CONVENZIONE ITALCACCIA – FATA ASSICURAZIONI DANNI S.P.A.
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CONVENZIONE ITALCACCIA – FATA ASSICURAZIONI DANNI S.P.A. 30/06/2010 - 30/06/2012 1. TESSERE - sintesi PREMI, GARANZIE E MASSIMALI (ferme le specifiche condizioni di ciascuna sezione, premi lordi) GARANZIE TESSERA BASE PREMIO € 27 TESSERA A PREMIO € 46 TESSERA B PREMIO € 56 TESSERA ISOLE TESSERA PESCA PREMIO € 20 PREMIO € 6 Infortuni Morte € 51.650 € 51.650 € 103.300 € 51.650 € 51.650 Infortuni – I.P. € 51.650 No franchigia € 51.650 No franchigia € 103.300 franchigia 5% solo per IP > 51.650 € 51.650 No franchigia € 51.650 No franchigia € 10,30 ricovero 300gg gesso/immob.60gg € 25,80 ricovero 300gg gesso/immob.60gg esclusa Infortuni Diaria da ricovero Gesso Immobilizzazi one R.C.T. Esclusa € 516.500 € 387.350 € 129.150 € 516.500 unico Tutela Legale esclusa Bestiame Morte del cane esclusa Bestiame Ferimento cane per i casi previsti dalla morte esclusa esclusa Furto del fucile esclusa € 516 Bestiame Richiami R.C. della famiglia esclusa € 5.000 esclusa € 1.030 Enci € 1.030 Enci € 516 Meticci € 260 Meticci Per annegamento, Per annegamento, avvelenamento, morsi avvelenamento, viperipedi , lesioni da morsi viperipedi , cinghia]e,investimento lesioni da cinghiale caduta da dirupi € 80 / sinistro € 400 / anno Opzionale premio €10 € 250.000 sinistro € 250.000 sinistro € 105.000 persona € 105.000 persona € 25.000 € 25.000 cose/animali cose/animali esclusa € 1.033.000 unico € 105 per associato/anno € 516,500 sinistro € 387.350 persona € 129.150 cose/animali esclusa € 10,30 ricovero 300gg gesso/immob.60gg € 516.500 unico esclusa esclusa esclusa esclusa esclusa € 516 esclusa incluso scoppio del fucile € 80 / sinistro esclusa € 400 / anno € 250.000 sinistro Opzionale € 105.000 persona premio€10 € 25.000 cose/animali Opzionale premio€10 € 250.000 sinistro € 250.000 sinistro esclusa esclusa € 105.000 persona € 105.000 persona € 25.000 cose/animali € 25.000 cose/animali 2. CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI A parziale deroga e integrazione sia delle Condizioni Generali di Assicurazione che delle Condizioni Particolari previste per ciascun Rischio e disciplinate dagli specifici modelli di polizza sottoscritti, si conviene quanto segue: 1. CONTRAENTE - La Contraente Spett.le ITALCACCIA (Associazione Italiana della Caccia) con sede in ROMA - Piazzale Clodio, 1 - sottoscrive la presente polizza in nome e per conto proprio e nell'interesse dei propri iscritti che rivestono la qualifica di ASSICURATI (cacciatori, selecacciatori, nonché operatori faunistici, gitardie volontarie : venatorie, agenti ittici, ambientali e zoofile) per le coperture assicurative infortuni, responsabilità civile verso terzi e garanzie speciali, alle Condizioni Generali nonché alle Condizioni Particolari di cui agli allegati che formano parte integrante della presente polizza. La copertura assicurativa di cui alla presente polizza assolve l'obbligo previsto dalla legge n° 157 dell' 11/2/1992 (Art. 12 - punto 8). Si precisa che le coperture per selecacciaton,operatori e guardie volontarie sono prestate alle seguenti condizioni : le attività NON devono essere effettuate a titolo lavorativo professionale ; tutti i soggetti devono essere abilitati ed identificati in apposito elenco, e rispondere alle specifiche comunicazioni e determinazioni previste dalle Amministrazioni provinciali e/o dagli Enti preposti per lo svolgimento delle suddette attività . 2. DURATA E RECESSO - La presente Convenzione è stipulata per la durata di anni 2 (due) con effetto dalle ore 24.00 del 30 giugno 2010 alle ore 24.00 del 30 giugno 2012 e si rinnoverà tacitamente, per singola annualità, in mancanza di disdetta da inoltrarsi mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale. Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e/o la Società, possono recedere dalla Convenzione dandone avviso all'altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato da FATA ha efficacia dopo 120 giorni da quello di ricevimento della raccomandata medesima. In entrambi i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, FATA mette a disposizione del Contraente il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte. 3. DECORRENZA COPERTURA ASSICURATIVA del SINGOLO ASSOCIATO - L'assicurazione vale in relazione ai capitali, massimali e garanzie prescelte e contrassegnate nella tessera assicurativa.. Ai singoli iscritti verrà rilasciata, a cura delle Sezioni periferiche della Contraente, una tessera associativa contente sul retro l'estratto delle Condizioni di Assicurazione. La copertura assicurativa per ogni singolo Associato è prestata per la durata di un anno a decorrere dalle ore 24 del GIORNO della data del versamento tramite bollettino di c/c postale , contenente i dati identificativi del singolo Associato, della quota associativa comprensiva del premio di assicurazione ed il numero della tessera associativa. La garanzia assicurativa nei confronti del singolo tesserato associato, se corrisposto il relativo premio, è valida ed efficace, salvo eventuale diritto di rivalsa della Società nei confronti del delegato/preposto al rilascio della tessera che abbia proceduto al rilascio di una tessera non conforme. 