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Schema di contratto

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Schema di contratto
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E
NON
ARMATA,
MANUTENZIONE
ORDINARIA
E
STRAORDINARIA
DEGLI
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA, RILEVAZIONE FUMO, ANTINTRUSIONE,
DIFFUSIONE SONORA, PRESSO IL COMPLESSO MUSEALE DELLA “VENARIA
REALE”
Importo netto: € ……. o.f.e
Importo lordo: € …….,….=
Impresa aggiudicataria: ………………….., con sede in ……………, ……….. – …………….
Tra:
il CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE “LA VENARIA REALE” (C.F.
97704430012 - P.I. 09903230010), con sede in Venaria Reale (To), Piazza della Repubblica 4, in
persona del Direttore, Alberto Vanelli, nato a Palmanova (UD) il 10 luglio 1947, domiciliato per la
carica presso la sede del Consorzio in Venaria Reale (To), Piazza della Repubblica 4, (in seguito
“Committente”);
e:
l’impresa ………………………….., corrente in ……………., ………… – ………………
(…………), codice fiscale e Partita IVA ……………….., rappresentata dal sig. ………………., in
qualità di …………………….. del soggetto aggiudicatario, nato ad ………………………….
(………..) il …………………………….. (in seguito “Appaltatore)
PREMESSO CHE:
- il Committente ha indetto gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza
armata e non armata, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza,
rilevazione fumo, antintrusione, diffusione sonora, presso il complesso museale della “Venaria
Reale, ex art. 55, D.Lgs. 163/2006 s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più
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vantaggiosa (art. 83 D.Lgs 163/2006 s.m.i.), approvando nel contempo il Progetto del servizio
(Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.), schema di contratto, DUVRI);
- il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI il …………….;
- nei termini stabiliti dagli atti di gara son o pervenute n ……………………… offerte;
- la Commissione di gara, nominata con nota prot. n. ………………… del ……………………, ha
disposto, nella seduta pubblica in data …………………., di ammettere alla successiva fase di gara
…………. (………….) operatori economici;
- in data ……………………………… sono stati verificati i requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa di cui al punto 11, lettera L) del disciplinare di gara, e sono stati
ammessi n. …………….. operatori economici;
- successivamente in data ……………………. apposita commissione nominata con nota prot. n.
…………………………. del ……………………… a provveduto ad esaminare le offerte tecniche e
all’attribuzione dei relativi punteggi, cosi come risulta dal relativo verbale in pari data e depositato
agli atti;
- la Commissione di gara ha proceduto, in data …………………………. alla valutazione delle
offerte economiche degli operatori economici ammessi;
- al termine di tale valutazione l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata essere quella
presentata dall’impresa …………………. (“Offerta”), con il punteggio complessivo di punti
……………, la quale è stata individuata quale aggiudicataria provvisoria della gara, per un importo
complessivo offerto pari ad € ………………………. oltre Iva, di cui € …………………………
per oneri della sicurezza;
- con atto prot. n. ……………………. del ………………………….., il Committente ha disposto
l’aggiudicazione definitiva a favore dell’impresa ………………………………….., previa verifica
in capo alla medesima dei requisiti speciali prescritti dagli atti di gara;
- con nota prot. n. ……………………. del ……………………….., l’aggiudicazione definitiva è
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stata comunicata all’aggiudicatario, al secondo in graduatoria e a tutti i concorrenti ammessi in gara
e ai concorrenti esclusi, ai sensi dell’art. 79, c.5, d.lgs. 163/2006;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l’Appaltatore
dichiara di conoscerle ed accettarle.
Art. 2 – Oggetto
Il Committente, come sopra rappresentato, affida all’Appaltatore che, come sopra rappresentato,
dichiara di accettare, il servizio vigilanza
armata e non armata, manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti di videosorveglianza, rilevazione fumo, antintrusione, diffusione
sonora, presso il complesso museale della “Venaria Reale.
ART. 3 – Osservanza delle prescrizioni d’appalto – Rappresentante dell’Appaltatore
L'affidamento del servizio in questione viene concesso subordinatamente alla piena ed
incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni tutte contenute nel contratto,
nel C.S.A., nel Bando e nel Disciplinare di gara, nel DUVRI e nell'offerta tecnico - economica che
l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte.
L’Appaltatore dovrà farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità e munita di
specifico mandato Rappresentante Unico dell’Appaltatore.
Il Rappresentante Unico dell’Appaltatore dovrà accettare l’incarico con dichiarazione scritta da
consegnarsi al Committente al momento della sottoscrizione del presente contratto. L’incaricato
dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei
necessari poteri per la gestione del servizio.
