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di comodo
Anno 2014
N. RF200
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 14
La Nuova Redazione Fiscale
ODCEC VASTO
OGGETTO
SOCIETÀ DI COMODO - CAUSE DI ESCLUSIONE E DISAPPLICAZIONE
RIFERIMENTI
ART. 30 L. 724/94 E ART. 2 DL 138/2011; RM 68/2013 E RM 101/2013; ISTRUZIONI UNICO
CIRCOLARE DEL 17/07/2014
Come noto, sono considerate “di comodo” le società:
1) “non operative”: cioè quelle che conseguono ricavi effettivi < ricavi presunti individuati
applicando prefissate percentuali a specifiche voci dell’attivo (cd. “test dei ricavi”)
2) “in perdita sistematica”: cioè quelle che, pur superando il test sui ricavi:
 risultano in perdita fiscale nei 3 periodi d’imposta precedenti
 ovvero, nei 3 periodi precedenti:
- risultano in perdita fiscale per 2 periodi d’imposta
- per il restante periodo, dichiarano un reddito inferiore a quello minimo presunto.
Società con meno di 3 periodi: alle società costituite da meno di 3 periodi
 la disciplina sulle società in perdita sistematica non è applicabile
 mentre risulta applicabile il test dei ricavi.
CONSEGUENZE: la qualifica di società “non operativa” e “in perdita sistematica” comporta:
a) nel periodo d’imposta interessato:
 l’obbligo di:
 IRES / IRPEF: dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto
 IRAP: dichiarare un valore della produzione minimo (determinato aumentando il reddito
minimo ai fini delle imposte dirette di alcune componenti indeducibili)
 IRES: applicare la maggiorazione IRES del 10,50%
 l’utilizzo delle perdite fiscali pregresse in diminuzione solo della parte di reddito
eccedente il minimo presunto
b) nell’anno successivo a quello “di comodo”:
 l’impossibilità di chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA
dichiarato per il periodo d’imposta “di comodo” (si applica anche al credito infrannuale)
 la perdita del credito IVA se per 3 periodi consecutivi la società “non operativa” (il concetto
non si applica alle perdite sistematiche) ha dichiarato un volume d’affari < ricavi minimi.
CREDITO IVA e SOCIETA' DI COMODO
PERD. SISTEM.: PERDITA SISTEM.
PERD. SISTEM.
PERD. SISTEM.
TEST RICAVI:
DI COMODO
RIC. DICH. < RIC. PRES.
01/01/09
01/01/10
01/01/11
01/01/12
Ri mb./comp. i n F24Ri mb./comp. i n F24 Ri mb./comp. i n F24
6099/2013
01/01/13
Ri mb./comp. i n F24
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it
NO Rimb./comp.
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Sintesi: si riepilogano le modalità di esposizione in Unico delle cause di esclusione/disapplicazione
relative sia al regime delle società non operative che per quelle in perdita sistematica. Tra le cause di
disapplicazione delle società in perdita sistematica è ricompresa l’ipotesi di rateizzazione di una
plusvalenza patrimoniale, in quanto la stessa costituisce un’agevolazione fiscale.
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Info Fisco 200/2014
PROSPETTO IN UNICO SC: da quest’anno il prospetto da compilare in Unico per le società di capitali
è contenuto nel quadro RS (non più nel quadro RF), analogamente alle società di persone.
CAUSE DI ESCLUSIONE / DISAPPLICAZIONE:
CAUSE DI
ESCLUSIONE
CAUSE DI
DISAPPLICAZIONE
In entrambi i casi la causa di esclusione:
 va verificata sul solo periodo d'imposta oggetto di dichiarazione (2013)
 esonera dalla compilazione dei righi seguenti del prospetto in Unico (è sempre “totale”,
e cioè riferita alla posizione complessiva della società).
Sono differenti (anche se vi sono alcune cause in comune) tra:
 la disciplina delle società non operative
 e quella delle perdite sistematiche.
ed operano, in linea generale, in modo autonomo: l’esonero da applicazione del regime
delle società di comodo (cioè “totale”) presuppone la contemporanea presenza di una causa
di disapplicazione sia in relazione al test dei ricavi che in relazione alle perdite sistematiche;
in tal caso si indicano le sole cause di disapplicazione senza proseguire nella compilazione.
Diverse tipologie: le cause di disapplicazione si distinguono tra:
a) disapplicazione automatica
b) disapplicazione tramite interpello.
In entrambi i casi la disapplicazione può essere:
 totale (per l'intera attività): non si prosegue con la compilazione del prospetto
 parziale (limitata ad alcuni beni nel test dei ricavi): il prospetto va compilato escludendo:
- i beni che non vanno considerati "di comodo" (in automatico o a vauda dell'interpello)
- e/o i settori che l'interpello ha considerato essere esclusi.
