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Gestire una associazione

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Gestire una associazione
Provincia di Ferrara
Gestire una associazione – Parte IV
Somministrazione di alimenti e bevande, attività di
spettacolo ed intrattenimento, ……
A cura dello Studio Fiorini Ingegneria
…..
A cura del Dott. Paolo Crepaldi
La somministrazione di alimenti e bevande (bar sociale)
Par.1 - Autorizzazioni
Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali il Circolo provvede di necessità a promuovere
tutte quelle attività, iniziative e servizi rispondenti alle esigenze del proprio corpo sociale; tra i
servizi posti in essere figura molto spesso il servizio di somministrazione di alimenti e bevande
(bar).
Con l’emanazione del D.P.R. n. 235/2001 - Regolamento recante semplificazione del procedimento
per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli
privati - entrato in vigore il 5 luglio 2001, si è fatta finalmente chiarezza sulle autorizzazioni di cui
si devono dotare i circoli al fine di effettuare la somministrazione ai propri soci, chiarezza che si
attendeva dal mai emanato regolamento attuativo della legge n. 287/’91 - Aggiornamento della
normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.
Il D.P.R. n. 235/2001 semplifica le principali procedure identificando i seguenti nuovi processi:
a) un procedimento per i circoli aderenti ad enti riconosciuti a livello nazionale distinto da quello
per i circoli o associazioni non aderenti a tali organismi;
b) estende il metodo dell’autocertificazione, da completare con la sola integrazione documentale di
copia semplice non autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto;
c) introduce la procedura di mera denuncia di inizio attività ex. art. 19 L. 241/’90;
d) esclude, di norma, l’obbligo dell’iscrizione al registro esercenti il commercio, con la sola
eccezione per i terzi affidatari della gestione delle attività di somministrazione;
e) conferma che il procedimento si applica a tutte le associazioni private che hanno gli scopi
previsti dalla recente normativa sul non profit e precisamente le associazioni: politiche, sindacali, di
categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona.
Dopo l’entrata in vigore del DPR 235/2001 si vengono, pertanto, ad identificare due tipi di circoli
associativi:
1) Circoli aderenti ad un Ente Nazionale
Le associazioni e i circoli, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali
sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di
somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono
svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, che la
comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere
necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria, una denuncia di inizio
attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Detta
denuncia può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni
comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.
Nella denuncia il legale rappresentante dichiara:
a) l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;
b) il tipo di attività di somministrazione;
c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 148, commi 3, 5 e 8, del testo
unico delle imposte sui redditi;
e) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in
materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno e, in
particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
f) la sussistenza dei requisiti soggettivi propri e dell'eventuale preposto (autocertificazione antimafia
e assenza di condanne ostative);
g) il numero dei soci del circolo che deve essere uguale o superiore a 100.
Alla denuncia è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto e la
pianta planimetrica dei locali (o dettagliata descrizione sintetica) corredata di relazione tecnica e,
ove ne sussistano i presupposti, dall’attestazione di conformità acustica.
Il comma 4-bis, dell’art.49 del D.L. 31/05/2010, n. 78 (convertito nella legge 30.7.2010 n. 122) ha
modificato l’art. 19 della legge 7.8.1990 n. 241 prevedendo la sostituzione della dichiarazione di
inizio attività con la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), una procedura che
intende ulteriormente snellire gli avvii di attività subordinati al rilascio di provvedimenti
amministrativi di natura autorizzatoria.
Sul piano documentale e operativo la SCIA funziona più o meno come la dichiarazione di inizio
attività, perché di fatto consente di avviare l'attività sulla base di dichiarazioni sostitutive di
certificazioni; vi sono, però, alcune novità di rilievo che è opportuno segnalare:
• in primo luogo, la presentazione della SCIA consente di avviare immediatamente
l'attività, senza attendere il decorso dei trenta giorni previsti dalla normativa precedente;
• l'amministrazione ha poi 60 giorni di tempo per adottare provvedimenti che vietino il
proseguimento dell'attività e la rimozione di eventuali effetti dannosi, decorsi i quali essa
può intervenire solo in presenza del pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per
il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la
difesa nazionale, e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali
interessi mediante conformazione alla normativa vigente dell'attività contestata.
Per tali tipi di circoli non esistono vincoli numerici per il rilascio delle autorizzazioni per la
somministrazione di alimenti e bevande.
Ricordiamo che già il comma 6 dell’art.3 della Legge n. 287/’91 specificava che: “I limiti numerici
determinati ai sensi del comma 4 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la
somministrazione di alimenti e di bevande:
(…)
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere
nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno; (…)”.
2) Circoli privati non aderenti ad un Ente Nazionale
Le associazioni e i circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali
sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di
somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono
svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, che la
comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere
necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria, domanda di autorizzazione.
Detta domanda può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni
comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.
