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I RIFIUTI CHE CONOSCI NON SONO PERICOLOSI
I RIFIUTI CHE CONOSCI NON SONO PERICOLOSI Guida alla codifica e classificazione dei rifiuti a cura di Elena Bonafè e Marcello Franco con la collaborazione di Vladimiro Bonamin Seconda edizione – Maggio 2015 La presente guida è stata realizzata con il contributo di Copyright © 2015 CONFINDUSTRIA VENEZIA Via delle Industrie, 19 – 30175 Città Metropolitana di Venezia Telefono 0415499111 Fax 041935601 E-mail [email protected] Sito http://www.confindustria.venezia.it Sommario pagina Premessa 5 Importanza della classificazione 6 1. Percorso di classificazione 7 2. Esame di dettaglio del percorso di classificazione 9 2.1. Rifiuti urbani e rifiuti speciali 9 2.1.1. Rifiuti urbani 9 2.1.2. Rifiuti speciali 2.1.3. Rifiuti urbani per assimilazione 10 2.1.4. Rifiuti speciali assimilabili agli urbani 11 2.2. 2.3. 2.4. 3. 9 Attribuzione del codice 11 2.2.1. Articolazione dell’elenco europeo dei rifiuti – CER 12 2.2.2. Criteri di attribuzione del codice 13 Rifiuti pericolosi 16 2.3.1. Codici “assoluti” e ed “automatica” classificazione 17 2.3.2. Codici “a specchio”: verifica di “pericolosità” ai fini della scelta tra i due (o più) codici attribuibili e conseguente “automatica” classificazione 17 2.3.3. Caratteristiche di pericolo per i rifiuti 18 2.3.3.a Caratteristiche di pericolo per i rifiuti – Individuazione delle sostanze pericolose da considerare 21 2.3.3.b Caratteristiche di pericolo per i rifiuti – Criteri di attribuzione: condizioni, valori di soglia, limiti di concentrazione 21 2.3.3.c Caratteristiche di pericolo per i rifiuti – Inquinanti organici persistenti 27 Attribuzione delle caratteristiche di pericolo 28 2.4.1. Verifica delle concentrazioni 29 2.4.2. Quando l’analisi è “prescritta” dalla legge? 29 2.4.3. Condizioni e limiti dell’accertamento analitico 31 Il nuovo regolamento (UE) n. 1357/2014 35 3.1. Principali novità in materia di classificazione contenute nel regolamento (UE) n. 1357/2014 35 3.2. Come riclassificare i rifiuti a partire dal 1 giugno 2015 37 3.3. 3.2.1. Applicazione del regolamento CLP agli utilizzatori di sostanze e miscele 37 3.2.2. Le sostanze nei rifiuti 37 3.2.3. Procedura pratica di riclassificazione 38 Esempi pratici di riclassificazione dei rifiuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1357/2014 39 3.3.1. Esempio 1 40 3.3.2. Esempio 2 43 3.3.2. Esempio 3 46 3 pagina 4. Il “ponte” del 1° giugno 2015 53 4.1. Registri di carico e scarico 53 4.2. Formulari 54 4.3. SISTRI 54 4.4. Esempi di registrazioni con le annotazioni 55 ————— APPENDICE 1 – Convenzionalità ed incertezze della codifica CER 57 Criteri di attribuzione del codice 58 Primo step di indagine per l’attribuzione del codice 59 Secondo step di indagine per l’attribuzione del codice 61 Terzo step di indagine per l’attribuzione del codice 62 Quarto step di indagine per l’attribuzione del codice 63 Altre incertezze della codifica 63 Approssimatività della codifica 66 Convenzionalità della codifica 67 APPENDICE 2 – Identificazione dei “codici a specchio” 69 Codici “a specchio” in quanto relativi a rifiuti “diversi” 69 Il riferimento specifico o generico a sostanze pericolose 70 Il riferimento a sostanze pericolose non è sempre in indicatore sicuro 71 Esercitazione esemplificativa sulla sottoclasse 1601 72 Insuperabili incertezze di classificazione 75 APPENDICE 3 – Elenco vigente dei rifiuti – CER 77 Capitoli dell’elenco 77 Catalogo 78 ————— 4 Premessa I rifiuti sono (e restano) classificati, in base all’articolo 184, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006: • secondo l’origine in: – rifiuti urbani; – rifiuti speciali; • secondo le caratteristiche di pericolosità in: – rifiuti non pericolosi; – rifiuti pericolosi. Una volta stabilito se il rifiuto è urbano o speciale – sulla base degli elenchi di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell’articolo 184 del d.lgs. n. 152/2006, ed esclusi i rifiuti domestici, che sono sempre e comunque classificati non pericolosi – la qualificazione del rifiuto come pericoloso o non pericoloso dipende dalla presenza o meno, nello stesso, di sostanze pericolose (come componenti o contaminanti). Per una parte dei rifiuti la presenza (o assenza) di sostanze pericolose è “presunta per legge”; per gli altri invece va verificata caso per caso. La presunzione di pericolosità o la necessità di verifica è determinata dal codice che viene attribuito. Sono pericolosi i rifiuti il cui codice – previsto dal Catalogo Europeo dei Rifiuti, cosiddetto CER – è contrassegnato da un asterisco. Sennonché, se da un lato vi sono molti codici univoci, ossia “assoluti” nel senso che non consentono alternative, ve ne sono più o meno altrettanti che invece risultano “speculari”, nel senso che la scelta tra i due o più codici possibili dipende proprio dalla presenza o meno di sostanze pericolose: – i codici “assoluti” determinano una presunzione assoluta di legge della presenza (codici con l’asterisco) o dell’assenza (codici senza asterisco) di sostanze pericolose, sicché il rifiuto “codificato” pericoloso resta tale anche se, nel caso concreto, non contiene alcuna sostanza pericolosa o la contiene in quantità irrilevanti e, per converso, il rifiuto “codificato” non pericoloso non diventa mai pericoloso, anche se in qualche caso venisse riscontrata una presenza significativa di sostanze pericolose. Per questo motivo si è detto che vi è una presunzione assoluta di legge: la classificazione – ovviamente convenzionale – è stabilita dalla norma; non occorre provarla e non è consentita (non produce alcun effetto classificatorio) la prova contraria. In altri termini l’attribuzione del codice determina automaticamente (e rigidamente) la classificazione e viene prima (addirittura prescinde) dalla verifica qualitativa, che può restare necessaria ad altri effetti – come gestire, manipolare, smaltire o recuperare il rifiuto –, ma che né prima, né poi influisce sulla classificazione; – per i codici a “specchio”, la verifica qualitativa non solo è necessaria, ma precede e condiziona la scelta definitiva tra i due codici alternativi individuati come possibili. 5 PREMESSA Importanza della classificazione La distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali ha effetti: • sull’individuazione dei soggetti che hanno il compito di provvedere – nel senso di farsi carico – al loro trasporto, smaltimento e recupero (l’Ente pubblico, per i rifiuti urbani; il produttore, per i rifiuti speciali). • sui regimi autorizzatori ed abilitativi in genere; • sugli obblighi di documentazione ai fini della “tracciabilità” dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati o smaltiti (tenuta dei registri e dei formulari, iscrizione al SISTRI ed utilizzo del relativo sistema informatico); La distinzione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi ha effetti: • sui regimi autorizzatori ed abilitativi in genere; • sugli obblighi di documentazione ai fini della “tracciabilità” dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati o smaltiti (tenuta dei registri e dei formulari, iscrizione al SISTRI, comunicazione annuale); • sul divieto di miscelazione; • sul sistema sanzionatorio, venendo sempre più gravemente punite le violazioni relative ai rifiuti pericolosi. 6 1. Percorso di classificazione Premesso che al termine del percorso si otterrà una delle seguenti quattro possibili classificazioni: A. rifiuto urbano non pericoloso; B. rifiuto urbano pericoloso; C. rifiuto speciale non pericoloso; D. rifiuto speciale pericoloso; il percorso di classificazione dei rifiuti si sviluppa attraverso le seguenti fasi: 1. il rifiuto rientra nelle tipologie generali di cui all’articolo 184, comma 2 (rifiuti urbani), del d.lgs. n. 152/2006 o in quelle di cui al comma 3 (rifiuti speciali) del medesimo articolo? 1.1. se rientra nelle tipologie generali di cui al comma 2 è un rifiuto urbano; se è anche un rifiuto domestico è sempre e comunque un rifiuto urbano non pericoloso; negli altri casi può essere pericoloso o non pericoloso e quindi il percorso di classificazione non è terminato; 1.2. se rientra nelle tipologie generali di cui al comma 3 è un rifiuto speciale; il percorso di classificazione deve proseguire per stabilire se è un rifiuto speciale pericoloso o non pericoloso; 2. al rifiuto, non domestico e già catalogato come urbano o speciale, quale codice deve essere attribuito tra quelli previsti nell’elenco dei rifiuti come da ultimo modificato con decisione 2014/955/UE (“CER 2015”)? 2.1. se al rifiuto va attribuito un codice contrassegnato da un asterisco ed “assoluto”, ossia un codice univoco correlato ad una descrizione merceologica non condizionata alla presenza di sostanze pericolose, il rifiuto è, urbano o speciale, sempre pericoloso; 2.2. se al rifiuto va attribuito un codice “assoluto” non contrassegnato da un asterisco, il rifiuto è, urbano o speciale, sempre non pericoloso; 2.3. se al rifiuto può essere attribuito sia un codice con asterisco (in alcuni casi più d’uno), che un codice senza asterisco (ed anche per quelli con asterisco i codici attribuibili possono essere più di uno solo), essendo entrambi i codici correlati alla medesima descrizione salvo il riferimento, per il codice con asterisco, alla presenza di una o più sostanze pericolose o indistintamente a qualunque sostanza pericolosa, il percorso di classificazione deve proseguire per stabilire quale codice attribuire; 3. il rifiuto al quale deve essere attribuito (alternativamente) un codice a “specchio” – uno (o in alcuni casi più d’uno) con asterisco e l’altro senza – contiene sostanze pericolose pertinenti (al rifiuto ed alla descrizione associata al codice a “specchio”) in misura o condizioni tali da determinare una o più caratteristiche di pericolo? 3.1. se la sostanza o una o più delle sostanze o qualunque delle sostanze pericolose richiamate nella descrizione merceologica associata al codice con asterisco sono presenti in condizioni (di norma quantitative: percentuale) tali da attribuire al rifiuto stesso una o più delle caratteri7 PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE stiche di pericolo in base ai criteri da ultimo fissati con regolamento 1357/2014/UE, al rifiuto deve essere attribuito il codice contrassegnato con asterisco e la (conseguente) classificazione di rifiuto, urbano o speciale, pericoloso; 3.2. in caso contrario, al rifiuto deve essere attribuito il codice senza asterisco e la (conseguente) classificazione di rifiuto, urbano o speciale, non pericoloso. 8 2. Esame di dettaglio del percorso di classificazione 2.1. Rifiuti urbani e rifiuti speciali Sono urbani i rifiuti che rientrano nelle tipologie generali di cui all’articolo 184, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006; sono speciali quelli che rientrano nelle tipologie di cui al comma 3 del medesimo articolo, ovvero, in pratica, tutti gli altri. 2.1.1. Rifiuti urbani Sono rifiuti urbani (articolo 184, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006): a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità; l’assimilazione è disposta dal Comune in base a criteri fissati in sede statale; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e cimiteri; f) i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 2.1.2. Rifiuti speciali Sono rifiuti speciali (articolo 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006): a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, come individuate dall’articolo 2135 del codice civile, articolo ove, premesso che «è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse», viene precisato: – che «per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine» e – che «si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge»; 9 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto previsto per le terre e rocce da scavo (ossia ferma restando la disciplina del loro utilizzo come sottoprodotti); c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi da potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque, da depurazione acque reflue e da abbattimento fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. È utile sottolineare come alle lettere c) e d) si parli di «rifiuti da lavorazione», e non genericamente, e rispettivamente, di rifiuti “rifiuti industriali” e di “rifiuti artigianali”, né, tanto meno, di “rifiuti derivanti dall’insediamento industriale o artigianale”: se l’impresa industriale o artigianale esercita (anche o solo) attività di costruzione e demolizione, attività commerciali, attività di servizio, i relativi rifiuti, come ben si vede, ricadono in altre voci (lettere) del sopra riprodotto articolo 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006. Va inoltre ricordato come il d.lgs. n. 205/2010 abbia soppresso le lettere i), l) ed m), che individuavano, come specifiche macro-tipologie di rifiuti speciali, rispettivamente, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti, i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti ed il combustibile derivato da rifiuti. Tale soppressione certamente non ha alcun effetto per quanto concerne il combustibile derivato da rifiuti, che comunque resta sicuramente un rifiuto speciale, annoverato tra i rifiuti derivanti da attività di recupero di cui alla lettera g). Non altrettanto vale per i macchinari e le apparecchiature, nonché per i veicoli a motore, il cui inserimento in altre voci dell’articolo 184 non appare del tutto agevole, anche in considerazione del fatto che le normative speciali di cui al d.lgs. n. 49/2014 ed al d.lgs. n. 209/2003 non riguardano, rispettivamente, né tutte le apparecchiature (ma solo quelle elettriche ed elettroniche, e nemmeno tutte), né tutti i veicoli. É comunque convinzione comune – e pressoché costantemente condivisa ed applicata – che tutti i rifiuti non annoverabili tra le “voci” del comma 2 dell’articolo 184, e quindi non catalogabili tra i rifiuti urbani, siano necessariamente rifiuti speciali. 2.1.3. Rifiuti urbani per assimilazione Sono “urbani” in primo luogo i rifiuti domestici, ossia i rifiuti «provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione», mentre sono “speciali” in particolare quelli provenienti da attività economiche (attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e di servizi). 10 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE Peraltro – lettera b) del comma 2 dell’articolo 184 – sono rifiuti urbani anche «i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) [ossia non provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione], assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g)». Il richiamato articolo 198 demanda ai Comuni il compito di stabilire, sulla base di criteri fissati dallo Stato con apposito decreto ministeriale, quali rifiuti prodotti da attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e di servizi – che di norma sono speciali – divengano, nel territorio comunale, rifiuti urbani ad ogni effetto e, come tali, gestiti dal servizio pubblico di raccolta e smaltimento, con relativa applicazione della tariffa corrispettiva di detto servizio. 2.1.4. Rifiuti speciali assimilabili agli urbani La categoria dei rifiuti assimilati agli urbani, ovvero dei “rifiuti urbani per assimilazione” di cui al precedente paragrafo non va confusa con quella dei rifiuti speciali che, pur rimanendo tali, possono, per libera scelta di chi li ha prodotti o comunque li detiene, essere conferiti, in base ad apposita convenzione-contratto, al gestore del servizio pubblico, ove lo stesso (anch’egli per libera scelta) offra tale servizio. In vero, tra le varie opzioni date al produttore di rifiuti speciali per assolvere ai propri obblighi, vi è anche la possibilità del conferimento al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con il quale sia stata stipulata apposita convenzione. Tale possibilità ovviamente presuppone che i ”rifiuti speciali” per i quali il gestore del servizio pubblico offre il servizio facoltativo siano “compatibili” con quelli (“urbani”) per i quali, invece, il servizio è obbligatorio, siano cioè dei “rifiuti speciali assimilabili agli urbani” in relazione al trattamento di recupero o smaltimento cui vengono destinati. Non vanno quindi confusi • i “rifiuti urbani per assimilazione”, il cui smaltimento compete obbligatoriamente al servizio pubblico, con i • i rifiuti speciali che, restando tali, il gestore del servizio pubblico ha la facoltà (e non l’obbligo) di raccogliere (ed il produttore ha la facoltà di conferirgli), chiaramente sul presupposto che siano compatibili e consimili ai rifiuti (urbani) che istituzionalmente detto gestore deve raccogliere e smaltire: “rifiuti speciali assimilabili agli urbani”; per tali rifiuti è dovuto il pagamento non di una “tassa”, ma di un corrispettivo stabilito nella convenzione da stipularsi tra il gestore del servizio e l’utente. 2.2. Attribuzione del codice Tutti i rifiuti debbono essere codificati in base all’elenco europeo dei rifiuti – cosiddetto CER – originariamente approvato con decisione 94/3/CE, poi sostituito, con decorrenza 1° gennaio 2002, con decisione 2000/532/CEE, e successive modifiche, e da ultimo rivisto, soprattutto per la parte introduttiva, con decisione 11 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE 2014/955/UE da applicarsi a decorrere dal 1° giugno 2015. L’attribuzione del codice non è necessaria solo in sé e per sé, ma anche e soprattutto costituisce il presupposto imprescindibile per procedere alla classificazione. Infatti, • premesso, in termini generali e “concettuali”, che è pericoloso il rifiuto che presenta una o più caratteristiche di pericolo (articolo 183, lettera b), del d.lgs. n. 152/2006) e ribadito che sono rifiuti pericolosi quelli che recano dette caratteristiche (articolo 184, comma 4), • in concreto, «l’elenco dei rifiuti ... [ossia il CER] ... include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose» • e tale elenco «è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi» (articolo 184, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 che testualmente ripropone, trasponendola in norma nazionale, la disposizione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, la quale, dopo aver espressamente richiamato «l’elenco dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE», precisa: «L’elenco dei rifiuti include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.»). L’errata attribuzione del codice, pertanto, può determinare l’errore di classificazione, ma non sempre la ricerca del codice appropriato è un’operazione agevole. 2.2.1. Articolazione dell’elenco europeo dei rifiuti – CER L’elenco o catalogo europeo dei rifiuti – sia nella versione originaria, che in quella da applicarsi dal 1° giugno 2015 – è suddiviso in venti “capitoli”, ciascuno dei quali è suddiviso in un numero variabile di “sottocapitoli”, nell’ambito dei quali sono individuati ed elencati i singoli tipi di rifiuti. I venti “capitoli”, come da ultimo denominati dalla decisione 2014/955/CE, sono: 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell’industria tessile 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 07 Rifiuti dei processi chimici organici 12 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa 09 Rifiuti dell’industria fotografica 10 Rifiuti provenienti da processi termici 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa 12 Rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli, 05, 12 e 19) 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08) 15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco 17 Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne rifiuti di cucina e ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico) 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 2.2.2. Criteri di attribuzione del codice Ai fini della corretta attribuzione del codice (costituito da sei cifre, delle quali: le prime due individuano il “capitolo”, le seconde due il “sottocapitolo” e le ultime due lo specifico rifiuto rientrante in un determinato “sottocapitolo” di un determinato “capitolo”), il punto 3 dell’introduzione all’allegato D alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 (in perfetta sintonia con le norme comunitarie, ivi compresa quella da ultimo emanata – decisione 2014/955/UE – che per tali aspetti conferma la precedente) fissa i seguenti criteri: 1. identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici che terminano con le cifre 99; 2. se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la catalogazione del rifiuto, si passa ad esaminare i capitoli 13, 14 e 15; 3. se nessuno dei codici di questi capitoli risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16; 4. se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo e del sottocapitolo pertinenti. 13 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE I sopra riportati criteri, introdotti con la decisione 2000/532/CE, sono stati recepiti riproducendoli “in fotocopia” nell’introduzione all’allegato D alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 e sono stati da ultimo confermati, senza varianti, dalla decisione 2014/955/UE. Detti criteri, peraltro, non sempre sono perfettamente idonei e sufficienti ad orientare una corretta ricerca del codice. Va infatti in primo luogo osservato come i venti capitoli in cui è suddiviso l’elenco abbiano un contenuto alquanto disomogeneo. Se è vero che in linea di massima i capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20, sui quali deve in primo luogo essere orientata la ricerca, sono identificativi di “fonti generatrici di rifiuti”, per certo i capitoli 13, 14 e 15, sui quali, stando alle istruzioni date, solo in seconda battuta si dovrebbe ricercare il codice, invece identificano specifiche “famiglie di rifiuti”: oli, solventi, imballaggi. Ora, se il rifiuto da codificare è inequivocabilmente un olio minerale o sintetico usato, ovvero un solvente, ovvero ancora un imballaggio, non si vede perché si dovrebbe sempre e comunque prima esplorare il contenuto dei capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20 (col rischio di attribuire un codice inesatto) invece di prendere direttamente in considerazione il capitolo specifico. Si aggiunga che anche la terminologia usata non risulta sempre del tutto affidabile. In particolare, inadeguata e fuorviante è la denominazione del capitolo 16 che, stando alla lettera delle istruzioni, dovrebbe essere preso in considerazione solo in ultima istanza: il carattere residuale cui farebbe pensare la titolazione del capitolo («rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco») in realtà viene contraddetto dalla specificità della maggioranza dei sottocapitoli in cui è suddiviso. Quindi, ad esempio, se il rifiuto è costituito dalla carcassa di un’automobile, è totalmente inutile consultare prima i capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20 e poi i capitoli 13,14 e 15, essendo fin dall’inizio certo che il codice più appropriato è contenuto nel sottocapitolo 1601 specificamente dedicato ai «veicoli fuori uso», sottocapitolo che, per giunta, espressamente ed immediatamente precisa nella sua titolazione ciò che non contiene con puntuale rinvio ad altre parti dell’elenco: «veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 1606 e 1608)», ossia tranne gli oli, i solventi, gli accumulatori ed i catalizzatori. Ma le insidie nella ricerca del codice non sono finite: • il catalogo europeo dei rifiuti, originariamente introdotto con la decisione 94/3/CE, era dichiaratamente un elenco incompleto: «Il catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti e sarà pertanto oggetto di periodica revisione e, se necessario, di modifiche, conformemente alla procedura del comitato» (punto 3 della «Nota introduttiva» al catalogo del 1994); • con la decisione 2000/532/CE, e successive modifiche ed integrazioni, il catalogo originario è stato integralmente sostituito senza ribadirne la non esaustività, ma anche il nuovo elenco è rimasto oggettivamente incompleto e permane tale anche dopo la più recente modifica di cui alla decisione 2014/955/UE; • l’incompletezza dell’elenco (non essendo d’altra parte nemmeno ipotizzabile 14 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE che un elenco possa prevedere in modo esaustivo tutti i possibili tipi di rifiuti) è in parte ovviata dal codice residuale “99”, che però non tutti i sottocapitoli contengono, ed in parte dalla genericità di molte tipologie codificate, che si prestano a ricomprendere vaste gamme di rifiuti più o meno eterogenei. Un esempio, per tutti, si trova già nel sottocapitolo 0101, concernente i «rifiuti da estrazione di minerali», che prevede solo due codici relativi, rispettivamente ai «rifiuti da estrazione di minerali metalliferi» ed ai «rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi»; • resta comunque che, per attribuire un codice anche molto generico o residuale, è necessario trovare un “sottocapitolo” in cui poter annoverare il rifiuto da codificare, ma solo il capitolo 08, relativo ai «rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa» contiene un sottocapitolo residuale, che per giunta consente di codificare un unico rifiuto alquanto specifico: 080501* relativo ai rifiuti costituiti da «isocianati di scarto»; • in non pochi casi già il “primo passo” della ricerca, l’identificazione della fonte che genera il rifiuto – ossia dell’attività o del settore produttivo da cui proviene – consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20, risulta arduo e si passa al secondo ed al terzo non perché in nessuno di detti capitoli si è trovato un codice a sei cifre idoneo, escludendo i “99”, ma perché nessuno di detti capitoli, o nessuno dei relativi sottocapitoli, identifica la fonte del rifiuto da codificare; e bene e spesso in questi casi, dopo aver infruttuosamente esplorato i capitoli 13, 14 e 15, nonché, in ultima istanza, il capitolo 16, si torna ad uno dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 finendo con l’attribuire un codice “99”, ma un altro codice non residuale, in qualche modo pertinente, collocato all’interno di un capitolo e di un sottocapitolo che in realtà non identifica la fonte se non in modo approssimativo. Ed anche qui valga per tutti un esempio: si dice che i capitoli dell’elenco identificano i settori produttivi, ma in realtà solo alcuni vengono considerati, e nemmeno i più importanti: c’è l’industria estrattiva, l’agricoltura con annessi e connessi, alcuni settori tradizionali quali legno, concia e tessile, la chimica articolata in inorganica ed organica, ma anche il settore petrolifero ed alcune produzioni chimiche secondarie (pitture, vernici, colle, inchiostri, però “mettendo insieme” chi le produce con chi le distribuisce e con chi le usa), c’è perfino un capitolo interamente riservato all’industria fotografica; manca l’intero settore metalmeccanico in sé e per sé considerato, i cui rifiuti, ove non siano derivanti da verniciatura (nel cui sottocapitolo peraltro manca il codice specifico per un rifiuto importante quale quello prodotto dall’abbattimento delle emissioni in atmosfera) o da trattamento superficiale (chimico o fisico) dei metalli (ed anche qui manca un codice specifico per i rifiuti da abbattimento fumi di saldatura), per lo più finiscono col poter essere catalogati solo con i codici del “grande calderone” dei rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione. In sintesi, i criteri dati per la codifica (e conseguente classificazione) dei rifiuti non possono essere applicati alla lettera e comunque sussistono non pochi casi in cui l’attribuzione del codice si presenta alquanto incerta, la qual cosa mal si concilia con la stretta connessione che vi è tra codifica e classificazione e con le gravi conseguenze che possono derivare se quest’ultima risulta errata. 