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L’incaricato avrà la piena rappresentanza dell’Appaltatore nei confronti del Committente, con la
conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno
uguale valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell’Appaltatore.
In caso di impedimento personale, l’incaricato dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il
nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell’Appaltatore.
L’Appaltatore, in sede di stipula del presente contratto, dovrà fornire un elenco di referenti tecnici e
operativi da poter contattare per tutta la durata del contratto stesso.
Art. 4 – Durata contrattuale
Il presente contratto avrà la durata di tre anni con decorrenza dalla data della stipulazione del
contratto o dalla consegna del servizio se autorizzata ai sensi dell’art. 302, comma 2 del D.P.R. n.
207/2010.
La prosecuzione dell’appalto per ulteriori 24 mesi è un elemento opzionale. Il Committente si
riserva di affidare o meno, in tutto o in parte, tali attività opzionali all’aggiudicatario dell’appalto,
anche ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, in base a proprio insindacabile
giudizio entro tre mesi dalla scadenza del contratto.
Art. 5 - Importo contrattuale
1. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore dall’Amministrazione per le prestazioni contrattuali è di
complessivi ed onnicomprensivi Euro: ………………….. o.f.e. così ripartiti:
A) servizio di vigilanza triennale non armato: complessivi Euro ……………… I.V.A. esclusa;
B) servizio di vigilanza armata triennale: complessivi Euro ……………… I.V.A. esclusa
C) manutenzione ordinaria degli impianti per il servizio triennale: complessivi euro …….. I.V.A.
esclusa;
D) manutenzione straordinaria degli impianti per il servizio triennale: massimo euro …….. I.V.A.
esclusa;
E) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) complessivi per il servizio triennale: complessivi
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Euro ………. I.V.A. esclusa
F) prestazioni opzionali: servizio di vigilanza biennale non armato: complessivi Euro
……………… I.V.A. esclusa;
G) prestazioni opzionali: servizio di vigilanza armata biennale: complessivi Euro ………………
I.V.A. esclusa
H) prestazioni opzionali: manutenzione ordinaria degli impianti per il servizio biennale:
complessivi euro …….. I.V.A. esclusa;
I) prestazioni opzionali: manutenzione straordinaria degli impianti per il servizio biennale: massimo
euro …….. I.V.A. esclusa;
L) prestazioni opzionali: oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) complessivi per il servizio
biennale: complessivi Euro ………. I.V.A. esclusa
Si precisa, inoltre, che tutte le attività c.d. opzionali di cui alle lett. da F) a L) possono essere
affidate dal Committente anche solo in parte e, in ogni caso, separatamente e autonomamente l’una
dall’altra senza che perciò derivi alcun diritto in capo all’aggiudicatario all’affidamento congiunto
e/o complessivo delle stesse.
Gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di Euro ……………. risultanti dal DUVRI, saranno
corrisposti proporzionalmente alle attività eseguite.
Le parti convengono che tutte le attività e le forniture oggetto del presente appalto sono compensate
sulla base degli importi, derivanti dagli sconti percentuali indicati nell’offerta economica, che si
intendono comprensivi di tutte le attività e forniture parziali necessarie e di tutte le spese inerenti e
consequenziali alle prestazioni contrattuali oggetto di appalto previste dal Capitolato Speciale
d’Appalto, oltre gli oneri della sicurezza.
Per la particolare caratteristica del servizio e per le modalità di esecuzione degli interventi,
l’Amministrazione non darà luogo alla corresponsione di anticipazioni sull’importo contrattuale.
Art. 5 – Orario e modalità di servizio
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Le prestazioni del servizio di vigilanza prevedono:
A) Servizio di Control Room con personale non armato.
Il servizio di presidio presso la Control Room, nella Reggia di Venaria Reale, deve essere
garantito sulle 24 ore di tutti i giorni dell’anno con n. 1 risorsa non armata.
Il personale, che dovrà prestare servizio in divisa, presso la postazione della Control Room, dovrà
monitorare il Complesso attraverso tutti i sistemi di gestione e controllo del Complesso ed in
particolare i seguenti sistemi:

Segnalazione impianti antintrusione

Segnalazione impianti antincendio

Segnalazione impianto di video sorveglianza interna

Segnalazione impianto di video sorveglianza esterna

Segnalazioni impianti tecnologici

Sistema diffusione audio con messaggio di evacuazione
Il personale addetto alla Control Room dovrà svolgere, inoltre, tutto quanto indicato nel capitolato
speciale di appalto, e quanto concordato con il Responsabile del Contratto.
