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DELIBERAZIONE N. 047 prolungamento uso civico malga buse e

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DELIBERAZIONE N. 047 prolungamento uso civico malga buse e
COMUNE DI VALLARSA
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 47 del registro delibere
Data 27.02.2015
OGGETTO: Prolungamento, per la durata di un anno, della sospensione del diritto di uso civico
a scopo pascolivo a carico delle malghe Monticello/Buse, Campiello di
Vallarsa, area Col Santo, Col santino e Testo e approvazione dell’atto di
transazione per la loro concessione alla soc. Pascoli Alti S.r.l. di Piove di Sacco
(PD) ai fini della chiusura della vertenza insorta a seguito del rilascio di malga
Pasubio/Cosmaion intimato alla stessa in attuazione della sentenza della corte di
Appello di Trento n. 191/2012.
L'anno duemilaquindici addì ventisette del mese di febbraio alle ore 12.00 nella sala delle
riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale
sull'Ordinamento dei Comuni si è riunita, presso la Residenza Municipale.
LA GIUNTA COMUNALE
composta dai signori.
A.G.
GIOS GEREMIA
DARRA RINO
PLAZZER MASSIMO
MARTINI ORNELLA
COSTA STEFANIA
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
X
X
Assiste il Segretario comunale dott. MARCO BONFANTI
Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la legalità dell'adunanza il sig.
GEREMIA GIOS
nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
A.I.
OGGETTO: Prolungamento, per la durata di un anno, della sospensione del diritto di uso
civico a scopo pascolivo a carico delle malghe Monticello/Buse, Campiello di
Vallarsa, area Col Santo, Col santino e Testo e approvazione dell’atto di
transazione per la loro concessione alla soc. Pascoli Alti S.r.l. di Piove di Sacco
(PD) ai fini della chiusura della vertenza insorta a seguito del rilascio di malga
Pasubio/Cosmaion intimato alla stessa in attuazione della sentenza della corte di
Appello di Trento n. 191/2012.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la consiliare n. 50 dd. 9 dicembre 2014, con la quale veniva dato atto che in pari
data era stato pubblicato l’avviso n. 6594 di Prot., con cui gli aventi diritto all’uso civico erano
stati invitati a presentare, entro il giorno 19 dicembre 2014, eventuali richieste di utilizzo del
pascolo ricadente sia sulle pp.ff. 4515, 4511, 4150, 4509, 4512, 4176, 4137, 4136, 4140, 4167/1,
4167/2, 4164, e 4168/1 in C.C. Trambileno, sia sulle pp.ff. 13721/2, 13720 in C.C. Vallarsa,
finalizzate tutte all’utilizzo delle malghe Montesello/Buse, Campiello di Vallarsa, area Col
Santo, Col Santino e Testo;
Atteso che ai punti 2) e 3) del dispositivo del predetto provvedimento veniva
rispettivamente disposto di sospendere, per la durata di 5 anni, decorrenti dalla data della firma
del contratto, subordinatamente alla mancata presentazione di richieste entro il termine di
scadenza sopra citato, il diritto di uso civico sulle predette malghe e di delegare la Giunta
comunale in ordine all’adozione degli atti finalizzati alla stipula delle varie affittanze, con la
precisazione che essendo prevista una durata inferiore ai nove anni, per tale sospensione non
sarebbe servito richiedere alcuna autorizzazione ai competenti servizi provinciali;
Rilevato tuttavia che in base alla normativa dell’Unione Europea il periodo minimo per
poter usufruire degli interventi di sostegno per il pascolo è pari a sei anni, ragione per cui,
dovendo garantire questo periodo minimo, si rende necessario il prolungamento di un ulteriore
anno di tale sospensione del diritto di uso civico sulle realità sopra descritte;
Accertato infatti che l’adozione di tale decisione s’è manifestata a seguito
dell’emanazione della sentenza definitiva n. 191/2012 della Corte d’Appello di Trento - –
Sezione Specializzata Agraria -, la quale , in riforma dell’impugnata sentenza n. 13 dd. 17
novembre 2011 del Tribunale di Rovereto, aveva dichiarato che il contratto di data 1° luglio