Nella domanda, il legale rappresentante dichiara:
a) il tipo di attività di somministrazione;
b) l'ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione;
c) che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli articoli 148 e 149
del testo unico delle imposte sui redditi;
d) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in
materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno e, in
particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia;
e) la sussistenza dei requisiti soggettivi propri e dell'eventuale preposto;
f) il numero dei soci del circolo che deve essere uguale o superiore a 100.
Alla domanda è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto e la
pianta planimetrica dei locali (o dettagliata descrizione sintetica) corredata di relazione tecnica.
Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, si attiene alla pianificazione delle autorizzazioni
prevista per i pubblici esercizi.
La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro quarantacinque giorni
dalla sua presentazione.
La denuncia di inizio di attività (ora SCIA) e l'autorizzazione previsti dal D.P.R. 235/2001
valgono anche come autorizzazione ai fini dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza.
L’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande consente anche di effettuare la
somministrazione di pasti.
Autorizzazione igienico-sanitaria dei locali.
Il locale dove si svolge la somministrazione di alimenti e bevande deve soddisfare le esigenze di
carattere igienico - sanitario così come disposto dal D.P.R. 26 marzo 1980, n.327 - Regolamento di
esecuzione della Legge 30 Aprile 1962 n. 283, riguardante la disciplina igienica della produzione e
della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. L'art. 31, relativamente ai requisiti degli
esercizi di vendita e somministrazione di sostanze alimentari e bevande, precisa al suo 3° comma
che: “Le norme particolari concernenti l'igiene degli spacci, delle mescite, delle trattorie e degli
altri esercizi pubblici nei quali vengono manipolate e somministrate sostanze alimentari sono
stabilite dai regolamenti comunali d'igiene”.
Pertanto, prima di iniziare l’attività di somministrazione è necessario richiedere, al Sindaco del
comune dove si intende iniziare l’attività, l’Autorizzazione igienico sanitaria dei locali, allegando
alla domanda la planimetria dei locali e una relazione tecnica degli stessi redatta da un tecnico
competente.
Naturalmente, se si intendono somministrare pasti occorre che anche il locale cucina e le relative
attrezzature abbiano ottenuto la necessaria autorizzazione sanitaria.
Durata dell’autorizzazione
La Legge Regionale 26 luglio 2003, n.14 - "Disciplina attività di somministrazione alimenti e
bevande", ha abolito l'obbligo di comunicare all'amministrazione comunale la continuazione
dell'attività.
Infatti l'art.14 della suddetta legge precisa che: "Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande sono rilasciate a tempo indeterminato … in ogni
momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e
oggettivi”.
Rappresentante
Non è più previsto l’obbligo di nominare, oltre al presidente, un rappresentante sull’autorizzazione
di somministrazione, tuttavia, nel caso il presidente non possa garantire una presenza costante
all’interno del circolo e, quindi, svolgere la necessaria funzione di controllo sul corretto utilizzo
dell’autorizzazione amministrativa, può delegare un'altra persona a rappresentarlo. Questa persona
dovrà avere le stesse caratteristiche di moralità e di assenza di condanne o pendenze penali come il
presidente e il suo nominativo verrà trascritto sull’autorizzazione.
N.B.: Tutte le variazioni alle autorizzazioni in corso (cambio del presidente intestatario
dell’autorizzazione, dell’eventuale rappresentante, disposizione dei locali e delle attrezzature, sede
del circolo, ecc.), vanno sempre comunicate al Sindaco del Comune dove ha sede il circolo.
Libretto sanitario
La Legge Regionale 24 giugno 2003, n. 11 – “Nuove misure per la prevenzione delle malattie
trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione libretto idoneità sanitaria”, ha abolito l’obbligo, per
chi manipola alimenti, di dotarsi del libretto di idoneità sanitaria. Al suo posto, gli addetti al
servizio di somministrazione devono essere in possesso di un attestato di formazione rilasciato a
seguito della partecipazione ad un apposito corso di formazione organizzato dai Dipartimenti di
Sanità Pubblica delle ASL.
Si ricorda, però, che l’art. 42 del D.P.R. 26 Marzo 1980 n. 327 stabilisce che “Il personale addetto
alla preparazione, manipolazione e confezionamento di sostanze alimentari deve indossare adeguata
giacca o sopravveste di colore chiaro, nonché copricapo che contenga la capigliatura”; tale
disposizione è valida anche per gli addetti alla somministrazione nei circoli.
Registro esercenti il commercio (REC)
L' art. 3 del Decreto Legge n. 223/2006, convertito con Legge n. 248/06, ha soppresso il Registro
Esercenti il Commercio (REC) previsto dalla legge n. 287/91 - Disciplina dell' attività di
somministrazione. Tutte le attività di distribuzione commerciale, ivi compresa la somministrazione
di alimenti e bevande, sono svolte senza l'iscrizione a registri abilitanti. Al posto del REC si deve
ora parlare di requisiti professionali che si acquisiscono o attraverso la pratica o attraverso appositi
corsi riconosciuti dalla Regione.