4. TESSERE - E' fatto obbligo ai preposti o delegati al rilascio delle tessere di associazione alla ITALCACCIA, a) di utilizzare le tessere rispettando rigorosamente l'ordine di sequenza numerica; b) di completare in ogni dettaglio le tessere indicando: il numero della Sezione (attribuito dalla Contraente); l'anno di esercizio venatorio; le generalità complete dell'associato e suo indirizzo; il giorno di emissione della tessera; la forma di garanzia prescelta; la firma dell'associato e del delegato (vedere appendice "Modalità per il rilascio della tessera di Associazione alla ltalcaccia" allegata alle presenti Condizioni). c) di rilasciare all'associato l'originale di Sua spettanza; d) di inoltrare alla Contraente, ogni 15 giorni, l'elenco riassuntivo delle tessere associative, allegando contestualmente un esemplare delle tessere stesse (COPIA PER ITALCACCIA) Si precisa che per eventuali tessere annullate a causa di errata compilazione, smarrite e/o distrutte non è richiesta la presentazione di alcuna denuncia. 5. PREMIO E REGOLAZIONE . La Contraente versa, alle scadenze di seguito indicate, gli importi lordi come sotto dettagliati che rimarranno comunque acquisiti dalla Società a titolo di premio minimo pari ad euro 700.000, 00 salvo regolazione Premio alla firma: € Premio al 30/09/2010: € 225.000,00 Premio al 31/12/2010: € 225.000,00 Premio al 31/03/2011: € 200.000,00 Premio al 30/06/2011: € 50.000,00 Resta fermo l'ulteriore importo che verrà regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni degli elementi intervenute durante lo stesso periodo e che viene conteggiato in base alle liste definitive come di seguito indicate : alle scadenze di premio convenute il Contraente provvederà, per il tramite della E. Solari Assicurazioni S.r.l., a trasmettere il dettaglio degli iscritti aventi diritto alla copertura assicurativa, suddivisi per le singole Sezioni e relative combinazioni di assicurazione. A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio Entro il 31/07/2011 e comunque alla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di comunicare per iscritto a FATA, in relazione a quanto previsto dal contratto, i dati inerenti gli elementi variabili previsti in polizza e cioè le liste definitive degli iscritti Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione effettuata da FATA, fermo il premio minimo di polizza. Nel caso in cui il conteggio consuntivo effettuato sulla base dei dati forniti dalla Spett.le Contraente risultasse inferiore agli importi minimi anticipati dalla Contraente per le singole sezioni e reparti, il premio minimo anticipato rimarrà comunque acquisito dalla Società. B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o di pagamento della differenza di premio dovuta Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati anzidetti ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, quanto pagato in via provvisoria all'inizio del periodo assicurativo quale acconto di premio per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quanto dovuto per il periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva dovuta. In tale eventualità la garanzia prestata per il nitovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza del periodo assicurativo citi si riferisce la mancata regolazione e fino alle ore 24 del giorno in citi il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto del FATA di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata inviata all'ultimo indirizzo fornito dal Contraente/Assicurato, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti o cessati per qualsiasi motivo, trascorso inutilmente il termine per la comunicazione dei dati necessari alla regolazione o per il pagamento delle differenze attive dovute senza che il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi, il FATA, fermo il sito diritto ad agire giudizialmente, potrà.fissatgli un ulteriore termine per provvedere non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale la Società non è obbligata per il periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. 6. MANLEVA - La Società, in relazione ai rischi assicurati e nei limiti delle somme assicurate e/o massimali garantiti, manleva e surroga la Contraente da ogni e qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della legge 157 dell'11/1/1992. 7. ESTENSIONE TERRITORIALE - Ad eccezione della Garanzia Infortuni, valida in tutto il mondo, le garanzie tutte sono operanti nell' ambito degli Stati Europei 8. LIMITI DI ETA' - L'età assicurabile può superare gli anni 80 9. DEROGA ESISTENZA POLIZZE - A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, il contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio per lo stesso rischio. 10. DEROGA TERMINI PAGAMENTO PREMIO - A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione il termine di 15 giorni previsto per il pagamento dei premi si intende elevato a 30 giorni. 11. CLAUSOLA BROKER - E' convenuto che i rapporti fra Contraente e Società saranno intrattenuti tramite la ERNESTO SOLARI ASSICURAZIONI S.r.l. di GENOVA, che è delegata dalle parti all'incasso dei premi e dei risarcimenti dei sinistri e che nella veste di intermediario, non di agente, sarà responsabile del corretto e puntuale espletamento delle sue funzioni ma non di atti o di omissioni delle parti. Ogni comunicazione e/o pagamento che il Broker riceverà formalmente da una delle parti, sarà considerato come contestualmente ricevuto dall'altra parte. 