B) Servizio di controllo accessi con personale non armato
- Servizio di controllo accesso della Corte D’Onore, con n. 1 risorsa non armata, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 10:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 ed il sabato e la domenica
dalle ore 08:00 alle ore 20:00.
1) Il personale dovrà prestare servizio in divisa, presso la postazione della Corte d’Onore del
Complesso, dovrà richiedere l’esibizione di tesserino di riconoscimento per i dipendenti del
Committente, di un documento di riconoscimento ai visitatori, nonché l’apposizione in modo
visibile del "pass" per i visitatori. Senza specifica autorizzazione da parte dei settori del
Committente, non sarà consentito, da detto ingresso, nessuna attività di carico e scarico di
merci;
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2) la risorsa dovrà verificare l'afflusso di visitatori partecipanti a riunioni o conferenze, per i quali
é richiesto, per evitare rallentamenti degli accessi, il solo deposito di documento di
riconoscimento. La registrazione degli stessi avverrà in un secondo tempo ad opera dell’addetto
al controllo ed il documento di riconoscimento restituito all’uscita;
3) nel caso in cui accedano al Complesso visitatori istituzionali o personalità, l’accesso sarà
consentito senza alcuna formalità, essendo gli stessi accompagnati da agenti delle forze dell’
ordine o ricevuti da funzionari del Committente;
4) particolari disposizioni, di carattere operativo, anche se comportanti variazioni di quanto
esposto, potranno essere impartite dai Settori del Committente a mezzo del Direttore
dell’esecuzione del contratto;
- Servizio di controllo accesso parcheggio Via Don Sapino con n. 1 risorsa non armata, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 18:00.
1) Il personale dovrà prestare servizio in divisa, presso l’apposita postazione del parcheggio
Juvara, dovrà richiedere l’esibizione di tesserino di riconoscimento per i dipendenti del
Committente, e dovrà vigilare affinché, attraverso tale varco, avvenga unicamente l’accesso
degli addetti al carico e scarico, al personale delle ditte di manutenzione muniti di un
documento di riconoscimento e, al personale debitamente autorizzato. Senza specifica
autorizzazione da parte dei settori del Committente, non sarà consentito, da detto ingresso,
nessuna attività di carico e scarico di merci;
2) particolari disposizioni, di carattere operativo, anche se comportanti variazioni di quanto
esposto, potranno essere impartite dai Settori del Committente a mezzo del Direttore
dell’esecuzione del contratto;
Gli addetti dovranno effettuare il filtraggio delle persone che accedono all’interno delle loro aree di
competenza anche coordinandosi tramite un collegamento radio, con la Control Room.
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I varchi potranno essere utilizzati in caso di emergenza come via di fuga per l’abbandono rapido del
complesso museale.
L’addetto prima dell’avvio del servizio provvede a ritirare dal personale della Control Room la
dotazione di chiavi per l’apertura degli spazi di propria competenza.
L’addetto al termine del servizio provvede, dopo la chiusura degli ingressi di competenza, a
consegnare al personale della Control Room la dotazione di chiavi in proprio possesso; segnala
inoltre, per iscritto, le eventuali situazioni anomale riscontrate durante il turno di servizio.
C) Servizio di vigilanza notturna con Guardie Particolari Giurate
Il Servizio di vigilanza notturna con Guardie Particolari Giurate è finalizzato al presidio del
complesso museale della Reggia di Venaria e del Giardini, con un pattugliamento continuo degli
spazi esterni, su apposito mezzo in dotazione al personale operante, con n. 1 risorsa armata tutti i
giorni dalle ore 20:00 alle ore 08:00.
D) Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria
L’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere eseguita nel rispetto di quanto
indicato nel capitolato speciale d’appalto e di quanto offerto in sede di gara.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere ulteriore personale armato e non armato
per esigenze straordinarie, quali mostre, eventi, esposizioni ecc., coso come indicato all’art. 6, punto
6.4 del Capitolato Speciale di Appalto.
Art. 6 – Requisiti del personale in servizio
Il personale addetto al Servizio dovrà essere professionalmente qualificato e aggiornato sull’igiene,
sulla sicurezza e sulla prevenzione, ed avere abilità nell’uso dei sistemi informatici, in conformità a
quanto previsto dalle vigenti leggi in materia.