Nella trattazione di questo capitolo, pertanto, quando si parla di REC si deve far riferimento ai
requisiti professionali sopra richiamati.
L' entrata in vigore della legge 287/91 aveva posto dei problemi interpretativi da parte di diverse
Amministrazioni comunali, in merito all'assoggettamento al REC degli intestatari delle
autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei circoli riservati ai soli
soci.
A conforto dell'interpretazione da noi sempre sostenuta, che esclude l'iscrizione al REC, era
intervenuta la circolare del 24/6/1993 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
che così recita: "Si fa presente che l'iscrizione nel registro suddetto è prevista dall'art. 2, comma 1,
della legge 25/8/91 n.287 con riferimento alla somministrazione al pubblico esercitata in forma
d'impresa.
Ora, nel caso in cui i circoli … effettuino essi stessi, direttamente, senza appaltarla a terzi e senza
fini di lucro la somministrazione di alimenti e bevande ai soci e agli associati, non si vede come si
possa parlare di somministrazione al pubblico e svolta in forma imprenditoriale. Difatti lo schema
di regolamento di esecuzione della predetta legge 287 esclude l'iscrizione nel Registro quando si
tratta di circoli cooperativi o di associazioni volontarie che intendono effettuare direttamente la
somministrazione di alimenti e bevande ai loro associati".
Come sappiamo il Regolamento di esecuzione della legge 287/91 non ha mai visto la luce, tuttavia,
come si già avuto modo di dire, il D.P.R. 235/2001 – “Regolamento recante semplificazione del
procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte
di circoli privati”, ha fatto definitiva chiarezza sull’argomento prescrivendo l’iscrizione al REC
solamente se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi. Terzi che devono essere a
tutti gli effetti un entità di impresa commerciale con tutti gli adempimenti che ciò comporta (oltre al
REC, l’installazione del registratore fiscale, la partita Iva, ecc.)
Licenza UTF
Quando nel bar circolistico si intendono somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione
occorre dotarsi della cosiddetta licenza sugli spiriti - UTF (ex UTIF). Per ottenerla è necessario
fare domanda in carta da bollo, da parte del presidente, all’Ufficio Tecnico di Finanza competente
per territorio allegando la fotocopia della dichiarazione di inizio attività e una marca da bollo.
Dal momento che non è più dovuta la tassa non è nemmeno richiesto il rinnovo annuale, il rinnovo
avviene solo in caso di variazione dei dati della licenza originale: cambio di presidente, cambio di
sede del circolo, cessazione dell’attività di somministrazione di bevande alcoliche.
Patentino tabacchi
Per effettuare la distribuzione di tabacchi ai propri soci il circolo deve munirsi di un apposito
“patentino” in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge 27 dicembre 1957, n. 1293.
Per ottenere il patentino occorre inoltrare all'Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato, nel periodo
compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno:
a) domanda in carta da bollo contenente, oltre alla richiesta, il numero, il nome e l'ubicazione della
rivendita di tabacchi più vicina al circolo, presso la quale potranno essere effettuati i prelevamenti
di tabacchi;
b) pianta planimetrica, firmata da un professionista iscritto all’albo – redatta in scala su formato
massimo foglio A3 - indicante le distanze intercorrenti dalle rivendite e patentini circostanti.
Il patentino è valido per un biennio; il rinnovo di validità per un altro biennio deve essere effettuato
mediante domanda all'Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato.
Sorvegliabilità dei locali
In base a quanto previsto dall'art. 3, comma 1 della legge 287/91 il Ministero degli Interni ha
emanato il decreto 17 dicembre 1992 n.564: "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità
dei locali adibiti a pubblici servizi per la somministrazione di alimenti e bevande".
Nonostante il titolo sembri interessare unicamente gli esercizi pubblici, l'art.4 del suddetto decreto
riguarda le "caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a
circoli privati" e così recita:
"I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati
all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere
accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono
essere apposte insegne, targhe o altri indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione
esercitate all'interno".
L’insegna, che, tra l’altro, è esentata dal pagamento dell’imposta sulla pubblicità, deve servire
unicamente per identificare la sede del circolo e riportarne solo il nome e l’eventuale logo.
Disposizioni varie
Normativa antifumo
La circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute, interpretativa della norma sulla tutela
della salute dei non fumatori (art.51 Legge 16 gennaio 2003, n.3) estende il divieto di fumo ai
circoli privati.
Chiusura settimanale
Le disposizioni contenute nella normativa di disciplina dell'attività commerciale sulla chiusura
settimanale dei pubblici esercizi non si applicano all'attività di somministrazione del circolo.
I soci del sodalizio decidono pertanto autonomamente se osservare o meno un giorno di riposo
settimanale, fermo restando il loro diritto di svolgere in tale giornata tutte le altre attività.
Ciò ovviamente non deve contrastare con l'obbligo di rispettare il riposo settimanale degli eventuali
dipendenti tutelato dall'art.36 della Costituzione nonché dalla disciplina del lavoro.
