DELIBERAZIONE N. 047 prolungamento uso civico malga buse e
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DELIBERAZIONE N. 047 prolungamento uso civico malga buse e
COMUNE DI VALLARSA (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO) Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 47 del registro delibere Data 27.02.2015 OGGETTO: Prolungamento, per la durata di un anno, della sospensione del diritto di uso civico a scopo pascolivo a carico delle malghe Monticello/Buse, Campiello di Vallarsa, area Col Santo, Col santino e Testo e approvazione dell’atto di transazione per la loro concessione alla soc. Pascoli Alti S.r.l. di Piove di Sacco (PD) ai fini della chiusura della vertenza insorta a seguito del rilascio di malga Pasubio/Cosmaion intimato alla stessa in attuazione della sentenza della corte di Appello di Trento n. 191/2012. L'anno duemilaquindici addì ventisette del mese di febbraio alle ore 12.00 nella sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni si è riunita, presso la Residenza Municipale. LA GIUNTA COMUNALE composta dai signori. A.G. GIOS GEREMIA DARRA RINO PLAZZER MASSIMO MARTINI ORNELLA COSTA STEFANIA Sindaco Vicesindaco Assessore Assessore Assessore X X Assiste il Segretario comunale dott. MARCO BONFANTI Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la legalità dell'adunanza il sig. GEREMIA GIOS nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. A.I. OGGETTO: Prolungamento, per la durata di un anno, della sospensione del diritto di uso civico a scopo pascolivo a carico delle malghe Monticello/Buse, Campiello di Vallarsa, area Col Santo, Col santino e Testo e approvazione dell’atto di transazione per la loro concessione alla soc. Pascoli Alti S.r.l. di Piove di Sacco (PD) ai fini della chiusura della vertenza insorta a seguito del rilascio di malga Pasubio/Cosmaion intimato alla stessa in attuazione della sentenza della corte di Appello di Trento n. 191/2012. LA GIUNTA COMUNALE Vista la consiliare n. 50 dd. 9 dicembre 2014, con la quale veniva dato atto che in pari data era stato pubblicato l’avviso n. 6594 di Prot., con cui gli aventi diritto all’uso civico erano stati invitati a presentare, entro il giorno 19 dicembre 2014, eventuali richieste di utilizzo del pascolo ricadente sia sulle pp.ff. 4515, 4511, 4150, 4509, 4512, 4176, 4137, 4136, 4140, 4167/1, 4167/2, 4164, e 4168/1 in C.C. Trambileno, sia sulle pp.ff. 13721/2, 13720 in C.C. Vallarsa, finalizzate tutte all’utilizzo delle malghe Montesello/Buse, Campiello di Vallarsa, area Col Santo, Col Santino e Testo; Atteso che ai punti 2) e 3) del dispositivo del predetto provvedimento veniva rispettivamente disposto di sospendere, per la durata di 5 anni, decorrenti dalla data della firma del contratto, subordinatamente alla mancata presentazione di richieste entro il termine di scadenza sopra citato, il diritto di uso civico sulle predette malghe e di delegare la Giunta comunale in ordine all’adozione degli atti finalizzati alla stipula delle varie affittanze, con la precisazione che essendo prevista una durata inferiore ai nove anni, per tale sospensione non sarebbe servito richiedere alcuna autorizzazione ai competenti servizi provinciali; Rilevato tuttavia che in base alla normativa dell’Unione Europea il periodo minimo per poter usufruire degli interventi di sostegno per il pascolo è pari a sei anni, ragione per cui, dovendo garantire questo periodo minimo, si rende necessario il prolungamento di un ulteriore anno di tale sospensione del diritto di uso civico sulle realità sopra descritte; Accertato infatti che l’adozione di tale decisione s’è manifestata a seguito dell’emanazione della sentenza definitiva n. 191/2012 della Corte d’Appello di Trento - – Sezione Specializzata Agraria -, la quale , in riforma dell’impugnata sentenza n. 13 dd. 17 novembre 2011 del Tribunale di Rovereto, aveva dichiarato che il contratto di data 1° luglio 2005, n. 45, (stipulato con il sig. Dal Lago Cristian di Schio (VI) per la durata di 5 anni e prorogato di