2005, n. 45, (stipulato con il sig. Dal Lago Cristian di Schio (VI) per la durata di 5 anni e
prorogato di un anno con giuntale n. 25 dd. 16 marzo 2010), in difetto di disdetta, si era
tacitamente rinnovato per la durata di anni sei e sarebbe quindi scaduto alla data del 10
novembre 2016, condannando il Comune di Vallarsa ad immettere il ricorrente Dal Lago nella
detenzione del bene e compensando interamente tra le parti le spese di causa di ambi i gradi di
giudizio;
Constatato che con propria deliberazione n. 191 dd. 28 giugno 2013 venne pertanto
concesso allo stesso l’uso della malga comunale Pasubio/Cosmaion per il periodo 2013-2019,
comprensiva anche del baito di malga Pasubio e senza la possibilità di mungitura in struttura
fissa, dietro il pagamento di un canone annuo di € 4.200,00.-/anno per il periodo 2013/2017 e di
Euro 5.650,00/anno per il biennio 2018-2019 (più eventuale adeguamento come da indici Istat)
e la stipula del relativo contratto avvenne in data 1.7.2013 n. 26 di Rep , registrato a Rovereto
in data 15.07.2013 al n. 26 ;
Verificato tuttavia che con contratto di data 17 maggio 2011 n. 11 di Rep., registrato a
Rovereto il 23 maggio 2011 al n. 1308 – S. 3 - l’immobile oggetto della vertenza, era stato
affittato alla società Pascoli Alti di Piove di Sacco e perciò con diffida di data 10 giugno 2012, n.
2814 di Prot., le venne intimato il corrispondente rilascio, ma dopo aver ottemperato, essa ha
richiesto il risarcimento di un danno pari ad Euro 62.867,36.-, ragione per cui per giungere alla
sua definizione si è dovuto avviare un tentativo di conciliazione innanzi all’Ufficio Tecnico e per
l’Agricoltura di Montagna della Provincia Autonoma di Trento n. 683 , n.
164/2015/10861/10.4.3 di Prot. e con l’intervento dei rispettivi procuratori e del Direttore di
detto Servizio le parti si sono accordate per il raggiungimento di una transazione che prevede la
messa a disposizione dei terreni sopra descritti;
Sottolineato che ciò presuppone la sospensione del diritto di uso civico per la durata di un
ulteriore anno rispetto a quella già effettuata e che anche il provento derivante dalla loro
concessione in uso sarà in ogni caso destinato al finanziamento delle spese di manutenzione
ordinaria e straordinaria del patrimonio d’uso civico del Comune di Vallarsa, nel rispetto delle
modalità contemplate dalla normativa sugli usi civici;
Ritenuto quindi utile ed opportuno approvare lo schema dell’atto di transazione che
risulta formato da n. 15 articoli e che viene allegato al presente provvedimento, autorizzando il
Sindaco in ordine alla sua sottoscrizione;
Visti i pareri formulati allo scopo dal Segretario comunale e dalla Responsabile dell’
Ufficio di Ragioneria, i quali sono stati rilasciati rispettivamente sotto l’aspetto della regolarità
tecnico-amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con
DPReg. 1° febbraio 2005, n.3/L;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di prolungare di un ulteriore anno, per le ragioni esposte in premessa, la sospensione del
periodo di sospensione del diritto di uso civico sia sulle pp.ff. 4515, 4511, 4150, 4509, 4512,
4176, 4137, 4136, 4140, 4167/1, 4167/2, 4164, e 4168/1 in C.C. Trambileno, sia sulle pp.ff.
13721/2, 13720 in C.C. Vallarsa, finalizzate tutte all’utilizzo delle malghe Montesello/Buse,
Campiello di Vallarsa, area Col Santo, Col Santino e Testo, la quale era stata inizialmente
fissata in n. 5 anni con consiliare n. 50 dd. 9 dicembre 2014;
2) di approvare la l’accordo transattivo n. 683, n. 164/2015/10861/10.4.3 di Prot che è stato
formalizzato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11 del D.Lgs. 150/2011 e 23 della legge
11/1971 con l’intervento dei procuratori e del Direttore dell’Ufficio Tecnico e per
l’Agricoltura di Montagna della Provincia Autonoma di Trento o nella vertenza insorta tra la
società Pascoli Alti S.r.l. ed il Comune di Vallarsa a seguito della sentenza definitiva n.