Somministrazione alcolici
Con l’approvazione della Legge 29 luglio 2010, n. 120 – “Disposizioni in materia di sicurezza
stradale”, con la quale sono state introdotte modifiche al Codice della Strada, è stato spostato alle 3
del mattino il divieto di somministrare bevande alcoliche nei locali di qualsiasi genere, compresi
i circoli privati, che effettuino o meno attiità di spettacolo.
Tutti i locali in cui si effettua somministrazione di bevande alcoliche e che chiudono dopo le ore 24
devono mettere a disposizione dei clienti (nel nostro caso dei soci) un apparecchio di
rilevazione del tasso alcolemico, e devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali
apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di
concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; b) le quantità, espresse in centimetri cubici,
delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la
guida in stato di ebbrezza.
Listino prezzi
L’art.18, comma 6 della L.R. n. 14/2003 ha abolito, per i circoli, l’obbligo del listino prezzi e,
conseguentemente, della sua esposizione.
Rimane l’obbligo di esporre le autorizzazioni possedute dal circolo.
Tabella dei giochi proibiti
“In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati
alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata
dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene
di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre
nel pubblico interesse”. (Art.110 – TULPS)
Distribuzione di merci e alimenti negli spacci dei circoli e servizio di ristorazione.
Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 (Riforma del commercio) ha sostanzialmente
modificato le procedure per l’ottenimento dell’autorizzazione per quei circoli che intendono
effettuare la distribuzione (quindi non la somministrazione) di merci quali alimentari, articoli di
vestiario, ecc. L’art.16 così recita:
“Spacci interni
1. La vendita di prodotti a favore di (…) aderenti a circoli privati, (…) è soggetta ad apposita
comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al
pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 della
persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei
locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita”.
I requisiti della persona preposta alla gestione sono il non avere riportato determinate condanne o
essere stati dichiarati falliti ed essere in possesso del REC (Registro Esercenti il Commercio),
ovvero, a seguito dell’abolizione del REC, avere frequentato un apposito corso professionale
organizzato dalla Regione.
Per quanto riguarda la ristorazione abbiamo visto che l’autorizzazione per la somministrazione è
comprensiva anche dell’autorizzazione per l’attività di ristorazione.
Occorre ricordare che sia l’attività di vendita di prodotti che l’attività di ristorazione sono attività
considerate in ogni caso commerciali, anche se svolte per soli soci, pertanto occorrerà dotarsi di
partita IVA ed emettere o la ricevuta o lo scontrino fiscale (a meno che non si sia in regime di legge
398/’91).
Autorizzazioni temporanee
Con il combinato disposto dell’art.31, comma 2, della Legge n.383/2000 e dell’art.10 della L.R.
n.14/2003 – “Disciplina dell’esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande” anche
questa incertezza è venuta a cadere. Il primo, infatti, precisa che: “Alle associazioni di promozione
sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni
temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui
all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (licenze contingentate). Tali
autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per
i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla
somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali”.
L’art.10 della L.R. n.14/2003 oltre a ribadire la possibilità per il Comune di rilasciare autorizzazioni
temporanee in occasione di fiere, mercati ed altre riunioni straordinarie specifica che: “(.....)
3. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito
di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, sono richiesti
esclusivamente i requisiti morali (...) nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia
di sicurezza.
4. Le autorizzazioni temporanee non possono avere una durata superiore a trenta giorni
consecutivi.
5. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non
sono soggette alle disposizioni della presente legge, salvo il rispetto delle norme igienicosanitarie”.
Nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico non è,
pertanto, nemmeno richiesta. l’iscrizione al REC.
Par.2 - Destinazione d’uso dei locali della sede del circolo o associazione
L’art. 32 comma 4 della Legge 7/12/2000 n. 383 prevede che la sede delle associazioni di
promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività siano compatibili con tutte le
destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
n.1444 indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
Non pare discutibile che l’articolo in oggetto vada interpretato nel senso di consentire
l’insediamento di un’associazione di promozione sociale e l’esercizio della relativa attività in una
qualunque delle zone o destinazioni d’uso in questione, senza che – in altri termini - si possano
opporre limitazioni derivanti dall’assetto urbanistico del territorio interessato.
Non può costituire ostacolo o limitazione a questa interpretazione, il disposto dell’art. 2 c. 2 del
DPR 4/4/01 n. 235, ai sensi del quale, nella denuncia di inizio attività che deve essere presentata da
associazioni o circoli aderenti ad enti o organizzazioni aventi finalità assistenziali che intendano
intraprendere attività di somministrazione di alimenti e bevande, il legale rappresentante deve
dichiarare che “il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni
in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte
autorizzazioni in materia”.
