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di comodo
Anno 2014 N. RF200 www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 14 La Nuova Redazione Fiscale ODCEC VASTO OGGETTO SOCIETÀ DI COMODO - CAUSE DI ESCLUSIONE E DISAPPLICAZIONE RIFERIMENTI ART. 30 L. 724/94 E ART. 2 DL 138/2011; RM 68/2013 E RM 101/2013; ISTRUZIONI UNICO CIRCOLARE DEL 17/07/2014 Come noto, sono considerate “di comodo” le società: 1) “non operative”: cioè quelle che conseguono ricavi effettivi < ricavi presunti individuati applicando prefissate percentuali a specifiche voci dell’attivo (cd. “test dei ricavi”) 2) “in perdita sistematica”: cioè quelle che, pur superando il test sui ricavi: risultano in perdita fiscale nei 3 periodi d’imposta precedenti ovvero, nei 3 periodi precedenti: - risultano in perdita fiscale per 2 periodi d’imposta - per il restante periodo, dichiarano un reddito inferiore a quello minimo presunto. Società con meno di 3 periodi: alle società costituite da meno di 3 periodi la disciplina sulle società in perdita sistematica non è applicabile mentre risulta applicabile il test dei ricavi. CONSEGUENZE: la qualifica di società “non operativa” e “in perdita sistematica” comporta: a) nel periodo d’imposta interessato: l’obbligo di: IRES / IRPEF: dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto IRAP: dichiarare un valore della produzione minimo (determinato aumentando il reddito minimo ai fini delle imposte dirette di alcune componenti indeducibili) IRES: applicare la maggiorazione IRES del 10,50% l’utilizzo delle perdite fiscali pregresse in diminuzione solo della parte di reddito eccedente il minimo presunto b) nell’anno successivo a quello “di comodo”: l’impossibilità di chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA dichiarato per il periodo d’imposta “di comodo” (si applica anche al credito infrannuale) la perdita del credito IVA se per 3 periodi consecutivi la società “non operativa” (il concetto non si applica alle perdite sistematiche) ha dichiarato un volume d’affari < ricavi minimi. CREDITO IVA e SOCIETA' DI COMODO PERD. SISTEM.: PERDITA SISTEM. PERD. SISTEM. PERD. SISTEM. TEST RICAVI: DI COMODO RIC. DICH. < RIC. PRES. 01/01/09 01/01/10 01/01/11 01/01/12 Ri mb./comp. i n F24Ri mb./comp. i n F24 Ri mb./comp. i n F24 6099/2013 01/01/13 Ri mb./comp. i n F24 CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it NO Rimb./comp. RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Sintesi: si riepilogano le modalità di esposizione in Unico delle cause di esclusione/disapplicazione relative sia al regime delle società non operative che per quelle in perdita sistematica. Tra le cause di disapplicazione delle società in perdita sistematica è ricompresa l’ipotesi di rateizzazione di una plusvalenza patrimoniale, in quanto la stessa costituisce un’agevolazione fiscale. Redazione Fiscale Pag. 2 / 14 Info Fisco 200/2014 PROSPETTO IN UNICO SC: da quest’anno il prospetto da compilare in Unico per le società di capitali è contenuto nel quadro RS (non più nel quadro RF), analogamente alle società di persone. CAUSE DI ESCLUSIONE / DISAPPLICAZIONE: CAUSE DI ESCLUSIONE CAUSE DI DISAPPLICAZIONE In entrambi i casi la causa di esclusione: va verificata sul solo periodo d'imposta oggetto di dichiarazione (2013) esonera dalla compilazione dei righi seguenti del prospetto in Unico (è sempre “totale”, e cioè riferita alla posizione complessiva della società). Sono differenti (anche se vi sono alcune cause in comune) tra: la disciplina delle società non operative e quella delle perdite sistematiche. ed operano, in linea generale, in modo autonomo: l’esonero da applicazione del regime delle società di comodo (cioè “totale”) presuppone la contemporanea presenza di una causa di disapplicazione sia in relazione al test dei ricavi che in relazione alle perdite sistematiche; in tal caso si indicano le sole cause di disapplicazione senza proseguire nella compilazione. Diverse tipologie: le cause di disapplicazione si distinguono tra: a) disapplicazione automatica b) disapplicazione tramite interpello. In entrambi i casi la disapplicazione può essere: totale (per l'intera attività): non si prosegue con la compilazione del prospetto parziale (limitata ad alcuni beni nel test dei ricavi): il prospetto va compilato escludendo: - i beni che non