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LEGGE 8 settembre 1967, n. 38 - Segreteria di Stato per gli Affari

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LEGGE 8 settembre 1967, n. 38 - Segreteria di Stato per gli Affari
LEGGE 8 settembre 1967, n. 38 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo in data 27 settembre
1967).
Incompatibilità relative al pubblico impiego.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e
Generale nella seduta dell'8 settembre 1967:
Art. 1
E' fatto divieto all'impiegato statale, qualunque sia il suo rapporto di impiego:
a) di entrare in rapporto d'affari con le Amministrazioni Statali sia direttamente, sia indirettamente
attraverso il coniuge, parenti e affini, attraverso persone con esso associate in attività professionali,
commerciali, artigianali e industriali anche occasionali;
b) di rappresentare contro la Pubblica Amministrazione diritti e interessi di terzi e di difenderli
davanti a qualsiasi organo statale in qualunque forma, anche indiretta come avvalendosi di
collaboratori di studio professionale od occasionali, del coniuge o di parenti e affini, ancorchè tali
diritti e interessi siano in contrasto indiretto con quelli della Pubblica Amministrazione;
c) di assumere consulenze o svolgere prestazioni subordinate, comunque remunerate, a favore di
chiunque entri anche occasionalmente e temporaneamente in rapporto d'affari con le
Amministrazioni Statali;
d) di compiere qualunque prestazione, e di assumere consulenze, comunque retribuite, a favore e
alle dipendenze di privati, in attività e su materie le quali abbiano attinenza o rientrino nella
competenza specifica dell'Ufficio pubblico ricoperto dall'impiegato.
Art. 2
E' fatto altresì divieto all'impiegato statale vincolato da rapporto di impiego in pianta stabile e
retribuito con stipendio ordinario:
a) di curare, elaborare, presentare, nell'interesse e per incarico di privati, sotto qualunque forma,
modo o titolo, sia direttamente sia attraverso la collaborazione o la firma di altri, atti pubblici e
privati, istanze o esposti, di corredarli di documentazione e di elaborati di studio o di applicazione
tecnica o scientifica o dottrinale, rivolti ad Uffici ed organi statali, intesi ad ottenere autorizzazione,
riconoscimenti, modifiche, trasferimenti od estinzioni di diritti e interessi, approvazioni, prese
d'atto, decisioni, sentenze e deliberazioni di qualsivoglia natura;
b) di svolgere in via subordinata retribuita prestazioni ed incarichi di amministrazione e di
contabilità per conto di terzi; di assumere qualunque incarico anche di consulenza, dietro
retribuzione o meno, per conto di persone fisiche e giuridiche su materie ed in attività industriali,
artigianali, commerciali e professionali qualora l'impiegato faccia parte degli organi ed uffici della
Pubblica Amministrazione, di Enti o Istituti statali, investiti di funzioni di vigilanza e di controllo a
scopo fiscale ed a scopo igienico-sanitario, di funzioni di Polizia e di funzioni consistenti in
qualunque controllo sull'osservanza delle leggi e delle disposizioni vigenti.
I divieti di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti di colui che viene assunto in via
temporanea con rapporto d'impiego ordinario per un periodo di tempo, anche non continuativo, che
superi l'anno.
Art. 3
E' proibito all'impiego statale di svolgere durante l'orario d'ufficio qualunque attività per conto
proprio o di altri sia in modo stabile che provvisorio od occasionale, al di fuori delle proprie
incombenze d'ufficio e altresì di decidere o concorrere nella decisione, in virtu' del proprio ufficio,
su qualunque materia che lo riguardi personalmente o che interessi il di lui coniuge, i parenti e affini
fino al terzo grado.
E' proibito ai medici ed a coloro che svolgono pratiche sanitarie qualora siano vincolati da rapporto
d'impiego con lo Stato o con Enti e Istituti statali, di svolgere attività remunerata a favore di privati
al di fuori degli ambulatori all'uopo istituiti, ed al di là delle condizioni di prestazione professionale
consentite dagli ordinamenti vigenti.
E' vietato ai Presidi ed ai Direttori Didattici di dare lezioni private.
E' vietato altresì agli insegnanti di qualunque Scuola o grado di dare lezioni private agli allievi della
loro classe o dello stesso tipo di Scuola e ad allievi che debbano sostenere esami davanti a
Commissioni delle quali gli insegnanti stessi facciano parte per disposizione di regolamento.
Al di fuori dei divieti che precedono non è altresì consentito agli insegnanti dipendenti dello Stato
di dare lezioni private ad alunni anche estranei agli Istituti scolastici sammarinesi senza il
preventivo nulla-osta scritto del Preside in applicazione delle disposizioni che saranno date anno per
anno dal Deputato alla Pubblica Istruzione.
Art. 4
Restano applicabili le disposizioni contenute nell'art. 49 della legge organica del 22 maggio 1962 n.
13.
Non si applicano le disposizioni della presente legge nei riguardi di coloro che svolgono prestazioni
a livello artistico, letterario ed altresì di studio e di ricerca scientifica.
Art. 5
La violazione delle norme contenute nei precedenti articoli delle disposizioni che saranno adottate
ai sensi dell'4 comporta a seconda dei casi, salvo le sanzioni previste per i reati contro la retta
amministrazione della Repubblica, la sospensione o in caso di recidiva il licenziamento secondo le
modalità previste dalla legge organica vigente.
Chiunque collabori con l'impiegato statale nello svolgimento delle attività vietate e chiunque chieda
od ottenga dall'impiegato statale una qualsiasi prestazione proibita dagli articoli che precedono, è
punito con l'ammenda da L. 50.000 a L. 250.000, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave.
Art. 6
La presente legge entrerà in vigore il 1° aprile 1968.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 settembre 1967-1667 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Vittorio Rossini - Alberto Lonfernini
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. L. Berti
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