Tutto quello che c`è da sapere quando si offrono i propri
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Tutto quello che c`è da sapere quando si offrono i propri
Il Nuovo Grano Fiscale Luglio Agosto 2011 7 Dal regime speciale per l’Iva alla dichiarazione di inizio o variazione di attività: ecco come evitare problemi Il fisco e le vendite dirette Tutto quello che c’è da sapere quando si offrono i propri prodotti ai consumatori Le vendite dirette sono uno dei nuovi fronti delle aziende agricole. Ecco cosa bisogna sapere. In particolare, la disciplina richiede che l’attività di vendita diretta: - sia esercitata da imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese che non abbia subito condanne per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti; - abbia ad oggetto prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalla propria azienda; - possa avere ad oggetto anche prodotti derivati ossia quelli ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Profili fiscali della vendita diretta Gli obblighi tributari posti a carico dall’imprenditore agricolo che intende esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli sono differenti a seconda che l’imprenditore adotti il regime speciale IVA ovvero opti per l’applicazione del regime ordinario. Il regime speciale IVA per i produttori agricoli si fonda su un meccanismo di forfetizzazione della detrazione IVA basato su percentuali di compensazione da applicare all’importo delle operazioni attive (cessioni di prodotti agricoli) stabilite, per gruppi di prodotti, da appositi decreti ministeriali. Il regime speciale IVA si applica se sussistono congiuntamente due presupposti: 1) quello oggettivo, ossia se i prodotti agricoli e ittici sono compresi nella prima parte della tabella A allegata al D.P.R. 633 del 1972; 2) quello soggettivo, nel senso che tali beni devono essere ceduti dai produttori agricoli, ossia da soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2135 del Codice civile (agricole e connesse). Si ricorda che il regime in parola è applicabile, per espressa previsione normativa, anche alle cooperative e loro consorzi. Di seguito riassumiamo gli adempimenti fiscali (IVA e imposte dirette) a cui è tenuto l’imprenditore agricolo che intende esercitare la vendita diretta. Adempimenti contabili Tra gli adempimenti di natura fiscale cui deve sottoporsi l’imprenditore agricolo che intende esercitare la vendita diretta dei propri prodotti - il quale prescinde dal regime fiscale adottato – è prevista la dichiarazione di inizio e/o variazione dati, la quale serve per comunicare all’Agenzia delle Entrate il luogo o i luoghi in cui l’imprenditore medesimo intende esercitare la vendita diretta dei propri prodotti (con l’indicazione ad esempio, del mercato ovvero del punto vendita diverso dalla sede aziendale). Dichiarazione di inizio attività La dichiarazione deve esse fatta mediante apposito modello entro 30 giorni dall’inizio dell’attività di vendita diretta ovvero dalla data di variazione di alcuno dei dati comunicati in precedenza. In particolare, dovranno essere comunicati i luoghi di esercizio dell’attività di vendita indicando, nel caso di esercizio dell’attività nei mercati «stabili» (ossia attivi con cadenze prestabilite), come tipologia di «sede» la voce residuale «A - Altre». È bene ricordarsi anche di cancellare i luoghi di esercizio delle attività non più «attivi». Registro dei corrispettivi L’imprenditore agricolo che vende al pubblico deve, altresì, istituire il registro dei corrispettivi in cui annotare l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate in ciascuna giornata. L’annotazione deve essere effettuata entro le ore ventiquattro del giorno successivo non festivo a quello cui si riferisce. Se il registro dei corrispettivi è tenuto in luogo diverso da quello in cui si svolge l’attività di vendita le annotazioni prescritte devono essere eseguite nei termini previsti, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui si svolgono l’attività di vendita. L’imprenditore agricolo potrà, quindi, annotare gli importi delle singole vendite dirette su una prima nota per poi registrarli, nei termini di legge, nel registro corrispettivi. Fatturazione Nel caso in cui è richiesta dal cliente, ovvero nel caso di cessione a imprese, deve essere emessa la fattura. Per i soggetti in regime di “esonero” gli stessi sono esonerati da tutti gli obblighi documentali e contabili e l’obbligo di fatturazione è posto a carico dei cessionari (autofattura). Dichiarazione e opzione IVA Possono presentare la dichiarazione IVA in via autonoma i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale. I produttori agricoli in regime speciale IVA, nonché i produttori agricoli esonerati che intendono optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari possono esercitare l’opzione per l’applicazione del regime ordinario IVA dandone comunicazione all’ufficio barrando l’apposita casella in dichiarazione. Secondo tale decreto l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività. Ne consegue che il produttore agricolo ha facoltà di non avvalersi del regime speciale IVA manifestando tale volontà nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alle scelta operata. Nel caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale la scelta è comunicata con le stesse modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto. L’opzione è vincolante fino a revoca e, comunque, per almeno un triennio. Si ricorda che in conseguenza delle variazioni di regime che comportano un diverso calcolo della detrazione dell’imposta ri- La Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza fa i migliori auguri al collega Sergio Botta che dopo una vita di lavoro ha lasciato il suo incarico come responsabile dell’area di Melegnano. Il nuovo segretario di zona è Luigi Simonazzi che proseguirà con la gestione dell’ufficio e l’assistenza ai soci. spetto a quella già operata (passaggio dal regime speciale agricolo di cui al regime normale o viceversa), è indispensabile procedere alla rettifica della detrazione IVA già operata, limitatamente ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati nonché per i beni ammortizzabili entrati in funzione da meno di cinque anni e per i fabbricati o loro porzioni acquistati od ultimati da non più di 10 anni. Documento di trasporto Il documento di trasporto è obbligatorio soltanto nell’ipotesi di fatturazione differita delle cessioni. Esso è inoltre, idoneo, nei casi di consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo, a superare le presunzioni di cessione e di acquisto. Con riguardo ai produttori agricoli, la circolare del Ministero delle Finanze 11 ottobre 1996, n. 249/E ha chiarito che per i trasporti di prodotti agricoli effettuati dai produttori agricoli dal luogo di produzione ai mercati all’ingrosso e al dettaglio non è richiesta l’emissione di un documento di trasporto o di consegna.Ciò significa che il documento di trasporto deve essere emesso solo al momento della consegna dei beni al soggetto non privato, sempre che si ricorra alla fatturazione differita. Per i soggetti in regime di esonero l’obbligo di emissione del documento di trasporto - nei casi di fatturazione differita risiede in capo al cessionario (autodocumento di trasporto). Imposte dirette Il reddito che l’imprenditore ritrae dalla vendita diretta dei prodotti agricoli ottenuti dalla coltivazione del fondo ha natura di reddito agrario. Ciò significa che il reddito imponibile è determinato catastalmente ai sensi dell’art. 32 del TUIR. Si ricorda che il reddito agrario esprime la redditività media derivante dall’esercizio di attività agricole nei limiti della potenzialità del terreno. Esso è determinato in base ad un meccanismo forfetario mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite dalla legge catastale per ciascuna coltivazione ed è rapportato al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione impiegati dal soggetto che esercita l’attività agricola. Esonero emissione scontrino o ricevuta fiscale In base alla normativa riferita alla semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, i produttori agricoli che applicano il regime speciale IVA sono esonerati dal rilascio della certificazione fiscale (scontrino o ricevuta fiscale) per la cessione di prodotti agricoli di cui alla prima parte della tabella A) allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 a favore di consumatori finali. Per le cessioni effettuate nei confronti di imprese, cioè di soggetti d’imposta che acquistano i beni e servizi nell’esercizio dell’impresa, i produttori in argomento sono tenuti all’emissione di ordinarie fatture. Per i soggetti in regime di esonero, l’obbligo di fatturazione è posto a carico dei cessionari (autofattura). Liquidazione dell’imposta Nel regime speciale IVA, l’imposta da versare periodicamente all’Erario si determina come differenza tra: • l’IVA a debito sulle vendite (ottenuta applicando ai corrispettivi di vendita le aliquote previste per i prodotti ceduti); • l’IVA «teorica» sugli acquisti (determinata in modo forfetario applicando ai corrispettivi di vendita le percentuali di compensazione). Esonero dall’obbligo di certificazione degli incassi mediante scontrino o ricevuta fiscale Come già evidenziato i produttori agricoli che agiscono in regime speciale IVA sono esonerati dal rilascio della certificazione fiscale (scontrino - ricevuta) in presenza di cessioni di prodotti propri agricoli di cui alla prima parte della tabella A) allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 a favore di consumatori finali. Il predetto esonero non si applica per le cessioni di prodotti agricoli precedentemente acquistati da terzi e rivenduti, anche quando sia rispettato il criterio della prevalenza dei prodotti propri. Infatti, mentre l’attività di commercializzazione svolta dall’imprenditore agricolo sui beni di propria produzione costituisce l’ultima fase del processo tecnico-economico dell’attività agricola, l’attività di semplice commercializzazione di prodotti altrui da parte dello stesso imprenditore è fiscalmente del tutto priva di ogni legame di strumentalità e complementarietà con l’attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento. Ne consegue che per la cessioni di prodotti di terzi sussiste obbligo di certificazione degli incassi per la vendita dei prodotti di terzi. Pertanto, nel caso in cui l’imprenditore agricolo oltre ai suoi prodotti (ai quali applica il regime speciale) vende prodotti agricoli acquistati da altri imprenditori, quest’ultima attività configura una vera e propria attività commerciale (seppur nei limiti della prevalenza interna) che genera l’assoggettamento ad IVA nei modi ordinari. Tuttavia, nell’ipotesi in cui i prodotti agricoli vengano acquistati da terzi per essere poi manipolati o trasformati unitamente ai propri, non sussiste l’obbligo di certificazione fiscale (analogamente a quanto previsto per i prodotti propri) a condizione che il prodotto finale ricada comunque nella tabella A) parte prima del decreto IVA e venga garantita la prevalenza dei prodotti propri su quelli di terzi. Obbligo di separazione della contabilità e liquidazione dell’imposta Il produttore agricolo in regime speciale IVA che vende anche prodotti di terzi è tenuto all’utilizzo contemporaneo di due diversi regimi di determinazione dell’IVA: quello speciale agricolo e quello ordinario. Ciò comporta l’obbligo della separata tenuta della contabilità IVA. Pertanto, in presenza di un imprenditore agricolo che, nell’ambito della stessa impresa, oltre alla cessione di prodotti agricoli per la quale è applicabile il regime speciale di detrazione effettua anche altre cessioni imponibili - soggette al regime ordinario IVA - deve provvedere a registrare distintamente e indicare separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale l’imposta relativa alle operazioni soggette al regime ordinario IVA. Per quest’ultime, infatti, dall’imposta relativa a tali operazioni va detratta quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse. Imposte dirette Il reddito imponibile si determina in base alla somma del reddito agrario, per quanto concerne la vendita dei prodotti propri, e del reddito d’impresa determinato nei modi ordinari, con riferimento alla vendita dei prodotti di terzi.