un anno con giuntale n. 25 dd. 16 marzo 2010), in difetto di disdetta, si era tacitamente rinnovato per la durata di anni sei e sarebbe quindi scaduto alla data del 10 novembre 2016, condannando il Comune di Vallarsa ad immettere il ricorrente Dal Lago nella detenzione del bene e compensando interamente tra le parti le spese di causa di ambi i gradi di giudizio; Constatato che con propria deliberazione n. 191 dd. 28 giugno 2013 venne pertanto concesso allo stesso l’uso della malga comunale Pasubio/Cosmaion per il periodo 2013-2019, comprensiva anche del baito di malga Pasubio e senza la possibilità di mungitura in struttura fissa, dietro il pagamento di un canone annuo di € 4.200,00.-/anno per il periodo 2013/2017 e di Euro 5.650,00/anno per il biennio 2018-2019 (più eventuale adeguamento come da indici Istat) e la stipula del relativo contratto avvenne in data 1.7.2013 n. 26 di Rep , registrato a Rovereto in data 15.07.2013 al n. 26 ; Verificato tuttavia che con contratto di data 17 maggio 2011 n. 11 di Rep., registrato a Rovereto il 23 maggio 2011 al n. 1308 – S. 3 - l’immobile oggetto della vertenza, era stato affittato alla società Pascoli Alti di Piove di Sacco e perciò con diffida di data 10 giugno 2012, n. 2814 di Prot., le venne intimato il corrispondente rilascio, ma dopo aver ottemperato, essa ha richiesto il risarcimento di un danno pari ad Euro 62.867,36.-, ragione per cui per giungere alla sua definizione si è dovuto avviare un tentativo di conciliazione innanzi all’Ufficio Tecnico e per l’Agricoltura di Montagna della Provincia Autonoma di Trento n. 683 , n. 164/2015/10861/10.4.3 di Prot. e con l’intervento dei rispettivi procuratori e del Direttore di detto Servizio le parti si sono accordate per il raggiungimento di una transazione che prevede la messa a disposizione dei terreni sopra descritti; Sottolineato che ciò presuppone la sospensione del diritto di uso civico per la durata di un ulteriore anno rispetto a quella già effettuata e che anche il provento derivante dalla loro concessione in uso sarà in ogni caso destinato al finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio d’uso civico del Comune di Vallarsa, nel rispetto delle modalità contemplate dalla normativa sugli usi civici; Ritenuto quindi utile ed opportuno approvare lo schema dell’atto di transazione che risulta formato da n. 15 articoli e che viene allegato al presente provvedimento, autorizzando il Sindaco in ordine alla sua sottoscrizione; Visti i pareri formulati allo scopo dal Segretario comunale e dalla Responsabile dell’ Ufficio di Ragioneria, i quali sono stati rilasciati rispettivamente sotto l’aspetto della regolarità tecnico-amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1° febbraio 2005, n.3/L; Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, DELIBERA 1) di prolungare di un ulteriore anno, per le ragioni esposte in premessa, la sospensione del periodo di sospensione del diritto di uso civico sia sulle pp.ff. 4515, 4511, 4150, 4509, 4512, 4176, 4137, 4136, 4140, 4167/1, 4167/2, 4164, e 4168/1 in C.C. Trambileno, sia sulle pp.ff. 13721/2, 13720 in C.C. Vallarsa, finalizzate tutte all’utilizzo delle malghe Montesello/Buse, Campiello di Vallarsa, area Col Santo, Col Santino e Testo, la quale era stata inizialmente fissata in n. 5 anni con consiliare n. 50 dd. 9 dicembre 2014; 2) di approvare la l’accordo transattivo n. 683, n. 164/2015/10861/10.4.3 di Prot che è stato formalizzato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11 del D.Lgs. 150/2011 e 23 della legge 11/1971 con l’intervento dei procuratori e del Direttore dell’Ufficio Tecnico e per l’Agricoltura di Montagna della Provincia Autonoma di Trento o nella vertenza insorta tra la società Pascoli Alti S.r.l. ed il Comune di Vallarsa a seguito della sentenza definitiva n. 191/2012 emessa dalla Corte d’Appello di Trento - Sezione Specializzata Agraria-, la quale, in riforma dell’impugnata sentenza n. 13 dd. 17 novembre 2011 del Tribunale di Rovereto, aveva dichiarato che il contratto