191/2012 emessa dalla Corte d’Appello di Trento - Sezione Specializzata Agraria-, la quale,
in riforma dell’impugnata sentenza n. 13 dd. 17 novembre 2011 del Tribunale di Rovereto,
aveva dichiarato che il contratto di data 1° luglio 2005, n. 45, (stipulato con il sig. Dal Lago
Cristian di Schio (VI) per la durata di 5 anni e prorogato di un anno con giuntale n. 25 dd. 16
marzo 2010), in difetto di disdetta, si era tacitamente rinnovato per la durata di anni sei e
sarebbe quindi scaduto alla data del 10 novembre 2016, condannando il Comune di Vallarsa
ad immettere il ricorrente Dal Lago nella detenzione di malga Pasubio/Cosmaion;
3) di autorizzare pertanto il Sindaco in ordine alla sottoscrizione di tale atto che risulta formato
da n. 15 articoli e prevede la concessione in locazione alla società Pascoli Alti S.r.l. di Piove
di Sacco (PD) le realità sopra citate a far data dal 15 marzo 2015, il quale viene allegato alla
presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
4) di dare atto che il provento derivante dalla predetta locazione sarà utilizzato secondo le
modalità indicate nell’art 10 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 e destinato al finanziamento delle
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio d’uso civico del Comune di
Vallarsa;
5) di dare altresì atto che a seguito di votazione unanime, espressa con voti palesi, la presente
deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 79
– IV comma – del DPReg. 1° febbraio 2005, n 3/L;
6) di dare infine evidenza, ai sensi dell'art.4 della L.P. 30.1.1992 n. 23 che avverso la presente
deliberazione sono ammessi:
− opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.
79 - comma 5 - del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n.3/L;
− ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60
giorni ai sensi dell'art. 2 - lettera b) - della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
− ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art .8
del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.-
ATTO DI TRANSAZIONE CON CONSEGUENTE SOTTOSCRIZIONE DI
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI FONDO RUSTICO.
Tra:
il COMUNE DI VALLARSA (TN) (C.F.: 00270840226), con sede legale presso la Casa
Comunale Raossi, in persona del Sindaco pro tempore Prof. Geremia Gios, in prosieguo
denominato parte locatrice
e
la società PASCOLI ALTI S.r.l. (P.IVA 04157950280) con sede legale in Piove di Sacco (PD)
via Valerio n. 51, in persona del legale rappresentante sig. Ulisse Marcato, in prosieguo
denominata parte conduttrice.
PREMESSO CHE:
- in data 17 maggio 2011 tra il Comune di Vallarsa e la società Pascoli Alti S.r.l. venne
stipulato e registrato al Rep. N. 11/2011 un contratto avente ad oggetto la concessione ad
uso esclusivo di monticazione della malga Pasubio/Cosmaion, a partire dall’anno 2011
fino all’anno 2016, compreso;
- la società conduttrice aveva assunto la gestione dei terreni in parola per poterli usare
anche ai fini dell’ottenimento delle provvigioni comunitarie P.A.C. per i periodi 20092014 e 2015-2020;
- dopo due anni e due mesi dall’immissione della Società Pascoli Alti s.r.l. nell’utilizzo del fondo
il Comune di Vallarsa ha intimato, alla stessa, l’immediato rilascio del medesimo, alla luce della
sentenza della Corte d’Appello di Trento n. 191/2012 Reg. Sent. che aveva così deciso: “1) in
riforma dell’impugnata sentenza accerta e dichiara che il contratto de quo, in difetto di disdetta,
si è tacitamente rinnovato per la durata di ulteriori anni sei ad avrà quindi scadenza alla data
del 10 novembre 2016; 2) condanna il Comune di Vallarsa Ad immettere il ricorrente nella
detenzione del bene; 3) Compensa interamente tra le parti le spese di causa di ambo i gradi di
giudizio”;
- a seguito del deposito di tale pronunciamento, il Comune di Vallarsa, in data 10 giugno 2012
intimò alla Società Pascoli Alti S.r.l. di non utilizzare il pascolo e di rilasciare immediatamente
la malga Pasubio/Cosmaion, ma con lettera racc. a/r del 28 giugno 2012 essa contestò tale
ingiunzione, mentre con missiva del 26 aprile 2013, n. 1997 di Prot. il Comune di Vallarsa insistì
nelle proprie determinazioni, solo che alla luce di ciò, la società Pascoli Alti S.r.l., estromessa dal
Comune della gestione dei terreni locati, formalizzò all’Ente la risoluzione del contratto per
grave inadempimento;
- fallita ogni trattativa, con lettera dd. 23 giugno 2014 è stato avviato, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 11 D.Lgs. 150/2011, innanzi all’Ufficio Tecnico e per l’Agricoltura di Montagna della
Provincia Autonoma di Bolzano il tentativo di conciliazione n. 683 prot.