SITUAZIONI DI ESONERO
CAUSA DI
DISAPPLICAZIONE
CAUSA DI
ESCLUSIONE
DISAPPLICAZ.
TOTALE
DISAPPLICAZIONE
PARZIALE
NON SI
COMPILA
IL PROSPETTO
IL PROSPETTO
VA COMPILATO
ESCLUDENDO I
BENI "NON DI
COMODO"
OPERA SOLO
PER LE IMPOSTE
NON ESCLUSE
NON SI
COMPILA
IL PROSPETTO
A MEZZO INTERPELLO
DISAPPLICATIVO
DISAPPLICAZ.
TOTALE
DISAPPLICAZIONE
PARZIALE
NON SI
COMPILA
IL PROSPETTO
IL PROSPETTO
VA COMPILATO
ESCLUDENDO I
BENI "NON DI
COMODO"
OPERA SOLO
PER LE IMPOSTE
NON ESCLUSE
CAUSE DI ESCLUSIONE/DISAPPLICAZIONE - COMPILAZIONE DEL PROSPETTO
Le cause di esclusione/disapplicazione trovano collocazione nel primo rigo del prospetto riferito
al calcolo della non operatività:
 Unico SC 2014: rigo RS 116
 Unico SP 2014: rigo RS11
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Sono comuni alla disciplina:
 della non operatività (cd. “test dei ricavi“)
 delle perdite sistematiche.
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Unico SC 2014
Codice di esclusione
(test dei ricavi e perdite sistematiche)
Codice di disapplicazione
da società non operative e da perdite sistematiche
IIDD: va indicato il codice numerico 1, 2 o 3
IRAP/IVA: vanno barrate le relative caselle
in relazione alle modalità del
riconoscimento della disapplicazione
Nelle caselle indicate vanno riportati i seguenti codici:
CASELLA
CODICI
1
ESCLUSIONE
da 1 a 12
2
DISAPPLICAZIONE SOCIETÀ NON OPERATIVE
da 2 a 9 e 99
3
SOGGETTO IN PERDITA SISTEMATICA
da 2 a 12 e 99
Nota: il prospetto di verifica dell’operatività presenta una struttura analoga a quella dello scorso
anno; tuttavia, la casella 1 è stata ridenominata “Disapplicazione società non operative”
Tra le cause di esclusione da indicare barrando le caselle sulla sinistra del prospetto vi sono:
 quella utilizzabile dalle cd “start-up innovative” (solo per Unico SC) per indicare la non
applicazione della disciplina delle società “non operative” ed in perdita sistematica
 l’impegno allo scioglimento assunto in Unico 2014 (cioè l’impegno alla cancellazione dal
Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione, 30/09/2015).
Nota: l’assunzione già indicata in Unico2013 configura una causa di disapplicazione automatica da
indicare con il cod. 99
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Unico SP 2014
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CAUSE DI ESCLUSIONE IN UNICO 2014
Soc. obbligata alla forma di soc. di capitali: 1
Soc. nei 2 esercizi precedenti con dipendenti > 10: 7
Inizio attività: 2
Società con procedure concorsuali: 8
Amministrazione straordinaria: 3
Bilancio – val. prod. > attivo SP: 9
Soc. che controllano soc. quotate: 4
Soc. partecipata > 20% da enti pubblici: 10
Soc.di trasporto pubblico: 5
Studi di settore congrui e coerenti: 11
Soc. con un numero di soci > 50: 6
Società consortili: 12
NON SI COMPILA
Esempio1
La Rossi srl è stata costituita il 10/09/2013. Per il 2013, primo anno di attività, opera la causa
di esclusione contraddistinta dal codice “2”; in tal caso, rigo RS116 va così compilato:
2
La restante parte del prospetto non va compilata.
Esempio2
La Gamma srl è stata costituita nel 2011. In tal caso:
 non opera la causa di esclusione;
 il triennio ai fini della disciplina delle società in perdita sistematica non è completo.
Pertanto, per la società non operano cause di esclusione / disapplicazione; la stessa non
applica comunque la disciplina della “perdita sistematica” mancando il triennio di riferimento.
La società dovrà compilare il prospetto ai fini della verifica del test sui ricavi.
Analoghe considerazioni valgono se la società fosse stata costituita nel 2012.
DISAPPLICAZIONE DA SOCIETÀ NON OPERATIVE IN UNICO 2014
Qualora si compila la casella 2 del prospetto:
 le condizioni di “disapplicazione” vanno verificate solo per l’esercizio oggetto di verifica (2013)
 la restante parte del prospetto non va compilata; tuttavia, secondo le istruzioni di Unico:
 in caso di disapplicazione parziale (codici 4, 5 e 6)
 il prospetto va compilato non tenendo conto dei valori ai fini dei ricavi /reddito presunto.