3. SEZIONE INFORTUNI Si prende nota e si da atto che le Condizioni Generali di Assicurazione sono quelle riportate nell'allegato mod. 39/514, salvo le condizioni particolari valide per tutte le sezioni di cui alla precedente sezione 2 . 1. A modifica e/o integrazione di quanto esposto nelle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca durante l'esercizio della pesca e/o caccia, compresa la pesca subacquea in apnea (esclusa quella con autorespiratori), della ricerca di funghi e tartufi, della ricerca, cattura ed uccisione di viperidi nei luoghi ove ne è constata la presenza, ancorché dell'incontro accidentale; del tiro a segno, del tiro a volo, tiro con l'arco, la balestra e il fucile subacqueo; nonché in conseguenza dei lavori di manutenzione delle armi e di confezionamento delle cartucce per il proprio fabbisogno. Gli associati ITALCACCIA sono inoltre coperti da assicurazione Infortuni nel corso dell'anno (solare) se dovessero partecipare a battute di caccia alla Processionaria alle Nutrie ed ai Piccioni. Si precisa che la copertura assicurativa è estesa altresì all'attività inerente i piani di controllo o contenimento della fauna selvatica, sia cacciabile che non cacciabile, nonché della fauna domestica inselvatichita, effettuati tramite cattura o abbattimento ai sensi della legge nazionale n. 157/92 e successive modifiche. Resta fermo che quest'ultima attività NON deve essere svolta come attività professionale principale così come previsto al punto 1 - CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI - della presente convenzione. Sono compresi in garanzia anche: l'asfissia causata da fuga di gas o vapore; gli avvelenamenti acuti da ingestione di cibo od altre sostanze; le affezioni conseguenti a morsi di animali o punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria, il carbonchio e le malattie tropicali; l'annegamento; l'assideramento o congelamento; la folgorazione; gli infortuni avvenuti in conseguenza dell'uso e della guida di imbarcazioni; gli infortuni sofferti in caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana; colpi di sole o di calore o di freddo; le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza, anche gravi; gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva; i casi dovuti ad infezioni e corrosioni per improvviso contatto con sostanze tossiche o acidi; mancinismo. 2. La presente garanzia assicurativa assolve all'obbligo previsto dalla legge n° 157 del 11/2/1992 e si estende ai danni verificatisi nel mondo intero. 3. A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari, resta inteso e convenuto tra le parti che, nel caso di infortunio che colpisca più assicurati, l'esborso massimo a carico della Società per l'assicurazione di cui alla presente garanzia non potrà superare la somma complessiva di € 2.582.284,50 fra morte e/o invalidità permanente. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto fra detto limite ed il totale degli indennizzi dovuti. 4. La garanzia, nei termini suindicati, viene prestata a favore delle guardie volontarie, iscritte ad ITALCACCIA ed in possesso dell'apposita tessera in occasione del servizio prestato per conto dell'associazione stessa, dell'autorità di P.S. o della pubblica amministrazione, compreso il rischio in itinere connesso a tali funzioni nonché i rischi determinati da calamità naturali, influenze termiche ed atmosferiche. 5. A maggiore precisazione di quanto indicato all'art. 14 delle C.G.A., nell'ipotesi in cui la percentuale di invalidità superi il 70%, l'indennità verrà corrisposta nella misura del 100%. 6. L'indennizzo per Invalidità Permanente è dovuto senza applicazione di alcuna franchigia sulla parte della somma assicurata fino a € 51.650, e con applicazione di una franchigia del 5% sulla parte della somma assicurata oltre € 51.650 . 7. Con riferimento all'estensione di garanzia agli agenti ittici già iscritti ITALCACCIA/ ITALPESCA, in caso di coesistenza delle due tessere ( ITALCACCIA/ITALPESCA ),con riferimento ai capitali assicurati per le garanzie R.C.T. ed INFORTUNI e alla propria attività di pescatori e/o cacciatori, prevale il massimale previsto dalla Tessera ITALCACCIA per le guardia volontarie, e quello previsto dalla Tessera ITALPESCA per gli agenti Ittici. Tale estensione di garanzia viene prestata gratuitamente per un massimo di 800 associati ITALCACCIA - ITALPESCA tra guardie volontarie e agenti ittici dei quali dovrà essere fornito elenco nominativo con indicazione del tipo di tessera, numero di tessera e combinazione di copertura prestata alla fine dell'annualità assicurativa, unitamente ai dati necessari per la regolazione del premio. DEROGA DELLE INFERMITÀ PREESISTENTI La Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle eventuali infermità e difetti fisici di cui fossero affetti i singoli assicurati, restando efficiente la garanzia con l'intesa che, in caso di sinistro, la Società terrà conto, nella liquidazione delle infermità