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10 Regole 10 Regole per ufficializzare la nascita

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10 Regole 10 Regole per ufficializzare la nascita
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I genitori hanno l’obbligo di dichiarare la nascita del proprio
figlio.
La dichiarazione è resa, di solito, da uno dei genitori: solo in
casi eccezionali la dichiarazione può essere resa da un
procuratore, dal medico o dall’ostetrica o da altra persona
che ha assistito alla nascita.
Se i genitori non sono sposati tra di loro, la dichiarazione di
nascita contiene anche la dichiarazione di riconoscimento
di figlio naturale. In questo caso entrambi i genitori,
contemporaneamente, devono rendere la dichiarazione di
nascita. Ma se uno dei genitori non intende riconoscere il
figlio, la dichiarazione sarà resa solo da chi ha la volontà di
riconoscerlo.
Non possono riconoscere i figli naturali i genitori con meno
di 16 anni o quelli che sono uniti tra loro da particolari
legami di parentela.
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I genitori possono scegliere di rendere la dichiarazione di
nascita:
• entro 3 giorni dall’evento presso la Direzione Sanitaria
dell’Ospedale dove è nato il bambino;
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• entro 10 giorni dall’evento presso l’Ufficio di Stato Civile
del Comune di nascita del bambino o di quello di
residenza dei genitori: se i genitori non risiedono nello
stesso Comune la dichiarazione è resa, di solito, nel
luogo di residenza della madre che è poi nella maggior
parte dei casi, il Comune di prima iscrizione anagrafica
del bambino;
• se la dichiarazione è resa dopo più di 10 giorni dalla
nascita, il dichiarante deve spiegare all’Ufficiale dello
Stato Civile le ragioni del ritardo.
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Per rendere la dichiarazione di nascita è necessario che
il dichiarante esibisca un documento d’identità non
scaduto e l’attestazione di nascita, che è il documento
fondamentale per la dichiarazione e che viene rilasciato
dal personale sanitario che ha assistito al parto.
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Ai nati dovrà essere dato un unico nome che potrà
essere costituito da uno o più elementi, anche separati
tra loro, fino ad un massimo di tre (es. : CARLO
ALBERTO LUIGI O FRANCESCA MARIA LUISA).
Il nome dato al bambino deve corrispondere al sesso, al
fine di evitare dubbi nell’identificazione della persona : se
i genitori decidessero di chiamarlo con un nome “
ambiguo ” (es.: ANDREA per una femmina), è
consigliabile abbinarlo ad un altro elemento, chiaramente
identificativo del sesso (es.: ANDREA SOFIA).
Il nome assegnato al momento della dichiarazione di
nascita verrà sempre indicato negli estratti, nei certificati
anagrafici e di stato civile e su tutti i documenti relativi al
nuovo nato.
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E’ vietato dare al bambino lo stesso nome del padre, di
un fratello o di una sorella viventi, un cognome come
nome, nomi ridicoli o vergognosi.
E’ stato però abolito il divieto d’imporre nomi indicanti
località geografiche (es.: ASIA).
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Allo stato attuale, la legge italiana prevede che al figlio
legittimo ( cioè il figlio nato da genitori uniti in matrimonio
) assume il solo cognome paterno.
Anche il figlio naturale ( cioè il figlio nato da genitori non
uniti in matrimonio ) assume il solo cognome paterno, se
viene riconosciuto alla nascita da entrambi i genitori: in
caso contrario assumerà il cognome del solo genitore
che lo ha riconosciuto.
Se il riconoscimento del padre fosse successivo a quello
della madre, il cognome da assegnare al bambino verrà
deciso dal competente Tribunale per i Minorenni.
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Anche la dichiarazione di nascita dei bambini stranieri,
nati in un Comune italiano, segue le regole che abbiamo
evidenziato prima, con qualche obbligo in più.
Se i genitori non hanno la residenza in alcun Comune
italiano, la dichiarazione di nascita deve essere resa nel
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Comune di nascita del bambino ed anche se i genitori
non sono in possesso del permesso di soggiorno,
l’Ufficiale di Stato civile non può rifiutarsi di ricevere la
denuncia.