15 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE In ogni caso deve essere sempre tenuto ben presente il carattere eminentemente convenzionale della codifica e la sua generale inidoneità a costituire uno strumento di identificazione dei rifiuti in ragione della loro tipologia. Il CER ha una struttura prettamente statistica di catalogazione dei rifiuti e, anche a prescindere dalla sua incompletezza, nella stragrande maggioranza dei casi al codice non corrisponde biunivocamente una singola e ben definita tipologia di rifiuto, come del resto risulta ufficialmente e da tempo “confessato” nel decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ove, a rifiuti puntualmente definiti in funzione della loro recuperabilità secondo specifiche modalità risultano attribuibili anche dieci, dodici e più codici, mentre, per converso, non pochi codici risultano attribuiti a rifiuti alquanto differenti in quanto suscettibili di recupero con processi tutt’affatto diversi per modalità operative e prodotti di recupero ottenibili. Per approfondimenti sul punto si rinvia all’appendice 1 alla presente guida. 2.3. Rifiuti pericolosi È definito «pericoloso» il «rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I» (articolo 183, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006). Detto allegato I, che individua le «Caratteristiche di pericolo per i rifiuti», riproduce l’allegato III alla direttiva 2008/98/UE, prima della sua recente integrale sostituzione operata, con effetto da 1° giugno 2015, con il regolamento (UE) n. 1357/2014. Va precisato come i regolamenti comunitari abbiano direttamente effetto in tutti i Paesi dell’Unione senza necessità di norme nazionali di recepimento o trasposizione. Sulla base della sopra riportata definizione, per la concreta individuazione dei rifiuti classificati pericolosi viene – per espressa disposizione di legge (articolo 184, comma 5, del citato d.lgs. n. 152/2006, letteralmente conforme a quanto disposto dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE) – fatto rinvio all’elenco o catalogo europeo dei rifiuti, ossia al CER, riprodotto nell’allegato D al d.lgs. n. 152/2006, precisando che: • «l’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D ... include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose» e soprattutto che • tale elenco «è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi». In merito, nell’introduzione all’allegato D, che, si ripete, «è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi», si prevede che i rifiuti i cui codici identificativi sono contrassegnati un asterisco «sono pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l’articolo 20», a condizione cioè che non siano rifiuti domestici (punto 3.4. dell’introduzione dell’allegato D). Nulla cambia sotto questo profilo con la decisione 2014/955/UE in applicazione dal 1° giugno 2015: «I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell’elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE, a meno che non si applichi l’articolo 20 di detta direttiva». In sintesi: sono pericolosi i rifiuti (che non siano domestici) il cui codice, corret16 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE tamente attribuito, è contrassegnato da un asterisco; tutti gli altri sono non pericolosi. 2.3.1. Codici “assoluti” e ed “automatica” classificazione Anche se, a livello concettuale, la distinzione appare abbastanza chiara, nella pratica la concreta individuazione di quali siano i codici “a specchio” e, per converso, quali siano quelli “assoluti” risulta a volte non agevole e del tutto sicura, come più approfonditamente analizzato nell’appendice 2 alla presente guida. Comunque, in linea di principio i cosiddetti codici “assoluti” od “univoci” sono quelli associati ad una descrizione che non considera la presenza, e quindi prescinde dalla presenza, come contenuto o contaminante, di sostanze pericolose. La concreta individuazione di tali codici è peraltro più agevole operando per esclusione: sono “assoluti” i codici che non sono “a specchio”. Sono detti “speculari” o “a specchio” i codici – di norma accoppiati – per i quali la scelta tra il codice asteriscato e quello senza asterisco (di norma descritto come “diverso” da quello con asterisco) dipende dalla (verificata) presenza o meno di sostanze pericolose in misura o condizioni tali da attribuire al rifiuto una o più caratteristiche di pericolo secondo i criteri stabiliti dal “combinato disposto” degli allegati D ed I alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006, ovvero, dal 1° giugno 2015, dal nuovo allegato III alla direttiva 2008/98/CE. Per tutti i codici “assoluti” o “univoci”, siano essi con o senza asterisco, l’attribuzione prescinde dalla concreta verifica delle caratteristiche di pericolo del rifiuto da codificare. Conseguentemente, in questi casi, anche la classificazione, essendo connessa e consequenziale al codice (correttamente) attribuito, prescinde da qualunque verifica qualitativa, al punto da risultarne totalmente non condizionata, né in alcun modo interconnessa: • il rifiuto, il cui codice “assoluto”, ossia non “speculare”, (correttamente) attribuito è contrassegnato da un asterisco, è sempre e comunque un rifiuto pericoloso anche se in concreto non presenta alcuna caratteristica di pericolo; • il rifiuto, il cui codice “assoluto”, ossia non “speculare”, (correttamente) attribuito non è contrassegnato da un asterisco, è sempre e comunque un rifiuto non pericoloso anche se in concreto dovesse presentare una o più caratteristiche di pericolo. 2.3.2. Codici “a specchio”: verifica di “pericolosità” ai fini della scelta tra i due (o più) codici attribuibili e conseguente “automatica” classificazione La categoria dei cosiddetti “codici a specchio” risale al 1° gennaio 2002 ed è stata introdotta dalla decisione 2000/532/CE, col cosiddetto “CER 2002”, disponendo che «Se [nel CER] un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose [ossia se nella sua descrizione vengono specificamente o genericamente menzionate sostanze pericolose come elementi caratterizzanti il rifiuto stesso], esso è classificato come peri17 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE coloso [e gli va attribuito il codice con asterisco] solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEE», ossia una o più caratteristiche di pericolo (l’allegato III alla direttiva 91/689/CEE, ora direttiva 2008/98/CE, è stato riprodotto nell’allegato I alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 e la disposizione sopra riportata della decisione 2000/532/CE è stata alla lettera recepita al punto 5 dell’introduzione all’elenco riprodotto nell’allegato D alla medesima parte quarta del d.lgs. n. 152/2006). Il concetto non cambia con le norme da applicarsi dal 1° giugno 2015: riguardo ai «rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi», ossia ai codici “a specchio”, la decisione 2014/955/UE dispone che «l’iscrizione di una voce nell’elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE» come sostituito dal regolamento (UE) n. 1357/2014, anch’esso in applicazione dal 1° giugno 2015. L’accertamento qualitativo, ossia la verifica dell’effettiva presenza nel rifiuto di caratteristiche di pericolo, ai fini della classificazione è necessario (e pertinente) solo per i rifiuti con “codice a specchio”, in presenza del quale l’attribuzione del codice con asterisco, e quindi la classifica di pericoloso, compete solo ai rifiuti che risultino possedere una o più delle caratteristiche di pericolo “codificate”. In conclusione, sono pericolosi: • i rifiuti (che non siano domestici) il cui codice “assoluto”, correttamente attribuito, è contrassegnato da un asterisco; • i rifiuti (che non siano domestici) ai quali, tra i codici “a specchio” alternativi astrattamente attribuibili, deve essere assegnato un codice contrassegnato da un asterisco a seguito della verificata presenza di una o più caratteristiche di pericolo; tutti gli altri rifiuti sono non pericolosi. 2.3.3. Caratteristiche di pericolo per i rifiuti L’allegato I al d.lgs. n. 152/2006, come sostituito dal d.lgs. n. 205/2010 ed in conformità alle norme comunitarie all’epoca vigenti, prevedeva le seguenti caratteristiche di pericolo: H 1 Esplosivo: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene; H 2 Comburente: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica; H 3A Facilmente infiammabile: sostanze e preparati: liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l’aria, a temperatura ambiente e senza ap18 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE porto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l’allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l’aria a pressione normale, o che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose; H 3B Infiammabile: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21°C e inferiore o pari a 55°C; H 4 Irritante: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria; H 5 Nocivo: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata; H 6 Tossico: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte; H 7 Cancerogeno: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza; H 8 Corrosivo: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un’azione distruttiva; H 9 Infettivo: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell’uomo o in altri organismi viventi; H 10 Tossico per la riproduzione: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; H 11 Mutageno: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza; H 12 Rifiuti che, a contatto con l’acqua, l’aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; H 13 Sensibilizzanti: Sostanze e preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazzione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici; H 14 Ecotossico: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. H 15 Rifiuti suscettibili dopo l’eliminazione di dar origine in qualche modo ad un’altra sostanza ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate. Il nuovo allegato III alla direttiva 2008/98/CE, come sostituito dal regolamento 19 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE (UE) n. 1357/2014, da applicarsi dal 1° giugno 2015 in tutti i Paesi dell’Unione senza la necessità di norme di recepimento, trattandosi di un regolamento, prevede ora le seguenti “nuove” caratteristiche di pericolo: HP 1 Esplosivo: rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell’area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi. HP 2 Comburente: rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie. HP 3 Infiammabile: – rifiuto liquido infiammabile:rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C; – rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile:rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l’aria; – rifiuto solido infiammabile:rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento; – rifiuto gassoso infiammabile:rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l’aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa; – rifiuto idroreattivo:rifiuto che, a contatto con l’acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose; – altri rifiuti infiammabili:aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili. HP 4 Irritante – Irritazione cutanea e lesioni oculari: rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari. HP 5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione: rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un’esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all’aspirazione. HP 6 Tossicità acuta: rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all’esposizione per inalazione. HP 7 Cancerogeno: rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l’incidenza. HP 8 Corrosivo: rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea. HP 9 Infettivo: rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell’uomo o in altri organismi viventi. HP10 Tossico per la riproduzione: rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie. 20 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE HP11 Mutageno: rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula. HP12 Liberazione di gas a tossicità acuta: rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l’acqua o con un acido. HP13 Sensibilizzante: rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all’origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori. HP14 Ecotossico: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. HP15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente. 2.3.3.a Caratteristiche di pericolo per i rifiuti – Individuazione delle sostanze pericolose da considerare Le modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 1357/2015, ossia con il nuovo allegato III alla direttiva 2008/98/CE, cui fanno “sponda” le contemporanee modifiche all’elenco europeo dei rifiuti, o, più precisamente, le modifiche all’introduzione all’elenco (decisione 2014/955/UE), non consistono solo in una parzialmente diversa catalogazione e ridenominazione (da “H” ad “HP”) delle caratteristiche di pericolo: la novità più rilevante riguarda “il sistema” per l’individuazione delle sostanze la cui presenza, in determinate condizioni o quantità, determina l’attribuzione al rifiuto di una o più caratteristiche di pericolo: • in vigenza dell’originario elenco delle caratteristiche di pericolo le sostanze da considerare ai fini dell’attribuzione delle caratteristiche “H” dovevano essere individuate secondo i criteri stabiliti dalla previgente disciplina sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura della sostanze pericolose (direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed integrazioni); • dal 1° giugno 2015 le sostanze da considerare ai fini dell’attribuzione delle caratteristiche “HP” devono essere individuate secondo i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1272/2008 – cosiddetto “regolamento CLP” – che dal 1° giugno 2015 sostituisce definitivamente la previgente disciplina sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura non solo per le sostanze (per le quali è da tempo obbligatorio), ma anche per le miscele pericolose. 2.3.3.b Caratteristiche di pericolo per i rifiuti – Criteri di attribuzione: condizioni, valori di soglia, limiti di concentrazione Al variato sistema di individuazione delle sostanze che possono determinare l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo (dalla direttiva 67/548/CEE al regolamento CLP) necessariamente corrisponde una diversa determinazione dei criteri di valutazione della loro presenza nel rifiuto, ossia, essenzialmente, delle quantità raggiunte le quali le varie sostanze pericolose (singolarmente o in sommatoria) determinano l’attribuzione delle relative caratteristiche di pericolo. Le soglie, o valori limite o più in generale i criteri da applicarsi dal 1° giugno 21 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE 2015 – con riferimento alle sostanze pericolose individuate a norma del regolamento CLP – sono fissate direttamente e contestualmente alla catalogazione e descrizione di ogni singola caratteristica di pericolo nel nuovo allegato III alla direttiva 2008/98/CE come sostituito dal regolamento (UE) n. 1357/2014; coerentemente e parallelamente la decisione 2014/955/UE contenente il nuovo catalogo – “CER 2015” – non prevede più alcun criterio e valore limite, ma rinvia al citato allegato III. La nuova “tabella” dei limiti è decisamente più articolata e complessa di quella prevista dal (soppresso) articolo 2 della decisione 2000/532/CE. Nel riquadro che segue vengono riportati tutti i contenuti sostanziali del nuovo allegato III alla direttiva 2008/98/CE in una forma semplificata – chiaramente priva di qualunque valore ufficiale – per agevolare l’individuazione delle sostanze pericolose da ricercare ed i relativi limiti. CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI HP 1 Esplosivo rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell’area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi. Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo di seguito elencati è valutato rispetto alla caratteristica di pericolo HP 1, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova e, se risulta esplosivo, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 1. – Unst. Expl. – Expl. 1.1 – Expl. 1.2 H 200 H 201 H 202 – Self-react. A – Org. Perox. A – Self-react. B H 240 H 240 H 241 – Expl. 1.3 – Expl. 1.4 H 203 H 204 – Org. Perox. B H 241 HP 2 Comburente rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie. Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo di seguito elencati è valutato rispetto alla caratteristica di pericolo HP 2, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova e, se risulta comburente, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 2. – Ox. Gas 1 – Ox. Liq. 1 – Ox. Sol. 1 H 270 H 271 H 271 – Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3 – Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3 H 272 H 272 HP 3 Infiammabile • rifiuto liquido infiammabile:rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità 22 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE • • • • • è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C; rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile:rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l’aria; rifiuto solido infiammabile:rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento; rifiuto gassoso infiammabile:rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l’aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa; rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l’acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose; altri rifiuti infiammabili:aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili. Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo di seguito elencati è valutato, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova e, se risulta infiammabile, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 3. – Flam. Gas 1 H220 – Self-react. EF H242 – Flam. Gas 2 H221 – Org. Perox. CD H242 – Aerosol 1 – Aerosol 2 – Flam. Liq. 1 H222 H223 H224 – Org. Perox. EF – Pyr. Liq. 1 – Pyr. Sol. 1 H242 H250 H250 – – – – Flam. Liq.2 Flam. Liq. 3 Flam. Sol. 1 Flam. Sol. 2 H225 H226 H228 H228 – – – – Self-heat.1 Self-heat. 2 Water-react. 1 Water-react. 2 H251 H252 H260 H261 – Self-react. CD H242 – Water-react. 3 H261 HP 4 Irritante – Irritazione cutanea e lesioni oculari rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari. Il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 4 se, considerando solo le sostanza che superano la soglia dell’1%, contiene: • sostanze classificate Skin corr. 1A (H314) in concentrazione totale ≥ 1,0% ed inferiore a 5% (n.b.: i rifiuti contenenti sostanze classificate H314 (Skin corr. 1A, 1B o 1C) in concentrazione totale ≥ 5% sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 8; la caratteristica di pericolo HP 4 non si applica se il rifiuto è classificato come HP 8) • sostanze classificate Eye dam. 1 (H318) in concentrazione totale ≥ 10% 23 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE • sostanze classificate Skin irrit. 2 (H315) e Eye dam. 2 (H319) in concentrazione totale ≥ 20% HP 5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un’esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all’aspirazione. Il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 5 se contiene: • sostanze classificate STOT SE 1 (H370) in concentrazione (singola sostanza) ≥ 1% • sostanze classificate STOT SE 2 (H371) in concentrazione (singola sostanza) ≥ 10% • sostanze classificate STOT SE 3 (H335) in concentrazione (singola sostanza) • sostanze classificate STOT RE 1 (H372) in concentrazione (singola sostanza) • sostanze classificate STOT RE 2 (H373) in concentrazione (singola sostanza) • sostanze classificate Asp. Tox. 1 (H304), con viscosità cinematica totale (a 40 °C) non è superiore a 20,5 mm2/s, in concentrazione totale ≥ 20% ≥ 1% ≥ 10% ≥ 10% HP 6 Tossicità acuta rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all’esposizione per inalazione. Il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 6 se: • non considerando le sostanze che singolarmente non superano la soglia dello 0,1%, contiene: – sostanze classificate Acute Tox.1 (Oral) H300 in concentrazione totale ≥ 0,1% – sostanze classificate Acute Tox. 2 (Oral) H300 in concentrazione totale – sostanze classificate Acute Tox. 3 (Oral) H301 in concentrazione totale – sostanze classificate Acute Tox.1 (Dermal) H310 in concentrazione totale – sostanze classificate Acute Tox.2 (Dermal) H310 in concentrazione totale ≥0,25% ≥ 5% ≥0,25% ≥ 2,5% – sostanze classificate Acute Tox. 3 (Dermal) H311 in concentrazione totale ≥ 15% – sostanze classificate Acute Tox 1 (Inhal.) H330 in concentrazione totale ≥ 0,1% – sostanze classificate Acute Tox.2 (Inhal.) H330 in concentrazione totale ≥ 0,5% 24 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE – sostanze classificate Acute Tox. 3 (Inhal.) H 331 in concentrazione totale ≥ 3,5% • non considerando le sostanze che singolarmente non superano la soglia dello 1%, contiene: – sostanze classificate Acute Tox 4 (Oral) H302 in concentrazione totale ≥ 25% – sostanze classificate Acute Tox 4 (Dermal) H312 in concentrazione totale ≥ 55% – sostanze classificate Acute Tox. 4 (Inhal.) H 332 in concentrazione totale ≥22,5% HP 7 Cancerogeno rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l’incidenza. Il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 7 se contiene: • sostanze classificate Carc. 1A (H350) o Carc. 1B (H350) in concentrazione (singola sostanza) ≥ 0,1% • sostanze classificate Carc. 2 (H351) in concentrazione (singola sostanza) ≥ 1,0% HP 8 Corrosivo rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea. Il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 8 se, considerando solo le sostanza che superano la soglia dell’1%, contiene: • sostanze classificate Skin Corr. 1A, 1B o 1C (H314) in concentrazione totale ≥ 5% HP 9 Infettivo rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell’uomo o in altri organismi viventi. L’attribuzione della caratteristica di pericolo HP 9 è valutata in base alle norme stabilite nei documenti di riferimento o nella legislazione degli Stati membri. HP10 Tossico per la riproduzione rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie. Il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 10 se contiene: • sostanze classificate Repr. 1A (H360) o Repr. 1B (H360) in concentrazione (singola sostanza) ≥ 0,3% • sostanze classificate Repr. 2 (H361) in concentrazione (singola sostanza) ≥ 3,0% HP11 Mutageno rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula. Il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 11 se contiene: 25 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE • sostanze classificate Muta. 1A (H340) o Muta. 1B (H340) in concentrazione (singola sostanza) ≥ 0,1% • sostanze classificate Muta. 2 (H341) in concentrazione (singola sostanza) ≥ 1,0% HP12 Liberazione di gas a tossicità acuta rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l’acqua o con un acido. Il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 12 in base ai metodi di prova o alle linee guida se: • contiene una sostanza contrassegnata con una delle informazioni supplementari sui pericoli EUH029, EUH031 o EUH032. HP13 Sensibilizzante rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all’origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori. Il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 13 se: • contiene sostanze classificate come sensibilizzanti con codice di indicazione di pericolo H317 o H334 in concentrazione (singola sostanza) ≥ 10% HP14 Ecotossico rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. Il regolamento (UE) n. 1357/2014 non contiene alcuna indicazione per l’attribuzione della caratteristica HP 14, ma precisa: • in premessa che a tal fine «è necessario uno studio supplementare»; • in nota all’allegato che «L’attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio», intendendosi che, al momento, l’attribuzione della caratteristica di ecotrossico rimane invariata; in Italia, quindi, «tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 M6 e M7». HP15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente Il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso con il codice HP 15 se • contiene una o più sostanze con le seguenti indicazioni di pericolo: – Pericolo di esplosione di massa in caso di incendio (H205); – Esplosivo allo stato secco (EUH001) – Può formare perossidi esplosivi (EUH019); – Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato (EUH044); e • non si presenti sotto una forma tale da non potere in nessun caso manifestare caratteristiche esplosive o potenzialmente esplosive. 