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tasse automobilistiche dal 1° gennaio 2015
2015 TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2015 TARIFFARIO REGIONE EMILIA ROMAGNA AUTOVETTURE - AUTOVEICOLI USO PROMISCUO - AUTOCARRI Art. 1, c. 240, n. 296/2006 - AUTOBUS AUTOVEICOLI SPECIALI (Tariffa I L. 463/55) - RIMORCHI USO SPECIALE - CICLOMOTORI - QUADRICICLI LEGGERI (MINICAR) - MOTOCICLI CLASSE AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI USO PROMISCUO (1)- AUTOCARRI Art 1 c. 240 L. F. 2007 VALORE DEL KW/CV Pagamenti annuali KW CV Pagamenti frazionati KW CV EURO 0 (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV) 3,00 4,50 2,21 3,31 3,09 4,59 2,27 3,78 EURO 1 (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV) 2,90 4,35 2,13 3,20 2,99 4,48 2,20 3,30 EURO 2 (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV) 2,80 4,20 2,06 3,09 2,88 4,33 2,12 3,19 EURO 3 (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV) 2,70 4,05 1,99 2,98 2,78 4,17 2,05 3,07 EURO 4/5/6 (fino a 100KW o 136CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV) 2,58 3,87 1,90 2,85 2,66 3,99 1,96 2,94 AUTOVETTURE - AUTOVEICOLI USO PROMISCUO E AUTOCARRI(1) A GPL - GAS METANO - IDROGENO - ELETTRICI(2) 2,58 1,90 2,66 1,96 2,94 2,16 3,03 2,23 0,43 0,32 0,44 0,32 AUTOBUS AUTOVEICOLI SPECIALI (ES. AUTOCARAVAN, MOTRICI STRADALI PER SEMIRIMORCHI) CICLOMOTORI, RIMORCHI SPECIALI Tassa fissa 19,11 Tassa fissa 50,00 QUADRICICLI LEGGERI (fino a 50 cc) MINICAR MOTOCICLI OLTRE 50 cc. EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 FINO A 11 KW o 15 CV 26,00 23,00 21,00 19,11 SUPERIORE a11 KW o 15 CV (oltre all’importo base) 1,70 per ogni KW - 1,25 per ogni CV 1,30 per ogni KW - 0,96 per ogni CV 1,00 per ogni KW - 0,74 per ogni CV 0,88 per ogni KW - 0,65 per ogni CV L’importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a € 19,11. Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri. La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2 -3-4/5/6.) Nell’ipotesi in cui la carta di circolazione non riporti i KW, la tariffa deve essere ricavata moltiplicando la potenza massima espressa in cavalli vapore (CV), indicata nella carta di circolazione, per gli importi riportati nella stessa tabella (colonna CV). Nell’importo da versare devono essere indicati solo due decimali dopo la virgola. Nel caso in cui l’importo risultante dal calcolo presenti più di due decimali, dovrà provvedersi, ai fini del pagamento, all’arrotondamento, per eccesso o per difetto, del secondo decimale, in ragione della misura del terzo (se quest’ultimo è compreso tra 0 e 4 l’arrotondamento è per difetto, se è compreso tra 5 e 9 l’arrotondamento è per eccesso). (1) Autocarri Art 1, c. 240,n. 296/2006 Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW. (2) Con alimentazione esclusiva o doppia (tipo benzina + gas o benzina + gpl) anche a seguito di installazione dell’impianto successiva all’immatricolazione. Al pagamento della tassa automobilistica regionale sono tenuti, in regime di solidarietà, coloro che risultano da pubblici registri essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (Art.6, comma 7, L.R. 15/2012). L'adempimento da parte di uno dei soggetti libera gli altri. ESENZIONI/RIDUZIONI Sono esenti: 1) I veicoli intestati a soggetti disabili, o intestati a persone di cui tali soggetti sono fiscalmente a carico, adattati per il trasporto della persona con handicap; l'adattamento del veicolo deve essere annotato sulla carta di circolazione 2) I veicoli di proprietà di soggetti non vedenti, sordomuti, con grave handicap psichico o mentale, disabili gravi, secondo la definizione dell’art. 3, comma 3 L. 104/1992, o affetti da pluriamputazioni o veicoli intestati a persone di cui tali soggetti sono fiscalmente a carico, a prescindere dall’adattamento del veicolo. L’esenzione può essere richiesta per un solo veicolo. Sono esclusi dall’esenzione i veicoli alimentati a benzina con cilindrata superiore a 2000 c.c. e i veicoli alimentati a gasolio con cilindrata superiore a 2800 c.c. 3) Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 30° anno dalla costruzione: sono esclusi dall’esenzione i veicoli ad uso professionale (es. uso scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza, autocarri, tranne quelli fino a 3,5 tonnellate di massa complessiva intestati a privati 4) Gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati d'interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dal relativo regolamento attuativo. 