so che l`aspettativa è concessa al dipendente con rapporto di lavoro
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so che l`aspettativa è concessa al dipendente con rapporto di lavoro
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO ASPETTATIVA PER UN INCARICO DI LAVORO ALL’ESTERO QUESITO (posto in data 7 giugno 2013) Sono un Dirigente Medico a tempo indeterminato presso un Ospedale Pubblico. So che l'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, è concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, o in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato. Lo stesso vale anche per poter lavorare in un ospedale svizzero? Considerando che la Svizzera non fa parte dell’UE ma ha con essa degli accordi bilaterali posso chiedere l’aspettativa per poter lavorare in Svizzera? Quali sono eventualmente i termini di preavviso che l’azienda può chiedermi? CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 RISPOSTA (inviata in data 7 giugno 2013) Non facendo parte la Svizzera dell’Unione Europea la concessione dell’aspettativa da parte dell’Azienda non è obbligatoria come nel caso richiamato dal comma 8 dell’articolo 10 del CCNL 10 febbraio 2004, ma discrezionale, ed a rigore non potrebbe essere concessa per un periodo superiore ad un anno, considerato che sarebbe concessa non in applicazione del comma 8 ma del comma 1 del citato articolo 10. Il comma 1 prescrive infatti che “Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio”. Questo in applicazione della normativa nazionale, rispetto alla quale l’azienda potrebbe aver definito, in contrattazione integrativa, criteri più favorevoli, che ad esempio estendano l’applicazione del comma 8 anche ad istituzioni non appartenenti all’Unione Europea, ma che per il livello tecnologico in essi raggiunto garantiscano una crescita professionale del dirigente che potrebbe avere ricadute positive per l’Azienda stessa. Resta in ogni caso il vincolo della compatibilità con le esigenze di servizio, che potrebbe costringere l’Azienda a negare l’aspettativa richiesta o a differirne la concessione, concordando una data che non determini discontinuità nell’erogazione dei servizi. Per quanto concerne i termini di preavviso ad un quesito specifico su questo aspetto l’ARAN ha risposto: L'articolo 10 non ha stabilito alcun termine a carico dell'azienda per la comunicazione al dirigente dell' assenso all'aspettativa, né di preavviso – da parte del dirigente – ai fini dell'inizio della medesima. Ciò significa che tali aspetti devono essere oggetto di appositi atti organizzatori interni da adottarsi in azienda con piena autonomia e sulla base delle proprie esigenze. CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 10 Aspettativa 1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 2. Il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, lettera c). 3. Ai fini del calcolo del triennio di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. 4. L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia e si ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti. 5. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi - pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità - sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico. 6. L’azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. Il dirigente, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa. CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 7. Nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso 8. L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per: a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa; b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa prevista dall’articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi internazionali. L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente che concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione c) la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa per gravi e documentati motivi di famiglia. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l’aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo stesso titolo. 9. Il dirigente che non intende riprendere servizio, al termine dell’aspettativa di cui al comma 8, lettera b), è esonerato dal preavviso purché manifesti per iscritto la propria volontà 15 giorni prima. Il preavviso non è comunque richiesto nell’ipotesi di cui alla lettera a) o se il dirigente non rientra al termine del periodo di prova presso altra azienda. CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 INDICAZIONI OPERATIVE Considerato che la concessione o meno dell’aspettativa è subordinata non a considerazioni di carattere economico, ma solo a considerazioni di carattere organizzativo, è essenziale precostituire il necessario assenso del responsabile della struttura complessa alla quale afferisce il dirigente interessato. In questa come in altre circostanze appare rilevante la qualità dei rapporti personali e professionali che si sono costruiti all’interno del contesto nel quale si opera, e che possono indurre atteggiamenti e comportamenti molto diversi. Sul piano formale i limiti ed i vincoli sono quelli precedentemente richiamati, ma sul piano sostanziale devono essere rese conciliabili due esigenze: 1) la continuità dei servizi, che comunque deve essere assicurata, che rimane esigenza prioritaria ed ineludibile, e della quale il direttore della struttura complessa alla quale afferisce il dirigente è in prima persona responsabile 2) la legittima e comprensibile aspirazione a cogliere un’opportunità sul piano professionale od economico che l’ospedale svizzero può rappresentare. Queste due esigenze non sono peraltro a priori inconciliabili. Si tratta solo, con trasparenza e lealtà, parlarne con gli interlocutori opportuni prima della presentazione formale di una richiesta che deve essere presentata dopo averne concordato motivazioni e contenuti ed averne in sostanza precostituito l’esito. CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici www.cimoasmd.it