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so che l`aspettativa è concessa al dipendente con rapporto di lavoro

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so che l`aspettativa è concessa al dipendente con rapporto di lavoro
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
www.health-management.it
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OGGETTO
ASPETTATIVA PER UN INCARICO DI LAVORO ALL’ESTERO
QUESITO
(posto in data 7 giugno 2013)
Sono un Dirigente Medico a tempo indeterminato presso un Ospedale
Pubblico. So che l'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza
dell'anzianità, è concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se
assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, o in altre
pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi
della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo
determinato.
Lo stesso vale anche per poter lavorare in un ospedale svizzero?
Considerando che la Svizzera non fa parte dell’UE ma ha con essa
degli accordi bilaterali posso chiedere l’aspettativa per poter lavorare
in Svizzera? Quali sono eventualmente i termini di preavviso che
l’azienda può chiedermi?
CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici
www.cimoasmd.it
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RISPOSTA
(inviata in data 7 giugno 2013)
Non facendo parte la Svizzera dell’Unione Europea la concessione
dell’aspettativa da parte dell’Azienda non è obbligatoria come nel caso
richiamato dal comma 8 dell’articolo 10 del CCNL 10 febbraio 2004,
ma discrezionale, ed a rigore non potrebbe essere concessa per un
periodo superiore ad un anno, considerato che sarebbe concessa non
in applicazione del comma 8 ma del comma 1 del citato articolo 10.
Il comma 1 prescrive infatti che “Al dirigente con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta,
compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi
periodi di aspettativa per esigenze personali, senza retribuzione e
senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici
mesi in un triennio”.
Questo in applicazione della normativa nazionale, rispetto alla quale
l’azienda potrebbe aver definito, in contrattazione integrativa, criteri
più favorevoli, che ad esempio estendano l’applicazione del comma 8
anche ad istituzioni non appartenenti all’Unione Europea, ma che per
il livello tecnologico in essi raggiunto garantiscano una crescita
professionale del dirigente che potrebbe avere ricadute positive per
l’Azienda stessa. Resta in ogni caso il vincolo della compatibilità con
le esigenze di servizio, che potrebbe costringere l’Azienda a negare
l’aspettativa richiesta o a differirne la concessione, concordando una
data che non determini discontinuità nell’erogazione dei servizi.
Per quanto concerne i termini di preavviso ad un quesito specifico
su questo aspetto l’ARAN ha risposto: L'articolo 10 non ha stabilito
alcun termine a carico dell'azienda per la comunicazione al dirigente
dell' assenso all'aspettativa, né di preavviso – da parte del dirigente –
ai fini dell'inizio della medesima. Ciò significa che tali aspetti devono
essere oggetto di appositi atti organizzatori interni da adottarsi
in azienda con piena autonomia e sulla base delle proprie esigenze.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 10
Aspettativa
1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne
faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze
di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per
esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza
decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici
mesi in un triennio.
2. Il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro
periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause
diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b), se
non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto
salvo quanto previsto dal comma 8, lettera c).
3. Ai fini del calcolo del triennio di cui al comma 1, si applicano
le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente,
non si cumula con le assenze per malattia e si ritiene fruibile
decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
5. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per
l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali
periodi - pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità - sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento
pensionistico.
6. L’azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno
i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente
a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. Il dirigente, per
le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio
di propria iniziativa.
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7. Nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del
periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto è
risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso
8. L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è
altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, a domanda, per:
a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o
altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione
di struttura complessa;
b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto
con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso
la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre
pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa
prevista dall’articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica
esclusivamente nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali
pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi internazionali. L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente
che concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa
e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante
sino alla valutazione
c) la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita
lavorativa per gravi e documentati motivi di famiglia. Tale
aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere
cumulata con l’aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata
allo stesso titolo.
9. Il dirigente che non intende riprendere servizio, al termine
dell’aspettativa di cui al comma 8, lettera b), è esonerato dal
preavviso purché manifesti per iscritto la propria volontà 15 giorni
prima. Il preavviso non è comunque richiesto nell’ipotesi di cui
alla lettera a) o se il dirigente non rientra al termine del periodo
di prova presso altra azienda.
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INDICAZIONI OPERATIVE
Considerato che la concessione o meno dell’aspettativa è subordinata
non a considerazioni di carattere economico, ma solo a considerazioni
di carattere organizzativo, è essenziale precostituire il necessario
assenso del responsabile della struttura complessa alla quale afferisce
il dirigente interessato. In questa come in altre circostanze appare
rilevante la qualità dei rapporti personali e professionali che si sono
costruiti all’interno del contesto nel quale si opera, e che possono
indurre atteggiamenti e comportamenti molto diversi.
Sul piano formale i limiti ed i vincoli sono quelli precedentemente
richiamati, ma sul piano sostanziale devono essere rese conciliabili
due esigenze:
1) la continuità dei servizi, che comunque deve essere assicurata, che
rimane esigenza prioritaria ed ineludibile, e della quale il direttore
della struttura complessa alla quale afferisce il dirigente è in prima
persona responsabile
2) la legittima e comprensibile aspirazione a cogliere un’opportunità
sul piano professionale od economico che l’ospedale svizzero può
rappresentare.
Queste due esigenze non sono peraltro a priori inconciliabili. Si tratta
solo, con trasparenza e lealtà, parlarne con gli interlocutori opportuni
prima della presentazione formale di una richiesta che deve essere
presentata dopo averne concordato motivazioni e contenuti ed averne
in sostanza precostituito l’esito.
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