vanno considerati "di comodo" (in automatico o a vauda dell'interpello) - e/o i settori che l'interpello ha considerato essere esclusi. SITUAZIONI DI ESONERO CAUSA DI DISAPPLICAZIONE CAUSA DI ESCLUSIONE DISAPPLICAZ. TOTALE DISAPPLICAZIONE PARZIALE NON SI COMPILA IL PROSPETTO IL PROSPETTO VA COMPILATO ESCLUDENDO I BENI "NON DI COMODO" OPERA SOLO PER LE IMPOSTE NON ESCLUSE NON SI COMPILA IL PROSPETTO A MEZZO INTERPELLO DISAPPLICATIVO DISAPPLICAZ. TOTALE DISAPPLICAZIONE PARZIALE NON SI COMPILA IL PROSPETTO IL PROSPETTO VA COMPILATO ESCLUDENDO I BENI "NON DI COMODO" OPERA SOLO PER LE IMPOSTE NON ESCLUSE CAUSE DI ESCLUSIONE/DISAPPLICAZIONE - COMPILAZIONE DEL PROSPETTO Le cause di esclusione/disapplicazione trovano collocazione nel primo rigo del prospetto riferito al calcolo della non operatività: Unico SC 2014: rigo RS 116 Unico SP 2014: rigo RS11 CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Sono comuni alla disciplina: della non operatività (cd. “test dei ricavi“) delle perdite sistematiche. Redazione Fiscale Info Fisco 200/2014 Pag. 3 / 14 Unico SC 2014 Codice di esclusione (test dei ricavi e perdite sistematiche) Codice di disapplicazione da società non operative e da perdite sistematiche IIDD: va indicato il codice numerico 1, 2 o 3 IRAP/IVA: vanno barrate le relative caselle in relazione alle modalità del riconoscimento della disapplicazione Nelle caselle indicate vanno riportati i seguenti codici: CASELLA CODICI 1 ESCLUSIONE da 1 a 12 2 DISAPPLICAZIONE SOCIETÀ NON OPERATIVE da 2 a 9 e 99 3 SOGGETTO IN PERDITA SISTEMATICA da 2 a 12 e 99 Nota: il prospetto di verifica dell’operatività presenta una struttura analoga a quella dello scorso anno; tuttavia, la casella 1 è stata ridenominata “Disapplicazione società non operative” Tra le cause di esclusione da indicare barrando le caselle sulla sinistra del prospetto vi sono: quella utilizzabile dalle cd “start-up innovative” (solo per Unico SC) per indicare la non applicazione della disciplina delle società “non operative” ed in perdita sistematica l’impegno allo scioglimento assunto in Unico 2014 (cioè l’impegno alla cancellazione dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione, 30/09/2015). Nota: l’assunzione già indicata in Unico2013 configura una causa di disapplicazione automatica da indicare con il cod. 99 CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Unico SP 2014 Redazione Fiscale Info Fisco 200/2014 Pag. 4 / 14 CAUSE DI ESCLUSIONE IN UNICO 2014 Soc. obbligata alla forma di soc. di capitali: 1 Soc. nei 2 esercizi precedenti con dipendenti > 10: 7 Inizio attività: 2 Società con procedure concorsuali: 8 Amministrazione straordinaria: 3 Bilancio – val. prod. > attivo SP: 9 Soc. che controllano soc. quotate: 4 Soc. partecipata > 20% da enti pubblici: 10 Soc.di trasporto pubblico: 5 Studi di settore congrui e coerenti: 11 Soc. con un numero di soci > 50: 6 Società consortili: 12 NON SI COMPILA Esempio1 La Rossi srl è stata costituita il 10/09/2013. Per il 2013, primo anno di attività, opera la causa di esclusione contraddistinta dal codice “2”; in tal caso, rigo RS116 va così compilato: 2 La restante parte del prospetto non va compilata. Esempio2 La Gamma srl è stata costituita nel 2011. In tal caso: non opera la causa di esclusione; il triennio ai fini della disciplina delle società in perdita sistematica non è completo. Pertanto, per la società non operano cause di esclusione / disapplicazione; la stessa non applica comunque la disciplina della “perdita sistematica” mancando il triennio di riferimento. La società dovrà compilare il prospetto ai fini della verifica del test sui ricavi. Analoghe considerazioni valgono se la società fosse stata costituita nel 2012. DISAPPLICAZIONE DA SOCIETÀ NON OPERATIVE IN UNICO 2014 Qualora si compila la casella 2 del prospetto: le condizioni di “disapplicazione” vanno verificate solo per l’esercizio oggetto di verifica (2013) la restante parte del prospetto non va compilata; tuttavia, secondo le istruzioni di Unico: in caso di disapplicazione parziale (codici 4, 5 e 6) il prospetto va compilato non tenendo conto dei valori ai fini dei ricavi /reddito presunto. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Qualora si compila la casella 1 del prospetto: le condizioni di “esclusione” vanno verificate solo per l’esercizio oggetto di verifica (2013) la restante parte del prospetto non va compilata. Redazione Fiscale Info Fisco 200/2014 Pag. 5 / 14 “Casi particolari”: qualora non si abbiano altri beni, diversi da quelli di cui ai predetti codici, da indicare a col. 1 e/o 4 dei righi da RS117 a RS122, va compilata anche la casella “Casi particolari”. Ciò vale anche per Unico SP 2014; in tal caso, la casella “Casi particolari” va compilata se non vi sono altri beni da indicare nelle colonne 1 e/o 4 dei righi da RS12 a RS17. DISAPPLICAZIONE TOTALE N.B.: l’indicazione delle cause di disapplicazione in Unico esclude la compilazione del resto del prospetto. DISAPPLICAZIONE PARZIALE DISAPPLICAZIONE PARZIALE (cause verificatesi nel 2013): - Immobili: 4 - Partecipazioni: 5 - Interpelli precedenti (sui singoli beni): 6 (cod. 7 se l’interpello esonerava da compilazione) N.B.: il prospetto va ordinariamente compilato, escludendo detti beni. …. DISAPPLICAZIONE DA PERDITE SISTEMATICHE IN UNICO 2014 In relazione alle fattispecie in esame si osserva che: CAUSA DI DISAPPLICAZIONE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA va indicato uno dei codici di seguito riportati va compilata la restante parte del prospetto ai fini del test di operatività nella casella 3 va indicato il codice 1 vanno compilati rispettivamente: - Unico SC 2014: i righi da RS117 a RS122 ed il rigo RS123 - Unico SP 2014: la col. 4 dei righi da RS12 a RS17 e il campo 5 di rigo RS18 sempreché non sia stata compilata la casella “Casi particolari”. La restante parte del prospetto non va compilata. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it - DISAPPLICAZIONE TOTALE (cause verificatesi nel 2013): Liquidaz. con impegno a cessaz. in Unico preced.: 99 Procedure concorsuali e liquidazione giudiziaria: 2 Sequestro/confisca dell’azienda: 3 Interpelli precedenti: 7 Società agricole: 8 Eventi eccezionali: 9 Redazione Fiscale Info Fisco 200/2014 Pag. 6 / 14 CAUSE DI DISAPPLICAZIONE (verificatesi nel triennio 2010-2013) Società sottoposte a procedure concorsuali: 2 Perdita + proventi esenti > zero: 9 Società sottoposte a sequestro/confisca: 3 Società che esercitano attività agricola: 10 Partecipazioni delle holding finanziarie: 4 Studi di settore congrui e coerenti: 11 Interpelli precedenti: 5 (o 6 in caso di esonero da compilazione del prospetto) Società con MOL positivo: 7 Soggetti che si trovano nel 1° periodo d’ imposta: 12 Adempimenti e versamenti sospesi/differiti per calamità: 8 Soc. in liquidazione che richiedono la cancellazione dal Registro Imprese entro la dichiarazione successiva: 99 CODICE “9” E RATEIZZAZIONE DELLE PLUSVALENZE Tra le fattispecie di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica rientra anche l’ipotesi (codice “9”) secondo cui: si determina un risultato positivo (>0) in presenza di perdita + importi che non concorrono al reddito per effetto di agevolazioni. Tra tali agevolazioni rientrano anche le plusvalenze rateizzate (art. 86 c. 4 TUIR); pertanto, qualora il risultato fiscale di uno degli anni del triennio sia in perdita (o presenti un reddito inferiore al minimo) a seguito della variazione in diminuzione collegata alla rateizzazione della plusvalenza (la cui tassazione è “rinviata” ai periodi successivi) è possibile neutralizzare tale variazione (68/2013). Nota: l’inclusione della plusvalenza rateizzata tra le agevolazioni è giustificata dall’analogia dell’art.86 TUIR con le norme che dispongono l’esenzione da tassazione delle plusvalenze per le partecipazioni PEX o dei dividendi percepiti da società di capitali (artt. 87 e 89 TUIR). Tuttavia, diversamente da tali agevolazioni, il cui effetto è quello di ridurre “la tassazione in maniera definitiva”, nel caso della plusvalenza rateizzata non si realizza detta definitività. In particolare: Anno di realizzo della plusvalenza periodi successivi il risultato fiscale va incrementato delle rate rinviate agli esercizi successivi, pari alla variazione in diminuzione operata in Unico (4/5 di plusvalenza) il risultato fiscale va decrementato della rata della plusvalenza, pari alla variazione in aumento operata in Unico (1/5 della plusvalenza) CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it PERDITA TRIENNALE SENZA DISAPPLICAZIONE: cod. 1 Redazione Fiscale Info Fisco 200/2014 Pag. 7 / 14 Pertanto, dopo aver rettificato