5) Autoveicoli, motocicli e ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi azionati da motore elettrico, per il periodo di 5 anni a decorrere dalla data del collaudo. Se i veicoli di cui ai punti 3 e 4 vengono posti in circolazione sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione annua per l’importo di € 25,82 (autoveicoli) e € 10,33 (motoveicoli). Riduzioni È prevista la riduzione a 1/4 del tributo dovuto per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente mediante l’alimentazione del motore con GPL o metano conformi alle direttive 91/441 ovvero 91/542 CEE e autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo azionati con motore elettrico per periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dal DPR 39/53. Fatto salvo quanto sopra stabilito per gli autoveicoli con alimentazione esclusiva o doppia elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno, omologati fin dall'origine dal costruttore o a seguito di installazione successiva, la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espressa in kw per il valore annuo pari ad € 2,58 ed il valore annuo espresso in CV pari ad € 1,90 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione). ATTENZIONE! PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI RIGUARDANTI LE TASSE AUTOMOBILISTICHE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA HA ISTITUITO I SEGUENTI RECAPITI: RECAPITO TELEFONICO: 199.72.74.74 - costo della chiamata: Rete fissa, è di € 0,0516 alla risposta più € 0,1188 al minuto dal contatto con l’operatore, i costi si intendono IVA esclusa. Rete mobile, la tariffa viene applicata secondo le condizioni poste in atto dal gestore del chiamante. RECAPITO FAX: 199.12.15.15 - costo della chiamata è di € 0,1188 al minuto senza scatto alla risposta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e sabato dalle 8.00 alle 13.00, i costi si intendono IVA esclusa. Nelle altre fasce orarie la tariffa è ridotta ad € 0,0484 al minuto, IVA esclusa. E-MAIL: [email protected] Emilia Romagna A4 -01 – 2015 - 01 2015 TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2015 TARIFFARIO REGIONE EMILIA ROMAGNA •TERMINI DI PAGAMENTO TERMINI DI PAGAMENTO: Entro il mese successivo alla scadenza della tassa in corso di validità per i veicoli già circolanti al 31/12/97. Per i veicoli nuovi di fabbrica immatricolati dal 1-1-98 le periodicità sono le seguenti: Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW (esclusi noleggio rimessa senza conducente) e Motoveicoli Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW noleggio rimessa senza conducente Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW (esclusi noleggio rimessa senza conducente) Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW noleggio rimessa senza conducente Autobus e Autoveicoli uso speciale Rimorchi uso speciale targhe prova, ciclomotori e quadricicli Per 12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio,1°Agosto Per 6-12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio,1°Agosto Per 12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio, 1° Maggio, 1° Settembre Per 4-8-12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio, 1°Maggio, 1°Settembre Per 4-8-12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio,1°Giugno,1°Ottobre Per 12 mesi decorrenti dal1°Gennaio (tasse fisse) PAGAMENTO FRAZIONATO Per le autovetture con potenza superiore a 35 KW, la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 8 mesi e sino alla prima scadenza utile di aprile, agosto o dicembre. Per le autovetture con potenza fino a 35 KW e per tutti i motoveicoli 11 KW la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 6 mesi e sino alla prima scadenza utile