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L’appaltatore dovrà garantire che i propri operatori si atterranno a tutte le norme relative alla
sicurezza sul lavoro e che si uniformeranno a tutte le norme di carattere generale emanate dal
committente per il proprio personale
Art. 7 – Corrispettivo – Verifica di conformità e saldo dell’appalto
– Tracciabilità dei
pagamenti, persone che possono riscuotere – Cessione dei creditiIl pagamento del corrispettivo
avverrà con cadenza mensile per gli importi che saranno di volta in volta indicati dal Direttore
dell’esecuzione del contratto, previo accertamento da parte di quest’ultimo della regolare
esecuzione di tutte le prestazioni. Tali importi saranno calcolati nel modo seguente:
(a)
per i servizi di vigilanza e le attività di manutenzione ordinaria, gli importi saranno calcolati
in percentuale sul costo complessivo dell’appalto;
(b)
per le attività di manutenzione straordinaria, gli importi saranno calcolati in considerazione
delle attività effettivamente svolte e quantificati sulla base del prezziario regionale di riferimento
decurtato del ribasso offerto in sede di gara.
Contestualmente al suddetto termine mensile, l’Appaltatore presenterà al Committente regolari
fatture emesse nel rispetto della normativa vigente in materia.
Dal corrispettivo saranno dedotte le eventuali penali applicate. Le fatture dovranno essere
accompagnate dal riepilogo mensile delle date e ore dei singoli servizi a firma del responsabile della
Ditta e dalle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi (copia conforme
originale Mod. D.M. 10 INPS e Mod. F 24) e annualmente entro il mese di marzo, dalla
dichiarazione relativa al pagamento premi INAIL.
Alla liquidazione dell’eventuale servizio straordinario si provvederà a seguito di presentazione di
fattura mensile dettagliata, e relativa documentazione al Settore Conservazione Beni Architettonici
ed impiantistici del Committente, previo visto per la regolarità del servizio da parte del Direttore
dell’esecuzione del contratto.
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Il pagamento sarà effettuato entro 90 giorni dalla presentazione dei predetti documenti e solamente
a seguito dell’apertura della posizione I.N.P.S. presso la sede dove si svolge il servizio, previa
acquisizione da parte della Stazione Appaltante di DURC ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.P.R.
n. 207/2010, una ritenuta dello 0,5% svincolabile in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione
da parte della Stazione Appaltante del Certificato di verifica di conformità delle prestazioni previo
rilascio del DURC.
Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente
entro il termine di cui al precedente comma, si fa rinvio a quanto stabilito all’art. 307, comma 2 del
D.P.R. n. 207/2010 s.m.i..
Entro 30 giorni dalla regolare ultimazione del servizio viene rilasciato il Certificato di verifica di
conformità confermabile dal Responsabile del Procedimento ed approvabile dalla Stazione
Appaltante. Successivamente all’emissione di tale Certificato la Stazione Appaltante procede,
previa acquisizione del DURC, al pagamento, entro 60 giorni dall’ultimazione del servizio previa
emissione del Certificato di conformità del servizio, del saldo delle prestazioni eseguite con
svincolo delle ritenute di garanzia dello 0,5% operate e della cauzione prestata dall’Appaltatore a
garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali. Per quanto non previsto dalla presente
disposizione si fa rinvio al C.S.A. e alla disciplina generale degli artt. 313/324 del D.P.R. n.
207/2010 s.m.i. in tema di verifica di conformità del servizio reso. L’Appaltatore assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano
straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia").
A tal fine, il Committente provvederà al pagamento delle Opere, esclusivamente mediante bonifico
bancario o postale sul conto corrente “dedicato” le cui coordinate bancarie sono le seguenti:
IBAN IT …………………………...
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L’Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati
di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché,
nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così
come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui
la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al
Responsabile del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
I termini di pagamento di cui al presente Articolo saranno sospesi in pendenza della comunicazione
dei dati di cui al comma precedente, senza che tale sospensione possa legittimare l’Appaltatore alla
sospensione delle Opere o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa.
Durante tale periodo, il Committente non eseguirà alcun pagamento all’Appaltatore.
L’Appaltatore si impegna ad indicare su tutti i documenti amministrativi e fiscali il codice C.I.G. e
CUP riferiti al presente contratto.
La Committente non esegue alcun pagamento all’Appaltatore in pendenza della comunicazione dei
dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi.
La Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza
avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell’art.
3, comma 1, della legge n. 136/2010 e s.m.i.
In difetto delle indicazioni di cui sopra, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Committente per
pagamenti a persone non autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere. In caso di cessione dei crediti
d’appalto si applica la disciplina prevista dal C.S.A. e dall’art. 117 del D.lgs n.163/2006 s.m.i cui si
fa integrale rinvio.