Ed infatti, contrariamente a quanto ritenuto da alcune amministrazioni comunali, tale disposizione
non vale ad imporre il rispetto di una particolare destinazione d’uso – peraltro neppure individuata
dai propugnatori di tale tesi – per i circoli aderenti ad APS che intendano svolgere anche attività di
somministrazione, e ciò in forza dei seguenti principi:
gerarchia: la compatibilità generale dell’attività associativa con tutte le destinazioni d’uso è sancita
con atto avente forza di legge, mentre il DPR in questione è un regolamento, ossia una fonte
subordinata e secondaria;
specialità: mentre il DPR 235/01 ha riguardo a tutti i circoli e le associazioni aderenti ad enti o
organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, la L. 383/00 dispone solo per quella limitata
categoria di associazioni che soddisfa i rigorosi parametri statutari in essa previsti, e sia pertanto
iscritta nell’appositi registri;
In realtà, per superare l’opposta interpretazione, non occorrerebbe neppure scomodare i criteri di
risoluzione del conflitto tra norme, perché quelle in esame possiedono, a ben vedere, campi di
applicazione differenziati.
La attestazione di conformità cui fa riferimento l’art. 2 DPR 4/4/01 n. 235 concerne infatti
esclusivamente la materia “edilizia, igienico-sanitaria e…di sicurezza”: nulla si dice invece sulla
conformità “urbanistica” dei locali delle APS, proprio perché il problema è già superato a monte dal
citato art. 32 c. 4 L. 383/00 che ne sancisce la compatibilità con tutte le destinazioni d’uso. (E’ nota
e consolidata la distinzione tra la materia “edilizia”, che disciplina l’attività di costruzione al fine di
garantire la sicurezza, l'igiene, la struttura dei fabbricati, e la materia “urbanistica”, avente ad
oggetto “l’uso del territorio”, ossia la regolamentazione e la pianificazione dell’assetto territoriale.).
E’ quindi del tutto arbitrario voler limitare la “libertà di stabilimento” di un circolo associativo a
seconda che esso svolga soltanto attività culturale e ricreativa, ovvero anche quella di
somministrazione di alimenti e bevande: quest’ultima non rappresenta infatti “altro” rispetto
all’attività istituzionale del circolo, ma costituisce momento strumentale ed ausiliario rispetto al
perseguimento dei fini istituzionali.
L’articolo 16 della Legge Regionale 9 dicembre 2002, n.34 (“Destinazione d'uso delle sedi e dei
locali associativi”), non fa che riconfermare quanto disposto dall’art.32 della Legge 383/2000, al
comma 1, infatti, recita:”La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si
svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal
decreto del Ministro per i Lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla
destinazione urbanistica”; potendo applicare ad essa le stesse considerazioni fatte sopra.
In più, la L.R. 34/2000 specifica, al secondo comma, che: “La destinazione d'uso rimane invariata
fintanto che le associazioni occupano gli spazi”; rafforzando in tal modo un concetto di “neutralità”
della destinazione d’uso degli edifici dove hanno sede associazioni di promozione sociale.
L’obbiettivo della norma è quello, sostanzialmente, di congelare la destinazione d’uso esistente fino
a quando vi abbia sede l’associazione dopo di che tornerà alla sua destinazione d’uso originaria o
verrà modificata in base all’attività che vi si andrà ad insediare.
Par.3 - Impianti a norma e sicurezza
Legge 5 marzo 1990, n. 46
La Legge 46/90 dispone che in tutti gli edifici ad uso civile gli impianti elettrici, idraulici e termici
debbano essere a “norma”, vale a dire costruiti, installati, conservati in buono stato di
funzionamento secondo le indicazioni tecniche fornite dalla legge e dai suoi regolamenti di
attuazione.
Il successivo DPR 6 dicembre 1991, n.447 individua tra gli edifici ad uso civile “le unità
immobiliari o le parti di esse destinate (…) a sede di persone giuridiche private, associazioni,
circoli (…)” , non vi sono, pertanto, dubbi sull’applicazione della Legge 46/90 anche alle sedi dei
circoli associativi.
La legge, che è entrata in vigore il 1° gennaio del 1997, prevede che gli impianti suddetti rispettino
determinate caratteristiche tecniche (non è il caso in questa sede di entrare nel merito) e la loro
progettazione, installazione o ristrutturazione sia fatta da professionisti o ditte specializzate iscritte
in appositi albi. In questi settori, pertanto, pur se in contrasto con la voglia di partecipazione dei soci
e con le legittime esigenze di risparmio, è assolutamente vietato il fai da te, che potrebbe
comportare, oltre ai rischi per la sicurezza dei soci, pesanti sanzioni amministrative.
E’ da tener presente che la responsabilità per quanto riguarda gli impianti, messa a norma,
affidamento dei lavoratori a ditte specializzate, ecc., è del proprietario dell’immobile; dato, però,
che in molte strutture associative la distinzione tra proprietario e utilizzatore non è sempre ben
demarcata è meglio non fare affidamento sulla supposta non responsabilità ma operare affinché la
sede sia nelle condizioni di massima sicurezza.