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Qualora si compila la casella 1 del prospetto:
 le condizioni di “esclusione” vanno verificate solo per l’esercizio oggetto di verifica (2013)
 la restante parte del prospetto non va compilata.
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“Casi particolari”: qualora non si abbiano altri beni, diversi da quelli di cui ai predetti codici, da
indicare a col. 1 e/o 4 dei righi da RS117 a RS122, va compilata anche la casella “Casi particolari”.
Ciò vale anche per Unico SP 2014; in tal caso, la casella “Casi particolari” va compilata se non vi
sono altri beni da indicare nelle colonne 1 e/o 4 dei righi da RS12 a RS17.
DISAPPLICAZIONE TOTALE
N.B.: l’indicazione delle cause di
disapplicazione in Unico esclude la
compilazione del resto del prospetto.
DISAPPLICAZIONE PARZIALE
DISAPPLICAZIONE PARZIALE (cause verificatesi nel 2013):
- Immobili: 4
- Partecipazioni: 5
- Interpelli precedenti (sui singoli beni): 6
(cod. 7 se l’interpello esonerava da compilazione)
N.B.: il prospetto va ordinariamente
compilato, escludendo detti beni.
….
DISAPPLICAZIONE DA PERDITE SISTEMATICHE IN UNICO 2014
In relazione alle fattispecie in esame si osserva che:
CAUSA DI
DISAPPLICAZIONE
SOCIETÀ IN PERDITA
SISTEMATICA




va indicato uno dei codici di seguito riportati
va compilata la restante parte del prospetto ai fini del test di operatività
nella casella 3 va indicato il codice 1
vanno compilati rispettivamente:
- Unico SC 2014: i righi da RS117 a RS122 ed il rigo RS123
- Unico SP 2014: la col. 4 dei righi da RS12 a RS17 e il campo 5 di rigo RS18
sempreché non sia stata compilata la casella “Casi particolari”.
La restante parte del prospetto non va compilata.
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-
DISAPPLICAZIONE TOTALE (cause verificatesi nel 2013):
Liquidaz. con impegno a cessaz. in Unico preced.: 99
Procedure concorsuali e liquidazione giudiziaria: 2
Sequestro/confisca dell’azienda: 3
Interpelli precedenti: 7
Società agricole: 8
Eventi eccezionali: 9
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CAUSE DI DISAPPLICAZIONE (verificatesi nel triennio 2010-2013)
Società sottoposte a procedure concorsuali: 2
Perdita + proventi esenti > zero: 9
Società sottoposte a sequestro/confisca: 3
Società che esercitano attività agricola: 10
Partecipazioni delle holding finanziarie: 4
Studi di settore congrui e coerenti: 11
Interpelli precedenti: 5 (o 6 in caso di esonero da
compilazione del prospetto)
Società con MOL positivo: 7
Soggetti che si trovano nel 1° periodo d’ imposta: 12
Adempimenti e versamenti sospesi/differiti per calamità: 8
Soc. in liquidazione che richiedono la cancellazione dal
Registro Imprese entro la dichiarazione successiva: 99
CODICE “9” E RATEIZZAZIONE DELLE PLUSVALENZE
Tra le fattispecie di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica rientra
anche l’ipotesi (codice “9”) secondo cui:
 si determina un risultato positivo (>0)
 in presenza di perdita + importi che non concorrono al reddito per effetto di agevolazioni.
Tra tali agevolazioni rientrano anche le plusvalenze rateizzate (art. 86 c. 4 TUIR); pertanto,
qualora il risultato fiscale di uno degli anni del triennio sia in perdita (o presenti un reddito inferiore
al minimo) a seguito della variazione in diminuzione collegata alla rateizzazione della
plusvalenza (la cui tassazione è “rinviata” ai periodi successivi) è possibile neutralizzare tale
variazione (68/2013).
Nota: l’inclusione della plusvalenza rateizzata tra le agevolazioni è giustificata dall’analogia
dell’art.86 TUIR con le norme che dispongono l’esenzione da tassazione delle plusvalenze per le
partecipazioni PEX o dei dividendi percepiti da società di capitali (artt. 87 e 89 TUIR).
Tuttavia, diversamente da tali agevolazioni, il cui effetto è quello di ridurre “la tassazione in maniera
definitiva”, nel caso della plusvalenza rateizzata non si realizza detta definitività.