di data 1° luglio 2005, n. 45, (stipulato con il sig. Dal Lago Cristian di Schio (VI) per la durata di 5 anni e prorogato di un anno con giuntale n. 25 dd. 16 marzo 2010), in difetto di disdetta, si era tacitamente rinnovato per la durata di anni sei e sarebbe quindi scaduto alla data del 10 novembre 2016, condannando il Comune di Vallarsa ad immettere il ricorrente Dal Lago nella detenzione di malga Pasubio/Cosmaion; 3) di autorizzare pertanto il Sindaco in ordine alla sottoscrizione di tale atto che risulta formato da n. 15 articoli e prevede la concessione in locazione alla società Pascoli Alti S.r.l. di Piove di Sacco (PD) le realità sopra citate a far data dal 15 marzo 2015, il quale viene allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale; 4) di dare atto che il provento derivante dalla predetta locazione sarà utilizzato secondo le modalità indicate nell’art 10 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 e destinato al finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio d’uso civico del Comune di Vallarsa; 5) di dare altresì atto che a seguito di votazione unanime, espressa con voti palesi, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 – IV comma – del DPReg. 1° febbraio 2005, n 3/L; 6) di dare infine evidenza, ai sensi dell'art.4 della L.P. 30.1.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi: − opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 - comma 5 - del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n.3/L; − ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 - lettera b) - della legge 6 dicembre 1971 n. 1034; − ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art .8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.- ATTO DI TRANSAZIONE CON CONSEGUENTE SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DI FONDO RUSTICO. Tra: il COMUNE DI VALLARSA (TN) (C.F.: 00270840226), con sede legale presso la Casa Comunale Raossi, in persona del Sindaco pro tempore Prof. Geremia Gios, in prosieguo denominato parte locatrice e la società PASCOLI ALTI S.r.l. (P.IVA 04157950280) con sede legale in Piove di Sacco (PD) via Valerio n. 51, in persona del legale rappresentante sig. Ulisse Marcato, in prosieguo denominata parte conduttrice. PREMESSO CHE: - in data 17 maggio 2011 tra il Comune di Vallarsa e la società Pascoli Alti S.r.l. venne stipulato e registrato al Rep. N. 11/2011 un contratto avente ad oggetto la concessione ad uso esclusivo di monticazione della malga Pasubio/Cosmaion, a partire dall’anno 2011 fino all’anno 2016, compreso; - la società conduttrice aveva assunto la gestione dei terreni in parola per poterli usare anche ai fini dell’ottenimento delle provvigioni comunitarie P.A.C. per i periodi 20092014 e 2015-2020; - dopo due anni e due mesi dall’immissione della Società Pascoli Alti s.r.l. nell’utilizzo del fondo il Comune di Vallarsa ha intimato, alla stessa, l’immediato rilascio del medesimo, alla luce della sentenza della Corte d’Appello di Trento n. 191/2012 Reg. Sent. che aveva così deciso: “1) in riforma dell’impugnata sentenza accerta e dichiara che il contratto de quo, in difetto di disdetta, si è tacitamente rinnovato per la durata di ulteriori anni sei ad avrà quindi scadenza alla data del 10 novembre 2016; 2) condanna il Comune di Vallarsa Ad immettere il ricorrente nella detenzione del bene; 3) Compensa interamente tra le parti le spese di causa di ambo i gradi di giudizio”; - a seguito del deposito di tale pronunciamento, il Comune di Vallarsa, in data 10 giugno 2012 intimò alla Società Pascoli Alti S.r.l. di non utilizzare il pascolo e di rilasciare immediatamente la malga Pasubio/Cosmaion, ma con lettera racc. a/r del 28 giugno 2012 essa contestò tale ingiunzione, mentre con missiva del 26 aprile 2013, n. 1997 di Prot. il Comune di Vallarsa insistì nelle proprie determinazioni, solo che alla luce di ciò, la società Pascoli Alti S.r.l., estromessa dal Comune della gestione dei terreni locati, formalizzò all’Ente la risoluzione del contratto per grave inadempimento; - fallita ogni trattativa, con lettera dd. 23 giugno 2014 è stato avviato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 D.Lgs. 150/2011, innanzi all’Ufficio Tecnico e per l’Agricoltura di Montagna della Provincia Autonoma di Bolzano il tentativo di conciliazione n. 683 prot. S164/2015/10861/10.4.3 e nel corso della predetta procedura la società Pascoli Alti S.r.l. ha lamentato e richiesto al Comune il risarcimento di un danno pari ad € 62.827,36.