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IL DEPOSITO TEMPORANEO

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IL DEPOSITO TEMPORANEO
25/11/2015
IL DEPOSITO TEMPORANEO
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25/11/2015
IL DEPOSITO TEMPORANEO È:
(ART. 183, CO. 1, LETT. BB)
bb) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti
effettuato, "e il deposito preliminare alla raccolta ai
fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di
trattamento, effettuati” prima della raccolta, nel luogo in
cui gli stessi sono prodotti ", da intendersi quale
l'intera area in cui si svolge l'attivita' che ha
determinato la produzione dei rifiuti”
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deposito
temporaneo
RECINTO AZIENDALE
PRODUTTORE
OK
A
deposito
temporaneo
deposito
temporaneo
OK
deposito
temporaneo
OK
OK
Spostamenti di rifiuti all’
all’ INTERNO
del luogo di produzione: NO trasporto
×
×
DEPOSITO
TEMPORANEO
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deposito
temporaneo
PRODUTTORE
OK
MARIO ROSSI
A
deposito
temporaneo
OK
deposito
temporaneo
OK
deposito
temporaneo
OK
deposito
temporaneo
OK
OK
Spostamenti di rifiuti all’
all’ INTERNO
del luogo di produzione: NO trasporto
×
×
DEPOSITO
TEMPORANEO
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Azienda
A
luogo di produzione
deposito
temporaneo
Azienda
A
X
altra sede
medesima azienda
deposito
temporaneo
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PRODUZIONE
PARZIALE RIFIUTI
azienda
A
PRODUZIONE
PARZIALE RIFIUTI
azienda
PRODUZIONE
PARZIALE RIFIUTI
azienda
E
B
PRODUZIONE
PARZIALE RIFIUTI
azienda
SEDE CENTRALE
azienda
C
PRODUZIONE
PARZIALE RIFIUTI
azienda
deposito
temporaneo
D
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ok
ok
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×
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COME POTRANNO ESSERE
“SPOSTATI” I RIFIUTI
SANITARI?
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MOVIMENTAZIONE
TRASPORTO
VERSO SEDE
CENTRALE
VERSO DESTINATARIO
AUTORIZZATO AL
RECUPERO E
SMALTIMENTO
1. MOVIMENTAZIONE
DEROGATORIA
2. ORDINARIO
4. CONTO PROPRIO
3. MICRORACCOLTA
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MOVIMENTAZIONE DAGLI
AMBULATORI
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Luogo di produzione
A norma dell'art. 183, comma 1, lett. aa), d.lgs. 152/2006,
il deposito temporaneo può essere effettuato solo nel luogo di
produzione del rifiuto, dovendosi per tale intendere, nella sua
accezione più lata, quello che si trova nella disponibilità
dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati,
purché funzionalmente collegato al luogo di produzione (Sez. 3,
n. 8061 del 23/01/2013). Nel caso di specie, come visto, i rifiuti,
provenienti da un'attività di demolizione, erano stati stoccati
dinanzi al piazzale industriale, senza
alcuna funzionale
connessione con il luogo di loro produzione effettuata da
altra società.
CASS. SEZ. III , 16 SETTEMBRE 2014, N. 37843
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LE CONDIZIONI DEL DEPOSITO TEMPORANEO
1^ CONDIZIONE
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di
cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive
modificazioni, devono essere depositati nel rispetto
delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e
l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e
gestiti conformemente al suddetto regolamento;
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LE CONDIZIONI DEL DEPOSITO TEMPORANEO
2^ CONDIZIONE
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni
di recupero o di smaltimento secondo una delle
seguenti modalità alternative, a scelta del produttore
dei rifiuti:
• con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente
dalle quantità in deposito;
• quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga
complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10
metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il
quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite
all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata
superiore ad un anno;
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LE CONDIZIONI DEL DEPOSITO TEMPORANEO
3^ CONDIZIONE
3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per
categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative
norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel
rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute;
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LE CONDIZIONI DEL DEPOSITO TEMPORANEO
4^ CONDIZIONE
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
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LE CONDIZIONI DEL DEPOSITO TEMPORANEO
5^ CONDIZIONE
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo
economico, sono fissate le modalità di gestione del
deposito temporaneo;
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ONERE DELLA PROVA DEL DEPOSITO
TEMPORANEO
L’onere della prova in ordine alla sussistenza della condizioni
fissate dalla legge per la liceità del deposito temporaneo
grava sul produttore dei rifiuti in considerazione della natura
eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto
alla disciplina ordinaria
Cass. Pen. 23.04.2010, n. 15680
www.ambientelegale.it
[email protected]
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REQUISITI TECNICI
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Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che,
al capitolo 4.1
Attualmente (!?!?), le norme tecniche
relative al deposito temporaneo dei rifiuti
possono essere riconducibili a quelle
contenute nella Deliberazione Comitato
Interministeriale
27/07/84,
che,
al
capitolo 4.1, si riferisce allo “stoccaggio
provvisorio” dei rifiuti
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Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che,