di gennaio o luglio. Nel caso in cui la tassa debba essere corrisposta per le autovetture per un numero di mesi inferiore a 12, l’importo da versare deve essere calcolato come segue: Esempio di calcolo riferito al pagamento di mesi inferiori a 12 di un’autovettura Euro 4/5. (€ 2,66X n. mesi) Tassa = ---------------------------- arrotondato al centesimo di euro X n. KW 12 VEICOLI CON PERIODICITÀ QUADRIMESTRALE NUOVI DI FABBRICA 1) Per gli Autobus,Autoveicoli speciali la tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere corrisposta per un numero di mesi inferiore a 12, l’importo da versare deve essere calcolato moltiplicando il dato delle colonne “pagamenti frazionati” per i KW o CV ed il numero dei mesi di validità diviso 12. 2) Per gli autocarri la tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere versata per un numero di mesi diverso da 4,8,12 (già indicata negli appositi spazi), l’importo da versare deve essere calcolato dividendo per 4 il valore quadrimestrale indicato nelle relative tabelle e moltiplicando il risultato per il numero dei mesi di validità. 3) Il versamento va eseguito in un’unica soluzione entro il mese in cui avviene l’immatricolazione; se il veicolo è immatricolato negli ultimi 10 giorni del mese, il versamento della tassa può essere effettuato senza applicazione di sanzioni entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immatricolazione,ma sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione. ANNOTAZIONE FERMO VEICOLI L’annotazione del fermo del veicolo disposto dall’agente della riscossione a tutela di crediti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 602/1972, non fa venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica (Art. 9 L.R. 15/2012). La consegna dei veicoli ai rivenditori autorizzati effettuata con semplice procura a vendere o con fattura di vendita, non sospende l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale. Per la sospensione dell'obbligo è necessario che il concessionario d'auto s'intesti al PRA la proprietà del veicolo (registrazione della "minivoltura" art. 36 L. 85/1995). (Art.6, comma 9, L.R. 15/2012) RAVVEDIMENTO OPEROSO PER PAGAMENTI OMESSI, TARDIVI, O INSUFFICIENTI Nell’ipotesi di ritardato,insufficiente od omesso pagamento della tassa, la sanzione è pari al 30% della tassa non versata alla prescritta scadenza. La Legge 472/97, art 13, prevede una sanzione ridotta in caso di regolarizzazione della posizione tributaria entro determinate scadenze come sotto indicato. SANZIONI RIDOTTE IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONE Omesso, ritardato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica Entro 14 giorni dalla scadenza del termine di pagamento dal 15° al 30° giorno dalla scadenza del termine di pagamento dal 31° al 90° giorno dalla scadenza del termine di pagamento dal 91° giorno fino ad 1 anno dalla scadenza del termine di pagamento SANZIONE RIDOTTA 0,2%per ogni giorno di ritardo 3,00% 3,33% 3,75% Per fruire delle sanzioni ridotte, il contribuente è tenuto a versare contestualmente alla tassa o alla differenza della tassa,se dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale fissato all'1% annuo dal 1.1.2014 fino al 31.12.2014 e allo 0,5% annuo dal 1.1.2015, con maturazione giorno per giorno. AI SENSI DEGLI ARTT. 53, 54 E 56 DEL C.D.S. Appartengono alla categoria dei motoveicoli: motocicli, motocarri, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarrozzette, mototrattori, motoveicoli per uso speciale, motoveicoli per trasporti specifici, quadricicli, moto articolati. Appartengono alla categoria degli autoveicoli: autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d’opera. Appartengono alla categoria dei rimorchi: rimorchi per trasporto persone, rimorchi per trasporto di cose, rimorchi per trasporti specifici, rimorchi ad uso speciale, caravan, rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive. ATTENZIONE! PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI RIGUARDANTI LE TASSE AUTOMOBILISTICHE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA HA ISTITUITO I SEGUENTI