-; - con l’intervento dei rispettivi procuratori e del Direttore del Servizio Agricoltura dell’Ufficio Tecnico e per l’Agricoltura di Montagna della Provincia Autonoma di Bolzano, le parti si sono accordate a comporre in via transattiva la vertenza in atto nelle condizioni pattuite ed in appresso indicate: CONTRATTO 1) La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che li accetta nello stato di fatto e diritto attuale, sia i terreni siti in Comune di Trambileno (TN) e nel C.T. del medesimo Ente censiti al foglio 9999, pp.ff. 4515, 4516, 4511, 4150, 4509, 4512, 4176, 4137, 4136, 4140, 4167/1, 4167/2, 4164, 4168/1, 4168/2, 4142, 4143, 4144, 4146, 4147, 4148, 4150, 4151, 4152, 4153, 4516, 4157, 4520, sia quelli siti in Comune di Vallarsa (TN) e nel C.T. del medesimo Ente censiti al foglio 9999, pp.ff 13721/2 e 13720. 2) Parte conduttrice si impegna affinché i terreni condotti in locazione siano utilizzati a fini pascolativi per bestiame ovicaprino. La parte locatrice offre, e la parte conduttrice accetta, i terreni di cui al precedente articolo perché di pari estensione, esercitabilità silvo-pastorale, utilizzabilità a fini comunitari, di quelli già oggetto del contratto Rep. N. 11/2011.La parte locatrice si impegna a che la conduttrice possa esercitare pienamente ed esclusivamente i diritti scaturenti dal presente contratto senza subire limitazione alcuna da parte di enti o soggetti anche terzi, in caso contrario impegnandosi sin d’ora a tenerla indenne d’ogni pregiudizio. 3) La locazione ha la durata di sei anni con inizio dal giorno15 marzo 2015 e termine al 31 dicembre 2020, giorno in cui il presente contratto si intenderà risolto pur senza necessità di preavviso alcuno. Vengono riconosciuti alla conduttrice i diritti di cui all’art. 4-bis L. 3 maggio 1982 n. 203 in ipotesi di nuovo futuro affitto relativamente ai beni oggetto del presente contratto. Resta esplicitamente esclusa la possibilità che il presente contratto possa essere tacitamente rinnovato.Alla scadenza indicata i terreni dovranno essere riconsegnati alla piena disponibilità della locatrice liberi da persone o cose. 4) Nella conduzione dei terreni parte conduttrice si impegna a rispettare la normativa vigente agraria, igienico-sanitaria ed ambientale. 5) Il canone della presente locazione viene consensualmente determinato ed accettato in € 1.615,03.- (milleseicentoquindici euro e tre centesimi) annuali, da versarsi in unica soluzione ogni anno entro il giorno 30 settembre. Sono a carico della parte conduttrice, che sin d’ora, dichiara irrevocabilmente di accollarsene il pagamento, tutte le spese di gestione. L’inadempienza della parte conduttrice darà diritto alla parte locatrice di ottenere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 6) Considerato l’utilizzo specifico dei fondi oggetto del presente contratto, parte locatrice concede a parte conduttrice la facoltà di installare in modo meramente transitorio e precario sui predetti terreni, nel rispetto delle leggi agrarie, edilizie, igienico-sanitarie ed ambientali vigenti, strutture di ricovero per i pastori. 