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IL DEPOSITO TEMPORANEO
25/11/2015 IL DEPOSITO TEMPORANEO 1 1 25/11/2015 IL DEPOSITO TEMPORANEO È: (ART. 183, CO. 1, LETT. BB) bb) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, "e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati” prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti ", da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attivita' che ha determinato la produzione dei rifiuti” 2 25/11/2015 deposito temporaneo RECINTO AZIENDALE PRODUTTORE OK A deposito temporaneo deposito temporaneo OK deposito temporaneo OK OK Spostamenti di rifiuti all’ all’ INTERNO del luogo di produzione: NO trasporto × × DEPOSITO TEMPORANEO 3 25/11/2015 deposito temporaneo PRODUTTORE OK MARIO ROSSI A deposito temporaneo OK deposito temporaneo OK deposito temporaneo OK deposito temporaneo OK OK Spostamenti di rifiuti all’ all’ INTERNO del luogo di produzione: NO trasporto × × DEPOSITO TEMPORANEO 4 25/11/2015 Azienda A luogo di produzione deposito temporaneo Azienda A X altra sede medesima azienda deposito temporaneo 5 25/11/2015 PRODUZIONE PARZIALE RIFIUTI azienda A PRODUZIONE PARZIALE RIFIUTI azienda PRODUZIONE PARZIALE RIFIUTI azienda E B PRODUZIONE PARZIALE RIFIUTI azienda SEDE CENTRALE azienda C PRODUZIONE PARZIALE RIFIUTI azienda deposito temporaneo D 6 25/11/2015 7 25/11/2015 ok ok 8 25/11/2015 9 25/11/2015 × 10 25/11/2015 11 25/11/2015 COME POTRANNO ESSERE “SPOSTATI” I RIFIUTI SANITARI? 12 25/11/2015 MOVIMENTAZIONE TRASPORTO VERSO SEDE CENTRALE VERSO DESTINATARIO AUTORIZZATO AL RECUPERO E SMALTIMENTO 1. MOVIMENTAZIONE DEROGATORIA 2. ORDINARIO 4. CONTO PROPRIO 3. MICRORACCOLTA 13 25/11/2015 14 25/11/2015 15 25/11/2015 16 25/11/2015 MOVIMENTAZIONE DAGLI AMBULATORI 17 25/11/2015 Luogo di produzione A norma dell'art. 183, comma 1, lett. aa), d.lgs. 152/2006, il deposito temporaneo può essere effettuato solo nel luogo di produzione del rifiuto, dovendosi per tale intendere, nella sua accezione più lata, quello che si trova nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione (Sez. 3, n. 8061 del 23/01/2013). Nel caso di specie, come visto, i rifiuti, provenienti da un'attività di demolizione, erano stati stoccati dinanzi al piazzale industriale, senza alcuna funzionale connessione con il luogo di loro produzione effettuata da altra società. CASS. SEZ. III , 16 SETTEMBRE 2014, N. 37843 18 25/11/2015 LE CONDIZIONI DEL DEPOSITO TEMPORANEO 1^ CONDIZIONE 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 19 25/11/2015 LE CONDIZIONI DEL DEPOSITO TEMPORANEO 2^ CONDIZIONE 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: • con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; • quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 20 25/11/2015 LE CONDIZIONI DEL DEPOSITO TEMPORANEO 3^ CONDIZIONE 3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 21 25/11/2015 LE CONDIZIONI DEL DEPOSITO TEMPORANEO 4^ CONDIZIONE 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 22 25/11/2015 LE CONDIZIONI DEL DEPOSITO TEMPORANEO 5^ CONDIZIONE 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo; 23 25/11/2015 ONERE DELLA PROVA DEL DEPOSITO TEMPORANEO L’onere della prova in ordine alla sussistenza della condizioni fissate dalla legge per la liceità del deposito temporaneo grava sul produttore dei rifiuti in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria Cass. Pen. 23.04.2010, n. 15680 www.ambientelegale.it [email protected] 24 24 25/11/2015 REQUISITI TECNICI 25 25 25/11/2015 Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che, al capitolo 4.1 Attualmente (!?!?), le norme tecniche relative al deposito temporaneo dei rifiuti possono essere riconducibili a quelle contenute nella Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che, al capitolo 4.1, si riferisce allo “stoccaggio provvisorio” dei rifiuti 26 26 25/11/2015 Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che, al capitolo 4.1 I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere i rifiuti pericolosi, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti 27 27 25/11/2015 Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che, al capitolo 4.1 I rifiuti incompatibili, suscettibili, perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, oppure allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo tale da non venire a contatto tra di loro 28 28 