il risultato dell’esercizio di realizzo della plusvalenza e di quelli successivi interessati dalla rateazione, qualora si passi da una perdita (o un reddito inferiore al minimo) ad un reddito è necessario verificare la situazione del triennio di osservazione. Se la società non ricade più nella situazione di perdita sistematica potrà beneficiare della causa di disapplicazione (codice “9”). REDDITO MINIMO E RATEAZIONE PLUSVALENZA: la realizzazione di una plusvalenza patrimoniale, influisce anche sulla determinazione del reddito presunto per le società che risultano di comodo. In particolare, anche il reddito minimo calcolato a campo 5 di rigo RS123/RS18 va rettificato dalle agevolazioni fiscali, tra cui rientra la rateizzazione della plusvalenza. La rettifica va operata sia nell’anno di realizzo della plusvalenza che negli esercizi successivi di imputazione delle rate. SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE Con riferimento ad Unico 2014, quindi: a) b) per le società costituite nel 2013 opera la causa di esclusione (codice “2”) per le società costituite nel 2010 (primo anno del triennio 2010-2012) opera la causa di disapplicazione dalla disciplina delle società in perdita sistematica (codice “12”). Nota: qualora la società sia stata costituita nel 2011 o 2012, posto che il triennio non è completo, la disciplina delle società in perdita sistematica non è applicabile. In tal caso si ritiene che non sia necessario indicare un codice di disapplicazione. In ogni caso il prospetto va compilato ai fini della verifica del test di operatività sui ricavi. DISAPPLICAZIONE A SEGUITO DI INTERPELLO IN UNICO 2014 Se non ricorre ad alcuna delle ipotesi di esclusione/disapplicazione automatica, è dovuta (se non ci si adegua allo status di società di comodo) la presentazione di apposita istanza di interpello (art. 37-bis DPR 600/73) evidenziando la “presenza di oggettive situazioni” che, rispettivamente: test dei ricavi: “hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, nonché del reddito …” perdite sistematiche: hanno condotto la società a dichiarare una perdita fiscale nei 3 periodi d’imposta precedenti. L’istanza va presentata alla DRE entro i 90 giorni precedenti la scadenza del termine ordinario per la presentazione di Unico e l’Agenzia risponde entro 90gg dalla presentazione dell’istanza. In relazione al provvedimento emesso della DRE, si possono presentare le seguenti alternative: 1) accoglimento della richiesta di disapplicazione totale parziale 2) rigetto dell'istanza Si può trattare dell'accoglimento: in toto di una richiesta di disapplicazione parziale parziale della richiesta di disapplicazione totale 3) mancata risposta. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Come anticipato, nel primo periodo d’imposta (ossia in quello di inizio dell’attività) opera: la causa di esclusione “2”: sia per le società non operative che in perdita sistematica la causa di disapplicazione “12”: per le società in perdita sistematica, qualora il 1° anno del triennio è quello di inizio attività (CM 25/2012); rimane dovuto il test dei ricavi. Redazione Fiscale Pag. 8 / 14 Info Fisco 200/2014 Accoglimento condizionato: tutte i provvedimenti di accoglimento (totale o parziale) sono sottoposte alla condizione che "presupposti" e "motivazioni" indicate nell’istanza corrispondano a verità. Ove le motivazioni risultino inizialmente corrette, ma successivamente divengano non più attuali, faranno decadere dalla esclusione. ACCOGLIMENTO TOTALE DELLA RICHIESTA DISAPPLICAZIONE CONCESSA AI FINI REDDITI – CODICI: 1: dal test dei ricavi 2: da perdite sistematiche 3: da entrambe X X DISAPPLICAZIONE AI FINI IRAP/IVA: si procede alla sola barratura N.B.: l’accoglimento TOTALE esclude la compilazione del resto del prospetto. PERIODI SUCCESSIVI La società procederà a valutare se i presupposti che hanno indotto la DRE a concedere la disapplicazione sono rimasti inalterati; in caso di risposta: negativa: se la società non supera il test dei ricavi, dovrà presentare un nuovo interpello positiva: la società darà indicazione della relativa causa di esclusione. Esempio3 La Alfa snc è una società immobiliare di compravendita costituitasi a fine 2009. L'attività è iniziata affidando in appalto la costruzione di una palazzina di 25 appartamenti. Nel 2010 la