Tuttavia, per la complessità della materia, è opportuno, prima di ogni intervento, rivolgersi alla
propria associazione o ad associazioni di categoria o a ditte specializzate del settore.
Par.4 – Autocontrollo sanitario - sistema HACCP
Il Regolamento CE n.852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari ha sostituito le direttive
93/43/CEE e 96/3/CE e, di conseguenza, abrogato il D.Lgs. 26 maggio 1997 n. 155, non ha però
modificato lo spirito e l’intendimento di quella legge e di quelle direttive, li ha semplicemente
aggiornati. Gli obiettivi fondamentali della legislazione europea mirano a garantire un'elevata
protezione della salute dei consumatori, attribuendo la responsabilità primaria della sicurezza dei
prodotti alimentari ai produttori, trasformatori, fornitori, attraverso una autovalutazione dei rischi
connessi alla loro attività.
Chi è interessato
La normativa interessa tutte le aziende che effettuano la preparazione, la trasformazione, la
fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la
vendita, compresa la somministrazione di prodotti alimentari e si fonda sul presupposto che solo chi
opera all'interno dell'impresa, è in grado di garantire interventi mirati e continuativi per eliminare o
ridurre i rischi connessi e/o conseguenti alle diverse fasi di lavorazione, vendita e somministrazione
dei prodotti alimentari.
Non tragga in inganno il termine azienda, il decreto specifica chiaramente che sono soggetti
all’autocontrollo sanitario “ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro”, pertanto
anche i circoli associativi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Il sistema HACCP
In particolare il responsabile dell'impresa è obbligato a tenere sotto controllo l'intero processo di
lavorazione individuando e valutando i punti critici per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti
alimentari che è direttamente correlata alla igienicità degli ambienti, delle attrezzature e delle
metodologie di lavoro. Tale processo una volta costituito deve essere mantenuto nel tempo
adottando tecniche di sorveglianza e monitoraggio sempre nel rispetto dei principi e delle
metodologie previste dal sistema HACCP (valutazione dei rischi e controllo dei punti critici).
In sintesi, l'industria alimentare, deve garantire il rispetto di standard igienico-sanitari degli alimenti
attraverso procedure scritte ed anche mediante mirate ed occasionali analisi chimiche e
microbiologiche in grado di evidenziare i risultati raggiunti all'interno della propria attività.
L’autocontrollo
Le imprese di produzione e distribuzione che operano nel settore alimentare sono tenute ad attuare
"programmi di autocontrollo", rivolti a prevenire i rischi per la salute dei consumatori, a definire le
procedure d'intervento nei casi di non conformità ed a monitorare l'efficacia nel tempo dei
programma stesso.
L'introduzione dell'HACCP e della filosofia dell'autocontrollo mirano sostanzialmente all'attuazione
del concetto di garanzia della "qualità" da parte dell'azienda verso i consumatori per i propri
prodotti alimentari, spostando il sistema di sorveglianza verso il produttore stesso che diventa
responsabile integralmente del suo operato e dell'autocontrollo stesso.
Il responsabile alimentare
E’ colui che “deve garantire che (…) il deposito, la manipolazione, la vendita,compresa la
somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico”. Egli deve inoltre
individuare ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza alimentare degli alimenti e
tenerla costantemente sotto controllo per poter intervenire in caso di necessità.
Il responsabile alimentare deve essere nominato, attraverso un atto formale, dal gruppo dirigente del
circolo, in caso contrario il responsabile è individuato nella figura del presidente.
Semplificazione
La Regione Emilia Romagna, in applicazione dell’art.10, comma 5, della Legge 21/12/1999, n.526
che dà mandato alle Regioni di individuare “le industrie alimentari nei confronti delle quali
adottare misure dirette a semplificare le procedure del sistema HACCP ”, con Delibera di Giunta
n.717/2000 ha introdotto misure semplificate di applicazione dell’autocontrollo sanitario.
Tra i destinatari del procedimento semplificato sono ricompresi, al punto c) della delibera, gli
“esercizi per la vendita al dettaglio e/o la somministrazione al consumatore finale, ivi compreso
l’agriturismo, con esclusione della grande distribuzione”, tra questi vi sono naturalmente da
annoverare anche i circoli con servizio di somministrazione di alimenti e bevande.
E’ impossibile, per la sua complessità, entrare nel dettaglio della problematica dell’autocontrollo
sanitaria, a questo riguardo occorre farsi seguire dalla propria associazione o da una ditta specializzata in
materia.