o mutilazioni o difetti preesistenti, secondo le risultanze del referto medico, calcolando o riconoscendo il solo danno diretto ed esclusivo cagionato dall'infortunio, secondo i criteri stabiliti dalle Condizioni Generali di Assicurazione. INDENNIZZO PER RICOVERO INGESSATURA OD IMMOBILIZZAZIONE SOSTITUTIVA Se l'infortunio comporta il ricovero in Istituto di cura ed abbia luogo o meno l'intervento chirurgico, l'Ente Assicuratore corrisponde per ogni giorno di ricovero, l'indennità assicurata per un periodo massimo di 300 giorni. Se l'infortunio comporta un'ingessatura od una immobilizzazione sostitutiva praticata ambulatorialmente dal medico con altri mezzi terapeutici, la Compagnia Assicuratrice corrisponderà per ogni giorno di ingessatura o di immobilizzazione la diaria assicurata per un massimo di 60 giorni. 4. SEZIONE R.C. TERZI attività venatoria Si prende nota e si da atto che le Condizioni Generali di Assicurazione sono quelle riportate nell'allegato mod.14/506, salvo le condizioni particolari valide per tutte le sezioni di cui alla precedente sezione 2 . L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante agli associati/assicurati, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio della caccia e/o pesca, compresa la pesca subacquea in apnea (esclusa la pesca con autorespiratori); della ricerca di funghi e tartufi; della ricerca, cattura ed uccisione di viperidi nei luoghi dove ne è constatata la presenza, ancorché dell'incontro accidentale; nei modi nei luoghi e periodi consentiti dalla legge e dai regolamenti in vigore, nonché dalle norme regionali e provinciali e sempreché munito di regolare-porto d'anni e valide licenze, quanto gli stessi siano prescritti; operazioni di censimento e cattura della fauna selvatica, di controllo del territorio delle zone di ambientamento e ripopolamento, svolte esclusivamente dai soci nel rispetto delle norme statuarie e disposizioni locali (Legge 157/2002), anche a chiusura della stagione di caccia; durante la partecipazione, nel corso dell'anno solare, a battute di caccia alla Processionaria, alle Nutrie ed ai Piccioni ; dall'uso personale o quale proprietario (escluso l'affidamento a terzi anche a titolo gratuito) di armi da fuoco a scopo di caccia, tiro a segno, tiro a volo, tiro con l'arco la balestra ed il fucile subacqueo; dall'uso personale per l'esercizío della caccia c/o pesca, oltre che di utensili da punta e da taglio, anche di piccole imbarcazioni a remi in palude, su laghi o corsi d'acqua; dal confezionamento delle cartucce per il proprio fabbisogno purché effettuato di persona; dai cani impiegati nella caccia anche nelle ulteriori altre attività non venatorie quali, ad esempio: manifestazioni, addestramento, gare, tiro ; l'assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di € 100,00 per sinistro e per danni a cose c/o animali (escluso i cani). Restano esclusi i danni provocati da cani non impiegati nella caccia in quanto tipicamente adibiti a difesa c/o compagnia, per la quale - se compresa c/o acquistata - valgono le garanzie previste dalla sezione RCT Capofamiglia; Dalla caccia effettuata con il falco, laddove l'assicurato non sia proprietario / possessore di cane da caccia, limitatamente agli Assicurati che abbiano acquistato la tessera B. La garanzia viene prestata previa applicazione di uno scoperto del 15% con minimo di € 100 per ciascun sinistro con danni a cose ed animali. Franchigia e Limite di indennizzo : l'assicurazione per morte del cane di terzi viene prestata previa deduzione di uno scoperto del 10% con minimo di € 50,00 entro il massimale per ciascun assicurato/tesserato nell'anno assicurativo di € 5.000,00, a prescindere dal numero dei sinistri afferenti la morte del cane di terzi. Si precisa che la Società procederà u risarcire integralmente il danno al terzo danneggiato, salvo procedere al recupero della franchigia citata nei conf -opti dell'Assicurato. A parziale Deroga dell'art. 15, lett.a), delle Condizioni Generali di Assicurazione sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine convivente o non convivente. Si specificano i massimali per le singole tessere, richiamando quanto contenuto al paragrafo 1. TESSERA BASE L'assicurazione vale fino alla concorrenza massima per capitali, interessi e spese di: € 516.500,00.= per ogni sinistro, con il limite di: € 387.350,00.= per persona, e di: € 129.150,00.= per danni a cose ed animali anche se appartenenti a più persone. TESSERA A: L'assicurazione vale fino alla concorrenza massima per capitali, interessi e spese di: € 516.500,00.= per ogni sinistro, con il limite di: € 516.500,00.= per persona, e di: € 516.500,00.= per danni a cose ed animali anche se appartenenti a più persone. TESSERA B: L'assicurazione vale fino alla concorrenza massima per capitali, interessi e spese di: € 1.033.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di: € 1.033.000,00.= per persona, e di: € 1.033.000,00.