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Impresa familiare - Studio Tecnico Redaelli
IMPRESA FAMILIARE L'impresa familiare è un istituto giuridico di recente creazione nell'ordinamento italiano, disciplinato dall'art. 230 bis del codice civile. Esso regola i rapporti che nascono in una impresa ogni qualvolta un familiare dell'imprenditore presti la sua opera in maniera continuativa nella famiglia o nella stessa impresa. L'impresa familiare riceve per la prima volta tutela nel 1975 con la riforma del diritto di famiglia. L'esigenza sottesa alla creazione di tale istituto era di tutela nei confronti di quei familiari che pur lavorando all'interno di una impresa familiare non erano protetti nei confronti dell'imprenditore. Situazione che trovava larga applicazione nel mondo della piccola impresa italiana, in cui spesso il padre assumeva la qualifica di imprenditore, e la moglie ed i figli non ricevevano nulla in cambio del proprio lavoro. COMPONENTI DELL’IMPRESA FAMILIARE L'impresa familiare è costituita dall'imprenditore che di regola è il fondatore e al quale spettano tutti gli atti di ordinaria gestione, dal coniuge (per il quale si tratterà di una prestazione e non di una cogestione unitamente all'altro coniuge imprenditore), dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado. Dell'impresa inoltre possono far parte i figli adottivi e naturali. Dal punto di vista del lavoro la prestazione deve essere non saltuaria ma non necessariamente a tempo pieno, salvo diverso accordo (es. subordinato ex art 2094 cc o societario). Le mansioni possono essere le più varie. Per essere considerati Collaboratori Familiari dell’impresa, i familiari devono partecipare all’attività della stessa in modo continuativo e prevalente. I collaboratori familiari del titolare-imprenditore con i quali è possibile costruire un’impresa familiare sono: - il coniuge; - parenti entro il terzo grado; sono: i discendenti, cioè il figlio, il figlio del figlio ed il pronipote; gli ascendenti, cioè il genitore, il nonno ed il bisavolo; i collaterali, cioè il fratello o la sorella, il nipote (figlio di fratello o di sorella) e lo zio. - gli affini entro il secondo grado, sono i seguenti parenti del coniuge: il figlio (solo del coniuge) e il figlio del figlio; il genitore e il nonno, il fratello e la sorella; - il coniuge del figlio (genero o nuora); il coniuge del figlio del figlio, il coniuge del genitore quando non sia anch’egli genitore, il coniuge del fratello (cognato). L’impresa familiare rappresenta un istituto associativo del tutto peculiare, a rilevanza interna, che ha carattere “residuale o suppletivo” in quanto è da ritenersi preclusa qualora sia configurabile un diverso rapporto fra il titolare ed i propri familiari, rispetto a quello tassativamente previsto dall’art. 230-bis c.c. (ad es. rapporto di lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa, natura societaria). L’impresa familiare è un’impresa individuale caratterizzata dalla collaborazione dei familiari dell’imprenditore. Il codice civile richiede la presenza di requisiti ben precisi affinché sia configurabile l’ipotesi dell’impresa familiare: ciò sia in merito al tipo dell’opera prestata, sia al concetto di familiare. La nozione di impresa familiare sotto il profilo civilistico e sotto quello fiscale non sono del tutto simili, come vedremo in seguito. L’istituto dell’impresa familiare è disciplinato nell'art. 230 bis del codice civile. Secondo tale articolo si può parlare di impresa familiare quando il familiare presta la sua attività di lavoro in modo continuativo nell’impresa o nella famiglia. Il lavoro prestato dal familiare, quindi, deve essere continuativo il che esclude che si possa parlare di impresa familiare nel caso in cui il familiare presti la propria attività di lavoro in modo occasionale nell'impresa o nella famiglia. Invece, per il codice civile, è indifferente che l'attività di lavoro del familiare sia svolta all’interno dell’azienda o all’interno della famiglia. Va rilevato, però, che in entrambi i casi si può parlare di impresa familiare solamente se non è configurabile un diverso tipo di rapporto, come ad esempio nel caso di rapporto di lavoro subordinato. Il familiare che partecipa all’impresa familiare ha una serie di diritti. Essi possono essere distinti in diritti di natura economica ed altri diritti. I diritti di natura economica riconosciuti al familiare sono: • il diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia; • il diritto a partecipare agli utili dell’impresa familiare, ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento. Il tutto in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Gli altri diritti, diversi da quelli di natura economica, riconosciuti al familiare sono: • il diritto di intervenire nelle decisioni relative l’impiego degli utili e degli incrementi del patrimonio aziendale; • il diritto di partecipare alle decisioni relative alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa; • il diritto di essere preferiti a terzi in caso di cessione dell’azienda; • il diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria. Nonostante il legislatore abbia previsto la possibilità dei familiari di intervenire su alcune decisioni relative alla vita dell’impresa, non ha voluto prevedere un’azienda gestita da più persone. Infatti l'impresa familiare è sempre un’impresa individuale, nella quale le decisioni sono prese dall’imprenditore che rimane anche l’unico che assume il rischio derivante