RECAPITI: RECAPITO TELEFONICO: 199.72.74.74 - costo della chiamata: Rete fissa, è di € 0,0516 alla risposta più € 0,1188 al minuto dal contatto con l’operatore, i costi si intendono IVA esclusa. Rete mobile, la tariffa viene applicata secondo le condizioni poste in atto dal gestore del chiamante. RECAPITO FAX: 199.12.15.15 - costo della chiamata è di € 0,1188 al minuto senza scatto alla risposta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e sabato dalle 8.00 alle 13.00, i costi si intendono IVA esclusa. Nelle altre fasce orarie la tariffa è ridotta ad € 0,0484 al minuto, IVA esclusa. E-MAIL: [email protected] Emilia Romagna A4 -02 – 2015 - 01 2015 TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2015 TARIFFARIO REGIONE EMILIA ROMAGNA • AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 TONNELLATE • TARGHE PROVA AUTOCARRI con peso complessivo inferiore a 12 t. Portata in Kg • MOTOCARRI-MOTOFURGONI • INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE (Esclusi autocarri di cui Art. 1, c. 240 L. n. 296/2006) 4 mesi 8 mesi 400 7,84 15,68 22,82 400 800 10,98 21,96 31,95 800 1000 14,11 28,23 41,07 1000 1500 18,82 37,64 54,77 1500 2000 26,66 53,32 77,58 2000 2500 34,50 69,01 100,40 2500 3000 42,34 84,69 123,22 3000 3500 50,19 100,37 146,04 3500 4000 58,03 116,06 168,86 4000 4500 65,87 131,74 191,68 4500 5000 73,71 147,42 214,50 5000 6000 237,32 7000 81,55 90,96 163,11 6000 181,93 264,70 7000 8000 100,37 200,75 292,08 OLTRE FINO A 0 MOTOCARRI-MOTOFURGONI 3 (Con cilindrata inferiore a 500 cm ) 12 mesi Autocarri Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006 Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW ed i relativi importi sono riportati nel riquadro relativo alle autovetture e autoveicoli uso promiscuo. MOTOCARRI-MOTOFURGONI (Con cilindrata 500 cm3 e oltre) Portata in Kg 12 mesi Portata in Kg 12 mesi Fino a 400 Kg 21,73 Fino a 400 Kg 22,82 Oltre 400 fino a 800 Kg 30,43 Oltre 400 fino a 800 Kg 31,95 » 800» 1.000» 39,12 » 800» 1.000» 41,07 » 1.000» 1.500» 52,16 » 1.000» 1.500» 54,77 » 1.500» 2.000» 73,99 » 1.500» 2.000» 77,58 MOTOCARRI-MOTOFURGONI TARGHE PROVA (Con cilindrata da 51 a 125 cm3) Cilindrata Da 51 cm a 125 cm 3 12 mesi 19,11 3 Autoveicoli 206,69 Ciclomotori 19,11 Motoveicoli 31,00 INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE Ai sensi dell’Art. 6 Legge 23/12/99 n. 488 comma 22 bis e seguenti gli autoveicoli per trasporto di cose intestati a residenti nella Regione Emilia-Romagna, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla sottostante tabella. 4 MESI 8 MESI 12 MESI Tariffa 3 Per autoveicoli di massa Tariffa complessiva superiore a 3,5 1 tonnellate e fino a 8 tonnellate Tariffa Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate 2 € 26,62 € 88,74 € 53,24 € 177,48 € 77,47 € 258,23 Tariffa 4 Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore 4 MESI 8 MESI 12 MESI € 195,22 € 390,45 € 568,10 € 195,22 € 195,22 € 568,10 Per trattori stradali: a) a 2 assi b) a 3 assi € 275,09 € 550,18 € 800,51 Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari. I versamenti per i quali con la tariffa di cui a lato non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa. ma inferiore a 18 tonnellate ATTENZIONE! PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI RIGUARDANTI LE TASSE AUTOMOBILISTICHE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA HA ISTITUITO I SEGUENTI RECAPITI: RECAPITO TELEFONICO: 199.72.74.74 - costo della chiamata: Rete fissa, è di € 0,0516 alla risposta più € 0,1188 al minuto dal contatto con l’operatore, i costi si intendono IVA esclusa. Rete mobile, la tariffa viene applicata secondo le condizioni poste in atto dal gestore del chiamante. RECAPITO FAX: 199.12.15.15 - costo della chiamata è di € 0,1188 al minuto senza scatto alla risposta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e sabato dalle 8.00 alle 13.00, i costi si intendono IVA esclusa. Nelle altre fasce orarie la tariffa è ridotta ad € 0,0484 al minuto, IVA esclusa. E-MAIL: [email protected] Emilia Romagna A4 -03 – 2015 - 01 2015 TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2015 