26 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE 2.3.3.c Caratteristiche di pericolo per i rifiuti – Inquinanti organici persistenti Per gli inquinanti organici persistenti la decisione 2104/955/UE rinvia al regolamento (CE) n. 850/2004, il cui allegato IV, come sostituito dal regolamento (UE) n. 1342/2014 in applicazione dal 18 giugno 2015, stabilisce i limiti di concentrazione oltre i quali i rifiuti che li contengono sono classificati pericolosi. VALORI LIMITE DI CONCENTRAZIONE PER GLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI • Endosulfan 50 mg/kg • Esaclorobutadiene 100 mg/kg • Naftaleni policlorurati 10 mg/kg • Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP) 10 000 mg/kg • Tetrabromodifeniletere C12H6Br4O Pentabromodifeniletere C12H5Br5O Esabromodifeniletere C12H4Br6O Eptabromodifeniletere C12H3Br7O Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere: 1 000 mg/kg • Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri) 50 mg/kg • Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) 15 μg/kg (Il valore limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di equivalenza tossica – TEF) • DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis (4clorofenil) etano) 50 mg/kg • Clordano 50 mg/kg • Esaclorocicloesani, compreso il lindano 50 mg/kg • Dieldrin 50 mg/kg • Endrin 50 mg/kg • Eptacloro 50 mg/kg • Esaclorobenzene 50 mg/kg • Clordecone 50 mg/kg • Aldrin 50 mg/kg • Pentaclorobenzene 50 mg/kg • Bifenili policlorurati (PCB) 50 mg/kg • Mirex 50 mg/kg • Toxafene 50 mg/kg • Esabromobifenile 50 mg/kg 27 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE 2.4. Attribuzione delle caratteristiche di pericolo La valutazione, verifica e conseguente attribuzione delle caratteristiche di pericolo, in linea di principio, riguarda tutti i rifiuti pericolosi, dovendosi indicare le pertinenti “HP” (o “H” fino al 31 maggio 2015) anche per quelli con codice “assoluto” asteriscato. Ma solo per i rifiuti con codice “a specchio” detta verifica incide sulla classificazione del rifiuto, classificazione che, peraltro, risulta caratterizzata da un elevato tasso di convenzionalità per le seguenti ragioni: • l’elenco dei codici, il CER, è incompleto e comunque approssimativo quanto ad idoneità a catalogare in modo sufficientemente dettagliato ed univoco le molteplici tipologie di rifiuti; • l’attribuzione del codice anche quando non è “concludente” è sempre “determinante” nel percorso di classificazione; • i rifiuti con codice “assoluto” sono, e restano, pericolosi o non pericolosi in ragione del codice assegnato, essendo sotto tale profilo irrilevante che in concreto lo siano o meno (a condizione, ovviamente, che il codice sia stato correttamente assegnato, pur con tutti i limiti di una codifica incompleta ed approssimativa); • per i rifiuti con codice “a specchio” l’attribuzione del codice con asterisco piuttosto che di quello senza, con conseguente classificazione del rifiuto come pericoloso o non pericoloso, dipende dalla verifica, caso per caso, dell’attribuibilità o meno di una o più delle caratteristiche di pericolo in base a criteri (e limiti di concentrazione) originariamente (ossia dal 1° gennaio 2002) “codificati” dalla decisione 2000/532/CE e poi, con effetto dal 1° giugno 2015, radicalmente rivisti dal regolamento (UE) n. 1357/2014; i limiti fissati – e poi cambiati – hanno certamente una base scientifica, ma sono sempre frutto di una scelta normativa e, come tali, non possono che essere convenzionali. La convenzionalità delle caratteristiche di pericolo “accertate” sulla base di criteri e limiti normativamente fissati – e nel tempo variati – è comprovata dal fatto che (oggi) è – del pari normativamente – disciplinata l’ipotesi di contrasto tra il risultato della verifica eseguita «utilizzando la concentrazione» e l’esito ottenuto «eseguendo una prova», ossia un test; in tale ipotesi è attribuita prevalenza a quest’ultimo: «Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell’allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova» (punto 1 dell’allegato alla decisione 2014/955/UE). Col che, da un lato viene ufficialmente prevista, consentita e disciplinata la sostituibilità della verifica della composizione con il test, ove possibile, dall’altro viene riconosciuto come la pericolosità attribuita al rifiuto in ragione delle concentrazioni di sostanze pericolose in esso contenute non necessariamente corrisponda – come in effetti per lo più non corrisponde – alla reale pericolosità accertata tramite test. Resta che, se il test non è eseguito (o non è eseguibile), il rifiuto con codice “a specchio” contenente sostanze pericolose oltre le soglie “convenzionalmente” stabilite è “convenzionalmente” pericoloso. 28 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE Quanto sopra, in un contesto in cui l’elenco dei rifiuti, nella versione aggiornata da applicarsi dal 1° giugno 2015; contiene: • oltre 230 codici “assoluti” con asterisco; • circa 270 codici “assoluti” senza asterisco; • più o meno 170 codici “a specchio” con asterisco; • circa altrettanti codici “a specchio” senza asterisco. Come accennato – e meglio precisato nell’appendice 2 alla presente guida – l’unico dato certo è che, su un totale di 840 codici previsti dal catalogo, quelli con asterisco sono 408, ma la concreta individuazione di quali codici siano “assoluti” e quali siano “a specchio” presenta a volte difficoltà ed incertezze tali da far risultare la scelta alquanto opinabile e comunque controvertibile; per tale ragione degli uni e degli altri se n’è indicata la quantità solo approssimativa, aggiungendo al connotato convenzionale del sistema di classificazione anche un più o meno ampio margine di incertezza. Resta, in ogni caso, che solo per meno della metà delle tipologie codificate di rifiuti pericolosi – circa il 40% – la classificazione dipende dall’effettiva verifica delle loro caratteristiche. 2.4.1. Verifica delle concentrazioni Ai fini dell’attribuzione delle eventuali caratteristiche di pericolo, • sia ai rifiuti con codice “assoluto” con asterisco, senza alcun effetto sulla classificazione, che comunque è e resta di rifiuto pericoloso, • che ai rifiuti con codice “a specchio”, con conseguente attribuzione del codice con asterisco o senza e relativa classificazione, e ferma restando la convenzionalità delle conseguenze, sia per i rifiuti con codice “assoluto” con asterisco che per quelli con codice “a specchio”, è necessario verificare se nel rifiuto vi sia la presenza di sostanze pericolose nonché, per lo più, la loro quantità in percentuale. Tale verifica viene normalmente eseguita tramite analisi chimica di laboratorio su un campione rappresentativo dell’intera massa da valutare. L’analisi di laboratorio, peraltro, fermi restando i casi in cui è espressamente prescritta dalla legge, non sempre è necessaria, a volte è quanto meno problematica – tipicamente in tutti i casi in cui risulta difficile o addirittura impossibile prelevare un campione anche solo ragionevolmente rappresentativo – e comunque, di norma, da un lato presuppone un adeguato livello di conoscenze “a monte” sul rifiuto, dall’altro va attentamente valutata e non assunta come unica indagine in sé concludente. 2.4.2. Quando l’analisi è “prescritta” dalla legge? L’accertamento analitico delle caratteristiche chimiche (e chimico-fisiche) del rifiuto è specificatamente disciplinato, prescrivendo quando e con quale frequenza debba essere ripetuto, solo in due casi: 29 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE • per i rifiuti destinati al recupero in regime semplificato; • per i rifiuti destinali allo smaltimento in discarica. Quanto al primo caso, il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 sul recupero dei rifiuti non pericolosi, all’articolo 8, espressamente dispone che «il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all’impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione»; identica disposizione si rinviene, per i rifiuti pericolosi, all’articolo 7 del decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 161, salvo la riduzione a dodici mesi del termine massimo entro il quale l’analisi deve essere ripetuta. Del tutto analogo parrebbe, ma solo in apparenza, quanto dispone in proposito il decreto ministeriale 27 settembre 2010 contenente i «criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica»: • premesso che «al fine di determinare l’ammissibilità ... il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica» (articolo 2, comma 1); • detta «caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l’anno» (comma 3 del medesimo articolo 2). In realtà, la «caratterizzazione di base», dettagliatamente disciplinata nell’allegato 1 al citato decreto ed ancor di più nella decisione 2003/33/CE di cui detto decreto è l’attuazione, non è riducibile ad una analisi chimica di laboratorio. In ogni caso, è convinzione comune, anche avvalorata da alcuni orientamenti giurisprudenziali, che dalle norme citate sia desumibile un obbligo generale di analisi preliminare, da ripetere ad ogni variazione nella produzione del rifiuto e comunque almeno una volta all’anno (con l’eccezione dei rifiuti non pericolosi recuperati in regime semplificato), quanto meno per tutti i rifiuti con “codice a specchio”. Per contro, come si vedrà appresso, l’analisi di laboratorio è solo uno degli strumenti per caratterizzare i rifiuti, nel senso che: • da un lato l’analisi da sola è di norma insufficiente, se non altro perché in laboratorio si trova solo ciò che si cerca e cercare tutto è praticamente impossibile; • dall’altro perché, proprio ai fini della classificazione, vi possono essere altre modalità, perfettamente affidabili – a volte ancor più dell’analisi di laboratorio che soffre comunque del margine di errore analitico oltre che della incerta rappresentatività nel tempo del campione analizzato – per escludere la presenza di sostanze pericolose, in primis la conoscenza del processo che genera il rifiuto e delle sostanze coinvolte; • dall’altro ancora perché comunque per poter dedurre “meccanicamente” 30 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE dall’esito dell’analisi le caratteristiche del rifiuto indagato, occorre che detta analisi sia stata eseguita su un campione perfettamente rappresentativo del rifiuto stesso, la qual spesso non è fattibile: anche a prescindere da rifiuti per loro natura tecnicamente non campionabili, per lo più l’esito dell’analisi deve essere valutato dall’interessato in considerazione dei range di variabilità nel tempo delle caratteristiche qualitative del rifiuto che produce. Ed è utile sottolineare come sia proprio quest’ultimo aspetto quello che maggiormente incide sulla diversa modalità con cui debbono essere eseguite le analisi e valutati gli esiti da parte dell’interessato, sia esso il produttore od un successivo gestore del rifiuto, al fine di decidere come trattarlo e come comportarsi, e da parte dell’Autorità di controllo, al fine di valutare la correttezza del comportamento tenuto, appunto, dal produttore o dal gestore del rifiuto: • il produttore (ed in una certa misura anche il successivo gestore) di norma analizza il rifiuto anche in proiezione futura, quindi gli converrà sempre una valutazione “cautelativa”, salvo che non abbia miratamente scelto un campione “rappresentativo” non della produzione standard, ma della situazione per così dire “più gravosa”; • l’Autorità di controllo, invece, verifica l’attualità; quindi l’analisi è “probante” solo se relativa ad un campione effettivamente rappresentativo del rifiuto “in giacenza” o comunque del “lotto” oggetto di indagine, dovendo comunque essere valutata al “netto in ribasso” dell’errore analitico. 2.4.3. Condizioni e limiti dell’accertamento analitico Come già detto, in laboratorio si trova, se c’è, solo ciò che si è cercato, e cercare tutto è tecnicamente impossibile, ma sarebbe comunque inutile. Come è stato giustamente – ed incontrovertibilmente – affermato: • «... la determinazione analitica al 100% é irrealizzabile, principalmente per due ordini di motivi: – tutte le apparecchiature e le tecnologie necessarie per effettuare una caratterizzazione di questo tipo, su matrici sempre diverse e non standardizzabili, non sono comunemente disponibili nei laboratori sia privati che di Arpa, ... – l’incertezza di misura attribuibile a ogni risultato analitico è funzione del metodo di prova utilizzato e risulta in genere non inferiore al 10%; nel contempo, molte sostanze conferiscono pericolosità al rifiuto se presenti in quantità anche molto minori (0,1%-0,5%-1% ecc.).» (ARPA Emilia Romagna – Carla Gramellini, Laura Billi, Antonio Botti – Ecoscienza Numero 5/6 – Anno 2011 – www.arpa.emr.it/pubblicazioni/ecoscienza). Dati questi “limiti tecnici” dell’accertabilità in laboratorio, è evidente come la significatività ed utilizzabilità degli esiti dell’analisi debbano essere “costruiti” a monte. In primo luogo quindi: • «per poter correttamente effettuare una classificazione dei rifiuti è assolutamente necessario conoscere il ciclo di produzione o di consumo che ha generato il rifiuto, al fine di poter conoscere le sostanze [sottointeso: “peri31 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE colose”] potenzialmente presenti nel rifiuto stesso e indirizzare la ricerca unicamente verso tali sostanze» (Istituto Superiore di Sanità – parere n. 36565 del 5/7/2006 – in: http://www.iss.it). CONOSCENZE “A MONTE” come utilizzare i risultati come campionare e cosa ANALISI DI LABORATORIO cosa ricercare e come rapporto di prova: cosa è stato cercato e quanto se n’è trovato perché fare l’analisi VALUTAZIONE DEL RISULTATO Almeno in linea di principio, pertanto, il produttore non può limitarsi a prelevare, o fa prelevare un campione del proprio rifiuto, a portarlo in laboratorio e aspettare che il laboratorista gli dica che rifiuto è, che codice CER ha, se è o non è pericoloso e perché, ossia per quali caratteristiche di pericolo identificate dai codici “HP”. Di fatto, per i rifiuti più diffusamente prodotti, i laboratori specializzati nelle analisi sui rifiuti hanno già tutte le informazioni di base, essendo comuni a tutti i produttori di quei rifiuti. Ma anche in questi casi non può essere tutto “delegato” al chimico di laboratorio, con totale rinuncia da parte del produttore anche ad un minimo di consapevolezza del perché viene eseguita l’analisi e come deve essere utilizzata. Si aggiunga che l’accertamento analitico in laboratorio finalizzato unicamente alla classificazione del rifiuto serve solo per non incorrere nell’errore di trattare come non pericoloso un rifiuto che invece lo è. Risultato non da poco, se si vuole, tenuto conto che si tratterebbe di un errore in sé pesantemente sanzionabile. Ma per correttamente gestire – e non solo classificare o attribuire le caratteristiche “HP” – i propri rifiuti è, se non necessario, certamente molto più utile per ogni rifiuto che si produce saper rispondere 32 ESAME DI DETTAGLIO DEL PERCORSO DI CLASSIFICAZIONE alle seguenti domande: • che cos’è? • da dove viene? • come è stato prodotto? • qual’è il suo standard qualitativo? • cosa è stato usato per produrlo? • come può essere conservato, movimentato, trasportato? sono sufficienti, a questi fini, le “sole” conoscenze sulle sue caratteristiche e composizione strettamente necessarie per la classificazione? meglio se poi si ha una risposta anche a queste ulteriori domande (per rispondere alle quali normalmente le “sole” indagini strettamente necessarie per la classificazione non sono sufficienti): • può essere recuperato? a quali condizioni? • come può essere smaltito? con quali cautele e con quali controindicazioni? ... perché ... ... i rifiuti che conosci non sono (mai) pericolosi! 33 3. Il nuovo regolamento (UE) n. 1357/2014 Il regolamento (UE) n. 1357/2014 non “stravolge” il sistema di classificazione dei rifiuti la classificazione dei rifiuti già in vigore, ma è solo un adeguamento “tecnico” al variato sistema di classificazione delle sostanze: le “norme di legge” – le disposizioni contenute negli articoli del d.lgs. n. 152/2006, ovvero negli articoli della direttiva 2008/98/CE, per intendersi – restano invariate; variano “solo” gli allegati, ossi il “sistema operativo” per l’applicazione di tali “norme di legge”. Fatta questa doverosa premessa, nel seguito vengono illustrate le principali novità introdotte dal nuovo regolamento comunitario ed i criteri per procedere alla riclassificazione – o verifica della classificazione – dei rifiuti prodotti, nonché e comunque per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo (codici “HP”) a tutti i rifiuti pericolosi compresi quelli con codice “assoluto”. 3.1. Principali novità in materia di classificazione contenute nel regolamento (UE) n. 1357/2014 Nel verificare la classificazione dei rifiuti alla luce delle nuove disposizioni in materia si deve tener conto che non vi è una perfetta rispondenza tra • le “vecchie” caratteristiche di pericolo attribuite secondo quanto previsto dal “combinato disposto” degli allegati D ed I alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 (in conformità alla decisione 2000/532/CE ed all’originario allegato III alla direttiva 2008/98/CE) e • le “nuove” caratteristiche di pericolo di cui al regolamento (UE) n. 1357 del 2014 (nuovo allegato III alla direttiva 2008/98/CE). Va inoltre evidenziato che il regolamento (UE) n. 1357/2014 identifica chiaramente le frasi di pericolo attribuite alle singole sostanze che, se presenti nel rifiuto in concentrazione superiore alle corrispondenti soglie, determinano la qualificazione del rifiuto stesso come pericoloso, ove si tratti di un rifiuto con codice “a specchio”, o comunque l’attribuzione delle corrispondenti caratteristiche di pericolo, ove si tratti di un rifiuto con codice “assoluto” asteriscato. Laddove, però, alla sostanza sia attribuita una frase di pericolo non contemplata nel regolamento (UE) n. 1357/2014 (esempi: H317 – può provocare reazioni allergiche; H336 – può provocare sonnolenza o vertigini; EUH066 – l’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle; ecc.), detta sostanza non deve essere considerata ai fini della classificazione del rifiuto, né comunque per l’attribuzione di caratteristiche di pericolo. Di seguito si evidenziano in dettaglio le principali differenze tra la versione originaria dell’allegato I alla direttiva 2008/98/CE e quella modificata con il regolamento (UE) n. 1357/2014, da applicarsi dal 1° giugno 2015. • Caratteristica di pericolo infiammabile – HP3 Con il regolamento (UE) n. 1357/2014 non è più prevista la distinzione tra • facilmente infiammabile (H3A) e • infiammabile (H3B). 35 IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 Ai rifiuti che, contenendo sostanze che presentano una caratteristica di pericolo di infiammabilità (H220, H221, H222, H223, H224, H225, H226, H228, H242, H250, H251, H252, H260, H261), risultano infiammabili va attribuita la (unificata) caratteristica di pericolo “indifferenziata” HP3. • Caratteristica di pericolo irritante – HP4 Con il regolamento (UE) n. 1357/2014 la presenza nel rifiuto di sostanze identificate con la frase di pericolo H314 determina l’attribuzione della caratteristica di pericolo “irritante” (HP4)se la concentrazione di dette sostanze è • superiore o uguale al 1%, ma, • inferiore al 5%. Qualora la concentrazione sia uguale o superiore al 5% il rifiuto è classificato corrosivo (HP8). • Caratteristiche di pericolo di tossicità – HP5 e HP6 Non è più presente la caratteristica di pericolo “nocivo” – che era identificata con H5 –, ma la caratteristica di tossicità è distinta in: • tossicità specifica per organi bersaglio (HP5) e • tossicità acuta (HP6). In funzione di questa nuova classificazione, rifiuti che erano classificati come nocivi (H5) potrebbero risultare ora riclassificati come HP6 (tossicità acuta) e, viceversa, altri rifiuti che erano classificati come tossici (H6) potrebbero risultare riclassificati come HP5 (tossicità specifica per gli organi bersaglio). • Caratteristica di pericolo sensibilizzante – HP13 Il regolamento (UE) n. 1357/2014 introduce il criterio, precedentemente non previsto, per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP13 (sensibilizzante), individuando le sostanze che la possono determinare e la relativa soglia. • Caratteristica di pericolo ecotossico – HP14 L’attribuzione della caratteristica di pericolo ecotossico (HP14) non è stata, al momento, disciplinata dal regolamento (UE) n. 1357/2014, avendo la Commissione europea ritenuto necessario uno studio supplementare in materia. Per l’attribuzione di tale caratteristica di pericolo si ritiene che rimangano applicabili i criteri eventualmente già vigenti nei vari paesi dell’Unione Europea e, per quanto concerne l’Itala, resta che la caratteristica di pericolo di ecotossicità (H14) si attribuisce al rifiuto secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7. Di conseguenza, i rifiuti che fino al 31 maggio 2015 sono stati classificati “ecotossici” con l’attribuzione della caratteristica di pericolo H14, dal 1° giugno 2015 rimangono “ecotossici” con la sola variazione della sigla individuativa della pertinente caratteristica di pericolo che diviene HP14. 36 IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 • Caratteristica di pericolo HP15 La caratteristica di pericolo H15 riguardava genericamente i rifiuti che, dopo l’eliminazione, potevano dare origine in qualche modo ad un’altra sostanza, ad esempio di lisciviazione, avente una delle altre caratteristiche di pericolo specificamente definite. La caratteristica di pericolo HP15, invece, riguarda specificamente i rifiuti che contengono una o più sostanze che possono esplodere (un caso di incendio, allo stato secco o per riscaldamento in ambiente confinato) o formare perossidi esplosivi e che “non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo... ma può manifestarla successivamente”. 3.2. Come riclassificare i rifiuti a partire dal 1 giugno 2015 Sul presupposto che le imprese utilizzatrici di sostanze e miscele ricevono dai propri fornitori i prodotti accompagnati dalle schede dati di sicurezza, nel seguito viene proposto un percorso pratico per classificare, o riclassificare, i propri rifiuti secondo le regole in vigore dal 1° giugno 2015. 3.2.1. Applicazione del regolamento CLP agli utilizzatori di sostanze e miscele Il regolamento (CE) n. 1272/2008 (cosiddetto “CLP”), in vigore dal 20 gennaio 2009, ha stabilito una fase di transizione per consentire ai produttori di sostanze e miscele di adeguare la classificazione al nuovo regolamento, prevedendo un periodo di “doppio regime”. Per le sostanze, tale periodo di “doppio regime” è iniziato il 1° dicembre 2010 e si conclude il 1° giugno 2015. Le schede dati di sicurezza, correttamente redatte secondo la previsione del regolamento (UE) n. 453/2010, relative alle sostanze, devono riportare: • l’etichettatura prevista dal CLP; • la doppia classificazione: secondo la direttiva 67/548/CEE e secondo il regolamento CLP. Per le miscele il periodo di “doppio regime” inizia il 1° giugno 2015. Da tale data – e fino al 1° giugno 2017 – le schede di sicurezza delle miscele, redatte secondo la previsione del regolamento (UE) n. 453/2010, devono riportare: • l’etichettatura prevista dal CLP; • la doppia classificazione: secondo la direttiva 67/548/CEE e secondo il regolamento CLP. 3.2.2. Le sostanze nei rifiuti I rifiuti sono, di norma, salvo casi particolari, miscele delle sostanze che entrano in gioco nel ciclo produttivo e rimangono, in tracce o in quantità anche più o meno importanti, negli scarti di produzione, cioè nei rifiuti. Per poter attribuire la corretta caratteristica di pericolo al rifiuto, occorre cono37 IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 scere le caratteristiche delle sostanze pericolose, pertinenti al rifiuto, che lo costituiscono o lo contaminano, ma ciò non è sufficiente per determinare la caratteristica di pericolo del rifiuto. Questo, infatti, acquisisce delle specifiche caratteristiche di pericolo, codificate dal regolamento (UE) n. 1357/2014 con i codici HP, che vengono attribuiti in funzione della presenza, in determinate condizioni o al di sopra di determinate soglie percentuali, di determinate sostanze, definite con specifiche caratteristiche di pericolo (frasi H) secondo il regolamento CLP. I produttori ed i detentori dei rifiuti – dal 1° giugno 2015 – debbono quindi classificare i loro rifiuti secondo i nuovi criteri, se del caso anche riclassificando, o, quanto meno, riverificando la classificazione dei rifiuti che già producono o detengono, la qual cosa non necessariamente richiede l’esecuzione di nuove analisi di laboratorio, ma potendosi provvedere: • sulla base dei rapporti delle analisi già eseguite, • utilizzando le schede dati di sicurezza delle sostanze introdotte nel ciclo produttivo, ovvero, in assenza, delle schede di sicurezza che presentano la doppia classificazione delle sostanze (secondo la direttiva 67/548/CE, con le frasi R, e secondo il regolamento CLP, con le frasi H), • utilizzando la classificazione delle sostanze messa a disposizione nella banca dati dell’Istituto Superiore di Sanità all’indirizzo http://www.iss.it/dbsp/. Sarà invece necessario prevedere una nuova analisi chimica di laboratorio del rifiuto, o comunque una nuova indagine, se non sono state rilevate tutte le sostanze pericolose potenzialmente presenti nei rifiuti o per tali sostanze mancano i dati relativi alle concentrazioni rilevate. 3.2.3. Procedura pratica di riclassificazione La procedura di riclassificazione si sviluppa attraverso i seguenti step: STEP 1 Analisi della scheda di sicurezza delle sostanze e delle miscele pertinenti al rifiuto, cioè delle sostanze e delle miscele utilizzate o generate nel ciclo produttivo che origina il rifiuto. La scheda di sicurezza, se redatta secondo il regolamento (CE) n. 453/2010, deve riportare la classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 (deve cioè contenere le frasi di pericolo H). Qualora la scheda di sicurezza delle sostanze non riporti le frasi di pericolo H, è opportuno chiedere al fornitore la scheda di sicurezza aggiornata e, in ogni caso, si può reperire la classificazione aggiornata della sostanza nella banca dati delle sostanze pericolose disponibile sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità all’indirizzo http://www.iss.it/dbsp/. STEP 2 Identificazione delle caratteristiche di pericolo delle sostanze o delle miscele pertinenti al rifiuto. Si ricercano e si identificano le frasi di pericolo H che sono attribuite alla sostanza o alla miscela secondo il regolamento CLP. 38 IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 STEP 3 Individuazione delle soglie di rilevanza Per ogni frase di pericolo H che classifica la sostanza o la miscela – eccettuati esplosivi, comburenti ed infiammabili, nonché infettivi ed ecotossici – deve essere individuata, nel regolamento (UE) n. 1357/2014, la concentrazione oltre la quale la sostanza pericolosa diventa “rilevante” ai fini dell’attribuzione al rifiuto della corrispondente caratteristica di pericolo (esempio: frase H351 – sospetto cancerogeno: percentuale per rendere cancerogeno il rifiuto 1%, con caratteristica di pericolo HP7). STEP 4 Verifica dell’analisi chimica ultima disponibile Nell’analisi chimica di laboratorio disponibile occorre verificare • se la sostanza pericolosa desunta dalle schede di sicurezza come potenzialmente presente nel rifiuto sia stata ricercata e, in caso positivo, • la concentrazione della sostanza rilevata in percentuale peso/peso, confrontando poi quest’ultima con la percentuale individuata allo STEP 3, ad esempio: • 1,2 mg/kg, cioè 0,00012% di sostanza con frase di pericolo H351: non rileva in quanto è inferiore 1%, soglia prevista per attribuire la caratteristica di pericolo HP7 – cancerogeno; • 70.420 mg/kg, cioè 7,042% di sostanza con frase di pericolo H351: la sostanza rileva e determina la pericolosità del rifiuto in quanto la sua concentrazione supera la soglia del 1% per attribuire al rifiuto la caratteristica di pericolo HP7 – cancerogeno. Qualora la prima verifica risulti negativa (la sostanza non è stata ricercata), l’analisi chimica disponibile non è sufficiente e occorre procedere a nuova indagine, quanto meno integrativa. STEP 5 Attribuzione della pertinente caratteristica di pericolo al rifiuto solo in caso di superamento della concentrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1357/2014 o comunque di presenza delle condizioni ivi previste. 