Par.5 - Aspetti fiscali
Il Ministero delle Finanze, ha a più ripreso cercato di accreditare la propria tesi di considerare il
servizio di somministrazione di alimenti e bevande, pur se riservato esclusivamente ai soci, come
commerciale se effettuato verso pagamento di corrispettivi specifici che eccedano il costo di
“diretta imputazione” (vale a dire il prezzo di acquisto) e, quindi, soggetto alla disciplina fiscale
delle attività commerciali (registratore fiscale, registro dei corrispettivi, pagamento relative
imposte). Con l’emanazione del D.Lgs. n. 460/’97 – “Riordino della disciplina tributaria degli enti
non commerciali e delle ONLUS”, si è finalmente fatta chiarezza su questo punto, infatti l’art. 4,
che va a modificare l’art.148 del Testo Unico sulle Imposte dei Redditi (DPR n. 917/’86), recita:
“Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6,
lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal
Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui
viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e
soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte
in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel comma 3” (vale a dire nei confronti dei soci).
Il D.Lgs. n. 460/’97 ha, pertanto, sottratto all’area della commercialità,
l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande svolta dai circoli aderenti ad associazioni nazionali di
promozione sociale per i propri soci, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici,
semprechè tale attività non sia la sola attività del circolo ma sia strettamente complementare
all’attività istituzionale (ricreativa, culturale, sportiva, ecc.) svolta.
Ricomponendo gli aspetti di carattere amministrativo e di carattere fiscale si vengono a
identificare due tipi di circoli associativi: i circoli associativi aderenti ad una associazione
nazionale di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano state riconosciute dal Ministero
degli Interni (es. ACLI, ARCI, ENDAS, ANCESCAO, ecc.) per le quali il rilascio
dell’autorizzazione per il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per i propri soci non
deve sottostare alla pianificazione commerciale prevista dal comune per i pubblici esercizi e la cui
attività, sotto il profilo fiscale, non è da considerarsi commerciale; i circoli associativi non aderenti
ad associazioni nazionali con riconoscimento del Ministero degli Interni il cui servizio di
somministrazione è soggetto alle restrizioni dei piani commerciali e la cui attività è da considerarsi
fiscalmente commerciale.
Par.6 – Giochi leciti da divertimento e intrattenimento
Tipologia
Sono giochi leciti il biliardo, la carambola, i cosiddetti “giochi da tavolo”(carte, dama, scacchi,
ecc.), gli apparecchi meccanici (bigliardino e apparecchi similari) e gli apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici, elettronici ed elettromeccanici (flipper, video giochi, ecc.) di cui ai
commi 6 e 7 dell’art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
Il nuovo art.110 del TULPS individua gli apparecchi che possono essere utilizzati per il gioco
d’azzardo e quelli per il gioco lecito. Sono considerati apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo,
pertanto vietati, quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie
di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6.
Sono individuate, poi, due tipologie di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici da trattenimento o da gioco leciti: quelli indicati nel comma 6. e quelli indicati nel
comma 7.
Gli apparecchi del comma 6. (le cosiddette newslot) sono “quelli che, dotati di attestato di
conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete
telematica, si attivano con l'introduzione di moneta metallica, nei quali insieme con l'elemento
aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di
scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le
opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non
supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in
denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina”
L'offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni da divertimento e intrattenimento non
deve riguardare esclusivamente l'installazione degli apparecchi o congegni previsti all'art.110,
comma 6. Inoltre il loro numero non può essere superiore al numero complessivo delle altre
tipologie di apparecchi o congegni presenti nel circolo.
L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.
Gli apparecchi del comma 7. sono suddivisi, a loro volta, in due tipologie
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità
fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore
complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e
immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola
oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il
valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
b) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o
strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione
all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro”.
Autorizzazioni amministrative
Per effetto della legge finanziaria per l’anno 2006 e quindi della nuova formulazione del comma 3
dell’art. 86 del Tulps, l'installazione degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 è possibile in
tutti gli esercizi già autorizzati in base allo stesso articolo 86 (bar, ristoranti, alberghi, circoli privati
con somministrazione, ecc.) e all'articolo 88 (agenzie scommesse), senza il rilascio di un'ulteriore
specifica autorizzazione.
Per i giochi leciti di cui all'art. 86, comma 1 (carte, calciobalilla, biliardi, dama, ecc…), occorre
invece presentare apposita Dichiarazione d'Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90.
Pertanto, l'attività in argomento potrà essere iniziata decorsi 30 giorni dalla presentazione della
suddetta D.I.A., a seguito di successiva comunicazione di concreta attivazione della stessa.
E' obbligatorio esporre nel circolo, unitamente all'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e
bevande, la tabella dei giochi proibiti
Regime fiscale
Le entrate derivanti dall’utilizzo dei giochi e degli apparecchi da gioco e intrattenimento sono
soggette all’imposta sugli intrattenimenti...
Sulle entrate derivanti dall’utilizzo degli apparecchi da gioco meccanici (biliardo, carambola,
bigliardino, ecc.) l’imposta sugli intrattenimenti viene calcolata in base ad un imponibile medio
forfetario determinato di anno in anno dal Ministero delle Finanze.