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L’atto di cessione del corrispettivo, successivo alla stipula del presente Contratto, deve in ogni caso
indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute
nonché le condizioni di cui al successivo comma del presente articolo.
In attuazione degli obblighi di tracciabilità di cui alla citata Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.,
l’atto di cessione deve prevedere apposita clausola nella quale il cessionario dovrà indicare gli
estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla
riscossione, verso la Committente, dei crediti acquisiti, unitamente alle generalità ed al codice
fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso; parimenti il cedente dovrà
indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non
esclusiva, alla riscossione, verso il cessionario, dei crediti ceduti, unitamente alle generalità ed al
codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso. Su tale conto il
cessionario anticiperà i pagamenti al cedente, indicando obbligatoriamente i codici CIG
dell’intervento.
Art. 8 – Cauzione definitiva
L’Appaltatore, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, o
dell’ inesatto adempimento, ha costituito cauzione definitiva, mediante ………. fino alla
concorrenza di € ……………….
La garanzia fidejussoria, ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/06, è progressivamente
svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo del 75%
dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza
necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto
garante, da parte dell’Appaltatore del documento attestante l’avvenuta regolare esecuzione.
L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato all’emissione
dell’ultimo certificato di regolare esecuzione del contratto.
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L’Appaltatore avrà l’obbligo di adeguare proporzionalmente la cauzione definitiva, nel caso di
eventuale esercizio dell’opzione successivamente alla scadenza del contratto.
Art. 9 - Penali
Per ogni mancata prestazione o anche solo ritardo o negligenza sarà applicata una penale pari al uno
per mille dell’ammontare netto contrattuale da trattenersi senza altre formalità sulla somme dovute
all’Appaltatore per le prestazioni eseguite, oltre a quelle previste dal successivo art. 11.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penalità previste
nel presente capitolato saranno contestate all’Appaltatore dal Committente con comunicazione
scritta. L’Appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 giorni
naturali e consecutivi dalla data di ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano
accolte ad insindacabile giudizio del Committente, ovvero non vi sia stata risposta nel termine
suddetto, potranno essere applicate le penali indicate nel presente articolo. Le somme dovute a titolo
di penale saranno trattenute dall’importo dei crediti vantati dall’appaltatore, così come risultanti
dalle fatture emesse per lo svolgimento del servizio, oppure, mediante rivalsa sul deposito
cauzionale. In quest’ultimo caso l’appaltatore dovrà provvedere al reintegro della cauzione entro 30
giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione. E’ sempre e comunque fatta salva la facoltà
del Committente di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno
subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempienza contrattuale. Qualora si
manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte dell’appaltatore
nell’esecuzione del servizio, il Committente si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le
operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità oltre
all’applicazione delle suddette penalità saranno addebitati all’Appaltatore anche i maggiori costi
conseguenti a tali operazioni.
Qualora l’ammontare delle penali raggiungesse il 10% dell’importo contrattuale, il Committente
potrà rescindere il contratto senza che l’Appaltatore possa nulla pretendere da essa.
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In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’appaltatore potrà
sospendere il servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all’applicazione della penalità prevista il
Committente potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c. per fatto e colpa dell’appaltatore che sarà
conseguentemente tenuto al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 10 – Tutela e sicurezza dei lavoratori
L’Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, e, in particolare, il documento di valutazione rischi
allegato, nonché le norme sull’assicurazione ed assistenza dei lavoratori, intendendosi manlevato il
Committente da ogni responsabilità al riguardo.
Tutte le prestazioni previste nel presente Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le
norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del
lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L’Appaltatore deve pertanto
osservare e fare osservare ai propri dipendenti, presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione
dei Servizi, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d’uso,
tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che
ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative,
regolamentari e pattizie vigenti in materia di lavoro e previdenza nei confronti dei propri
dipendenti, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per i propri
dipendenti, ad applicare ai propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di volta vigenti alla data di stipula del presente
Contratto – anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione – in relazione alla qualifica
professionale impiegata ed alla località di svolgimento delle singole prestazioni, nonché le
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condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni dei citati contratti collettivi di lavoro.
L’Appaltatore si obbliga altresì al versamento di tutti gli oneri contributivi e previdenziali e,
comunque, di ogni altro onere e/o contributo previsto dalla legge con riferimento al personale
impiegato nell’esecuzione dei Servizi.