= per danni a cose ed animali anche se appartenenti a più persone. La validità della garanzia è subordinata alle seguenti circostanze: che le attività di cui sopra avvengano nei modi, luoghi e periodi consentiti dalla legge e dai regolamenti in vigore, nonché dalle norme regionali e provinciali; che l'associato/assicurato sia munito di porto d'armi e relative licenze e concessioni e sia in regola con il versamento della quota associativa all'ITALCACCIA. La garanzia nei termini suindicati viene prestata a favore delle guardie volontarie iscritte ad ITALCACCIA in possesso dell'apposita tessera, in occasione del servizio prestato per conto dell'associazione stessa dell'autorità di P.S. e della Pubblica Amministrazione. Con riferimento all'estensione di garanzia agli agenti ittici già iscritti ITALCACCIA/ ITALPESCA, in caso di coesistenza delle due tessere ( ITALCACCIA/ITALPESCA ),con riferimento ai capitali assicurati per le garanzie R.C.T. ed INFORTUNI e alla propria attività di pescatori e/o cacciatori, prevale il massimale previsto dalla Tessera ITALCACCIA per le guardia volontarie, e quello previsto dalla Tessera ITALPESCA per gli agenti Ittici. Tale estensione di garanzia viene prestata gratuitamente per un massimo di 800 associati ITALCACCIA - ITALPESCA tra guardie volontarie e agenti ittici dei quali dovrà essere fornito elenco nominativo con indicazione del tipo di tessera, numero di tessera e combinazione di copertura prestata alla fine dell'annualità assicurativa, unitamente ai dati necessari per la regolazione del premio. L'assicurato deve: fare quanto gli è possibile per evitare o limitare le circostanze che possano preludere all'evento dannoso; in caso di danno fare immediata denuncia scritta dell'evento all'Autorità; inoltre, entro 5 giorni dall'evento, fare denuncia del danno - corredata dalla copia del verbale stilato dall'autorità - alla Spett.le E. SOLARI ASSICURAZIONI S.r.l. - Via G. Bruno 38/A - 16146 GENOVA (Tel. 010/369651 - Fax 010/311501). Copia della denuncia deve essere inviata anche ad ITALCACCIA. L'ammontare del danno è concordato dalle parti (o dai loro periti su richiesta di una di esse) ed è dato dalla differenza tra il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro senza tenere conto di altri eventuali pregiudizi. Qualora l'assicurato eserciti l'attività di guardia volontaria, la garanzia si intende estesa ai danni verificatisi durante l'effettuazione di servizi di Protezione Civile, purché regolarmente documentati. 5. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA (inclusa automaticamente nelle tessere A,B,- opzionale per le altre tessere previo pagamento del relativo sovrappremio) Descrizione Massimali RCT Scheda riepilo ativa delle garanzie rimborso dei danni involontariamente cagionati a terzi dal nucleo familiare per un fatto verificatosi nello svolgimento della vita privata € 250.000 per sinistro/ € 105.000 per persona /25.000 per cose e animali Garanzie Conduzione della dimora abituale e di quella di villeggiatura, compresi giardini, cantine, box, etc., purchè entrambe indicate in polizza Proprietà della dimora abituale indicata in polizza danni da rottura di tubazioni danni provocati da figli minori pratica di sports e hobbies a livello amatoriale proprietà,possesso ed uso di animali domestici e da sella proprietà di bici e velocipedi non a motore lavori di manutenzione ordinaria della abitazione danni causati dai collaboratori domestici, uso di elettrodomestici e giocattoli, somministrazione di cibi e bevande Esclusioni esercizio della caccia e delle attività sportive professionali; circolazione dei veicoli a motore e guida da parte dei minori; proprietà di abitazione diversa da quella di residenza e lavori di manutenzione straordinaria; detenzione di armi da fuoco; incendio, furto o danneggiamento di cose in consegna Franchigie € 100.00 a carico dell'Assicurato in caso di sinistro Premio (per le sole tessere Base, Isole, Pesca) € 10,00 Ad integrazione delle cga del modello di polizza Giorni Sereni 14/508, valgono le seguenti norme che regolano l'assicurazione in particolare FATA si obbliga a tenere indenne: l'Assicurato; il coniuge, i genitori ed i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine o persona con lui convivente, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose/animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere. GARANZIE Sono compresi in garanzia i danni: a) da conduzione dei locali e relativi arredamenti, impianti e pertinenze (box, cantine, soffitte, giardini), costituenti la dimora abituale dell'Assicurato; b) da conduzione dei locali e relativi arredamenti, impianti e pertinenze (box, cantine, soffitte, giardini), adibiti ad abitazione saltuaria dell'Assicurato, anche per villeggiatura; c) dalla proprietà dei locali e relativi arredamenti, impianti e pertinenze (box, cantine, soffitte, giardini) costituenti la dimora abituale dell'Assicurato; d) dall'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione; e) provocati da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna; f) dalla proprietà ed uso di apparecchi radiotelevisivi, antenne anche esterne, elettrodomestici, apparecchi ed impianti di riscaldamento, compreso lo scoppio degli stessi; g) causati dai figli minori dell'Assicurato anche quando sono affidati temporaneamente a persone con lui non conviventi compresa la responsabilità civile derivante alle medesime persone (ad eccezione di insegnanti, istitutori e precettori non dipendenti dell'Assicurato) per fatto