In particolare:
Anno di realizzo
della plusvalenza
periodi successivi
il risultato fiscale va incrementato delle rate rinviate agli esercizi successivi,
pari alla variazione in diminuzione operata in Unico (4/5 di plusvalenza)
il risultato fiscale va decrementato della rata della plusvalenza, pari alla
variazione in aumento operata in Unico (1/5 della plusvalenza)
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PERDITA TRIENNALE SENZA
DISAPPLICAZIONE: cod. 1
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Pertanto, dopo aver rettificato il risultato dell’esercizio di realizzo della plusvalenza e di quelli
successivi interessati dalla rateazione, qualora si passi da una perdita (o un reddito inferiore al
minimo) ad un reddito è necessario verificare la situazione del triennio di osservazione.
Se la società non ricade più nella situazione di perdita sistematica potrà beneficiare della
causa di disapplicazione (codice “9”).
REDDITO MINIMO E RATEAZIONE PLUSVALENZA: la realizzazione di una plusvalenza patrimoniale,
influisce anche sulla determinazione del reddito presunto per le società che risultano di comodo.
In particolare, anche il reddito minimo calcolato a campo 5 di rigo RS123/RS18 va rettificato dalle
agevolazioni fiscali, tra cui rientra la rateizzazione della plusvalenza. La rettifica va operata sia nell’anno
di realizzo della plusvalenza che negli esercizi successivi di imputazione delle rate.
SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE
Con riferimento ad Unico 2014, quindi:
a)
b)
per le società costituite nel 2013 opera la causa di esclusione (codice “2”)
per le società costituite nel 2010 (primo anno del triennio 2010-2012) opera la causa di
disapplicazione dalla disciplina delle società in perdita sistematica (codice “12”).
Nota: qualora la società sia stata costituita nel 2011 o 2012, posto che il triennio non è completo, la
disciplina delle società in perdita sistematica non è applicabile. In tal caso si ritiene che non sia
necessario indicare un codice di disapplicazione. In ogni caso il prospetto va compilato ai fini della
verifica del test di operatività sui ricavi.
DISAPPLICAZIONE A SEGUITO DI INTERPELLO IN UNICO 2014
Se non ricorre ad alcuna delle ipotesi di esclusione/disapplicazione automatica, è dovuta (se non
ci si adegua allo status di società di comodo) la presentazione di apposita istanza di interpello
(art. 37-bis DPR 600/73) evidenziando la “presenza di oggettive situazioni” che, rispettivamente:
 test dei ricavi: “hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi delle
rimanenze e dei proventi, nonché del reddito …”
 perdite sistematiche: hanno condotto la società a dichiarare una perdita fiscale nei 3 periodi
d’imposta precedenti.
L’istanza va presentata alla DRE entro i 90 giorni precedenti la scadenza del termine ordinario
per la presentazione di Unico e l’Agenzia risponde entro 90gg dalla presentazione dell’istanza.
In relazione al provvedimento emesso della DRE, si possono presentare le seguenti alternative:
1) accoglimento della richiesta di disapplicazione
 totale
 parziale
2) rigetto dell'istanza
Si può trattare dell'accoglimento:
 in toto di una richiesta di disapplicazione parziale
 parziale della richiesta di disapplicazione totale
3) mancata risposta.
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Come anticipato, nel primo periodo d’imposta (ossia in quello di inizio dell’attività) opera:
 la causa di esclusione “2”: sia per le società non operative che in perdita sistematica
 la causa di disapplicazione “12”: per le società in perdita sistematica, qualora il 1° anno
del triennio è quello di inizio attività (CM 25/2012); rimane dovuto il test dei ricavi.
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Info Fisco 200/2014
Accoglimento condizionato: tutte i provvedimenti di accoglimento (totale o parziale) sono sottoposte
alla condizione che "presupposti" e "motivazioni" indicate nell’istanza corrispondano a verità.
Ove le motivazioni risultino inizialmente corrette, ma successivamente divengano non più attuali,
faranno decadere dalla esclusione.
ACCOGLIMENTO TOTALE DELLA RICHIESTA
DISAPPLICAZIONE CONCESSA
AI FINI REDDITI – CODICI:
1: dal test dei ricavi
2: da perdite sistematiche
3: da entrambe
X
X
DISAPPLICAZIONE AI FINI
IRAP/IVA: si procede alla
sola barratura
N.B.: l’accoglimento TOTALE esclude la compilazione del resto del prospetto.
PERIODI SUCCESSIVI
La società procederà a valutare se i presupposti che hanno indotto la DRE a concedere la
disapplicazione sono rimasti inalterati; in caso di risposta:
 negativa: se la società non supera il test dei ricavi, dovrà presentare un nuovo interpello
 positiva: la società darà indicazione della relativa causa di esclusione.
Esempio3
La Alfa snc è una società immobiliare di compravendita costituitasi a fine 2009. L'attività è
iniziata affidando in appalto la costruzione di una palazzina di 25 appartamenti. Nel 2010 la
società ha sostenuto i soli costi di costruzione ed ha proceduto a stipulare alcuni
compromessi di vendita, fatturando esclusivamente degli acconti su future vendite.