3.3. Esempi pratici di riclassificazione dei rifiuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1357/2014 I casi di seguito proposti forniscono una esemplificazione del metodo di riclassificazione in presenza di un’analisi chimica effettuata secondo i criteri previsti dalla decisione 2000/532/CE, senza dover procedere ad una nuova analisi chimica del rifiuto. Per la definizione delle caratteristiche di pericolo delle sostanze sono state utilizzate le schede di sicurezza dei prodotti impiegati nel processo che ha generato il rifiuto e, in mancanza, la banca dati dell’Istituto Superiore di Sanità. Sono state prese in esame le sostanze pertinenti per le quali l’analisi ha evidenziato la presenza al di sopra della soglia di rilevabilità. 39 IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 3.3.1. Esempio 1 • Processo produttivo che ha generato il rifiuto – industria chimica, processo organico. • Classe e sottoclasse di codifica CER – 0701, rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base. • Descrizione del rifiuto – residuo della lavorazione del petrolio. • Codice CER – 070107*, fondi e residui di reazione, alogenati; trattasi di un codice pericoloso “assoluto” per il quale devono essere definite le caratteristiche di pericolo sulla base della classificazione delle sostanze che in esso sono contenute. • Analisi chimica Analisi dell’ottobre 2014, con classificazione del rifiuto ed attribuzione delle caratteristiche di pericolo effettuate secondo le modalità previste dall’allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 nella versione all’epoca in vigore ed applicandola la classificazione in vigore prima del regolamento CLP per l’individuazione delle sostanze pericolose pertinenti al rifiuto nonché la decisione 2000/532/CE per la determinazione dei relativi valori di soglia. • Valori riscontrati Con l’analisi del 2014 erano state ricercate tutte le sostanze pericolose potenzialmente presenti nel rifiuto rilevando i seguenti valori: Parametri punto di infiammabilità mercurio nichel selenio etilbenzene stirene toluene xilene cloroformio Valore rilevato 38 0,523 3,63 0,566 27,9 20,9 230 11,9 7000 Unità di misura °C mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg % 0,00005 0,0004 0,00006 0,0028 0,0021 0,023 0,0012 0,7 • Classificazione del rifiuto “vecchia” In base all’analisi del 2014 ed applicando la normativa all’epoca in vigore sono state attribuite le seguenti caratteristiche di pericolo: – H3B: infiammabile – liquido con punto di infiammabilità > 21° C < 55°C; – H5: nocivo; – H7: cancerogeno; – H14: ecotossico. 40 IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 • Classificazione del rifiuto “nuova” In base all’analisi del 2014 ed applicando la normativa in vigore dal 1° giugno 2015 sono attribuibili le seguenti caratteristiche di pericolo: – HP3: infiammabile; – HP14: ecotossico. • Metodologia utilizzata – Schematizzazione per singola sostanza – Mercurio Classificazione della sostanza ai sensi del CLP H360D – può nuocere al feto Concentrazione Concentrazione prevista dal Reg. presente nel rifiuto 1357/2014 0,3% = HP10 0,523 mg/kg (0,00005%) tossico per la riproduzione H330 – letale se 0,1% = HP6 0,523 mg/kg inalato (0,00005%) tossicità acuta H372 – provoca 1% = HP5 0,523 mg/kg danni agli organi (0,00005%) tossicità specifica per organi bersaglio H410 – molto tos(secondo normati0,523 mg/kg sico per gli organiva ADR) (0,00005%) smi acquatici Caratteristica di pericolo da attribuire ––– ––– ––– HP14 ecotossico – Nichel Classificazione della sostanza ai sensi del CLP H351 – sospetto cancerogeno H372 – può provocare danni agli organi H317 – può provocare reazioni allergiche Concentrazione prevista dal Reg. 1357/2014 1% = HP7 cancerogeno 1% = HP7 cancerogeno Concentrazione presente nel rifiuto 3,63 mg/kg (0,0004%) 3,63 mg/kg (0,0004%) Caratteristica di pericolo da attribuire ––– ––– ––– ––– Concentrazione Concentrazione prevista dal Reg. presente nel rifiuto 1357/2014 3,5% = HP6 0,566 mg/kg (0,00006%) tossicità acuta H301 – tossico se 5% = HP6 0,566 mg/kg ingerito (0,00006%) tossicità acuta H373 – può pro10% = HP5 0,566 mg/kg vocare danni agli (0,00006%) tossicità specifica organi per organi bersaglio H413 – nocivo per ––– gli organismi acquatici Caratteristica di pericolo da attribuire ––– – Selenio Classificazione della sostanza ai sensi del CLP H331 – tossico se inalato 41 ––– ––– ––– IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 – Etilbenzene Classificazione della sostanza ai sensi del CLP H225 – liquido facilmente infiammabile H332 – nocivo se inalato Concentrazione prevista dal Reg. 1357/2014 (prova di infiammabilità) 22,5% = HP6 tossicità acuta (soglia 1%) Concentrazione presente nel rifiuto (punto di infiammabilità rilevato: 38°C) 27,9 mg/kg (0,0028%) Caratteristica di pericolo da attribuire HP3 Infiammabile (*) ––– – Stirene Classificazione della sostanza ai sensi del CLP H226 – liquido infiammabile Concentrazione prevista dal Reg. 1357/2014 (prova di infiammabilità) H332 – nocivo se inalato 22,5% = HP6 tossicità acuta (soglia 1%) 20,9 mg/kg (0,0021%) 20% = HP4 irritante 20,9 mg/kg (0,0021%) H319 – provoca grave irritazione oculare H315 – provoca irritazione cutanea Concentrazione presente nel rifiuto (punto di infiammabilità rilevato: 38°C) Caratteristica di pericolo da attribuire HP3 Infiammabile (*) ––– ––– – Toluene Classificazione della sostanza ai sensi del CLP H226 – liquido infiammabile H351 – sospetto cancerogeno Concentrazione prevista dal Reg. 1357/2014 (prova di infiammabilità) (punto di infiammabilità rilevato: 38°C) 1% = HP7 cancerogeno 230 mg/kg (0,023%) Concentrazione presente nel rifiuto Caratteristica di pericolo da attribuire HP3 Infiammabile (*) ––– – Xilene Classificazione della sostanza ai sensi del CLP H226 – liquido infiammabile Concentrazione prevista dal Reg. 1357/2014 (prova di infiammabilità) H332 – nocivo se inalato 22,5% = HP6 tossicità acuta (soglia 1%) H312 – nocivo per 55% = HP6 contatto con la peltossicità acuta le (soglia 1%) H315 – provoca ir20% = HP 4 ritazione cutanea irritazione cutanea (soglia 1%) 42 Concentrazione presente nel rifiuto (punto di infiammabilità rilevato: 38°C) 11,9 mg/kg (0,0012%) Caratteristica di pericolo da attribuire HP3 Infiammabile (*) ––– 11,9 mg/kg (0,0012%) ––– 11,9 mg/kg (0,0012%) ––– IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 – Cloroformio Classificazione della sostanza ai sensi del CLP H351 – sospetto cancerogeno Concentrazione Concentrazione prevista dal Reg. presente nel rifiuto 1357/2014 1% = HP7 7.000 mg/kg (0,7%) cancerogeno H302 – nocivo se 25% = HP6 7.000 mg/kg ingerito (0,7%) tossicità acuta (soglia 1%) H373 – può pro10% = HP5 7.000 mg/kg vocare danni agli (0,7%) tossicità specifica organi per organi bersaglio H315 – provoca ir20% = HP 4 7.000 mg/kg ritazione cutanea (0,7%) irritazione cutanea (soglia 1%) Caratteristica di pericolo da attribuire ––– ––– ––– ––– – Conclusioni Sulla base della nuova modalità di classificazione, ai sensi del regolamento (UE) n. 1357/2014, il rifiuto, identificato con CER 070107* – fondi e residui di reazione, alogenati, è un rifiuto speciale pericoloso con le seguenti caratteristiche di pericolo: Classificazione ai sensi delle disposizioni precedenti H3B – infiammabile; liquido con punto di infiammabilità > 21° C < 55°C H5 – nocivo H7 – cancerogeno H14 – ecotossico Classificazione ai sensi del regolamento n. 1357/2014 HP3 – infiammabile ( ) * Punto di infiammabilità rilevato: 38°C; la prova di infiammabilità resta valida. HP 14 – ecotossico 3.3.2. Esempio 2 • Processo produttivo che ha generato il rifiuto – industria chimica, processo inorganico. • Classe e sottoclasse di codifica CER – 0604, rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 0603 (la voce 0603 riguarda i rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici). • Descrizione del rifiuto – rifiuto contenente metalli pesanti. In particolare, in questo caso, si tratta di una pellicola di piombo. • Codice CER – 060405* – rifiuti contenenti altri metalli pesanti; trattasi di un codice pericoloso “assoluto” per il quale devono essere definite le caratteristiche di pericolo sulla base della classificazione delle sostanze che in esso sono contenute. 43 IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 • Analisi chimica Analisi del dicembre 2014, con classificazione del rifiuto ed attribuzione delle caratteristiche di pericolo effettuate secondo le modalità previste dall’allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 nella versione all’epoca in vigore ed applicandola la classificazione in vigore prima del regolamento CLP per l’individuazione delle sostanze pericolose pertinenti al rifiuto nonché la decisione 2000/532/CE per la determinazione dei relativi valori di soglia. • Valori riscontrati Con l’analisi del 2014 erano state ricercate tutte le sostanze pericolose potenzialmente presenti nel rifiuto rilevando i seguenti valori: Parametri antimonio arsenico nichel piombo zinco Valore rilevato 33.197 172 210 111.930 2.710 Unità di misura mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg % 3,32 0,017 0,021 11,12 0,27 • Classificazione del rifiuto “vecchia” In base all’analisi del 2014 ed applicando la normativa all’epoca in vigore sono state attribuite le seguenti caratteristiche di pericolo: – H10: tossico per la riproduzione; – H14: ecotossico. • Classificazione del rifiuto “nuova” In base all’analisi del 2014 ed applicando la normativa in vigore dal 1° giugno 2015 sono attribuibili le seguenti caratteristiche di pericolo: – HP5: tossicità specifica per organi bersaglio; – HP10: tossico per la riproduzione; – HP14: ecotossico. • Metodologia utilizzata – Schematizzazione per singola sostanza – Antimonio Classificazione della sostanza ai sensi del CLP H335 – può irritare le vie respiratorie Concentrazione Concentrazione prevista dal Reg. presente nel rifiuto 1357/2014 20% = HP5 33.197 mg/kg tossicità specifica (3,32 %) per organi bersaglio 44 Caratteristica di pericolo da attribuire ––– IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 – Arsenico Classificazione della sostanza ai sensi del CLP H331 – tossico se inalato Concentrazione Concentrazione prevista dal Reg. presente nel rifiuto 1357/2014 3,5% = HP6 172 mg/kg (0,017%) tossicità acuta (soglia 0,1%) H301 – tossico se 5% = HP6 172 mg/kg ingerito (0,017%) tossicità acuta (soglia 0,1%) H410 – molto tossi- (secondo normati172 mg/kg co per gli organismi va ADR) (0,017%) acquatici Caratteristica di pericolo da attribuire ––– ––– HP14 ecotossico – Nichel Classificazione della sostanza ai sensi del CLP H351 – sospetto cancerogeno H372 – può provocare danni agli organi H317– può provocare reazioni allergiche Concentrazione prevista dal Reg. 1357/2014 1% = HP7 cancerogeno 1% = HP7 cancerogeno ––– Concentrazione presente nel rifiuto 210 mg/kg (0,021%) 210 mg/kg (0,021%) Caratteristica di pericolo da attribuire ––– ––– ––– – Piombo Classificazione della sostanza ai sensi del CLP H360 – può nuocere al feto Concentrazione Caratteristica di Concentrazione prevista dal Reg. pericolo da presente nel rifiuto 1357/2014 attribuire 0,3% = HP10 111.930 mg/kg HP10 (11,12 %) tossico per la ritossico per la produzione riproduzione H332 – nocivo se 22,5% = HP6 111.930 mg/kg ––– inalato (11,12 %) tossicità acuta (soglia 1%) H302 – nocivo se 25% = HP6 111.930 mg/kg ––– ingerito (11,12 %) tossicità acuta (soglia 1%) H373 – può pro10% = HP5 111.930 mg/kg HP5 vocare danni agli (11,12 %) tossicità specifica tossicità specifica organi per organi bersaglio per organi bersaglio H410 – molto tossi- (secondo normati111.930 mg/kg HP14 co per gli organismi va ADR) (11,12 %) ecotossico acquatici 45 IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 – Zinco Classificazione Concentrazione della sostanza ai prevista dal Reg. sensi del CLP 1357/2014 H400 – molto tossico per gli organismi acquatici (secondo normativa ADR) H410 – molto tossico per gli organismi acquatici Concentrazione presente nel rifiuto Caratteristica di pericolo da attribuire 2.710 mg/kg (0,27 %) HP14 ecotossico – Conclusioni Sulla base della nuova modalità di classificazione, ai sensi del regolamento (UE) n. 1357/2014, il rifiuto, identificato con CER 060405* – rifiuti contenenti altri metalli pesanti, è un rifiuto speciale pericoloso con le seguenti caratteristiche di pericolo: Classificazione ai sensi delle disposizioni precedenti Classificazione ai sensi del regolamento n. 1357/2014 HP5 – tossicità specifica per organi bersaglio HP10 - tossico per la riproduzione HP14 – ecotossico H10: tossico per la riproduzione H14 – ecotossico 3.3.2. Esempio 3 • Processo produttivo che ha generato il rifiuto – attività di verniciatura di superfici metalliche. • Classe e sottoclasse di codifica CER – 0801– rifiuti della produzione, formulazione, fornitura, uso e della rimozione di pitture e vernici. • Descrizione del rifiuto – morchie di verniciatura, residui di verniciatura induriti. • Codice CER – 080111* – pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose; – trattasi di un codice pericoloso “a specchio”; – il codice speculare non pericoloso è 080112 – pitture e vernici di scarto diverse da quelle di cui alla voce 080111*. In sede di riclassificazione si tratta quindi di – confermare il codice attribuito sulla base delle precedenti regole, attribuendo le nuove caratteristiche di pericolo, oppure di – attribuire il codice a specchio non pericoloso, qualora il rifiuto non presentasse alcuna caratteristica di pericolo ai sensi del regolamento n. 1357/2014. 46 IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 • Analisi chimica Analisi del’agosto 2014, con classificazione del rifiuto ed attribuzione delle caratteristiche di pericolo effettuate secondo le modalità previste dall’allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 nella versione all’epoca in vigore ed applicando la classificazione in vigore prima del regolamento CLP per l’individuazione delle sostanze pericolose pertinenti al rifiuto nonché la decisione 2000/532/CE per la determinazione dei relativi valori di soglia. • Valori riscontrati Con l’analisi del 2014 erano state ricercate tutte le sostanze pericolose potenzialmente presenti nel rifiuto rilevando i seguenti valori: Parametri punto di infiammabilità cadmio piombo zinco etilbenzene toluene xilene isopropilbenzene trimetilbenzene isopropanolo isobutanolo metiletilchetone metilisobutilchetone Valore rilevato 41 2,1 32,2 261.613 830 48 7130 410 210 12.150 24.430 85 165 Unità di misura °C mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg % 0,0002 0,0032 26,17 0,083 0,0048 0,713 0,041 0,021 1,21 2,443 0,0085 0,016 • Classificazione del rifiuto “vecchia” In base all’analisi del 2014 ed applicando la normativa all’epoca in vigore sono state attribuite le seguenti caratteristiche di pericolo: – H3B: infiammabile – liquido con punto di infiammabilità > 21° C < 55°C; – H14: ecotossico. • Classificazione del rifiuto “nuova” In base all’analisi del 2014 ed applicando la normativa in vigore dal 1° giugno 2015 sono attribuibili le seguenti caratteristiche di pericolo: – HP3: infiammabile; – HP4: irritante; – HP14: ecotossico. 47 IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 • Metodologia utilizzata – Schematizzazione per singola sostanza – Cadmio Classificazione della sostanza ai sensi del CLP H350 – cancerogeno Concentrazione Concentrazione prevista dal Reg. presente nel rifiuto 1357/2014 0,1% = HP7 2,1 mg/kg (0,0002%) cancerogeno H341 – mutageno 1% = HP11 2,1 mg/kg (0,0002%) mutageno H361 – sospettato 3% = HP10 2,1 mg/kg di nuocere al feto (0,0002%) tossico per la riproduzione H330 – letale se 0,1% = HP6 2,1 mg/kg inalato (0,0002%) tossicità acuta H372 – provoca 1% = HP5 2,1 mg/kg danni agli organi (0,0002%) tossicità specifica per organi bersaglio H410 – molto tossi- (secondo normati2,1 mg/kg co per gli organismi va ADR) (0,0002%) acquatici Caratteristica di pericolo da attribuire ––– ––– ––– ––– ––– HP14 ecotossico – Piombo Classificazione della sostanza ai sensi del CLP H360 – può nuocere al feto Concentrazione Concentrazione prevista dal Reg. presente nel rifiuto 1357/2014 0,3% = HP10 32,2 mg/kg (0,0032%) tossico per la riproduzione H332 – nocivo se 22,5% = HP6 32,2 mg/kg inalato (0,0032%) tossicità acuta (soglia 1%) H302 – nocivo se 25% = HP6 32,2 mg/kg ingerito (0,0032%) tossicità acuta (soglia 1%) H373 – può pro10% = HP5 32,2 mg/kg vocare danni agli (0,0032%) tossicità specifica organi per organi bersaglio H410 – molto tossi- (secondo normati32,2 mg/kg co per gli organismi va ADR) (0,0032%) acquatici Caratteristica di pericolo da attribuire ––– ––– ––– HP14 ecotossico – Zinco Classificazione Concentrazione della sostanza ai prevista dal Reg. sensi del CLP 1357/2014 H400 – molto tossico per gli organismi acquatici (secondo normativa ADR) H410 – molto tossico per gli organismi acquatici 48 Concentrazione presente nel rifiuto Caratteristica di pericolo da attribuire 261.613 mg/kg (26,17%) HP14 ecotossico IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 – Etilbenzene Classificazione della sostanza ai sensi del CLP H225 – liquido facilmente infiammabile H332 – nocivo se inalato Concentrazione prevista dal Reg. 1357/2014 (prova di infiammabilità) 22,5% = HP6 tossicità acuta (soglia 1%) Concentrazione presente nel rifiuto (punto di infiammabilità rilevato: 41°C) 830 mg/kg (0,083%) Caratteristica di pericolo da attribuire HP3 Infiammabile (*) ––– – Toluene Classificazione della sostanza ai sensi del CLP H226 – liquido infiammabile H351 – sospetto cancerogeno Concentrazione prevista dal Reg. 1357/2014 (prova di infiammabilità) (punto di infiammabilità rilevato: 41°C) 1% = HP7 cancerogeno 48 mg/kg (0,0048%) Concentrazione presente nel rifiuto Caratteristica di pericolo da attribuire HP3 Infiammabile (*) ––– – Xilene Classificazione della sostanza ai sensi del CLP H226 – liquido infiammabile Concentrazione prevista dal Reg. 1357/2014 (prova di infiammabilità) H332 – nocivo se inalato 22,5% = HP6 tossicità acuta (soglia 1%) 55% = HP6 tossicità acuta (soglia 1%) 20% = HP 4 irritazione cutanea (soglia 1%) H312 – provoca per contatto con la pelle H315 – provoca irritazione cutanea Concentrazione presente nel rifiuto (punto di infiammabilità rilevato: 41°C) 7.130 mg/kg (0,713%) Caratteristica di pericolo da attribuire HP3 Infiammabile (*) ––– 7.130 mg/kg (0,713%) ––– 7.130 mg/kg (0,713%) ––– – Isopropilbenzene Classificazione della sostanza ai sensi del CLP H226 – liquido infiammabile Concentrazione prevista dal Reg. 1357/2014 (prova di infiammabilità) H304 – può essere letale se ingerito o inalato 10% = HP5 tossicità specifica per organi bersaglio H335 – può irritare 20% = HP5 le vie respiratorie tossicità specifica per organi bersaglio H411 –tossico per (secondo normatigli organismi acva ADR) quatici 49 Concentrazione presente nel rifiuto (punto di infiammabilità rilevato: 41°C) 410 mg/kg (0,041%) Caratteristica di pericolo da attribuire HP3 Infiammabile (*) ––– 410 mg/kg (0,041%) ––– 410 mg/kg (0,041%) HP14 ecotossico IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 – Trimetilbenzene Classificazione della sostanza ai sensi del CLP H226 – liquido infiammabile Concentrazione prevista dal Reg. 1357/2014 (prova di infiammabilità) H335 – può irritare le vie respiratorie 20% = HP5 tossicità specifica per organi bersaglio H411 – tossico per (secondo normatigli organismi acva ADR) quatici Concentrazione presente nel rifiuto (punto di infiammabilità rilevato: 41°C) 210 mg/kg (0,021%) 210 mg/kg (0,021%) Caratteristica di pericolo da attribuire HP3 Infiammabile (*) ––– HP14 ecotossico – Isopropanolo Classificazione della sostanza ai sensi del CLP H225 – liquido facilmente infiammabile H319 – provoca grave irritazione oculare H336 – può provocare sonnolenza o vertigini Concentrazione prevista dal Reg. 1357/2014 (prova di infiammabilità) (punto di infiammabilità rilevato: 41°C) Caratteristica di pericolo da attribuire HP3 Infiammabile (*) 1% = HP4 irritante 12.150 mg/kg (1,21%) HP4 irritante ––– ––– ––– Concentrazione presente nel rifiuto – Isobutanolo Classificazione della sostanza ai sensi del CLP H226 – liquido infiammabile Concentrazione Concentrazione prevista dal Reg. presente nel rifiuto 1357/2014 (prova di infiamma- (punto di infiammabilità) bilità rilevato: 41°C) H335 – può irritare le vie respiratorie 20% = HP5 tossicità specifica per organi bersaglio H315 – provoca ir1% = HP4 ritazione cutanea irritante H318 – provoca 1% = HP4 gravi lesioni oculari irritante H336 – può provo––– care sonnolenza o vertigini 50 24.4430 mg/kg (2,443 %) 24.4430 mg/kg (2,443 %) 24.4430 mg/kg (2,443 %) ––– Caratteristica di pericolo da attribuire HP3 Infiammabile (*) ––– HP4 irritante HP4 irritante ––– IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 –Metiletilchetone Classificazione Concentrazione Concentrazione della sostanza ai prevista dal Reg. presente nel rifiuto sensi del CLP 1357/2014 H225 – liquido fa- (prova di infiamma- (punto di infiammacilmente infiambilità) bilità rilevato: 41°C) mabile H335 – può irritare 20% = HP5 24.4430 mg/kg le vie respiratorie (2,443 %) tossicità specifica per organi bersaglio H319 – provoca 1% = HP4 85 mg/kg grave irritazione (0,0085%) irritante oculare EUH066 – l’esposi––– ––– zione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle Caratteristica di pericolo da attribuire HP3 Infiammabile (*) ––– ––– ––– – Metilisobutilchetone Classificazione della sostanza ai sensi del CLP H225 – liquido facilmente infiammabile H332 – nocivo se inalato Concentrazione prevista dal Reg. 1357/2014 (prova di infiammabilità) Concentrazione presente nel rifiuto (punto di infiammabilità rilevato: 41°C) 22,5% = HP6 tossicità acuta (soglia 1%) H335 – può irritare 20% = HP5 le vie respiratorie tossicità specifica per organi bersaglio H319 – provoca 1% = HP4 grave irritazione irritante oculare EUH066 – l’esposi––– zione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle Caratteristica di pericolo da attribuire HP3 Infiammabile (*) 165 mg/kg (0,016%) ––– 165 mg/kg (0,016%) ––– 165 mg/kg (0,016%) ––– ––– ––– – Conclusioni Sulla base della nuova modalità di classificazione, ai sensi del regolamento (UE) n. 1357/2014, il rifiuto è confermato speciale pericoloso con CER 080111* – pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose, avendo le seguenti caratteristiche di pericolo: Classificazione ai sensi delle disposizioni precedenti H3B – infiammabile; liquido con punto di infiammabilità > 21° C < 55°C Classificazione ai sensi del regolamento n. 1357/2014 HP3 – infiammabile ( ) * Punto di infiammabilità rilevato: 41°C; la prova di infiammabilità resta valida. HP4 – irritante HP14 – ecotossico H14 – ecotossico 51 4. Il “ponte” del 1° giugno 2015 Dal 1° giugno 2015 • i rifiuti con “codice a specchio” devono essere classificati, e, se pericolosi, caratterizzati con indicazione delle pertinenti caratteristiche di pericolo HP, secondo le modalità ed i criteri di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014, tenuto anche conto delle modifiche introdotte al CER, soprattutto nella parte introduttiva, dalla decisione 2014/955/UE; • anche per i rifiuti pericolosi con “codice assoluto” le caratteristiche di pericolo devono essere attribuite secondo le nuove disposizioni di cui sopra. Le norme comunitarie non prevedono, né disciplinano alcun periodo transitorio. Anche a livello nazionale non è stata data alcuna indicazione su come gestire la fase di passaggio. A parte possibili incertezze o difficoltà – anche temporali – nell’applicazione delle nuove regole di classificazione, i produttori di rifiuti ed i successivi detentori si possono trovare con giacenze di rifiuti presi in carico, fino al 31 maggio, con un certo codice e classificazione – e relative caratteristiche di pericolo “H” – da dover movimentare dal 1° giugno con diverso codice e classificazione o, comunque con diverse caratteristiche di pericolo “HP”. 4.1. Registri di carico e scarico Nella fase di passaggio alla nuova normativa, possono verificarsi le seguenti situazioni: 1) rifiuti, prodotti prima del 1° giugno ed in giacenza a tale data, da scaricare dal registro con caratteristiche diverse da quelle con le quali sono stati presi in carico; 2) ad un determinato quantitativo di un dato rifiuto, prodotto prima del 1° giugno ed in giacenza a tale data, quindi registrato in carico con la classificazione e caratterizzazione all’epoca vigente, si vanno ad aggiungere, dopo il 1° giugno, ulteriori quantitativi dello stesso rifiuto, ma da registrarsi in carico con la classificazione e la caratterizzazione eseguita con i nuovi criteri. Allo scopo di dare evidenza della corretta gestione dei rifiuti in precedenza prodotti o detenuti ed ancora in deposito al 1° giugno 2015, in assenza di istruzioni ufficiali, risulta opportuno l’inserimento delle seguenti annotazioni nelle scritture amministrative previste dalla parte IV del d.lgs. n. 152/2006, in modo da rendere detti rifiuti li “documentalmente idonei” sia ad essere sommati con ulteriori quantitativi sia ad essere scaricati, trasportati e conferiti a terzi con la nuova classificazione e caratterizzazione, se diversa: • per i rifiuti identificati con codice CER pericoloso “assoluto”, già registrati con l’indicazione dei codici “H” di pericolosità attribuiti secondo la precedente normativa, è opportuno aggiungere in annotazione anche i codici “HP” attribuiti secondo il regolamento (UE) n. 1357/2014; • per i rifiuti identificati con codice CER pericoloso “a specchio” e risultanti pericolosi sia con i previgenti che con i nuovi criteri, e quindi con codice CER 53 IL “PONTE” DEL 1° GIUGNO 2015 confermato, oltre ai codici “H” di pericolosità attribuiti secondo la precedente normativa, già inseriti nel campo “caratteristiche di pericolo”, è opportuno aggiungere in annotazione anche i codici “HP” attribuiti secondo il regolamento (UE) n. 1357/2014; • per i rifiuti identificati con codice CER non pericoloso “a specchio”, che non erano pericolosi, ma che lo diventano in base alle nuove modalità di classificazione, è opportuno aggiungere in annotazione il codice CER pericoloso corrispondente e le relative caratteristiche di pericolo “HP”. In questo caso, l’avvio a smaltimento o a recupero del rifiuto dopo il 1° giugno deve essere effettuato secondo la nuova codifica sia con riguardo all’identificazione dei soggetti abilitati al trasporto ed al trattamento sia per l’effettuazione del movimento di scarico; • per i rifiuti identificati con codice CER pericoloso “a specchio” che risultano pericolosi in base alla precedente normativa e risultano non pericolosi applicando i criteri del regolamento (UE) n. 1357/2014, è opportuno che l’annotazione sul registro, e soprattutto il successivo invio a recupero o smaltimento come rifiuto non pericoloso, avvenga allegando o rinviando a valida ed esauriente documentazione comprovante. 