al capitolo 4.1
I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i
bacini, destinati a contenere i rifiuti pericolosi,
devono possedere adeguati requisiti di resistenza
in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle
caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti
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Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che,
al capitolo 4.1
I rifiuti incompatibili, suscettibili, perciò di reagire
pericolosamente tra di loro, dando luogo alla
formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o
tossici, oppure allo sviluppo di notevoli quantità di
calore, devono essere stoccati in modo tale da
non venire a contatto tra di loro
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Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che,
al capitolo 4.1
I contenitori/serbatoi di rifiuti allo stato liquido devono essere posizionati su
opportuni sistemi di contenimento (“bacini”); per quanto riguarda le
dimensioni di tali bacini, occorre riferirsi alle seguenti indicazioni:
- Se lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, il bacino di contenimento
deve avere capacità pari all’intero volume del serbatoio
- Se in uno stesso insediamento ci sono più serbatoi e/o contenitori, potrà essere realizzato un
solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva
effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più
grande dei serbatoi
- Il bacino di contenimento deve essere realizzato con materiale idoneo, tale da assicurare
un’adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei reflui
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Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che,
al capitolo 4.1
I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni
dispositivi antitraboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una
tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo
tale da non costituire pericolo per gli addetti e per l’ambiente
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Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che,
al capitolo 4.1
Se il deposito avviene in cumuli, questi devono essere
realizzati su basamenti resistenti all’azione dei rifiuti.
Devono essere protetti dall’azione della pioggia e, se i rifiuti
si trovano allo stato polverulento, devono essere protetti
anche dal vento
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Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che,
al capitolo 4.1
Se il deposito è realizzato all’esterno, è buona prassi
proteggere i contenitori con idonee tettoie al fine di evitare
l’irraggiamento diretto dei contenitori (con conseguente
rischio di surriscaldamento e formazione di prodotti
gassosi), nonché l’accumulo di acqua piovana nei bacini
di contenimento; in ogni caso, occorre verificare
periodicamente e dopo intense piogge lo stato dei bacini di
contenimento
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Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che,
al capitolo 4.1
Se il deposito è effettuato all’interno di un locale
chiuso, è necessario garantire un’areazione
adeguata
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Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che,
al capitolo 4.1
In caso di deposito di rifiuti liquidi, dovrà essere presente,
nelle immediate vicinanze, un apposito kit di emergenza
antispandimento, costituito da materiale assorbente
idoneo a raccogliere gli eventuali spanti; tale materiale,
dopo essere stato utilizzato per assorbire gli spanti, dovrà
essere smaltito anch’esso come rifiuto;
se il deposito di rifiuti si trova in prossimità di tombini di
raccolta delle acque meteoriche, sarà opportuno prevedere
la presenza di copri tombini da utilizzare in caso di spanto
accidentale.
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Precauzioni generali in presenza di rifiuti pericolosi:
- I recipienti mobili devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del
contenuto; di accessori per consentire di effettuare le operazioni di riempimento e svuotamento in
sicurezza; di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione
-Allo scopo di rendere nota la natura (CER e descrizione, quest’ultima dovrà essere individuata in
modo tale da essere facilmente comprensibile dagli addetti) e la pericolosità dei rifiuti (caratteristiche di
pericolo H), i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con
etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di deposito temporaneo;
detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione. I rifiuti pericolosi
dovranno inoltre essere contraddistinti tramite un’etichetta o marchio inamovibile recante la lettera “R”
di colore nero su fondo giallo.
-I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti pericolosi, e non destinati ad essere reimpiegati
per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove
utilizzazioni.
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BAT DM 29.01.2007
altre norme tecniche sono riportate nel DM 29/01/2007 che riporta le linee guida per l'applicazione
delle Migliori tecnologie disponibili (BAT) da applicare per gli impianti di trattamento rifiuti che ricadono
nel campo di applicazione dell'IPPC.
In allegato al decreto ci sono puntuali norme tecniche, uno dei quali riguarda proprio i depositi e gli
stoccaggi di rifiuti.
E' ovvio che un deposito temporaneo presso il produttore nella maggior parte dei casi non è un
impianto IPPC, ma determinati criteri costruttivi e gestionali, opportunamente adattati al caso specifico
possono e debbono essere adottati a tutti i livelli, a maggior ragione se pensiamo che il TUA ha
previsto le "migliori tecniche disponibili" in tutte le fasi della gestione dei rifiuti (art.183, comma1, lettera
n).
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