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga
quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta
sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non
agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non
si applica alle assicurazioni sulla vita.
ART. 1907 – ASSICURAZIONE PARZIALE
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo
del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno
che non sia diversamente convenuto.
ART. 1910 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a
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pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può
richiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita tra gli altri assicuratori.
ART. 1912 – TERREMOTO, GUERRA, INSURREZIONE, TUMULTI POPOLARI
Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.
ART. 1913 – AVVISO ALL’ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o
l’Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle
operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve
essere dato entro ventiquattro ore.
ART. 1914 – OBBLIGO DI SALVATAGGIO
L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’Assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione al valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se
il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se
non si è raggiunto lo scopo salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte
inconsideratamente.
L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai
mezzi adoperati dall’Assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli
provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’Assicurato, anticiparne
le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
ART. 1915 – INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO
L’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il
diritto all’indennità.
Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di
ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
ART. 1916 – DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di
essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affi55 di 57
liati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’Assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
ART. 1917 – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne
l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al
terzo danneggiato l’indennità dovuta ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato
lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso in cui
dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si
ripartiscono tra assicuratore ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
ART. 1981 – ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve
adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.
All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente
ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese
di conservazione.
ART. 2049 – RESPONSABILITÀ DEI PADRONI E DEI COMMITTENTI
I padroni ed i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro
domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
ART. 2359 – SOCIETÀ CONTROLLATE E SOCIETÀ COLLEGATE
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza
dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma, si computano anche i voti
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spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza
notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato
almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
ART. 2952 – PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli
derivanti dal contratto di assicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto
su cui il diritto si fonda.
Nell’assicurazione di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha
richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da
questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato
non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure il diritto del terzo danneggiato non si sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
Mod. SA 1987/c - Ed. 12/2010
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