4.2. Formulari Anche sui formulari di identificazione per il trasporto di rifiuti prodotti prima del 1° giugno 2015, ma avviati a recupero o smaltimento dopo tale data, è opportuno che figurino, utilizzando i campi specifici (“codice” e “caratteristiche di pericolo”) e quello per le “annotazioni”, sia il codice (se diverso) e le caratteristiche di pericolo precedentemente attribuite (codici “H”) che il “nuovo” codice e le relative caratteristiche attribuite secondo la nuova normativa (codici “HP”), tanto più nei casi in cui vengano utilizzati dei moduli che recano prestampati i codici “H”. 4.3. SISTRI Per quanto riguarda SISTRI, premesso che il mancato rispetto delle relative disposizioni non è sanzionato fino al 31 dicembre 2015, sul portale è stata pubblicata una procedura per la “conversione” delle giacenze. In pratica, sul presupposto che dal 1° giugno devono essere eseguite nel rispetto dei nuovi criteri di classificazione e di attribuzione delle caratteristiche di pericolo “HP” tutte le registrazioni, sia di carico che di movimentazione, la procedura si risolve nello “scarico”, con causale “Riclassificazione”, dei rifiuti in giacenza con le caratterizzazioni vigenti all’epoca della presa in carico e nel corrispondente “ri-carico”, sempre con causale “Riclassificazione”, dei medesimi rifiuti, ma con la caratterizzazione in vigore dal 1° giugno. Va da sé che, per l’utilizzo di SISTRI, prima di movimentarli, sarà necessario prendere in “carico” nel registro cronologico, sempre con causale “Riclassificazione”, anche i rifiuti non pericolosi già prodotti ed ancora in giacenza ma divenuti pericolosi ai sensi della nuova normativa. 54 IL “PONTE” DEL 1° GIUGNO 2015 4.4. Esempi di registrazioni con le annotazioni Rifiuto non pericoloso “a specchio” che diventa pericoloso Scarico □ Carico X del 07/05/2015 N. 4/2015 Formulario N. .................................. del .................................. Rifer. operazioni di carico N. .................................. Scarico □ Carico X del 04/06/2015 N. 5/2015 Formulario N. .................................. del .................................. Rifer. operazioni di carico N. .................................. Scarico X Carico □ del 30/06/2015 N. 6/2015 Formulario N. XPT 373/14 del 30/06/2015 Rifer. operazioni di carico N. 4 - 5/2015 Caratteristiche del rifiuto: a) Codice 120117 b) Descrizione residui di sabbiatura diversi da quelli di cui alla voce 120116* c) Stato fisico solido polverulento d) Classi di pericolosità ............………....... e) Rifiuto destinato a: □ smaltimento cod. .......... □ recupero cod. .......... Caratteristiche del rifiuto: a) Codice 120116* b) Descrizione residui di sabbiatura contenenti sostanze pericolose c) Stato fisico solido polverulento d) Classi di pericolosità HP4 e) Rifiuto destinato a: □ smaltimento cod. .......... □ recupero cod. .......... Caratteristiche del rifiuto: a) Codice 120116* b) Descrizione residui di sabbiatura contenenti sostanze pericolose c) Stato fisico solido polverulento d) Classi di pericolosità HP4 e) Rifiuto destinato a: X smaltimento cod. D15 □ recupero cod. .......... Quantità: Kg 150 Litri .…......... Metri cubi .…......... Quantità: Kg 50 Litri .…......... Metri cubi .…......... Quantità: Kg 200 Litri .…......... Metri cubi .…......... Luogo di produzione e Annotazioni: attività di provenienza del rifiuto: Riclassificazione .....................……........................... ex reg. 1357/2014: CER 120116* Intermediario/Commerciante Denominazione .....………............. Caratt.: HP4 Sede ............………....................... (4/6/2015) C.F. ...................……….................. Elena Bonafè Iscrizione albo n. ..……................ Luogo di produzione e Annotazioni: attività di provenienza del rifiuto: Classificazione .....................……........................... precedente: CER 120117 Intermediario/Commerciante non pericoloso Denominazione .....………............. Sede ............………....................... C.F. ...................……….................. Iscrizione albo n. ..……................ Luogo di produzione e Annotazioni: attività di provenienza del rifiuto: Classificazione .....................……........................... precedente: CER 120117 Intermediario/Commerciante non pericoloso Denominazione .....………............. Sede ............………....................... C.F. ...................……….................. Iscrizione albo n. ..……................ Rifiuto pericoloso “a specchio” che resta tale Scarico □ Carico X del 13/05/2015 N. 15/2015 Formulario N. .................................. del .................................. Rifer. operazioni di carico N. .................................. Scarico □ Carico X del 09/06/2015 N. 16/2015 Formulario N. .................................. del .................................. Rifer. operazioni di carico N. .................................. Scarico X Carico □ del 27/06/2015 N. 17/2015 Formulario N. XPRU 496/2015 del 27/06/2015 Rifer. operazioni di carico N. 15 - 16/2015 Quantità: Caratteristiche del rifiuto: a) Codice 080409* b) Descrizione adesivi e sigillanti di scarto contenenti sostanze pericolose c) Stato fisico solido d) Classi di pericolosità H3A - H5 e) Rifiuto destinato a: □ smaltimento cod. .......... □ recupero cod. .......... Caratteristiche del rifiuto: a) Codice 080409* b) Descrizione adesivi e sigillanti di scarto contenenti sostanze pericolose c) Stato fisico solido d) Classi di pericolosità HP3 e) Rifiuto destinato a: □ smaltimento cod. .......... □ recupero cod. .......... Caratteristiche del rifiuto: a) Codice 080409* b) Descrizione adesivi e sigillanti di scarto contenenti sostanze pericolose c) Stato fisico solido d) Classi di pericolosità HP3 e) Rifiuto destinato a: X smaltimento cod. D15 □ recupero cod. .......... Kg 100 Litri .…......... Metri cubi .…......... Quantità: Kg 50 Litri .…......... Metri cubi .…......... Quantità: Kg 150 Litri .…......... Metri cubi .…......... 55 Luogo di produzione e Annotazioni: attività di provenienza del rifiuto: Riclassificazione .....................……........................... ex reg. 1357/2014: CER confermato Intermediario/Commerciante Denominazione .....………............. Caratt.: HP3 Sede ............………....................... (9/6/2015) C.F. ...................……….................. Elena Bonafè Iscrizione albo n. ..……................ Luogo di produzione e Annotazioni: attività di provenienza del rifiuto: Classificazione .....................……........................... precedente: Intermediario/Commerciante Denominazione .....………............. Sede ............………....................... C.F. ...................……….................. Iscrizione albo n. ..……................ Caratt.: H3A - H5 Luogo di produzione e Annotazioni: attività di provenienza del rifiuto: Classificazione .....................……........................... precedente: Intermediario/Commerciante Denominazione .....………............. Sede ............………....................... C.F. ...................……….................. Iscrizione albo n. ..……................ Caratt.: H3A - H5 IL “PONTE” DEL 1° GIUGNO 2015 Rifiuto pericoloso “a specchio” che diventa non pericoloso Scarico □ Carico X del 04/05/2015 N. 6/2015 Formulario N. .................................. del .................................. Rifer. operazioni di carico N. .................................. Scarico □ Carico X del 05/06/2015 N. 72015 Formulario N. .................................. del .................................. Rifer. operazioni di carico N. .................................. Scarico X Carico □ del 15/06/2015 N. 8/2015 Formulario N. PTU 455/2014 del 15/06/2015 Rifer. operazioni di carico N. 6 - 7/2015 Caratteristiche del rifiuto: a) Codice 080111* b) Descrizione pitture e vernici di scarto contenenti sostanze pericolose c) Stato fisico solido d) Classi di pericolosità H4 - H5 e) Rifiuto destinato a: □ smaltimento cod. .......... □ recupero cod. .......... Caratteristiche del rifiuto: a) Codice 080112 b) Descrizione pitture e vernici di scarto diverse da 080111* c) Stato fisico solido d) Classi di pericolosità ............………....... e) Rifiuto destinato a: □ smaltimento cod. .......... □ recupero cod. .......... Caratteristiche del rifiuto: a) Codice 080112 b) Descrizione pitture e vernici di scarto diverse da 080111* c) Stato fisico solido d) Classi di pericolosità ............………....... e) Rifiuto destinato a: □ smaltimento cod. .......... X recupero cod. R13 Quantità: Kg 85 Litri .…......... Metri cubi .…......... Quantità: Kg 30 Litri .…......... Metri cubi .…......... Quantità: Kg 115 Litri .…......... Metri cubi .…......... Luogo di produzione e Annotazioni: attività di provenienza del rifiuto: Riclassificazione .....................……........................... ex reg. 1357/2014: CER 080112 Intermediario/Commerciante non pericoloso Denominazione .....………............. Sede ............………....................... (5/6/2015) C.F. ...................……….................. Elena Bonafè Iscrizione albo n. ..……................ Luogo di produzione e Annotazioni: attività di provenienza del rifiuto: Classificazione .....................……........................... precedente: CER 080111* Intermediario/Commerciante Caratt.: H4 - H5 Denominazione .....………............. Sede ............………....................... C.F. ...................……….................. Iscrizione albo n. ..……................ Luogo di produzione e Annotazioni: attività di provenienza del rifiuto: Classificazione .....................……........................... precedente: CER 080111* Intermediario/Commerciante Caratt.: H4 - H55 Denominazione .....………............. Sede ............………....................... C.F. ...................……….................. Iscrizione albo n. ..……................ Rifiuto pericoloso “assoluto” Scarico □ Carico X del 25/04/2015 N. 26/2015 Formulario N. .................................. del .................................. Rifer. operazioni di carico N. .................................. Scarico □ Carico X del 15/06/2015 N. 272015 Formulario N. .................................. del .................................. Rifer. operazioni di carico N. .................................. Scarico X Carico □ del 20/06/2015 N. 28/2015 Formulario N. XRS 717/2014 del 20/06/2015 Rifer. operazioni di carico N. 26 - 27/2015 Caratteristiche del rifiuto: a) Codice 070107* b) Descrizione fondi e residui di reazione, alogenati c) Stato fisico solido d) Classi di pericolosità H3A H5 H7 H14 e) Rifiuto destinato a: □ smaltimento cod. .......... □ recupero cod. .......... Caratteristiche del rifiuto: a) Codice 070107* b) Descrizione fondi e residui di reazione, alogenati c) Stato fisico solido d) Classi di pericolosità HP3 - HP14 e) Rifiuto destinato a: □ smaltimento cod. .......... □ recupero cod. .......... Caratteristiche del rifiuto: a) Codice 070107* b) Descrizione fondi e residui di reazione, alogenati c) Stato fisico solido d) Classi di pericolosità HP3 - HP14 e) Rifiuto destinato a: X smaltimento cod. D15 □ recupero cod. .......... 56 Quantità: Kg 1.000 Litri .…......... Metri cubi .…......... Quantità: Kg 780 Litri .…......... Metri cubi .…......... Quantità: Kg 1.780 Litri .…......... Metri cubi .…......... Luogo di produzione e Annotazioni: attività di provenienza del rifiuto: Riclassificazione .....................……........................... ex reg. 1357/2014: CER confermato Intermediario/Commerciante Denominazione .....………............. Caratt.: HP3 HP14 Sede ............………....................... (15/6/2015) C.F. ...................……….................. Elena Bonafè Iscrizione albo n. ..……................ Luogo di produzione e Annotazioni: attività di provenienza del rifiuto: Classificazione .....................……........................... precedente: Caratt.: H3A H5 Intermediario/Commerciante H7 H14 Denominazione .....………............. Sede ............………....................... C.F. ...................……….................. Iscrizione albo n. ..……................ Luogo di produzione e Annotazioni: attività di provenienza del rifiuto: Classificazione .....................……........................... precedente: Intermediario/Commerciante Denominazione .....………............. Sede ............………....................... C.F. ...................……….................. Iscrizione albo n. ..……................ Caratt.: H3A - H5 APPENDICE 1 Convenzionalità ed incertezze della codifica CER L’elenco europeo dei rifiuti, comunemente detto CER, è suddiviso in venti “capitoli”, ciascuno dei quali è suddiviso in un numero variabile di “sottocapitoli”, nell’ambito dei quali sono individuati ed elencati i singoli tipi di rifiuti. Sedici dei venti “capitoli” sono comunemente considerati individuativi di “provenienze”, nel senso che catalogano i rifiuti in ragione dei processi produttivi che li generano o, più genericamente delle provenienze; in prima approssimazione possono quindi essere definiti capitoli “verticali”: 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell’industria tessile 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 07 Rifiuti dei processi chimici organici 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa 09 Rifiuti dell’industria fotografica 10 Rifiuti provenienti da processi termici 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa 12 Rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 17 Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne rifiuti di cucina e ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico) 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata Gli altri quattro, invece sono capitoli “trasversali”, nel senso che riguardano rifiuti individuati in ragione di categorie merceologiche o funzionali: 57 CONVENZIONALITÀ ED INCERTEZZE DELLA CODIFICA CER 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli, 05, 12 e 19) 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08) 15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 17 18 19 20 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, voci 05 e 12) 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08) 15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco Criteri di attribuzione del codice Per l’attribuzione del codice del codice, la decisione 2014/955/UE conferma le seguenti modalità e criteri già in vigore: • «I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue: – Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. – Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto. – Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16. – Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altri58 CONVENZIONALITÀ ED INCERTEZZE DELLA CODIFICA CER menti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.». I sopra riportati criteri, erano già stati codificati con la decisione 2000/532/CE ed erano stati recepiti tal quali nella normativa italiana, riproducendoli nell’introduzione all’allegato D alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006. Detti criteri, peraltro, non sempre sono perfettamente idonei e sufficienti ad orientare una corretta ricerca del codice. Ciò dipende, in primo luogo, dal fatto che i venti capitoli in cui è suddiviso l’elenco hanno caratteristiche alquanto disomogenee – non solo al loro interno, ma anche confrontati tra di loro – ben oltre la diversificazione desumibile da quanto normativamente indicato e che vorrebbe distinti, ma omogenei, da un lato i sedici capitoli sui quali deve in primo luogo essere orientata la ricerca e dall’altro gli altri quattro, salvo una sub-distinzione tra i primo tre (13, 14 e 15) ed il quarto (il capitolo 16 da prendere in considerazione in ultima istanza). Primo step di indagine per l’attribuzione del codice Dice la norma che, per ricercare il codice da attribuire ad un determinato rifiuto, bisogna, in primo luogo, «identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20». In realtà, i capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20, nonostante ciò che comunemente si dice, solo in linea di massima sono identificativi di “fonti generatrici di rifiuti” nel senso che li ripartiscono per “settori produttivi di provenienza”: • alcuni capitoli riguardano più o meno ampi settori industriali, quali il settore estrattivo (capitolo 01), l’industria del legno (capitolo 03), l’industria petrolifera (capitolo 05), l’industria fotografica (capitolo 09), l’industria edile e delle costruzioni in generale (capitolo 17), e già risulta a tutti evidente la differenza tra capitoli riguardanti macrosettori o addirittura intere filiere (dallo scavo alla realizzazione dell’opera edile) e quelli (quali il fotografico, in particolare) che invece riguardano settori molto specifici e specialistici; • altri accorpano settori più o meno affini, mettendo, ad esempio, insieme la pelletteria ed il tessile (capitolo 04; ma anche il capitolo 03 riguarda sia tutta la filiera del legno che il settore cartario e cartotecnico); • altri ancora non riguardano affatto né macro, né micro settori produttivi, né filiere, ma processi produttivi e lavorazioni, quali i processi chimici, distinguendo quelli inorganici da quelli organici (capitoli 06 e 07), i processi termici (capitolo 10), i trattamenti chimici superficiali e di rivestimento ed i trattamenti fisici di sagomatura e di superficie di metalli, plastiche ed altro (capitoli 11 e 12); • vi è poi un capitolo che riguarda sia la produzione che l’utilizzo di determinati prodotti, che vanno dalle pitture e vernici, alle colle ed agli inchiostri e che, quindi, per quanto riguarda la fase di produzione, coinvolge imprese per lo più chimiche, mentre per le fasi di utilizzo spazia dal settore metalmeccanico a quello dei prodotti plastici, ma interessa anche l’industria del legno, delle pelli, della carta, ossia settori ai quali “per il resto” sono dedicati 59 CONVENZIONALITÀ ED INCERTEZZE DELLA CODIFICA CER capitoli specifici, ma a questo punto, evidentemente, non esaustivi; d’altra parte in qualunque settore produttivo, anche specificamente considerato, vi può essere la produzione di rifiuti, ad esempio da processi termici, codificati in altro capitolo; • vi sono infine dei capitoli concettualmente a sé stanti riguardanti il settore primario ed attività connesse (capitolo 02), il settore sanitario (capitolo 18), i rifiuti derivanti non da produzione od utilizzo, ma da smaltimento o recupero di rifiuti già prodotti (capitolo 19 la cui autonoma previsione deriva e si giustifica per il fatto che riguarda rifiuti che non ci sarebbero se non ci fossero quelli “iniziali”) e, da ultimo, i rifiuti urbani che, come evidenziato già nella stessa titolazione del capitolo («rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni»), solo in parte sono catalogati (e ricompresi nel capitolo) in ragione della loro provenienza, mentre per l’altra parte – per tutti quelli di provenienza non domestica – la catalogazione deriva dalle loro caratteristiche merceologiche e qualitative. In ogni caso, già dal primo step dell’indagine sul codice da attribuire, per lo più non ci si può limitare a «identificare [ossia: ricercare] la fonte che genera il rifiuto» consultando solamente «i capitoli», vale a dire le titolazione sinteticamente descrittive delle venti sezioni in cui è suddiviso il catalogo (prima sedici, poi tre e da ultimo la rimanente). Di norma, ma non in tutti i casi, i vari capitoli sono a loro volta suddivisi in un numero variabile di sottocapitoli esaminando i quali “si scopre”, ad esempio, che: • settori produttivi quali quelli del vetro e della ceramica sono sotto-settori del macro-settore dei «processi termici» (rispettivamente, sottocapitolo 1011 e sottocapitolo 1012); • il sottocapitolo relativo settore delle ceramiche riguarda anche il settore dei laterizi, attribuendo codici identici indipendentemente dal fatto che si tratti di rifiuti derivanti dalla fabbricazione di prodotti in ceramica oppure dalla produzione di mattoni, mattonelle o altri materiali da costruzione; • in qualche modo autonomo, invece, sempre nell’ambito del capitolo relativo ai «processi termici», è il sottocapitolo riguardante l’industria del cemento che però viene accomunata a quelle della calce e del gesso (sottocapitolo 1013); • sia per la «fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione» che per la «fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali» i relativi sottocapitoli (1012 e 1013), contraddicendo il contenuto letterale dell’intestazione del capitolo di cui fanno parte (capitolo 10 che dovrebbe riguardare “solo” i «rifiuti provenienti da processi termici»), contemplano anche – anzi, per primi – i «residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico» (codici 101201 e 101301); • nell’ambito dei «processi chimici» sia inorganici che organici, cui sono, rispettivamente, dedicati i capitoli 06 e 07, sono ricompresi anche sottocapitoli che riguardano non solo la produzione e formulazione di determinate sostanze o composti, ma anche la loro fornitura ed il loro uso, attività che 60 CONVENZIONALITÀ ED INCERTEZZE DELLA CODIFICA CER nulla hanno a che vedere coi processi chimici di produzione delle sostanze utilizzate. Gli esempi fatti appaiono sufficienti per mettere in guardia da una “meccanica“ applicazione degli scarni criteri che la norma fornisce per la ricerca del codice: se ci si limitasse a ricercare la cosiddetta «fonte che genera il rifiuto» consultando solo i capitoli, intesi come titolazione degli stessi, in moltissimi casi si rischierebbe di commettere gravi errori. Secondo step di indagine per l’attribuzione del codice Dice la norma che, «se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto», in seconda istanza vanno presi in considerazione i capitoli 13, 14 e 15. A differenza dei sedici capitoli del primo step, che si vorrebbero identificativi delle «fonti», ossia capitoli in cui i rifiuti sono catalogati in ragione della loro provenienza, i capitoli 13, 14 e 15, invece, certamente catalogano i rifiuti in ragione delle loro caratteristiche merceologiche, ma limitatamente a tre specifiche “famiglie di rifiuti”: oli, solventi, imballaggi. Ora, se il rifiuto da codificare è inequivocabilmente un olio minerale o sintetico usato, ovvero un solvente, ovvero ancora un imballaggio, non si vede proprio per quale motivo si dovrebbe sempre e comunque prima esplorare il contenuto dei capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20 (col rischio di attribuire un codice inesatto) invece di prendere direttamente in considerazione il capitolo specifico. Tale irragionevolezza è avvalorata dal fatto che i tre capitoli “merceologici o trasversali” – che dovrebbero essere considerati solo dopo infruttuosa ricerca nei sedici capitoli “settoriali e verticali” in via generale considerati prioritari – puntualmente indicano gli specifici – e soli – “capitoli verticali” che prevalgono: • «oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli, 05, 12 e 19)»: quindi tutti gli oli esauriti e residui di combustibili liquidi che non siano oli commestibili e non risultino codificati nei capitoli 05, 12 e 19 (questi sì, ma solo questi da consultarsi per primi) “debbono” essere codificati nel capitolo 13; • «solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)»: quindi tutti i solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto che non risultino codificati nei capitoli 07 e 08 (questi sì, ma solo questi da consultarsi per primi) “debbono” essere codificati nel capitolo 14; • «rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)»: in questo caso il preliminare esame dei capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20 appare giustificato solo per rifiuti genericamente qualificabili come imballaggi, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi, ma che in realtà sono altra cosa; comunque l’esame dei capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20 può eventualmente avere solo la finalità di individuare se vi siano imballaggi, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi “particolari” ai quali sono attribuiti specifici codici altrettanto “particolari”, tenuto conto che in nessun’altra parte del catalogo figurano 61 CONVENZIONALITÀ ED INCERTEZZE DELLA CODIFICA CER rifiuti denominati imballaggi, assorbenti, stracci, materiali filtranti o indumenti protettivi e che pertanto i “normali” imballaggi, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi vanno certamente codificati nel capitolo 15. Terzo step di indagine per l’attribuzione del codice Già si è visto come anche la terminologia usata nel catalogo non risulti sempre del tutto affidabile. Particolarmente inadeguata, divenendo quasi fuorviante, è la denominazione del capitolo 16 che, stando alla lettera delle istruzioni, dovrebbe essere preso in considerazione solo in ultima istanza sul presupposto della sua residualità. In realtà, il carattere residuale cui farebbe pensare la titolazione del capitolo («rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco») risulta totalmente contraddetto dalla specificità della maggioranza dei sottocapitoli in cui è suddiviso: 16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 1606 e 1608) 16 02 rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati 16 04 esplosivi di scarto 16 05 gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche di scarto 16 06 batterie ed accumulatori 16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13) 16 08 catalizzatori esauriti 16 09 sostanze ossidanti 16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito 16 11 rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari Se, ad esempio, il rifiuto è costituito dalla carcassa di un’automobile, è totalmente inutile consultare prima i capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20 e poi i capitoli 13,14 e 15, essendo fin dall’inizio certo che il codice più appropriato è contenuto nel sottocapitolo 1601 specificamente dedicato ai «veicoli fuori uso». Ciò tanto più per il fatto che detto sottocapitolo, espressamente ed immediatamente, nella sua titolazione, precisa quali componenti e rifiuti in genere derivanti dallo smantellamento o dalla manutenzione di veicoli esulino dal suo ambito: «veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 1606 e 1608)». Quindi, eccettuati gli oli, i solventi, i refrigeranti ed i propellenti, da codificarsi in base ai capitoli 13 e 14, nonché gli accumulatori ed i catalizzatori, previsti in altri specifici sottocapitoli del capitolo 16, tutti i veicoli a motore, sia nella loro interezza, che nelle loro singole componenti, derivanti da operazioni di smantellamento o di manuten62 CONVENZIONALITÀ ED INCERTEZZE DELLA CODIFICA CER zione-riparazione, vanno codificate nel sottocapitolo 1601. Lo stesso ed a maggior ragione vale per i «rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche», i cosiddetti RAEE, tutti rientranti senza alcuna esclusione nella sottoclasse 1602, nonché per i già citati rifiuti costituiti da batterie ed accumulatori e da catalizzatori. Realmente residuali possono al massimo considerarsi i sottocapitoli 1603, 1609 e 1610, relativi, rispettivamente, a