dei rninori loro affidati; h) dalla partecipazione, quale genitore, alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive, ricreative e simili) compresa anche la responsabilità derivante da fatto degli allievi affidati alla sua sorveglianza; i) dall'uso di giocattoli, anche a motore, da parte dei tigli minori; j) arrecati dagli addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni; k) da intossicazione od avvelenamento a seguito di somministrazione di cibi e bevande; l) dalla proprietà ed uso di animali domestici, da sella, da caccia e da cortile. Si intendono a tal fine quegli animali la cui specie è stata nel corso del tempo resa domestica, ovvero abituata alla convivenza con l'uomo e al controllo da parte di quest'ultimo, quali a titolo di esempio non esaustivo : cane, capra, coniglio, criceto, furetto, gatto, pecora, porcellino d'india; m) dalla proprietà ed uso di biciclette senza motore, ivi compreso l'uso per servizio da parte dei domestici; n) dalla proprietà ed uso di windsurf e di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a mt. 6,50, senza motore; o) dalla pratica di attività sportive, compresa la partecipazione a gare purché dilettantistiche; è in ogni caso esclusa qualsiasi attività sportiva che assuma carattere professionale; ESCLUSIONI - L'assicurazione non comprende i danni: dalla proprietà di beni immobili salvo quanto sopra espressamente precisato; dalla proprietà, circolazione e da qualsiasi uso di veicoli, aeromobili o natanti, salvo quanto espressamente precisato alle lettere 1), m), ; da furto e da incendio alle cose altrui derivanti da cose dell'Assicurato o da lui detenute; a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione; verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura 1'amiamto; derivante direttamente o indirettamente da qualsiasi forma o tipo di muffa, fungo, fermento biocontaminante o spora, anche in caso di concorso o di altra causa; da interruzioni o sospensioni di attività; da inquinamento dell'arìa dell'acqua e del suolo. nonché quelli derivanti da: esercizio di una professione od attività comunque retribuita; pratica di aeromodellismo, paracadutismo e sport aerei in genere; detenzione o impiego di esplosivi; umidità, insalubrità dell'ambiente o stillicidio; esercizio della caccia e delle attività sportive professionali. Gestione delle vertenze di danno - Spese legali FATA assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico di FATA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra FATA e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. FATA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale. 6. SEZIONE TUTELA LEGALE ATTIVITA' VENATORIA (valida per la TESSERA B ) Definizioni Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione. Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato e che si compone degli stampati Condizioni Generali di Assicurazione, Condizioni di Polizza ed eventuali relative condizioni aggiuntive/appendici. Tutela Legale: L'assicurazione di Tutela Giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 209/05 artt. 163-164-173-174. Società: Fata Assicurazioni Danni S.p.A. PREMESSA La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da FATA ad EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA con sede in Milano, Piazza Trento 8. in seguito denominata EUROP ASSISTANCE, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente attraverso il Numero Verde 800.990.206 per chiamate dall'Italia, Numero 02/58245086 per chiamate dall'estero, Fax 02/58384210. _____________________________________________________________________________ Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione l. Avvalendosi di EUROP ASSISTANCE per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale di Euro 5.000,00 (cinquemila) per sinistro e senza limite annuo, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la tutela dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati all'art. 18 della presente sezione. 2. Tali oneri sono: le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del sinistro nei limiti massimi stabiliti dalla tariffa nazionale forense; le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da EUROP ASSISTANCE ai sensi del successivo art. 13 comma 4; le spese per l'intervento di un Consulente Tecnico d'Ufficio, di un Consulente Tecnico di Parte e di un Perito, nei limiti massimi stabiliti dai rispettivi ordini di appartenenza, purchè scelti in accordo con EUROP ASSISTANCE ai sensi del successivo articolo 13 comma 5; le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); le spese di giustizia; Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima; Le spese dell'eventuale legale domiciliatario nominato nel circondario del Tribunale territorialmente competente ai sensi dell'art 11 comma 3, nei limiti del massimale di Euro 1.500,00 per sinistro. Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione l. L'Assicurato è tenuto a: regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non i documenti necessari per la gestione del sinistro; ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. 2. La Società non si assume il pagamento di: multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); spese per controversie con la Società. 