Per le norme di diritto internazionale il diritto al nome è
regolato dalla legge nazionale del soggetto : ossia i
cittadini stranieri possono dare ai figli nomi e cognomi
secondo le disposizioni della loro legge d’origine.
Oltre all’attestazione sanitaria ed a validi documenti di
riconoscimento, al momento della dichiarazione di
nascita è necessaria l’esibizione di un’idonea
documentazione che dimostri che i genitori sono sposati.
In caso contrario, poiché anche la capacità di
riconoscere un figlio naturale è determinata dalla legge
nazionale dei genitori, sarà necessaria la produzione di
regolare documentazione rilasciata dal consolato
straniero in Italia.
La nascita in Italia del bambino straniero non comporta
l’acquisto della cittadinanza italiana.
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Subito dopo la dichiarazione di nascita, il bambino viene iscritto
d’ufficio nel luogo di residenza della madre.
Per i nati stranieri l’iscrizione in anagrafe non è automatica, ma i
genitori, che sono in possesso di regolare permesso di
soggiorno, devono richiedere presso la Questura di Milano,
l’iscrizione del bambino sul proprio permesso di soggiorno e
trasmettere poi una copia all’ Anagrafe di residenza.
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Per il rilascio del codice fiscale del nato, è possibile recarsi
presso una qualunque Agenzia dell’Entrate (ex ufficio imposte)
d’Italia.
Il familiare richiedente deve esibire un certificato di
nascita del bambino ed un documento d’identità proprio.
Dopo la compilazione di un apposito modulo, viene
rilasciato il codice fiscale provvisorio. Successivamente
verrà inviato all’indirizzo del richiedente il modello
plastificato.
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Per garantire al nato l’assistenza sanitaria del pediatra e’ molto
importante che venga richiesto all’ASL la tessera sanitaria.
In questo caso è necessario che il familiare richiedente esibisca
il codice fiscale, anche provvisorio, del bambino, ed un proprio
documento d’identità, non ancora scaduto.
Nella maggior parte dei casi, l’ASL rilascia immediatamente il
tesserino sanitario.
La tessera sanitaria può essere rilasciata dall’ASL anche ai non
residenti (anche stranieri) che si trovano sul territorio per motivi
di salute o di lavoro, o agli stranieri che sono in attesa di rilascio
del permesso di soggiorno.
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Anche i nati possono avere un proprio documento d’identità, più
comunemente conosciuto come “ tesserino per minori”, valido
per l’estero.
I genitori possono rivolgersi all’Ufficio anagrafe del Comune di
residenza, compilare un apposito modulo, produrre una foto del
nato ed esibire un proprio documento d’identità.
L’Ufficio Anagrafe del Comune di Desio trasmette, ogni giovedì
della settimana, alla Questura di Monza il tesserino compilato e
la documentazione necessaria, per il visto di convalida per
l’estero.
Nei casi d’urgenza, la richiesta di rilascio, deve essere rivolta
direttamente al Commissariato di Monza.
Il tesserino per minori non può essere rilasciato ai cittadini
stranieri, che non hanno diritto, per la legge italiana, al rilascio di
qualunque documento d’identità valido per l’estero.
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Servizi Demografici – Ufficio di Stato civile
Via Gramsci, n3 – Desio
Tel. 0362. 392.228
Orari d’apertura: da lun a ven 9/13 mart e giov 15/17.30 sab.
9.15/11.45
e-mail: [email protected]
Agenzia dell’Entrate n.1
Via Corso Italia n.66 - Desio
Tel. 0362. 6171
Orari d’apertura
da lun a ven 8.30/12.30 da lun a giov 14.45/15.45
Agenzia dell’Entrate n. 2
Via Carlo Porta n. 29 - Desio
Tel. 0362. 48081
Orari d’apertura
da lun a ven 8.30/12.30 da lun a giov 14.45/15.45
Azienda Sanitaria Locale n. 30 (ASL) – Servizio
Amministrativo
Via U.Foscolo n. 24 – Desio
Orari d’apertura da lun a ven 8.30/13.30
Tel. n. 0362.483229
Commissariato di Monza
V.le Romagna - Monza
Tel. n. 039. 2410631/24101
Orari d’apertura da lun a ven 8.30/12.30 sab. 8.30/12.00
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