non meglio precisati «prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati», «sostanze ossidanti» e «rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito»: per questi rifiuti sì, il ricorso ai citati sottocapitoli può essere giustificato solo se non di sia trovato nulla di più adeguato in tutto il resto del catalogo. Quarto step di indagine per l’attribuzione del codice Solo in ultimissima istanza, dopo aver infruttuosamente indagato in tutti i capitoli del catalogo, sarebbe consentito utilizzare i codici con terminale “99”. Vi sono però alcuni – sia pur limitati – casi in cui con il “99” viene codificata l’unica alternativa possibile alla non applicabilità degli altri codici previsti nella sottoclasse pertinente. Ad esempio: • il rifiuto da codificare contiene metalli e deriva da un processo chimico inorganico diverso dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici; • è quindi un rifiuto rientrante nella sottoclasse 0604; • se non contiene né arsenico, né mercurio, né altri metalli pesanti (o li contiene al di sotto delle soglie stabilite), l’unica possibilità è il codice 060499; ogni altro codice sarebbe quanto meno improprio non riguardando “rifiuti contenenti metalli derivanti da processi chimici inorganici”. Altri casi consimili sono citati nell’appendice 2 sui “codici a specchio”. Altre incertezze della codifica Tutto quanto sopra esposto, peraltro, non esaurisce le insidie che può presentare la ricerca del codice: • il catalogo europeo dei rifiuti, quando è stato originariamente introdotto con la decisione 94/3/CE, era dichiaratamente un elenco incompleto: «Il catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti e sarà pertanto oggetto di periodica revisione e, se necessario, di modifiche, conformemente alla procedura del comitato» (punto 3 della «Nota introduttiva» al catalogo del 1994); • con la decisione 2000/532/CE, e successive modifiche ed integrazioni, il catalogo originario è stato integralmente sostituito senza ribadirne la non esaustività, ma anche il nuovo elenco è rimasto oggettivamente incompleto e permane tale anche dopo la più recente modifica di cui alla decisione 2014/955/UE; • l’incompletezza dell’elenco (d’altra parte è quasi utopia ipotizzare un elenco 63 CONVENZIONALITÀ ED INCERTEZZE DELLA CODIFICA CER esaustivo di tutti i possibili tipi di rifiuti) è ovviata in parte dal codice residuale “99” – a ragione o torto particolarmente “indigesto” a tutti i controllori –, che però non tutti i sottocapitoli contengono, ed in parte dalla genericità di molte tipologie codificate, e quindi grazie alla loro idoneità a ricomprendere vaste gamme di rifiuti più o meno eterogenei; un esempio per tutti, ed è proprio il primo che si incontra: il sottocapitolo dei «rifiuti da estrazione di minerali» (0101) prevede solo due codici relativi, rispettivamente ai «rifiuti da estrazione di minerali metalliferi» ed ai «rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi»; • resta comunque che, per poter attribuire un codice anche molto generico o residuale, è necessario trovare un “sottocapitolo” in cui poter annoverare il rifiuto da codificare, ma solo il capitolo 08, relativo ai «Rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa» contiene un sottocapitolo residuale, che per giunta consente di codificare un unico rifiuto alquanto specifico: 080501* relativo ai rifiuti costituiti da «isocianati di scarto»; • in alcuni casi – anzi, in ben più che in alcuni soltanto – già il primo step della ricerca, ossia l’identificazione della fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20, non solo, come s’è visto, può risultare arduo, ma può risolversi nel rinvio al secondo ed al terzo step, non perché in nessuno di detti capitoli si è trovato un codice a sei cifre idoneo, escludendo i “99”, ma perché nessuno dei medesimi capitoli, e nemmeno i relativi sottocapitoli, identifica la fonte del rifiuto da codificare. Può poi accadere, in questi casi, e spesso capita, che, dopo aver infruttuosamente esplorato anche i capitoli 13, 14 e 15, nonché, in ultima istanza, il capitolo 16, si torna ad uno dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20, finendo con l’attribuire non un codice “99”, ma un altro codice (non residuale) in qualche modo pertinente ancorché sia previsto all’interno di un capitolo e di un sottocapitolo che in realtà non identifica la fonte se non in modo del tutto ipotetico ed approssimativo. Ad esempio: – tra le varie “fonti che generano i rifiuti” previste nel catalogo, sia a livello di capitoli che di sottocapitoli non figura assolutamente un settore produttivo importante qual’è il metalmeccanico; – non è quindi un caso che, nel fornire i criteri per l’attribuzione del codice, sia la decisione 2000/532/CE, che la decisione 2014/955/UE, dopo aver affermato che «è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi», utilizzi proprio un‘attività metalmeccanica per dare un esempio della pratica applicazione di quanto asserito: «un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione» (per vero, più esattamente, il capitolo 12 riguarda i «rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica», il capitolo 11 i «rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di 64 CONVENZIONALITÀ ED INCERTEZZE DELLA CODIFICA CER metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa» ed il capitolo 08 i «rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa»); – sennonché, per lo più i “rifiuti” quantitativamente più rilevanti prodotti dalle aziende di tale settore sono costituiti da avanzi e scarti di metalli ferrosi e non ferrosi e di altri materiali utilizzati per la “costruzione” per l’appunto di automobili, ma potrebbero essere, anche, biciclette, navi, aerei, treni, piuttosto che qualunque altro manufatto in metallo; – non si tratta certo di rifiuti da trattamenti superficiali, né chimici, né fisici, e nemmeno da rivestimenti, verniciatura e simili; e nemmeno consultando i sottocapitoli si trova una “fonte” pertinente; quindi, stando alle istruzioni, dopo aver consultato senza successo anche i capitoli 13,14, 15 e 16, bisognerebbe ricominciare da capo assegnano il codice “99” «preceduto dalle cifre del capitolo [e del sottocapitolo] che corrisponde all’attività identificata nella prima fase»; ma in questo caso si è arrivati fino al terzo step di indagine (capitolo 16) proprio perché non si è trovato né il capitolo, né il sottocapitolo pertinente; – in concreto, per gli scarti metallici che, quanto meno in ragione delle loro dimensioni, non possano essere in alcun modo “assimilati” a limature, trucioli, polveri, particolato e scaglie di cui ai codici da 120101 a 120105, catalogandoli, quindi, tra i «rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche» (ancorché provengano da una lavorazione non certo definibile “superficiale”), l’unica soluzione “ragionevole” sembra essere ricorrere ai codici della sottoclasse 1704 considerando la costruzione delle automobili (delle biciclette, delle navi, degli aerei, dei treni, ecc.) ricompresa tra le «attività di costruzione» di cui al capitolo 17, che, a questo punto, ancorché probabilmente in origine riservato al settore edilizio ed attività affini, riguarderebbe un macro-settore eterogeneo che va dall’edilizia alle bonifiche, passando per la metalmeccanica e qualunque altra attività manifatturiera di costruzione e demolizione non altrimenti specificamente considerata. Altri esempi: – sempre nel settore metalmeccanico sono comunemente prodotti rifiuti quali quelli derivanti dal trattamento di emissioni di verniciatura e le polveri derivanti dall’abbattimento dei fumi di saldatura; – l’uso di vernici è considerato nel sottocapitolo 0801; – la saldatura è in qualche modo considerata nel sottocapitolo 1201, con riferimento alla quale è previsto un unico e specifico codice, il 120113, per i «rifiuti di saldatura» che però, verosimilmente sono i residui e gli scarti di lavorazione; – a differenza di moltissime altre sezioni del catalogo, nelle quali sono previsti specifici codici per i rifiuti “prodotti dal trattamento in loco degli effluenti” derivanti dalle lavorazioni in dette sezioni considerate, i sottocapitoli 0801 e 1201 non contengono voci analoghe; – non si rinviene, nell’intero catalogo, un codice “residuale” relativo a rifiuti da 65 CONVENZIONALITÀ ED INCERTEZZE DELLA CODIFICA CER trattamento emissioni genericamente intese; – l’unica soluzione plausibile – e normalmente applicata – è quindi l’utilizzo di codici dei due sottocapitoli sopra indicati che, per quanto approssimativamente individuati per assimilazione fisica (polveri, fanghi, sospensioni), identificano quanto meno la provenienza, rispettivamente, dall’utilizzo di vernici e dal trattamento fisico superficiale di metalli. Resta comunque che per rifiuti così diffusamente prodotti un codice realmente appropriato non c’è. Approssimatività della codifica Le incertezze – a volte insuperabili – sopra evidenziate derivano dal fatto che il CER è nato ed ha conservato una struttura di catalogazione dei rifiuti con finalità prettamente statistiche. La conseguenza è una fortissima disomogeneità nella valutazione delle effettive caratteristiche merceologiche distintive delle varie tipologie, per cui: • solo alcuni codici sono relativi a rifiuti molto specifici; • la maggioranza dei codici ha un contenuto generico che raggruppa una pluralità di rifiuti non sempre consimili, ma a volte anche significativamente eterogenei tra loro. Ad esempio: • 160111 – «pastiglie per freni, contenenti amianto»; • 090110 – «macchine fotografiche monouso senza batterie»; • 090111 – «macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 160601, 160602 o 160603»; • 090112 – «macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111»; a fronte di: • 060314 – rifiuti dalla pffu di sali, loro soluzioni e ossidi metallici (sottoclasse 0603) costituiti da «sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313», ossia non contenenti cianuri, né metalli pesanti; • 070107 – rifiuti dalla pffu di prodotti chimici organici di base (sottoclasse 0701) costituiti da «fondi e residui di reazione, alogenati»; • 070108 – rifiuti dalla pffu di prodotti chimici organici di base (sottoclasse 0701) costituiti da «altri fondi e residui di reazione». Anche a prescindere dalla incompletezza del catalogo, nella maggioranza dei casi al codice non corrisponde biunivocamente una singola e ben definita tipologia di rifiuto: • in moltissimi casi a tipologie di rifiuti qualitativamente del tutto simili o addirittura identici possono essere attribuiti più codici; • in non pochi casi a rifiuti totalmente diversi va attribuito lo stesso codice. Ne è riprova, ufficiale e confessoria, il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 sul 66 CONVENZIONALITÀ ED INCERTEZZE DELLA CODIFICA CER recupero in regime semplificato di rifiuti non pericolosi, ove, a rifiuti puntualmente definiti in funzione della loro recuperabilità secondo specifiche modalità sono stati attribuibili anche dieci, dodici e più codici, mentre, per converso, non pochi codici risultano attribuiti a rifiuti alquanto differenti e suscettibili di recupero con processi tutt’affatto differenti per modalità operative e prodotti di recupero ottenibili. Ad esempio, nell’allegato 1, suballegato 1, del citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998 il codice 060314, nel catalogo genericamente attribuito ai «sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313», ossia ai sali non contenenti né cianuri, né metalli pesanti, ricorre nei seguenti casi: • tipologia 7.19: inerti da tinkal; • tipologia 11.14: reflui di cloruro di sodio in soluzione; • tipologia 13.7: gessi chimici; • tipologia 13.8: anidrite; • tipologia 13.10: biscotti fluoritici; • tipologia 13.23: soluzioni da incisione dei circuiti stampati; • tipologia 13.28: soluzione reflua a base di solfuro di sodio; • tipologia tipologia 7.18: scarti da vagliatura latte di calce; • tipologia 18.9: solfato di calcio precipitato, solfato ferroso, gesso di defecazione; • tipologia 18.10: fosfato precipitato. Convenzionalità della codifica In sintesi, i criteri dati per l’attribuzione del codice al rifiuto (che, dato tutt’altro che trascurabile, costituisce presupposto sempre condizionante e, nella maggioranza dei casi, addirittura determinante la classificazione) non possono essere applicati alla lettera. Vanno considerate e valutate tutte le incongruenze sopra descritte che spesso insidiano anche grandemente il percorso. Sussistono, comunque, non pochi casi in cui l’attribuzione del codice resta alquanto incerta, la qual cosa mal si concilia con la stretta connessione che vi è tra codifica e classificazione e con le gravi conseguenze in cui si può incorrere se quest’ultima risulta errata. In ogni caso deve essere sempre tenuto ben presente il carattere eminentemente convenzionale della codifica e la sua generale inidoneità a costituire un idoneo strumento di identificazione dei rifiuti in ragione della loro tipologia. 67 APPENDICE 2 Identificazione dei “codici a specchio” La verifica della presenza – e della relativa quantità – di sostanze pericolose nei rifiuti, da eseguirsi, di norma, ma non sempre e necessariamente, tramite analisi in laboratorio di un campione rappresentativo dell’intera massa, è necessaria ai fini della classificazione solo con riguardo ai cosiddetti “codici a specchio”. Per vero, le vigenti norme, sia comunitarie che nazionali, specificamente disciplinanti la classificazione dei rifiuti non parlano mai di “codici a specchio“ . Un’espressione del genere compariva – ma dopo le modifiche introdotte con il d.lgs. n. 205/2010 non compare più – solo nella versione originaria del d.lgs. n. 152/2006: «se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto “diverso” da quello pericoloso (“voce a specchio”), esso ...» (originario punto 6 dell’introduzione all’allegato D alla parte quarta). Oggi un accenno alla “specularità” si rinviene solo nell’allegato alla decisione 2003/33/CE, relativa ai criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche: al paragrafo 1.1.2. di detto allegato, elencando i requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base dei rifiuti, vengono tra l’altro richieste «le proprietà che rendono pericolosi i rifiuti», ma solo «nel caso di voci “speculari”». Non altrettanto si rinviene nel d.m. 27 settembre 2010 che costituisce la trasposizione in diritto interno della decisione 2003/33/CE. Di fatto, quindi, la categoria dei cosiddetti “codici a specchio” e quella, complementare, dei cosiddetti “codici assoluti” sono così denominate utilizzando una terminologia corrente che non trova alcun riscontro nella legge. Ma ciò che più conta, non vi è alcuna indicazione normativa di un dato formale che consenta di individuare – o riconoscere – meccanicamente e con matematica certezza i “codici a specchio” e, per differenza, quelli “assoluti” o viceversa. Codici “a specchio” in quanto relativi a rifiuti “diversi” In linea di massima, parlando di “codici a specchio” ci si dovrebbe riferire a codici in coppia in cui, reciprocamente, uno “si specchia” nell’altro. Prima del d.lgs. n. 205/2010, l’elemento riconoscitivo poteva essere individuato nel «“diverso” da quello pericoloso» che compariva al punto 6 della versione originaria dell’introduzione all’allegato D alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006. Correntemente, quindi, si è ritenuto che fossero “a specchio” tutti (e solo) i codici per i quali, nella versione “non pericolosa”, ossia senza asterisco, ricorre l’aggettivo “diverso” (o “diversi”) e tutti quelli (pericolosi, in quanto asteriscati) rispetto ai quali viene indicata la diversità. Ad esempio: • il codice 170106*, riguardante i «miscugli o frazioni separate di cemento, 69 IDENTIFICAZIONE DEI “CODICI A SPECCHIO” mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose», è “speculare” rispetto al codice 170107 che, per l’appunto, riguarda i «miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106»; • il codice 170301*, riguardante le «miscele bituminose contenenti catrame di carbone», è “speculare” rispetto al codice 170411 che riguarda le «miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301»; • il codice 170410*, riguardante i «cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose», è “speculare” rispetto al codice 170411 che riguarda i «cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410»; e così via; mentre, ragionando in questi termini, ossia ritenendo essenziale, come requisito identificativo, l’espressa – e, di norma, immediatamente successiva – previsione di un codice contrapposto in quanto dichiaratamente “diverso” da quello asteriscato, • il codice 170409*, riguardante i «rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose», sarebbe un codice “assoluto”; infatti, anche se, parafrasando la norma, si tratta di rifiuti che “sono identificati come pericolosi mediante riferimento a sostanze pericolose”, non si rinviene, né subito di seguito, né in alcun’altra parte del catalogo, un codice relativo a rifiuti metallici dichiaratamente “diversi da quelli di cui alla voce 170409”. Resta, peraltro, che ai rifiuti metallici “non” contaminati da sostanze pericolose e quindi di fatto “diversi” da quelli da codificare 170409* deve comunque essere attribuito un codice diverso. In altri termini, tutte le volte in cui il rifiuto (con codice asteriscato) «è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose» almeno un’alternativa, chiaramente individuata (rifiuto “diverso”) o più o meno occulta, necessariamente deve esserci (o deve essere ritrovata) per codificare il medesimo rifiuto tutte le volte in cui non risulti contenente o contaminato da sostanze pericolose. Non a caso le parole «e come non pericoloso in quanto “diverso” da quello pericoloso (“voce a specchio”)» che comparivano nella versione originaria dell’introduzione all’allegato D della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 – e che non erano contenute nella corrispondente disposizione comunitaria – sono state soppresse con il d.lgs. n. 205/2010: a seguito di tale modifica la norma nazionale, in conformità letterale alla decisione 2000/532/CE, si limita a prevedere che «se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni ...». Il riferimento specifico o generico a sostanze pericolose Soppressa la locuzione «e come non pericoloso in quanto “diverso” da quello pericoloso (“voce a specchio”)», l’espresso riferimento, nella descrizione del rifiuto, alle sostanze pericolose resta l’unica indicazione/condizione per individuare i cosiddetti “codici a specchio”, per quanto riguarda il codice pericoloso; per contro, l’individuazione dello speculare – ma a volte possono essere più d’uno – non pericoloso è facile e sicura se “nelle vicinanze” è previsto un codice non 70 IDENTIFICAZIONE DEI “CODICI A SPECCHIO” asteriscato per i rifiuti “diversi da quelli di cui alla voce/codice con asterisco”, ma può risultare tutt’altro che agevole ed incerta negli altri casi, al punto che vi sono anche ipotesi in cui la totale incertezza nell’individuazione del codice speculare finisce col far ragionevolmente dubitare che quello con asterisco, nonostante il “riferimento alle sostanze pericolose”, sia effettivamente un codice “a specchio” e non sia piuttosto un codice “assoluto”. Tornando all’esempio del codice 170409* – «rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose» – è ragionevole ritenere che lo stesso si “specchi” nei sette codici senza asterisco che lo precedono e che riguardano specifici metalli, ovviamente non contaminati. Ben meno certi sono i casi – e non sono pochissimi – in cui, a fronte di uno più codici con asterisco riguardanti determinati rifiuti contenenti sostanze pericolose, l’unica alternativa senza asterisco è un codice “99”. Ad esempio, ma è solo un esempio, i rifiuti contenenti metalli derivanti da processi chimici inorganici diversi dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici, ossia i rifiuti della sottoclasse 0604, se non contengono né arsenico, né mercurio, né altri metalli pesanti (o li contengono – non è superfluo precisare – al di sotto delle soglie stabilite), l’unica possibilità è il codice “speculare” 060499; ogni altro codice sarebbe quanto meno improprio non riguardando “rifiuti contenenti metalli derivanti da processi chimici inorganici”. Analoga situazione si ha per i «rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto» e per i «fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio» di cui, rispettivamente, ai codici 060701* e 060703*: per detti rifiuti dei processi elettrolitici e fanghi di solfati di bario non contenenti amianto e mercurio o contenenti amianto o mercurio al di sotto delle rispettive soglie l’unico codice “speculare” pertinente è il codice 060799. Lo stesso vale per i codici 061099, 070499 e per qualche altro caso. Il riferimento a sostanze pericolose non è sempre in indicatore sicuro Vi sono comunque, come s’è accennato, delle ipotesi in cui, nonostante il chiaro ed espresso “riferimento alle sostanze pericolose”, è quanto meno dubitabile che si tratti effettivamente di codici “a specchio” e non piuttosto di codici “assoluti”. Il primo e più significativo esempio di codici apparentemente “a specchio”, ma che (probabilmente) non lo sono, è il 160121* relativo ai «componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114». Esclusi il 160111* ed il 160114* che sono certamente “a specchio”, rispettivamente, con il 16012 ed il 160115, gli altri sono codici asteriscati che sono o potrebbero essere “assoluti”, ma comunque, rispetto a tutti detti codici, il 160112* è complementare e non certo “speculare”, riguardando genericamente e complessivamente gli ulteriori componenti pericolosi rispetto a tutti quelli specificamente considerati. A questo punto, però, si ha che tutti i componenti di “veicoli fuori uso”, ossia rientranti nella sottoclasse di codifica 1601, che non sono né specificamente, né genericamente pericolosi non possono che essere codificati altrimenti che con il codice 160122 relativo ai «componenti non specificati altrimenti». 71 IDENTIFICAZIONE DEI “CODICI A SPECCHIO” Pertanto, una volta escluso che il 160121* sia il codice “speculare” di quelli rispetto ai quali è dichiaratamente “diverso”, sembrerebbe che lo stesso, non da solo, ma assieme ad altri codici relativi a componenti pericolosi per motivi specifici (olio, mercurio, PCB, ecc.), si “specchi” nel 160122. Sennonché, l’individuazione dei cosiddetti “codici a specchio” non è un’operazione meramente accademica volta ad individuare come, in ragione di determinate variabili, determinati codici con asterisco (e quindi individuativi di rifiuti pericolosi) si associno a più o meno corrispondenti e contrari codici senza asterisco, e viceversa: si tratta invece di individuare i codici la cui assegnazione dipende dalla verifica della presenza o meno di sostanze pericolose oltre determinate soglie, ovvero di caratteristiche di pericolo codificate, ossia: • i codici in presenza dei quali, secondo il dato normativo da applicarsi fino al 31 maggio 2015, il rifiuto «è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato I», ossia una o più caratteristiche di pericolo, ovvero • i rifiuti ai quali «potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi», ragion per cui, secondo il dato normativo da applicarsi dal 1° giugno 2015, «l’iscrizione di una voce nell’elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a “sostanze pericolose”, è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo». Pur con diversa formulazione, entrambe le disposizioni sopra riportate, sia quella “vecchia” che quella “nuova”, riguardano – e disciplinano – i casi in cui l’assegnazione del codice e la classificazione dipende da una verifica di “pericolosità” secondo determinate regole e parametri, a fronte di altri casi in cui l’assegnazione del codice con conseguente automatica classificazione è basata unicamente sulla provenienza e sulle caratteristiche merceologiche del rifiuto, prescindendo totalmente da qualunque accertamento qualitativo, o comunque da un accertamento eseguito in relazione ai parametri determinati. Esercitazione esemplificativa sulla sottoclasse 1601 Tornando quindi all’esempio dei codici della sottoclasse 1601 (relativa ai «veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)») ed esaminandola tutta, a titolo di esercitazione, alla luce di quanto sopra osservato, si ha che: • 160103 «pneumatici fuori uso»: è un codice “assoluto”; gli pneumatici fuori uso sono e restano sempre e comunque rifiuti non pericolosi; • 160104* «veicoli fuori uso»: parrebbe un codice “assoluto” con la conseguenza che i veicoli fuori uso sarebbero sempre e comunque rifiuti pericolosi; peraltro, leggendo la voce che segue, si scopre che i veicoli fuori uso non sono rifiuti pericolosi se non contengono liquidi o altri componenti pericolosi; 72 IDENTIFICAZIONE DEI “CODICI A SPECCHIO” • 160106 «veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose»: parrebbe il codice “a specchio” del precedente; risulta però alquanto singolare ipotizzare il prelievo di un campione rappresentativo di un veicolo fuori uso per verificare in laboratorio di analisi se le sostanze pericolose eventualmente contenute superano le varie soglie stabilite; considerato che si tratta di un rifiuto “composito”, appare più ragionevole ritenere che sia pericoloso (e vada codificato 160104*) il veicolo a motore che contenga (ancora) uno o più dei componenti che, come rifiuti autonomi, figurino come pericolosi nel medesimo sottocapitolo 1601, mentre non è pericoloso (e vada codificato 160106) il veicolo che ne sia privo o dal quale detti componenti pericolosi siano stati rimossi; non si tratta quindi di “codici a specchio” nel senso che in questo caso non si applica la regola che “il rifiuto è pericoloso se le sostanze pericolose raggiungono determinate concentrazioni”; • 160107* «filtri dell’olio»: è certamente un codice “assoluto”; a parte il fatto che non si parla di “filtri contenenti olio”, i filtri dell’olio sono e restano sempre e comunque rifiuti pericolosi; • 160108* «componenti contenenti mercurio»: dovrebbe essere un codice “a specchio”, nel senso che se il mercurio contenuto risulta al di sotto della soglia stabilita, così come se, anche senza analisi chimica, ne è totalmente esclusa la presenza, al componente deve essere attribuito un altro codice, ma non necessariamente privo di asterisco, potendo il componente contenere altre sostanze pericolose; resta peraltro da verificare la campionabilità e comunque la quantificabilità del mercurio rispetto al peso totale del componente; • 160109* «componenti contenenti PCB»: mutatis mutandis valgono le stesse considerazioni del caso precedente; • 160110* «componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)»: è certamente un codice “assoluto”, fermo restando che in un componente complesso solo un sub-componente è esplosivo, sicché l’attribuzione del codice 160110* al componente complessivo