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Impresa familiare - Studio Tecnico Redaelli

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Impresa familiare - Studio Tecnico Redaelli
IMPRESA FAMILIARE
L'impresa familiare è un istituto giuridico di recente creazione nell'ordinamento italiano,
disciplinato dall'art. 230 bis del codice civile. Esso regola i rapporti che nascono in una
impresa ogni qualvolta un familiare dell'imprenditore presti la sua opera in maniera
continuativa nella famiglia o nella stessa impresa.
L'impresa familiare riceve per la prima volta tutela nel 1975 con la riforma del diritto di
famiglia. L'esigenza sottesa alla creazione di tale istituto era di tutela nei confronti di quei
familiari che pur lavorando all'interno di una impresa familiare non erano protetti nei
confronti dell'imprenditore. Situazione che trovava larga applicazione nel mondo della
piccola impresa italiana, in cui spesso il padre assumeva la qualifica di imprenditore, e la
moglie ed i figli non ricevevano nulla in cambio del proprio lavoro.
COMPONENTI DELL’IMPRESA FAMILIARE
L'impresa familiare è costituita dall'imprenditore che di regola è il fondatore e al quale
spettano tutti gli atti di ordinaria gestione, dal coniuge (per il quale si tratterà di una
prestazione e non di una cogestione unitamente all'altro coniuge imprenditore), dai parenti
entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado. Dell'impresa inoltre possono far
parte i figli adottivi e naturali.
Dal punto di vista del lavoro la prestazione deve essere non saltuaria ma non
necessariamente a tempo pieno, salvo diverso accordo (es. subordinato ex art 2094 cc o
societario). Le mansioni possono essere le più varie.
Per essere considerati Collaboratori Familiari dell’impresa, i familiari devono partecipare
all’attività della
stessa in modo continuativo e prevalente.
I collaboratori familiari del titolare-imprenditore con i quali è possibile costruire un’impresa
familiare sono:
- il coniuge;
- parenti entro il terzo grado; sono:
i discendenti, cioè il figlio, il figlio del figlio ed il pronipote;
gli ascendenti, cioè il genitore, il nonno ed il bisavolo;
i collaterali, cioè il fratello o la sorella, il nipote (figlio di fratello o di sorella) e lo zio.
- gli affini entro il secondo grado, sono i seguenti parenti del coniuge:
il figlio (solo del coniuge) e il figlio del figlio; il genitore e il nonno, il fratello e la sorella;
- il coniuge del figlio (genero o nuora); il coniuge del figlio del figlio, il coniuge del genitore
quando non
sia anch’egli genitore, il coniuge del fratello (cognato).
L’impresa familiare rappresenta un istituto associativo del tutto peculiare, a rilevanza
interna, che ha
carattere “residuale o suppletivo” in quanto è da ritenersi preclusa qualora sia
configurabile un diverso
rapporto fra il titolare ed i propri familiari, rispetto a quello tassativamente previsto dall’art.
230-bis c.c. (ad
es. rapporto di lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa, natura
societaria).
L’impresa familiare è un’impresa individuale caratterizzata dalla collaborazione dei familiari
dell’imprenditore.
Il codice civile richiede la presenza di requisiti ben precisi affinché sia configurabile
l’ipotesi dell’impresa familiare: ciò sia in merito al tipo dell’opera prestata, sia al concetto di
familiare.
La nozione di impresa familiare sotto il profilo civilistico e sotto quello fiscale non sono del
tutto simili, come vedremo in seguito.
L’istituto dell’impresa familiare è disciplinato nell'art. 230 bis del codice civile. Secondo
tale articolo si può parlare di impresa familiare quando il familiare presta la sua attività di
lavoro in modo continuativo nell’impresa o nella famiglia.
Il lavoro prestato dal familiare, quindi, deve essere continuativo il che esclude che si possa
parlare di impresa familiare nel caso in cui il familiare presti la propria attività di lavoro in
modo occasionale nell'impresa o nella famiglia.
Invece, per il codice civile, è indifferente che l'attività di lavoro del familiare sia svolta
all’interno dell’azienda o all’interno della famiglia.
Va rilevato, però, che in entrambi i casi si può parlare di impresa familiare solamente se
non è configurabile un diverso tipo di rapporto, come ad esempio nel caso di rapporto di
lavoro subordinato.
Il familiare che partecipa all’impresa familiare ha una serie di diritti. Essi possono essere
distinti in diritti di natura economica ed altri diritti.
I diritti di natura economica riconosciuti al familiare sono:
• il diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia;
• il diritto a partecipare agli utili dell’impresa familiare, ai beni acquistati con essi
nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento. Il tutto in
proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
Gli altri diritti, diversi da quelli di natura economica, riconosciuti al familiare sono:
• il diritto di intervenire nelle decisioni relative l’impiego degli utili e degli incrementi
del patrimonio aziendale;
• il diritto di partecipare alle decisioni relative alla gestione straordinaria, agli indirizzi
produttivi e alla cessazione dell’impresa;
• il diritto di essere preferiti a terzi in caso di cessione dell’azienda;
• il diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria.