3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni 1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile. 2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. Art. 4 - Altre assicurazioni L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile. Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto 1. Salvo la limitazione prevista dall'art. 10 comma 2 della polizza, il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e gli accessori sono stati corrisposti; in caso diverso e coperto dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza. 2. Il contratto ha la durata pattuita dalla polizza ai sensi dell'art. 1899 Codice Civile. Resta fermo quanto previsto esplicitamente previsto dal punto 2 delle Condizioni particolari valide per tutte le sezioni. Art. 6 - Disdetta e recesso Vale quanto previsto dalle norme valide per tutte le sezioni della Convenzione. Art. 7 - Clausole o accordi particolari Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società. Art. 8 - Pagamento del premio 1. Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. 2. Se il Contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile. 3. Qualora il Contraente non corrisponda la rata di premio entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti. 4. I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Art. 9 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 10 - Insorgenza del sinistro 1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende: per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare nonne di legge o di contratto.In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione. 2. La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi. 3. La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini del successivo Art. 11, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso. 4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. 5. Si considerano a tutti gli effetti unico sinistro: vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Art. 11 - Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale 1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad EUROP ASSISTANCE qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. 2. In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad EUROP ASSISTANCE, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre)- giorni dalla data della notifica stessa. 3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi. 4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, EUROP ASSISTANCE lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. 5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o EUROP ASSISTANCE. Art. 12 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: informare immediatamente la Società o EUROP ASSISTANCE in modo completo e veritiero di tutti i particolarì del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari. Art. 13 - Gestione del sinistro 1. Ricevuta la denuncia del sinistro, EUROP ASSISTANCE si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. 2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini del l'art.11. 3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo. 4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di EUROP ASSISTANCE. 5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con EUROP ASSISTANCE. 6. EUROP ASSISTANCE così come la Società, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere. 7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società e/o EUROP ASSISTANCE, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. EUROP ASSISTANCE avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Art. 14 - Recupero di somme 1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. 2. Spettano invece ad EUROP ASSISTANCE, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente c/o stragi udìzialmente. Art. 15 - Estensione territoriale Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i sinistri che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. Art. 16 - Oneri fiscali Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società e/o EUROP ASSISTANCE. Art. 17 - Rinvio I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA Art. 18 - Prestazioni garantite Le garanzie previste all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione; vengono prestate agli Iscritti alla Contraente per le spese dagli stessi sostenuti relativamente ai sinistri che si verificano nello svolgimento dell'attività venatoria. Le garanzie valgono per: l. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 2. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi per la difesa in sede civile, sia in fase stragiudiziale che giudiziale. Art. 19 - Esclusioni Le garanzie non sono valide: a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; b) in materia fiscale ed amministrativa; c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori; e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili; g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; h) per fatti dolosi delle persone assicurate; i) per controversie contrattuali in genere. 