è pertinente fin tanto che rimane integro in tutte le sue parti (e la sub-componente esplosiva non abbia già esaurito la sua funzione: air-bag esploso); • 160111* «pastiglie per freni, contenenti amianto»: è certamente “speculare” rispetto a quello che lo segue; • 160112 «pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111»: è certamente “speculare” rispetto a quello che lo precede; • 160113* «liquidi per freni»: è certamente un codice “assoluto”; i liquidi per freni sono e restano sempre e comunque rifiuti pericolosi a prescindere da qualunque verifica della loro effettiva composizione; • 160114* «liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose»: è certamente “speculare” rispetto a quello che lo segue; • 160115 «liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114»: è certamente “speculare” rispetto a quello che lo precede; • 160116 «serbatoi per gas liquefatto»: è un codice “assoluto”; i serbatoi per gas liquefatto sono e restano sempre e comunque rifiuti non pericolosi; 73 IDENTIFICAZIONE DEI “CODICI A SPECCHIO” • 160117 «metalli ferrosi»: è un codice “assoluto”; i metalli ferrosi derivanti da smantellamento o manutenzione di veicoli sono e restano sempre e comunque rifiuti non pericolosi; • 160118 «metalli non ferrosi»: è un codice “assoluto”; i metalli non ferrosi derivanti da smantellamento o manutenzione di veicoli sono e restano sempre e comunque rifiuti non pericolosi; • 160119 «plastica»: è un codice “assoluto”; le plastiche derivanti da smantellamento o manutenzione di veicoli sono e restano sempre e comunque rifiuti non pericolosi; • 160120 «vetro»: è un codice “assoluto”; i vetri derivanti da smantellamento o manutenzione di veicoli sono e restano sempre e comunque rifiuti non pericolosi; • 160121* «componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114»: premesso che non è un codice “a specchio” rispetto a quelli specificatamente indicati come “diversi”, la sua “specularità” o meno rispetto al codice che lo segue, relativo, genericamente, ai «componenti non specificati altrimenti», dipende da come debba essere valutata ed attribuita la “pericolosità” ai fini della catalogazione dei componenti; considerato che non si parla di “componenti contenenti o contaminati da sostanze pericolose”, ma di «componenti pericolosi», non sembra assolutamente certo che la loro individuazione dipenda dall’esito della verifica non solo della presenza di sostanze pericolose, ma anche e soprattutto dalla quantità delle sostanze pericolose eventualmente presenti; in altre parole, a parte i componenti pericolosi «di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114», per stabilire quali siano gli altri «componenti pericolosi» ai quali va attribuito il codice 160121* cosa si deve fare? – si devono ricercare le sostanze pericolose per verificare «se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato I», come dice la norma in vigore fino al 31 maggio 2015, ovvero se il «rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo», come dice la norma da applicarsi dal 1° giugno 2015, oppure – si deve stabilire (in base a parametri e regole diverse e non codificate) se si tratti di componenti in sé e per sé pericolosi? Nella prima ipotesi il 160121* sarebbe un codice “a specchio”, nella seconda sarebbe un codice “assoluto”; resta peraltro da precisare che propendendo per la prima ipotesi, e quindi attribuendo il codice 160112* ai “componenti contenenti o contaminati da sostanze pericolose”, potenzialmente “speculari” diverrebbero anche i codici 160117, 160118, 160119 e 160120 da attribuirsi ai componenti in metalli ferrosi, in metalli non ferrosi, in plastica ed in vetro non contenenti e non contaminati da sostanze pericolose; • 160122 «componenti non specificati altrimenti»: qualora i codici 160108*, 160109* e 160121* o almeno uno di questi fosse (dovesse essere considerato) “a specchio” (ma lo è?), il 160122 sarebbe il corrispondente codice senza asterisco; in caso contrario è un codice “assoluto”; 74 IDENTIFICAZIONE DEI “CODICI A SPECCHIO” • 160199 «rifiuti non specificati altrimenti»: è certamente un codice “assoluto”, oltre che assolutamente residuale, posto che tutti i componenti derivanti dallo smantellamento e dalla manutenzione di veicoli in un modo o nell’altro risultano compiutamente annoverabili nelle voci che precedono. Dalla analisi – eseguita a titolo esemplificativo e di esercitazione – di un’intera sottoclasse di codifica emerge in assoluta evidenza come possa essere tutt’altro che elementare anche la sola operazione di individuazione di quali siano i codici “a specchio” e quali, invece siano “assoluti”, operazione che costituisce il presupposto essenziale per stabilire se, ai fini della classificazione come pericoloso o meno – e della definitiva assegnazione del codice –, il rifiuto debba o meno essere analizzato o comunque sottoposto a verifiche qualitative, e quindi per stabilire la rilevanza “giuridica” di detto accertamento. Insuperabili incertezze di classificazione In sostanza, sulla base delle regole da applicarsi dal 1° giugno 2015 (allegato alla decisione 2014/955/UE, punto 2 della sezione «Valutazione e classificazione»), • premesso che «i rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell’elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi» • e concludendo che «tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi», «ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni: • l’iscrizione di una voce nell’elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a “sostanze pericolose”, è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE ...» (e l’allegato III alla direttiva 2008/98/CE, come sostituito dal regolamento UE n. 1357/2014 individua, con rinvii al regolamento CE n. 1272/2008, cosiddetto CLP, le specifiche sostanze che possono determinare la varie caratteristiche di pericolo e le soglie oltre le quali dette caratteristiche debbono essere attribuite). La qual cosa presupporrebbe che fosse agevole o comunque sempre univocamente certa l’individuazione dei «rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi» ai quali “soli” si applicano, a fini classificatori, le regole codificate per l’attribuzione delle, parimenti codificate, caratteristiche di pericolo. Per contro, anche considerando che i rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi sono (o dovrebbero essere) individuati, nella versione pericolosa, con un riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, al di là delle difficoltà che spesso si incontrano, non sempre è certa la loro individuazione e in non pochi casi resta del tutto opinabile. 75 APPENDICE 3 Elenco vigente dei rifiuti – CER Capitoli dell’elenco 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell’industria tessile 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 07 Rifiuti dei processi chimici organici 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa 09 Rifiuti dell’industria fotografica 10 Rifiuti provenienti da processi termici 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa 12 Rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 17 Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne rifiuti di cucina e ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico) 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 77 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER Catalogo 01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI 01 01 rifiuti da estrazione di minerali 01 01 01 01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi 01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi 01 03 04* sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso 01 03 05* altri sterili contenenti sostanze pericolose 01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05 01 03 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotte da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi 01 03 08 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10 01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07 01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi 01 04 07* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi 01 04 08 01 04 09 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 scarti di sabbia e argilla 01 04 10 01 04 11 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 01 04 12 sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11 01 04 13 01 04 99 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 rifiuti non specificati altrimenti 01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione 01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 01 05 05* fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio 01 05 06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose 01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 78 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER 01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DI ALIMENTI 02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 02 01 01 02 01 02 02 01 03 02 01 04 02 01 06 02 01 07 scarti di tessuti animali scarti di tessuti vegetali rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito rifiuti derivanti dalla silvicoltura 02 01 08* 02 01 09 02 01 10 02 01 99 rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 rifiuti metallici rifiuti non altrimenti specificati 02 02 02 02 01 rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 02 02 02 02 02 03 02 02 04 02 02 99 scarti di tessuti animali scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione fanghi da trattamento sul posto degli effluenti rifiuti non specificati altrimenti 02 03 02 03 02 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione rifiuti legati all’impiego di conservanti 02 03 03 02 03 04 02 03 05 02 03 99 rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solvente scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione fanghi da trattamento sul posto degli effluenti rifiuti non specificati altrimenti 02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero 02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole carbonato di calcio fuori specifica 02 03 01 02 04 02 79 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER 02 04 03 02 04 99 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti rifiuti non specificati altrimenti 02 05 rifiuti dell’industria lattiero-casearia 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 05 02 02 05 99 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti rifiuti non specificati altrimenti 02 06 rifiuti dell’industria dolciaria e della panificazione 02 06 01 02 06 02 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione rifiuti prodotti dall’impiego di conservanti 02 06 03 02 06 99 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti rifiuti non specificati altrimenti 02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) 02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima 02 07 02 02 07 03 02 07 04 02 07 05 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche rifiuti prodotti dai trattamenti chimici scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE 03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili 03 01 01 scarti di corteccia e sughero 03 01 04* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno 03 02 01* preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati 03 02 02* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati 03 02 03* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici 03 02 04* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici 03 02 05* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose 03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non altrimenti specifi80 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER cati 03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone 03 03 01 03 03 02 03 03 05 scarti di corteccia e legno fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone 03 03 07 03 03 08 03 03 09 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio 03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 rifiuti non specificati altrimenti 03 03 11 03 03 99 04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, E DELL’INDUSTRIA TESSILE 04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce 04 01 01 carniccio e frammenti di calce 04 01 02 rifiuti di calcinazione 04 01 03* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida 04 01 04 04 01 05 04 01 06 liquido di concia contenente cromo liquido di concia non contenente cromo fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo 04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo 04 01 08 rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo 04 01 09 04 01 99 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura rifiuti non specificati altrimenti 04 02 rifiuti dell’industria tessile 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) 04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera) 04 02 14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 04 02 16* tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose 81 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER 04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 04 02 19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 04 02 21 04 02 22 04 02 99 rifiuti da fibre tessili grezze rifiuti da fibre tessili lavorate rifiuti non specificati altrimenti 05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE 05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio 05 01 02* fanghi da processi di dissalazione 05 01 03* morchie da fondi di serbatoi 05 01 04* fanghi di alchili acidi 05 01 05* perdite di olio 05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature 05 01 07* catrami acidi 05 01 08* altri catrami 05 01 09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 05 01 11* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi 05 01 12* acidi contenenti oli 05 01 13 fanghi residui dell’acqua di alimentazione delle caldaie 05 01 14 05 01 15* 05 01 16 05 01 17 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento filtri di argilla esauriti rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio bitume 05 01 99 rifiuti non altrimenti specificati 05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone 05 06 01* catrami acidi 05 06 03* altri catrami 05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale 05 07 01* rifiuti contenenti mercurio 05 07 02 rifiuti contenenti zolfo 05 07 99 rifiuti non altrimenti specificati 82 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER 06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI 06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi 06 01 01* acido solforico e acido solforoso 06 01 02* acido cloridrico 06 01 03* 06 01 04* 06 01 05* 06 01 06* acido fluoridrico acido fosforico e fosforoso acido nitrico e acido nitroso altri acidi 06 01 99 rifiuti non altrimenti specificati 06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi 06 02 01* idrossido di calcio 06 02 03* idrossido di ammonio 06 02 04* idrossido di sodio e di potassio 06 02 05* altre basi 06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici 06 03 11* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri 06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti 06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13 06 03 15* ossidi metallici contenenti metalli pesanti 06 03 16 06 03 99 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15 rifiuti non specificati altrimenti 06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 06 04 03* rifiuti contenenti arsenico 06 04 04* rifiuti contenenti mercurio 06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti 06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 06 05 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose 06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione 06 06 02* rifiuti contenenti solfuri pericolosi 06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02 06 06 99 rifiuti non altrimenti specificati 83 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER 06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni 06 07 01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto 06 07 02* carbone attivato dalla produzione di cloro 06 07 03* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio 06 07 04* soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto 06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati 06 08 02* rifiuti contenenti clorosilani pericolosi 06 08 99 rifiuti non altrimenti specificati 06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo 06 09 02 scorie contenenti fosforo 06 09 03* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose 06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03 06 09 99 rifiuti non altrimenti specificati 06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell’azoto e della produzione di fertilizzanti 06 10 02* rifiuti contenenti sostanze pericolose 06 10 99 rifiuti non altrimenti specificati 06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti 06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio 06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti 06 13 01* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici 06 13 02* 06 13 03 06 13 04* 06 13 05* carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02) nerofumo rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell’amianto fuliggine 06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti 07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI 07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base 07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 07 01 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri 84 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER 07 01 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 07 01 07* fondi e residui di reazione, alogenati 07 01 08* altri fondi e residui di reazione 07 01 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 07 01 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 07 01 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 07 01 99 rifiuti non altrimenti specificati 07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali 07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 07 02 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri 07 02 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 07 02 07* 07 02 08* 07 02 09* 07 02 10* fondi e residui di reazione, alogenati altri fondi e residui di reazione residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 07 02 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 07 02 12 07 02 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 rifiuti plastici 07 02 14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose 07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14 07 02 16* rifiuti contenenti siliconi pericolosi 07 02 17 07 02 99 rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16 rifiuti non specificati altrimenti 07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11) 07 03 01* 07 03 03* 07 03 04* 07 03 07* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri fondi e residui di reazione, alogenati 07 03 08* altri fondi e residui di reazione 07 03 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati 07 03 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 07 03 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli 85 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER 07 03 99 di cui alla voce 07 03 11 rifiuti non specificati altrimenti 07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi, organici 07 04 01* 07 04 03* 07 04 04* 07 04 07* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri fondi e residui di reazione, alogenati 07 04 08* 07 04 09* 07 04 10* 07 04 11* altri fondi e residui di reazione residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 07 04 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose 07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici 07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 07 05 03* 07 05 04* 07 05 07* 07 05 08* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri fondi e residui di reazione, alogenati altri fondi e residui di reazione 07 05 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 07 05 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 07 05 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 07 05 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose 07 05 14 rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13 07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici 07 06 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 07 06 03* 07 06 04* 07 06 07* 07 06 08* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri fondi e residui di reazione, alogenati altri fondi e residui di reazione 86 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER 07 06 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 07 06 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 07 06 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose 07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti 07 07 01* 07 07 03* 07 07 04* 07 07 07* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri residui di distillazione e residui di reazione, alogenati 07 07 08* altri residui di distillazione e residui di reazione 07 07 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati 07 07 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 07 07 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA 08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici 08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11 08 01 13* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13 08 01 15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15 08 01 17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17 87 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER 08 01 19* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19 08 01 21* residui di pittura o di sverniciatori 08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici) 08 02 01 08 02 02 08 02 03 polveri di scarti di rivestimenti fanghi acquosi contenenti materiali ceramici sospensioni acquose contenenti materiali ceramici 08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 08 03 08 03 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa fanghi acquosi contenenti inchiostro 08 03 08 08 03 12* 08 03 13 08 03 14* rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14 08 03 16* residui di soluzioni per incisione 08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose 08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 08 03 19* oli disperdenti 08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti) 08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09 08 04 11* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11 08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13 08 04 15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15 08 04 17* olio di resina 88 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER 08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08 08 05 01* isocianati di scarto 09 RIFIUTI DELL’INDUSTRIA FOTOGRAFICA 09 01 rifiuti dell’industria fotografica 09 01 01* soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa 09 01 02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa 09 01 03* soluzioni di sviluppo a base di solventi 09 01 04* soluzioni di fissaggio 09 01 05* soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore 09 01 06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici 09 01 07 pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell’argento 09 01 08 pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell’argento 09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie 09 01 11* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11 09 01 13* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell’argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06 09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI 10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche e altri impianti termici (tranne 19) ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) 10 01 01 10 01 02 10 01 03 ceneri leggere di carbone ceneri leggere di torba e di legno non trattato 10 01 04* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia 10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi 10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi 10 01 09* acido solforico 10 01 13* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile 10 01 14* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose 89 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER 10 01 15 ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04 10 01 16* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose 10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16 10 01 18* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18 10 01 20* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose 10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22 10 01 24 10 01 25 sabbie dei reattori a letto fluidizzato rifiuti dell’immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone 10 01 26 10 01 99 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento rifiuti non specificati altrimenti 10 02 rifiuti dell’industria siderurgica 10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie 10 02 02 scorie non trattate 10 02 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 02 08 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07 10 02 10 scaglie di laminazione 10 02 11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11 10 02 13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 02 14 10 02 15 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13 altri fanghi e residui di filtrazione 10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 03 rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio 10 03 02 frammenti di anodi 90 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER 10 03 04* scorie della produzione primaria 10 03 05 rifiuti di allumina 10 03 08* scorie saline della produzione secondaria 10 03 09* scorie nere della produzione secondaria 10 03 15* schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose 10 03 16 scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15 10 03 17* rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi 10 03 18 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17 10 03 19* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose 10 03 20 polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19 10 03 21* altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose 10 03 22 altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21 10 03 23* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 03 24 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23 10 03 25* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25 10 03 27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27 10 03 29* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose 10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29 