Ha pertanto presentato istanza di disapplicazione totale, concessa dalla DRE.
La stessa, considerata la crisi del comparto immobiliare, ha ritenuto di rallentare i lavori; la
palazzina risulta ancora in costruzione nel 2013; pertanto, la società:
 potrà indicare la sola causa di disapplicazione da test dei ricavi in Unico2014, senza
procedere ad alcun interpello (se il provvedimento non ha espressamente limitato la
disapplicazione al solo 2010).
 dovrà presentare interpello per le perdite triennali, ove ricorra tale situazione
7
Cod. “7”: da adottare in presenza di disapplicazione totale concessa
sul 2010 (in quanto coinvolgeva tutti i beni aziendali)
Cod. “6”: da adottare se la disapplicazione sul 2010 era parziale,
interessando solo alcuni immobili e per tali immobili si è riproposta
la stessa situazione sul 2013.
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3
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Modello Irap
x
Esempio4
DISAPPLICAZIONE AI FINI DEI REDDITI E DELL'IRAP
La Gamma Snc ha subito nel 2013 gli effetti di una crisi del settore, con conseguente
riduzione sia della produzione che dei ricavi (neppure l'incremento di rimanenze riesce a
superare i ricavi minimi presunti), che ha determinato una perdita fiscale di € 20.000.
La DRE concede la disapplicazione parziale ai fini dei redditi e dell'Irap (ai fini Iva subisce
comunque la limitazione nell'utilizzo dell'eventuale credito).
Si suppone la disapplicazione di
entrambe le discipline
3
300.000
X
300.000
45.000
40.000
36.000
Nota: l'interpello permette:
- di dichiarare la perdita fiscale ai fini Irpef
- di non adeguare il reddito ai fini Irap
-20.000
x
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ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLA RICHIESTA
In tale situazione:
 il prospetto va compilato, barrando nel primo rigo le caselle relative all'imposta disapplicata
 gli effetti della non operatività saranno limitati alle imposte non disapplicate.
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Info Fisco 200/2014
Nel 2014 si ripresenta esattamente la medesima situazione di mercato.
La società potrà ritenere applicabile il medesimo interpello disapplicativo ottenuto nel 2013:
 continuando a tassare il reddito effettivo ai fini Irpef e Irap
 ritenendosi non operativa ai fini Iva per il 2° anno
6
5
300.000
300.000
45.000
Dichiarazione iva - Rigo VA15
40.000
36.000
Nota: non operativa per il 2° anno
2
ACCOGLIMENTO INTERPELLO AI FINI IVA (caso raro):
 obbliga all'adeguamento ai fini Irpef/Ires e Irap
 evita sia la limitazione al suo utilizzo che la perdita in presenza di non operatività nel triennio.
IMPUGNAZIONE: l’orientamento della giurisprudenza è ormai a favore della possibilità di ricorrere
contro il mancato accoglimento/accoglimento parziale dell’istanza; in tal caso la società dovrà
considerarsi operativa e di impugnare l'atto di accertamento successivamente notificato.
CASELLA 7 – “CASI PARTICOLARI”
La casella 7 “Casi particolari”, va compilata nel caso in cui:
 nell’esercizio relativo la dichiarazione e nei 2 precedenti (2013, 2012 e 2011 per le società con
anno solare) la società non dispone di alcun bene da indicare nel prospetto. In particolare:
 nella casella in esame va indicato il codice “1”
 il prospetto non va compilato
 nel solo esercizio relativo la dichiarazione (2013 per le società con esercizio solare) la società
non dispone di alcun bene da indicare nel prospetto; in particolare:
 nella casella in esame va indicato il codice “2”
 non vanno compilati le col. 4 “Valore dell’esercizio” ed il campo 5 “Reddito presunto” del
rigo RS123 di Unico SC 2014 (o RS18 di Unico SP 2014).
SOCIETÀ DI COMODO E RIVALUTAZIONE IMMOBILI
Per gli immobili oggetto di rivalutazione (ex DL 185/2008), con riconoscimento della stessa ai fini
fiscali, l’Agenzia, nella RM 101/2013 ha precisato che:
 nella determinazione delle medie dell’esercizio e dei 2 precedenti
 va assunto il valore rilevante “nei singoli periodi d’imposta presi in considerazione per la
determinazione del valore medio dei medesimi immobili”.