società ha sostenuto i soli costi di costruzione ed ha proceduto a stipulare alcuni compromessi di vendita, fatturando esclusivamente degli acconti su future vendite. Ha pertanto presentato istanza di disapplicazione totale, concessa dalla DRE. La stessa, considerata la crisi del comparto immobiliare, ha ritenuto di rallentare i lavori; la palazzina risulta ancora in costruzione nel 2013; pertanto, la società: potrà indicare la sola causa di disapplicazione da test dei ricavi in Unico2014, senza procedere ad alcun interpello (se il provvedimento non ha espressamente limitato la disapplicazione al solo 2010). dovrà presentare interpello per le perdite triennali, ove ricorra tale situazione 7 Cod. “7”: da adottare in presenza di disapplicazione totale concessa sul 2010 (in quanto coinvolgeva tutti i beni aziendali) Cod. “6”: da adottare se la disapplicazione sul 2010 era parziale, interessando solo alcuni immobili e per tali immobili si è riproposta la stessa situazione sul 2013. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it 3 Redazione Fiscale Pag. 9 / 14 Info Fisco 200/2014 Modello Irap x Esempio4 DISAPPLICAZIONE AI FINI DEI REDDITI E DELL'IRAP La Gamma Snc ha subito nel 2013 gli effetti di una crisi del settore, con conseguente riduzione sia della produzione che dei ricavi (neppure l'incremento di rimanenze riesce a superare i ricavi minimi presunti), che ha determinato una perdita fiscale di € 20.000. La DRE concede la disapplicazione parziale ai fini dei redditi e dell'Irap (ai fini Iva subisce comunque la limitazione nell'utilizzo dell'eventuale credito). Si suppone la disapplicazione di entrambe le discipline 3 300.000 X 300.000 45.000 40.000 36.000 Nota: l'interpello permette: - di dichiarare la perdita fiscale ai fini Irpef - di non adeguare il reddito ai fini Irap -20.000 x CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLA RICHIESTA In tale situazione: il prospetto va compilato, barrando nel primo rigo le caselle relative all'imposta disapplicata gli effetti della non operatività saranno limitati alle imposte non disapplicate. Redazione Fiscale Pag. 10 / 14 Info Fisco 200/2014 Nel 2014 si ripresenta esattamente la medesima situazione di mercato. La società potrà ritenere applicabile il medesimo interpello disapplicativo ottenuto nel 2013: continuando a tassare il reddito effettivo ai fini Irpef e Irap ritenendosi non operativa ai fini Iva per il 2° anno 6 5 300.000 300.000 45.000 Dichiarazione iva - Rigo VA15 40.000 36.000 Nota: non operativa per il 2° anno 2 ACCOGLIMENTO INTERPELLO AI FINI IVA (caso raro): obbliga all'adeguamento ai fini Irpef/Ires e Irap evita sia la limitazione al suo utilizzo che la perdita in presenza di non operatività nel triennio. IMPUGNAZIONE: l’orientamento della giurisprudenza è ormai a favore della possibilità di ricorrere contro il mancato accoglimento/accoglimento parziale dell’istanza; in tal caso la società dovrà considerarsi operativa e di impugnare l'atto di accertamento successivamente notificato. CASELLA 7 – “CASI PARTICOLARI” La casella 7 “Casi particolari”, va compilata nel caso in cui: nell’esercizio relativo la dichiarazione e nei 2 precedenti (2013, 2012 e 2011 per le società con anno solare) la società non dispone di alcun bene da indicare nel prospetto. In particolare: nella casella in esame va indicato il codice “1” il prospetto non va compilato nel solo esercizio relativo la dichiarazione (2013 per le società con esercizio solare) la società non dispone di alcun bene da indicare nel prospetto; in particolare: nella casella in esame va indicato il codice “2” non vanno compilati le col. 4 “Valore dell’esercizio” ed il campo 5 “Reddito presunto” del rigo RS123 di Unico SC 2014 (o RS18 di Unico SP 2014). SOCIETÀ DI COMODO E RIVALUTAZIONE IMMOBILI Per gli immobili oggetto di rivalutazione (ex DL 185/2008), con riconoscimento della stessa ai fini fiscali, l’Agenzia, nella RM 101/2013 ha precisato che: nella determinazione delle medie dell’esercizio e dei 2 precedenti va assunto il valore rilevante “nei singoli periodi d’imposta presi in considerazione per la determinazione del valore medio dei medesimi immobili”. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Esempio5 Redazione Fiscale Di conseguenza 2013 2014 2015 Info Fisco 200/2014 Pag. 11 / 14 è necessario considerare: - per il 2011 e 2012 il valore non rivalutato - per il 2013 il valore rivalutato va assunto: - il valore non rivalutato per il 2012 - il valore rivalutato per 2013 e 2014 rileva il valore rivalutato per l’intero triennio di riferimento : Nota: in caso di rivalutazione (ex L. 147/2013), posto che l’effetto fiscale (obbligatorio) si realizza a dal 2016 con riferimento al 2013, va considerato il valore non rivalutato per il triennio 2011 – 2013. TEST OPERATIVITÀ: nella RM 101/2013 l’Agenzia specifica che ai fini del test di operatività: APPLICAZIONE solo agli immobili abitativi acquisiti/rivalutati nell’esercizio e nei 2 precedenti agli immobili ad uso non abitativo. RIEPILOGO CAUSE DI ESCLUSIONE/DISAPPLICAZIONE CASELLA 1 – CAUSE DI ESCLUSIONE COD.1 SOCIETÀ OBBLIGATE A COSTITUIRSI IN FORMA DI SOCIETÀ DI CAPITALI (non previsto per Unico SP) E’ il caso, ad esempio, del CAF COD.2 SOGGETTI CHE SI TROVANO NEL PRIMO PERIODO D’IMPOSTA Si tratta del 1° periodo d’imposta, che coincide con l’apertura della partita IVA, a prescindere dalla costituzione o dall’inizio dell’attività produttiva. Non rientrano nell’esclusione le società neocostituite a seguito di un’operazione di conferimento, trasformazione, scissione e fusione considerato che non si tratta di una nuova attività ma della prosecuzione dell’attività svolta dal soggetto conferente, società trasformata, scissa, fusa COD.3 SOCIETÀ IN AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA O STRAORDINARIA Il riferimento all’amministrazione controllata deve intendersi superato (CM 25/2007) COD.4 SOCIETÀ ED ENTI CHE CONTROLLANO SOCIETÀ ED ENTI I CUI TITOLI SONO NEGOZIATI IN MERCATI Tale causa di esclusione è soddisfatta se entro la chiusura del periodo d’imposta è intervenuta la delibera di ammissione alla negoziazione sul mercato borsistico da parte dell’autorità di vigilanza. COD.5 SOCIETÀ ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO COD.6 SOCIETÀ CON UN NUMERO DI SOCI NON INFERIORE A 50 La condizione è collegata al fatto che la soglia di 50 soci esprime una dimensione in sé sufficiente per escludere, relativamente alle società non quotate, la presunzione di non operatività. Il requisito è soddisfatto se lo stesso sussiste per la maggior parte del periodo d’imposta. COD.7 SOCIETÀ CON NUMERO DIPENDENTI MAI INFERIORE A 10 Società in cui il numero dei lavoratori subordinati (a tempo indeterminato o meno) non è mai stato < 10: in tutti i giorni (N.B.: non è un valore medio) dell'esercizio in oggetto e nei 2 precedenti Sono esclusi i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente (collaboratori a progetto, amministratori, ecc.). CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it ALIQUOTA 4% 6% Redazione Fiscale Info Fisco 200/2014 Pag. 12 / 14 COD.8 SOCIETÀ ASSOGGETTATE A PROCEDURE CONCORSUALI Trattasi di società in fallite, in liquidazione giudiziaria o coatta amministrativa e in concordato preventivo. COD.9 SOCIETÀ CON UN VALORE DELLA PRODUZIONE > TOTALE ATTIVO SP L’esonero è riconosciuto qualora: Val. della Produzione (voce “A” del Bil. UE) > Totale Attivo SP del Bil.UE La verifica in esame va effettuata: per le società di persone non obbligate alla redazione del bilancio; pertanto, per la determinazione del totale dell’attivo dello SP le immobilizzazioni vanno considerate al netto dei relativi fondi ammortamento per le società in contabilità semplificata, considerando quanto detto per società di persone; a tal fine è necessaria la redazione di un apposito prospetto patrimoniale. COD.11 SOCIETÀ CONGRUE E COERENTI AGLI STUDI DI SETTORE La società risulta: - Congrua (anche per adeguamento); - Coerente a tutti gli “indici di coerenza” (N.B: non anche agli INE) In particolare, la congruità si ottiene considerando, oltre al ricavo puntuale: i maggiori ricavi derivanti dall’applicazione degli INE la riduzione collegata all’applicazione dei correttivi anticrisi. Per l’Agenzia non è “congrua”, ai fini della verifica della causa di esclusione, la società che si colloca all’interno del cd “intervallo di confidenza” (ricavo minimo / ricavo puntuale). Mentre, ai fini della coerenza, se uno degli indicatori di coerenza risulti “non calcolabile”, si ritiene che, qualora gli altri indicatori risultino comunque coerenti, la società possa essere considerata “complessivamente” coerente. COD.12 