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10 Regole 10 Regole per ufficializzare la nascita
1/8 ! ………………………………………………………………………………………… I genitori hanno l’obbligo di dichiarare la nascita del proprio figlio. La dichiarazione è resa, di solito, da uno dei genitori: solo in casi eccezionali la dichiarazione può essere resa da un procuratore, dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito alla nascita. Se i genitori non sono sposati tra di loro, la dichiarazione di nascita contiene anche la dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale. In questo caso entrambi i genitori, contemporaneamente, devono rendere la dichiarazione di nascita. Ma se uno dei genitori non intende riconoscere il figlio, la dichiarazione sarà resa solo da chi ha la volontà di riconoscerlo. Non possono riconoscere i figli naturali i genitori con meno di 16 anni o quelli che sono uniti tra loro da particolari legami di parentela. "# ! $$$$$$$$$$$$$$$$$ I genitori possono scegliere di rendere la dichiarazione di nascita: • entro 3 giorni dall’evento presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale dove è nato il bambino; 2/8 • entro 10 giorni dall’evento presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita del bambino o di quello di residenza dei genitori: se i genitori non risiedono nello stesso Comune la dichiarazione è resa, di solito, nel luogo di residenza della madre che è poi nella maggior parte dei casi, il Comune di prima iscrizione anagrafica del bambino; • se la dichiarazione è resa dopo più di 10 giorni dalla nascita, il dichiarante deve spiegare all’Ufficiale dello Stato Civile le ragioni del ritardo. % ! ……………………………………………………………………………………… Per rendere la dichiarazione di nascita è necessario che il dichiarante esibisca un documento d’identità non scaduto e l’attestazione di nascita, che è il documento fondamentale per la dichiarazione e che viene rilasciato dal personale sanitario che ha assistito al parto. & ! …………………………………………………………………. Ai nati dovrà essere dato un unico nome che potrà essere costituito da uno o più elementi, anche separati tra loro, fino ad un massimo di tre (es. : CARLO ALBERTO LUIGI O FRANCESCA MARIA LUISA). Il nome dato al bambino deve corrispondere al sesso, al fine di evitare dubbi nell’identificazione della persona : se i genitori decidessero di chiamarlo con un nome “ ambiguo ” (es.: ANDREA per una femmina), è consigliabile abbinarlo ad un altro elemento, chiaramente identificativo del sesso (es.: ANDREA SOFIA). Il nome assegnato al momento della dichiarazione di nascita verrà sempre indicato negli estratti, nei certificati anagrafici e di stato civile e su tutti i documenti relativi al nuovo nato. 3/8 ' ( ! $$$$$$$$$$$$$$$ E’ vietato dare al bambino lo stesso nome del padre, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. E’ stato però abolito il divieto d’imporre nomi indicanti località geografiche (es.: ASIA). ) ! $$$$$$$$$$$$$ Allo stato attuale, la legge italiana prevede che al figlio legittimo ( cioè il figlio nato da genitori uniti in matrimonio ) assume il solo cognome paterno. Anche il figlio naturale ( cioè il figlio nato da genitori non uniti in matrimonio ) assume il solo cognome paterno, se viene riconosciuto alla nascita da entrambi i genitori: in caso contrario assumerà il cognome del solo genitore che lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento del padre fosse successivo a quello della madre, il cognome da assegnare al bambino verrà deciso dal competente Tribunale per i Minorenni. *+ , ! $$$$$$$$$$$$$$ Anche la dichiarazione di nascita dei bambini stranieri, nati in un Comune italiano, segue le regole che abbiamo evidenziato prima, con qualche obbligo in più. Se i genitori non hanno la residenza in alcun Comune italiano, la dichiarazione di nascita deve essere resa nel 4/8 Comune di nascita del bambino ed anche se i genitori non sono in possesso del permesso di soggiorno, l’Ufficiale di Stato