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Esempio5
Redazione Fiscale
Di conseguenza
2013
2014
2015
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è necessario considerare:
- per il 2011 e 2012 il valore non rivalutato
- per il 2013 il valore rivalutato
va assunto:
- il valore non rivalutato per il 2012
- il valore rivalutato per 2013 e 2014
rileva il valore rivalutato per l’intero triennio di riferimento
:
Nota: in caso di rivalutazione (ex L. 147/2013), posto che l’effetto fiscale (obbligatorio) si realizza a
dal 2016 con riferimento al 2013, va considerato il valore non rivalutato per il triennio 2011 – 2013.
TEST OPERATIVITÀ: nella RM 101/2013 l’Agenzia specifica che ai fini del test di operatività:
APPLICAZIONE
solo agli immobili abitativi acquisiti/rivalutati nell’esercizio e nei 2 precedenti
agli immobili ad uso non abitativo.
RIEPILOGO CAUSE DI ESCLUSIONE/DISAPPLICAZIONE
CASELLA 1 – CAUSE DI ESCLUSIONE
COD.1
SOCIETÀ OBBLIGATE A COSTITUIRSI IN FORMA DI SOCIETÀ DI CAPITALI (non previsto per Unico SP)
E’ il caso, ad esempio, del CAF
COD.2
SOGGETTI CHE SI TROVANO NEL PRIMO PERIODO D’IMPOSTA
Si tratta del 1° periodo d’imposta, che coincide con l’apertura della partita IVA, a prescindere dalla costituzione o
dall’inizio dell’attività produttiva. Non rientrano nell’esclusione le società neocostituite a seguito di
un’operazione di conferimento, trasformazione, scissione e fusione considerato che non si tratta di una nuova
attività ma della prosecuzione dell’attività svolta dal soggetto conferente, società trasformata, scissa, fusa
COD.3
SOCIETÀ IN AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA O STRAORDINARIA
Il riferimento all’amministrazione controllata deve intendersi superato (CM 25/2007)
COD.4
SOCIETÀ ED ENTI CHE CONTROLLANO SOCIETÀ ED ENTI I CUI TITOLI SONO NEGOZIATI IN MERCATI
Tale causa di esclusione è soddisfatta se entro la chiusura del periodo d’imposta è intervenuta la delibera di
ammissione alla negoziazione sul mercato borsistico da parte dell’autorità di vigilanza.
COD.5
SOCIETÀ ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO
COD.6
SOCIETÀ CON UN NUMERO DI SOCI NON INFERIORE A 50
La condizione è collegata al fatto che la soglia di 50 soci esprime una dimensione in sé sufficiente per escludere,
relativamente alle società non quotate, la presunzione di non operatività.
Il requisito è soddisfatto se lo stesso sussiste per la maggior parte del periodo d’imposta.
COD.7
SOCIETÀ CON NUMERO DIPENDENTI MAI INFERIORE A 10
Società in cui il numero dei lavoratori subordinati (a tempo indeterminato o meno) non è mai stato < 10:
 in tutti i giorni (N.B.: non è un valore medio)
 dell'esercizio in oggetto e nei 2 precedenti
Sono esclusi i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente (collaboratori a progetto, amministratori, ecc.).
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ALIQUOTA
4%
6%
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COD.8
SOCIETÀ ASSOGGETTATE A PROCEDURE CONCORSUALI
Trattasi di società in fallite, in liquidazione giudiziaria o coatta amministrativa e in concordato preventivo.
COD.9
SOCIETÀ CON UN VALORE DELLA PRODUZIONE > TOTALE ATTIVO SP
L’esonero è riconosciuto qualora:
Val. della Produzione (voce “A” del Bil. UE) > Totale Attivo SP del Bil.UE
La verifica in esame va effettuata:
 per le società di persone non obbligate alla redazione del bilancio; pertanto, per la determinazione del totale
dell’attivo dello SP le immobilizzazioni vanno considerate al netto dei relativi fondi ammortamento
 per le società in contabilità semplificata, considerando quanto detto per società di persone; a tal fine è
necessaria la redazione di un apposito prospetto patrimoniale.
COD.11
SOCIETÀ CONGRUE E COERENTI AGLI STUDI DI SETTORE
La società risulta:
- Congrua (anche per adeguamento);
- Coerente a tutti gli “indici di coerenza” (N.B: non anche agli INE)
In particolare, la congruità si ottiene considerando, oltre al ricavo puntuale:
 i maggiori ricavi derivanti dall’applicazione degli INE
 la riduzione collegata all’applicazione dei correttivi anticrisi.
Per l’Agenzia non è “congrua”, ai fini della verifica della causa di esclusione, la società che si colloca all’interno del
cd “intervallo di confidenza” (ricavo minimo / ricavo puntuale).
Mentre, ai fini della coerenza, se uno degli indicatori di coerenza risulti “non calcolabile”, si ritiene che, qualora gli
altri indicatori risultino comunque coerenti, la società possa essere considerata “complessivamente” coerente.