Ai sensi dell’art. 5 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del presente
Contratto, il RUP procederà a invitare per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere alla
regolarizzazione entro 15 giorni. Decorso tale termine, il Committente procederà direttamente al
pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all’Appaltatore in forza del presente Contratto.
Il personale utilizzato dall’Appaltatore per l’esecuzione del Contratto dovrà essere sempre
adeguato, per numero e per qualificazione professionale, alle esigenze del Committente.
Nei dieci giorni successivi all’inizio dell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore dovrà comunicare
al Committente, in relazione a ciascun luogo di esecuzione del servizio l’elenco del personale che
sarà adibito al servizio e il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai
sensi degli articoli 31 e ss. del D.Lgs. 81/2008.
Ai fini di consentire al Committente gli accertamenti relativi all’assolvimento da parte
dell’Appaltatore di tutti gli obblighi su di esso gravanti relativamente alla corresponsione dei dovuti
trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali riguardanti i dipendenti impiegati
nell’esecuzione del presente Contratto a cui è subordinato il pagamento degli importi pattuiti in
ragione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, l’Appaltatore si impegna a consegnare al
Committente:
(i) un prospetto analitico redatto in forma libera contenente:
- i nominativi dei lavoratori impegnati nell’esecuzione del Contratto;
- l’ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore e
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- l’indicazione dell’aliquota contributiva applicata ed i relativi importi contributivi versati;
(ii) il DURC rilasciato dagli istituti previdenziali, successivamente alla fase dei lavori cui si
riferisce il pagamento;
(iii) i modelli F24 e le relative ricevute di avvenuto addebito, attestanti il versamento da parte della
Società dei contributi previdenziali ed assicurativi nonché delle ritenute fiscali relative ai lavoratori
impiegati nell’esecuzione del presente Contratto.
Ai sensi dell’art. 4 del DPR 207/2010, qualora il DURC acquisito dal Committente segnali
un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto,
il RUP tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. In tale
caso, il Committente provvederà a disporre direttamente il pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze accertate mediante il DURC agli enti previdenziali e assicurativi.
Nell’ipotesi di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, il
Committente, previa comunicazione all’Appaltatore delle inadempienze ad essa eventualmente
denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del Corrispettivo,
fermo restando l’obbligo per l’Appaltatore di regolare esecuzione del Contratto. Il suddetto importo
sarà restituito all’Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l’Autorità
competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si è uniformato alla vigente normativa in materia di
lavoro e previdenza. Nel caso in cui l’Appaltatore non si conformi alla normativa il Committente
avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
È inoltre facoltà del Committente valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, la protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente – nel modo più ampio e
completo ed anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda,
ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata dal personale impiegato
16
dall’Appaltatore nonché da parte dell’INAIL, dell’INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi
ispettivi di quest’ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore
agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.
Il Committente ha la facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione del personale utilizzato
dall’Appaltatore nell’esecuzione del Contratto, non di suo gradimento.
Ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008, tutto il personale dell’Appaltatore o degli
eventuali subappaltatori dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Art. 11 – Prescrizioni del Committente
In qualsiasi momento, il Committente, tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto o il
Responsabile dell’Ufficio Manutenzioni, potrà impartire prescrizioni all’Appaltatore e verificare le
modalità di svolgimento dei Servizi. Le verifiche saranno volte ad accertare che le prestazioni
eseguite siano conformi a quanto chiesto dalle Specifiche Tecniche ed alle Schede Tecniche
allegate al Contratto e alle indicazioni fornite dal Committente in corso di esecuzione.
In caso di rilevata mancata conformità a quanto precede o in caso di mancata osservanza delle
prescrizioni impartite, il Committente provvederà ad effettuare le necessarie contestazioni affidando
all’Appaltatore un termine per provvedere, conforme alle previsioni dell’art. 136 del D. Lgs. n.
163/2006. In caso di mancato rispetto del predetto termine, il Committente applicherà una penale
pari a Euro [500,00] per ogni giorno di ritardo e nei casi più gravi potrà risolvere il Contratto.
Art. 12 – Responsabilità verso i terzi
È a carico dell’Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero del
Committente e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia
la natura e la causa, che possa in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per
qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in
connessione, diretta o indiretta, dell’esecuzione del Contratto.
17
Nella detta responsabilità è compresa quella relativa agli infortuni del personale addetto al servizio.
In considerazione del completo esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da ogni
responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di
qualsiasi genere, eventualmente proposto nei riguardi del Committente e/o dei suoi rappresentanti
per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l’Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna
attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Committente.