Per quanto riguarda i corrispettivi derivanti dall’utilizzo degli apparecchi e congegni da
divertimento previsti dal comma 6 dell’art.110 del TULPS essi non vengono assoggettati né all’Iva
né all’imposta sugli intrattenimenti, il comma 13 dell’art.39 del D.L. 269/2003 ha, infatti, istituito,
per questi ricavi, un prelievo erariale unico (Preu); tale prelievo si applica nella misura del 13,5%
sulle somme giocate.
Le imposte gravano sui proprietari o sui gestori degli apparecchi, quindi, normalmente, sulle ditte
noleggiatrici; solo i biliardi e, a volte, i bigliardini (calciobalilla) sono, di norma, di proprietà dei
circoli stessi e, quindi, spetta a questi ultimi il versamento dell’imposta.
È opportuno, infine, precisare il rapporto intercorrente tra circolo e ditta noleggiatrice al fine di
verificare se la percentuale (l’aggio) che il noleggiatore riconosce al circolo sia o meno da
considerare entrata di carattere commerciale.
Il rapporto giuridico sottostante la presenza degli apparecchi menzionati all’interno dei circoli è
sostanzialmente riconducibile a tre fattispecie: proprietà, locazione, comodato ad uso gratuito.
PROPRIETA’. In questo caso il circolo gestisce in proprio gli apparecchi: viene meno, pertanto,
ogni rapporto economico con soggetti terzi. Il circolo versa l’imposta intrattenimenti, ma non l’Iva
(purché, ovviamente, gli apparecchi siano destinati ad uso esclusivo del corpo sociale).
LOCAZIONE. L’imprenditore concede in noleggio al circolo l’apparecchio, il quale circolo si
configura come gestore dello stesso: il circolo è tenuto a versare l’imposta intrattenimenti, ma non
l’Iva. Quanto al rapporto con il noleggiatore, questo, soggetto imprenditoriale, sarà tenuto
all’emissione di regolare fattura per il compenso ricevuto sulla base del contratto di noleggio.
L’importo, sussistendo tutti i presupposti di legge previsti per l’assoggettamento, sarà gravato di Iva
al 20%.
COMODATO AD USO GRATUITO. In tale circostanza, che è la più diffusa, il circolo si configura
come ente-ospite dell’apparecchio, rimanendo la gestione dello stesso in capo all’impresa, la quale,
pertanto, assolverà integralmente i tributi connessi all’esercizio dell’attività (Iva ed imposta
intrattenimenti). Con Risoluzione n.38, del 15 marzo 2004 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che,
laddove il circolo, a fronte del ristorno delle spese di manutenzione, energia, custodia e servizi
afferenti, riceva dal gestore un corrispettivo, questo dovrà essere assoggettato ad Iva qualora i
servizi prestati dal circolo abbiano carattere di abitualità (ossia sistematicità e ricorrenza),
circostanza che certamente si avvera se il circolo ospiti non occasionalmente un apparecchio, e
sussista, parimenti, una struttura organizzativa diretta alla manutenzione e gestione degli
apparecchi stessi (tra gli indizi dell’organizzazione vi è anche da considerare l’entità degli importi
derivanti al circolo dalla prestazione dei servizi resi alla ditta noleggiatrice). Qualora sussistano le
condizioni menzionate il circolo, quale soggetto che presta professionalmente un servizio a fronte
di corrispettivo, dovrà emettere regolare fattura con Iva al 20%.
La presente guida è stata realizzata nell’ambito del progetto per il piano di intervento per l’associazionismo, finanziato dalla Regione Emilia Romagna e dalla Provincia di Ferrara, promosso dall’Uisp, Comitato Provinciale di Ferrara, in collaborazione con le associazioni Acli, Arci ed Endas. Si avverte che la presente guida è stata chiusa nel mese di aprile 2011 e che i contenuti esprimono l’opinione dell’autore con lo scopo di fornire informazioni utili per la gestione delle associazioni di promozione sociale. L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze in capo all’autore o agli Enti che ne hanno promosso la pubblicazione. La guida è parte di un progetto più amplio che quest’anno prevede i seguenti servizi gratuiti diretti alle associazioni: 1) sportello di informazione/consulenza sulle problematiche gestionali delle associazioni offerto su appuntamento negli Uffici della Provincia; 2) risposta a quesiti via e‐mail indirizzati alla Provincia; 3) invio via e‐mail di una Newsletter con cui vengono segnalate le principali novità normative di interesse per il settore; 4) invio in formato elettronico e cartaceo di un Bollettino che approfondisce le novità normative di interesse per il settore e pubblicizza le iniziative promosse dalle associazioni del territorio (per segnalare le iniziative contattare la coordinatrice di progetto all’indirizzo [email protected]); 5) attività formative realizzate attraverso seminari; 6) formazione a distanza attraverso lo studio del presente vademecum e la possibilità di porre quesiti via e‐mail al tutor ([email protected]). I servizi sono indirizzati in via prevalente alle associazioni di promozione sociale ma destinatari possono essere tutti gli enti senza scopo di lucro. PROGETTO PROMOSSO DA UISP
ACLI
ARCI
ENDAS
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