7) Con l’adempimento puntuale del presente contratto si ha da intendere definita ogni controversia già pendente fra gli odierni sottoscrittori e pure già oggetto del richiamato tentativo di conciliazione n. 683 prot. S164/2015/10861/10.4.3, con la rinuncia quindi a qualsivoglia ulteriore pretesa reciproca. Nell’ipotesi in cui la società conduttrice dei fondi dovesse subire limitazioni nell’utilizzo pieno ed esclusivo dei terreni oggetto di contratto, le parti espressamente riconoscono ex art. 1456 c.c. che tale limitazione costituirà grave inadempimento ex art. 1455 c.c. del locatore, con conseguente risoluzione del presente contratto.Dalla risoluzione del contratto per come indicato nel precedente comma scaturirà l’inadempimento grave del locatore anche alla transazione qui formalizzata, con conseguente reviviscenza delle pretese risarcitorie della società Pascoli Alti s.r.l. oggetto della conciliazione n. 683 prot. S164/2015/10861/10.4.3, nonché degli ulteriori danni derivatine. 8) La parte conduttrice è costituita custode della cosa locata. La parte locatrice, fino alla riconsegna, ha il diritto di ispezionare e far ispezionare l’immobile affittato per accertarne lo stato ed il buon uso. 9) Ai fini dell’adempimento delle prestazioni tutte previste nel presente contratto parte conduttrice, a titolo di deposito cauzionale, consegna al Comune di Vallarsa l’importo di € 5.363,40. Tale importo sarà riconsegnato alla conduttrice, come per legge, alla data del corretto rilascio dei beni alla scadenza o risoluzione del presente contratto. 10) Le parti domandano l’applicazione dell’imposta di registro ex art. 1, parte prima, della tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986 n. 31. 11) Tutte le clausole e premesse del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sì che, per patto espresso, la violazione di anche una soltanto delle dette clausole darà diritto alla risoluzione del contratto. 12) Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere provata solo mediante atto scritto. 13) Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell’esecuzione del presente contratto, le parti concordemente eleggono come foro competente, unico ed esclusivo, il Tribunale di Trento. 14) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto disposto dalla L. 203/82, dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia. Per quanto attiene all‘uso disciplinare dei terreni locati, vengono richiamate le norme di legge e le altre disposizioni concernenti sia la Pubblica Sicurezza, sia i regolamenti comunali d’igiene e di Polizia Urbana. 15) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del D.lgs. n.196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, la parte conduttrice dichiara di essere stata informata circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell’eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti di cui all’art. 13 della Legge medesima, la ragione sociale e la sede del Titolare del trattamento e del Responsabile. In base a detta informativa la parte conduttrice conferisce il proprio consenso, al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge. Il presente contratto, redatto in duplice originale, consta di 3 pagine. Redatto, confermato e sottoscritto in Trento, 02 marzo 2015 Comune di Vallarsa (TN) Pascoli Alti s.r.l. Le parti, previa attenta rilettura, approvano espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le premesse tutte ed i seguenti articoli del presente contratto: 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14. Redatto, confermato e sottoscritto in Trento, 02 marzo 2015 Comune di Vallarsa (TN) Pascoli Alti s.r.l. Letto, confermato e sottoscritto. IL SINDACO prof. Geremia Gios IL SEGRETARIO COMUNALE dott. Marco Bonfanti Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che l’estratto della presente deliberazione viene pubblicato all’Albo Pretorio il giorno 4 marzo 2015 per rimanervi 10 giorni consecutivi. Il Segretario Comunale Dott. Marco Bonfanti Comunicazione ai capigruppo Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate all’art. 79, secondo comma del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 Il Segretario Comunale Dott. Marco Bonfanti La presente deliberazione è Dichiarata immediatamente esecutiva, art. 79, quarto comma del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 1.02.2005. Esecutiva trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione. Il Segretario Comunale Dott. Marco Bonfanti