COD.12
SOCIETÀ CONSORTILI
CASELLA 2 – CAUSE DISAPPLICAZIONE SOCIETÀ NON OPERATIVE
COD.2
SOCIETÀ SOTTOPOSTE A PROCEDURA CONCORSUALE
Si tratta delle società:
 in stato di fallimento
 in liquidazione giudiziaria o coatta amministrativa
 in concordato preventivo
 in amministrazione straordinaria.
La causa opera dall’ anno precedente l’inizio della procedura i cui termini di presentazione della dichiarazione dei
redditi scadono dopo l’inizio della procedura.
COD.3
SOCIETÀ SOTTOPOSTE A SEQUESTRO O CON NOMINA DI UN AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO
La causa in esame opera a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è nominato l’amministratore
giudiziario e nei successivi fino a quando permane l’amministrazione giudiziaria.
COD.4
SOCIETÀ I CUI IMMOBILI SONO LOCATI A ENTI PUBBLICI O LOCATI A CANONE VINCOLATO
La disapplicazione è parziale e opera limitatamente a tali immobili.
COD.5
SOCIETÀ CHE DETENGONO PARTECIPAZIONI IN:
1. SOCIETÀ NON DI COMODO
2. SOCIETÀ ESCLUSE DALLA DISCIPLINA, ANCHE A SEGUITO DI ACCOGLIMENTO DELL’INTERPELLO
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COD.10
SOCIETÀ PARTECIPATE DA ENTI PUBBLICI PER ALMENO IL 20%
La soglia di partecipazione deve sussistere per la maggior parte dell’esercizio; secondo la RM 373/2008 la
partecipazione del soggetto pubblico nella società deve essere diretta.
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3. SOCIETÀ COLLEGATE NON RESIDENTI CUI SI APPLICA L’ART. 168, TUIR
La disapplicazione è parziale e opera limitatamente a tali partecipazioni.
COD.
SOCIETÀ CHE HANNO OTTENUTO L’ACCOGLIMENTO DELL’INTERPELLO DISAPPLICATIVO IN
6e7
RELAZIONE A UN PRECEDENTE PERIODO D’IMPOSTA
La disapplicazione è parziale e opera limitatamente alle circostanze oggettive che non hanno subito modificazioni.
Qualora non vi sia l’obbligo di compilazione del prospetto va indicato il codice “7”.
COD.8
SOCIETÀ CHE ESERCITANO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITÀ AGRICOLA
Si tratta delle società che esercitano esclusivamente attività agricola (art. 2135 C.c.)
COD.99
SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE CHE RICHIEDONO LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE
Le società in liquidazione ordinaria sono soggette alla disciplina delle società non operative, salvo la possibilità di
presentare un interpello disapplicativo. Qualora le stesse assumano l’impegno, in dichiarazione, di chiudere la
liquidazione, e pertanto di cancellarsi dal Registro Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione
successiva (30/09/2015) sono escluse dalla disciplina per il 2013, 2014 e 2015. Il codice in esame va utilizzato solo
se il soggetto ha assunto l’impegno della cancellazione dal Registro Imprese nelle precedenti dichiarazioni. In caso
di assunzione dell’impegno in UNICO 2014 è invece necessario barrare la casella “Impegno allo scioglimento”.
CASELLA 3 – DISAPPLICAZIONE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA
COD.2
SOCIETÀ SOTTOPOSTE A PROCEDURA CONCORSUALE
Si tratta delle società:
 in stato di fallimento
 in liquidazione giudiziaria o coatta amministrativa
 in concordato preventivo
 in amministrazione straordinaria.
La causa opera dall’ anno precedente l’inizio della procedura i cui termini di presentazione della dichiarazione dei
redditi scadono dopo l’inizio della procedura.
COD.3
SOCIETÀ SOTTOPOSTE A SEQUESTRO/CONFISCA
La causa in esame opera dal periodo d’imposta nel corso del quale è nominato l’amministratore giudiziario e
nei successivi fino a quando permane l’amministrazione giudiziaria.
COD.4
SOCIETÀ CHE DETENGONO PARTECIPAZIONI (ISCRITTE TRA IMM. FINANZIARIE) IN:
1. SOCIETÀ NON IN PERDITA SISTEMICA
2. SOCIETÀ ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA, ANCHE A SEGUITO
DI ACCOGLIMENTO DELL’INTERPELLO
SOCIETÀ COLLEGATE NON RESIDENTI CUI SI APPLICA L’ART. 168, TUIR
La disapplicazione opera a condizione che la società non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali
alla gestione delle partecipazioni. Al riguardo, la CM 1/2013 ha specificato che la causa in esame, a differenza
dell’analoga prevista per le società non operative, “non opera in modo parziale”.
COD.