dall’esercizio dell’impresa. L’impresa familiare, inoltre, è un istituto ben diverso rispetto all’impresa coniugale, detta anche cogestita. Quest’ultima è, infatti, un’azienda condotta da entrambi i coniugi, i quali assumono ambedue la qualifica di imprenditori, prendono insieme le decisioni inerenti l’impresa e partecipano nella stessa misura agli utili e alle perdite dell’azienda. In parte diversa è la disciplina fiscale dell’impresa familiare: come spesso accade il fisco richiede dei requisiti maggiori rispetto alla norma civilistica. Così il lavoro del collaboratore all’interno dell’azienda deve essere non solo continuativo, come richiede il codice civile, ma anche prevalente. Questo significa che l’attività di collaboratore nell’impresa familiare deve prevalere su qualsiasi altra attività lavorativa. Quindi non possono essere collaboratori coloro che svolgono in modo continuativo attività di lavoro dipendente, autonomo o d‘impresa, mentre possono esserlo i pensionati. ISCRIVIBILITA’ DEL COLLABORATORE FAMILIARE NEL CASO DI SOCIETA’ La figura del Collaboratore Familiare trova applicazione anche nel caso in cui l’impresa artigiana riveste carattere societario ed in particolare è possibile:: 1. nella s.n.c.; l’iscrizione del Collaboratore Familiare del socio artigiano lavoratore; 2. nella s.a.s.; l’iscrizione del Collaboratore Familiare del socio Accomandatario lavoratore. Si ricorda che ai fini dell’iscrizione della s.a.s. nell’Albo delle Imprese Artigiane è necessario che tutti i soci Accomandatari prestino attività lavorativa ed inoltre non è consentito l’iscrizione negli elenchi previdenziali INPS dei soci se non come collaboratore familiare del socio accomandatario; 3. nella S.r.l. la figura del collaboratore familiare trova applicazione solo nel caso in cui la s.r.l. riveste carattere unipersonale. Le imprese familiari vengono citate nel D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, ora D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, nell’art. 21 contenuto nel titolo I, riportante i principi comuni e le disposizioni generali e nell’art. 96 inserito nel Titolo IV che riguarda la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. Secondo l’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, infatti: “1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III; b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. 2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”. Secondo l’art. 96 comma 1 lettera g) dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, inoltre: 1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h)”. SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO Intanto occorre precisare cosa è da intendersi per impresa familiare alla quale fa riferimento il D. Lgs. n. 81/2008 e la definizione della stessa, come già detto, è possibile rinvenirla nell’art. 230-bis del codice civile in base al quale una impresa è ritenuta familiare allorquando alla stessa partecipano solo familiari quali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Ciò detto, quindi, appare evidente che una impresa familiare deve in ogni caso ottemperare agli adempimenti di cui all’art. 21 e, allorquando opera come impresa esecutrice in un cantiere temporaneo o mobile, alla stessa sono altresì applicabili anche le disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008, e quindi essa è, quale impresa esecutrice, destinataria, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008, del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) ed è tenuta a redigere il piano operativo di sicurezza (POS), ai sensi dell’art. 96 comma 1 lettera g) dello stesso decreto, ed a trasmetterlo, ai sensi dell’art. 101 comma 3, all’impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. STRALCIO RIFERIMENTI NORMATIVI Articolo 3 - Campo di applicazione 12. Nei confronti dei componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21. Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi 1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III; SANZIONI: (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti) b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III SANZIONI: (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti) c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. SANZIONI: (amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti) 2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII; SANZIONI: (Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente) b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; SANZIONI: (Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente) c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; SANZIONI: (Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente) d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; SANZIONI: (Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente) e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; SANZIONI: (Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente) f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; SANZIONI: (Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente) g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). 1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26. SANZIONI: datore di lavoro: 1) arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro; 2) si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’Allegato XI; 3) si applica la pena dell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’Allegato XV) Giuseppe Carlo Redaelli