10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo 10 04 01* scorie della produzione primaria e secondaria 10 04 02* 10 04 03* 10 04 04* 10 04 05* scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria arsenato di calcio polveri di gas di combustione altre polveri e particolato 10 04 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 10 04 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 91 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER 10 04 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09 10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco 10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria 10 05 03* polveri di gas di combustione 10 05 04 altre polveri e particolato 10 05 05* rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi 10 05 06* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 10 05 08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08 10 05 10* scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose 10 05 11 10 05 99 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10 rifiuti non specificati altrimenti 10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame 10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria 10 06 02 10 06 03* 10 06 04 10 06 06* scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria polveri di gas di combustione altre polveri e particolato rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 10 06 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 10 06 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09 10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino 10 07 01 10 07 02 10 07 03 scorie della produzione primaria e secondaria scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 10 07 04 altre polveri e particolato 10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 10 07 07* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07 92 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER 10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi 10 08 04 particolato e polveri 10 08 08* scorie saline della produzione primaria e secondaria 10 08 09 altre scorie 10 08 10* scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose 10 08 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10 10 08 12* rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi 10 08 13 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12 10 08 14 frammenti di anodi 10 08 15* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose 10 08 16 polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15 10 08 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose 10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17 10 08 19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19 10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi 10 09 03 scorie di fusione 10 09 05* forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose 10 09 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 10 09 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose 10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 10 09 09* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose 10 09 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09 10 09 11* 10 09 12 10 09 13* 10 09 14 altri particolati contenenti sostanze pericolose altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11 scarti di leganti contenenti sostanze pericolose scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13 10 09 15* scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose 10 09 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15 93 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER 10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi 10 10 03 scorie di fusione 10 10 05* forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose 10 10 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05 10 10 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose 10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07 10 10 09* polveri di gas di combustione contenenti sostanze pericolose 10 10 10 polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09 10 10 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose 10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11 10 10 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose 10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13 10 10 15* scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose 10 10 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15 10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro 10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro 10 11 05 particolato e polveri 10 11 09* residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose 10 11 10 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09 10 11 11* rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici) 10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 10 11 13* fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose 10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13 10 11 15* rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose 10 11 16 rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15 10 11 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17 94 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER 10 11 19* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose 10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19 10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico polveri e particolato 10 12 01 10 12 03 10 12 05 10 12 06 10 12 08 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi stampi di scarto scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) 10 12 09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09 10 12 11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti 10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11 10 12 13 10 12 99 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti rifiuti non specificati altrimenti 10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali 10 13 01 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico 10 13 04 10 13 06 10 13 07 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13) fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 10 13 09* rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto 10 13 10 rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09 10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 10 13 12* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 13 13 10 13 14 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12 rifiuti e fanghi di cemento 10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti 95 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER 10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori 10 14 01* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio 11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA 11 01 rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e rivestimento di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione) 11 01 05* acidi di decappaggio 11 01 06* acidi non specificati altrimenti 11 01 07* 11 01 08* 11 01 09* 11 01 10 basi di decappaggio fanghi di fosfatazione fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09 11 01 11* soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose 11 01 12 soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11 11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose 11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13 11 01 15* eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose 11 01 16* resine a scambio ionico saturate o esaurite 11 01 98* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi 11 02 02* rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite) 11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi 11 02 05* rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose 11 02 06 rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05 11 02 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento 11 03 01* rifiuti contenenti cianuro 11 03 02* altri rifiuti 96 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER 11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo 11 05 01 11 05 02 zinco solido ceneri di zinco 11 05 03* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 11 05 04* fondente esaurito 11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA SAGOMATURA E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA 12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 12 01 01 12 01 02 12 01 03 limatura e trucioli di metalli ferrosi polveri e particolato di metalli ferrosi limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi 12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici 12 01 06* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) 12 01 07* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) 12 01 08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni 12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni 12 01 10* 12 01 12* 12 01 13 12 01 14* oli sintetici per macchinari cere e grassi esauriti rifiuti di saldatura fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose 12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14 12 01 16* residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose 12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16 12 01 18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli 12 01 19* oli per macchinari, facilmente biodegradabili 12 01 20* corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose 12 01 21 corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e a vapore (tranne 11) 12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio 97 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER 12 03 02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore 13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19) 13 01 scarti di oli per circuiti idraulici 13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB 13 01 04* 13 01 05* 13 01 09* 13 01 10* emulsioni clorurate emulsioni non clorurate oli minerali per circuiti idraulici, clorurati oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati 13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici 13 01 12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili 13 01 13* altri oli per circuiti idraulici 13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti 13 02 04* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati 13 02 05* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 13 02 06* oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione 13 02 07* oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili 13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 13 03 oli isolanti e oli termovettori di scarto 13 03 01* oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB 13 03 06* oli isolanti e termovettori minerali clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01 13 03 07* oli isolanti e termovettori minerali non clorurati 13 03 08* oli sintetici isolanti e oli termovettori 13 03 09* oli isolanti e oli termovettori, facilmente biodegradabili 13 03 10* altri oli isolanti e oli termovettori 13 04 oli di sentina 13 04 01* oli di sentina da navigazione interna 13 04 02* oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli 13 04 03* oli di sentina da un altro tipo di navigazione 13 05 prodotti di separazione olio/acqua 13 05 01* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua 13 05 02* 13 05 03* 13 05 06* 13 05 07* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua fanghi da collettori oli prodotti da separatori olio/acqua acque oleose prodotte da separatori olio/acqua 13 05 08* miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua 13 07 residui di combustibili liquidi 13 07 01* olio combustibile e carburante diesel 98 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER 13 07 02* benzina 13 07 03* altri carburanti (comprese le miscele) 13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti 13 08 01* fanghi e emulsioni da processi di dissalazione 13 08 02* altre emulsioni 13 08 99* rifiuti non specificati altrimenti 14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e 08) 14 06 rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol 14 06 01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC 14 06 02* altri solventi e miscele di solventi alogenati 14 06 03* altri solventi e miscele di solventi 14 06 04* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati 14 06 05* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi 15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) 15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 15 01 01 15 01 02 15 01 03 15 01 04 imballaggi di carta e cartone imballaggi di plastica imballaggi in legno imballaggi metallici 15 01 05 15 01 06 15 01 07 imballaggi compositi imballaggi in materiali misti imballaggi di vetro 15 01 09 imballaggi in materia tessile 15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti 15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 99 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO 16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 16 01 03 pneumatici fuori uso 16 01 04* veicoli fuori uso 16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose 16 01 07* filtri dell’olio 16 01 08* 16 01 09* 16 01 10* 16 01 11* componenti contenenti mercurio componenti contenenti PCB componenti esplosivi (ad esempio «air bag») pastiglie per freni, contenenti amianto 16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 16 01 13* liquidi per freni 16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 16 01 15 16 01 16 16 01 17 16 01 18 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 serbatoi per gas liquefatto metalli ferrosi metalli non ferrosi 16 01 19 plastica 16 01 20 vetro 16 01 21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 16 01 22 16 01 99 componenti non specificati altrimenti rifiuti non specificati altrimenti 16 02 rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 16 02 09* trasformatori e condensatori contenenti PCB 16 02 10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09 16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC 16 02 12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere 16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.) diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12 16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 100 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER 16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati 16 03 03* rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose 16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose 16 03 06 rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 16 03 07* mercurio metallico 16 04 esplosivi di scarto 16 04 01* munizioni di scarto 16 04 02* fuochi artificiali di scarto 16 04 03* altri esplosivi di scarto 16 05 gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche di scarto 16 05 04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose 16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04 16 05 06* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio 16 05 07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose 16 05 08* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose 16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 16 06 batterie ed accumulatori 16 06 01* batterie al piombo 16 06 02* batterie al nichel-cadmio 16 06 03* batterie contenenti mercurio 16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03) 16 06 05 altre batterie e accumulatori 16 06 06* elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata 16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13) 16 07 08* rifiuti contenenti oli 16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 16 08 catalizzatori esauriti 16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07) 101 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER 16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi 16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti 16 08 04 16 08 05* 16 08 06* 16 08 07* catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07) catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico liquidi esauriti usati come catalizzatori catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose 16 09 sostanze ossidanti 16 09 01* permanganati, ad esempio permanganato di potassio 16 09 02* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio 16 09 03* perossidi, ad esempio perossido d’idrogeno 16 09 04* sostanze ossidanti non specificate altrimenti 16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito 16 10 01* rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose 16 10 02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01nPS 16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose 16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03 16 11 rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari 16 11 01* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose 16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 16 11 03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose 16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03 16 11 05* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose 16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05 17 RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI) 17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 17 01 01 17 01 02 17 01 03 Cemento Mattoni mattonelle e ceramiche 17 01 06* miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose 17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da 102 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER quelli di cui alla voce 17 01 06 17 02 legno, vetro e plastica 17 02 01 17 02 02 legno vetro 17 02 03 plastica 17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati 17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 17 04 metalli (incluse le loro leghe) 17 04 01 17 04 02 rame, bronzo, ottone alluminio 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 06 piombo zinco ferro e acciaio stagno 17 04 07 metalli misti 17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 17 04 10* cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 17 05 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio 17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 17 05 05* materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose 17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05 17 05 07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto 17 06 01* materiali isolanti, contenenti amianto 17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto 17 08 materiali da costruzione a base di gesso 17 08 01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze 103 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER 17 08 02 pericolose materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 17 09 altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione 17 09 01* rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio 17 09 02* rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) 17 09 03* altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose 17 09 04 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico) 18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani 18 01 01 18 01 02 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03) parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03) 18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) 18 01 06* 18 01 07 18 01 08* 18 01 09 sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06 medicinali citotossici e citostatici medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 18 01 10* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici 18 02 18 02 01 rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) 18 02 02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 18 02 05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 18 02 07* medicinali citotossici e citostatici 104 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER 18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL’ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE 19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 19 01 05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi 19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 19 01 10* carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi 19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose 19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11 19 01 13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose 19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13 19 01 15* 19 01 16 19 01 17* 19 01 18 polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15 rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 19 01 19 19 01 99 sabbie dei reattori a letto fluidizzato rifiuti non specificati altrimenti 19 02 rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione) 19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi 19 02 04* Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso 19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose 19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05 19 02 07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione 19 02 08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose 19 02 09* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose 19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09 19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati 19 03 04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08 19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04 105 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER 19 03 06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati 19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06 19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato 19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione 19 04 01 19 04 02* 19 04 03* 19 04 04 rifiuti vetrificati ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi fase solida non vetrificata rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati 19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi 19 05 01 19 05 02 19 05 03 19 05 99 parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost compost fuori specifica rifiuti non specificati altrimenti 19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti 19 06 03 19 06 04 19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale 19 06 06 19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 19 07 percolato di discarica 19 07 02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose 19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 19 08 19 08 01 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti Residui di vagliatura 19 08 02 19 08 05 19 08 06* 19 08 07* rifiuti da dissabbiamento fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane resine a scambio ionico saturate o esaurite soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni 19 08 08* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose 19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili 19 08 10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09 19 08 11* fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose 19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 106 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER 19 08 13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 19 09 19 09 01 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell’acqua o dalla sua preparazione per uso industriale rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari 19 09 02 19 09 03 19 09 04 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione carbone attivo esaurito 19 09 05 19 09 06 19 09 99 resine a scambio ionico saturate o esaurite soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico rifiuti non specificati altrimenti 19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo 19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 19 10 03* frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose 19 10 04 frazioni leggere di frammentazione (fluff-light)e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03 19 10 05* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose 19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05 19 11 rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli 19 11 01* 19 11 02* 19 11 03* 19 11 04* filtri di argilla esauriti catrami acidi rifiuti liquidi acquosi rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi 19 11 05* fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose 19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05 19 11 07* rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi 19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 19 12 19 12 01 19 12 02 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti carta e cartone metalli ferrosi 19 12 03 metalli non ferrosi 107 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER 19 12 04 plastica e gomma 19 12 05 vetro 19 12 06* legno, contenente sostanze pericolose 19 12 07 19 12 08 19 12 09 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 prodotti tessili minerali (ad esempio sabbia, rocce) 19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti) 19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda 19 13 01* rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose 19 13 02 rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 19 13 03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05 19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose 19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 20 01 01 20 01 02 20 01 08 20 01 10 carta e cartone vetro rifiuti biodegradabili di cucine e mense abbigliamento 20 01 11 prodotti tessili 20 01 13* solventi 108 ELENCO VIGENTE DEI RIFIUTI – CER 20 01 14* acidi 20 01 15* sostanze alcaline 20 01 17* prodotti fotochimici 20 01 19* pesticidi 20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 20 01 25 20 01 26* 20 01 27* 20 01 28 oli e grassi commestibili oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 20 01 29* detergenti, contenenti sostanze pericolose 20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 20 01 31* medicinali citotossici e citostatici 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 20 01 34 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 20 01 37* legno contenente sostanze pericolose 20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 20 01 39 plastica 20 01 40 20 01 41 20 01 99 metalli rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere altre frazioni non specificate altrimenti 20 02 rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 20 02 01 rifiuti biodegradabili 20 02 02 20 02 03 terra e roccia altri rifiuti non biodegradabili 20 03 altri rifiuti urbani 20 03 01 20 03 02 rifiuti urbani non differenziati rifiuti dei mercati 20 03 03 20 03 04 20 03 06 20 03 07 residui della pulizia stradale fanghi delle fosse settiche rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico rifiuti ingombranti 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti 109