7. SEZIONE MORTE O FERIMENTO DEL CANE Per tutto quanto qui non diversamente disciplinato, valgono le condizioni del modello 18/009 TESSERA A: Morte del cane da caccia a seguito dei seguenti eventi: annegamento, avvelenamento, morsi di viperidi e lesioni prodotte dal cinghiale; Massimale assicurato per cani iscritti all'ENCI: € 1.030,00 -per associato e per anno; Massimale assicurato per cani meticci: € 260,00 per associato e per anno; Sono escluse le spese di cura del cane; Riduzione del 50% dell'indennizzo se il cane è inferiore a 2 anni o superiore agli 8 Garanzie estese ai richiami (vedi infra). TESSERA B: Morte del cane da caccia a seguito dei seguenti eventi: annegamento, avvelenamento, morsi di viperidi , lesioni prodotte dal cinghiale, investimento, ferimento, caduta da dirupi. Massimale assicurato per cani iscritti all'ENCI: € 1.030,00 per associato e per anno. Massimale assicurato per cani meticci: € 516,00. per associato e per anno. Massimale per le spese di cura € 105,00 per associato e anno assicurativo relativo alle ipotesi di morte del cane ; nel caso in cui a a seguito di ferimento, si verifichi il decesso dell'animale, la Società liquiderà solamente quanto previsto per il caso morte. Riduzione del 50% dell'indennizzo se il cane è inferiore a 2 anni o superiore agli 8 Garanzie estese ai richiami (vedi infra) Si precisa che la garanzia è estesa alla morte o ferimento del cane da caccia di proprietà dell'assicurato avvenuta esclusivamente a seguito dei seguenti eventi: avvelenamento; annegamento; morsi di viperidi; lesioni prodotte dal cinghiale; investimento e caduta da dirupi (per la sola tessera B). Per il solo caso di morte del cane a seguito di lesioni prodotte dal cinghiale è fatto obbligo all'assicurato di produrre una testimonianza in sede di denuncia del sinistro. La liquidazione del danno dovrà avvenire previa compilazione di apposita scheda/dichiarazione asseverata dal Presidente della Sezione territoriale competente e previa la presentazione della seguente documentazione: Relativamente alla TESSERA B, le spese veterinarie si intendono prestate esclusivamente a seguito di lesioni causate dagli eventi garantiti in polizza GARANZIE MORTE DOCUMENTAZIONE Certificato di Iscrizione all'Anagrafe Canina Certificato (eventuale) di iscrizione ai Libri Genealogici dell'E.N.C.I., anche in copia autenticata conforme all'originale SPESE VETERINARIE Certificato del medico veterinario con l'identificazione dell'animale tramite numero di matricola, la data e la causa della morte Cancellazione dall'anagrafe canina Dichiarazione del presunto valore del cane Fotografia del cane deceduto se non iscritto all'E.N.C.I. Certificato di iscrizione all'anagrafe canina Fotografia del cane in caso di ferimento Certificato del medico veterinario con l'identificazione dell'animale tramite numero di matricola, la data, le cause e le modalità del sinistro Ricevute di spesa con valore fiscale debitamente quietanzate, nelle quali dovrà essere riportata l'indicazione precisa delle singole voci di spesa ed il relativo importo RICHIAMI Viene garantito il rimborso della morte di uccelli da richiamo, la cui legittima detenzione sia documentata, a seguito di attacco di rapaci ed altri animali predatori, con un massimo risarcimento di € 80,00 per richiamo, comprendendo a forfait in tale importo anche la spesa sostenuta per la dichiarazione di accertamento del decesso da parte di un veterinario, certificazione che deve essere presentata ai fini del rimborso. Il massimale per tale garanzia è pari ad € 400,00 per assicurato e per anno 8. FURTO DEL FUCILE SEZIONE FURTO DEL FUCILE (incluso SCOPPIO per la sola tessera B) Sono compresi in garanzia il furto e/o la rapina del fucile, dell'arco e di ogni altra attrezzatura, compresi i relativi accessori (custodie, munizioni, fiocine, eco.). La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di € 516,00 per associato/assicurato e per anno assicurativo. Si intendono pertanto esclusi ogni altro danneggiamento o perdita non previsti dalla presente condizione. Si precisa che nella TESSERA B è incluso anche lo scoppio del fucile, con i medesimi massimali per associato/assicurato e anno assicurativo. 8. Appendice MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA TESSERA Il rilascio della tessera di associazione alla ITALCACCIA avviene a cura delle sezioni dell'associazione stessa che ne provvedono alla compilazione assumendo la responsabilità di tutti gli atti connessi al detto rilascio. Lo stampato di tessera, concordato tra le parti, è predisposto e fornito dalla Compagnia di Assicurazione. Ogni tessera è stampata in TRE copie delle quali: un originale per l'associato, riportante sul retro l'estratto delle Condizioni di Assicurazione; una copia per ITALCACCIA - Roma; una copia per la sezione venatoria; Tutte le tessere fornite alle sezioni sono distinte da un numero progressivo. Le tessere predette, scritte possibilmente a macchina oppure a carattere stampatello chiaro e leggibile debbono contenere i seguenti dati: n° della sezione; anno venatorio; cognome, nome e data di nascita del socio; indirizzo - località - c.a.p. e numero di telefono del socio; numero di licenza di caccia e scadenza della stessa; data del contributo associativo; firma dell'associato; firma dell'incaricato della sezione; garanzia assicurativa prescelta, contrassegnandola con una croce.