Nonostante il legislatore abbia previsto la possibilità dei familiari di intervenire su alcune
decisioni relative alla vita dell’impresa, non ha voluto prevedere un’azienda gestita da più
persone. Infatti l'impresa familiare è sempre un’impresa individuale, nella quale le decisioni
sono prese dall’imprenditore che rimane anche l’unico che assume il rischio derivante
dall’esercizio dell’impresa.
L’impresa familiare, inoltre, è un istituto ben diverso rispetto all’impresa coniugale, detta
anche cogestita. Quest’ultima è, infatti, un’azienda condotta da entrambi i coniugi, i quali
assumono ambedue la qualifica di imprenditori, prendono insieme le decisioni inerenti
l’impresa e partecipano nella stessa misura agli utili e alle perdite dell’azienda.
In parte diversa è la disciplina fiscale dell’impresa familiare: come spesso accade il fisco
richiede dei requisiti maggiori rispetto alla norma civilistica.
Così il lavoro del collaboratore all’interno dell’azienda deve essere non solo continuativo,
come richiede il codice civile, ma anche prevalente. Questo significa che l’attività di
collaboratore nell’impresa familiare deve prevalere su qualsiasi altra attività lavorativa.
Quindi non possono essere collaboratori coloro che svolgono in modo continuativo attività
di lavoro dipendente, autonomo o d‘impresa, mentre possono esserlo i pensionati.
ISCRIVIBILITA’ DEL COLLABORATORE FAMILIARE NEL CASO DI SOCIETA’
La figura del Collaboratore Familiare trova applicazione anche nel caso in cui l’impresa
artigiana riveste
carattere societario ed in particolare è possibile::
1. nella s.n.c.; l’iscrizione del Collaboratore Familiare del socio artigiano lavoratore;
2. nella s.a.s.; l’iscrizione del Collaboratore Familiare del socio Accomandatario lavoratore.
Si ricorda che
ai fini dell’iscrizione della s.a.s. nell’Albo delle Imprese Artigiane è necessario che tutti i
soci
Accomandatari prestino attività lavorativa ed inoltre non è consentito l’iscrizione negli
elenchi
previdenziali INPS dei soci se non come collaboratore familiare del socio accomandatario;
3. nella S.r.l. la figura del collaboratore familiare trova applicazione solo nel caso in cui la
s.r.l. riveste
carattere unipersonale.
Le imprese familiari vengono citate nel D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, ora D. Lgs. 3/8/2009 n. 106,
nell’art. 21 contenuto nel titolo I, riportante i principi comuni e le disposizioni generali e
nell’art. 96 inserito nel Titolo IV che riguarda la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei
o mobili.
Secondo l’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009,
infatti:
“1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i
lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice
civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo,
gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle
disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si
svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri
a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi
restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37,
fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”.
Secondo l’art. 96 comma 1 lettera g) dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, inoltre:
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in
cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)”.
SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
Intanto occorre precisare cosa è da intendersi per impresa familiare alla quale fa
riferimento il D. Lgs. n. 81/2008 e la definizione della stessa, come già detto, è possibile
rinvenirla nell’art. 230-bis del codice civile in base al quale una impresa è ritenuta
familiare allorquando alla stessa partecipano solo familiari quali il coniuge, i parenti entro il
terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Ciò detto, quindi, appare evidente che una impresa familiare deve in ogni caso
ottemperare agli adempimenti di cui all’art. 21 e, allorquando opera come impresa
esecutrice in un cantiere temporaneo o mobile, alla stessa sono altresì applicabili anche le
disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008, e quindi essa è, quale impresa
esecutrice, destinataria, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008, del piano di
sicurezza e di coordinamento (PSC) ed è tenuta a redigere il piano operativo di sicurezza
(POS), ai sensi dell’art. 96 comma 1 lettera g) dello stesso decreto, ed a trasmetterlo, ai
sensi dell’art. 101 comma 3, all’impresa affidataria la quale, previa verifica della
congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione.
STRALCIO RIFERIMENTI NORMATIVI
Articolo 3 - Campo di applicazione
12. Nei confronti dei componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, dei
coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti
nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21.
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del
codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che
compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle
società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
SANZIONI:
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro i componenti dell’impresa familiare di cui
all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle
società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo
III
SANZIONI:
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro i componenti dell’impresa familiare di cui
all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle
società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità,
qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o
subappalto.
SANZIONI:
(amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici
operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico
hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli
obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi
propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da
norme speciali.
Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere
operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII;
SANZIONI:
(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
SANZIONI:
(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)
c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;
SANZIONI:
(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute;
SANZIONI:
(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;
SANZIONI:
(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
SANZIONI:
(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o
attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26.
SANZIONI:
datore di lavoro:
1) arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro;
2) si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è
commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari,
individuati in base all’Allegato XI;
3) si applica la pena dell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in
assenza di uno o più degli elementi di cui all’Allegato XV)
Giuseppe Carlo Redaelli
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