SOCIETÀ CHE HANNO OTTENUTO L’ACCOGLIMENTO DELL’INTERPELLO DISAPPLICATIVO IN
5e6
RELAZIONE A UN PRECEDENTE PERIODO D’IMPOSTA
La disapplicazione è parziale e opera limitatamente alle circostanze che non hanno subito modificazioni.
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COD.9
SOCIETÀ PER LE QUALI GLI ADEMPIMENTI E I VERSAMENTI SONO STATI SOSPESI / DIFFERITI
Si tratta delle società per le quali gli adempimenti ed i versamenti sono stati sospesi / differiti per effetto della
dichiarazione dello stato di emergenza (art.5, L. 225/92); dette società disapplicano la disciplina in esame
limitatamente all’anno in cui si è verificato l’evento calamitoso ed a quello successivo.
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Nel caso non vi sia l’obbligo di compilazione del prospetto va indicato il codice “6”.
COD.7
SOCIETÀ CON MOL POSITIVO
va indicato il codice 8 quale causa di esclusione; infatti, sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore i
contribuenti che determinano il reddito con criteri “forfetari” .Tali soggetti dovranno comunque compilare il
modello studi, ad eccezione del quadro F/G dei dati contabili.
COD.8
SOCIETÀ PER LE QUALI GLI ADEMPIMENTI E I VERSAMENTI SONO STATI SOSPESI / DIFFERITI
Si tratta delle società per le quali gli adempimenti ed i versamenti sono stati sospesi / differiti per effetto della
dichiarazione dello stato di emergenza (art. 5,L. 225/92); dette società disapplicano la disciplina in esame
limitatamente all’anno in cui si è verificato l’evento calamitoso ed a quello successivo.
SOCIETÀ CHE Società con risultato positivo per presenza di proventi esenti, esclusi, soggetti a
ritenuta a titolo d’imposta / imposta sostitutiva, agevolazioni
Società per le quali risulta positiva la seguente somma:
perdita + importi che non concorrono al reddito per proventi esenti/esclusi, soggetti a ritenuta, agevolazioni.
Tale fattispecie si riscontra in presenza di:
 plusvalenze da partecipazioni PEX (art. 87, TUIR)
 percezione di dividendi da parte di società di capitali, non tassati nella misura del 95% (art. 89, TUIR)
 agevolazioni quali, ad esempio, deduzioni forfetarie per autotrasportatori e agenti, detassazione Tremonti-ter,
rateizzazione plusvalenze patrimoniali, ecc..
Deduzione ACE: anche se non può determinare una perdita, può comunque influenzare l’ammontare del reddito
che potrebbe ridursi al di sotto del livello minimo presunto, causando una situazione di perdita sistematica.
COD.10
SOCIETÀ CHE ESERCITANO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITÀ AGRICOLA
Si tratta delle società che esercitano esclusivamente attività agricola (art. 2135 C.c.)
COD.11
SOCIETÀ CONGRUE E COERENTI AGLI STUDI DI SETTORE
A differenza dell’analoga fattispecie relativa le cause di esclusione, la verifica della congruità o coerenza va
effettuata nel triennio di osservazione.
COD.12
SOGGETTI CHE SI TROVANO NEL PRIMO PERIODO D’IMPOSTA
Il 1° periodo d’imposta è quello di inizio dell’attività che coincide con l’apertura della partita IVA, a prescindere
dall’inizio dell’attività produttiva. Non rientrano in tale fattispecie le società neocostituite a seguito di
un’operazione di conferimento, trasformazione, scissione e fusione considerato che non si tratta di una nuova
attività ma della prosecuzione dell’attività svolta dal soggetto conferente, società trasformata, scissa, fusa.
Poiché le cause di disapplicazione vanno verificate nel triennio di osservazione (2012 – 2010), si ritiene che le
società costituite nel 1° anno del triennio, ossia nel 2010, possano disapplicare la disciplina in esame.
COD.99
SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA, CHE RICHIEDONO LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE
IMPRESE ENTRO IL TERMINE DELLA DICHIARAZIONE SUCCESSIVA
Le società in liquidazione ordinaria sono soggette alla disciplina delle società non operative, salvo la possibilità di
presentare un interpello disapplicativo. Qualora le stesse assumano l’impegno, in dichiarazione, di chiudere la
liquidazione, e pertanto di cancellarsi dal Registro Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione
successiva (30/09/2015) sono escluse dalla disciplina per il 2013, 2014 e 2015. Il codice in esame va utilizzato solo
se il soggetto ha assunto l’impegno della cancellazione dal Registro Imprese nelle precedenti dichiarazioni. In caso
di assunzione dell’impegno in UNICO 2014 è invece necessario barrare la casella “Impegno allo scioglimento”.
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