L’Appaltatore dovrà rispondere in proprio di ogni danno, guasto o manomissione che possa derivare
per causa della sua opera e del suo personale sia verso il Committente, sia verso terzi.
Qualora durante lo svolgimento dei servizi dovessero verificarsi danneggiamenti alle strutture edili
e/o agli apparati impiantistici dei luoghi in cui i servizi devono essere prestati, l’Appaltatore ha
l’obbligo di ripristinare, a proprie spese, le parti danneggiate.
Nelle svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, l’Appaltatore deve adottare tutti gli
accorgimenti idonei a garantire l’incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per
evitare danni ai beni pubblici e privati.
Art. 13 – Divieto di cessione
L’Appaltatore non potrà cedere in tutto o in parte il presente Contratto, pena la risoluzione dello
stesso ai sensi dell’articolo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.5 del presente
Contratto.
Art. 14 – Varianti
Il Committente può variare il Contratto nei seguenti casi:
- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento o per
l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in
cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza
aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
18
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si
interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
La variazione ordinata dal Committente può essere in aumento o in diminuzione fino alla
concorrenza di un quinto del corrispettivo.
Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse del Committente, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del
Contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula
del Contratto. L’importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5
per cento del Prezzo e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della
prestazione. Le varianti di cui al presente articolo sono approvate dal Responsabile del
Procedimento.
L’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni previste dal
Contratto previste ai paragrafi che precedono. Nel caso in cui le variazioni previste nella prima
parte del presente articolo superino l’importo ivi previsto, le condizioni dell’esecuzione delle
medesime saranno determinate in contraddittorio tra Appaltatore e Committente. Il corrispettivo
delle variazioni sarà approvato dal Committente su proposta del Responsabile del Procedimento
prima di essere ammesso nella contabilità dei lavori. Per la determinazione del corrispettivo relativo
alle varianti i nuovi prezzi relativi alle prestazioni effettuate per l’esecuzione delle varianti sono
soggetti al ribasso d'asta indicato dall’Appaltatore nell’Offerta.
In ogni caso l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non
sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente e che il Direttore dell’Esecuzione del
Contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività
oggetto del Contratto.
Art. 15 – Verifica di conformità
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Il Direttore dell’Esecuzione del contratto provvederà alla verifica di conformità dei servizi prestati
dall’Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.
Alle visite di controllo indette dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto sarà invitato
l’Appaltatore e un rappresentante del Committente.
Il controllo definitivo della verifica di conformità dovrà essere effettuato non oltre 60 giorni
dall’ultimazione dell’esecuzione del Contratto.
Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell’appalto, deve contenere le
seguenti indicazioni: il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al
controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti
i rilievi fatti dal Direttore dell’Esecuzione, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero
dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I processi verbali devono essere sottoscritti da tutti i
soggetti intervenuti.
Art. 16 – Subappalto
Si applica relativamente alla disciplina del subappalto quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs.
163/2006.
Il pagamento dei subappaltatori sarà effettuato dall’Appaltatore che dovrà trasmettere al
Committente copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti via via corrisposti ai
subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento.
Art. 17 – Clausola risolutiva espressa –Risoluzione del contratto – Recesso della committente
– Vicende soggettive dell’esecutore del contratto
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La Committente potrà richiedere, prima della scadenza del contratto ex art. 1456 C.C. e fermo in
ogni caso il diritto al risarcimento dei danni, la risoluzione del contratto in ogni momento, previa
diffida formale inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:
- quando l’Appaltatore ceda a terzi, o subappalti in tutto o in parte, senza autorizzazione dalla
Committente, i servizi appaltati;
- quando l’Appaltatore ritardi per 3 volte l’orario del servizio;
- nel caso di applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% (diecipercento)
dell’importo stabilito dal C.S.A.;
- per mancato o tardivo intervento nelle segnalazioni dell’impianto antintrusione e di allarme (oltre
10 min. e per 3 volte non necessariamente consecutive);
- nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza della Ditta comporti l’esposizione
a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presente nel Complesso;
- in caso di frode da parte dell'Appaltatore;
- nel caso di abbandono non motivato dal posto di presidio;
- in caso di sopravvenuta situazione di incompatibilità;
- in caso di cessione parziale o totale del presente Contratto
- in caso di apertura a carico dell’Appaltatore di una procedura concorsuale di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei
contratti collettivi di lavoro;
- per interruzione non motivata del servizio;
- per mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dalla Committente;
- in caso di divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi
o loro utilizzo non conforme, e, in generale, violazione del dovere di riservatezza.