S164/2015/10861/10.4.3 e nel corso della predetta procedura la società Pascoli Alti S.r.l. ha
lamentato e richiesto al Comune il risarcimento di un danno pari ad € 62.827,36.-;
- con l’intervento dei rispettivi procuratori e del Direttore del Servizio Agricoltura dell’Ufficio
Tecnico e per l’Agricoltura di Montagna della Provincia Autonoma di Bolzano, le parti si sono
accordate a comporre in via transattiva la vertenza in atto nelle condizioni pattuite ed in appresso
indicate:
CONTRATTO
1) La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che li accetta nello stato di fatto e
diritto attuale, sia i terreni siti in Comune di Trambileno (TN) e nel C.T. del medesimo Ente
censiti al foglio 9999, pp.ff. 4515, 4516, 4511, 4150, 4509, 4512, 4176, 4137, 4136, 4140,
4167/1, 4167/2, 4164, 4168/1, 4168/2, 4142, 4143, 4144, 4146, 4147, 4148, 4150, 4151, 4152,
4153, 4516, 4157, 4520, sia quelli siti in Comune di Vallarsa (TN) e nel C.T. del medesimo Ente
censiti al foglio 9999, pp.ff 13721/2 e 13720.
2) Parte conduttrice si impegna affinché i terreni condotti in locazione siano utilizzati a fini
pascolativi per bestiame ovicaprino. La parte locatrice offre, e la parte conduttrice accetta, i
terreni di cui al precedente articolo perché di pari estensione, esercitabilità silvo-pastorale,
utilizzabilità a fini comunitari, di quelli già oggetto del contratto Rep. N. 11/2011.La parte
locatrice si impegna a che la conduttrice possa esercitare pienamente ed esclusivamente i
diritti scaturenti dal presente contratto senza subire limitazione alcuna da parte di enti o
soggetti anche terzi, in caso contrario impegnandosi sin d’ora a tenerla indenne d’ogni
pregiudizio.
3) La locazione ha la durata di sei anni con inizio dal giorno15 marzo 2015 e termine al 31
dicembre 2020, giorno in cui il presente contratto si intenderà risolto pur senza necessità di
preavviso alcuno. Vengono riconosciuti alla conduttrice i diritti di cui all’art. 4-bis L. 3
maggio 1982 n. 203 in ipotesi di nuovo futuro affitto relativamente ai beni oggetto del
presente contratto. Resta esplicitamente esclusa la possibilità che il presente contratto possa
essere tacitamente rinnovato.Alla scadenza indicata i terreni dovranno essere riconsegnati
alla piena disponibilità della locatrice liberi da persone o cose.
4) Nella conduzione dei terreni parte conduttrice si impegna a rispettare la normativa vigente
agraria, igienico-sanitaria ed ambientale.
5) Il canone della presente locazione viene consensualmente determinato ed accettato in
€ 1.615,03.- (milleseicentoquindici euro e tre centesimi) annuali, da versarsi in unica
soluzione ogni anno entro il giorno 30 settembre.
Sono a carico della parte conduttrice, che sin d’ora, dichiara irrevocabilmente di accollarsene
il pagamento, tutte le spese di gestione.
L’inadempienza della parte conduttrice darà diritto alla parte locatrice di ottenere la
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
6) Considerato l’utilizzo specifico dei fondi oggetto del presente contratto, parte locatrice
concede a parte conduttrice la facoltà di installare in modo meramente transitorio e precario
sui predetti terreni, nel rispetto delle leggi agrarie, edilizie, igienico-sanitarie ed ambientali
vigenti, strutture di ricovero per i pastori.