25/11/2015 Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che, al capitolo 4.1 I contenitori/serbatoi di rifiuti allo stato liquido devono essere posizionati su opportuni sistemi di contenimento (“bacini”); per quanto riguarda le dimensioni di tali bacini, occorre riferirsi alle seguenti indicazioni: - Se lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, il bacino di contenimento deve avere capacità pari all’intero volume del serbatoio - Se in uno stesso insediamento ci sono più serbatoi e/o contenitori, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi - Il bacino di contenimento deve essere realizzato con materiale idoneo, tale da assicurare un’adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei reflui 29 29 25/11/2015 Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che, al capitolo 4.1 I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo tale da non costituire pericolo per gli addetti e per l’ambiente 30 30 25/11/2015 Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che, al capitolo 4.1 Se il deposito avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all’azione dei rifiuti. Devono essere protetti dall’azione della pioggia e, se i rifiuti si trovano allo stato polverulento, devono essere protetti anche dal vento 31 31 25/11/2015 Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che, al capitolo 4.1 Se il deposito è realizzato all’esterno, è buona prassi proteggere i contenitori con idonee tettoie al fine di evitare l’irraggiamento diretto dei contenitori (con conseguente rischio di surriscaldamento e formazione di prodotti gassosi), nonché l’accumulo di acqua piovana nei bacini di contenimento; in ogni caso, occorre verificare periodicamente e dopo intense piogge lo stato dei bacini di contenimento 32 32 25/11/2015 Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che, al capitolo 4.1 Se il deposito è effettuato all’interno di un locale chiuso, è necessario garantire un’areazione adeguata 33 33 25/11/2015 Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che, al capitolo 4.1 In caso di deposito di rifiuti liquidi, dovrà essere presente, nelle immediate vicinanze, un apposito kit di emergenza antispandimento, costituito da materiale assorbente idoneo a raccogliere gli eventuali spanti; tale materiale, dopo essere stato utilizzato per assorbire gli spanti, dovrà essere smaltito anch’esso come rifiuto; se il deposito di rifiuti si trova in prossimità di tombini di raccolta delle acque meteoriche, sarà opportuno prevedere la presenza di copri tombini da utilizzare in caso di spanto accidentale. 34 34 25/11/2015 Precauzioni generali in presenza di rifiuti pericolosi: - I recipienti mobili devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; di accessori per consentire di effettuare le operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza; di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione -Allo scopo di rendere nota la natura (CER e descrizione, quest’ultima dovrà essere individuata in modo tale da essere facilmente comprensibile dagli addetti) e la pericolosità dei rifiuti (caratteristiche di pericolo H), i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di deposito temporaneo; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione. I rifiuti pericolosi dovranno inoltre essere contraddistinti tramite un’etichetta o marchio inamovibile recante la lettera “R” di colore nero su fondo giallo. -I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti pericolosi, e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni. 35 35 25/11/2015 BAT DM 29.01.2007 altre norme tecniche sono riportate nel DM 29/01/2007 che riporta le linee guida per l'applicazione delle Migliori tecnologie disponibili (BAT) da applicare per gli impianti di trattamento rifiuti che ricadono nel campo di applicazione dell'IPPC. In allegato al decreto ci sono puntuali norme tecniche, uno dei quali riguarda proprio i depositi e gli stoccaggi di rifiuti. E' ovvio che un deposito temporaneo presso il produttore nella maggior parte dei casi non è un impianto IPPC, ma determinati criteri costruttivi e gestionali, opportunamente adattati al caso specifico possono e debbono essere adottati a tutti i livelli, a maggior ragione se pensiamo che il TUA ha previsto le "migliori tecniche disponibili" in tutte le fasi della gestione dei rifiuti (art.183, comma1, lettera n). 36 36