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I casi sopraelencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del servizio del
Committente previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola
risolutiva espressa di cui al presente articolo.
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo
eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia
ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi
inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
Nell'ipotesi di risoluzione del contratto la Committente ha il diritto di incamerare la cauzione
definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli
obblighi assunti dall’Appaltatore possa dar luogo.
L’Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che a seguito di eventuali
pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del
Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, la Committente potrà adottare i provvedimenti
conseguenti, ivi compresi quelli di revoca/annullamento della determinazione di affidamento di cui
alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o di recesso e/o di dichiarazione di
inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro
soggetto.
Nel caso di risoluzione del contratto, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni
subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese
sostenute rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del
contratto.
La Committenza si riserva altresì la facoltà di risolvere di diritto il contratto al verificarsi di
circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del
contratto sarà oggetto di notifica all’Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso
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l’Appaltatore ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio
prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.
L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà
pretendere fatto salvo il valore del materiale installato per il presente oggetto di fornitura, anche in
deroga all'art. 1671 del codice civile, dal Committente a qualsiasi titolo - contrattuale,
precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento
del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.
La Committente ha infine, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito, con
modifiche, con L. n. 135/2012, il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale
comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento
delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui,
tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip
S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente
alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e
l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.a., delle condizioni
economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488. Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. n. 95/2012 ed alla relativa legge di
conversione n. 135/2012 è nullo.
Resta infine ferma l’applicazione della disciplina generale stabilita, l’art. 1453 C.C. nonché dagli
artt. 135/140 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. in materia di risoluzione del contratto cui si fa rinvio.
In materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto si fa integrale rinvio alla disciplina
illustrata dall’art. 116 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.
Art. 18 – Assicurazioni, responsabilità e inadempienze
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Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni,
responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose della Ditta stessa, di terzi
o del Committente.
In relazione a quanto sopra, l’Appaltatore si impegna a stipulare con Società Assicuratrici di
primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili con
massimali non inferiori ad € 15.000.000,00 RCT/RCO e € 5.000.000,00 RC professionale (unico
per sinistro) e si obbliga a trasmettere alla Committente, prima dell'inizio del servizio, copia delle
polizze suddette nonché delle regolari posizioni assicurative presso gli enti Previdenziali e
Assicurativi ecc., relative al proprio personale.
L’Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno od ammanco imputabile a negligenza del
proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione dei danni ed ammanchi.
Qualora fossero constatate persistenti deficienze, nel servizio prestato o inadempienze anche
parziali alle clausole contrattuali, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere alla
rescissione del contratto, salvo l'esercizio di ogni più ampia facoltà di legge, senza l'obbligo di alcun
indennizzo.
Art. 19 – Spese di contratto e oneri diversi
Tutte le spese inerenti il presente contratto, bolli, registro accessorie e conseguenti saranno per
intero a carico dell'Appaltatore ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto, che sarà rimborsata
al medesimo.
Art. 20 – Tribunale competente
Per qualsiasi controversia che insorga tra le parti in ordine all’interpretazione del contratto o per
altri motivi inerenti il servizio in oggetto, sarà competente il Tribunale di Torino, in via esclusiva.
Art. 21 – Documenti contrattuali e osservanza delle leggi
Per tutto quanto non previsto nel presente - contratto si rinvia alle disposizioni contenute
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nel:
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Bando di gara;
- Disciplinare di Gara;
- offerta tecnico - economica;
I documenti sopra elencati, in caso di discordanze sull’esatta interpretazione delle disposizioni in
essa contenute, prevalgono l’uno sull’altro nell’ordine con il quale sono sopra elencati.
Si applicano inoltre le leggi, i regolamenti ed in generale tutte le norme, nessuna esclusa, che
ineriscono il servizio oggetto dell'appalto, ancorché non espressamente richiamate nel Contratto e
nel Capitolato Speciale d'Appalto nonché il Codice Civile e leggi in materia.
In ogni caso, le norme di legge imperative o comunque inderogabili, prevalgono sulle eventuali
disposizioni contrattuali contenute nel Contratto, nel Capitolato e nell’Offerta.
L’Appaltatore è inoltre esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative
all’assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori
oggetto del presente contratto.
Art. 22 – Disposizioni finali
Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme
alla loro volontà, viene firmato qui in calce e a margine di ciascun foglio a norma di legge.
Letto, confermato e sottoscritto.
Venaria Reale, lì
Il Committente
L’Appaltatore
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