civile non può rifiutarsi di ricevere la denuncia. Per le norme di diritto internazionale il diritto al nome è regolato dalla legge nazionale del soggetto : ossia i cittadini stranieri possono dare ai figli nomi e cognomi secondo le disposizioni della loro legge d’origine. Oltre all’attestazione sanitaria ed a validi documenti di riconoscimento, al momento della dichiarazione di nascita è necessaria l’esibizione di un’idonea documentazione che dimostri che i genitori sono sposati. In caso contrario, poiché anche la capacità di riconoscere un figlio naturale è determinata dalla legge nazionale dei genitori, sarà necessaria la produzione di regolare documentazione rilasciata dal consolato straniero in Italia. La nascita in Italia del bambino straniero non comporta l’acquisto della cittadinanza italiana. + ! - . $$$$$$$$$$$$$$$$$ Subito dopo la dichiarazione di nascita, il bambino viene iscritto d’ufficio nel luogo di residenza della madre. Per i nati stranieri l’iscrizione in anagrafe non è automatica, ma i genitori, che sono in possesso di regolare permesso di soggiorno, devono richiedere presso la Questura di Milano, l’iscrizione del bambino sul proprio permesso di soggiorno e trasmettere poi una copia all’ Anagrafe di residenza. 5/8 / $$$$$$$$$$$$$$$ Per il rilascio del codice fiscale del nato, è possibile recarsi presso una qualunque Agenzia dell’Entrate (ex ufficio imposte) d’Italia. Il familiare richiedente deve esibire un certificato di nascita del bambino ed un documento d’identità proprio. Dopo la compilazione di un apposito modulo, viene rilasciato il codice fiscale provvisorio. Successivamente verrà inviato all’indirizzo del richiedente il modello plastificato. …………………………………………………………………………... Per garantire al nato l’assistenza sanitaria del pediatra e’ molto importante che venga richiesto all’ASL la tessera sanitaria. In questo caso è necessario che il familiare richiedente esibisca il codice fiscale, anche provvisorio, del bambino, ed un proprio documento d’identità, non ancora scaduto. Nella maggior parte dei casi, l’ASL rilascia immediatamente il tesserino sanitario. La tessera sanitaria può essere rilasciata dall’ASL anche ai non residenti (anche stranieri) che si trovano sul territorio per motivi di salute o di lavoro, o agli stranieri che sono in attesa di rilascio del permesso di soggiorno. 6/8 0 1 $ $$$$$$$$$$$$$$$ Anche i nati possono avere un proprio documento d’identità, più comunemente conosciuto come “ tesserino per minori”, valido per l’estero. I genitori possono rivolgersi all’Ufficio anagrafe del Comune di residenza, compilare un apposito modulo, produrre una foto del nato ed esibire un proprio documento d’identità. L’Ufficio Anagrafe del Comune di Desio trasmette, ogni giovedì della settimana, alla Questura di Monza il tesserino compilato e la documentazione necessaria, per il visto di convalida per l’estero. Nei casi d’urgenza, la richiesta di rilascio, deve essere rivolta direttamente al Commissariato di Monza. Il tesserino per minori non può essere rilasciato ai cittadini stranieri, che non hanno diritto, per la legge italiana, al rilascio di qualunque documento d’identità valido per l’estero. 7/8 2 3 $$$$$$$$$$$$$$$$ Servizi Demografici – Ufficio di Stato civile Via Gramsci, n3 – Desio Tel. 0362. 392.228 Orari d’apertura: da lun a ven 9/13 mart e giov 15/17.30 sab. 9.15/11.45 e-mail: [email protected] Agenzia dell’Entrate n.1 Via Corso Italia n.66 - Desio Tel. 0362. 6171 Orari d’apertura da lun a ven 8.30/12.30 da lun a giov 14.45/15.45 Agenzia dell’Entrate n. 2 Via Carlo Porta n. 29 - Desio Tel. 0362. 48081 Orari d’apertura da lun a ven 8.30/12.30 da lun a giov 14.45/15.45 Azienda Sanitaria Locale n. 30 (ASL) – Servizio Amministrativo Via U.Foscolo n. 24 – Desio Orari d’apertura da lun a ven 8.30/13.30 Tel. n. 0362.483229 Commissariato di Monza V.le Romagna - Monza Tel. n. 039. 2410631/24101 Orari d’apertura da lun a ven 8.30/12.30 sab. 8.30/12.00 8/8