7) Con l’adempimento puntuale del presente contratto si ha da intendere definita ogni
controversia già pendente fra gli odierni sottoscrittori e pure già oggetto del richiamato
tentativo di conciliazione n. 683 prot. S164/2015/10861/10.4.3, con la rinuncia quindi a
qualsivoglia ulteriore pretesa reciproca.
Nell’ipotesi in cui la società conduttrice dei fondi dovesse subire limitazioni nell’utilizzo
pieno ed esclusivo dei terreni oggetto di contratto, le parti espressamente riconoscono ex art.
1456 c.c. che tale limitazione costituirà grave inadempimento ex art. 1455 c.c. del locatore,
con conseguente risoluzione del presente contratto.Dalla risoluzione del contratto per come
indicato nel precedente comma scaturirà l’inadempimento grave del locatore anche alla
transazione qui formalizzata, con conseguente reviviscenza delle pretese risarcitorie della
società Pascoli Alti s.r.l. oggetto della conciliazione n. 683 prot. S164/2015/10861/10.4.3,
nonché degli ulteriori danni derivatine.
8) La parte conduttrice è costituita custode della cosa locata. La parte locatrice, fino alla
riconsegna, ha il diritto di ispezionare e far ispezionare l’immobile affittato per accertarne lo
stato ed il buon uso.
9) Ai fini dell’adempimento delle prestazioni tutte previste nel presente contratto parte conduttrice, a
titolo di deposito cauzionale, consegna al Comune di Vallarsa l’importo di € 5.363,40. Tale
importo sarà riconsegnato alla conduttrice, come per legge, alla data del corretto rilascio dei beni
alla scadenza o risoluzione del presente contratto.
10) Le parti domandano l’applicazione dell’imposta di registro ex art. 1, parte prima, della tariffa
allegata al D.P.R. 26.4.1986 n. 31.
11) Tutte le clausole e premesse del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico
ed inscindibile contesto sì che, per patto espresso, la violazione di anche una soltanto delle dette
clausole darà diritto alla risoluzione del contratto.
12) Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere provata solo mediante atto scritto.
13) Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell’esecuzione del presente contratto, le parti
concordemente eleggono come foro competente, unico ed esclusivo, il Tribunale di Trento.
14) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto disposto dalla L.
203/82, dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia. Per quanto attiene all‘uso
disciplinare dei terreni locati, vengono richiamate le norme di legge e le altre disposizioni
concernenti sia la Pubblica Sicurezza, sia i regolamenti comunali d’igiene e di Polizia Urbana.
15) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del D.lgs. n.196 del 2003 e successive modifiche ed
integrazioni, la parte conduttrice dichiara di essere stata informata circa le finalità e le modalità
del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell’eventuale rifiuto, i soggetti ai
quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti di
cui all’art. 13 della Legge medesima, la ragione sociale e la sede del Titolare del trattamento e
del Responsabile. In base a detta informativa la parte conduttrice conferisce il proprio consenso,
al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il
consenso sia richiesto ai sensi di legge.
Il presente contratto, redatto in duplice originale, consta di 3 pagine.
Redatto, confermato e sottoscritto in Trento, 02 marzo 2015
Comune di Vallarsa (TN)
Pascoli Alti s.r.l.
Le parti, previa attenta rilettura, approvano espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c.,
le premesse tutte ed i seguenti articoli del presente contratto: 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14.
Redatto, confermato e sottoscritto in Trento, 02 marzo 2015
Comune di Vallarsa (TN)
Pascoli Alti s.r.l.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
prof. Geremia Gios
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Marco Bonfanti
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che l’estratto della presente deliberazione viene
pubblicato all’Albo Pretorio il giorno 4 marzo 2015 per rimanervi 10 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
Dott. Marco Bonfanti
Comunicazione ai capigruppo
Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate all’art. 79, secondo comma
del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 1.02.2005
Il Segretario Comunale
Dott. Marco Bonfanti
La presente deliberazione è
Dichiarata immediatamente esecutiva, art. 79, quarto comma del TULLRROC approvato
con D.P.Reg. 1.02.2005.
Esecutiva trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione.
Il Segretario Comunale
Dott. Marco Bonfanti
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