TARIFFARIO REGIONE EMILIA ROMAGNA • Autocarri di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate • Complessi: autotreni e autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate (Dlgs. 24/2/97 n. 43 e D.M. 27/12/99) • Integrazione per la massa rimorchiabile AUTOCARRI con peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 t. Classe 2 assi Pari o superiore a 1 12 3 assi 4 o più assi Pari o superiore a Inferiore a 15 19 2 19 21 23 3 21 23 25 4 Inferiore a 15 Pari o superiore a Importo annuo Inferiore a 295,93 20,37 25,42 25 264,43 330,53 22,72 28,40 27 291,28 364,10 25,02 31,28 327,95 409,55 28,17 35,19 373,40 466,88 32,08 40,11 418,85 523,69 35,98 44,99 485,99 607,35 41,75 52,18 23 6 27 7 29 Con sospensione Senza sospensione Con sospensione Senza sospensione pneumatica o pneumatica o pneumatica o pneumatica o equivalente (a) equivalente (b) equivalente (c) equivalente (d) 237,05 15 5 Importo mensile 29 Classe CEE COMPLESSI: AUTOTRENI-AUTOARTICOLATI 2 + 1 assi 2 + 2 assi Pari o Pari o Inferiore superiore superiore a a a 23 29 2 29 31 3 31 33 1 12 Inferiore a 2 + 3 assi Pari o Pari o Inferiore superiore superiore a a a 36 33 Pari o Inferiore superiore a a 40 38 40 7 38 38 38 5 6 3 + 3 assi ed altre configurazioni 36 36 4 3 + 2 assi 40 Inferiore a 40 Importo minimo mensile Importo minimo annuo Con sospensione Senza sospensione Con sospensione Senza sospensione pneumatica o pneumatica o pneumatica o pneumatica o equivalente (a) equivalente (b) equivalente (c) equivalente (d) 175,60 307,29 15,09 26,40 225,18 336,21 19,35 28,88 335,18 465,33 28,80 39,98 370,30 535,05 31,81 45,97 454,48 628,01 39,05 53,95 514,91 706,51 44,24 60,70 628,01 929,62 53,95 79,86 AVVERTENZE • Per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate dotate di sospensione pneumatica o riconosciuta ad essa equivalente annotata sulla carta di circolazione, la tassa è ridotta del 20%. • Agli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate non si applica la riduzione del 50% sulla portata prevista per gli autocarri per trasporto di latte, carni macellate fresche, immondizie e spazzature, generi di monopolio, nonché per i carribotte per la vuotatura di pozzi neri. • La tassa automobilistica deve essere corrisposta per un periodo fisso quadrimestrale ovvero per due periodi fissi quadrimestrali o per un intero anno con decorrenza dal 1° febbraio, 1° giugno, 1° ottobre. INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE Ai sensi dell’Art. 6 Legge 23/12/99 n. 488 comma 22 bis e seguenti gli autoveicoli per trasporto di cose intestati a residenti nella Regione Emilia-Romagna, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla sottostante tabella. 4 MESI Tariffa 1 Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8 tonnellate Tariffa 2 Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferi re a 18 tonnellate 8 MESI 12 MESI € 26,62 € 53,24 € 77,47 € 88,74 € 177,48 € 258,23 € 390,45 € 568,10 € 390,45 € 550,18 € 568,10 € 800,51 Tariffa 3 Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore € 195,22 Tariffa 4 Per trattori stradali: € 195,22 € 275,09 a) a 2 assi b) a 3 assi NOTA. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari. I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa. ATTENZIONE! PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI RIGUARDANTI LE TASSE AUTOMOBILISTICHE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA HA ISTITUITO I SEGUENTI RECAPITI: RECAPITO TELEFONICO: 199.72.74.74 - costo della chiamata: Rete fissa, è di € 0,0516 alla risposta più € 0,1188 al minuto dal contatto con l’operatore, i costi si intendono IVA esclusa. Rete mobile, la tariffa viene applicata secondo le condizioni poste in atto dal gestore del chiamante. RECAPITO FAX: 199.12.15.15 - costo della chiamata è di € 0,1188 al minuto senza scatto alla risposta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e sabato dalle 8.00 alle 13.00, i costi si intendono IVA esclusa. Nelle altre fasce orarie la tariffa è ridotta ad € 0,0484 al minuto, IVA esclusa. E-MAIL: [email protected] Emilia Romagna A4 -04 – 2015 - 01