SOCIETÀ CONSORTILI CASELLA 2 – CAUSE DISAPPLICAZIONE SOCIETÀ NON OPERATIVE COD.2 SOCIETÀ SOTTOPOSTE A PROCEDURA CONCORSUALE Si tratta delle società: in stato di fallimento in liquidazione giudiziaria o coatta amministrativa in concordato preventivo in amministrazione straordinaria. La causa opera dall’ anno precedente l’inizio della procedura i cui termini di presentazione della dichiarazione dei redditi scadono dopo l’inizio della procedura. COD.3 SOCIETÀ SOTTOPOSTE A SEQUESTRO O CON NOMINA DI UN AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO La causa in esame opera a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è nominato l’amministratore giudiziario e nei successivi fino a quando permane l’amministrazione giudiziaria. COD.4 SOCIETÀ I CUI IMMOBILI SONO LOCATI A ENTI PUBBLICI O LOCATI A CANONE VINCOLATO La disapplicazione è parziale e opera limitatamente a tali immobili. COD.5 SOCIETÀ CHE DETENGONO PARTECIPAZIONI IN: 1. SOCIETÀ NON DI COMODO 2. SOCIETÀ ESCLUSE DALLA DISCIPLINA, ANCHE A SEGUITO DI ACCOGLIMENTO DELL’INTERPELLO CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it COD.10 SOCIETÀ PARTECIPATE DA ENTI PUBBLICI PER ALMENO IL 20% La soglia di partecipazione deve sussistere per la maggior parte dell’esercizio; secondo la RM 373/2008 la partecipazione del soggetto pubblico nella società deve essere diretta. Redazione Fiscale Info Fisco 200/2014 Pag. 13 / 14 3. SOCIETÀ COLLEGATE NON RESIDENTI CUI SI APPLICA L’ART. 168, TUIR La disapplicazione è parziale e opera limitatamente a tali partecipazioni. COD. SOCIETÀ CHE HANNO OTTENUTO L’ACCOGLIMENTO DELL’INTERPELLO DISAPPLICATIVO IN 6e7 RELAZIONE A UN PRECEDENTE PERIODO D’IMPOSTA La disapplicazione è parziale e opera limitatamente alle circostanze oggettive che non hanno subito modificazioni. Qualora non vi sia l’obbligo di compilazione del prospetto va indicato il codice “7”. COD.8 SOCIETÀ CHE ESERCITANO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITÀ AGRICOLA Si tratta delle società che esercitano esclusivamente attività agricola (art. 2135 C.c.) COD.99 SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE CHE RICHIEDONO LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE Le società in liquidazione ordinaria sono soggette alla disciplina delle società non operative, salvo la possibilità di presentare un interpello disapplicativo. Qualora le stesse assumano l’impegno, in dichiarazione, di chiudere la liquidazione, e pertanto di cancellarsi dal Registro Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva (30/09/2015) sono escluse dalla disciplina per il 2013, 2014 e 2015. Il codice in esame va utilizzato solo se il soggetto ha assunto l’impegno della cancellazione dal Registro Imprese nelle precedenti dichiarazioni. In caso di assunzione dell’impegno in UNICO 2014 è invece necessario barrare la casella “Impegno allo scioglimento”. CASELLA 3 – DISAPPLICAZIONE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA COD.2 SOCIETÀ SOTTOPOSTE A PROCEDURA CONCORSUALE Si tratta delle società: in stato di fallimento in liquidazione giudiziaria o coatta amministrativa in concordato preventivo in amministrazione straordinaria. La causa opera dall’ anno precedente l’inizio della procedura i cui termini di presentazione della dichiarazione dei redditi scadono dopo l’inizio della procedura. COD.3 SOCIETÀ SOTTOPOSTE A SEQUESTRO/CONFISCA La causa in esame opera dal periodo d’imposta nel corso del quale è nominato l’amministratore giudiziario e nei successivi fino a quando permane l’amministrazione giudiziaria. COD.4 SOCIETÀ CHE DETENGONO PARTECIPAZIONI (ISCRITTE TRA IMM. FINANZIARIE) IN: 1. SOCIETÀ NON IN PERDITA SISTEMICA 2. SOCIETÀ ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA, ANCHE A SEGUITO DI ACCOGLIMENTO DELL’INTERPELLO SOCIETÀ COLLEGATE NON RESIDENTI CUI SI APPLICA L’ART. 168, TUIR La disapplicazione opera a condizione che la società non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni. Al riguardo, la CM 1/2013 ha specificato che la causa in esame, a differenza dell’analoga prevista per le società non operative, “non opera in modo parziale”. COD. SOCIETÀ CHE HANNO OTTENUTO L’ACCOGLIMENTO DELL’INTERPELLO DISAPPLICATIVO IN 5e6 RELAZIONE A UN PRECEDENTE PERIODO D’IMPOSTA La disapplicazione è parziale e opera limitatamente alle circostanze che non hanno subito modificazioni. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it COD.9 SOCIETÀ PER LE QUALI GLI ADEMPIMENTI E I VERSAMENTI SONO STATI SOSPESI / DIFFERITI Si tratta delle società per le quali gli adempimenti ed i versamenti sono stati sospesi / differiti per effetto della dichiarazione dello stato di emergenza (art.5, L. 225/92); dette società disapplicano la disciplina in esame limitatamente all’anno in cui si è verificato l’evento calamitoso ed a quello successivo. Redazione Fiscale Info Fisco 200/2014 Pag. 14 / 14 Nel caso non vi sia l’obbligo di compilazione del prospetto va indicato il codice “6”. COD.7 SOCIETÀ CON MOL POSITIVO va indicato il codice 8 quale causa di esclusione; infatti, sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore i contribuenti che determinano il reddito con criteri “forfetari” .Tali soggetti dovranno comunque compilare il modello studi, ad eccezione del quadro F/G dei dati contabili. COD.8 SOCIETÀ PER LE QUALI GLI ADEMPIMENTI E I VERSAMENTI SONO STATI SOSPESI / DIFFERITI Si tratta delle società per le quali gli adempimenti ed i versamenti sono stati sospesi / differiti per effetto della dichiarazione dello stato di emergenza (art. 5,L. 225/92); dette società disapplicano la disciplina in esame limitatamente all’anno in cui si è verificato l’evento calamitoso ed a quello successivo. SOCIETÀ CHE Società con risultato positivo per presenza di proventi esenti, esclusi, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta / imposta sostitutiva, agevolazioni Società per le quali risulta positiva la seguente somma: perdita + importi che non concorrono al reddito per proventi esenti/esclusi, soggetti a ritenuta, agevolazioni. Tale fattispecie si riscontra in presenza di: plusvalenze da partecipazioni PEX (art. 87, TUIR) percezione di dividendi da parte di società di capitali, non tassati nella misura del 95% (art. 89, TUIR) agevolazioni quali, ad esempio, deduzioni forfetarie per autotrasportatori e agenti, detassazione Tremonti-ter, rateizzazione plusvalenze patrimoniali, ecc.. Deduzione ACE: anche se non può determinare una perdita, può comunque influenzare l’ammontare del reddito che potrebbe ridursi al di sotto del livello minimo presunto, causando una situazione di perdita sistematica. COD.10 SOCIETÀ CHE ESERCITANO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITÀ AGRICOLA Si tratta delle società che esercitano esclusivamente attività agricola (art. 2135 C.c.) COD.11 SOCIETÀ CONGRUE E COERENTI AGLI STUDI DI SETTORE A differenza dell’analoga fattispecie relativa le cause di esclusione, la verifica della congruità o coerenza va effettuata nel triennio di osservazione. COD.12 SOGGETTI CHE SI TROVANO NEL PRIMO PERIODO D’IMPOSTA Il 1° periodo d’imposta è quello di inizio dell’attività che coincide con l’apertura della partita IVA, a prescindere dall’inizio dell’attività produttiva. Non rientrano in tale fattispecie le società neocostituite a seguito di un’operazione di conferimento, trasformazione, scissione e fusione considerato che non si tratta di una nuova attività ma della prosecuzione dell’attività svolta dal soggetto conferente, società trasformata, scissa, fusa. Poiché le cause di disapplicazione vanno verificate nel triennio di osservazione (2012 – 2010), si ritiene che le società costituite nel 1° anno del triennio, ossia nel 2010, possano disapplicare la disciplina in esame. COD.99 SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA, CHE RICHIEDONO LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE ENTRO IL TERMINE DELLA DICHIARAZIONE SUCCESSIVA Le società in liquidazione ordinaria sono soggette alla disciplina delle società non operative, salvo la possibilità di presentare un interpello disapplicativo. Qualora le stesse assumano l’impegno, in dichiarazione, di chiudere la liquidazione, e pertanto di cancellarsi dal Registro Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva (30/09/2015) sono escluse dalla disciplina per il 2013, 2014 e 2015. Il codice in esame va utilizzato solo se il soggetto ha assunto l’impegno della cancellazione dal Registro Imprese nelle precedenti dichiarazioni. In caso di assunzione dell’impegno in UNICO 2014 è invece necessario barrare la casella “Impegno allo scioglimento”. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it COD.9